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Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/01/2024, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Rosario Murgida Presidente dott. Antonio Cestone Consigliere relatore dott. Sante Umberto Pedullà Consigliere
all'esito dell'udienza del 28.11.23 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta, a seguito di riassunzione, al numero 106 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Fabrizio Allegrini
Ricorrente in riassunzione e appellante
E
Controparte_1
Convenuto in riassunzione e appellato
Oggetto: Riassunzione ex art. 392 c.p.c. Appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro. Indennizzo in capitale da infortunio sul lavoro.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 14.9.16 chiedeva il riconoscimento dei postumi permanenti, Controparte_1 Org_ nella misura del 7% delle tabelle derivanti da un infortunio sul lavoro avvenuto il 2.10.13.
Org_ 1.1) Sosteneva che era insufficiente la inabilità nella misura del 3% riconosciuta dall' nella fase amministrativa e che i maggiori postumi richiesti trovavano fondamento in quanto accertato dal consulente tecnico di parte che aveva riscontrato esiti di lesione tendinea 4° dito mano destra con anchilosi in flessione e in estensione.
1 2) Con sentenza n° 771 del 20.11.19, il tribunale di Catanzaro, aderendo alle conclusioni della consulenza medico-legale svolta in corso di causa, ha riconosciuto il diritto del a percepire CP_1
l'indennizzo in capitale nella misura del 6%.
2.1) In particolare, il tribunale ha così motivato la sua decisione
“…. Con procedimento logico immune da vizi, che questo giudice condivide, il consulente tecnico d'ufficio è giunto alla conclusione che vi è nesso eziologico tra l'infortunio del 2.10.2013 e la
“completa rigidità in flessione antero-posteriore e latero-laterale del IV dito della mano destra che ostacola completamente la funzione di pinea prensione della mano” di cui soffre il ricorrente.
Ha poi quantificato, con riferimento alle tabelle del D.M.
2.7.2000 il danno biologico nella Org_1 misura del 6%, equivalente alla perdita dell'anulare (vedasi pag. 7 elaborato peritale).
Deve, poi, aggiungersi che il consulente nominato, chiamato a chiarimenti a seguito di osservazioni da parte dell' resistente, ha affermato all'udienza dell'11.9.2019: “Ho indicato una Pt_1 percentuale di danno biologico pari al 6% in quanto le condizioni del dito anulare del ricorrente sono equiparabili, se non peggiori, alla perdita anatomica del dito, anche perché l'inoperabilità è prevista quale situazione che rende possibile l'amputazione”.
Org_ 3) Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso del 2.12.19. Per la parte che in questa sede interessa, l'ente ha denunciato l'erronea valutazione dei postumi permanenti da parte del consulente tecnico nominato dal tribunale perché in contrasto con le previsioni delle voci 246 e 265 Org_ delle tabelle di cui al DM 12.7.00.
3.1) Nel caso di specie il ricorrente, a seguito dell'infortunio sul lavoro e del successivo intervento chirurgico del 2014, aveva subito un'anchilosi del dito anulare destro, che in sede amministrativa era stata correttamente valutata nella misura del 3%. Tale era infatti la percentuale di danno biologico Org_ prevista dalla voce 265 delle tabelle in caso dell'anchilosi del dito anulare. Il consulente aveva Org_ finito per riconoscere una percentuale del 6%, che le tabelle prevedevano per la perdita anatomica dello stesso dito, che nel caso di specie non si era assolutamente verificata. La motivazione espressa dal consulente di ufficio a sostegno delle sue conclusioni non aveva alcun rilievo scientifico medico-legale e integrava una palese violazione delle tabelle di cui al DM 12.7.00. Quale che fosse il danno funzionale a carico del dito anulare, esso non poteva comunque equipararsi a quello derivante dalla totale perdita del dito stesso.
