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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/07/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 783/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 1 luglio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( p iva ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(cf ) rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio DI SALVO e dall'avv. C.F._1
Luca SCIROCCO entrambi del foro di PE ed ivi elettivamente domiciliati presso il loro studio giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco del foro di CP_1 P.IVA_2
Milano ed elettivamente domiciliata in San Donato Milanese presso il suo studio giusta procura in atti;
(cf ), cf ) rappresentate e Parte_3 P.IVA_3 CP_2 P.IVA_4 difese dall'avv. Gaetano BIOCCA del foro di Teramo ed ivi elettivamente domiciliate presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATE
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di PE n. 239/24 del 7 febbraio 2024 in tema di nullità contratto di mutuo fondiario con domanda riconvenzionale di pagamento rata insoluta.
Conclusioni: i procuratori DE parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di PE ha rigettato la domanda che la ditta e Parte_1
(in proprio) hanno proposto nei confronti di (subentrata nella Parte_2 Parte_3
1 titolarità del rapporto a CA DE CH spa) e di (nella sua veste di cessionaria) avente ad CP_3 oggetto la nullità del contratto del contratto di mutuo fondiario del 21 dicembre 2007 per violazione dell'art. 38 TUB.
1.2. Nel corpo della motivazione il primo giudice ha dato atto DE prospettazioni DE parti che possono di seguito essere così sintetizzate:
- gli attori hanno preventivamente eccepito il difetto della titolarità del credito in capo alla cessionaria lamentando l'assenza del contratto di cessione;
- hanno, allo stesso tempo, rilevato la violazione dell'art. 38 TUB;
- le parti convenute, invece, hanno dedotto, ciascuna per quanto di interesse, l'infondatezza della domanda ed in particolare la cessionaria ha spiegato domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento della quota n. 7 del mutuo determinata, a seguito di rinegoziazione con accollo da parte del solo , nella misura di € Pt_1
645.220,21 oltre interessi a partire dal 13 aprile 2022;
-nelle more del giudizio, vi è stato anche l'intervento di che ha sostanzialmente aderito, CP_2 richiamandole integralmente, alle argomentazioni dell'istituto di credito sulla nullità del contratto;
1.3. L'impianto motivazionale della pronunzia può essere suddiviso in tre fondamentali macroaree secondo quanto di seguito indicato:
- la questione sul difetto della titolarità del credito in capo alla cessionaria va risolta ritenendo la documentazione prodotta (costituita da pubblicazione della cessione in blocco sulla Gazzetta Ufficiale, atto notarile del 27 aprile 2017 e la dichiarazione dell'istituto di credito cedente) idonea a dimostrare l'inclusione della posizione fatta valere nel presente giudizio nell'ambito della più ampia operazione di cessione;
- analogamente, priva di pregio deve ritenersi anche l'ulteriore questione sulla nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 38 TUB (sul tema del superamento del limite di finanziabilità); a tale riguardo, dopo aver fatto cenno sia alla delibera CICR del 22 aprile 1995 che anche alle Istruzioni della CA d'AL
(dovendone trarre la valenza vincolante), è stato citato l'arresto DE ZI IT (trattasi della sentenza n.
33719 del 16 novembre 2022) che, componendo in effetti un contrasto in ambito giurisprudenziale, ha escluso profili di nullità derivanti dalla violazione della citata norma;
- infine, l'accoglimento della domanda riconvenzionale è stato fondato sulle seguenti circostanze: a) assenza di contestazione;
b) dimostrazione dell'esistenza della pretesa creditoria mediante la produzione documentale composta non solo dal contratto di mutuo e dell'atto pubblico del 2012, ma anche dalla transazione intervenuta tra le parti nell'ambito di altro e distinto giudizio celebratosi tra le parti sempre dinanzi al Tribunale di PE
(e sul quale, anche in tal caso meglio si dirà nel prosieguo);
1.4. La decisione del tribunale adriatico è stata tempestivamente impugnata dagli attori della prima ora mediante la sostanziale articolazione di due motivi.
2 La prima censura ha riguardato l'errata valutazione operata sulla questione del difetto di titolarità della posizione creditoria fatta valere in giudizio dalla cessionaria.
