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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/04/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7025/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7025/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
CATALANO PIERLORENZO (codice fiscale , indirizzo P.E.C. C.F._2
, FILIPPO CASTALDO (codice fiscale , indirizzo Email_1 C.F._3
P.E.C. , PIERLORENZO CATALANO (codice fiscale Email_2
, indirizzo P.E.C. , presso i C.F._4 Email_3 quali è elettivamente domiciliato in Piazza Nicola Amore, n. 14 – 80138 Napoli (NA) c/o Studio
Associati Maior;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BIANCO ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 17 CP_1 presso il difensore avv. BIANCO ALBERTO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1
Voglia il Tribunale adito, contrariis adversisque reiectis:
- accertare e dichiarare la responsabilità dell' per le lesioni arrecate a Controparte_1 [...]
nel corso del ricovero dal 13.02.2013 al 18.02.2013, nonché nella fase pre e post Parte_1 ospedalizzazione;
- in particolare, accertare e dichiarare che l'anestesia spinale che ha preceduto l'intervento del 14.02.2013
è stata eseguita con negligenza, imprudenza e imperizia a causa del sovraddosaggio di farmaci, e che i sanitari sono altresì responsabili per non aver prescritto una TC 3D e/o una RMN del rachide lombosacrale alla visita di controllo pre-operatoria, per essersi limitati, nel post-operatorio, alla prescrizione di tardando così la diagnosi della neuropatia precedentemente provocata, e per aver Per_1 omesso di effettuare la segnalazione amministrativa prescritta dalla legge una volta constatati gli effetti pagina 1 di 10 collaterali dell'anestetico utilizzato, procrastinando l'attivazione tempestiva del relativo programma terapeutico;
- per l'effetto, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni tutti, di natura patrimoniale e non patrimoniale, come specificati in parte motiva, in favore di , negli importi ritenuti Parte_1 di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
- con vittoria di spese, compensi professionali e spese generali, nonché accessori di legge, da attribuirsi a , quanto al procedimento per A.T.P., e AI SOTTOSCRITTI PROCURATORI Parte_1
ANTISTATARI, quanto al presente giudizio.
Per Controparte_1
nel merito:
- in via principale, rigettare tutte le domande formulate dal signor nei confronti Parte_1 dell' per le ragioni di cui in narrativa;
Controparte_1
- in via subordinata, per il denegato e non creduto caso in cui dovesse ravvisarsi una responsabilità in capo all' limitare l'importo del danno risarcibile a quanto in eziologia con la Controparte_1 condotta dei sanitari e/o provato;
- in ogni caso: con vittoria di spese di lite sia della presente causa che del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. in via istruttoria:
- acquisire il fascicolo di A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. già pendente inter partes innanzi al Tribunale di
Bologna - R.G. 1419/2021;
- ove ritenuto necessario dal Giudicante, disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 e/o 213 c.p.c. nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale della documentazione relativa alla pensione di invalidità e all'indennità di accompagnamento e/o qualsiasi ulteriore indennità di cui dovesse essere titolare il signor;
Pt_1
- rigettare la domanda proposta da controparte di dichiarare la nullità della C.T.U. Soccetti svolta nell'A.T.P. per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- disporsi la rinnovazione della C.T.U. con nuovi e diversi tecnici – tra cui la nomina di uno Per_2 specialista neurochirurgo e/o neuroradiologo e di uno specialista neurologo - per i motivi di cui in narrativa o, in subordine, la chiamata a chiarimenti, tra gli altri, sugli aspetti relativi alle condotte materiali emerse solo in sede di relazione definitiva e su cui lo IOR non ha potuto prendere posizione con grave lesione del contraddittorio tecnico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza, il signor Parte_1
conveniva in giudizio l' (d'ora innanzi anche semplicemente
[...] Controparte_2 Con
“ ”) per sentir condannare la struttura sanitaria al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della Con malpractice sanitaria addebitabile ai sanitari dello nel corso del ricovero ed intervento chirurgico cui il ricorrente si è sottoposto nel periodo 13 – 18.02.2013.
La vicenda clinica che ha interessato il ricorrente può essere sintetizzata come segue: Parte_1 si sottoponeva in data 14.02.2013, presso l' di a intervento
[...] Controparte_1 CP_1 di protesi monocompartimentale di ginocchio destro, previa anestesia spinale. Dopo qualche giorno dalle dimissioni, avvenute in data 18.02.2013, il ricorrente iniziava ad avvertire un incessante dolore al coccige. In data 05.04.2013 accedeva presso gli Ospedali Riuniti di Foggia con la seguente diagnosi:
“episodio di ritenzione acuta di urine…omissis…attualmente globo vescicale…omissis…”. In data 19.04.2013 il ricorrente entrava in ricovero fino al 04.05.2013 presso U.O. Neurologia A.O. Ospedali pagina 2 di 10 Riuniti di Foggia a motivo della comparsa da almeno venti giorni di deficit stenico sensitivo agli arti inferiori associato a ritenzione urinaria e incostante incontinenza fecale. Veniva dimesso con la diagnosi di sindrome del midollo ancorato. Dal 05.06.2013 al 15.06.2013 si sottoponeva ad intervento di disancoraggio midollare per midollo fissato e siringomielia L3. In data 05.03.2014 lo studio neurofisiologico del nervo pudendo evidenziava una grave sofferenza della componente motoria. In data 15.10.2014 erano diagnosticati vescica e alvo neurogeni. In data 14.09.2015 seguiva diagnosi di
“paraplegia incompleta in esiti di thethered spinal cord operata nel 2013. Disfunzione del colon su base neurogena con core 16. Attualmente lamenta grave deficit funzionale del rachide lombare e degli arti inferiori con rilevanti turbe sfinteriali…omissis…è stato riconosciuto invalido civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento senza revisione”.
In definitiva, il ricorrente lamenta, come diretta conseguenza della condotta colposa contestata, un severo deficit funzionale del rachide lombare, parestesie degli arti inferiori, deambulazione con appoggio, vescica ed intestino neurologico.
Prima di introdurre il presente giudizio è stato esperito, ai sensi dell'art. 8, comma 1, L n. 24/2017, il tentativo obbligatorio di conciliazione mediante procedimento per accertamento tecnico preventivo, iscritto al N. 1419/2021 R.G. di questo Tribunale, con perizia affidata al Dott. specialista Persona_3 in Ortopedia e in Fisioterapia, sul seguente quesito:
“Dica il C.T.U., letti gli atti, i documenti di causa e presa visione di tutti i documenti medici offerti in comunicazione dalla/e parte/i, sottoposta/e la/e stessa/e a visita medico legale:
a) Quali fossero le patologie di cui il ricorrente era affetto al momento in cui si è rivolto per le cure del caso alla struttura resistente, quale sia l'intervento presso quest'ultima praticato, quali fossero le caratteristiche dello stesso, i possibili effetti collaterali, valide alternative se esistenti, e se tale intervento fosse quello consigliabile secondo la miglior scienza per ovviare ai problemi di salute dell'attore, specificando se, con l'intervento da effettuarsi, ove ben individuato e condotto, i problemi suddetti avrebbero potuto trovare completa soluzione;
b) Se l'intervento di cui è causa sia stato correttamente eseguito, e se pronta ed adeguata sia stata l'assistenza durante il decorso post operatorio;
c) se il quadro di invalidità residuato, sia effetto di negligenza, imprudenza ed imperizia della parte resistente, di cui vorrà il C.T.U. specificare tipologia ed incidenza, verificando in che termini la stessa ha inciso sull'integrità psicofisica della ricorrente, in termini di danno biologico in percentuale, invalidità temporanea, parziale e totale, incidenza sulla capacità lavorativa e sulla vita di relazione. In particolare, laddove anche dall'intervento correttamente eseguito sarebbero comunque residuati postumi permanenti, specifichi in quali termini l'intervento abbia inciso quale invalidità differenziale;
d) Dica se i predetti pregiudizi siano o meno emendabili con ulteriori interventi;
e) Valuti infine la congruità delle spese mediche affrontate dall'attore se conseguenza del cattivo operato del professionista, specificando, altresì, sulla base del medesimo criterio causale, se altre debbano sostenersi”.
