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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/05/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1302 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2014,
T R A
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tanza, come da mandato in atti;
- APPELLANTE e APPELLATA INCIDENTALE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pellegrino, come da mandato in atti;
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE -
All'udienza dell'11 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, dedusse: Parte_1
Proc. n. 1302/2014 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 1) di intrattenere con la ex – filiale di RA (oggi ) Controparte_2 CP_3
un rapporto di apertura di credito mediante scopertura sul c/c ordinario
n. 392000/51, nonché sul conto anticipi doc. Ford n. 392992/72, sul c/c an-
ticipi sbf n. 30200/93, sul c/c plafond Ford Credit n. 392//3/51 e sul c/c an-
ticipazioni n. 392004, originariamente finalizzata, secondo la natura tipica del contratto, a soddisfare le temporanee esigenze di elasticità di cassa;
2) il rapporto bancario di affidamento aveva avuto inizio il primo gennaio
del 1990 ed era in corso alla data della proposizione della domanda anche se negli anni aveva subito una serie di giroconti per il continuo passaggio in altre filiali, sicché dal 01/09/1994 la aveva girocontato il c/c ordinario n. CP_1
392000/51 sul c/c ordinario n. 710/43 aperto presso la filale di dello CP_4
stesso , al quale si affiancavano il c/c anticipi sbf n. 711-21, il c/c anti- CP_5
cipi documento Ford n. 712-00, il c/c n. 713-89 e il c/c antici- CP_6
pazioni n.714-69, che veniva girocontato sul c/c n. 715-38;
3) dal 01/07/1998 il c/c ordinario n. 710/43 era stato girocontato sul c/c ordi-
nario n. 300150-49, aperto presso la filale di Gallipoli/MPS di Galatone dello stesso , al quale si affiancavano il c/c n. 300153 e CP_5 Controparte_7
il conto anticipazioni n. 300152-06.
Contestò: a) la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultra-legale mediante rinvio al c.d. “uso piazza”, b) l'illegittimità della pattuizione ed applica-
zione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per violazione dell'art. 1283 cc e 1413 cc;
c) l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e dei giorni valuta in assenza di pattuizione scritta.
Concluse per: A) l'accertamento e la dichiarazione di nullità degli addebiti effet-
Proc. n. 1302/2014 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. tuati a titolo di interessi ultra legali, di qualsivoglia capitalizzazione di interessi, di cms e di giorni valuta e B) la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Si costituì la banca contestando il fondamento della domanda ed ecce- CP_3
pendo la prescrizione delle pretese azionate per il periodo anteriore il decennio rispetto alla data della notifica dell'atto di citazione e l'infondatezza nel merito.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di quattro elaborati peritali, fu de-
cisa con sentenza n. 1640/2014 depositata il 05/05/2014 con la quale il Tribuna-
le di Lecce accolse la domanda condannando la banca al pagamento della somma di € 316.157,57.
Il giudice ritenne tardiva l'eccezione di prescrizione perché sollevata oltre i ter-
mini ex art. 167 cod. proc. civ.. Dichiarò nulla l'applicazione degli interessi ultra legali mediante rinvio agli usi praticati “uso piazza”. Trattandosi di contratti stipu-
lati in data anteriore alla Legge n. 154/1992 dovevano applicarsi i soli interessi legali a norma dell'art. 1284 co. III cod. civ. con decorrenza dall'inizio del rap-
porto sino alla data di entrata in vigore della suddetta normativa, e da tale data le clausole nulle dovevano essere sostituite dai tassi dei buoni del tesoro sulla base dei criteri stabiliti dalla legge n. 154/1992 prima e dall'art. 117 del TU 385 del
1993 dopo. Tenne, perciò, conto delle risultanze della CTU che, coerentemente al quesito del GI, aveva applicato gli interessi legali fino al 09/07/1992 (data di entrata in vigore della Legge n. 154/1992 di cui gli artt. 4 e 5 erano confluiti negli artt. 117 e 118 del TUB D.lgs. 385/93) e per il periodo successivo al
09/07/1992, aveva applicato gli interessi stabiliti sulla base dei criteri di cui all'art. 117 co. VII lettera a) del TUB, ed aveva tenuto conto della previsione di
Proc. n. 1302/2014 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. un tasso creditorio con riferimento al solo c/c anticipi n. 392004/30.
