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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 3630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3630 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 21/10/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 109 dell'anno 2025 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Maria Parte_1
Bakunin n. 161, presso lo studio dell'avv. Filippo Pucino che lo rappresenta e lo difende
Appellante/appellato incidentale
E
(già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Maria Teresa Salimbeni e
CE LO ed elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Antonio
Gramsci, n. 14, presso lo Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci
Appellata/appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data in data 17.01.2025, ha impugnato la sent. n. 7700/2024 pubblicata in data Parte_1
25.11.2024 del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con la quale veniva così statuito: “1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara
l'illegittimità del provvedimenti di sospensione dal lavoro dal 26.5.2011 al 9.7.2013 e condanna in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_3
pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante al lavoratore ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel medesimo periodo, esclusi i giorni di rientro al lavoro, oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al soddisfo;
2) rigetta il ricorso per la restante parte;
3) compensa per la metà le spese di giudizio e condanna al pagamento della restante parte, liquidata Controparte_3 in € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Filippo Pucino, dichiaratosi antistatario”.
L'appellante ha proposto le seguenti censure: “1) violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91 in esame congiunto con l'art.
5 L.164/1975, stante la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura, di “specifici” criteri per l'esatta individuazione delle modalità della rotazione;
2) violazione dei criteri di rotazione in concreto e della relativa ammissibilità, per non avere, la sentenza gravata, operato un corretto accertamento della natura delle comunicazioni di inizio procedura, in base al riconoscimento degli indici sintomatici primari che le caratterizzano, tra i quali emergono in primo luogo i caratteri di prevedibilità, i criteri organizzativi e individuativi dei lavoratori soggetti alla sospensione, che devono formare oggetto di comunicazione alle
OO.SS. del tutto non provati e assenti nella fattispecie contrattuale controversa.
3) l'omesso esame di fatti decisivi, per non avere il Tribunale territoriale conferito rilievo all'interesse ad agire del ricorrente, dichiarando inammissibile il secondo punto di doglianza, e per aver invertito l'onere della prova incombente sul datore di lavoro”.
Ha concluso nei seguenti termini: “accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro e di collocazione in CIGS del ricorrente dal 01.01.2009 al 31.12.2017; condannare la società convenuta al pagamento delle differenze tra la retribuzione spettante ed il trattamento di cassa integrazione percepito nel medesimo periodo, oltre accessori di legge, da liquidarsi in separata sede;
Vittoria di spese, competenze del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e
C.P.A., e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Istauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituita la Controparte_1
(già , eccependo Controparte_2 l'infondatezza dell'appello promosso e la sua inammissibilità con riferimento al periodo successivo al 1.12.2016, dal momento che - per i soli lavoratori in quel momento addetti allo stabilimento di Napoli (e dunque anche per il CP_3 ricorrente) - veniva stipulato un “contratto di solidarietà” (ai sensi dell'art. 21, co.
1, lett. c) del d.lgs. 148/2015 nel frattempo intervenuto), in relazione al quale veniva concessa Cigs con decreto n. 97958 del 7.12.2016; ha, altresì, proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza per avere il Tribunale ritenuto che la prima procedura di CIGS, quella del 2011, sia viziata per genericità della comunicazione in relazione alle modalità della rotazione evidenziando che anche nelle prime due procedure la Società abbia compiuto il massimo sforzo organizzativo, e comunicativo, esigibile. Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza appellata, l'integrale rigetto della domanda con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza del 21.10.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è fondato e, pertanto, deve essere accolto, essendo, viceversa infondato l'appello incidentale che, di conseguenza va rigettato.
La censura proposta dall'appellante principale con riferimento alla genericità dei criteri di scelta può essere analizzata congiuntamente alla censura sollevata dalla società appellata a sostegno dell'appello incidentale involgendo principi di diritto che sono comuni.
