Articolo 2 della Legge 2 giugno 1988, n. 204
Articolo 1
Versione
2 luglio 1988
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 45.000 milioni, si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1988 dell'accantonamento "Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.
2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quotazioni del cambio lira-dollaro si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 2 luglio 1988