CA
Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/09/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 577/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi ConSIliere
Paolo Masetti ConSIliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 577/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona della titolare Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Bonelli;
Parte_1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. Flavia Barbera;
Controparte_2
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 185/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 22/02/2022
CONCLUSIONI
In data 06/05/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“NEL MERITO,
3.2 in accoglimento dei suesposti motivi specifici di impugnazione indicati ai punti 2.1, 2.2 del presente atto di appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
3.3 respingere ogni domanda, istanza, eccezione e deduzione di Controparte_2
(nato a [...] il [...], C.F. in qualità di legale C.F._2 rappresentante della , co in AN (PT), Via Controparte_3
Selva 93, P.IVA e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta P.IVA_1 da apoli il giorno 18/10/1971 e residente in [...], V.le Parte_1
pagina 1 di 12 Garibaldi 20, C.F. , in qualità di legale rappresentante della C.F._1 [...] te in Capannori (LU), Via Pesciatina 91/A Controparte_4
, accertato e dichiarato che il prezzo convenuto per la cessione di C.F._3
a ad €. 15.000,00# o quella diversa somma ritenuta di giustizia, accertato e dichiarato che (nato a [...] il [...], Controparte_2
C.F. in qualità di legale rappresentante della , C.F._2 Controparte_3 con in AN (PT), Via Selva 93, P.IVA P.IVA_1 corrisposto il prezzo della cessione di azienda a (nata a [...] il giorno Parte_1
18/10/1971 e residente in [...], V.le Garibaldi 20, C.F. , in C.F._1 qualità di legale rappresentante della e in Controparte_4
Capannori (LU), Via Pesciatina 91/A, C.F. condannare C.F._3 [...]
(nato a [...] il 06/02/ i CP_2 C.F._2 di legale rappresentante della , con socio unico, corrente in AN Controparte_3
(PT), Via Selva 93, P.IVA al pagamento in favore di (nata a [...]_1 Parte_1
Napoli il giorno 18/10 ente in Pescia (PT), V.l 0, C.F.
, in qualità di legale rappresentante della C.F._1 Controparte_4
, corrente in Capannori (LU), Via Pesciatina 91/A, C.F.
[...] C.F._3 va somma di €. 15.000,00# o quella diversa somma , oltre accessori di legge, o quella diversa ritenuta di giustizia, con ogni relativa conseguenza di ragione e di legge;
3.4 dichiarare l'incompetenza del Tribunale monocratico di Pistoia a statuire sulle spese di soccombenza del procedimento incidentale di querela di falso, statuizione riservata al Tribunale collegiale, titolare del procedimento incidentale di querela di falso, e conseguentemente annullare le statuizioni della Sentenza 185/2022 sulle spese di lite relative a detto procedimento incidentale di querela di falso e dichiarare che (nata a [...]
Napoli il giorno 18/10/1971 e residente in [...], V.l 0, C.F.
, in qualità di legale rappresentante della C.F._1 Controparte_4 nte in Capannori (LU), Via Pesciatina 91/A,
[...] C.F._3 nulla deve a (nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
in qualità di legale rappresentante della , con C.F._2 Controparte_3
AN (PT), Via Selva 93, P.IVA i lite P.IVA_1 del procedimento incidentale di querela di falso;
3.5 condannare (nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
rappresentante della , con C.F._2 Controparte_3 socio unico, corrente in AN (PT), Via Selva 93, P.IVA alla refusione delle P.IVA_1 spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio in (nata a [...]
Napoli il giorno 18/10/1971 e residente in [...], V.le Garibaldi 20, C.F.
, in qualità di legale rappresentante della C.F._1 Controparte_4
, corrente in Capannori (LU), Via Pesciatina 91/A, C.F. ”.
[...] C.F._3
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, - preliminarmente ed in omaggio al principio dell'effetto devolutivo dell'appello, accogliere in questa sede tutti i motivi, le eccezioni, e le argomentazioni proposte negli scritti difensivi del giudizio di primo grado dal IG.
[...]
in qualità di legale rappresentante della CP_2 Controparte_5 questa sede devono intendersi richiamati per relationem;
- nel merito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello proposto, con vittoria di spese, funzioni ed onorari” pagina 2 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Lucca l'impresa Controparte_3 individuale (di seguito, per brevità, “ ”) per sentire Controparte_4 CP accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione rejecta e disattesa, accertati i fatti descritti nella premessa dell'atto introduttivo e che si hanno qui per integralmente ritrascritti, e ritenuta la responsabilità della IG.ra , nella sua veste, condannare la medesima al risarcimento dei danni Parte_1 patiti dall'istante nella complessiva misura di € 10.000,00 o nella diversa misura maggiore
o minore che risulterà di giustizia, comprendente quanto pagato a titolo di morosità, quanto non percepito per deposito cauzionale e quanto dovuto per spese della procedura di negoziazione assistita, con vittoria per spese ed onorari e sentenza eseguibile per legge”.
1.1 Esponeva: a) di aver acquistato dalla convenuta l'azienda di cui questa era titolare, relativa ad attività di lavanderia “self-service”, mediante contratto datato 11.8.2016, sottoscritto in forma di scrittura privata autenticata dal Notaio di Pistoia (rep. Persona_1
219.11); b) che l'art. 10 del contratto prevedeva che “del complesso aziendale compravenduto fa parte anche il diritto al contratto di locazione dell'immobile ove funziona l'esercizio commerciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Legge 27/7/1978 n. 392; detto contratto è stipulato dalla SI.ra , nella detta sua qualità, con la proprietaria, società FINIM Parte_1
s.p.a. (cod. fisc. in data 29/04/2014, debitamente registrato alla competente P.IVA_2
Agenzia delle Entrate come le parti dichiarano;
in proposito la parte cedente dichiara di non aver ricevuto disdetta o notifica di sfratto (..)”; c) che, con raccomandata a mezzo PEC del
31.8.2016, il legale della FINIM s.p.a. aveva comunicato alla che “con Controparte_3 lettera datata 18/02/2016, la SI.ra , titolare della ditta di Parte_1 CP PT
, ha disdetto il contratto di locazione stipulato, come sopra detto, in data 29/04/2016,
[...] ed avente ad oggetto l'immobile sito in Capannori (LU), Fraz. Lunata via Pesciatina 91/a int. 3”; d) che, conseguentemente, la società attrice aveva dovuto provvedere all'estinzione del debito nei confronti della FINIM s.p.a. per l'ammontare di € 6.366,85, a titolo di canoni di locazione e oneri accessori non corrisposti dalla convenuta, anche mediante rinuncia al deposito cauzionale previsto dal contratto di locazione;
e) di aver subito, a causa dell'inadempimento contrattuale ex adverso imputabile, un danno patrimoniale, quantificato nelle conclusioni in € 10.000,00.