Ed invero, richiamando i principi che ormai la Suprema Corte ribadisce in maniera costante e uniforme, è ormai pacifico che “a) la specificità dei criteri di scelta consiste nell'idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta dei lavoratori ai criteri predeterminati;
b) la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, la cui genericità renda impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola
l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7; c) la mancata specificazione dei criteri di scelta (o la mancata indicazione delle ragioni che impediscono il ricorso alla rotazione) determina l'inefficacia dei provvedimenti aziendali che può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori. Con particolare riferimento al requisito di specificità, si è precisato che l'aggettivazione non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione, atteso che un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta. Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8
(ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere” (così Cass. n. 6761/2020).
Nella medesima decisione la Corte ha anche escluso la efficacia sanante sia delle pattuizioni collettive intervenute dopo la sospensione dei lavoratori sia di quelle precedenti;
con riguardo a queste ultime, e richiamando vari suoi precedenti, la
Corte ha osservato che “l'esclusione dell'effetto retroattivo rispetto a scelte in concreto già operate, con l'avvio della sospensione, costituiva solo una delle ragioni di negazione dell'efficacia sanante dell'accordo sindacale: la principale dovendo piuttosto essere ricercata nella sua non esaustività in ordine alle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164 del
1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed comma 8. Perchè solo nel caso della sua piena esaustività sarebbe inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle 00.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato. Ed occorre pure tenere conto che la possibilità di efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione sia strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali”
Fatta, dunque, questa premessa e con riferimento all'appello incidentale, ritiene questa Corte che la decisione del giudice di primo grado sia assolutamente conforme ai principi espressi dalla Corte di legittimità.
Ed invero, è pacifico e documentato che lo stabilimento di Napoli della , CP_3
presso il quale ha prestato servizio il lavoratore, è stato interessato da diversi periodi di CIGS dal 10.07.2011 al 09.07.2013; dal 10.07.2013 al 09.07.2014; dal
10.04.2014 al 09.07.2015; dal 11.08.2015 al 10.08.2017.
Con riferimento al primo periodo di sospensione in CIGS (dal 10.07.2011 al
09.07.2013), la comunicazione di avvio della procedura del 15.06.2011 senz'altro non supera il vaglio di legittimità: essa si presenta assolutamente generica nella formulazione dei criteri di scelta dei lavoratori, una genericità che rende praticamente “impossibile” la verificabilità degli stessi, al fine di individuare le regole utilizzate per la rotazione dei lavoratori sospesi.
Questa la lettera della comunicazione del 15.6.2011 “… per il perdurare della negativa situazione e al fine di superare le condizioni di inefficienza presenti nell'ambito delle strutture produttive … di Napoli, Pomigliano d'Arco, Marcianise
e e per eventuali nuove prospettive industriali …. (omissis) … la Per_1 [...] richiederà l'intervento straordinario Controparte_2 della Cassa Integrazione Guadagni per riorganizzazione … per tutti i 635 lavoratori che operano nell'unità organizzativa di Napoli … per un periodo di 24 mesi … Si precisa che tale programma di Parte_2
potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, subire
[...] modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla CIGS tutte le qualifiche professionali presenti in azienda
e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”
Il semplice riferimento alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle “esigenze tecnico organizzative e produttive”, e tenuto conto delle “mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori” non chiarisce, infatti, quale sia l'effettivo e concreto criterio in base al quale sono state individuate le modalità della rotazione tra tutto il personale dipendente. Si tratta, infatti, di un semplice richiamo a categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro tangibile a cui ancorare le stesse e tale richiamo certamente non si può ritenere che assolva in pieno all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7, L. 223/91, 5, commi
4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00.
La società appellata/appellante incidentale ha – soltanto con le proprie memorie di difesa in primo grado - richiamato, per definire l'operatività del concetto di fungibilità o professionalità, il diagramma di polivalenza. Ma tale richiamo non è mai stato oggetto di preventiva comunicazione anche solo per relationem.
Che si tratti di criteri assolutamente inidonei ad individuare i lavoratori da sospendere o da richiamare in servizio appare di lampante evidenza posto che non vengono assolutamente identificati in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa. Il che esclude la possibilità di verificare la corrispondenza della scelta ai criteri posto che “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. Cass. n. 7720/2004).