Le argomentazioni poste dal ricorrente a fondamento dell'ATP sono di seguito brevemente riassunte:
“Dall'analisi del dato anamnestico - documentale emerge che, l'attuale quadro clinico menomante con paraparesi degli arti inferiori e vescica ed intestino neurologico sono una conseguenza dell'anestesia spinale (sub - aracnoidea) praticata durante l'intervento chirurgico del 14.02.2013 presso l'ospedale di . Controparte_1 CP_1
In pratica, vi è stata una lesione meccanica e/o chimica dell'aracnoide durante l'anestesia spinale verosimilmente per inadeguata ed eccessiva manipolazione dell'ago-cannula e/o per elevata velocità di
pagina 3 di 10 somministrazione degli anestetici.
Tutto ciò ha causato lo sviluppo di tessuti cicatriziali nelle settimane successive all'intervento con conseguente ancoraggio del midollo e blocco dello scorrere del fluido cerebro spinale.
L'aumento della pressione del fluido cerebro - spinale ha causato la formazione di cisti all'interno del midollo spinale (siringomielia).
Tale percorso etio - patogenico è quello più probabile secondo le attuali conoscenze scientifiche.
La conseguenza dell'imperita e comunque imprudente esecuzione dell'anestesia spinale è un D.B. permanente complessivo nell'ordine del 60%> (sessanta) della totale per la grave paraparesi con vescica ed intestino neurologico”.
Parte Convenuta invece argomentava quanto segue: Controparte_1
“5) Tuttavia non è affatto corretto come fa controparte, sostenere che l'ancoraggio del midollo sia stato secondario allo sviluppo di tessuti cicatriziali a loro volta provocati dalla anestesia praticata dagli Con operatori sanitari dello anzi, esattamente il contrario.
6) Il paziente presentava già una patologia malformativa del midollo: quella rara anomalia congenita da cui era evidentemente affetto il Sig. , definita appunto sindrome da ancoraggio del midollo o Pt_1 tethered cord.
7) Ciò è chiaramente dimostrato da due elementi: Con
-l'uno è rappresentato dal referto operatorio dell' Ospedaliera Le Scotte in data Controparte_5
06/06/2013 (pag. 100 della documentazione medica ex adverso depositata che si riallega per comodità di consultazione doc. 2) che reperta sia il midollo in posizione distale che l'ancoraggio ad una formazione lipomatosa (è il lipoma che è congenitamente attaccato al midollo spinale che durante la crescita trattiene in basso il midollo ancorandolo) che una volta sbrigliata ha permesso al cono midollare di migrare rostralmente.
-l'altro dal dato istologico di riscontro di tessuti simil embrionali: dati oggettivi assolutamente inconfutabili della presenza di tessuti filogeneticamente precursori di tessuti del tubo neurale in cui non vi è stata maturazione completa, e frequentemente associati a malformazioni congenite del tipo midollo ancorato (referto del 11/6/2013 az. che si riallega per comodità di consultazione – Controparte_6 doc.3).
8) Ovviamente trattasi di patologia riscontrata solo per mera coincidenza posto che non vi era alcun motivo per sospettare od accertare un midollo patologico”.
La perizia depositata dal Dott. nell'ambito dell'ATP concludeva in senso favorevole alla Persona_3 struttura sanitaria convenuta.
Valutato che l'intervento chirurgico del 14.02.2013 fosse conforme alle regole dell'arte ed adeguato al caso concreto, il CTU ha ritenuto che i gravi deficit neurologici insorti a distanza di circa 40 giorni dall'intervento fossero riconducibili a “Sindrome da midollo ancorato”.
Il CTU ha spiegato che proprio le modalità di esordio di tale patologia riconducono e restringono l'ambito patogenico della manifestazione clinica alle attività anestesiologiche peri-operatorie ricordando come, da verbale anestesiologico, l'intervento sia stato condotto con sedazione per via ev (20 gamma pari a 0,2 mil di fentanile) + anestesia subaracnoidea L3-L4 con ago 25 G atraumatico con chirocaina 0,5 15 mg.
Il perito ha quindi ipotizzato il rapporto causale fra l'anestesia subaracnoidea e l'esordio clinico della patologia, spiegando che tale rapporto appare causalmente sostenuto dalle alterazioni meningee fibrotiche determinate da fattori traumatici, di prevalente natura tossica, legati alla attività anestesiologica. pagina 4 di 10 Il CTU ha, altresì, spiegato che:
a) la patologia del midollo ancorato va considerata malformazione congenita, preesistente all'intervento, totalmente asintomatica, che aveva nel post-operatorio le sue prime manifestazioni cliniche;
b) la manifestazione clinica della malformazione congenita preesistente ed asintomatica appare legato all'intervento di elemento patogeno intraoperatorio;
c) vi era totale impossibilità da parte dell'equipe anestesiologica (più in generale dei vari sanitari dello
IOR) di avere conoscenza (ma anche il pur semplice sospetto) della preesistente patologia malformativa.
Dunque, la totale inconsapevolezza della patologia malformativa determinava di fatto l'azione lesiva della attività anestesiologica con lo sviluppo della catena patogenetica e dei difetti clinici purtroppo ad essa legati.
Concludeva, pertanto, per l'insussistenza di condotte colpose dei , non emergendo Controparte_7 dall'analisi dei fatti elementi di negligenza, imprudenza ed imperizia nella loro condotta.
Preso atto dell'esito dell'ATP, il ricorrente ha promosso l'odierno giudizio e, con l'atto introduttivo, ha eccepito la nullità dell'espletata C.T.U. sotto un duplice profilo, in quanto: i) non sarebbe stato nominato un Collegio peritale, ma un unico professionista e poiché ii) difetterebbero, in capo al C.T.U. nominato, la qualifica di medico-legale e di specialista nella materia anestesiologica. Il ricorrente ha, poi, contestato nel merito la validità delle conclusioni peritali.