Dichiarò nulla la clausola di applicazione della capitalizzazione trimestra-
le degli interessi debitori, per violazione dell'art. 1283 cod. civ., escludendo la possibilità di sostituire l'anatocismo trimestrale con quello annuale.
Infine, in mancanza di previsione contrattuale specifica, c.m.s., valute e spese non potevano applicarsi.
Concluse che, tenuto conto di quanto sopra ed esaminate le risultanze della
CTU, depositata il 18/06/2009, la somma, dovuta dalla banca alla società attrice,
era pari a € 316.157,57, oltre interessi dalla data di messa in mora al saldo.
Condannò la al 50% delle spese processuali, compensandole per la restan- CP_1
te metà.
Avverso la sentenza - non notificata - ha proposto appello con Parte_1
atto di citazione notificato il 28/11/2014 chiedendone la riforma con unico mo-
tivo di appello.
In data 20 marzo 2015 si è costituita la banca resistendo al gravame e CP_3
proponendo appello incidentale con unico motivo.
La Corte con due distinti provvedimenti, sulla base delle argomentazioni svolte dall'appellante principale e dalla banca con l'appello incidentale, ha disposto due integrazioni di CTU.
All'udienza collegiale dell'11 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclu-
sioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha riservato la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contr Con unico motivo di appello incidentale la banca ha censurato la sentenza
Proc. n. 1302/2014 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. nella parte in cui ha applicato gli interessi legali sino al 09/07/1992, data di entra-
ta in vigore della Legge 154/92 ora art. 117 e 118 TUB, e da quella data alla chiu-
sura del rapporto, i tassi indicati dall'art. 117 TUB c.7 lett. a) D.lgs. 385/93 e cioè
i tassi BOT identificati in quelli relativi all'anno precedente alla entrata in vigore della legge. Chiede la riforma della sentenza affinché venga effettuato il ricalcolo con l'applicazione dei tassi BOT aggiornati annualmente o in alternativa al tasso legale per l'intero rapporto., trattandosi di rapporti antecedenti la legge di riforma legislativa.
Il motivo è fondato.
Partendo dall'appello incidentale, si osserva che per i contratti, come quelli in oggetto, già in essere alla data di entrata in vigore della L. 154/1992 e del succes-
sivo D.lgs. 385/1993, la nullità della clausola che per la determinazione degli in-
teressi faccia rinvio ai c.d. usi piazza deve comportare quale tasso sostitutivo ap-
plicabile per tutta la durata del rapporto il tasso legale ex art. 1284 co. III cod.
civ. Tale è il principio ricavabile dalla nota sentenza della Consulta n. 338/2009
secondo cui: “Al riguardo, si evidenzia che il rapporto tra le parti risulta stipulato ante-
riormente sia alla legge 154/92 che al d.lgs.
1.9.1993 n. 385, per cui – in difetto di specifiche
pattuizioni accettate per iscritto dall'istante – l'irretroattività della disciplina relativa alla nulli-
tà delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interessi prevista
dall'art.161 c. 6° del d. lgs.385/93 (che dispone che i contratti già conclusi all'entrata in vigo-
re del nuovo Testo Unico Bancario sono regolati dalle norme anteriori) inibisce l'applicazione di
interessi oltre la misura legale prevista dall'ultimo comma dell'art.1284 c.c., con la conseguenza
che – si ripete – in difetto di valide condizioni a suo tempo accettate formalmente dal correntista
nonché in applicazione dell'automatica sostituzione in ragione della nullità parziale di cui
Proc. n. 1302/2014 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. all'art.1419 c. II c.c., la banca, in realtà, potrebbe esigere, alla definizione del rapporto, i soli
interessi al saggio legale come determinato nel corso dell'intera durata del contratto”.
Pertanto, alla luce della fondata censura della banca, è stato necessario disporre in appello una CTU integrativa per rideterminare il saldo alla luce del suesposto principio con l'applicazione, quindi, degli interessi legali all'intero decorso dei rapporti.
