TAR Milano, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 222
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 e 10 della legge 241/90, della Legge Regionale 8 agosto 1998, n. 14, della DGR 10 febbraio 2010, n. 8/11347, della DGR 25 luglio 2013, n. 10/495, dell’articolo 41 della Costituzione nonché eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che il procedimento sia stato ispirato al pieno rispetto della normativa e alla massima partecipazione. La ricorrente ha presentato osservazioni che sono state esaminate. La Regione ha motivato le decisioni, reinserendo l'area dell'impianto di calcestruzzo ma con l'obbligo di dismissione entro 5 anni, bilanciando le esigenze economiche con quelle ambientali. Le valutazioni sono state ritenute ragionevoli e conformi alla normativa, considerando anche le criticità ambientali, archeologiche e viabilistiche. La giurisprudenza consolidata esclude un legittimo affidamento sulla conferma della precedente pianificazione. La riduzione della volumetria estraibile è inferiore alla media complessiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 222
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 222
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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