Ha, quindi, chiesto la rinnovazione della CTU e l'accoglimento delle domande in epigrafe riportate. Con Si è costituito in giudizio lo opponendosi alla rinnovazione della CTU e chiedendo il rigetto delle domande avversarie richiamandosi sostanzialmente a quanto dedotto in sede di ATP e alle risultanze della relazione peritale del Dott. Per_3
Con ordinanza del 18.11.2023, il giudicante, richiamando l'Ordinanza n. 12593/2021 della Cassazione, ha disposto la rinnovazione della CTU sul seguente quesito:
“Dica il C.T.U., letti gli atti, i documenti di causa e presa visione di tutti i documenti medici offerti in comunicazione dalla parte, sottoposta la stessa a visita medico legale:
a) Quali fossero le patologie di cui il ricorrente era affetto al momento in cui si è rivolto per le cure del caso alla struttura resistente, quale sia l'intervento presso quest'ultima praticato, quali fossero le caratteristiche dello stesso, i possibili effetti collaterali, valide alternative se esistenti, e se tale intervento fosse quello consigliabile secondo la miglior scienza per ovviare ai problemi di salute dell'attore, specificando se, con l'intervento da effettuarsi, ove ben individuato e condotto, i problemi suddetti avrebbero potuto trovare completa soluzione;
b) Se l'intervento di cui è causa sia stato correttamente eseguito, anche in riferimento alla fase pre operatoria, con riguardo agli esami diagnostici e, in particolare, con riguardo all'esecuzione dell'anestesia che ha preceduto l'intervento, e se pronta ed adeguata sia stata l'assistenza durante il decorso post operatorio;
c) se il quadro di invalidità residuato, sia effetto di negligenza, imprudenza ed imperizia della parte resistente, di cui vorrà il C.T.U. specificare tipologia ed incidenza, verificando in che termini la stessa ha inciso sull'integrità psicofisica del ricorrente, in termini di danno biologico in percentuale, invalidità temporanea, parziale e totale, incidenza sulla capacità lavorativa e sulla vita di relazione. In particolare, laddove anche dall'intervento correttamente eseguito sarebbero comunque residuati postumi permanenti, specifichi in quali termini l'intervento abbia inciso quale invalidità differenziale;
d) Dica se i predetti pregiudizi siano o meno emendabili con ulteriori interventi;
e) Valuti infine la congruità delle spese mediche affrontate dall'attore se conseguenza del cattivo operato pagina 5 di 10 del professionista, specificando, altresì, sulla base del medesimo criterio causale, se altre debbano sostenersi”.
Sono stati nominati membri del Collegio peritale il Dott. specialista in Persona_4
Medicina legale, Anestesia e Rianimazione, e la Dott.ssa specialista in Anestesiologia. Persona_5
La relazione peritale è stata depositata in data 05.07.2024.
All'udienza in data 11.07.2024 parte resistente ha contestato le conclusioni peritali e formulato istanza di rinnovazione della CTU o di chiamata a chiarimenti dei periti.
Il giudicante ha rigettato l'istanza, ritenendo la perizia esaustiva e motivata, e ha rinviato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza in data 13.03.2025 assegnando alle parti termine sino al 03.03.2025 per brevi note conclusive.
All'udienza del 13.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
***
La domanda del ricorrente risulta fondata e merita accoglimento.
La C.T.U. del Dott. e della Dott.ssa appare logicamente Persona_4 Persona_5 coerente e adeguatamente motivata in ordine alla vicenda clinica del signor e ha consentito di Pt_1 Con accertare la responsabilità professionale dei sanitari dello per le gravi e permanenti sequele dell'intervento eseguito il 14.02.2013. Ritiene, pertanto, questo giudicante che le risultanze della CTU debbano essere condivise e integralmente richiamate.
In particolare, i CTU hanno valutato che la causa più probabile alla base della sintomatologia insorta a distanza di breve tempo a a seguito dell'intervento chirurgico vada ricercata Parte_1 nell'insorgenza di un'aracnoidite adesiva che è un'infiammazione dello strato aracnoideo delle meningi, scatenato da alcuni agenti che sono causa dell'infiammazione (l'inoculazione diretta di un colorante, i farmaci per le procedure spinali, il sangue durante l'intervento chirurgico o dopo l'emorragia subaracnoidea.
Spiegano i CTU che i dati clinici e quelli riportati in letteratura forniscono chiari elementi patogenetici a sostegno del fatto come con l'anestesia spinale si possa determinare una lesione di natura meccanica e/o chimica in grado di provocare a carico del cono midollare interessato una reazione infiammatoria dell'aracnoide. La reazione infiammatoria provoca lo sviluppo di una flogosi fibro-cicatriziale che determina fenomeni di trazione sul tessuto nervoso presente a tale livello. Proprio questi fenomeni fibro- cicatriziali costituiscono il primario fattore lesivo che poi viene anche descritto nell'atto operatorio del 6 giugno 2013 (…identificazione di numerose aderenze aracnoidee al midollo che viene liberato…). Con I consulenti d'ufficio hanno riconosciuto la responsabilità dei sanitari dello per aver provocato una lesione meccanica e/o chimica dell'aracnoide del ricorrente in sede di anestesia spinale che ha preceduto l'intervento del 14.02.2013 (cfr. pag. 21 dell'elaborato peritale), in relazione alla quale non è stata fornita prova, da parte della struttura ospedaliera, di corretto adempimento della prestazione sanitaria.
Invero, manca nella cartella anestesiologica dello IOR la corretta descrizione della procedura stessa, in particolare in merito alla disinfezione della cute e al numero di tentativi effettuati per eseguire l'anestesia spinale.
Dunque, a parere dei CTU sussiste un rapporto causale (nei termini del più probabile che non) tra l'esecuzione dell'anestesia spinale e l'insorgenza del quadro di paraparesi poi sviluppato dal paziente pagina 6 di 10 . Parte_1
Per quanto concerne il soddisfacimento del nesso di causalità materiale fra l'esecuzione dell'anestesia spinale e le menomazioni psicofisiche accertate in sede di valutazione medico-legale, è stato precisato quanto segue:
“Per quanto attiene al criterio di adeguatezza quali-quantitativa, si rammenta come l'anestesia spinale sia in grado di determinare una lesione di natura meccanica e/o chimica in grado di provocare a carico del cono midollare interessato una reazione infiammatoria dell'aracnoide.
Pare, altresì, trovare pieno soddisfacimento il criterio cronologico, in quanto il progressivo sviluppo della sintomatologia clinica, ad ingravescente intensificazione, trova giustificazione nella fisiologica cronologia dei fenomeni flogistico - irritativi, correlati all'aracnoidite peraltro descritta nell'atto operatorio.
Per quanto attiene al riconoscimento del criterio topografico, si conferma che l'anestesia spinale sia stata effettuata al rachide lombare a livello L2-L3.
Risulta negatività clinico-anamnestica riguardo a patologie neurologiche precedenti o anamnesi positiva nel gentilizio e/o eventi traumatici precedenti o contemporanei all'atto in questione, di per sé idonei, in termini causali e concausali, a produrre le menomazioni anatomo-funzionali obiettivate in corso di visita medico-legale (criterio di esclusione di altre cause).
Infine, in conseguenza delle suddette lesioni, l'esaminato fu costretto a ricorrere a reiterate prestazioni sanitarie di vario tipo da ritenersi congruamente conferenti alla vicenda clinica in esame, così come ampiamente documentato e descritto (criterio della continuità fenomenica)”.
Per quanto attiene poi l'ipotesi sostenuta da parte resistente che “i disturbi del Sig. si siano Pt_1 sviluppati in seguito alla slatentizzazione clinica della Sindrome del midollo ancorato preesistente e congenito” la CTU ha spiegato che la sindrome del midollo ancorato (Tethered Spinal Cord Syndrome) è un disturbo neurologico causato da aderenze tissutali che limitano il movimento del midollo spinale all'interno della colonna vertebrale. Queste aderenze provocano uno stiramento anomalo del midollo spinale.