Org_ 4) Con memoria datata 14.3.20, concludeva per il rigetto dell'appello Controparte_1 sostenendo la correttezza della valutazione del danno biologico operata dal consulente di ufficio e recepita dal tribunale, essendo evidentemente più invalidante un dito irriducibilmente flesso a 90 gradi sulla interfalangea prossimale, non già rispetto alla perdita anatomica delle due falangi distali, bensì all'anchilosi in flessione della interfalangea prossimale, menomazione peraltro non prevista nelle tabelle di riferimento e quindi suscettibile di valutazione analogica.
5) Con sentenza n° 387 del 27.5.20, la Corte di Appello di Catanzaro ha respinto l'appello proposto Org_ da
5.1) Per la parte riferita alla valutazione dei postumi permanenti, la Corte ha così motivato:
“III.- Circa il quantum della lesione biologica, individuata dall'Istituto assicurativo nazionale nel 3% e dal perito del Tribunale nel 6%, si osserva che i motivi di censura di parte appellante si presentano, invero, specifici, ma contrastati dal tenore e dalla consistenza delle argomentazioni
2 medico-legali già espresse in primo grado dall'ausiliario del Giudice, anche in esito alle osservazioni critiche (corrispondenti, sostanzialmente, agli odierni motivi di appello) mosse, all'epoca, alla bozza di relazione, da parte dello stesso . Org_1
III.1 Entrando nello specifico delle critiche di quest'ultimo, emerge, sostanzialmente, che la lesione sarebbe stata sovrastimata dal perito del Tribunale, il quale avrebbe applicato la voce delle tabelle di menomazione, dicui al D.M. 38/2000, destinata alla valutazione dell'amputazione del IV dito, piuttosto che quella destinata all'anchilosi rettilinea.
Tale doglianza, tuttavia, non è sufficiente a denervare l'operato del consulente, tanto più che essa era stata già evidenziata al CTU, in forma di osservazione critica dell'Istituto, e che il perito ad essa aveva già fornito risposta.
Chiamato a chiarimenti, infatti, siccome rilevato anche dal Giudice di prime cure, egli ha reso delle dichiarazioni il cui contenuto si ritiene condivisibile e coerente, così come tutto l'elaborato peritale. In specie, ha così argomentato: “Ho indicato una percentuale di danno biologico pari al 6% in quanto le condizioni del dito anulare del ricorrente sono equiparabili, se non peggiori, alla perdita anatomica del dito, anche perché l'inoperabilità è prevista quale situazione che rende possibile l'amputazione”.
III.2 A ciò aggiungasi che le critiche rivolte dall' al lavoro del perito si sono atteggiate con Org_1 modalità comunque inefficaci 2 , in quanto espresse in forma di mero dissenso diagnostico, cui non ha fatto seguito alcuna citazione di fonti di letteratura medica opposte, contrastanti e, soprattutto, prevalenti, rispetto alle conclusioni del CTU….”
Org_ 6) Avverso la sentenza di appello, ha adito la Corte di Cassazione che, nella resistenza del
Torchia, con ordinanza 39750/21 ha cassato la sentenza di appello, rinviando ad altro Collegio di questa Corte per provvedere anche sulle spese di legittimità.
6.1) La Corte di cassazione ha così motivato la sua decisione:
“1. con l'unico motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 38 del 2000 e del d.lgs 25.7.2000, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ. avendo, la Corte territoriale e il CTU, preso a riferimento – per individuare una percentuale di invalidità pari al 6% - la voce tabellare 246 che prevede espressamente la “perdita anatomica dell'anulare” invece che la voce tabellare 265 che prevede, come avvenuto nel caso di specie, l'“anchilosi rettilinea dell'anulare”.
2. Il ricorso è fondato.
3. In via generale, occorre ribadire quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare ovvero che la determinazione del danno biologico, ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nel regime di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, non si effettua con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica atteso che in sede previdenziale vanno osservate obbligatoriamente le tabelle delle invalidità ("Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti") di cui al D.M. n. 12 luglio 2000, e successivi aggiornamenti, ai sensi del d.Lgs. nr. 38 del 2000, art. 13; invece, ai fini civilistici si utilizzano baremes facoltativi, secondo tabelle elaborate dalla comunità scientifica (cfr. Cass. n. 8243 del 2016.
Cass. n. 24880 del 2019, Cass. 11056 del 2020).