In estrema sintesi, cavalcando una serie di argomentazioni frutto anche dell'elaborazione giurisprudenziale, gli appellanti hanno sostenuto che in assenza del contratto di cessione, la sola pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale secondo quanto stabilito dall'art. 58 TUB, non può assumere alcuna valenza probatoria decisiva.
Per giunta, hanno sempre aggiunto, l'ulteriore produzione documentale (ritenuta di contro esaustiva dal primo giudice) deve ritenersi del tutto inidonea per genericità (perché contenente meri riferimenti numerici senza alcuna specifica menzione del rapporto di mutuo) e perché unilateralmente proveniente dalla stessa parte interessata.
Con il secondo ed ultimo motivo, invece, gli appellanti hanno censurato le ragioni, ritenute errate, dell'accoglimento della domanda riconvenzionale.
A tale proposito, è stato evidenziato che sono state sollevate (tanto che trattasi di circostanza documentata per tabulas) contestazioni in ordine alla sussistenza del credito sia stragiudizialmente che nell'ambito del distinto giudizio n. 2692/18 RG celebratosi tra le medesime parti sempre dinanzi al Tribunale di PE.
Infine, la tanto invocata transazione sottoscritta in quella sede ha riguardato la quota 6 e non la n. 7.
La cessionaria ha resistito all'impugnazione proposta deducendone l'infondatezza e così insistendo per il suo rigetto.
Si sono costituite sia che che, con due atti sostanzialmente sovrapponibili, Parte_3 CP_2 hanno svolto considerazioni esclusivamente sul tema della nullità del mutuo per violazione dell'art. 38 TUB.
Rigettata l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione DE produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 1 luglio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, nell'ottica di meglio tratteggiare l'esatto perimetro del thema decidendum del presente giudizio, merita osservare che:
- per stessa pacifica ammissione degli appellanti (in sede di scritti difensivi finali), l'impugnazione non ha riguardato il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato l'azione di nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 38 TUB;
- di conseguenza, non devono essere esaminate le argomentazioni svolte da e che Parte_3 CP_2 di contro si sono appuntate su un aspetto della lite per il quale è invece assolutamente certo che la sentenza di primo grado è passata in giudicato (così dovendosi condividere le considerazioni svolte dagli stessi appellanti);
- in punto di mero fatto, poi, occorre sin da subito chiarire che la vicenda che ci occupa segue, in ordine cronologico, altro contenzioso (avente n. 2692/2018 RG) celebratosi tra le stesse parti ( è intervenuta in CP_2
3 appello) dinanzi al Tribunale di PE;
tale giudizio si è incentrato su diversi profili di nullità del contratto di mutuo segnatamente per quanto concerne il superamento del tasso soglia ai fini dell'usura del mutuo dovendosi considerare a tal riguardo anche la penale per estinzione anticipata e del rapporto di conto corrente n. 148/31184 sul quale la somma mutuata è stata versata per illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi;
nell'ambito di quel giudizio, nelle more, tra e le parti attrici è intervenuta in effetti una CP_3 transazione che però ha riguardato, a ben vedere, unicamente il pagamento della quota 6 diversa dunque rispetto a quella oggetto della domanda riconvenzionale in questa sede;
tale accordo transattivo (che prevedeva, tra l'altro, la rinunzia agli atti del giudizio pendente) non ha prodotto l'invocato effetto estintivo in quanto tale rinunzia non è stata accettata anche dall'istituto di credito e di conseguenza la sentenza emessa
(n. 354/22 del 23 maro 2022) ha rigettato l'azione di nullità condannando la ditta e la Parte_1 persona fisica al pagamento, in favore questa volta della sola banca, della somma pari ad € Pt_1
28.594,48 quale saldo dell'ulteriore pretesa creditoria derivante dal mutuo gravante sulla quota n. 8; la decisione del tribunale è stata impugnata e l'appello proposto è stato, a sua volta, rigettato;
Tanto considerato, è possibile procedere allo scrutinio dei motivi che, in quanto diversi tra loro, deve avvenire partitamente.
3.1.1. Come già anticipato, l'essenza del primo motivo di gravame ha riguardato la titolarità in capo alla cessionaria della pretesa creditoria (che in definitiva concerne la quota 7 del mutuo) fatta valere CP_3 in giudizio.