I CTU non hanno aderito alle conclusioni cui era pervenuto il Dott. ampiamente condivise dalla Per_3 parte resistente, sulla base delle seguenti, convincenti, argomentazioni e considerazioni:
i) “fino a quel momento (marzo-aprile 2013) il Sig. non aveva mai manifestato alcun sintomo Pt_1 neurologico correlabile alla Sindrome citata;
la diagnosi di Sindrome del midollo ancorato (Tethered Spinal Cord Syndrome) veniva posta per la prima volta in data 20 aprile 2013 in corso di RM che documenta “una posizione decisamente bassa del cono midollare che si posiziona a livello L4-L5 come per “midollo ancorato” a livello L3 coesiste una cavità idrosiringomielica che mostra una estensione longitudinale di quasi 3 cm. Il mezzo di contrasto non mostra impregnazioni patologiche”;
ii) si era sottoposto, senza alcuna conseguenza, ad altre due anestesie spinali nel Parte_1
2002 (emorroidectomia) e nel 2010 (meniscectomia artroscopica);
iii) la Sindrome del midollo ancorato può riconoscere sia una causa congenita che una causa acquisita. In particolare i CTU hanno spiegato che “L'ancoraggio può anche svilupparsi dopo un trauma al midollo spinale, o a un'infezione o all'infiammazione legata alla fibrosi e alla retrazione cicatriziale conseguente all'aracnoidite che può così bloccare lo scorrere del fluido cerebro spinale intorno al midollo. La pressione del fluido può causare anche la formazione di cisti all'interno del midollo spinale (Siringomielia) con una ulteriore progressione dei problemi motori e di sensibilità e di dolore con urgenza nell'urinare, minzione frequente, incontinenza urinaria, ritenzione urinaria, minzione notturna frequente, incontinenza occasionale delle feci, diminuzione di sensibilità nell'area pelvica, dolore alla
pagina 7 di 10 parte bassa della schiena, dolore alle gambe, intorpidimento della pianta del piede”. iv) Non sussistono quindi elementi certi per sostenere che la sindrome del midollo allungato fosse congenita e quindi per ritenere, come sostiene parte resistente che “la procedura anestesiologica abbia rappresentato l'occasione ovvero abbia agito come concausa minima”.
Sulla scorta di tali condivisibili valutazioni pare, dunque, potersi affermare la responsabilità dei sanitari Con dello per inadeguata esecuzione dell'anestesia spinale dalla quale sono derivate le gravi sequele che hanno colpito il ricorrente.
Circa la quantificazione dei danni, la espletata CTU ha evidenziato a carico del ricorrente una inabilità temporanea così suddivisa:
- inabilità temporanea assoluta pari a giorni 130 (centotrenta);
- inabilità temporanea parziale (al 75%) pari a giorni 120 (centoventi), comprensivi del periodo di prolungata riabilitazione fisioterapica.
Con riguardo alla componente del danno morale, il CTU ha valutato che, “stante il decorso clinico, il ricorso all'intervento chirurgico, il prolungato periodo di ricovero e le prolungate cure fisioterapiche, si può certamente collocare l'entità della sofferenza medesima in ambito moderato-grave per tutto il periodo di prognosi”.
Il quadro menomativo residuato (paraparesi AAII, deambulazione con necessità di appoggio bilaterale, vescica ed intestino su base neurogena con necessità di autocateterismi e presidi per l'alvo), causalmente ascrivibile alla condotta dei sanitari che ebbero in cura in data 14.02.2013, è da Parte_1 ritenersi ormai stabilizzato e non suscettibile di ulteriore evoluzione migliorativa.
Con riferimento al danno biologico permanente, il CTU, sulla base delle “Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” proposta dalla
[...]
(2016), ha dimensionato il nocumento alla preesistente validità Controparte_8 psico-somatica in misura pari al 65-70% (sessantacinque-settanta per cento) in considerazione del fatto che, a seguito del danno patito, residuava una severa compromissione dell'efficienza deambulatoria, dei livelli di autonomia personale (ADL) e una disfunzione dei meccanismi sfinterici vescicali e ano-rettali.
L'entità della sofferenza soggettiva è stata collocata in ambito moderato-grave nel cronico.
Applicando dunque al risarcimento le tabelle milanesi attualmente vigenti, tenuto conto che il ricorrente
(nato il [...]), all'epoca del sinistro (14.02.2013), aveva compiuto 62 anni, e dimensionata l'entità del danno permanente sul valore mediano del 68%, si avrà:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 62 anni
Percentuale di invalidità permanente 68%
Punto danno biologico € 8.918,73
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 4.459,37
Punto danno non patrimoniale € 13.378,10
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 130
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 120
pagina 8 di 10 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 421.499,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 632.249,00
Invalidità temporanea totale € 14.950,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 10.350,00
Totale danno biologico temporaneo € 25.300,00
Totale generale: € 657.549,00
Sulle somme come sopra liquidate compete anche il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, nell'applicazione degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno (S.U. 1712/1995), così per un importo, all'attualità, di € 744.550,44.
Si ritiene che non competa al ricorrente alcuna personalizzazione del danno non essendo state allegate specifiche circostanze a supporto di una “peculiare” sofferenza soggettiva e limitazione nelle attività realizzatrici della personalità che sarebbero derivate dalle conseguenze subite.
Infatti, vi è da rilevare che con sentenza del 7 maggio 2018, n. 10912, la Cassazione ha chiarito come non spetti alcuna personalizzazione del danno, a titolo di risarcimento della componente esistenziale del danno non patrimoniale, laddove le menomazioni e limitazioni rappresentate costituiscano una conseguenza “normale” della menomazione subìta.
Pur nella umana comprensione degli importanti disagi rappresentati dal ricorrente, deve riconoscersi che tali difficoltà attengono a patimenti della vita quotidiana che sono costretti a sopportare tutti coloro che abbiano subito la stessa lesione alla salute riportata dal signor . Parte_1
Infine, sempre in punto quantum risarcitorio, si osserva che non può trovare applicazione il principio della compensatio lucri cum damno invocato dalla parte resistente con riguardo alla pensione di invalidità e all'indennità di accompagnamento erogate dall'INPS al ricorrente, in considerazione, come spiegato dalla Suprema Corte, della diversa funzione assolta dalle somme riconosciute: la liquidazione del danno biologico è volta a risarcire le sofferenze psico-fisiche subite dal danneggiato a causa dell'intervento mentre gli indennizzi liquidati dall'INPS sono volti a compensare il pregiudizio di carattere patrimoniale, dato dall'impossibilità di lavorare o dalle necessità di assistenza, patito dal danneggiato in conseguenza del medesimo fatto illecito (v. Cass. civ. sez. VI, ordinanza dell'11 aprile 2022 n. 11657; Cass. sez. Unite,
22 maggio 2018, n. 12567).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, liquidate - in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della nota spese e dell'attività difensiva concretamente prestata, in €545,00 per spese, in € 25.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Le spese di ATP seguono anch'esse la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, liquidate, in base ai parametri ministeriali, in €286,00 per spese, €8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. pagina 9 di 10 Le spese di CTU, sia nel presente giudizio che nell'A.T.P. , vanno definitivamente poste a carico di parte resistente con obbligo di rimborso di quanto già versato dal ricorrente previa esibizione di ricevuta di pagamento e/o fattura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di , per i titoli di cui in motivazione, della somma di € Parte_1
744.550,44, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
2) Condanna l' in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore Controparte_1 di : Parte_1 delle spese del presente procedimento, liquidate in €545,00 per spese, in € 25.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
delle spese del procedimento di A.T.P., liquidate in €286,00 per spese, €8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Pone definitivamente le spese di CTU, sia nel presente giudizio che nel procedimento di A.T.P., a carco di parte resistente con obbligo di rimborso di quanto già versato dal ricorrente previa esibizione di ricevuta di pagamento e/o fattura.
Bologna 14.04.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7025/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
CATALANO PIERLORENZO (codice fiscale , indirizzo P.E.C. C.F._2
, FILIPPO CASTALDO (codice fiscale , indirizzo Email_1 C.F._3
P.E.C. , PIERLORENZO CATALANO (codice fiscale Email_2
, indirizzo P.E.C. , presso i C.F._4 Email_3 quali è elettivamente domiciliato in Piazza Nicola Amore, n. 14 – 80138 Napoli (NA) c/o Studio
Associati Maior;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BIANCO ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 17 CP_1 presso il difensore avv. BIANCO ALBERTO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per Parte_1
Voglia il Tribunale adito, contrariis adversisque reiectis:
- accertare e dichiarare la responsabilità dell' per le lesioni arrecate a Controparte_1 [...]
nel corso del ricovero dal 13.02.2013 al 18.02.2013, nonché nella fase pre e post Parte_1 ospedalizzazione;
- in particolare, accertare e dichiarare che l'anestesia spinale che ha preceduto l'intervento del 14.02.2013
è stata eseguita con negligenza, imprudenza e imperizia a causa del sovraddosaggio di farmaci, e che i sanitari sono altresì responsabili per non aver prescritto una TC 3D e/o una RMN del rachide lombosacrale alla visita di controllo pre-operatoria, per essersi limitati, nel post-operatorio, alla prescrizione di tardando così la diagnosi della neuropatia precedentemente provocata, e per aver Per_1 omesso di effettuare la segnalazione amministrativa prescritta dalla legge una volta constatati gli effetti pagina 1 di 10 collaterali dell'anestetico utilizzato, procrastinando l'attivazione tempestiva del relativo programma terapeutico;
- per l'effetto, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni tutti, di natura patrimoniale e non patrimoniale, come specificati in parte motiva, in favore di , negli importi ritenuti Parte_1 di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
- con vittoria di spese, compensi professionali e spese generali, nonché accessori di legge, da attribuirsi a , quanto al procedimento per A.T.P., e AI SOTTOSCRITTI PROCURATORI Parte_1
ANTISTATARI, quanto al presente giudizio.
Per Controparte_1
nel merito:
- in via principale, rigettare tutte le domande formulate dal signor nei confronti Parte_1 dell' per le ragioni di cui in narrativa;
Controparte_1
- in via subordinata, per il denegato e non creduto caso in cui dovesse ravvisarsi una responsabilità in capo all' limitare l'importo del danno risarcibile a quanto in eziologia con la Controparte_1 condotta dei sanitari e/o provato;
- in ogni caso: con vittoria di spese di lite sia della presente causa che del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. in via istruttoria:
- acquisire il fascicolo di A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. già pendente inter partes innanzi al Tribunale di
Bologna - R.G. 1419/2021;
- ove ritenuto necessario dal Giudicante, disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 e/o 213 c.p.c. nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale della documentazione relativa alla pensione di invalidità e all'indennità di accompagnamento e/o qualsiasi ulteriore indennità di cui dovesse essere titolare il signor;
Pt_1
- rigettare la domanda proposta da controparte di dichiarare la nullità della C.T.U. Soccetti svolta nell'A.T.P. per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- disporsi la rinnovazione della C.T.U. con nuovi e diversi tecnici – tra cui la nomina di uno Per_2 specialista neurochirurgo e/o neuroradiologo e di uno specialista neurologo - per i motivi di cui in narrativa o, in subordine, la chiamata a chiarimenti, tra gli altri, sugli aspetti relativi alle condotte materiali emerse solo in sede di relazione definitiva e su cui lo IOR non ha potuto prendere posizione con grave lesione del contraddittorio tecnico.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza, il signor Parte_1
conveniva in giudizio l' (d'ora innanzi anche semplicemente
[...] Controparte_2 Con
“ ”) per sentir condannare la struttura sanitaria al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della Con malpractice sanitaria addebitabile ai sanitari dello nel corso del ricovero ed intervento chirurgico cui il ricorrente si è sottoposto nel periodo 13 – 18.02.2013.
La vicenda clinica che ha interessato il ricorrente può essere sintetizzata come segue: Parte_1 si sottoponeva in data 14.02.2013, presso l' di a intervento
[...] Controparte_1 CP_1 di protesi monocompartimentale di ginocchio destro, previa anestesia spinale. Dopo qualche giorno dalle dimissioni, avvenute in data 18.02.2013, il ricorrente iniziava ad avvertire un incessante dolore al coccige. In data 05.04.2013 accedeva presso gli Ospedali Riuniti di Foggia con la seguente diagnosi:
“episodio di ritenzione acuta di urine…omissis…attualmente globo vescicale…omissis…”. In data 19.04.2013 il ricorrente entrava in ricovero fino al 04.05.2013 presso U.O. Neurologia A.O. Ospedali pagina 2 di 10 Riuniti di Foggia a motivo della comparsa da almeno venti giorni di deficit stenico sensitivo agli arti inferiori associato a ritenzione urinaria e incostante incontinenza fecale. Veniva dimesso con la diagnosi di sindrome del midollo ancorato. Dal 05.06.2013 al 15.06.2013 si sottoponeva ad intervento di disancoraggio midollare per midollo fissato e siringomielia L3. In data 05.03.2014 lo studio neurofisiologico del nervo pudendo evidenziava una grave sofferenza della componente motoria. In data 15.10.2014 erano diagnosticati vescica e alvo neurogeni. In data 14.09.2015 seguiva diagnosi di
“paraplegia incompleta in esiti di thethered spinal cord operata nel 2013. Disfunzione del colon su base neurogena con core 16. Attualmente lamenta grave deficit funzionale del rachide lombare e degli arti inferiori con rilevanti turbe sfinteriali…omissis…è stato riconosciuto invalido civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento senza revisione”.
In definitiva, il ricorrente lamenta, come diretta conseguenza della condotta colposa contestata, un severo deficit funzionale del rachide lombare, parestesie degli arti inferiori, deambulazione con appoggio, vescica ed intestino neurologico.
Prima di introdurre il presente giudizio è stato esperito, ai sensi dell'art. 8, comma 1, L n. 24/2017, il tentativo obbligatorio di conciliazione mediante procedimento per accertamento tecnico preventivo, iscritto al N. 1419/2021 R.G. di questo Tribunale, con perizia affidata al Dott. specialista Persona_3 in Ortopedia e in Fisioterapia, sul seguente quesito:
“Dica il C.T.U., letti gli atti, i documenti di causa e presa visione di tutti i documenti medici offerti in comunicazione dalla/e parte/i, sottoposta/e la/e stessa/e a visita medico legale:
a) Quali fossero le patologie di cui il ricorrente era affetto al momento in cui si è rivolto per le cure del caso alla struttura resistente, quale sia l'intervento presso quest'ultima praticato, quali fossero le caratteristiche dello stesso, i possibili effetti collaterali, valide alternative se esistenti, e se tale intervento fosse quello consigliabile secondo la miglior scienza per ovviare ai problemi di salute dell'attore, specificando se, con l'intervento da effettuarsi, ove ben individuato e condotto, i problemi suddetti avrebbero potuto trovare completa soluzione;
b) Se l'intervento di cui è causa sia stato correttamente eseguito, e se pronta ed adeguata sia stata l'assistenza durante il decorso post operatorio;
c) se il quadro di invalidità residuato, sia effetto di negligenza, imprudenza ed imperizia della parte resistente, di cui vorrà il C.T.U. specificare tipologia ed incidenza, verificando in che termini la stessa ha inciso sull'integrità psicofisica della ricorrente, in termini di danno biologico in percentuale, invalidità temporanea, parziale e totale, incidenza sulla capacità lavorativa e sulla vita di relazione. In particolare, laddove anche dall'intervento correttamente eseguito sarebbero comunque residuati postumi permanenti, specifichi in quali termini l'intervento abbia inciso quale invalidità differenziale;
d) Dica se i predetti pregiudizi siano o meno emendabili con ulteriori interventi;
e) Valuti infine la congruità delle spese mediche affrontate dall'attore se conseguenza del cattivo operato del professionista, specificando, altresì, sulla base del medesimo criterio causale, se altre debbano sostenersi”.