3 4. In particolare, le tabelle delle menomazioni, ove consentano di individuare la percentuale del danno in relazione ad un intervallo di valori o facendo uso di locuzioni similari, consentono l'adeguamento della stima del danno alla realtà del caso clinico;
viceversa, ove determinino una percentuale fissa, senza il ricorrere di locuzioni, quali "superiore a" ovvero "fino a", il valore ivi indicato non è modificabile (Cass. n. 23896 del 2021).
5. Nel caso di specie, la Corte territoriale, in adesione alle conclusioni del CTU nominato in primo grado e respingendo l'espresso motivo di appello dell' che evidenziava Controparte_2 l'errore di voce tabellare, ha ritenuto di assegnare alla “anchilosi rettilinea” del IV dito non già il valore tabellato del 3%, bensì il valore dell'6% previsto dalle tabelle per la “amputazione del IV dito”, «in quanto le condizioni del dito anulare del ricorrente sono equiparabili se non peggiori alla perdita anatomica del dito, anche perché l'inoperabilità è prevista quale situazione che rende possibile l'amputazione”.
6. La Corte territoriale ha violato il decreto ministeriale 12.7.2000, cit., non essendo possibile, in carenza di un'espressa indicazione tabellare, attribuire rilievo, ai fini della quantificazione del danno, alla suddetta circostanza, atteso che l'adeguamento della stima percentuale del danno alla realtà del caso clinico in tanto è possibile in quanto le tabelle espressamente lo consentano
(individuando la percentuale in relazione ad un intervallo di valori o facendo uso di locuzioni similari che lascino all'interprete un margine di discrezionalità valutativa) ma non anche quando esse la determinino in un valore unico (come per l'ipotesi in esame).
7. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla
Corte d'appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione”.
Org_ 7) Con ricorso del 17.2.22 ha tempestivamente riassunto il giudizio concludendo per la integrale riforma della sentenza n° 771/19 del tribunale di Catanzaro e il rigetto della domanda proposta da
. Controparte_1
8) Questi non si è costituito e all'udienza del 28.11.22, udito il procuratore dell'ente che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) Preliminarmente deve darsi atto che non si è costituito nel presente giudizio di Controparte_1 rinvio nonostante la regolare notifica del ricorso in riassunzione con consegna alla figlia convivente in data 28.3.22 e spedizione di comunicazione di avvenuta notifica in pari data. Parte_2
9.1) Si tratta di notifica regolare perché avvenuta ai sensi dell'art. 7 Legge n° 890/82, sicché non si applica al caso di specie la nota pronuncia delle Sezioni Unite n° 10012/21, che richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito per l'ipotesi, qui non ricorrente, di notifica avvenuta ai sensi dell'art. 8 Legge 890/82.
9.2) Ribadito che nel caso di specie la notifica del ricorso in riassunzione è avvenuta ai sensi dell'art. 7 Legge 890/82, essendo documentale la consegna del plico alla figlia convivente del la CP_1 regolarità della notifica con la mera spedizione della comunicazione di avvenuta notifica si evince espressamente dal seguente passaggio motivazionale delle Sezioni Unite del 2021:
D'altro canto, come giustamente sottolineato nella pronuncia "capofila" del nuovo indirizzo interpretativo, tale disciplina adeguatrice - su questo specifico segmento della procedura notificatoria - si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero
4 dell'art. 7, u.c., legge 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo.
Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata.
Diversamente nel caso dell'art. 8, legge 890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Org_ 10) Tanto chiarito, l'appello dell' deve essere accolto in ragione del principio di diritto stabilito nell'ordinanza n° 39750/21, vincolante in questa sede.
11) Nel caso di specie è pacifico tra le parti, ma soprattutto definitivamente accertato, che la patologia conseguita all'infortunio del 2.10.13 è una anchilosi rettilinea del dito anulare, non la sua perdita totale.
Org_ 12) Su tali basi la voce delle tabelle applicabile è la n° 265, che prevede un valore unico di percentuale di invalidità nella misura del 3%, non un intervallo di valori, né locuzioni similari che lascino all'interprete un margine di discrezionalità valutativa.