pagina 3 di 12 1.2 L' si costituiva in giudizio eccependo l'incompetenza Controparte_6 territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Pistoia nonché la nullità dell'atto di citazione avversario per mancanza di collegamento logico giuridico tra il fatto storico allegato e le conclusioni formulate;
chiedeva poi nel merito il rigetto delle domande proposte dalla società attrice e spiegava nei suoi confronti domanda riconvenzionale. Al riguardo, eccepiva la falsità ideologica della scrittura privata autenticata del 11.8.2016, denominata “atto di cessione di azienda”, nella parte in cui prevedeva che il prezzo per la cessione dell'azienda ammontasse ad € 15.000,00, anziché nel maggior importo effettivamente convenuto di €
20.750,00, nonché nella parte in cui dava atto dell'avvenuto integrale pagamento della suddetta somma, in realtà mai verificatosi;
per tali ragioni proponeva querela di falso avverso la anzidetta scrittura privata autenticata, nonché domanda volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo effettivamente pattuito, previa eventuale parziale compensazione con il credito vantato dall'attrice, nella misura accertata di giustizia.
1.3 All'udienza dell'11.10.2017 il Tribunale di Lucca, preso atto dell'adesione dell'attrice all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo ed il giudizio veniva di seguito riassunto dalla AU dinanzi al Tribunale di Pistoia.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva decisa, con sentenza collegiale “non definitiva” n. 274/2020, la querela di falso incidentale proposta dalla . Il Tribunale, CP in particolare, dichiarava inammissibile la querela, rimettendo la causa sul ruolo per la delibazione sulle ulteriori domande avanzate in giudizio dalle parti e rimettendo la decisione in ordine alle spese di lite alla pronuncia definitiva.
Svolta istruttoria documentale e orale, la causa veniva quindi decisa nel merito con sentenza n. 185/2022 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 22.2.2022, con la quale il Tribunale di Pistoia così decideva:
“definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione respinta:
1) condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 616,85 in favore di parte attrice per le causali di cui in parte motiva;
2) rigetta ogni ulteriore domanda delle parti;
3) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite di questo processo liquidate in euro 535,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA, CPA come per legge, oltre euro 274,53 per esborsi documentati”.
pagina 4 di 12 4) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite del procedimento incidentale di querela di falso liquidate in euro 5.534,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge”.
Per quanto di interesse, il Tribunale osservava che:
a) la convenuta non aveva dato prova del proprio assunto relativo alla divergenza tra il prezzo realmente pattuito tra le parti e quello di € 15.000,00 riportato sul contratto, non avendo documentato l'esistenza di una intesa simulatoria in ordine alla clausola determinativa del prezzo della cessione, in quanto si era offerta, piuttosto, di dimostrare la circostanza attraverso testimoni, ma una simile prova, stante l'eccezione sul punto della controparte, era da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 2722 c.c., valendo, per di più, a riprova dell'effettività del prezzo nella misura di € 15.000,00, anche altre prove documentali e testimoniali raccolte in giudizio;
b) quanto poi alla verifica in ordine all'adempimento dell'obbligazione di pagamento:
- l'AU aveva precisato sin dalla prima udienza che il prezzo di cessione non era stato regolato secondo le modalità previste nella scrittura (ossia “mediante assegno bancario di € 15.000,00 tratto in data 11 agosto 2016 sulla Nuova Banca Etruria, sede di Pistoia via
Fermi n. 1, recante in n. 0421048931-04, intestato a ”), ma con modalità diverse Parte_1
e, più precisamente, “quanto ad € 9.250,00 a mezzo assegno intestato a LI AS (dante causa di ) cedente alla medesima la lavanderia con riservato dominio, al fine di Parte_1 ritirare le cambiali non pagate dalla SI.ra per detto ammontare, e quanto a € Parte_1
5.750,00 mediante assegno consegnato direttamente a ”, intermediario Parte_2 nelle trattive di vendita, “al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi della venditrice (cfr. foglio di deduzioni cit.).”, in particolare, come precisato dal nel corso Pt_2 del suo esame testimoniale, in attesa della sistemazione delle pendenze relative alla locazione dell'immobile sede dell'azienda;
- la circostanza della corresponsione della cifra di € 9.250,00 a mezzo assegno intestato alla LI s.a.s. per la finalità indicata non era stata contestata dalla , se non CP tardivamente nel contesto della seconda memoria ex art. 183 c.p.c., e risultava comunque documentata dal possesso da parte dell'attrice delle cambiali indicate, di corrispondente valore, oltre che dal deposito dalla copia del citato assegno intestato a LI, tratto in data
11.8.2016 sulla Nuova Banca Etruria, sede di Pistoia via Fermi n. 1, recante n. 0421048932-
05;
- gli elementi di fatto della vicenda (partecipazione all'atto di cessione della società LI;
pagina 5 di 12 avvenuta estinzione da parte dell'attrice, nella stessa data, del debito residuo di € 9.250,00 che aveva nei confronti della suddetta società, nascente dal precedente contratto Parte_1 di acquisto dell'azienda del 29.4.2014 e risultante dalle cambiali rilasciate dalla debitrice in pari data, mediante dazione di assegno bancario di corrispondente importo;
dazione in data
12.8.2016 da parte di , in custodia all'intermediario Controparte_2 Parte_2 dell'assegno bancario di € 5.750,00 tratto in data 12.8.2016 intestato a “a saldo Parte_1 dell'acquisto della lavanderia ”) in uno con la considerazione che la sommatoria CP degli importi dei due menzionati assegni bancari corrispondeva esattamente al prezzo pattuito per la cessione dell'azienda, consentivano di ritenere provato, mediante il ricorso a presunzioni ex art. 2729 c.c., l'esistenza di un accordo modificativo di quanto previsto dall'art. 3 dell'atto di cessione in ordine alle modalità di pagamento del prezzo pattuito, nel senso allegato dall'attore;
- l'esistenza di un diverso accordo sulle modalità di pagamento del prezzo pattuito rispetto a ciò che risultava dall'atto scritto, “concernendo un elemento accessorio e non essenziale del contratto”, non soggiaceva al divieto di cui all'art. 2722 c.c. (e dunque ex art. 2729, co. 2, c.c.) e pertanto poteva essere provato a mezzo testimoni e per presunzioni “(in tal senso si v. in parte motiva Cass. Sez. Un. 7246/2007)”;
