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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7998/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7998/2017
Promossa
, C.F. , nato il [...] a [...] in proprio Parte_1 C.F._1
e nella qualità di Sindaco del P.I. Parte_2
, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso P.IVA_1
nonché di Delibera della G. C. e successiva determina dirigenziale, dall'avv.
Marcello Fortunato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno,
alla Via SS Martiri Salernitani, n.31;
- RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del Presidente p.t. Controparte_1 P.IVA_2
della Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Colarieti, CP_2
dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ufficio Avvocatura in Salerno alla Via Abella Salernitana, n. 3;
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da verbale di udienza pagina 1 di 8 Fatto e svolgimento del giudizio
Con ricorso iscritto a ruolo in data 13.9.2017 e udienza fissata per la data del
23/3/2018, in proprio e nella qualità di Sindaco del Parte_1 [...]
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_2
n. 44 del 13/7/2017 emessa dalla “ ” con la Controparte_3
quale veniva irrogata la sanzione di cui all'art. 133, co.1 e 2, D.Lgs 152/2006,
pari ad € 34.700,00 assumendo la violazione degli artt. 101, co 2, e 124 del D.
Lgs 152/2006.
Nel dettaglio si contestava al ricorrente, nella dispiegata qualità, che, come da verbale di accertamento elevato da tecnici dell'ARPAC di Salerno, in data
23/7/2015, a seguito di un campionamento dei reflui urbani in acque superficiali del Comune di aveva evidenziato un Parte_2
superamento dei limiti consentiti dalla tab. 3, All. 5 del D.Lgvo 152/06.
Inoltre, sempre con il medesimo verbale, veniva accertata la mancanza di autorizzazione allo scarico. L'esito dei già menzionati accertamenti venne notificato, alla Procura di Salerno, ai Carabinieri di Salerno ed al Comune di con nota dell'ARPAC prot. 73570 del 15.12.2014, a mezzo Parte_2
PEC, unitamente a relazione tecnica ARPAC.
L'opponente nella opposizione evidenziava che il Comune di Pt_2
rappresentava un piccolo agglomerato urbano di soli 500 abitanti,
[...]
privo di impianti industriali e/o commerciali e, quindi, le acque reflue da smaltire erano solo le acque domestiche, prive di fattori inquinanti, che lungo la strada provinciale esistevano due tratti di rete fognaria che servivano qualche abitazione isolata di non più di 20 famiglie;
che, uno dei suddetti corpi fognari confluiva in un corpo denominato “Torrente Rapi” sito nella località Fiumana la cui portata d'acqua naturale è nulla per la maggior parte dell'anno; che le acque del torrente erano sempre state monitorate Per_1
pagina 2 di 8 dall'Amministrazione mediante periodiche analisi batteriologiche che avevano sempre accertato valori nel rispetto dei limiti di concentrazione previsti dalla legge;
che in data 23/7/2015 l'ARPAC aveva effettuato un sopralluogo di ispezione prelevando, con modalità erronee, alcuni campioni ai fini della verifica del rispetto dei limiti di concentrazione previsti dalla Tab.
3 – all. 5 della parte III del D. Lgs n. 152/2006; che, come si legge dal verbale, i campioni erano stati prelevati con modalità istantanea e direttamente dallo scarico e non nel corpo idrico recettore e, quindi nel torrente;
che tale modalità di prelievo era in contrasto con l'All.5 della parte III del D. Lgs
152/2006 in virtù del quale il punto di prelievo per i controlli doveva essere sempre il medesimo e doveva essere posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore e che la verifica della conformità
doveva essere data dalla media dei campioni assunti nell'arco delle 24 ore in rapporto al numero dei controlli effettuati durante l'anno, in ogni caso non inferiori a 4; che con nota PEC l'ARPAC aveva comunicato l'esito negativo delle indagini eseguite e contestato la mancanza dell'autorizzazione allo scarico;
che nonostante l'erroneità dei prelievi, l'amministrazione comunale si era comunque adoperata ad effettuare i controlli che rilevavano una situazione sempre conforme alla normativa;
che nonostante ciò era pervenuta la ordinanza ingiunzione con la quale era stato ingiunto il pagamento di €
14.700,00 per il superamento dei limiti ed € 20.000,00 per la mancata autorizzazione allo scarico.