Il tema si innesta, in effetti, all'interno di un dibattitto particolarmente acceso in ambito giurisprudenziale
(tanto di legittimità che di merito) sul contenuto dell'onere probatorio gravante sulla parte cessionaria che agisce in giudizio.
Ed allora, cercando di fare opera di sintesi dell'indirizzo oramai consolidato della giurisprudenza è possibile affermare che:
- La contestazione della titolarità del credito (trattandosi di profilo diverso rispetto al difetto di legittimazione finanche rilavabile in via officiosa dal giudice) deve avvenire non solo tempestivamente
(quindi alla prima difesa utile) ma anche espressamente;
rilevano di conseguenza, ed ai fini di un diverso inquadramento comportamenti (anche processuali) incompatibili con la volontà di sollevare contestazioni e censure alla predetta cessione;
- Il perimetro della prova richiesta al cessionario varia a seconda della prospettazione del debitore ceduto;
ed allora, se questi contesta l'inserimento della posizione giuridica attiva nell'operazione di cessione, può risultare sufficiente la sola produzione in giudizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 58 TUB, della cessione sulla Gazzetta Ufficiale;
nella diversa ipotesi in cui invece la censura riguarda direttamente l'esistenza del contratto, il cessionario deve principalmente produrre tale negozio oppure
4 l'onere probatorio può ritenersi egualmente soddisfatto in presenza di ulteriori elementi di riscontro che consentano di formulare una prognosi positiva sull'esistenza del negozio;
- Scendendo ancor più nel dettaglio, e ove superato il profilo della prova della cessione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..”(cfr Cass Civ, Sez III, 10.2.2023 n. 4277);
- Ed ancora (peraltro cassando la sentenza n. 1692/22 proprio di questa Corte Territoriale, ma in diversa composizione) la S.C. ha sempre stabilito che “La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB,
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione DE singole categorie consentano d'individuare senza incertezze
i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della CA
d'AL, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono DE prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.” (cfr Cass Civ, Sez I, 20.7.2023 n. 21821);
Orbene, tali principi vanno trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
3.2. Corrisponde certamente al vero, tanto da non aver costituito neppure profilo di contestazione, la mancata produzione, da parte di del contratto di cessione del credito. CP_3
Di conseguenza, le argomentazioni svolte dagli appellanti, facendo buon governo dei principi di diritto sin qui enunciati, possono essere paralizzate soltanto in presenza di un ulteriore quadro probatorio di matrice documentale idoneo a dimostrare l'esistenza della cessione e l'inclusione nella stessa della pretesa oggetto di causa.
5 Deve ritenersi di poter dare risposta positiva al quesito e quindi rigettare il motivo di impugnazione in quanto:
- Agli atti di causa, è stata prodotta la visura camerale di in cui risulta specificato in CP_3 effetti che in data 7 aprile 2017 vi è stata una cessione in blocco pro soluto in proprio favore di crediti da parte di;
Parte_3
- Nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2017 n. 52 sono stati poi specificati (anche senza in effetti alcuna indicazione numerica oppure nominativa ulteriore) i rapporti oggetto della cessione individuati nei finanziamenti e pertanto anche nei mutui ipotecari sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016 con l'allora CA DE CH ( a cui è in effetti subentrata ), recanti importi in euro, Parte_3 regolati dalla legge italiana e conclusi con filiali del predetto istituto di credito;
- Nella certificazione notarile del 17 aprile 2017 tra le posizioni creditorie cedute riconducibili a CA DE CH è riportato l'identificativo della quota n. 7 oggetto di causa (n. 148/59145 alla pag 6 del doc n. 22 DE produzioni della cessionaria);
- Nel corso del giudizio di primo grado, poi, è stata depositata ulteriore certificazione di Parte_3
nella prima difesa successiva al deposito di tale materiale (ovvero con le memorie ex art 183
[...] comma VI n. 3) cpc) alcuna contestazione è stata sollevata sulla genuinità del documento sicchè i rilievi comunque formulati nel prosieguo del giudizio devono necessariamente ritenersi tardivi;
- La sentenza del Tribunale di PE che ha definito il giudizio 2692/18 ha riguardato anche CP_3 ed in quella sede alcuna contestazione è stata sollevata sul difetto di titolarità del credito in
[...] capo alla cessionaria;