Con unico motivo di gravame, ha censurato la sentenza nella Parte_1
parte in cui ha così deciso: “deve pertanto tenersi conto delle risultanze della c.t.u. che, coe-
rentemente col quesito posto dal GI ha applicato l'interesse nella misura legale fino al
09.07.1992, (data di entrata in vigore della L. 17.02.1992 n.154 di cui agli art.4 e 5 sono
confluiti negli artt. 117 e 118 T.U.B. D.lgs. 385/93) e, per il periodo successivo al
09.07.1992, ha applicato gli interessi sulla base dei criteri stabiliti, in ultimo, dall'art.,117
c.7 lett. a) D.lgs. 385/93. ossia tenuto conto della ratio della legge-quello relativo all'anno pre-
cedente all'entrata in vigore della Legge, trattandosi di contratti conclusi prima di questa: nonché ha tenuto conto della previsione di un tasso creditorio con riferi-
mento al solo conto corrente anticipi n. 392004/30”. Sostiene che il Tribuna-
le, nel decidere sulla base del terzo elaborato, avrebbe effettuato “uno sconto degli
interessi creditori” limitandoli al solo conto corrente anticipi n. 392004/30 e non a tutto il rapporto, ed eliminando anche la capitalizzazione annuale degli interessi prevista in contratto e normalmente applicata dalla stessa banca sui conti credito-
ri. La decisione sarebbe in contrasto con i principi dalla Cassazione a SSUU n.
24418/2010 la quale avrebbe sancito che la capitalizzazione annuale a favore del correntista è da ritenersi salva mentre è da ritenersi illegittima solo quella trime-
strale. Evidenzia, che la domanda di pagamento degli interessi creditori non era
Proc. n. 1302/2014 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. limitata al solo c/c anticipi n. 392004/30 ma all'intero rapporto e riguardava quel contratto e quelle clausole economiche depurate delle clausole invalide. “D'altra
parte sin dalle conclusioni dell'atto di citazione del 15 maggio 2003 è dato leggere: condannare
la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre
agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'odierno istante” (cfr. ap-
pello).
Afferma che la quarta CTU di primo grado sarebbe stata espletata nei termini corretti e perciò reclama la somma dalla stessa determinata in € 609.608,83.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
L'attrice con la domanda introduttiva ha lamentato la illegittimità della clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi anatocistici con riguardo a rapporti contrattuali sorti negli anni '90.
La Cassazione a SSUU n. 2448/2010 è pervenuta alla conclusione che dalla nulli-
tà dell'applicazione degli interessi debitori non può derivare alcuna capitalizza-
zione: in altri termini, mentre per gli interessi a credito rimarrebbe valida la capi-
talizzazione annuale convenuta, non essendo intervenuta per essa alcuna nullità,
per gli interessi a debito il relativo ammontare potrà essere esatto solo in sede di chiusura finale del conto. Detto principio è stato più volte ribadito dalla Giuri-
sprudenza di legittimità tra cui si cita la sentenza n. 21875/2018 la quale ha così
statuito: Una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizza-
zione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione, neppure annuale.
È quindi evidente che la sentenza va riformata nel senso di prevedere un ricalco-
Proc. n. 1302/2014 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. lo che contempli la capitalizzazione degli interessi creditori.
Tuttavia la richiesta dell'appellante di adottare la quarta CTU svolta in primo grado non è condivisibile in quanto deve tenersi conto delle necessarie integra-
zioni effettuate alla luce dell'appello incidentale della banca, contenute nella CTU
di appello dell'11/12/2019.
Perciò la Corte, alla luce delle condivise argomentazioni della società appellante in merito alla capitalizzazione degli interessi creditori, ha disposto integrazione di detta ultima CTU affinché effettuasse anche il ricalcolo sulla base della capitaliz-
zazione annuale degli interessi creditori.
Alla luce delle conclusioni dell'ultima CTU depositata in data 5 ottobre 2024, che risulta tecnicamente corretta e condivisibile in quanto priva di errori, è emerso che alla data del 31/12/2004 risulta a credito per la società la somma di €
265.392,80, come precisato dal perito nella relazione finale a seguito delle condi-
visibili osservazioni del ctp della banca. Questa, con le proprie osservazioni ha infatti chiesto “di precisare che il risultato creditore per in ipotesi di capita- Parte_1
lizzazione annuale degli interessi creditori e capitalizzazione semplice degli interessi debitori, è
rappresentato dalla differenza fra saldo creditore ricalcolato al 31.12.2004 (€ 273.169,57) e
saldo creditore da estratto conto alla stessa data (€ 7.776,77), ed è pertanto da intendersi pari
a € 265.392,80”.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello incidentale e l'accoglimento per quanto di ragione di quello principale per cui la somma dovuta in restituzione a titolo di indebito dalla in favore della deve essere rideterminata da CP_8 Pt_1
€ 316.157,57 ad € 265.392,80, oltre interessi come da sentenza di primo grado.