A sostegno dell'opposizione deduceva il difetto di legittimazione, in quanto lo stesso aveva delegato le funzioni, compresa la responsabilità dei procedimenti, al responsabile dell'Area Tecnica;
nella violazione dell'art. 3
della Legge 689/1981, in quanto, nella fattispecie, mancava del tutto l'elemento soggettivo;
che la ordinanza ingiunzione era illegittima anche per la tardività della sanzione irrogata che non era stata contestata pagina 3 di 8 immediatamente né nel termini di 90 giorni e, che, trattandosi, nel caso di specie, di accertamento mediante analisi di campioni ai sensi dell'art. 15, co.
4, L 689/1981 il destinatario dell'accertamento avrebbe dovuto essere avvisato mediante lettera raccomandata e che tale adempimento era stato invece omesso;
che, anche nel merito, l'ordinanza era illegittima in quanto le analisi eseguite erano nulle per violazione della disciplina relativa alle modalità di prelievo eseguito direttamente dallo scarico e non nel punto posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore;
che,
inoltre, l'ente accertatore non si era attenuto, come per legge, alla media dei campioni assunti nell'arco delle 24 ore in rapporto al numero dei controlli eseguiti durante l'anno in quanto il prelievo era stato eseguito con modalità
istantanea non prevista dalla legge;
che, in ogni caso, il sindaco aveva cercato di porre rimedio alla situazione e quindi la sanzione doveva essere ridotta, ed infatti come si evince dai rapporti del laboratorio di analisi la situazione era completamente rientrata e lo stato di antigiuridicità interamente eliminato;
che erano errati i criteri utilizzati per l'applicazione della sanzione e, che,
pertanto, chiedeva la riduzione della sanzione al minimo edittale;
che,
riguardo alla carenza di autorizzazione allo scarico era stata applicata una sanzione errata in quanto la ipotesi era ricadente “nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600,00 euro a
3.000,00 euro”; che l'ente nella determinazione della sanzione non aveva tenuto conto dei criteri imposti dall'art. 11 della L. 689/1981.
Chiedeva, pertanto, la sospensione della sanzione, l'acquisizione della documentazione prodotta e concludeva per l'accoglimento del ricorso e quindi per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese.
In data 19/11/2028 si costituiva la la quale deduceva, in Controparte_1
merito alla carenza di legittimazione passiva in capo al sindaco, che la
L.689/81 aveva sancito un principio di responsabilità solidale, di carattere pagina 4 di 8 sussidiario della persona giuridica nell'ipotesi in cui l'illecito amministrativo fosse stato commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente;
deduceva, ancora, che i termini procedurali della L. 689/1981 erano stati rispettati in quanto, come da documentazione che si versava in atti, l'ARPAC
di Salerno, aveva provveduto ad eseguire il prelievo in data 23/7/2015, e l'esito delle analisi si concludeva in data 1.9.2015 e lo stesso era stato notificato al Comune di in data 18.9.2015, a mezzo PEC, Parte_2
fatto non contestato per cui vi era stato il pieno rispetto del termine di 90
giorni di cui all'art.14 L.689/81; che, i tecnici dell'Arpac, correttamente,
avevano provveduto ad effettuare il prelievo presso il punto di immissione dello scarico dei reflui urbani in acque superficiali, costituite dal Torrente
immediatamente a valle dello scarico;
che la modalità di Per_1
campionamento aveva valore semplicemente indicativo e che il prelievo veniva fatto con modalità istantanea, vista l'assenza di un trattamento depurativo, con un campione d'acqua dalla vasca prima della immissione in condotta;
sull'entità della sanzione, evidenziava la circostanza che la sanzione era stata applicata in osservanza dei parametri intermedi fra le sanzioni minime e massime fissate dalla vigente normativa.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Dopo una serie di rinvii e cambio giudice la causa veniva rinviata per discussione alla data dell'8.4.2025.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il comma 1 del D. Lgs 152/2006 sancisce: “Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo pagina 5 di 8 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da € 6.000,00 ad € 60.000,00. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600,00 euro a 3.000,00
€”.