D'altro canto, la Corte di legittimità ha più volte rimarcato che le generiche categorie delle “esigenze tecniche, organizzative e produttive” ovvero della
“fungibilità” sono assolutamente inadeguate.
Alcun rilievo può, poi, riconoscersi, al fatto che l'azienda avesse fatto la scelta di sospendere tutto il personale in servizio, posto che ciò non esclude la necessità di individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione, almeno considerando con attenzione la fattispecie concreta.
Ed invero, la comunicazione prevede inequivocabilmente una possibilità di rotazione, correlata ai presupposti dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”. E del resto, è incontestato che, sia pure per brevissimi periodi, vi è stato il rientro dalla CIGS di parte dei lavoratori: il che rende evidente che la rotazione dei lavoratori è effettivamente avvenuta, ma non è dato comprendere con quali modalità e criteri sono stati scelti i lavoratori da far rientrare.
Cioè a dire che non sono stati individuati criteri obiettivi e trasparenti – da valutarsi ex ante - in base ai quali la rotazione è avvenuta. In sostanza, dunque, il meccanismo di individuazione dei lavoratori da richiamare in servizio, mediante il riferimento alle mansioni ed alle qualifiche professionali “fungibili nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive”, non chiarendo in che termini effettivi e concreti dovesse intendersi detta “fungibilità” e quali fossero le “esigenze aziendali”, risulta essere del tutto generico e praticamente discrezionale.
Va, a questo punto, precisato che se effettivamente non può pretendersi dal datore di lavoro una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, tuttavia, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, richiede quantomeno uno “sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso ad elementi oggettivi esterni, idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da richiamare in servizio sia rimessa alla mera volontà datoriale.
La generica indicazione dei criteri di scelta contenuta nella comunicazione di apertura della procedura di CIGS oggetto di indagine, dunque, viola certamente l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma L. 23 luglio 1991,
n. 223. Per altro, nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, all'accordo sindacale posteriore all'avvio della CIGS, perché non vi è alcuna prova di ulteriori confronti intervenuti con le organizzazioni sindacali, e ciò in linea con quanto reiteratamente affermato dalla Suprema Corte. D'altro canto, giova rimarcarlo, il riferimento ad ulteriori incontri periodici con le organizzazioni sindacali – che avrebbe potuto in qualche modo sanare la procedura – avrebbe richiesto che per ciascun incontro vi fosse una perfetta consapevolezza da parte delle OO.SS. circa le eventuali “novità” produttive (id est una conoscenza specifica di dati fattuali quali appunto ripresa dell'attività produttiva, settori di attività, profili professionali necessari, modalità di individuazione del lavoratori - tra loro fungibili per professionalità – da richiamare in servizio). Ma nel caso di specie non vi è alcuna prova che tali incontri (e con le modalità descritte) si siano effettivamente tenuti.
Per questi motivi
l'appello incidentale va rigettato. Ma per gli stessi motivi va, viceversa, accolto l'appello del lavoratore, dal momento che ad identiche conclusioni deve giungersi anche per tutte le successive comunicazioni, a partire dalla proroga disposta con comunicazione del 14.06.2013
e a seguire, sulla base delle comunicazioni di identico contenuto.
Con riferimento alla procedura del 26.06.2015, va detto che con quest'ultima è stata disposta la sospensione dei lavoratori per il periodo compreso tra il 10.08.2015 ed il 10.08.2017.
Nel verbale di accordo del 2011 si legge: “la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla
CIGS tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o raparti produttivi e la
[...]
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili Controparte_2
professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”.
Ancora, questo il tenore letterale della comunicazione del 2013: “Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate - quanto a cadenza - in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa”.
Di identico tenore è, poi la comunicazione del 09.06.2014, nonché quella del
26.06.2015.
Deve certamente darsi atto che tali successive comunicazioni contengono alcune ulteriori indicazioni rispetto a quelle precedenti.