3.3. A fronte di tale quadro, le doglianze degli appellanti non colgono nel segno e di conseguenza non possono trovare accoglimento in quanto:
- alcuna contestazione è stata specificatamente sollevata in ordine alla visura camerale la cui rilevanza probatoria ai fini della dimostrazione della cessione deve ritenersi certamente significativa;
- la stessa attestazione notarile assume un'indubbia valenza probatoria non foss'altro perché nell'elenco dei crediti ceduti vi è la posizione corrispondente alla quota n. 7;
-in tal modo, deve escludersi che la prova della cessione del credito sia stata affidata unicamente alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale che, peraltro, contiene dei riferimenti tanto chiari
(soprattutto con riguardo all'orizzonte temporale di riferimento ed alla natura dei contratti produttivi della pretesa creditoria) da poter agevolmente risalire anche al mutuo oggetto di causa;
- la certificazione notarile ha riguardato la effettiva esistenza nell'allegato A della cessione del credito dell'elenco riprodotto;
- la indubbia centralità probatoria della documentazione a cui si è fatto riferimento è tale da escludere alla radice ogni ulteriore possibile dubbio interpretativo sulla stessa genuinità dell'attestazione del dipendente di
; Parte_3
6 - in ultimo e per ulteriore spirito di completezza, vale ben la pena evidenziare che già con la sottoscrizione della transazione, seppur riferita alla quota 6 e benchè avvenuta all'interno di altro contenzioso, vi è stato un implicito riconoscimento da parte degli odierni appellanti dell'esistenza della cessione del credito;
- il richiamo al precedente di questa Corte Territoriale (sentenza 1692/22 soprattutto per quanto concerne la inidoneità della visura camerale e della dichiarazione dell'istituto di credito) non può ritenersi decisivo essendo stata, come già ricordata, tale pronunzia cassata dalla S.C.,
Ed allora, sulla scorta DE considerazioni sin qui svolte, il primo motivo di appello non può che essere rigettato.
4.1. Resta a questo punto da esaminare l'ulteriore profilo di doglianza riferito alla fondatezza della pretesa creditoria fatta valere da in via riconvenzionale in primo grado e dal cui accoglimento è CP_3 scaturita la condanna degli appellanti al pagamento della somma di € 645.220,21.
Anche su tale aspetto, però, le censure proposte non si sono rivelate particolarmente persuasive e quindi tai da poter trovare accoglimento.
Ed allora, può sin da subito affermarsi che lo scrutinio del motivo postula un inquadramento della vicenda sia in punto di fatto che di diritto.
4.2. Sul versante in fatto, merita, attenendosi al materiale documentale versato in atti ed a completamento di quanto sin qui esposto che:
- la ditta operante nel settore dell'edilizia, ha concluso con l'allora CA DE Parte_1
CH un contratto di mutuo a stato avanzamento lavori ai sensi dell'art. 38 tub finalizzato alla realizzazione di un più ampio complesso immobiliare in PE;
- l'importo mutuato è stato inizialmente fissato in € 1.984.000,00 corrisposto sul conto corrente n. 148/291 accesso, sempre presso il medesimo istituto (sebbene in una diversa filiale) di credito, è stato garantito da ipoteca concesso per il valore di € 3.968.000,00;
- le principali condizioni praticate nel mutuo possono essere così sintetizzate:
- Interesse corrispettivo del 6,217%;
- Interessi moratori maggiorati di due punti percentuali rispetto a quelli corrispettivi;
- Isc del 6,455%;
- a distanza di cinque anni circa, in data 12 marzo 2012, le parti hanno rinegoziato il mutuo nei termini di seguito indicati:
- l'ammontare della somma mutuata è stato ridotto sino all'importo di € 1.490.000,00;
- la garanzia ipotecaria è stata ripartita in diverse quote (segnatamente 8) corrispondenti a singole unità immobiliari;
7 - il (come persona fisica) si è fatto carico DE quote 6 e 7 con accollo del debito per un Pt_1 importo rispettivamente di € 200.000,00 e di € 500.000,00, il tutto a valere sul rapporto di conto corrente allo stesso intestato individuato al nr. 148/31184;
- la quota n. 8, originariamente dell'importo di € 400.900, successivamente ridotto ad € 27.000,00, garantita dall'immobile distinto al fg 32 p.lla 2492 sub 4, è rimasta a carico della società;
4.3.In punto di diritto, in situazioni analoghe a quella che ci occupa, deve farsi applicazione del principio di portata generale (oramai declinato dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla nota sentenza a ZI
IT n. 13533 del 30 ottobre 2001), secondo cui la parte che agisce per conseguire il pagamento di una somma di denaro è tenuta a fornire la prova del titolo della domanda e ad allegare l'altrui inadempimento.