- ad ogni buon conto le cambiali sottoscritte da ed entrate in possesso Parte_1 dell'attrice costituivano “un principio di prova scritta che, ai sensi dell'articolo 2724 n. 1 c.c., consente eccezionalmente la prova presuntiva dal quale potersi evincere l'esistenza del patto in contrasto con il contratto dell'11.8.2016, nel senso sopra precisato”;
- nondimeno, poiché, come confermato dall'istruttoria orale, l'assegno di € 5.750,00 era rimasto in custodia presso il e non era mai stato consegnato alla , l'obbligazione di Pt_2 PT pagamento del prezzo di vendita a carico dell'attrice non poteva dirsi integralmente adempiuta;
c) d'altro canto, l'attrice aveva senz'altro diritto di ripetere il pagamento della somma di
€ 6.366,86 versata per l'estinzione del debito aziendale ante cessione relativo ai canoni di locazione e oneri accessori (non essendovi su tale circostanza alcuna contestazione della controparte), sicché (i) “riqualificata la domanda risarcitoria come azione di regresso tra cedente e cessionario del contratto di locazione quali coobbligati in solido di quanto pagato alla locatrice ceduta”, (ii) esclusa la possibilità di decurtare dall'importo di € 6.366,86 dovuto alla la cifra di € 2.100,00 versata dalla a titolo di deposito cauzionale del CP_3 PT contratto di locazione, “trattandosi di un credito che, in mancanza di una diverso accordo
pagina 6 di 12 tra le parti (nel caso di specie non allegato né tantomeno dimostrato) è da intendersi ceduto unitamente al rapporto locatizio”, (iii) esclusa la debenza in favore dell'attrice di altre somme a titolo risarcitorio e (iv) operata infine la compensazione tra i reciproci crediti delle parti (€
6.366,86 ed € 5.750,00), residuava un avere a favore dell'attrice di € 616,85.
2. La ha proposto gravame avverso la sentenza n. 185/2022 censurandola per CP
i seguenti motivi:
I) “2.1 NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DELL'ART.
2722 CC – VIZIO DI MOTIVAZIONE”. Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe errato
“quando, investigando sulle diverse modalità di pagamento del prezzo per l'acquisto dell'azienda, non fa corretta applicazione dell'art. 2722 cc.”. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, “la pattuizione con cui le parti di un atto di cessione di azienda abbiano convenuto modalità di pagamento diverse da quelle indicate nell'atto stesso di cessione, soggiace tra le stesse parti alla limitazione della prova testimoniale stabilita dall'art. 2722 cc avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto e cioè deve risultare un atto scritto avente contenuto convenzionale e/o negoziale”. Sicché, non avendo l'AU fornito la suddetta prova documentale del patto aggiunto e/o contrario al contenuto dell'atto di cessione circa il pagamento del prezzo mediante estinzione di passività della cedente, ciò renderebbe “addirittura superflue tutte le argomentazioni legate al pagamento da parte di nella qualità spiegata di Controparte_2
€. 6.366,85# per canoni di locazione ed €. 9.250,00# per cambiali” e in questo contesto risulterebbe “quindi evidente che nella qualità spiegata non ha Controparte_2 corrisposto a nella qualità spiegata il prezzo della cessione d'azienda di €. Parte_1
15.000,00”, con conseguente erroneità della condanna impartita e fondatezza, di contro, della pretesa della di ottenere il versamento di € 15.000,00. CP
II) “
2.2 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 91 CPC –
INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE MONOCRATICO A STATUIRE SULLE SPESE DI
SOCCOMBENZA DEL PROCEDIMENTO INCIDENTALE DI QUERELA DI FALSO –
COMPETENZA DEL TRIBUNALE COLLEGIALE”. Si sostiene con tale motivo che il Tribunale collegiale non avrebbe potuto rimettere la decisione sulle spese di lite della querela al giudice della causa di merito;
“infatti il Giudice che chiude davanti a sé il procedimento incidentale di querela di falso che, in ragione della competenza del tribunale collegiale non ha avuto luogo nell'ambito del procedimento in cui la controversia sul fatto sia sorta, deve liquidare le spese
pagina 7 di 12 giudiziali relative allo svolgimento del sub-procedimento. Nel caso di specie, il Tribunale di
Pistoia, in composizione collegiale, con la Sentenza parziale n. 274/2020, dichiarando
l'inammissibilità della querela di falso proposta da nella qualità spiegata, Parte_1 avrebbe dovuto liquidare le spese di lite e non rimettere la decisione al Giudice monocratico titolare del procedimento n. 3497/2017 RG”. Per tali argomentazioni si conclude osservando che “il Tribunale di Pistoia – Giudice monocratico, che con la Sentenza 185/2022 ha condannato nella qualità spiegata al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 nella qualità spiegata delle spese di lite del procedimento incidentale di querela di falso, non era competente per tale statuizione, riservata invece, come sopra indicato, al Tribunale collegiale titolare del procedimento incidentale”.
Sulla scorta di tali motivi è stata pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
3. Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1
contestando, perché infondate, le censure mosse dall'appellante nei confronti
[...] della sentenza impugnata e chiedendo quindi il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 18,5,2022 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione in data 06/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
4. L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando invero alla disamina dell'avanzato gravame, può osservarsi quanto segue.
4.1 La critica contenuta nel primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
La clausola relativa alle modalità di pagamento del prezzo (in questo caso legato alla cessione di un'azienda) non assume necessariamente rilevanza centrale nell'economia degli interessi regolati mediante un contratto di compravendita;
inoltre, mentre il prezzo costituisce senz'altro elemento essenziale di tale figura negoziale, altrettanto non può dirsi per le modalità del suo versamento.
In questo caso, l'appellante nemmeno si premura di argomentare la contraria affermazione contenuta a pag. 10 dell'atto di appello. pagina 8 di 12 In proposito, la S.C., nell'arresto richiamato dalla sentenza appellata (Cass. Sez. Un.
7246/2007), ha avuto modo di precisare che “la prova per testimoni del prezzo dissimulato di una vendita immobiliare non riguarda un elemento accessorio del contratto, in relazione al quale non opera il divieto di cui all'art. 2722 cod. civ., ma un elemento essenziale, con conseguente applicabilità delle limitazioni in tema di prova previste da tale disposizione”, prendendo così posizione sulla non applicabilità dell'art. 2722 c.c. agli elementi accessori del contratto.