Vengono, infatti, indicate le “aree di attività” relative allo stabilimento di Napoli: area Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati); area logistica (23 operai, 12 impiegati); area qualità (22 operai, 7 impiegati); area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati); area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati); area Montaggio (348 operai, 15 impiegati).
Si prevede, inoltre, che: “Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di CIGS si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi …”.
Dunque, cambia il meccanismo di rotazione previsto: nella comunicazione del
2011, durante la CIGS i lavoratori sarebbero stati richiamati in servizio in base a generiche “esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali” o alla mera fungibilità delle mansioni;
nelle comunicazioni successive, il criterio di rotazione diventa l'appartenenza del personale ad una determinata area di Attività, garantendosi la rotazione attraverso “una presenza equilibrata” “nell'ambito di ciascuna Area di attività”.
Tale cambiamento non appare, a parere della Corte, realmente idoneo a determinare i criteri di scelta dei lavoratori, in mancanza di indicazione di parametri reali ed effettivi per procedere alla rotazione del personale. In altri termini, non si comprende come saranno preferiti i lavoratori nell'ambito delle singole aree e il riferimento ad una presenza equilibrata di per sé attribuisce alla parte datoriale una notevole discrezionalità non essendo effettivamente oggettivabile l'equilibrio con cui individuare i lavoratori.
E ciò anche a ricollegare la presenza equilibrata “alle differenze quantitative di giornate di presenza in servizio” che potrebbero essere “richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa”: in questo modo, infatti, un criterio assolutamente soggettivo (la presenza equilibrata) viene precisato con criteri a loro volta del tutto generici trattandosi di null'altro che di indefinite e vaghe
“esigenze organizzative e produttive” niente affatto prestabilite.
Come giustamente rimarcato dal Tribunale di Napoli nella medesima fattispecie
(sent. n. 4053/2021), “Ancora una volta, si utilizzano termini, quali fungibilità, esigenze della produzione e similari, che anche se posti in posizione integrativa l'uno dell'altro, nulla realmente aggiungono per fare comprendere quali siano le modalità della rotazione, sottraendo tale meccanismo ad alcuna possibilità di effettivo riscontro…A ben vedere la società, attraverso il ricorso a espressioni ridondanti e a vuote circonlocuzioni, distrae il lettore dall'individuazione di criteri trasparenti che consentirebbero di operare la selezione del personale, per la suggestione che crea la suddivisione in aree, alla cui elencazione, però, non segue alcuna ulteriore specificazione di criteri, come inizialmente preannunciato allorquando si legge “ secondo i criteri sotto definiti””.
Né può ritenersi utile l'inciso per il quale si precisa che “potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi” o il riferimento a esigenze di produzione ovvero di attività funzionali alle richieste della committenza che rimangono elementi del tutto indefiniti.
Quanto ai chiarimenti forniti dalla società in sede giudiziaria con riferimento alle
“esigenze di produzione” richiamate (affermandosi che le stesse consistevano nel residuo produttivo minimo del periodo in cui la Società attuava il complesso piano di riorganizzazione e, precisamente, nella produzione: della componentistica per il
Cont Ducato prodotto da in Brasile e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, Alfa Romeo 159 e 147), essi non possono essere utili a rendere legittima una procedura che risulta essere non conforme al dettato normativo: è in sede di comunicazione che ogni elemento essenziale ai fini della individuazione delle scelte organizzative –riferite sia alla produzione e/o alle eventuali committenze sia al numero di lavoratori coinvolti o alle modalità in cui verrà attuata la rotazione – deve essere oggetto di comunicazione al fine di garantire una consapevole, aggiornata ed effettiva partecipazione delle organizzazioni sindacali.
È stato, infatti, più volte sottolineato che la disciplina dettata dalla Legge n.
223/1991 in tema di CIGS prevede una procedimentalizzazione che va garantita in quanto posta a tutela sia delle prerogative sindacali che delle garanzie individuali: la sua precipua funzione è, invero, quella di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro (Cass. 26/09/2011 n. 19618; Cass. 03/07/2009 n. 15694).