Si dispone la condanna della società alla restituzione in favore della banca delle
Proc. n. 1302/2014 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. somme in eccesso pagate in esecuzione della sentenza impugnata.
All'esito complessivo del giudizio consegue la condanna ad ½ delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, che vengono poste a ca-
rico della banca e in favore della società e compensate CP_3 Parte_1
per i restanti ½. Le spese delle CTU di primo e secondo grado vengono poste a carico delle parti nella medesima percentuale.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie per quanto di ragione l'appello principale di e quello in- Parte_1
Contr cidentale di e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ri-
determina la somma dovuta in restituzione a titolo di indebito da in CP_8
favore di da € 316.157,57 ad € 265.392,80 oltre interessi legali dal Parte_1
dì della domanda al soddisfo;
condanna alla restituzione in favore della delle Parte_1 CP_8
somme in eccesso pagate in esecuzione della sentenza impugnata;
compensa tra le parti nella misura di ½ le spese del doppio grado di giudizio e condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamen- CP_9
to in favore di del residuo mezzo, spese che si liquidano, Parte_1
nell'intero, quanto al primo grado in complessivi € 9.350,00 di cui € 9.000,00 per compenso ed € 350,00 per spese oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secon-
do grado in complessivi € 11.056,00 di cui € 8.500,00 per compenso ed €
2.556,00 per spese, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Antonio Tanza di-
chiaratosi anticipatario;
pone definitivamente a carico delle parti in egual misura le spese delle CTU di
Proc. n. 1302/2014 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. primo e secondo grado.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 1302/2014 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1302 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2014,
T R A
(p.i. ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tanza, come da mandato in atti;
- APPELLANTE e APPELLATA INCIDENTALE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pellegrino, come da mandato in atti;
- APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE -
All'udienza dell'11 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, dedusse: Parte_1
Proc. n. 1302/2014 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 1) di intrattenere con la ex – filiale di RA (oggi ) Controparte_2 CP_3
un rapporto di apertura di credito mediante scopertura sul c/c ordinario
n. 392000/51, nonché sul conto anticipi doc. Ford n. 392992/72, sul c/c an-
ticipi sbf n. 30200/93, sul c/c plafond Ford Credit n. 392//3/51 e sul c/c an-
ticipazioni n. 392004, originariamente finalizzata, secondo la natura tipica del contratto, a soddisfare le temporanee esigenze di elasticità di cassa;
2) il rapporto bancario di affidamento aveva avuto inizio il primo gennaio
del 1990 ed era in corso alla data della proposizione della domanda anche se negli anni aveva subito una serie di giroconti per il continuo passaggio in altre filiali, sicché dal 01/09/1994 la aveva girocontato il c/c ordinario n. CP_1
392000/51 sul c/c ordinario n. 710/43 aperto presso la filale di dello CP_4
stesso , al quale si affiancavano il c/c anticipi sbf n. 711-21, il c/c anti- CP_5
cipi documento Ford n. 712-00, il c/c n. 713-89 e il c/c antici- CP_6
pazioni n.714-69, che veniva girocontato sul c/c n. 715-38;
3) dal 01/07/1998 il c/c ordinario n. 710/43 era stato girocontato sul c/c ordi-
nario n. 300150-49, aperto presso la filale di Gallipoli/MPS di Galatone dello stesso , al quale si affiancavano il c/c n. 300153 e CP_5 Controparte_7
il conto anticipazioni n. 300152-06.
Contestò: a) la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultra-legale mediante rinvio al c.d. “uso piazza”, b) l'illegittimità della pattuizione ed applica-
zione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per violazione dell'art. 1283 cc e 1413 cc;
c) l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e dei giorni valuta in assenza di pattuizione scritta.