Ad ogni modo, la critica esposta nel motivo trascura di misurarsi con il secondo argomento illustrato dal Tribunale, secondo cui, anche a voler sostenere l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2722 c.c., il limite fissato dalla suddetta norma sarebbe superabile, a mente della previsione dell'art. 2724, comma 1, c.c., in virtù dell'esistenza di un principio di prova per iscritto, rappresentato dalle cambiali sottoscritte da ed entrate in possesso Parte_1 dell'AU (di importo corrispondente all'assegno da quest'ultima consegnato alla LI
s.a.s., creditrice nei confronti della , emesso contestualmente alla sottoscrizione dell'atto PT di cessione), venendo così ad essere consentita la prova presuntiva circa l'esistenza di un patto, relativo alle modalità di pagamento del prezzo, in contrasto con quanto letteralmente indicato nel contratto dell'11.8.2016.
Come osservato nel medesimo precedente di legittimità sopra citato, la norma dell'art. 2722 c.c. “esclude che tra le parti si possa dare per testimoni la prova di un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento, ove si alleghi che la stipulazione del patto sia stata anteriore o contemporanea alla redazione del documento medesimo. Al pari che in tutte le altre disposizioni sui limiti della prova testimoniale, traspare qui un certo grado di ragionevole diffidenza del legislatore nei riguardi di un tale genere di prova, soprattutto quando essa sia volta a sormontare risultanze assai meno controvertibili quali quelle documentali, è chiaro, cioè, l'intento di impedire che rapporti giuridici tra le parti, quando documentalmente provati, possano essere alterati da prove par testi, appunto perché queste non offrono la stessa garanzia di veridicità di quella documentale e perché non è logico presumere che, una volta scelta la via della documentazione degli accordi contrattuali tra esse intercorsi, le parti ne abbiano affidato la modifica ad intese meramente verbali. Sicché ben si comprende anche la ragione del superamento del suindicato limite alla prova testimoniale”, e così, vale aggiungere, anche alla prova presuntiva, “quando, nei casi specificamente contemplati dal successivo art. 2724 c.c., quella negativa presunzione possa invece essere superata” (sottolineatura aggiunta). pagina 9 di 12 Non avendo dunque l'appellante censurato anche tale punto della decisione, il motivo di appello non è, in ogni caso, suscettibile di positivo apprezzamento.
Da ciò deriva l'infondatezza della conclusione dell'appellante sulla mancata corresponsione del prezzo di vendita di € 15.000,00, che invece il giudice di primo grado ha giustamente ritenuto dimostrata, limitatamente all'importo di € 9.250,00, in base alle modalità concordate tra le parti.
Ne consegue la correttezza dei calcoli operati in sentenza e della conseguente condanna finale della al pagamento del residuo credito dell' di € 616,85, non CP CP_3 essendo state oggetto di specifici motivi di gravame le altre statuizioni del Tribunale in punto di (1) effettività del prezzo di vendita nella misura di € 15.000,00 e (ii) mancato scomputo a favore della convenuta del deposito cauzionale versato per il contratto di locazione, aspetti sui quali dunque è sceso il giudicato.
4.2. La seconda censura alla sentenza impugnata è, parimenti, da disattendere.
Difatti, sebbene sia vero che “la sentenza che decide la querela di falso incidentale è, di regola, definitiva, poiché conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto
l'accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata: peraltro, detto principio deve essere bilanciato con quelli dell'apparenza e della tutela dell'affidamento delle parti, sicché la pronuncia va ritenuta non definitiva ove il tribunale la qualifichi espressamente tale, rimettendo la statuizione sulle spese all'esito del giudizio di merito, e la parte, sulla base della qualificazione formale del giudice, formuli riserva di impugnazione” (Cass.
7243/2017).
Nel caso specifico la sentenza n. 274/2020 del Tribunale collegiale di Pistoia è stata espressamente qualificata dall'organo giudicante come non definitiva e conseguentemente la statuizione in ordine alle spese di lite è stata rimessa alla “pronuncia definitiva” del giudice della causa principale. La stessa ha formulato, a seguire, riserva di appello “avverso CP la sentenza non definitiva del Tribunale di Pistoia n. 274/2020 pubblicata il 07/05/2020 e comunicata in pari data” (cfr. l'atto depositato il 12.5.2020).
La suddetta sentenza n. 274/2020 non è stata fatta oggetto di impugnazione (il gravame proposto dalla è infatti esclusivamente riferito alla successiva sentenza n. CP
185/2022) sicché non è contestabile la mancata liquidazione delle spese di lite della querela nella prima sentenza e la rimessione che quest'ultima ha operato al giudice della causa principale per il relativo incombente;
di conseguenza, nemmeno può contestarsi ora la pagina 10 di 12 liquidazione delle spese avvenuta, per conseguente necessità ed effetto diretto, con la seconda sentenza.
Inammissibili, poi, devono ritenersi le ulteriori deduzioni contenute nella comparsa conclusionale di parte appellante con cui si sollevano, per la prima volta, asseriti vizi di nullità della sentenza collegiale, benché la stessa, come detto, non sia fatta oggetto di impugnazione, in particolare là dove viene rilevato “che la Sentenza del Tribunale di Pistoia Sezione collegiale n. 274/2020, che ha disciplinato il procedimento incidentale di querela di falso, è affetta da nullità insanabile per vizio di composizione del Collegio giudicante”, a motivo della partecipazione al collegio giudicante dello stesso magistrato titolare, come giudice monocratico, del fascicolo principale, e dove altresì si sostiene la mancata partecipazione al procedimento del Pubblico Ministero. È agevole osservare che, stante la conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame (art. 161, comma 1, c.p.c.), ogni censura del tipo di quelle avanzate avrebbe dovuto costituire autonomo motivo di impugnazione avverso la sentenza collegiale;
non essendo ciò avvenuto, è precluso in questa sede ogni esame dei profili indicati.
5. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico di parte appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, secondo i parametri medi.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00. Pertanto:
€ 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 1.843,00 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto €
5.809,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitiva-mente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese processuali del presente grado, che liquida in € 5.809,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
pagina 11 di 12 3. dà atto che ricorrono nei confronti di parte appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di conSIlio del 6.9.2025
Il ConSIliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi ConSIliere
Paolo Masetti ConSIliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 577/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona della titolare Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Bonelli;
Parte_1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. Flavia Barbera;
Controparte_2
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 185/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 22/02/2022
CONCLUSIONI
In data 06/05/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“NEL MERITO,
3.2 in accoglimento dei suesposti motivi specifici di impugnazione indicati ai punti 2.1, 2.2 del presente atto di appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
3.3 respingere ogni domanda, istanza, eccezione e deduzione di Controparte_2
(nato a [...] il [...], C.F. in qualità di legale C.F._2 rappresentante della , co in AN (PT), Via Controparte_3
Selva 93, P.IVA e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta P.IVA_1 da apoli il giorno 18/10/1971 e residente in [...], V.le Parte_1
pagina 1 di 12 Garibaldi 20, C.F. , in qualità di legale rappresentante della C.F._1 [...] te in Capannori (LU), Via Pesciatina 91/A Controparte_4
, accertato e dichiarato che il prezzo convenuto per la cessione di C.F._3
a ad €. 15.000,00# o quella diversa somma ritenuta di giustizia, accertato e dichiarato che (nato a [...] il [...], Controparte_2
C.F. in qualità di legale rappresentante della , C.F._2 Controparte_3 con in AN (PT), Via Selva 93, P.IVA P.IVA_1 corrisposto il prezzo della cessione di azienda a (nata a [...] il giorno Parte_1
18/10/1971 e residente in [...], V.le Garibaldi 20, C.F. , in C.F._1 qualità di legale rappresentante della e in Controparte_4
Capannori (LU), Via Pesciatina 91/A, C.F. condannare C.F._3 [...]
(nato a [...] il 06/02/ i CP_2 C.F._2 di legale rappresentante della , con socio unico, corrente in AN Controparte_3
(PT), Via Selva 93, P.IVA al pagamento in favore di (nata a [...]_1 Parte_1
Napoli il giorno 18/10 ente in Pescia (PT), V.l 0, C.F.
, in qualità di legale rappresentante della C.F._1 Controparte_4
, corrente in Capannori (LU), Via Pesciatina 91/A, C.F.
[...] C.F._3 va somma di €. 15.000,00# o quella diversa somma , oltre accessori di legge, o quella diversa ritenuta di giustizia, con ogni relativa conseguenza di ragione e di legge;
3.4 dichiarare l'incompetenza del Tribunale monocratico di Pistoia a statuire sulle spese di soccombenza del procedimento incidentale di querela di falso, statuizione riservata al Tribunale collegiale, titolare del procedimento incidentale di querela di falso, e conseguentemente annullare le statuizioni della Sentenza 185/2022 sulle spese di lite relative a detto procedimento incidentale di querela di falso e dichiarare che (nata a [...]
Napoli il giorno 18/10/1971 e residente in [...], V.l 0, C.F.
, in qualità di legale rappresentante della C.F._1 Controparte_4 nte in Capannori (LU), Via Pesciatina 91/A,
[...] C.F._3 nulla deve a (nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
in qualità di legale rappresentante della , con C.F._2 Controparte_3
AN (PT), Via Selva 93, P.IVA i lite P.IVA_1 del procedimento incidentale di querela di falso;
3.5 condannare (nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2
rappresentante della , con C.F._2 Controparte_3 socio unico, corrente in AN (PT), Via Selva 93, P.IVA alla refusione delle P.IVA_1 spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio in (nata a [...]
Napoli il giorno 18/10/1971 e residente in [...], V.le Garibaldi 20, C.F.
, in qualità di legale rappresentante della C.F._1 Controparte_4
, corrente in Capannori (LU), Via Pesciatina 91/A, C.F. ”.
[...] C.F._3
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, - preliminarmente ed in omaggio al principio dell'effetto devolutivo dell'appello, accogliere in questa sede tutti i motivi, le eccezioni, e le argomentazioni proposte negli scritti difensivi del giudizio di primo grado dal IG.
[...]
in qualità di legale rappresentante della CP_2 Controparte_5 questa sede devono intendersi richiamati per relationem;
- nel merito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello proposto, con vittoria di spese, funzioni ed onorari” pagina 2 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Lucca l'impresa Controparte_3 individuale (di seguito, per brevità, “ ”) per sentire Controparte_4 CP accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione e deduzione rejecta e disattesa, accertati i fatti descritti nella premessa dell'atto introduttivo e che si hanno qui per integralmente ritrascritti, e ritenuta la responsabilità della IG.ra , nella sua veste, condannare la medesima al risarcimento dei danni Parte_1 patiti dall'istante nella complessiva misura di € 10.000,00 o nella diversa misura maggiore
o minore che risulterà di giustizia, comprendente quanto pagato a titolo di morosità, quanto non percepito per deposito cauzionale e quanto dovuto per spese della procedura di negoziazione assistita, con vittoria per spese ed onorari e sentenza eseguibile per legge”.
1.1 Esponeva: a) di aver acquistato dalla convenuta l'azienda di cui questa era titolare, relativa ad attività di lavanderia “self-service”, mediante contratto datato 11.8.2016, sottoscritto in forma di scrittura privata autenticata dal Notaio di Pistoia (rep. Persona_1
219.11); b) che l'art. 10 del contratto prevedeva che “del complesso aziendale compravenduto fa parte anche il diritto al contratto di locazione dell'immobile ove funziona l'esercizio commerciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Legge 27/7/1978 n. 392; detto contratto è stipulato dalla SI.ra , nella detta sua qualità, con la proprietaria, società FINIM Parte_1
s.p.a. (cod. fisc. in data 29/04/2014, debitamente registrato alla competente P.IVA_2
Agenzia delle Entrate come le parti dichiarano;
in proposito la parte cedente dichiara di non aver ricevuto disdetta o notifica di sfratto (..)”; c) che, con raccomandata a mezzo PEC del
31.8.2016, il legale della FINIM s.p.a. aveva comunicato alla che “con Controparte_3 lettera datata 18/02/2016, la SI.ra , titolare della ditta di Parte_1 CP PT
, ha disdetto il contratto di locazione stipulato, come sopra detto, in data 29/04/2016,
[...] ed avente ad oggetto l'immobile sito in Capannori (LU), Fraz. Lunata via Pesciatina 91/a int. 3”; d) che, conseguentemente, la società attrice aveva dovuto provvedere all'estinzione del debito nei confronti della FINIM s.p.a. per l'ammontare di € 6.366,85, a titolo di canoni di locazione e oneri accessori non corrisposti dalla convenuta, anche mediante rinuncia al deposito cauzionale previsto dal contratto di locazione;
e) di aver subito, a causa dell'inadempimento contrattuale ex adverso imputabile, un danno patrimoniale, quantificato nelle conclusioni in € 10.000,00.