Del resto, è pacifico che il controllo giurisdizionale - limitato appunto alla verifica del rispetto delle regole procedimentali – va effettuato con una valutazione ex ante: id est verificando se gli elementi forniti con la comunicazione alle OO.SS. siano idonei a consentire a priori la individuazione dei dipendenti da riammettere in servizio. E tale possibilità sussiste soltanto laddove i singoli lavoratori come l'organizzazione sindacale siano resi edotti in maniera specifica della ragione organizzativa in base alla quale ogni rapporto di lavoro viene sospeso.
Tutto ciò non può dirsi avvenuto nel caso di specie: le vuote enunciazioni contenute nelle comunicazioni inviate alle OO.SS. escludono certamente la conoscibilità ex ante di cui si è detto.
Restano, pertanto, assorbite le ulteriori censure con riferimento alla applicazione dei criteri di scelta, posto che non essendo questi stati questi individuati concretamente non risulta neanche possibile verificare se ve ne sia stata una corretta applicazione.
Va, quindi, dichiarata la illegittimità della condotta datoriale, con riferimento all'intero periodo di CIGS oggetto del presente giudizio, sia pure con alcune precisazioni.
In primo luogo, va rimarcato che il Tribunale ha dichiarato la prescrizione delle pretese del lavoratore fino al 25.05.2011 e, sul punto è caduto il giudicato non essendo stata proposta alcuna censura.
Inoltre, la società ha evidenziato che “A partire dal 1.12.2016, per i soli lavoratori in quel momento addetti allo stabilimento di Napoli (e dunque anche per il CP_3 ricorrente), veniva stipulato un “contratto di solidarietà” (ai sensi dell'art. 21, co.
1, lett. c) del d.lgs. 148/2015 nel frattempo intervenuto), in relazione al quale veniva concessa Cigs con decreto n. 97958 del 7.12.2016 (doc. 20)”.
La circostanza, oltre a non essere stata contestata, è anche stata provata (con il doc.
21 e non 20 come afferma l'appellata/appellante incidentale). Di conseguenza, non essendo stato impugnato tale provvedimento, deve ritenersi che le conseguenze della dichiarazione di illegittimità della procedura vanno limitate fino alla data del
30.11.2016.
Quanto alle conseguenze, è pacifico che l'omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali, da parte del datore di lavoro ammesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, delle specifiche modalità della rotazione configura una violazione procedimentale e incide direttamente sulla legittimità del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale il quale, a sua volta, investe la sospensione disposta dal datore di lavoro, essendo, di tale sospensione, il presupposto logico giuridico. Con l'ulteriore conseguenza che deve dichiararsi il diritto del lavoratore alle differenze tra l'ordinaria retribuzione ed il trattamento in CIGS. La condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione sulle somme dovute discende dall'applicazione dell'art. 429
c.p.c.
Da ultimo, con riferimento alle spese di lite, ritiene la Corte, in considerazione delle oscillazioni di merito registratesi sia in primo grado che in grado di appello, di compensare per metà le spese di entrambi i gradi, con condanna della resistente al pagamento dell'ulteriore metà, che, avuto riguardo al valore della causa ed alla sua complessità, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che per la restante parte conferma, dichiara l'illegittimità anche dei provvedimenti di sospensione dal lavoro e di collocazione in CIGS di successivi al 9 luglio 2013 e fino al Parte_1
30.11.2016, con conseguente condanna della società appellata al pagamento delle differenze tra la retribuzione spettante, a decorrere dal 10.07.2013 e fino al
30.11.2016, ed il trattamento di cassa integrazione percepito (eccetto i periodi di rientro al lavoro), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo;
rigetta l'appello incidentale;
compensa per metà le spese di entrambi i gradi, con condanna della società appellata/appellante incidentale al pagamento della ulteriore metà che si liquida per il primo grado in euro 1.600,00 e per il secondo in € 1.920,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Dà atto che, con riferimento alla posizione dell'appellante incidentale, ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli 21.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro