Articolo 2 della Legge 10 agosto 1950, n. 858
Articolo 1
Versione
18 novembre 1950
Art. 2.
Per gli effetti di cui all' art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge, vengono destinate per il predetto importo di L. 6.000.000, corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 618 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (dodicesimo provvedimento).

Entrata in vigore il 18 novembre 1950