Concluse per: A) l'accertamento e la dichiarazione di nullità degli addebiti effet-
Proc. n. 1302/2014 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. tuati a titolo di interessi ultra legali, di qualsivoglia capitalizzazione di interessi, di cms e di giorni valuta e B) la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Si costituì la banca contestando il fondamento della domanda ed ecce- CP_3
pendo la prescrizione delle pretese azionate per il periodo anteriore il decennio rispetto alla data della notifica dell'atto di citazione e l'infondatezza nel merito.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di quattro elaborati peritali, fu de-
cisa con sentenza n. 1640/2014 depositata il 05/05/2014 con la quale il Tribuna-
le di Lecce accolse la domanda condannando la banca al pagamento della somma di € 316.157,57.
Il giudice ritenne tardiva l'eccezione di prescrizione perché sollevata oltre i ter-
mini ex art. 167 cod. proc. civ.. Dichiarò nulla l'applicazione degli interessi ultra legali mediante rinvio agli usi praticati “uso piazza”. Trattandosi di contratti stipu-
lati in data anteriore alla Legge n. 154/1992 dovevano applicarsi i soli interessi legali a norma dell'art. 1284 co. III cod. civ. con decorrenza dall'inizio del rap-
porto sino alla data di entrata in vigore della suddetta normativa, e da tale data le clausole nulle dovevano essere sostituite dai tassi dei buoni del tesoro sulla base dei criteri stabiliti dalla legge n. 154/1992 prima e dall'art. 117 del TU 385 del
1993 dopo. Tenne, perciò, conto delle risultanze della CTU che, coerentemente al quesito del GI, aveva applicato gli interessi legali fino al 09/07/1992 (data di entrata in vigore della Legge n. 154/1992 di cui gli artt. 4 e 5 erano confluiti negli artt. 117 e 118 del TUB D.lgs. 385/93) e per il periodo successivo al
09/07/1992, aveva applicato gli interessi stabiliti sulla base dei criteri di cui all'art. 117 co. VII lettera a) del TUB, ed aveva tenuto conto della previsione di
Proc. n. 1302/2014 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. un tasso creditorio con riferimento al solo c/c anticipi n. 392004/30.
Dichiarò nulla la clausola di applicazione della capitalizzazione trimestra-
le degli interessi debitori, per violazione dell'art. 1283 cod. civ., escludendo la possibilità di sostituire l'anatocismo trimestrale con quello annuale.
Infine, in mancanza di previsione contrattuale specifica, c.m.s., valute e spese non potevano applicarsi.
Concluse che, tenuto conto di quanto sopra ed esaminate le risultanze della
CTU, depositata il 18/06/2009, la somma, dovuta dalla banca alla società attrice,
era pari a € 316.157,57, oltre interessi dalla data di messa in mora al saldo.
Condannò la al 50% delle spese processuali, compensandole per la restan- CP_1
te metà.
Avverso la sentenza - non notificata - ha proposto appello con Parte_1
atto di citazione notificato il 28/11/2014 chiedendone la riforma con unico mo-
tivo di appello.
In data 20 marzo 2015 si è costituita la banca resistendo al gravame e CP_3
proponendo appello incidentale con unico motivo.
La Corte con due distinti provvedimenti, sulla base delle argomentazioni svolte dall'appellante principale e dalla banca con l'appello incidentale, ha disposto due integrazioni di CTU.
All'udienza collegiale dell'11 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclu-
sioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha riservato la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contr Con unico motivo di appello incidentale la banca ha censurato la sentenza
Proc. n. 1302/2014 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. nella parte in cui ha applicato gli interessi legali sino al 09/07/1992, data di entra-
ta in vigore della Legge 154/92 ora art. 117 e 118 TUB, e da quella data alla chiu-
sura del rapporto, i tassi indicati dall'art. 117 TUB c.7 lett. a) D.lgs. 385/93 e cioè
i tassi BOT identificati in quelli relativi all'anno precedente alla entrata in vigore della legge. Chiede la riforma della sentenza affinché venga effettuato il ricalcolo con l'applicazione dei tassi BOT aggiornati annualmente o in alternativa al tasso legale per l'intero rapporto., trattandosi di rapporti antecedenti la legge di riforma legislativa.