13) È dunque assolutamente corretta la valutazione della menomazione che in fase amministrativa Org_ l' ha espresso nella misura del 3%, mentre non vi è alcuno spazio, stante le previsioni in misura fissa della voce 265, per un adeguamento della stima del danno alla realtà del caso clinico. Tanto più un tale adeguamento non può fondarsi sull'anomala motivazione adottata dal consulente di ufficio, che ha finito addirittura per equiparare un'anchilosi dell'anulare alla sua perdita totale.
14) Il danno biologico conseguito all'infortunio, pertanto, non raggiunge la soglia minima indennizzabile del 6%. Tanto impone l'integrale riforma della sentenza del tribunale di Catanzaro e il rigetto della domanda giudiziale che ha proposto il 14.9.16. Controparte_1
15) Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di che ha sottoscritto Controparte_1 personalmente la sola dichiarazione di esonero dal versamento del contributo unificato di cui all'art. 9, comma 1 bis, Dpr 115/02, non la diversa dichiarazione per l'esonero dalle spese di lite di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Questa, infatti, è stata sottoscritta solo dal difensore del e come tale è CP_1 inefficace. Esse si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dello svolgimento di fase istruttoria nel primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio giusta ordinanza n° 39750/21 della
Corte di Cassazione, sull'appello proposto dall' Parte_3
[..
[...] il 2.12.19 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n° 771/19, così
[...] provvede:
1) accoglie l'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta il ricorso introduttivo del giudizio proposto da il 14.9.16; Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro Controparte_1
1.500,00, per il primo grado, in euro 1.000,00, per il grado di appello, in euro 940,00, per il giudizio di legittimità, e in euro 1.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 28.11.23.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Rosario Murgida
6
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Rosario Murgida Presidente dott. Antonio Cestone Consigliere relatore dott. Sante Umberto Pedullà Consigliere
all'esito dell'udienza del 28.11.23 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta, a seguito di riassunzione, al numero 106 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Fabrizio Allegrini
Ricorrente in riassunzione e appellante
E
Controparte_1
Convenuto in riassunzione e appellato
Oggetto: Riassunzione ex art. 392 c.p.c. Appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro. Indennizzo in capitale da infortunio sul lavoro.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 14.9.16 chiedeva il riconoscimento dei postumi permanenti, Controparte_1 Org_ nella misura del 7% delle tabelle derivanti da un infortunio sul lavoro avvenuto il 2.10.13.
Org_ 1.1) Sosteneva che era insufficiente la inabilità nella misura del 3% riconosciuta dall' nella fase amministrativa e che i maggiori postumi richiesti trovavano fondamento in quanto accertato dal consulente tecnico di parte che aveva riscontrato esiti di lesione tendinea 4° dito mano destra con anchilosi in flessione e in estensione.
1 2) Con sentenza n° 771 del 20.11.19, il tribunale di Catanzaro, aderendo alle conclusioni della consulenza medico-legale svolta in corso di causa, ha riconosciuto il diritto del a percepire CP_1
l'indennizzo in capitale nella misura del 6%.
2.1) In particolare, il tribunale ha così motivato la sua decisione
“…. Con procedimento logico immune da vizi, che questo giudice condivide, il consulente tecnico d'ufficio è giunto alla conclusione che vi è nesso eziologico tra l'infortunio del 2.10.2013 e la
“completa rigidità in flessione antero-posteriore e latero-laterale del IV dito della mano destra che ostacola completamente la funzione di pinea prensione della mano” di cui soffre il ricorrente.
Ha poi quantificato, con riferimento alle tabelle del D.M.
2.7.2000 il danno biologico nella Org_1 misura del 6%, equivalente alla perdita dell'anulare (vedasi pag. 7 elaborato peritale).
Deve, poi, aggiungersi che il consulente nominato, chiamato a chiarimenti a seguito di osservazioni da parte dell' resistente, ha affermato all'udienza dell'11.9.2019: “Ho indicato una Pt_1 percentuale di danno biologico pari al 6% in quanto le condizioni del dito anulare del ricorrente sono equiparabili, se non peggiori, alla perdita anatomica del dito, anche perché l'inoperabilità è prevista quale situazione che rende possibile l'amputazione”.
Org_ 3) Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso del 2.12.19. Per la parte che in questa sede interessa, l'ente ha denunciato l'erronea valutazione dei postumi permanenti da parte del consulente tecnico nominato dal tribunale perché in contrasto con le previsioni delle voci 246 e 265 Org_ delle tabelle di cui al DM 12.7.00.
3.1) Nel caso di specie il ricorrente, a seguito dell'infortunio sul lavoro e del successivo intervento chirurgico del 2014, aveva subito un'anchilosi del dito anulare destro, che in sede amministrativa era stata correttamente valutata nella misura del 3%. Tale era infatti la percentuale di danno biologico Org_ prevista dalla voce 265 delle tabelle in caso dell'anchilosi del dito anulare. Il consulente aveva Org_ finito per riconoscere una percentuale del 6%, che le tabelle prevedevano per la perdita anatomica dello stesso dito, che nel caso di specie non si era assolutamente verificata. La motivazione espressa dal consulente di ufficio a sostegno delle sue conclusioni non aveva alcun rilievo scientifico medico-legale e integrava una palese violazione delle tabelle di cui al DM 12.7.00. Quale che fosse il danno funzionale a carico del dito anulare, esso non poteva comunque equipararsi a quello derivante dalla totale perdita del dito stesso.
Org_ 4) Con memoria datata 14.3.20, concludeva per il rigetto dell'appello Controparte_1 sostenendo la correttezza della valutazione del danno biologico operata dal consulente di ufficio e recepita dal tribunale, essendo evidentemente più invalidante un dito irriducibilmente flesso a 90 gradi sulla interfalangea prossimale, non già rispetto alla perdita anatomica delle due falangi distali, bensì all'anchilosi in flessione della interfalangea prossimale, menomazione peraltro non prevista nelle tabelle di riferimento e quindi suscettibile di valutazione analogica.
5) Con sentenza n° 387 del 27.5.20, la Corte di Appello di Catanzaro ha respinto l'appello proposto Org_ da
5.1) Per la parte riferita alla valutazione dei postumi permanenti, la Corte ha così motivato:
“III.- Circa il quantum della lesione biologica, individuata dall'Istituto assicurativo nazionale nel 3% e dal perito del Tribunale nel 6%, si osserva che i motivi di censura di parte appellante si presentano, invero, specifici, ma contrastati dal tenore e dalla consistenza delle argomentazioni
2 medico-legali già espresse in primo grado dall'ausiliario del Giudice, anche in esito alle osservazioni critiche (corrispondenti, sostanzialmente, agli odierni motivi di appello) mosse, all'epoca, alla bozza di relazione, da parte dello stesso . Org_1
III.1 Entrando nello specifico delle critiche di quest'ultimo, emerge, sostanzialmente, che la lesione sarebbe stata sovrastimata dal perito del Tribunale, il quale avrebbe applicato la voce delle tabelle di menomazione, dicui al D.M. 38/2000, destinata alla valutazione dell'amputazione del IV dito, piuttosto che quella destinata all'anchilosi rettilinea.
Tale doglianza, tuttavia, non è sufficiente a denervare l'operato del consulente, tanto più che essa era stata già evidenziata al CTU, in forma di osservazione critica dell'Istituto, e che il perito ad essa aveva già fornito risposta.
Chiamato a chiarimenti, infatti, siccome rilevato anche dal Giudice di prime cure, egli ha reso delle dichiarazioni il cui contenuto si ritiene condivisibile e coerente, così come tutto l'elaborato peritale. In specie, ha così argomentato: “Ho indicato una percentuale di danno biologico pari al 6% in quanto le condizioni del dito anulare del ricorrente sono equiparabili, se non peggiori, alla perdita anatomica del dito, anche perché l'inoperabilità è prevista quale situazione che rende possibile l'amputazione”.
III.2 A ciò aggiungasi che le critiche rivolte dall' al lavoro del perito si sono atteggiate con Org_1 modalità comunque inefficaci 2 , in quanto espresse in forma di mero dissenso diagnostico, cui non ha fatto seguito alcuna citazione di fonti di letteratura medica opposte, contrastanti e, soprattutto, prevalenti, rispetto alle conclusioni del CTU….”
Org_ 6) Avverso la sentenza di appello, ha adito la Corte di Cassazione che, nella resistenza del
Torchia, con ordinanza 39750/21 ha cassato la sentenza di appello, rinviando ad altro Collegio di questa Corte per provvedere anche sulle spese di legittimità.
6.1) La Corte di cassazione ha così motivato la sua decisione:
“1. con l'unico motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 38 del 2000 e del d.lgs 25.7.2000, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ. avendo, la Corte territoriale e il CTU, preso a riferimento – per individuare una percentuale di invalidità pari al 6% - la voce tabellare 246 che prevede espressamente la “perdita anatomica dell'anulare” invece che la voce tabellare 265 che prevede, come avvenuto nel caso di specie, l'“anchilosi rettilinea dell'anulare”.
2. Il ricorso è fondato.
3. In via generale, occorre ribadire quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare ovvero che la determinazione del danno biologico, ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nel regime di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, non si effettua con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica atteso che in sede previdenziale vanno osservate obbligatoriamente le tabelle delle invalidità ("Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti") di cui al D.M. n. 12 luglio 2000, e successivi aggiornamenti, ai sensi del d.Lgs. nr. 38 del 2000, art. 13; invece, ai fini civilistici si utilizzano baremes facoltativi, secondo tabelle elaborate dalla comunità scientifica (cfr. Cass. n. 8243 del 2016.
Cass. n. 24880 del 2019, Cass. 11056 del 2020).
3 4. In particolare, le tabelle delle menomazioni, ove consentano di individuare la percentuale del danno in relazione ad un intervallo di valori o facendo uso di locuzioni similari, consentono l'adeguamento della stima del danno alla realtà del caso clinico;
viceversa, ove determinino una percentuale fissa, senza il ricorrere di locuzioni, quali "superiore a" ovvero "fino a", il valore ivi indicato non è modificabile (Cass. n. 23896 del 2021).
5. Nel caso di specie, la Corte territoriale, in adesione alle conclusioni del CTU nominato in primo grado e respingendo l'espresso motivo di appello dell' che evidenziava Controparte_2 l'errore di voce tabellare, ha ritenuto di assegnare alla “anchilosi rettilinea” del IV dito non già il valore tabellato del 3%, bensì il valore dell'6% previsto dalle tabelle per la “amputazione del IV dito”, «in quanto le condizioni del dito anulare del ricorrente sono equiparabili se non peggiori alla perdita anatomica del dito, anche perché l'inoperabilità è prevista quale situazione che rende possibile l'amputazione”.
6. La Corte territoriale ha violato il decreto ministeriale 12.7.2000, cit., non essendo possibile, in carenza di un'espressa indicazione tabellare, attribuire rilievo, ai fini della quantificazione del danno, alla suddetta circostanza, atteso che l'adeguamento della stima percentuale del danno alla realtà del caso clinico in tanto è possibile in quanto le tabelle espressamente lo consentano
(individuando la percentuale in relazione ad un intervallo di valori o facendo uso di locuzioni similari che lascino all'interprete un margine di discrezionalità valutativa) ma non anche quando esse la determinino in un valore unico (come per l'ipotesi in esame).
7. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla
Corte d'appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione”.
Org_ 7) Con ricorso del 17.2.22 ha tempestivamente riassunto il giudizio concludendo per la integrale riforma della sentenza n° 771/19 del tribunale di Catanzaro e il rigetto della domanda proposta da
. Controparte_1
8) Questi non si è costituito e all'udienza del 28.11.22, udito il procuratore dell'ente che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
9) Preliminarmente deve darsi atto che non si è costituito nel presente giudizio di Controparte_1 rinvio nonostante la regolare notifica del ricorso in riassunzione con consegna alla figlia convivente in data 28.3.22 e spedizione di comunicazione di avvenuta notifica in pari data. Parte_2
9.1) Si tratta di notifica regolare perché avvenuta ai sensi dell'art. 7 Legge n° 890/82, sicché non si applica al caso di specie la nota pronuncia delle Sezioni Unite n° 10012/21, che richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito per l'ipotesi, qui non ricorrente, di notifica avvenuta ai sensi dell'art. 8 Legge 890/82.
9.2) Ribadito che nel caso di specie la notifica del ricorso in riassunzione è avvenuta ai sensi dell'art. 7 Legge 890/82, essendo documentale la consegna del plico alla figlia convivente del la CP_1 regolarità della notifica con la mera spedizione della comunicazione di avvenuta notifica si evince espressamente dal seguente passaggio motivazionale delle Sezioni Unite del 2021:
D'altro canto, come giustamente sottolineato nella pronuncia "capofila" del nuovo indirizzo interpretativo, tale disciplina adeguatrice - su questo specifico segmento della procedura notificatoria - si differenzia nettamente da quella dell'art. 139, quarto comma, cod. proc. civ. ovvero
4 dell'art. 7, u.c., legge 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo.
Tale, significativa, differenziazione normativa ha un senso evidente, posto che nei casi di consegna a "persona diversa" vi può essere una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto che il legislatore riconosce come astrattamente idoneo a questo fine ed è per questo che ha prescelto una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata.
Diversamente nel caso dell'art. 8, legge 890/1982 (e dell'art. 140, cod. proc. civ.), non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale). Ed è per tale, essenziale ragione, che la legge, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Org_ 10) Tanto chiarito, l'appello dell' deve essere accolto in ragione del principio di diritto stabilito nell'ordinanza n° 39750/21, vincolante in questa sede.
11) Nel caso di specie è pacifico tra le parti, ma soprattutto definitivamente accertato, che la patologia conseguita all'infortunio del 2.10.13 è una anchilosi rettilinea del dito anulare, non la sua perdita totale.
Org_ 12) Su tali basi la voce delle tabelle applicabile è la n° 265, che prevede un valore unico di percentuale di invalidità nella misura del 3%, non un intervallo di valori, né locuzioni similari che lascino all'interprete un margine di discrezionalità valutativa.
13) È dunque assolutamente corretta la valutazione della menomazione che in fase amministrativa Org_ l' ha espresso nella misura del 3%, mentre non vi è alcuno spazio, stante le previsioni in misura fissa della voce 265, per un adeguamento della stima del danno alla realtà del caso clinico. Tanto più un tale adeguamento non può fondarsi sull'anomala motivazione adottata dal consulente di ufficio, che ha finito addirittura per equiparare un'anchilosi dell'anulare alla sua perdita totale.
14) Il danno biologico conseguito all'infortunio, pertanto, non raggiunge la soglia minima indennizzabile del 6%. Tanto impone l'integrale riforma della sentenza del tribunale di Catanzaro e il rigetto della domanda giudiziale che ha proposto il 14.9.16. Controparte_1
15) Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di che ha sottoscritto Controparte_1 personalmente la sola dichiarazione di esonero dal versamento del contributo unificato di cui all'art. 9, comma 1 bis, Dpr 115/02, non la diversa dichiarazione per l'esonero dalle spese di lite di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Questa, infatti, è stata sottoscritta solo dal difensore del e come tale è CP_1 inefficace. Esse si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dello svolgimento di fase istruttoria nel primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio giusta ordinanza n° 39750/21 della
Corte di Cassazione, sull'appello proposto dall' Parte_3
[..
[...] il 2.12.19 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n° 771/19, così
[...] provvede:
1) accoglie l'appello, riforma la sentenza impugnata e rigetta il ricorso introduttivo del giudizio proposto da il 14.9.16; Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro Controparte_1
1.500,00, per il primo grado, in euro 1.000,00, per il grado di appello, in euro 940,00, per il giudizio di legittimità, e in euro 1.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 28.11.23.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Rosario Murgida
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