pagina 3 di 12 1.2 L' si costituiva in giudizio eccependo l'incompetenza Controparte_6 territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Pistoia nonché la nullità dell'atto di citazione avversario per mancanza di collegamento logico giuridico tra il fatto storico allegato e le conclusioni formulate;
chiedeva poi nel merito il rigetto delle domande proposte dalla società attrice e spiegava nei suoi confronti domanda riconvenzionale. Al riguardo, eccepiva la falsità ideologica della scrittura privata autenticata del 11.8.2016, denominata “atto di cessione di azienda”, nella parte in cui prevedeva che il prezzo per la cessione dell'azienda ammontasse ad € 15.000,00, anziché nel maggior importo effettivamente convenuto di €
20.750,00, nonché nella parte in cui dava atto dell'avvenuto integrale pagamento della suddetta somma, in realtà mai verificatosi;
per tali ragioni proponeva querela di falso avverso la anzidetta scrittura privata autenticata, nonché domanda volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo effettivamente pattuito, previa eventuale parziale compensazione con il credito vantato dall'attrice, nella misura accertata di giustizia.
1.3 All'udienza dell'11.10.2017 il Tribunale di Lucca, preso atto dell'adesione dell'attrice all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo ed il giudizio veniva di seguito riassunto dalla AU dinanzi al Tribunale di Pistoia.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva decisa, con sentenza collegiale “non definitiva” n. 274/2020, la querela di falso incidentale proposta dalla . Il Tribunale, CP in particolare, dichiarava inammissibile la querela, rimettendo la causa sul ruolo per la delibazione sulle ulteriori domande avanzate in giudizio dalle parti e rimettendo la decisione in ordine alle spese di lite alla pronuncia definitiva.
Svolta istruttoria documentale e orale, la causa veniva quindi decisa nel merito con sentenza n. 185/2022 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in data 22.2.2022, con la quale il Tribunale di Pistoia così decideva:
“definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione respinta:
1) condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 616,85 in favore di parte attrice per le causali di cui in parte motiva;
2) rigetta ogni ulteriore domanda delle parti;
3) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite di questo processo liquidate in euro 535,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA, CPA come per legge, oltre euro 274,53 per esborsi documentati”.
pagina 4 di 12 4) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite del procedimento incidentale di querela di falso liquidate in euro 5.534,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge”.
Per quanto di interesse, il Tribunale osservava che:
a) la convenuta non aveva dato prova del proprio assunto relativo alla divergenza tra il prezzo realmente pattuito tra le parti e quello di € 15.000,00 riportato sul contratto, non avendo documentato l'esistenza di una intesa simulatoria in ordine alla clausola determinativa del prezzo della cessione, in quanto si era offerta, piuttosto, di dimostrare la circostanza attraverso testimoni, ma una simile prova, stante l'eccezione sul punto della controparte, era da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 2722 c.c., valendo, per di più, a riprova dell'effettività del prezzo nella misura di € 15.000,00, anche altre prove documentali e testimoniali raccolte in giudizio;
b) quanto poi alla verifica in ordine all'adempimento dell'obbligazione di pagamento:
- l'AU aveva precisato sin dalla prima udienza che il prezzo di cessione non era stato regolato secondo le modalità previste nella scrittura (ossia “mediante assegno bancario di € 15.000,00 tratto in data 11 agosto 2016 sulla Nuova Banca Etruria, sede di Pistoia via
Fermi n. 1, recante in n. 0421048931-04, intestato a ”), ma con modalità diverse Parte_1
e, più precisamente, “quanto ad € 9.250,00 a mezzo assegno intestato a LI AS (dante causa di ) cedente alla medesima la lavanderia con riservato dominio, al fine di Parte_1 ritirare le cambiali non pagate dalla SI.ra per detto ammontare, e quanto a € Parte_1
5.750,00 mediante assegno consegnato direttamente a ”, intermediario Parte_2 nelle trattive di vendita, “al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi della venditrice (cfr. foglio di deduzioni cit.).”, in particolare, come precisato dal nel corso Pt_2 del suo esame testimoniale, in attesa della sistemazione delle pendenze relative alla locazione dell'immobile sede dell'azienda;
- la circostanza della corresponsione della cifra di € 9.250,00 a mezzo assegno intestato alla LI s.a.s. per la finalità indicata non era stata contestata dalla , se non CP tardivamente nel contesto della seconda memoria ex art. 183 c.p.c., e risultava comunque documentata dal possesso da parte dell'attrice delle cambiali indicate, di corrispondente valore, oltre che dal deposito dalla copia del citato assegno intestato a LI, tratto in data
11.8.2016 sulla Nuova Banca Etruria, sede di Pistoia via Fermi n. 1, recante n. 0421048932-
05;
- gli elementi di fatto della vicenda (partecipazione all'atto di cessione della società LI;
pagina 5 di 12 avvenuta estinzione da parte dell'attrice, nella stessa data, del debito residuo di € 9.250,00 che aveva nei confronti della suddetta società, nascente dal precedente contratto Parte_1 di acquisto dell'azienda del 29.4.2014 e risultante dalle cambiali rilasciate dalla debitrice in pari data, mediante dazione di assegno bancario di corrispondente importo;
dazione in data
12.8.2016 da parte di , in custodia all'intermediario Controparte_2 Parte_2 dell'assegno bancario di € 5.750,00 tratto in data 12.8.2016 intestato a “a saldo Parte_1 dell'acquisto della lavanderia ”) in uno con la considerazione che la sommatoria CP degli importi dei due menzionati assegni bancari corrispondeva esattamente al prezzo pattuito per la cessione dell'azienda, consentivano di ritenere provato, mediante il ricorso a presunzioni ex art. 2729 c.c., l'esistenza di un accordo modificativo di quanto previsto dall'art. 3 dell'atto di cessione in ordine alle modalità di pagamento del prezzo pattuito, nel senso allegato dall'attore;
- l'esistenza di un diverso accordo sulle modalità di pagamento del prezzo pattuito rispetto a ciò che risultava dall'atto scritto, “concernendo un elemento accessorio e non essenziale del contratto”, non soggiaceva al divieto di cui all'art. 2722 c.c. (e dunque ex art. 2729, co. 2, c.c.) e pertanto poteva essere provato a mezzo testimoni e per presunzioni “(in tal senso si v. in parte motiva Cass. Sez. Un. 7246/2007)”;
