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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/12/2025, n. 3227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3227 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del Gu Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4923/2019, tra
, elettivamente domiciliato come in atti presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Feliciana Sodano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore
e
soc , elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Controparte_1
Avv.to Paolo Tortorano, che la rappresenta e difende giuta procura in atti convenuta
nonchè
Nonché
CP_2
convenuta/ contumace
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 03/07/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La controversia ha per oggetto l' accertamento dei danni fisici patiti dall' attore processuale il quale subiva lesioni a seguito di sinistro stradale avvenuto il giorno
08/07/2016 in Pomigliano D'Arco , alle ore 17,45 circa, mentre si trovava in qualità di conducente del motociclo tg DF 50275.
Nell'occasione , il prefato motoveicolo veniva attinto dalla autovettura DE tg
EX 410 LN , di proprietà di , il cui conducente, procedente dal senso CP_2
opposto di marcia, giunto nei pressi di una intersezione , svoltava a sinistra ed impattava lo scooter facendolo cadere al suolo, subendo l'attore rilevanti lesioni personali.
Parte attorea, all'uopo, deduceva che , a seguito delle lesioni patite, subiva non solo un danno materiale ma conseguiva anche conseguenze fisiche di notevole rilievo.
Costituitasi la sola impresa assicuratrice corresponsabile in solido al veicolo ingenerante il sinistro ,quest'ultima, al netto delle eccezioni preliminari sollevate a mezzo articolate argomentazioni, deduceva, l'infondatezza della domanda espressa , oltre che l'improcedibilità della stessa , eccependo, segnatamente, l'impossibilità della verifica in sede peritale dei danni fisici lamentati in virtù del rifiuto dell'attore a sottoporsi a visita medica, oltre che l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento in virtù del termine previsto dall' art. 2947 c.c. comma II.
Svolta una attività istruttoria formatasi in seno ad un interpello orale, acquisiti i documenti versati in atti dalle parti, disposta una CTU quantificativa , il giudizio è stato introitato a sentenza con i termini ordinari.
QUESTIONI PRELIMINARI.
In prima battuta va dichiarata la procedibilità della domanda attorea essendo , la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti della evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione.
Non puo' , infatti, trovare accoglimento l'eccezione della convenuta societa' di assicurazione in merito alla inammissibilità della domanda in virtù del fatto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2012 non assolve funzione interpretativa del DLGS. n. 209/2005 in merito allo” spatium deliberandi” occorrente prima della instaurazione del giudizio risarcitorio, ma compie una mera valutazione di compatibilità rispetto all'inserimento della normativa in seno al sistema normativo vigente.
Va , infatti, evidenziato che, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del DLGS n. 209/2005 è onere della compagnia assicurativa richiedere gli elementi integrativi mancanti nella costituzione in mora , rappresentando, tale onere un interesse posto a tutela della stessa ( ex multis , v.Trib Avellino n. 1243/2012).
V' è più che una recente decisione della Corte Degli Ermellini si è spinta oltre affermando il principio in base al quale la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore ( Cass. N. 15445-2021).
Oltretutto, non essendovi prova della richiesta di integrazione espressa dalla convenuta, tale eccezione deve essere disattesa.
Parimenti, va osservato che le diffide risultano recapitate al prefato soggetto giuridico coobligato in solido in data 06 12 2018 , a fronte di un giudizio incoato il 09 07 2019, con pieno rispetto della decorrenza dei termini minimi di legge onde dare inizio all'accertamento processuale. Non coglie, altresì, nel segno, l'allegazione difensiva sollevata dalla convenuta impresa assicuratrice afferente la nullità dell'atto introduttivo per carenza espositiva dei fatti di causa, posto che tale circostanza può assumere rilievo unicamente nella ipotesi in cui gli elementi costitutivi della domanda giudiziali siano carenti o manchino del tutto, in tal guisa da non consentire una idonea difesa alla parte costituita convenuta, fatto questo non rilevabile nel presente giudizio, potendosi agevolmente, dalla lettura dell'oggetto del libello introduttivo, ricavare elementi sufficienti a descrivere gli eventi accaduti e l'istanza giudiziale conseguenziale.