Il motivo è fondato.
Partendo dall'appello incidentale, si osserva che per i contratti, come quelli in oggetto, già in essere alla data di entrata in vigore della L. 154/1992 e del succes-
sivo D.lgs. 385/1993, la nullità della clausola che per la determinazione degli in-
teressi faccia rinvio ai c.d. usi piazza deve comportare quale tasso sostitutivo ap-
plicabile per tutta la durata del rapporto il tasso legale ex art. 1284 co. III cod.
civ. Tale è il principio ricavabile dalla nota sentenza della Consulta n. 338/2009
secondo cui: “Al riguardo, si evidenzia che il rapporto tra le parti risulta stipulato ante-
riormente sia alla legge 154/92 che al d.lgs.
1.9.1993 n. 385, per cui – in difetto di specifiche
pattuizioni accettate per iscritto dall'istante – l'irretroattività della disciplina relativa alla nulli-
tà delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interessi prevista
dall'art.161 c. 6° del d. lgs.385/93 (che dispone che i contratti già conclusi all'entrata in vigo-
re del nuovo Testo Unico Bancario sono regolati dalle norme anteriori) inibisce l'applicazione di
interessi oltre la misura legale prevista dall'ultimo comma dell'art.1284 c.c., con la conseguenza
che – si ripete – in difetto di valide condizioni a suo tempo accettate formalmente dal correntista
nonché in applicazione dell'automatica sostituzione in ragione della nullità parziale di cui
Proc. n. 1302/2014 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. all'art.1419 c. II c.c., la banca, in realtà, potrebbe esigere, alla definizione del rapporto, i soli
interessi al saggio legale come determinato nel corso dell'intera durata del contratto”.
Pertanto, alla luce della fondata censura della banca, è stato necessario disporre in appello una CTU integrativa per rideterminare il saldo alla luce del suesposto principio con l'applicazione, quindi, degli interessi legali all'intero decorso dei rapporti.
Con unico motivo di gravame, ha censurato la sentenza nella Parte_1
parte in cui ha così deciso: “deve pertanto tenersi conto delle risultanze della c.t.u. che, coe-
rentemente col quesito posto dal GI ha applicato l'interesse nella misura legale fino al
09.07.1992, (data di entrata in vigore della L. 17.02.1992 n.154 di cui agli art.4 e 5 sono
confluiti negli artt. 117 e 118 T.U.B. D.lgs. 385/93) e, per il periodo successivo al
09.07.1992, ha applicato gli interessi sulla base dei criteri stabiliti, in ultimo, dall'art.,117
c.7 lett. a) D.lgs. 385/93. ossia tenuto conto della ratio della legge-quello relativo all'anno pre-
cedente all'entrata in vigore della Legge, trattandosi di contratti conclusi prima di questa: nonché ha tenuto conto della previsione di un tasso creditorio con riferi-
mento al solo conto corrente anticipi n. 392004/30”. Sostiene che il Tribuna-
le, nel decidere sulla base del terzo elaborato, avrebbe effettuato “uno sconto degli
interessi creditori” limitandoli al solo conto corrente anticipi n. 392004/30 e non a tutto il rapporto, ed eliminando anche la capitalizzazione annuale degli interessi prevista in contratto e normalmente applicata dalla stessa banca sui conti credito-
ri. La decisione sarebbe in contrasto con i principi dalla Cassazione a SSUU n.
24418/2010 la quale avrebbe sancito che la capitalizzazione annuale a favore del correntista è da ritenersi salva mentre è da ritenersi illegittima solo quella trime-
strale. Evidenzia, che la domanda di pagamento degli interessi creditori non era
Proc. n. 1302/2014 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. limitata al solo c/c anticipi n. 392004/30 ma all'intero rapporto e riguardava quel contratto e quelle clausole economiche depurate delle clausole invalide. “D'altra
parte sin dalle conclusioni dell'atto di citazione del 15 maggio 2003 è dato leggere: condannare
la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre
agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'odierno istante” (cfr. ap-
pello).
Afferma che la quarta CTU di primo grado sarebbe stata espletata nei termini corretti e perciò reclama la somma dalla stessa determinata in € 609.608,83.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
L'attrice con la domanda introduttiva ha lamentato la illegittimità della clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi anatocistici con riguardo a rapporti contrattuali sorti negli anni '90.