Le argomentazioni poste dal ricorrente a fondamento dell'ATP sono di seguito brevemente riassunte:
“Dall'analisi del dato anamnestico - documentale emerge che, l'attuale quadro clinico menomante con paraparesi degli arti inferiori e vescica ed intestino neurologico sono una conseguenza dell'anestesia spinale (sub - aracnoidea) praticata durante l'intervento chirurgico del 14.02.2013 presso l'ospedale di . Controparte_1 CP_1
In pratica, vi è stata una lesione meccanica e/o chimica dell'aracnoide durante l'anestesia spinale verosimilmente per inadeguata ed eccessiva manipolazione dell'ago-cannula e/o per elevata velocità di
pagina 3 di 10 somministrazione degli anestetici.
Tutto ciò ha causato lo sviluppo di tessuti cicatriziali nelle settimane successive all'intervento con conseguente ancoraggio del midollo e blocco dello scorrere del fluido cerebro spinale.
L'aumento della pressione del fluido cerebro - spinale ha causato la formazione di cisti all'interno del midollo spinale (siringomielia).
Tale percorso etio - patogenico è quello più probabile secondo le attuali conoscenze scientifiche.
La conseguenza dell'imperita e comunque imprudente esecuzione dell'anestesia spinale è un D.B. permanente complessivo nell'ordine del 60%> (sessanta) della totale per la grave paraparesi con vescica ed intestino neurologico”.
Parte Convenuta invece argomentava quanto segue: Controparte_1
“5) Tuttavia non è affatto corretto come fa controparte, sostenere che l'ancoraggio del midollo sia stato secondario allo sviluppo di tessuti cicatriziali a loro volta provocati dalla anestesia praticata dagli Con operatori sanitari dello anzi, esattamente il contrario.
6) Il paziente presentava già una patologia malformativa del midollo: quella rara anomalia congenita da cui era evidentemente affetto il Sig. , definita appunto sindrome da ancoraggio del midollo o Pt_1 tethered cord.
7) Ciò è chiaramente dimostrato da due elementi: Con
-l'uno è rappresentato dal referto operatorio dell' Ospedaliera Le Scotte in data Controparte_5
06/06/2013 (pag. 100 della documentazione medica ex adverso depositata che si riallega per comodità di consultazione doc. 2) che reperta sia il midollo in posizione distale che l'ancoraggio ad una formazione lipomatosa (è il lipoma che è congenitamente attaccato al midollo spinale che durante la crescita trattiene in basso il midollo ancorandolo) che una volta sbrigliata ha permesso al cono midollare di migrare rostralmente.
-l'altro dal dato istologico di riscontro di tessuti simil embrionali: dati oggettivi assolutamente inconfutabili della presenza di tessuti filogeneticamente precursori di tessuti del tubo neurale in cui non vi è stata maturazione completa, e frequentemente associati a malformazioni congenite del tipo midollo ancorato (referto del 11/6/2013 az. che si riallega per comodità di consultazione – Controparte_6 doc.3).
8) Ovviamente trattasi di patologia riscontrata solo per mera coincidenza posto che non vi era alcun motivo per sospettare od accertare un midollo patologico”.
La perizia depositata dal Dott. nell'ambito dell'ATP concludeva in senso favorevole alla Persona_3 struttura sanitaria convenuta.
Valutato che l'intervento chirurgico del 14.02.2013 fosse conforme alle regole dell'arte ed adeguato al caso concreto, il CTU ha ritenuto che i gravi deficit neurologici insorti a distanza di circa 40 giorni dall'intervento fossero riconducibili a “Sindrome da midollo ancorato”.
Il CTU ha spiegato che proprio le modalità di esordio di tale patologia riconducono e restringono l'ambito patogenico della manifestazione clinica alle attività anestesiologiche peri-operatorie ricordando come, da verbale anestesiologico, l'intervento sia stato condotto con sedazione per via ev (20 gamma pari a 0,2 mil di fentanile) + anestesia subaracnoidea L3-L4 con ago 25 G atraumatico con chirocaina 0,5 15 mg.
Il perito ha quindi ipotizzato il rapporto causale fra l'anestesia subaracnoidea e l'esordio clinico della patologia, spiegando che tale rapporto appare causalmente sostenuto dalle alterazioni meningee fibrotiche determinate da fattori traumatici, di prevalente natura tossica, legati alla attività anestesiologica. pagina 4 di 10 Il CTU ha, altresì, spiegato che:
a) la patologia del midollo ancorato va considerata malformazione congenita, preesistente all'intervento, totalmente asintomatica, che aveva nel post-operatorio le sue prime manifestazioni cliniche;
b) la manifestazione clinica della malformazione congenita preesistente ed asintomatica appare legato all'intervento di elemento patogeno intraoperatorio;
c) vi era totale impossibilità da parte dell'equipe anestesiologica (più in generale dei vari sanitari dello
IOR) di avere conoscenza (ma anche il pur semplice sospetto) della preesistente patologia malformativa.
Dunque, la totale inconsapevolezza della patologia malformativa determinava di fatto l'azione lesiva della attività anestesiologica con lo sviluppo della catena patogenetica e dei difetti clinici purtroppo ad essa legati.
Concludeva, pertanto, per l'insussistenza di condotte colpose dei , non emergendo Controparte_7 dall'analisi dei fatti elementi di negligenza, imprudenza ed imperizia nella loro condotta.
Preso atto dell'esito dell'ATP, il ricorrente ha promosso l'odierno giudizio e, con l'atto introduttivo, ha eccepito la nullità dell'espletata C.T.U. sotto un duplice profilo, in quanto: i) non sarebbe stato nominato un Collegio peritale, ma un unico professionista e poiché ii) difetterebbero, in capo al C.T.U. nominato, la qualifica di medico-legale e di specialista nella materia anestesiologica. Il ricorrente ha, poi, contestato nel merito la validità delle conclusioni peritali.