- ad ogni buon conto le cambiali sottoscritte da ed entrate in possesso Parte_1 dell'attrice costituivano “un principio di prova scritta che, ai sensi dell'articolo 2724 n. 1 c.c., consente eccezionalmente la prova presuntiva dal quale potersi evincere l'esistenza del patto in contrasto con il contratto dell'11.8.2016, nel senso sopra precisato”;
- nondimeno, poiché, come confermato dall'istruttoria orale, l'assegno di € 5.750,00 era rimasto in custodia presso il e non era mai stato consegnato alla , l'obbligazione di Pt_2 PT pagamento del prezzo di vendita a carico dell'attrice non poteva dirsi integralmente adempiuta;
c) d'altro canto, l'attrice aveva senz'altro diritto di ripetere il pagamento della somma di
€ 6.366,86 versata per l'estinzione del debito aziendale ante cessione relativo ai canoni di locazione e oneri accessori (non essendovi su tale circostanza alcuna contestazione della controparte), sicché (i) “riqualificata la domanda risarcitoria come azione di regresso tra cedente e cessionario del contratto di locazione quali coobbligati in solido di quanto pagato alla locatrice ceduta”, (ii) esclusa la possibilità di decurtare dall'importo di € 6.366,86 dovuto alla la cifra di € 2.100,00 versata dalla a titolo di deposito cauzionale del CP_3 PT contratto di locazione, “trattandosi di un credito che, in mancanza di una diverso accordo
pagina 6 di 12 tra le parti (nel caso di specie non allegato né tantomeno dimostrato) è da intendersi ceduto unitamente al rapporto locatizio”, (iii) esclusa la debenza in favore dell'attrice di altre somme a titolo risarcitorio e (iv) operata infine la compensazione tra i reciproci crediti delle parti (€
6.366,86 ed € 5.750,00), residuava un avere a favore dell'attrice di € 616,85.
2. La ha proposto gravame avverso la sentenza n. 185/2022 censurandola per CP
i seguenti motivi:
I) “2.1 NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DELL'ART.
2722 CC – VIZIO DI MOTIVAZIONE”. Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe errato
“quando, investigando sulle diverse modalità di pagamento del prezzo per l'acquisto dell'azienda, non fa corretta applicazione dell'art. 2722 cc.”. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, “la pattuizione con cui le parti di un atto di cessione di azienda abbiano convenuto modalità di pagamento diverse da quelle indicate nell'atto stesso di cessione, soggiace tra le stesse parti alla limitazione della prova testimoniale stabilita dall'art. 2722 cc avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto e cioè deve risultare un atto scritto avente contenuto convenzionale e/o negoziale”. Sicché, non avendo l'AU fornito la suddetta prova documentale del patto aggiunto e/o contrario al contenuto dell'atto di cessione circa il pagamento del prezzo mediante estinzione di passività della cedente, ciò renderebbe “addirittura superflue tutte le argomentazioni legate al pagamento da parte di nella qualità spiegata di Controparte_2
€. 6.366,85# per canoni di locazione ed €. 9.250,00# per cambiali” e in questo contesto risulterebbe “quindi evidente che nella qualità spiegata non ha Controparte_2 corrisposto a nella qualità spiegata il prezzo della cessione d'azienda di €. Parte_1
15.000,00”, con conseguente erroneità della condanna impartita e fondatezza, di contro, della pretesa della di ottenere il versamento di € 15.000,00. CP
II) “
2.2 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 91 CPC –
INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE MONOCRATICO A STATUIRE SULLE SPESE DI
SOCCOMBENZA DEL PROCEDIMENTO INCIDENTALE DI QUERELA DI FALSO –
COMPETENZA DEL TRIBUNALE COLLEGIALE”. Si sostiene con tale motivo che il Tribunale collegiale non avrebbe potuto rimettere la decisione sulle spese di lite della querela al giudice della causa di merito;
“infatti il Giudice che chiude davanti a sé il procedimento incidentale di querela di falso che, in ragione della competenza del tribunale collegiale non ha avuto luogo nell'ambito del procedimento in cui la controversia sul fatto sia sorta, deve liquidare le spese
pagina 7 di 12 giudiziali relative allo svolgimento del sub-procedimento. Nel caso di specie, il Tribunale di
Pistoia, in composizione collegiale, con la Sentenza parziale n. 274/2020, dichiarando
l'inammissibilità della querela di falso proposta da nella qualità spiegata, Parte_1 avrebbe dovuto liquidare le spese di lite e non rimettere la decisione al Giudice monocratico titolare del procedimento n. 3497/2017 RG”. Per tali argomentazioni si conclude osservando che “il Tribunale di Pistoia – Giudice monocratico, che con la Sentenza 185/2022 ha condannato nella qualità spiegata al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 nella qualità spiegata delle spese di lite del procedimento incidentale di querela di falso, non era competente per tale statuizione, riservata invece, come sopra indicato, al Tribunale collegiale titolare del procedimento incidentale”.
Sulla scorta di tali motivi è stata pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
3. Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1
contestando, perché infondate, le censure mosse dall'appellante nei confronti
[...] della sentenza impugnata e chiedendo quindi il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 18,5,2022 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione in data 06/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
4. L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando invero alla disamina dell'avanzato gravame, può osservarsi quanto segue.
4.1 La critica contenuta nel primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
La clausola relativa alle modalità di pagamento del prezzo (in questo caso legato alla cessione di un'azienda) non assume necessariamente rilevanza centrale nell'economia degli interessi regolati mediante un contratto di compravendita;
inoltre, mentre il prezzo costituisce senz'altro elemento essenziale di tale figura negoziale, altrettanto non può dirsi per le modalità del suo versamento.
In questo caso, l'appellante nemmeno si premura di argomentare la contraria affermazione contenuta a pag. 10 dell'atto di appello. pagina 8 di 12 In proposito, la S.C., nell'arresto richiamato dalla sentenza appellata (Cass. Sez. Un.
7246/2007), ha avuto modo di precisare che “la prova per testimoni del prezzo dissimulato di una vendita immobiliare non riguarda un elemento accessorio del contratto, in relazione al quale non opera il divieto di cui all'art. 2722 cod. civ., ma un elemento essenziale, con conseguente applicabilità delle limitazioni in tema di prova previste da tale disposizione”, prendendo così posizione sulla non applicabilità dell'art. 2722 c.c. agli elementi accessori del contratto.