Ebbene è indiscutibile che il non avesse comunicato l'apertura dello Pt_2
scarico alla Autorità competente.
Nello stesso tempo si riscontra che lo scarico si riferisce esclusivamente a edifici isolati per cui è da applicarsi nella misura media la sanzione prevista dalla seconda ipotesi del secondo comma dell'art. 133 D. lgs 152/2006, pari quindi ad € 1.500,00. D'altronde si discute di un paese che per l'intero conta circa 500 abitanti.
Andando ad analizzare la seconda violazione contestata l'art. 133, co. 1,
prevede che “chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 1 e 3,
nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'art. 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000
euro a 30.000 euro …”.
Si reputa in questo secondo caso meritevole di accoglimento, la doglianza inerente alla modalità di effettuazione dei prelievi che appare anche assorbente degli altri motivi riguardanti la medesima parte dell'articolo.
Infatti, ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali, la raccolta del campione medio prelevato nell'arco di tre ore costituisce il metodo ordinario di campionamento, ritenuto in via astratta come metodo che garantisce in maggior misura la rappresentatività del pagina 6 di 8 reperto da analizzare, mentre il campionamento istantaneo può ammettersi solo in presenza di particolari esigenze che devono essere indicate con motivazione espressa nel verbale di campionamento e, comunque, solo al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico. L'assenza di motivazione in un campionamento istantaneo comporta una violazione procedimentale che impatta in modo dirimente sulla stessa attendibilità del campione così ricavato e delle successive analisi, conseguendone l'illegittimità della presupponente contestazione di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie (TAR Basilicata, Sez. I, 21 agosto 2023, n. 499).
La normativa, dunque, è chiara in quanto il campionamento medio lungo le tre ore è la regola, ed è finalizzata a garantire la rappresentatività del prelievo;
singole eccezioni sono possibili, e in casi particolari è dunque possibile il campionamento istantaneo, ma solo con motivazione congrua e inserita nel verbale di campionamento.
Nel verbale di rilevamento non è dato rinvenire alcuna motivazione in ordine al prelevamento istantaneo e, pertanto, il verbale in riferimento al secondo punto è invalido in quanto tale assoluto difetto di motivazione determina l'illegittimità della sanzione applicata in quanto rende del tutto inattendibile il prelievo effettuato.
Ne deriva che, in accoglimento delle spiegate opposizioni, va annullata l'ordinanza-ingiunzione n. 44 del 13.7.17 nella parte in cui irroga la sanzione ex art. dell'art. 133, co.1, Dlgs 152/2006, pari ad € 14.700,00.
La sanzione relativa alla violazione del comma 2 dello stesso articolo va invece ridotta alla metà del massimo edittale della seconda ipotesi ivi prevista trattandosi di scarico a servizio di edifici isolati ad uso abitativo.
La complessità tecnica della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese.
pagina 7 di 8
PQM
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7998/2017 r.g. tra , in proprio e Parte_1
nella qualità di Sindaco del Comune di –opponente- e Parte_2
, in persona del Presidente p.t. della Giunta Controparte_1
Regionale –opposta- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione della n. 44 del 13.7.2017; Parte_3
2) Condanna il sig. in proprio e nella qualità di Sindaco del Parte_1
Comune di al pagamento, in favore di parte opposta della Parte_2
somma di € 1.500,00, così ridotta, relativa alla infrazione di cui all'art. 133,
co. 2, Dlgs 152/2006;
3) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Salerno lì, 08/04/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7998/2017
Promossa
, C.F. , nato il [...] a [...] in proprio Parte_1 C.F._1
e nella qualità di Sindaco del P.I. Parte_2
, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso P.IVA_1
nonché di Delibera della G. C. e successiva determina dirigenziale, dall'avv.