Orbene, nella fattispecie, vi è agli atti di causa il contratto di mutuo e l'atto pubblico del 12 marzo 2012 sicchè
a fronte di tale quadro deve ritenersi che la cessionaria ha regolarmente assolto all'onere probatorio posto a suo carico.
Di conseguenza, grava sugli odierni appellanti fornire la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa e una tale prova non è stata fornita nel caso di specie in quanto:
- È vero certamente che vi è stata contestazione in ordine alla esposizione debitoria ed alle richieste di pagamento di CA DE CH;
- Tuttavia, il giudizio già introdotto dinanzi al Tribunale di PE si è concluso con il rigetto DE prospettazioni degli odierni appellanti in ordine ai profili di nullità sia del rapporto di mutuo che di quello di conto corrente;
- La decisione del primo giudice è stata impugnata ed il gravame è stato rigettato sicchè, non essendo state reiterate in queste sede, le ulteriori censure sulla nullità del mutuo per violazione dell'art. 38
TUB, non sono stati indicati elementi per escludere la fondatezza della pretesa creditoria;
- Collocandosi all'interno di tale crinale interpretativo, poi, deve ritenersi del tutto neutra ai fini della decisione la circostanza che nel citato altro giudizio le parti abbiano raggiunto un accordo transattivo che in effetti ha riguardato la diversa quota 6 (quindi diversa rispetto a quella n. 7 oggetto invece della presente controversia);
- Nell'atto di appello e nei successivi scritti difensivi, riproduttivi DE argomentazioni già svolte nel libello introduttivo, non sono stati indicati elementi ulteriori in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti;
Sulla scorta, pertanto, DE considerazioni svolte l'appello deve essere integralmente rigettato.
5.1. In ultimo, le spese di lite nel rapporto tra gli appellanti e la cessionaria del credito devono seguire la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce DE nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
8 a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e DE attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di ciascuna di la somma di € 13.087,00,00 per compensi professionali attenendosi ai valori di CP_4 liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 520.001 ad € 1.000.000 con applicazione valori minimi attesa la non particolare complessità DE questioni esaminate) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5.2. Devono di contro essere integralmente compensate le spese del presente grado nel rapporto tra gli appellanti e le altre parti ( e . Parte_3 CP_5
Va in particolare fatta applicazione della sentenza n. 77/18 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 comma 2° cpc, nella formulazione successiva all'entrata in vigore della L. 162/14 nella parte in cui ha escluso la compensazione in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
Nella fattispecie, sia la banca che hanno, con scritti difensivi sostanzialmente sovrapponibili, preso CP_2 posizione unicamente sul profilo della nullità del mutuo per violazione dell'art. 40 TUB che però non ha costituito oggetto di impugnazione.
Ne deriva, pertanto, che la notifica dell'appello è avvenuta nei loro confronti unicamente a fini processuali.
Per tali ragioni, quindi, è possibile procedere alla compensazione.
6. Vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello proposto consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente (in questo caso appellante ed appellanti incidentali) di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione previa verifica della correttezza di quello indicato al momento dell'iscrizione a ruolo
P.Q.M
.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 239/24 del Tribunale di PE così decide nel contraddittorio DE parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
9 b) Condanna gli appellanti, in solido fra di loro, alla rifusione in favore di DE spese del CP_3 presente grado che liquida in € 13.087,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Compensa integralmente le spese del presente grado nel rapporto tra gli appellanti e le altre parti costituite;
d) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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