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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/08/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3045/2023 R.G. promossa da
, c.f. con sede in Siracusa Parte_1 P.IVA_1 alla Via Filisto n. 80, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in PIAZZA EURIPIDE n. 21,
SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. MARILENA MESSINA (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._1 ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_2 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._2
resistente
e contro
c.f. Controparte_2
, già , in persona del legale P.IVA_3 Controparte_3 rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIALE SCALA
GRECA n. 199/C, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. FRANCESCA
FONTANA (c.f. ), che la rappr. e dif. per procura in C.F._3 atti
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 1 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo, depositato in data 11 ottobre 2023,
[...] ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
298 2022 90017721 64/000, notificata in data 12/09/2023, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29820070018956223000 di € 139.093,44 asseritamente notificata il 05/10/2007; la società ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell' intimazione di pagamento con riguardo alla cartella suddetta per mancanza di regolare notifica, per intervenuta prescrizione del credito in quanto la predetta cartella è stata asseritamente notificata oltre quindici anni fa ed ha concluso chiedendo che siano dichiarate la nullità dell'intimazione impugnata e la prescrizione del credito di cui alla cartella indicata, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Si sono costituiti in giudizio gli Enti convenuti, contestando le domande attrici, delle quali hanno chiesto il rigetto.
ha eccepito: che l'art. 4 del Controparte_2
Decreto Legge n. 41/2021 ha previsto la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione per cui i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021 guadagnano la proroga al 31 dicembre del 2023; che l'intimazione impugnata è stata preceduta dalla notifica del Preavviso di fermo amministrativo n. 298 2010 0029428, notificato il 17.06.2010, dell'Avviso di intimazione n. 29820159000104561000, notificato il 02.04.2015, dell'Avviso di intimazione n. 29820169000013362, notificato l'08.02.2016, della Comunicazione delle somme dovute a seguito di istanza
2 per la “definizione agevolata”, notificata il 28.06.2017, e dell'Avviso di intimazione n. 29820229001772164, notificato il 12.09.2023.
L' ha sostenuto l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione CP_1 in relazione a fatti antecedenti la formazione della cartella in quanto relativa ad una cartella ormai divenuta definitiva;
e che in riferimento ai fatti posteriori alla formazione e notifica della cartella viene in rilievo un'attività di esclusiva competenza dell'agente della riscossione. In via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento e la cartella di pagamento oggetto del presente ricorso.
Il tema è stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale,
(da ultimo Cass. SS.UU. n. 7514 del 2022; Cass. n. 16425 del 2019) ha affermato (facendo rinvio alla precedente Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che, nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 senza far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. Si è pure precisato (Cass. 12 novembre
2019 n. 29294), inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito funzionale al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018
n. 28583), altrimenti tardiva, volta a far valere la prescrizione (che è questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile. In proposito, si sottolinea che avverso le cartelle di pagamento o gli avvisi di addebito può proporsi: a)
l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5,
d.lgs. n. 46 del 1999, b) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., c)
l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata e sempre che si possa
3 configurare un concreto interesse ad agire nel senso descritto dalla citata
Cass. SS.UU. n. 26283 del 2022. Al di fuori di queste ultime ipotesi, il contribuente deve far valere le sue ragioni nei termini perentori stabiliti dalla legge e quindi, nel termine di 20 ex art. 617 c.p.c. o di 40 giorni ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999. Qualora l'opponente assuma non essergli stata notificata la cartella ed intenda ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del debito, l'interessato può dunque far valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, per "recuperare" l'azione ormai spirata;
a tal fine, deve dimostrare che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo. In tale ipotesi, ferma la necessità di proporre l'azione entro 40 giorni dalla data in cui è avvenuta la materiale conoscenza della esistenza della cartella, l'interesse ad agire è evidente e l'eventuale smentita in sede probatoria del presupposto della mancanza di notifica della cartella si traduce in rigetto della domanda. Dopo la notifica della cartella, il termine di prescrizione - che attiene alla fase esecutiva ovvero all'azione di riscossione dei crediti non più contestabili nel merito, se non per fatti successivi - mantiene la durata quinquennale, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e ormai consolidato dopo la pronuncia delle S.U. della Suprema Corte del
25.10.2016/17.11.2016, n. 2339, che, risolvendo il precedente conflitto delle sezioni semplici, ha chiarito che la cartella di pagamento non opposta non produce gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, mancando in essa ogni accertamento giudiziale e pertanto l'effetto preclusivo della successiva contestazione del credito, derivante dall'omessa opposizione nel termine di decadenza previsto dalla legge, non determina la trasformazione del termine prescrizionale quinquennale previsto per i crediti previdenziali in termine decennale, come invece avviene nell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c.. Il termine quinquennale poi si applica anche alle sanzioni e somme aggiuntive, in ragione della natura accessoria di tali crediti a quelli previdenziali per i quali il regime prescrizionale è disciplinato dall'art. 3 commi 9 e 10 legge 335/1995. In applicazione dei principi appena esposti, deve riconoscersi l'interesse della società ricorrente all'azione proposta, essendo stata prospettata la prescrizione dei crediti contributivi maturata anche
4 successivamente alla eventuale notifica (inquadrabile all'interno dell'art. 615 c.p.c.).