Marcello Fortunato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno,
alla Via SS Martiri Salernitani, n.31;
- RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del Presidente p.t. Controparte_1 P.IVA_2
della Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Colarieti, CP_2
dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ufficio Avvocatura in Salerno alla Via Abella Salernitana, n. 3;
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come da verbale di udienza pagina 1 di 8 Fatto e svolgimento del giudizio
Con ricorso iscritto a ruolo in data 13.9.2017 e udienza fissata per la data del
23/3/2018, in proprio e nella qualità di Sindaco del Parte_1 [...]
proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_2
n. 44 del 13/7/2017 emessa dalla “ ” con la Controparte_3
quale veniva irrogata la sanzione di cui all'art. 133, co.1 e 2, D.Lgs 152/2006,
pari ad € 34.700,00 assumendo la violazione degli artt. 101, co 2, e 124 del D.
Lgs 152/2006.
Nel dettaglio si contestava al ricorrente, nella dispiegata qualità, che, come da verbale di accertamento elevato da tecnici dell'ARPAC di Salerno, in data
23/7/2015, a seguito di un campionamento dei reflui urbani in acque superficiali del Comune di aveva evidenziato un Parte_2
superamento dei limiti consentiti dalla tab. 3, All. 5 del D.Lgvo 152/06.
Inoltre, sempre con il medesimo verbale, veniva accertata la mancanza di autorizzazione allo scarico. L'esito dei già menzionati accertamenti venne notificato, alla Procura di Salerno, ai Carabinieri di Salerno ed al Comune di con nota dell'ARPAC prot. 73570 del 15.12.2014, a mezzo Parte_2
PEC, unitamente a relazione tecnica ARPAC.
L'opponente nella opposizione evidenziava che il Comune di Pt_2
rappresentava un piccolo agglomerato urbano di soli 500 abitanti,
[...]
privo di impianti industriali e/o commerciali e, quindi, le acque reflue da smaltire erano solo le acque domestiche, prive di fattori inquinanti, che lungo la strada provinciale esistevano due tratti di rete fognaria che servivano qualche abitazione isolata di non più di 20 famiglie;
che, uno dei suddetti corpi fognari confluiva in un corpo denominato “Torrente Rapi” sito nella località Fiumana la cui portata d'acqua naturale è nulla per la maggior parte dell'anno; che le acque del torrente erano sempre state monitorate Per_1
pagina 2 di 8 dall'Amministrazione mediante periodiche analisi batteriologiche che avevano sempre accertato valori nel rispetto dei limiti di concentrazione previsti dalla legge;
che in data 23/7/2015 l'ARPAC aveva effettuato un sopralluogo di ispezione prelevando, con modalità erronee, alcuni campioni ai fini della verifica del rispetto dei limiti di concentrazione previsti dalla Tab.
3 – all. 5 della parte III del D. Lgs n. 152/2006; che, come si legge dal verbale, i campioni erano stati prelevati con modalità istantanea e direttamente dallo scarico e non nel corpo idrico recettore e, quindi nel torrente;
che tale modalità di prelievo era in contrasto con l'All.5 della parte III del D. Lgs
152/2006 in virtù del quale il punto di prelievo per i controlli doveva essere sempre il medesimo e doveva essere posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore e che la verifica della conformità
doveva essere data dalla media dei campioni assunti nell'arco delle 24 ore in rapporto al numero dei controlli effettuati durante l'anno, in ogni caso non inferiori a 4; che con nota PEC l'ARPAC aveva comunicato l'esito negativo delle indagini eseguite e contestato la mancanza dell'autorizzazione allo scarico;
che nonostante l'erroneità dei prelievi, l'amministrazione comunale si era comunque adoperata ad effettuare i controlli che rilevavano una situazione sempre conforme alla normativa;
che nonostante ciò era pervenuta la ordinanza ingiunzione con la quale era stato ingiunto il pagamento di €
14.700,00 per il superamento dei limiti ed € 20.000,00 per la mancata autorizzazione allo scarico.