Ad ogni modo, la critica esposta nel motivo trascura di misurarsi con il secondo argomento illustrato dal Tribunale, secondo cui, anche a voler sostenere l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2722 c.c., il limite fissato dalla suddetta norma sarebbe superabile, a mente della previsione dell'art. 2724, comma 1, c.c., in virtù dell'esistenza di un principio di prova per iscritto, rappresentato dalle cambiali sottoscritte da ed entrate in possesso Parte_1 dell'AU (di importo corrispondente all'assegno da quest'ultima consegnato alla LI
s.a.s., creditrice nei confronti della , emesso contestualmente alla sottoscrizione dell'atto PT di cessione), venendo così ad essere consentita la prova presuntiva circa l'esistenza di un patto, relativo alle modalità di pagamento del prezzo, in contrasto con quanto letteralmente indicato nel contratto dell'11.8.2016.
Come osservato nel medesimo precedente di legittimità sopra citato, la norma dell'art. 2722 c.c. “esclude che tra le parti si possa dare per testimoni la prova di un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento, ove si alleghi che la stipulazione del patto sia stata anteriore o contemporanea alla redazione del documento medesimo. Al pari che in tutte le altre disposizioni sui limiti della prova testimoniale, traspare qui un certo grado di ragionevole diffidenza del legislatore nei riguardi di un tale genere di prova, soprattutto quando essa sia volta a sormontare risultanze assai meno controvertibili quali quelle documentali, è chiaro, cioè, l'intento di impedire che rapporti giuridici tra le parti, quando documentalmente provati, possano essere alterati da prove par testi, appunto perché queste non offrono la stessa garanzia di veridicità di quella documentale e perché non è logico presumere che, una volta scelta la via della documentazione degli accordi contrattuali tra esse intercorsi, le parti ne abbiano affidato la modifica ad intese meramente verbali. Sicché ben si comprende anche la ragione del superamento del suindicato limite alla prova testimoniale”, e così, vale aggiungere, anche alla prova presuntiva, “quando, nei casi specificamente contemplati dal successivo art. 2724 c.c., quella negativa presunzione possa invece essere superata” (sottolineatura aggiunta). pagina 9 di 12 Non avendo dunque l'appellante censurato anche tale punto della decisione, il motivo di appello non è, in ogni caso, suscettibile di positivo apprezzamento.
Da ciò deriva l'infondatezza della conclusione dell'appellante sulla mancata corresponsione del prezzo di vendita di € 15.000,00, che invece il giudice di primo grado ha giustamente ritenuto dimostrata, limitatamente all'importo di € 9.250,00, in base alle modalità concordate tra le parti.
Ne consegue la correttezza dei calcoli operati in sentenza e della conseguente condanna finale della al pagamento del residuo credito dell' di € 616,85, non CP CP_3 essendo state oggetto di specifici motivi di gravame le altre statuizioni del Tribunale in punto di (1) effettività del prezzo di vendita nella misura di € 15.000,00 e (ii) mancato scomputo a favore della convenuta del deposito cauzionale versato per il contratto di locazione, aspetti sui quali dunque è sceso il giudicato.
4.2. La seconda censura alla sentenza impugnata è, parimenti, da disattendere.
Difatti, sebbene sia vero che “la sentenza che decide la querela di falso incidentale è, di regola, definitiva, poiché conclude un procedimento autonomo che ha per oggetto
l'accertamento della falsità di un atto avente fede privilegiata: peraltro, detto principio deve essere bilanciato con quelli dell'apparenza e della tutela dell'affidamento delle parti, sicché la pronuncia va ritenuta non definitiva ove il tribunale la qualifichi espressamente tale, rimettendo la statuizione sulle spese all'esito del giudizio di merito, e la parte, sulla base della qualificazione formale del giudice, formuli riserva di impugnazione” (Cass.
7243/2017).
Nel caso specifico la sentenza n. 274/2020 del Tribunale collegiale di Pistoia è stata espressamente qualificata dall'organo giudicante come non definitiva e conseguentemente la statuizione in ordine alle spese di lite è stata rimessa alla “pronuncia definitiva” del giudice della causa principale. La stessa ha formulato, a seguire, riserva di appello “avverso CP la sentenza non definitiva del Tribunale di Pistoia n. 274/2020 pubblicata il 07/05/2020 e comunicata in pari data” (cfr. l'atto depositato il 12.5.2020).
La suddetta sentenza n. 274/2020 non è stata fatta oggetto di impugnazione (il gravame proposto dalla è infatti esclusivamente riferito alla successiva sentenza n. CP
185/2022) sicché non è contestabile la mancata liquidazione delle spese di lite della querela nella prima sentenza e la rimessione che quest'ultima ha operato al giudice della causa principale per il relativo incombente;
di conseguenza, nemmeno può contestarsi ora la pagina 10 di 12 liquidazione delle spese avvenuta, per conseguente necessità ed effetto diretto, con la seconda sentenza.
Inammissibili, poi, devono ritenersi le ulteriori deduzioni contenute nella comparsa conclusionale di parte appellante con cui si sollevano, per la prima volta, asseriti vizi di nullità della sentenza collegiale, benché la stessa, come detto, non sia fatta oggetto di impugnazione, in particolare là dove viene rilevato “che la Sentenza del Tribunale di Pistoia Sezione collegiale n. 274/2020, che ha disciplinato il procedimento incidentale di querela di falso, è affetta da nullità insanabile per vizio di composizione del Collegio giudicante”, a motivo della partecipazione al collegio giudicante dello stesso magistrato titolare, come giudice monocratico, del fascicolo principale, e dove altresì si sostiene la mancata partecipazione al procedimento del Pubblico Ministero. È agevole osservare che, stante la conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame (art. 161, comma 1, c.p.c.), ogni censura del tipo di quelle avanzate avrebbe dovuto costituire autonomo motivo di impugnazione avverso la sentenza collegiale;
non essendo ciò avvenuto, è precluso in questa sede ogni esame dei profili indicati.
5. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico di parte appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, secondo i parametri medi.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00. Pertanto:
€ 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 1.843,00 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto €
5.809,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitiva-mente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese processuali del presente grado, che liquida in € 5.809,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
pagina 11 di 12 3. dà atto che ricorrono nei confronti di parte appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di conSIlio del 6.9.2025
Il ConSIliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12