Limitatamente, poi, alla eccepita prescrizione del diritto al risarcimento in virtù della decorrenza dei termini disposti dall'art 2947 c.c comma II, giurisprudenza ormai granitica sul punto ha statuito il principio in base al quale il termine prescrizionale più lungo ex art. 2947 c. 3 c.c. sia invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge .
Infatti, affinché possa trovare applicazione il termine prescrizionale più favorevole, è necessario che il danno sia collegato causalmente al reato, come effetto normale dell'evento, in base alla causalità giuridica, anche come conseguenza mediata e indiretta ( ex muiltis, Cass. 2888/2003).
Vì è più che , in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, la previsione dell'art. 2947, comma 3, c.c. si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria, sicchè è invocabile non solo per l'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile ma anche per quella esercitabile contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta ( Cass. n. 1641/2017).
Ciò posto, evincendosi , dalla esposizione dei fatti, la fattispecie tipica di cui all'art. 590 cp ( lesioni da sinistro stradale) non sussistono ragioni di segno opposto alla applicazione dell'art .2947 c.c. comma 3.
Va, inoltre, esaminata l'eccezione di improcedibilità formulata in virtù del diniego a sottoporsi a visita medica da parte dell'infortunato a seguito dell'inoltro della diffida ex art. 145 del Dlgs n. 209-2005. In punto di diritto, l'art. 148 III comma del Dlgs n. 209-2005 , sì recita..” Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa.
Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi”..
Tale norma, formulata in favore del principio di deflazione del contenzioso risarcitorio in tema di assicurazione obbligatoria, comporta un onere ulteriore a carico del danneggiato, ovvero, di consentire l'accertamento del danno patito in una fase antecedente il giudizio, consentendo l'ispezione in caso di danno a cose, ovvero, la visita medico-legale, in ipotesi di danno biologico.
Ne consegue, altresì, l'onere della impresa assicuratrice di garantire che tale accertamento, con propri fiduciari, debba svolgersi nell'arco dello spatium deliberandi previsto dall'art. 145 del Codice Delle Assicurazioni che, nel caso di lesioni , consiste in 90 giorni dalla ricezione della diffida ex art. 1219 c.c.
Tale precetto normativo, tuttavia, è stata fatto oggetto di svariati dibattiti dottrinati oltre che da decisioni di Tribunali di merito , mutando l'orientamento iniziale che riteneva che la sospensione dei termini di cui all'art. 148 D.lgs. n. 209/2005 si riferisce esclusivamente alla procedura di liquidazione e non alla procedibilità dell'azione ex art. 145 della citata normativa;
che essa riguardava unicamente il termine a carico dell'impresa di assicurazione per formulare l'offerta risarcitoria e non anche il termine per proporre l'azione di risarcimento;
che ,la mancata collaborazione del danneggiato, che si è rifiutato immotivatamente di sottoporsi a visita medica, non provoca l'improcedibilità dell'azione, ma può essere oggetto di valutazione e apprezzamento del giudice in merito alla correttezza del comportamento del danneggiato stesso ( tra tutte, va segnalata la ordinanza del
Tribunale di Torre Annunziata del 1 06 2017). Tuttavia, orientamento più recente , ha introdotto un nuovo principio in materia sulla scorta del quale la mancata sottoposizione a visita medica del danneggiata va interpretata quale carenza di collaborazione da parte dell'avente diritto interpretabile quale atteggiamento violatore della buona fede nelle trattative.( Cass n. 1829-2018) .
Secondo il prefato principio la proponibilità della domanda risarcitoria è legata pertanto, sia a un presupposto formale (art. 145 richiesta risarcitoria), sia un requisito sostanziale: poiché "la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)"
(Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016,), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio”.
Ne consegue che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma del D.Lgs. 7 settembre 2005,
n. 209, art. 145, l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375
c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private.