La Cassazione a SSUU n. 2448/2010 è pervenuta alla conclusione che dalla nulli-
tà dell'applicazione degli interessi debitori non può derivare alcuna capitalizza-
zione: in altri termini, mentre per gli interessi a credito rimarrebbe valida la capi-
talizzazione annuale convenuta, non essendo intervenuta per essa alcuna nullità,
per gli interessi a debito il relativo ammontare potrà essere esatto solo in sede di chiusura finale del conto. Detto principio è stato più volte ribadito dalla Giuri-
sprudenza di legittimità tra cui si cita la sentenza n. 21875/2018 la quale ha così
statuito: Una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizza-
zione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione, neppure annuale.
È quindi evidente che la sentenza va riformata nel senso di prevedere un ricalco-
Proc. n. 1302/2014 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. lo che contempli la capitalizzazione degli interessi creditori.
Tuttavia la richiesta dell'appellante di adottare la quarta CTU svolta in primo grado non è condivisibile in quanto deve tenersi conto delle necessarie integra-
zioni effettuate alla luce dell'appello incidentale della banca, contenute nella CTU
di appello dell'11/12/2019.
Perciò la Corte, alla luce delle condivise argomentazioni della società appellante in merito alla capitalizzazione degli interessi creditori, ha disposto integrazione di detta ultima CTU affinché effettuasse anche il ricalcolo sulla base della capitaliz-
zazione annuale degli interessi creditori.
Alla luce delle conclusioni dell'ultima CTU depositata in data 5 ottobre 2024, che risulta tecnicamente corretta e condivisibile in quanto priva di errori, è emerso che alla data del 31/12/2004 risulta a credito per la società la somma di €
265.392,80, come precisato dal perito nella relazione finale a seguito delle condi-
visibili osservazioni del ctp della banca. Questa, con le proprie osservazioni ha infatti chiesto “di precisare che il risultato creditore per in ipotesi di capita- Parte_1
lizzazione annuale degli interessi creditori e capitalizzazione semplice degli interessi debitori, è
rappresentato dalla differenza fra saldo creditore ricalcolato al 31.12.2004 (€ 273.169,57) e
saldo creditore da estratto conto alla stessa data (€ 7.776,77), ed è pertanto da intendersi pari
a € 265.392,80”.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello incidentale e l'accoglimento per quanto di ragione di quello principale per cui la somma dovuta in restituzione a titolo di indebito dalla in favore della deve essere rideterminata da CP_8 Pt_1
€ 316.157,57 ad € 265.392,80, oltre interessi come da sentenza di primo grado.
Si dispone la condanna della società alla restituzione in favore della banca delle
Proc. n. 1302/2014 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. somme in eccesso pagate in esecuzione della sentenza impugnata.
All'esito complessivo del giudizio consegue la condanna ad ½ delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, che vengono poste a ca-
rico della banca e in favore della società e compensate CP_3 Parte_1
per i restanti ½. Le spese delle CTU di primo e secondo grado vengono poste a carico delle parti nella medesima percentuale.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie per quanto di ragione l'appello principale di e quello in- Parte_1
Contr cidentale di e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ri-
determina la somma dovuta in restituzione a titolo di indebito da in CP_8
favore di da € 316.157,57 ad € 265.392,80 oltre interessi legali dal Parte_1
dì della domanda al soddisfo;
condanna alla restituzione in favore della delle Parte_1 CP_8
somme in eccesso pagate in esecuzione della sentenza impugnata;
compensa tra le parti nella misura di ½ le spese del doppio grado di giudizio e condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamen- CP_9
to in favore di del residuo mezzo, spese che si liquidano, Parte_1
nell'intero, quanto al primo grado in complessivi € 9.350,00 di cui € 9.000,00 per compenso ed € 350,00 per spese oltre IVA, CAP e RF al 15% e quanto al secon-
do grado in complessivi € 11.056,00 di cui € 8.500,00 per compenso ed €
2.556,00 per spese, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Antonio Tanza di-
chiaratosi anticipatario;
pone definitivamente a carico delle parti in egual misura le spese delle CTU di
Proc. n. 1302/2014 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. primo e secondo grado.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 1302/2014 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.