A sostegno dell'opposizione deduceva il difetto di legittimazione, in quanto lo stesso aveva delegato le funzioni, compresa la responsabilità dei procedimenti, al responsabile dell'Area Tecnica;
nella violazione dell'art. 3
della Legge 689/1981, in quanto, nella fattispecie, mancava del tutto l'elemento soggettivo;
che la ordinanza ingiunzione era illegittima anche per la tardività della sanzione irrogata che non era stata contestata pagina 3 di 8 immediatamente né nel termini di 90 giorni e, che, trattandosi, nel caso di specie, di accertamento mediante analisi di campioni ai sensi dell'art. 15, co.
4, L 689/1981 il destinatario dell'accertamento avrebbe dovuto essere avvisato mediante lettera raccomandata e che tale adempimento era stato invece omesso;
che, anche nel merito, l'ordinanza era illegittima in quanto le analisi eseguite erano nulle per violazione della disciplina relativa alle modalità di prelievo eseguito direttamente dallo scarico e non nel punto posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore;
che,
inoltre, l'ente accertatore non si era attenuto, come per legge, alla media dei campioni assunti nell'arco delle 24 ore in rapporto al numero dei controlli eseguiti durante l'anno in quanto il prelievo era stato eseguito con modalità
istantanea non prevista dalla legge;
che, in ogni caso, il sindaco aveva cercato di porre rimedio alla situazione e quindi la sanzione doveva essere ridotta, ed infatti come si evince dai rapporti del laboratorio di analisi la situazione era completamente rientrata e lo stato di antigiuridicità interamente eliminato;
che erano errati i criteri utilizzati per l'applicazione della sanzione e, che,
pertanto, chiedeva la riduzione della sanzione al minimo edittale;
che,
riguardo alla carenza di autorizzazione allo scarico era stata applicata una sanzione errata in quanto la ipotesi era ricadente “nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600,00 euro a
3.000,00 euro”; che l'ente nella determinazione della sanzione non aveva tenuto conto dei criteri imposti dall'art. 11 della L. 689/1981.
Chiedeva, pertanto, la sospensione della sanzione, l'acquisizione della documentazione prodotta e concludeva per l'accoglimento del ricorso e quindi per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese.
In data 19/11/2028 si costituiva la la quale deduceva, in Controparte_1
merito alla carenza di legittimazione passiva in capo al sindaco, che la
L.689/81 aveva sancito un principio di responsabilità solidale, di carattere pagina 4 di 8 sussidiario della persona giuridica nell'ipotesi in cui l'illecito amministrativo fosse stato commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente;
deduceva, ancora, che i termini procedurali della L. 689/1981 erano stati rispettati in quanto, come da documentazione che si versava in atti, l'ARPAC
di Salerno, aveva provveduto ad eseguire il prelievo in data 23/7/2015, e l'esito delle analisi si concludeva in data 1.9.2015 e lo stesso era stato notificato al Comune di in data 18.9.2015, a mezzo PEC, Parte_2
fatto non contestato per cui vi era stato il pieno rispetto del termine di 90
giorni di cui all'art.14 L.689/81; che, i tecnici dell'Arpac, correttamente,
avevano provveduto ad effettuare il prelievo presso il punto di immissione dello scarico dei reflui urbani in acque superficiali, costituite dal Torrente
immediatamente a valle dello scarico;
che la modalità di Per_1
campionamento aveva valore semplicemente indicativo e che il prelievo veniva fatto con modalità istantanea, vista l'assenza di un trattamento depurativo, con un campione d'acqua dalla vasca prima della immissione in condotta;
sull'entità della sanzione, evidenziava la circostanza che la sanzione era stata applicata in osservanza dei parametri intermedi fra le sanzioni minime e massime fissate dalla vigente normativa.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Dopo una serie di rinvii e cambio giudice la causa veniva rinviata per discussione alla data dell'8.4.2025.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il comma 1 del D. Lgs 152/2006 sancisce: “Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo pagina 5 di 8 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da € 6.000,00 ad € 60.000,00. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600,00 euro a 3.000,00
€”.