Ha, quindi, chiesto la rinnovazione della CTU e l'accoglimento delle domande in epigrafe riportate. Con Si è costituito in giudizio lo opponendosi alla rinnovazione della CTU e chiedendo il rigetto delle domande avversarie richiamandosi sostanzialmente a quanto dedotto in sede di ATP e alle risultanze della relazione peritale del Dott. Per_3
Con ordinanza del 18.11.2023, il giudicante, richiamando l'Ordinanza n. 12593/2021 della Cassazione, ha disposto la rinnovazione della CTU sul seguente quesito:
“Dica il C.T.U., letti gli atti, i documenti di causa e presa visione di tutti i documenti medici offerti in comunicazione dalla parte, sottoposta la stessa a visita medico legale:
a) Quali fossero le patologie di cui il ricorrente era affetto al momento in cui si è rivolto per le cure del caso alla struttura resistente, quale sia l'intervento presso quest'ultima praticato, quali fossero le caratteristiche dello stesso, i possibili effetti collaterali, valide alternative se esistenti, e se tale intervento fosse quello consigliabile secondo la miglior scienza per ovviare ai problemi di salute dell'attore, specificando se, con l'intervento da effettuarsi, ove ben individuato e condotto, i problemi suddetti avrebbero potuto trovare completa soluzione;
b) Se l'intervento di cui è causa sia stato correttamente eseguito, anche in riferimento alla fase pre operatoria, con riguardo agli esami diagnostici e, in particolare, con riguardo all'esecuzione dell'anestesia che ha preceduto l'intervento, e se pronta ed adeguata sia stata l'assistenza durante il decorso post operatorio;
c) se il quadro di invalidità residuato, sia effetto di negligenza, imprudenza ed imperizia della parte resistente, di cui vorrà il C.T.U. specificare tipologia ed incidenza, verificando in che termini la stessa ha inciso sull'integrità psicofisica del ricorrente, in termini di danno biologico in percentuale, invalidità temporanea, parziale e totale, incidenza sulla capacità lavorativa e sulla vita di relazione. In particolare, laddove anche dall'intervento correttamente eseguito sarebbero comunque residuati postumi permanenti, specifichi in quali termini l'intervento abbia inciso quale invalidità differenziale;
d) Dica se i predetti pregiudizi siano o meno emendabili con ulteriori interventi;
e) Valuti infine la congruità delle spese mediche affrontate dall'attore se conseguenza del cattivo operato pagina 5 di 10 del professionista, specificando, altresì, sulla base del medesimo criterio causale, se altre debbano sostenersi”.
Sono stati nominati membri del Collegio peritale il Dott. specialista in Persona_4
Medicina legale, Anestesia e Rianimazione, e la Dott.ssa specialista in Anestesiologia. Persona_5
La relazione peritale è stata depositata in data 05.07.2024.
All'udienza in data 11.07.2024 parte resistente ha contestato le conclusioni peritali e formulato istanza di rinnovazione della CTU o di chiamata a chiarimenti dei periti.
Il giudicante ha rigettato l'istanza, ritenendo la perizia esaustiva e motivata, e ha rinviato ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza in data 13.03.2025 assegnando alle parti termine sino al 03.03.2025 per brevi note conclusive.
All'udienza del 13.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
***
La domanda del ricorrente risulta fondata e merita accoglimento.
La C.T.U. del Dott. e della Dott.ssa appare logicamente Persona_4 Persona_5 coerente e adeguatamente motivata in ordine alla vicenda clinica del signor e ha consentito di Pt_1 Con accertare la responsabilità professionale dei sanitari dello per le gravi e permanenti sequele dell'intervento eseguito il 14.02.2013. Ritiene, pertanto, questo giudicante che le risultanze della CTU debbano essere condivise e integralmente richiamate.
In particolare, i CTU hanno valutato che la causa più probabile alla base della sintomatologia insorta a distanza di breve tempo a a seguito dell'intervento chirurgico vada ricercata Parte_1 nell'insorgenza di un'aracnoidite adesiva che è un'infiammazione dello strato aracnoideo delle meningi, scatenato da alcuni agenti che sono causa dell'infiammazione (l'inoculazione diretta di un colorante, i farmaci per le procedure spinali, il sangue durante l'intervento chirurgico o dopo l'emorragia subaracnoidea.
Spiegano i CTU che i dati clinici e quelli riportati in letteratura forniscono chiari elementi patogenetici a sostegno del fatto come con l'anestesia spinale si possa determinare una lesione di natura meccanica e/o chimica in grado di provocare a carico del cono midollare interessato una reazione infiammatoria dell'aracnoide. La reazione infiammatoria provoca lo sviluppo di una flogosi fibro-cicatriziale che determina fenomeni di trazione sul tessuto nervoso presente a tale livello. Proprio questi fenomeni fibro- cicatriziali costituiscono il primario fattore lesivo che poi viene anche descritto nell'atto operatorio del 6 giugno 2013 (…identificazione di numerose aderenze aracnoidee al midollo che viene liberato…). Con I consulenti d'ufficio hanno riconosciuto la responsabilità dei sanitari dello per aver provocato una lesione meccanica e/o chimica dell'aracnoide del ricorrente in sede di anestesia spinale che ha preceduto l'intervento del 14.02.2013 (cfr. pag. 21 dell'elaborato peritale), in relazione alla quale non è stata fornita prova, da parte della struttura ospedaliera, di corretto adempimento della prestazione sanitaria.
Invero, manca nella cartella anestesiologica dello IOR la corretta descrizione della procedura stessa, in particolare in merito alla disinfezione della cute e al numero di tentativi effettuati per eseguire l'anestesia spinale.
Dunque, a parere dei CTU sussiste un rapporto causale (nei termini del più probabile che non) tra l'esecuzione dell'anestesia spinale e l'insorgenza del quadro di paraparesi poi sviluppato dal paziente pagina 6 di 10 . Parte_1
Per quanto concerne il soddisfacimento del nesso di causalità materiale fra l'esecuzione dell'anestesia spinale e le menomazioni psicofisiche accertate in sede di valutazione medico-legale, è stato precisato quanto segue:
“Per quanto attiene al criterio di adeguatezza quali-quantitativa, si rammenta come l'anestesia spinale sia in grado di determinare una lesione di natura meccanica e/o chimica in grado di provocare a carico del cono midollare interessato una reazione infiammatoria dell'aracnoide.
Pare, altresì, trovare pieno soddisfacimento il criterio cronologico, in quanto il progressivo sviluppo della sintomatologia clinica, ad ingravescente intensificazione, trova giustificazione nella fisiologica cronologia dei fenomeni flogistico - irritativi, correlati all'aracnoidite peraltro descritta nell'atto operatorio.
Per quanto attiene al riconoscimento del criterio topografico, si conferma che l'anestesia spinale sia stata effettuata al rachide lombare a livello L2-L3.
Risulta negatività clinico-anamnestica riguardo a patologie neurologiche precedenti o anamnesi positiva nel gentilizio e/o eventi traumatici precedenti o contemporanei all'atto in questione, di per sé idonei, in termini causali e concausali, a produrre le menomazioni anatomo-funzionali obiettivate in corso di visita medico-legale (criterio di esclusione di altre cause).
Infine, in conseguenza delle suddette lesioni, l'esaminato fu costretto a ricorrere a reiterate prestazioni sanitarie di vario tipo da ritenersi congruamente conferenti alla vicenda clinica in esame, così come ampiamente documentato e descritto (criterio della continuità fenomenica)”.
Per quanto attiene poi l'ipotesi sostenuta da parte resistente che “i disturbi del Sig. si siano Pt_1 sviluppati in seguito alla slatentizzazione clinica della Sindrome del midollo ancorato preesistente e congenito” la CTU ha spiegato che la sindrome del midollo ancorato (Tethered Spinal Cord Syndrome) è un disturbo neurologico causato da aderenze tissutali che limitano il movimento del midollo spinale all'interno della colonna vertebrale. Queste aderenze provocano uno stiramento anomalo del midollo spinale.