Tale orientamento, per altro, si è consolidato nel tempo ,posto che l'art. 145 del Codice
Delle Assicurazioni , secondo la Suprema Corte, “ha un chiaro intento deflattivo”, essendone evidente la finalità “di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari”, intento il cui raggiungimento, tuttavia, “non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni” per la proposizione della domanda risarcitoria, “ma - soprattutto - al procedimento ex art. 148 Codice assicurazioni private, che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa “ante causam”, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa”.. Sulla scorta di quanto premesso, la Suprema Corte poi stigmatizza.. “ la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'offerta congrua”, ciò che richiede sia “un presupposto formale”, ovvero “la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148
Codice assicurazioni private), sufficienti a permettere all'assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta”, sia “un requisito sostanziale”, e ciò in quanto “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c,c.), e buona fede..”
In estrema sintesi, sussistono due distinte fasi nella procedura di indennizzo da circolazione stradale, una prima, con la quale il danneggiato comunica alla impresa assicuratrice tutti gli elementi necessari per poter formulare la domanda, integrandoli, eventualmente, su richiesta della stessa assicurazione;
una seconda, disponente le attività di ispezione e valutazione del danno onde effettuare l'offerta nei limiti dello “spatium deliberandi”.
Fatta la dovuta premessa in punto di diritto va osservato che in atti si rinviene uno schema di elaborato peritale stilato dal fiduciario nominato dalla impresa assicuratrice prima della introduzione del giudizio.
Orbene, a prescindere che l'incarico peritale veniva disposto ( come da lettura del prefato documento) solo in data 30 09 2019 , ovvero, oltre il termine di 90 giorni decorsi dall'inoltro della diffida stragiudiziale ( 06 12 2018), va , altresì, evidenziato che la lettera di invito predisposta dal medico riporta la sola data di redazione ( 16 09
2019) ma non risulta corredata da alcuna tracciatura comprovante l'avvenuta ricezione della stessa.
Posto, pertanto, che il difensore di parte attrice ha preso opportunamente posizione sul punto denegando la ricezione dell'invito, anche tale eccezione va respinta.
Infine circa la legittimazione attiva, risultano versati in atti plurumi documenti sanitari comprovanti la sussistenza delle lamentate conseguenze fisica il tal guisa da giustificare l'interesse ad agire in giudizio ex art. 100 cpc. Un ultimo cenno va fatto in merito alla legittimazione passiva della coobbligata in solido , , le cui generalità sono state compitamente riportate nel verbale CP_2
di intervento della Polizia Municipale di Pomigliano D'Arco, il cui valore fidafacente ex art. 2700 c.c. supera di fatto l'eccezione formulata.
Superato lo scoglio processuale,la domanda va esaminata nel merito.
All'uopo, parte lesa, ha allegato l'esistenza del fatto storico attraverso l'attività istruttoria espletata all'udienza del 26/10/2021 a mezzo interpello del teste ammesso ed in tal sede escusso ( dichiaratosi fratello dell'attore processuale) Testimone_1
.
Dalla sintesi delle deposizioni rese si riporta quanto di rilevante dichiarato:..” ADR: mi trovavo nel mese di luglio 2016 a bordo della autovettura di proprietà di mio fratello ma da me condotta, in quanto stavamo tornando dal meccanico che aveva riparato lo scooter di mio fratello che nell'occasione mi precedeva e lo guidava a destinazione;
ADR percorrevamo la Via Aurora , di Pomigliano D'arco in direzione Sant'Anastasia, posto che eravamo diretti alle rispettive abitazioni;
ADR: era di pomeriggio, intorno alle ore 17, 00, allorchè ho visto sopraggiungere una autovettura procedente sulla medesima strada ma dal senso opposto di marcia;
tale veicolo, una DE di colore grigio, improvvisamente effettuò una manovra di svolta a sinistra per entrare in un luogo provato posto alla nostra destra rispetto al nostro senso di marcia;
ADR. Non ricordo di aver visto segnalare otticamente l'intenzione del cambiamento di corsia;
ADR; all'uopo rammento che vi fu un impatto tra la parte anteriore destra della autovettura e la ruota anteriore dello scooter;
ADR; l'auto occupava già il centro della carreggiata al momento dell'impatto;
ADR: dopo l'urto mio fratello è caduto a terra esanime;
ADR; dal veicolo impattante scese il conducente che prestò soccorso a mio fratello;
ADR:furono chiamate le forze dell'ordine da qualcuno degli astanti;
ADR: mio fratello indossava il casco al momento del fatto;
ADR: era da solo alla guida;
ADR; lo scooter manteneva la destra rispetto al senso di marcia;
ADR; mio fratello ha tentato di frenare ma invano..”