Ebbene è indiscutibile che il non avesse comunicato l'apertura dello Pt_2
scarico alla Autorità competente.
Nello stesso tempo si riscontra che lo scarico si riferisce esclusivamente a edifici isolati per cui è da applicarsi nella misura media la sanzione prevista dalla seconda ipotesi del secondo comma dell'art. 133 D. lgs 152/2006, pari quindi ad € 1.500,00. D'altronde si discute di un paese che per l'intero conta circa 500 abitanti.
Andando ad analizzare la seconda violazione contestata l'art. 133, co. 1,
prevede che “chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 1 e 3,
nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'art. 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000
euro a 30.000 euro …”.
Si reputa in questo secondo caso meritevole di accoglimento, la doglianza inerente alla modalità di effettuazione dei prelievi che appare anche assorbente degli altri motivi riguardanti la medesima parte dell'articolo.
Infatti, ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali, la raccolta del campione medio prelevato nell'arco di tre ore costituisce il metodo ordinario di campionamento, ritenuto in via astratta come metodo che garantisce in maggior misura la rappresentatività del pagina 6 di 8 reperto da analizzare, mentre il campionamento istantaneo può ammettersi solo in presenza di particolari esigenze che devono essere indicate con motivazione espressa nel verbale di campionamento e, comunque, solo al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico. L'assenza di motivazione in un campionamento istantaneo comporta una violazione procedimentale che impatta in modo dirimente sulla stessa attendibilità del campione così ricavato e delle successive analisi, conseguendone l'illegittimità della presupponente contestazione di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie (TAR Basilicata, Sez. I, 21 agosto 2023, n. 499).
La normativa, dunque, è chiara in quanto il campionamento medio lungo le tre ore è la regola, ed è finalizzata a garantire la rappresentatività del prelievo;
singole eccezioni sono possibili, e in casi particolari è dunque possibile il campionamento istantaneo, ma solo con motivazione congrua e inserita nel verbale di campionamento.
Nel verbale di rilevamento non è dato rinvenire alcuna motivazione in ordine al prelevamento istantaneo e, pertanto, il verbale in riferimento al secondo punto è invalido in quanto tale assoluto difetto di motivazione determina l'illegittimità della sanzione applicata in quanto rende del tutto inattendibile il prelievo effettuato.
Ne deriva che, in accoglimento delle spiegate opposizioni, va annullata l'ordinanza-ingiunzione n. 44 del 13.7.17 nella parte in cui irroga la sanzione ex art. dell'art. 133, co.1, Dlgs 152/2006, pari ad € 14.700,00.
La sanzione relativa alla violazione del comma 2 dello stesso articolo va invece ridotta alla metà del massimo edittale della seconda ipotesi ivi prevista trattandosi di scarico a servizio di edifici isolati ad uso abitativo.
La complessità tecnica della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese.
pagina 7 di 8
PQM
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 7998/2017 r.g. tra , in proprio e Parte_1
nella qualità di Sindaco del Comune di –opponente- e Parte_2
, in persona del Presidente p.t. della Giunta Controparte_1
Regionale –opposta- ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione della n. 44 del 13.7.2017; Parte_3
2) Condanna il sig. in proprio e nella qualità di Sindaco del Parte_1
Comune di al pagamento, in favore di parte opposta della Parte_2
somma di € 1.500,00, così ridotta, relativa alla infrazione di cui all'art. 133,
co. 2, Dlgs 152/2006;
3) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Salerno lì, 08/04/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
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