I CTU non hanno aderito alle conclusioni cui era pervenuto il Dott. ampiamente condivise dalla Per_3 parte resistente, sulla base delle seguenti, convincenti, argomentazioni e considerazioni:
i) “fino a quel momento (marzo-aprile 2013) il Sig. non aveva mai manifestato alcun sintomo Pt_1 neurologico correlabile alla Sindrome citata;
la diagnosi di Sindrome del midollo ancorato (Tethered Spinal Cord Syndrome) veniva posta per la prima volta in data 20 aprile 2013 in corso di RM che documenta “una posizione decisamente bassa del cono midollare che si posiziona a livello L4-L5 come per “midollo ancorato” a livello L3 coesiste una cavità idrosiringomielica che mostra una estensione longitudinale di quasi 3 cm. Il mezzo di contrasto non mostra impregnazioni patologiche”;
ii) si era sottoposto, senza alcuna conseguenza, ad altre due anestesie spinali nel Parte_1
2002 (emorroidectomia) e nel 2010 (meniscectomia artroscopica);
iii) la Sindrome del midollo ancorato può riconoscere sia una causa congenita che una causa acquisita. In particolare i CTU hanno spiegato che “L'ancoraggio può anche svilupparsi dopo un trauma al midollo spinale, o a un'infezione o all'infiammazione legata alla fibrosi e alla retrazione cicatriziale conseguente all'aracnoidite che può così bloccare lo scorrere del fluido cerebro spinale intorno al midollo. La pressione del fluido può causare anche la formazione di cisti all'interno del midollo spinale (Siringomielia) con una ulteriore progressione dei problemi motori e di sensibilità e di dolore con urgenza nell'urinare, minzione frequente, incontinenza urinaria, ritenzione urinaria, minzione notturna frequente, incontinenza occasionale delle feci, diminuzione di sensibilità nell'area pelvica, dolore alla
pagina 7 di 10 parte bassa della schiena, dolore alle gambe, intorpidimento della pianta del piede”. iv) Non sussistono quindi elementi certi per sostenere che la sindrome del midollo allungato fosse congenita e quindi per ritenere, come sostiene parte resistente che “la procedura anestesiologica abbia rappresentato l'occasione ovvero abbia agito come concausa minima”.
Sulla scorta di tali condivisibili valutazioni pare, dunque, potersi affermare la responsabilità dei sanitari Con dello per inadeguata esecuzione dell'anestesia spinale dalla quale sono derivate le gravi sequele che hanno colpito il ricorrente.
Circa la quantificazione dei danni, la espletata CTU ha evidenziato a carico del ricorrente una inabilità temporanea così suddivisa:
- inabilità temporanea assoluta pari a giorni 130 (centotrenta);
- inabilità temporanea parziale (al 75%) pari a giorni 120 (centoventi), comprensivi del periodo di prolungata riabilitazione fisioterapica.
Con riguardo alla componente del danno morale, il CTU ha valutato che, “stante il decorso clinico, il ricorso all'intervento chirurgico, il prolungato periodo di ricovero e le prolungate cure fisioterapiche, si può certamente collocare l'entità della sofferenza medesima in ambito moderato-grave per tutto il periodo di prognosi”.
Il quadro menomativo residuato (paraparesi AAII, deambulazione con necessità di appoggio bilaterale, vescica ed intestino su base neurogena con necessità di autocateterismi e presidi per l'alvo), causalmente ascrivibile alla condotta dei sanitari che ebbero in cura in data 14.02.2013, è da Parte_1 ritenersi ormai stabilizzato e non suscettibile di ulteriore evoluzione migliorativa.
Con riferimento al danno biologico permanente, il CTU, sulla base delle “Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” proposta dalla
[...]
(2016), ha dimensionato il nocumento alla preesistente validità Controparte_8 psico-somatica in misura pari al 65-70% (sessantacinque-settanta per cento) in considerazione del fatto che, a seguito del danno patito, residuava una severa compromissione dell'efficienza deambulatoria, dei livelli di autonomia personale (ADL) e una disfunzione dei meccanismi sfinterici vescicali e ano-rettali.
L'entità della sofferenza soggettiva è stata collocata in ambito moderato-grave nel cronico.
Applicando dunque al risarcimento le tabelle milanesi attualmente vigenti, tenuto conto che il ricorrente
(nato il [...]), all'epoca del sinistro (14.02.2013), aveva compiuto 62 anni, e dimensionata l'entità del danno permanente sul valore mediano del 68%, si avrà:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 62 anni
Percentuale di invalidità permanente 68%
Punto danno biologico € 8.918,73
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 4.459,37
Punto danno non patrimoniale € 13.378,10
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 130
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 120
pagina 8 di 10 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 421.499,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 632.249,00
Invalidità temporanea totale € 14.950,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 10.350,00
Totale danno biologico temporaneo € 25.300,00
Totale generale: € 657.549,00
Sulle somme come sopra liquidate compete anche il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, nell'applicazione degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno (S.U. 1712/1995), così per un importo, all'attualità, di € 744.550,44.
Si ritiene che non competa al ricorrente alcuna personalizzazione del danno non essendo state allegate specifiche circostanze a supporto di una “peculiare” sofferenza soggettiva e limitazione nelle attività realizzatrici della personalità che sarebbero derivate dalle conseguenze subite.
Infatti, vi è da rilevare che con sentenza del 7 maggio 2018, n. 10912, la Cassazione ha chiarito come non spetti alcuna personalizzazione del danno, a titolo di risarcimento della componente esistenziale del danno non patrimoniale, laddove le menomazioni e limitazioni rappresentate costituiscano una conseguenza “normale” della menomazione subìta.
Pur nella umana comprensione degli importanti disagi rappresentati dal ricorrente, deve riconoscersi che tali difficoltà attengono a patimenti della vita quotidiana che sono costretti a sopportare tutti coloro che abbiano subito la stessa lesione alla salute riportata dal signor . Parte_1
Infine, sempre in punto quantum risarcitorio, si osserva che non può trovare applicazione il principio della compensatio lucri cum damno invocato dalla parte resistente con riguardo alla pensione di invalidità e all'indennità di accompagnamento erogate dall'INPS al ricorrente, in considerazione, come spiegato dalla Suprema Corte, della diversa funzione assolta dalle somme riconosciute: la liquidazione del danno biologico è volta a risarcire le sofferenze psico-fisiche subite dal danneggiato a causa dell'intervento mentre gli indennizzi liquidati dall'INPS sono volti a compensare il pregiudizio di carattere patrimoniale, dato dall'impossibilità di lavorare o dalle necessità di assistenza, patito dal danneggiato in conseguenza del medesimo fatto illecito (v. Cass. civ. sez. VI, ordinanza dell'11 aprile 2022 n. 11657; Cass. sez. Unite,
22 maggio 2018, n. 12567).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, liquidate - in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della nota spese e dell'attività difensiva concretamente prestata, in €545,00 per spese, in € 25.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Le spese di ATP seguono anch'esse la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, liquidate, in base ai parametri ministeriali, in €286,00 per spese, €8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. pagina 9 di 10 Le spese di CTU, sia nel presente giudizio che nell'A.T.P. , vanno definitivamente poste a carico di parte resistente con obbligo di rimborso di quanto già versato dal ricorrente previa esibizione di ricevuta di pagamento e/o fattura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di , per i titoli di cui in motivazione, della somma di € Parte_1
744.550,44, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
2) Condanna l' in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore Controparte_1 di : Parte_1 delle spese del presente procedimento, liquidate in €545,00 per spese, in € 25.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
delle spese del procedimento di A.T.P., liquidate in €286,00 per spese, €8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Pone definitivamente le spese di CTU, sia nel presente giudizio che nel procedimento di A.T.P., a carco di parte resistente con obbligo di rimborso di quanto già versato dal ricorrente previa esibizione di ricevuta di pagamento e/o fattura.
Bologna 14.04.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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