In pari udienza veniva introdotto anche l'atro teste escusso, Testimone_2
dichiaratosi indifferente, dalla sintesi delle cui deposizioni si trascrive quanto segue:
..” ADR: sono a conoscenza dei fatti in quanto sono stato presente al momento del sinistro e, successivamente, mi sono adoperato per contattare il fratello del malcapitato, ovvero, ; Tes_1
ADR: mi trovavo a piedi a percorrere la Via Aurora di Pomigliano D'Arco, in quanto mi recavo presso il negozio di intimo in zona;
ADR: percorrevo il marciapiede allorchè, prima di attraversare la strada per raggiungere il negozio ho visto uno scooter provenire dal lato opposto rispetto alla mia direzione e un veicolo , proveniente dal senso opposto, svoltare a sinistra per tentare l'accesso in un cancello;
ADR: a seguito della svolta ho constato l'impatto tra i due veicoli;
ADR: mi trovavo a circa 20 metri dal luogo del sinistro;
ADR: l'auto urtava con il proprio lato destro anteriore la parte frontale dello scooter;
ADR: ricordo che l'infortunato appariva gravemente ferito.
ADR: tanto accadeva agli inizi di luglio del 2016, verso le ore 18,00 del pomeriggio.
ADR: qualcuno ha chiamato l'ambulanza che ho visto arrivare;
dopo poco anche la
Polizia Municipale;
ADR: il conducente dello scooter indossava il casco;
ADR: ho visto scendere dall'auto una persona alquanto scossa per l'accaduto.
ADR: non ricordo se l'auto aveva azionato indicatore di direzione..”
L'udienza veniva, pertanto, aggiornata, dopo svariati rinvii per l'assenza dell'ultino teste ammesso, al 18 06 2024 nel corso della quale, a seguito dell'accompagnamento
“manu militari”, veniva escusso il teste , dichiaratosi indifferente, dalla Tes_3
sintesi delle cui deposizioni si trascrive quanto segue: ..” ADR: posso riferire , altresì, di essere stato presente ad un sinistro stradale accaduto, se non erro nel mese di luglio dell'anno 2016 verso le ore 17,45 circa;
ADR mi trovavo alla via Aurora di Pomigliano D'Arco e percorrevo un marciapiede situato sotto un ponte ,essendo diretto verso la mia abitazione;
ADR: ad un certo punto notato la presenza di una autovettura DE che era ferma
, in posizione obliqua rispetto alla strada, in attesa della apertura di un cancello automatico ove la stessa si accingeva ad entrare;
senonchè , dall'opposto senso di marcia della predetta autovettura proveniva un scooter che procedeva a velocità sostenuta e che, verosimilmente per aver perso il controllo, finiva la propria corsa sul lato anteriore destro della autovettura;
in conseguenza di ciò il conducente dello scooter letteralmente veniva sbalzato dal suo posto di giuda e finiva al suolo;
al momento in cui mi sono avvicinato al mentovato non ho notato la presenza del caco protettivo regolarmente indossato;
ADR: ho potuto constatare che, seppur non palesemente ferito, il ragazzo alla guida del motoveicolo di duoleva delle conseguenze dell'urto; ricordo che ho assistito all'arrivo dei mezzi di soccorso;
Testi
confermo che l'autovettura al momento dell'impatto era ferma in attesa della apertura del cancello automatico con il motore acceso;
ADR: ho dati i miei dati anagrafici al conducente della DE;
ADR: non sono stato mai convocato in precedenza in qualità di teste per un giudizio risarcitorio.