In ordine alla legittimazione passiva si rileva che, nel caso di opposizione contro il ruolo formato su crediti previdenziali basata su motivi inerenti al merito (intervenuta prescrizione del diritto, accertata dalla mancata proposizione di atti interruttivi della prescrizione medesima) la soccombenza nel giudizio graverà sull' quale ente impositore CP_1 titolare del credito, che come tale è legittimato a contraddire rispetto alle eccezioni che pongono in discussione la sussistenza della relativa pretesa e, nel contempo, anche sull , chiamata al Controparte_2 pagamento delle spese in ragione del principio di causalità, essendo l'ente preposto alla gestione del recupero effettivo del credito e, in particolare, alla notifica degli atti interruttivi della prescrizione, i cui vizi hanno determinato l'estinzione del credito dell' (Corte appello Roma sez. CP_1
III, 20/08/2022, n.3156).
Esaminando, dunque, il merito dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, si deduce la sua infondatezza. In particolare, va ricordato che, secondo quanto risulta dagli atti di causa, l'accertamento dell'avvenuta prescrizione riguarda la contribuzione pretesa con la cartella di pagamento n. 29820070018956223000 per l'importo complessivo di € 139.093,44, notificata il 05/10/2007. Dalle memorie costitutive dei resistenti, nonché dai relativi allegati, si evince che la cartella di pagamento n. 29820070018956223000 è stata correttamente notificata in data 05/10/2007 presso l'indirizzo di Siracusa, viale Scala Greca n. 163/C con consegna a qualificatosi CP_4 socio della ricorrente.
Il decorso del termine di prescrizione è stato successivamente interrotto dalle notifiche: del Preavviso di fermo amministrativo n. 298
2010 0029428, notificato il 17.06.2010 con consegna a;
CP_5 della Comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria notificata in data 8 settembre 2010 presso l'indirizzo di Siracusa, viale Scala Greca n. 163/C; dell'Avviso di intimazione n. 29820159000104561000, notificato il 2 aprile 2015 con consegna a presso l'indirizzo di Siracusa, CP_5 via Filisto n. 80; dell'Avviso di intimazione n. 29820169000013362, notificato in data 8 febbraio 2016 con consegna a presso CP_5
l'indirizzo di Siracusa, via Filisto n. 80; della delle somme CP_6 dovute a seguito di istanza per la “definizione agevolata” notificata il 28.06.2017 a seguito della dichiarazione di adesione presentata dalla
5 ricorrente in data 15.03.2017; dell'Avviso di intimazione n. 29820229001772164, notificato il 12.09.2023 con consegna a
[...]
. CP_5
Si rileva che la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito (Cassazione civile sez. I, 08/04/2024, n. 9221); nel caso in esame, la società ricorrente non ha specificamente contestato la documentazione prodotta in giudizio da Controparte_2 relativa alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presentata dalla ricorrente in data 15/03/2017 ed alla Comunicazione delle somme dovute notificata il 28.06.2017.
Deve pertanto ritenersi che la prescrizione quinquennale eccepita non sia decorsa dalla data della notificazione dell'Avviso di intimazione n. 29820229001772164, avvenuta il 12 settembre 2023, dovendosi tenere conto, come dedotto dalla resistente , del Controparte_2 disposto dell'art. 4 del Decreto Legge n. 41/2021 che ha previsto la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione per cui i titoli di riscossione coattiva che avrebbero maturato la prescrizione nel
2020 o nel 2021 guadagnano la proroga al 31 dicembre del 2023.
Il rigetto dell'opposizione nel merito determina, dunque, la declaratoria della sussistenza dei crediti contributivi in oggetto nella misura sopra descritta ed in tali limiti va anche disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle relative somme.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, e tenuto anche conto che non stata espletata attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 3045/2023 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
6 rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente/opponente al rimborso in favore delle parti convenute delle spese di lite, che liquida per ciascuna parte nella somma di € 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15
%.
Siracusa, 4/08/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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