ADR: confermo che il mio punto di visuale era posto a pochi metri dall'area ove accadde il sinistro e che la visuale era del tutto libero.
ADR: la posizione della DE era situata nella opposta corsia di marcia in quanto vicina al punto di ingresso della proprietà provata;
ADR: l'urto del ciclomotore fu talmente violento che non solo danneggiò la carrozzeria dell'auto ma fu necessario l'intervento dello carro attrezzi per rimuovere la vettura .
ADR: non sono stato censito dai Vigili Urbani…” Orbene, va evidenziato che, mentre le prime due deposizioni rese concordano sul fatto che l'incidente si sia verificato mentre l'autovettura era impegnata in una svolta a sinistra per entrare in una abitazione privata, il secondo teste riferisce che l'impatto sarebbe accaduto mentre l'auto, di certo intenta ad entrare nel cancello delimitante la prefata proprietà, era in posizione provvisoriamente statica, sottolineando, altresì, la condotta di guida del conducente dello scooter non commisurata, in termini di velocità, allo stato dei luoghi.
Invero cotal deposizione non appare verosimile .
Tanto dalla stessa circostanza incontestabile e descritta da tutti i testi che l'autovettura fosse in procinto di effettuare una svolta a sinistra nel tentativo di accedere al vialetto di ingresso della strada privata, fatto questo desumibile anche dai molteplici rilievi fotografici prodotti all'esito del sinistro riproducenti verosimilmente la posizione di quiete dei veicoli dopo l'impatto.
Si rammenti, all'uopo, che nel processo civile, diversamente da quanto accade in quello penale, trova spazio l'applicazione del noto principio del “più probabile che non “ per fatti indiziari che siano gravi, precisi e concordanti ( ex multis, Cassazione, sentenza n. 10978-2023), ovvero, quel termine di probabilità superiore alla tesi contraria deducibile dalla lettura complessiva del compendio istruttorio, ivi comprese le cosidette “prove semplici “ex art 2729 c.c., in questo caso rappresentate dal materiale fotografico versato in atti.
Il tutto asseverato dalla circostanza incontestabile che il conducente della autovettura antagonista dello scooter era intento a svoltare a sinistra per raggiungere un'area privata .
Ergo, anche ragionando secondo “l'id quod plerunquae accidit” , chi intende svoltare a sinistra per accedere ad un imbocco situato sul lato opposto della carreggiata di norma lo fa procedendo senza indugi non fermandosi , senza ragion veduta, sul senso opposto di marcia.
Supporta, altresì, il prefato ragionamento la circostanza che l'impatto sia avvenuto proprio sulla corsia percorsa dal motoveicolo , sì come si deduce dalla posizione statica dei veicoli anche accertata dai verbalizzanti e meglio evidente dai rilievi fotografici versati in atti.
Dalla lettura del verbale di sopralluogo delle forze dell'ordine, inoltre, si deduce che il conducente dell'autovettura sia stato contravvenzionato ai sensi dell'art .154 , commi
3 ed 8 del Codice della Strada, confortando quanto sopra dedotto.
In sintesi, non può revocarsi in dubbio che l'incidente si sia ingenerato per via della concorrente manovra di svolta a sinistra della autovettura DE contravvenendo il suo conducente alle disposizioni di cui all'art. 154 comma 3 del CDS, oltre che per la particolare velocità non commisurata allo stato dei luoghi tenuta dal conducente del motoveicolo , contravvendo alle disposizioni dell'art 141 comma e del CDS.
Questo giudice, pertanto, sulla scorta della maggior severità della infrazione compiuta dal conducente della DE , avendo lo stesso creato una grave turbativa alla circolazione sul tratto viario, ritiene di accollare sullo stesso una percentuale di responsabilità in misura del 70%.
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti veniva conferito incarico peritale in sede di CTU al dott al quale venivano posti i quesiti attinenti alla Persona_1
quantificazione delle lesioni considerate permanenti e quelle temporanee , loro incidenza sulla capacità lavorativa, nonchè computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa.
L'elaborato, sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste, rappresentava delle conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.
Difatti, dopo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. puo' essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito , se derivi a seguito di un a violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato( es:trattamento illecito dei dati sensibili).
Ciò premesso, trattandosi di risarcimento della circolazione stradale, non ricorrono gli estremi per l'applicazione automatica dell'art. 2059 c.c quale voce autonoma di danno.
Orbene, il consulente cosi' conclude : invalidità permanente nell'ordine del 70 % ; temporanea assoluta giorni 360; temporanea parziale al 75 % gg 365; temporanea parziale al 50% di gg 365; temporanea parziale al 25% di gg 365;
Nulla per le spese mediche documentate.
Questo giudice , dalla lettura dell'iter sanitario ricavabile anche dalla esposizione resa dal consulente incaricato, non può esimersi dal sottolineare che la gravità degli esiti dell'incidente hanno di certo prodotto un incremento di sofferenza superiore alla media legato anche alla vicenda in sede di operazione chirurgica subita dall'infortunato.
Tanto seppur riconosciuto dalle conclusioni rese dal CTU ,alcuna forma di personalizzazione è stata richiesta nella domanda introduttiva, tanto meno è stata formulata domanda risarcitoria per il danno morale o per la diminuzione della capacità lavorativa .
Ergo, calcolando l'età del danneggiato all'epoca del sinistro ( 31 anni ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di € 536.779,00 ( valore punto danno biologico € 9.021,49 tratto dalle tabelle del Tribunale di Milano correnti ).
Per la temporanea totale di gg 360 si applica il valore di € 115,00 al di', pertanto il totale sarà di € 41.400,00 ;per la temporanea parziale di 365 gg, si applica il valore di
€ 115,00 percentualizzato al 75%, ovvero il totale sarà € 31.481,25 ;per la temporanea parziale di gg 365 al 5o% si applica il medesimo valore percentualizzato ,
e quindi il totale sarà di € 20.987,50; per la temporanea parziale di gg 365 al 25% si applica il medesimo valore percentualizzato , e quindi il totale sarà di € 10.493,75.
Nulla le spese mediche certificate.
Totalizzando queste voci l'ammontare del danno tabellare risulta di € 641.141,50. In virtù, tuttavia, dell'accertamento della corresponsabilità in misura del 70% a carico della convenuta tale importo va proporzionalmente ridotto del 30% , CP_2
totalizzando una liquidazione in favore dell'attore in misura di € 448.799,05.
Su tale somma, tuttavia, va considerata la eventualità di applicare il danno morale che, in virtù di quanto sopra dedotto, a seguito delle note pronunzia gemelle della
Suprema Corte del 2008, non può piu' essere calcolato in via automatica ma, deve risultare comprovato, onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto.
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta , né gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria, in quanto posta di credito non formulata in libello introduttivo.
Tanto meno risulta accoglibile la domanda di risarcimento per i danni materiali in quanto non conpitamente comprovati e, in ogni caso, soggiacenti alla prescrizione ordinaria ex. art .2947 c.c comma 2 .
Le spese e competenze seguono la soccombenza delle parti convenute e, pertanto sono liquidate secondo i parametri del DM 2014 . n.55..
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede: in accoglimento parziale della domanda attorea: dichiara la contumacia di : CP_2
dichiara la corresponsabilità del sinistro in misura del 70% a carico della
; Parte_2
condanna, per lo effetto, la in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. , in una con , a pagare, in favore dell'attore , la somma di € CP_2
448.799,05; condanna, altresi', la in pers.del leg rapp.te p.t. in solido Controparte_3
con ,al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano CP_2
in € 22.457,00 oltre iva e cap, oltre art. 2 DM55/14 per spese gen. per compensi ed €1.733,00 per verosimili esborsi, il tutto con attribuzione;
rigetta ogni altra richiesta;
Pone definitivamente a carico dei convenuti ut sopra in solido le spese e competenze della CTU liquidate in separato decreto, detratto l'acconto già versato.
Così deciso in Nola 01 dicembre 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata.