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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10000237/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10000237/2010 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 E_
), tutti con il patrocinio dell'avv. CAMERA GIUSEPPE;
C.F._3
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI CP_1 C.F._4
CAPUA AGNELLO;
CONVENUTA
(C.F. ), quale erede di Controparte_2 C.F._5 [...]
(C.F. ) e E_ C.F._6 P_
(C.F.), con il patrocinio dell'avv. CARTA MARIA ROSARIA
[...]
INTERVENUTO
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione CONCLUSIONI
Parte attorea: «1) approvare il pr ogetto divisionale redatto dal CTU ing.
Persona_1
2) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria con l'assegnazione delle quote e con l'attribuzione delle rendite da possesso, con interessi e rivalutazione monetaria aggiornati all'attualità, secondo quanto previsto dalla perizia del
CTU; 3) condannare le c ontroparti al pagamento della metà ( € 1379,077) delle spese pagi na 1 di 19 di CTU anticipata dalle istanti;
4) condannare la controparte oppone nte al pagamento di spese ed onorari di giudi zio (come da specifica già versata in atti) con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario »
parte convenuta: «in via preliminare statuire ed accertare che allo stato sui beni rel itti di nata 1'11.01.1889 e deceduta il 26.04.1969, vi è Persona_2 comunione tra e gli eredi di la prima in CP_1 Persona_3 ragione di 2/3 i secondi in ragione di 1 /3; 2) accertare e dichiarare che i germani e non E_ P_ vantano alcun diritto se non di usufrutto ed in ragione o gnuno di 1/3 sui beni relitti di;
Per_2 Pt_2
3)disporre lo scioglimento della comunione con attribuzio ne di quota pari ai 2/3 in favore di attribuzione del residuo 1 /3 agli attori, eredi di CP_1 [...]
Persona_3
4)procedere alla divisione formazion e di un progetto divisionale che preveda la dei beni relitti in due parti (l'una di 2/3 e l'altra di 1 /3) con attribuzione della prima quota (pari a 2/3) a l'altra (pari ad 173) in favore degli CP_1 attori;
5)in ipotesi di indivisibilità di ritenuta non comoda divisibilità dei beni in comunione, disporre la sospensione della divisione per un periodo di cinque anni. Ovvero per altro periodo, ai sensi dell'art. 717 c.c., alla scadenza dei quali disporsi la vendita dei beni comuni con assegnazione del ri cavato alla in CP_1 ragione dei 2 /3 ed agli attori del residuo 1/3;
6)accertarsi e dichiararsi che la on ha mai posseduto e/o gestito CP_1
e/o detenuto i beni in comunione e co ndannarsi i detentori e/o possessori degli stessi a rendere il conto della gestione dei beni co muni con obbligo di restituzione e/o p agamento delle r e ndite o frutti even tualmente percetti e/o percipiendi;
7)accertarsi e di chiararsi che ha sostenuto spese per la CP_1 conservazione, la cura ed il miglioramento e le addizioni dei beni in comunione per un importo par i ad euro 13.678,00 e porsi la suddetta somma a carico della massa ovvero ed in via gradata condannare gli attori alla refusione in suo favore di 1/3 della somma indicata;
8) porsi le spese della div isione a carico della massa ovvero a carico di quella o di quelle parti che dovessero renderl e necessarie con il loro contegno an che processuale. » parte intervenuta: all'udienza di precisazione delle conclusioni «rige tto della domanda attrice, previo accertamento e dichiarazione che l'e redità di appartenuta per il 50 % a e per l'atro 50 Persona_2 E_
% a , ovvero ai suoi eredi e quindi p er loro oggi a Controparte_3 Per_3 pagi na 2 di 19 LD come da copia dei testamenti agli atti del giudizio Sottolinea che la sentenza a cui controparte fa riferime n to, intervenuta nelle more del presen te giudizio (n. 666/2019), è oggetto di ricorso per Cassazione r.g. n. 26255/2019, ancora pendente. Pertanto, non è passata in cosa giudicata. Insiste per la condanna delle odierne attrici al p agamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione. »; nella comparsa conclusionale «Piaccia al Tribunale adito estromettere la stessa per carenza di l egittimazione passiva sopravvenuta, in esito alla sentenza resa dalla Corte di Cassazione n. 5139/2023, pubblicata in data 27.02.2024 che si allega alla presente comparsa ».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione del 24/6/2010 , e Parte_1 Pt_2
a , quali eredi legittime di morto il Pt_4 Per_3 Persona_3
5/2/1997) – rispettivamente moglie e figlie – hanno evocato in giudizio dinanzi alla Sezione Distaccata di Amalfi – poi soppressa – , CP_1
e per ottenere lo scioglim ento della comunione Pt_3 Controparte_3 sull'eredità di previo rendiconto. SO
A sostegno delle domande avanzate hanno dedotto:
- che in data 26/4/1969 morì ab intestato edova SO [...]
, nata l'[...], lasciando quali eredi legittimi i tre figli Per_3 [...]
, e;
Persona_3 E_ Controparte_3
- che nell'asse ereditario della de cuius ricadevano i seguenti cespiti siti in Furore: 1) fabbricato rurale alla Salita S. Elia (NCT Fol. 2, nn. 419 e
420/1) con annessa zolletta di terreno di are 16,63 (NCT Fol. 2, nn. 4 27 e
1258); 2) zona di terreno di are 56,07 (NCT Fol. 1, nn. 255 e 306);
- che nella proprietà suddetti beni ereditari (Den. 86 vol. 991 registrata in Salerno il 17/2/1996) sono succeduti i figli di ossia SO
e , ciascuno in Controparte_4 Controparte_3 ragione di un terzo.
- che, successivamente, come innanzi precisato, Persona_3 morì, lasciando qu ali eredi legittimi esse attrici;
- che i beni ereditari sopra menzionati compresa la quota di loro spettanza, sono detenuti da e E_ Controparte_3
pagi na 3 di 19 nonché da alla quale i suddetti germani hanno CP_1 Per_3 ceduto la nuda proprietà dei 2/3 di loro spettanza con atto del notaio
[...] di Piano di Sorrento e, malgrado i reiterati inviti e tentativi, non Per_5
è stato possibile procedere ad una divisione bonaria;
- che più di recente, anche il sollecito a mezzo del proprio difensore, con nota Racc. A.R. del 21/05/2007, non ha sortito effetto alcuno.
Hanno, quindi, rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Si è tempestivamente costituita ,
contro
-deducendo: CP_1
▪ che in data 16 maggio 2005 con atto per notar Persona_6 recante n. 57845 di Rep. e n. 11933 di Racc., i germani e E_
le trasferirono la nuda proprietà della loro quota, pari Controparte_3
a 2/3 dell'intero sui riferiti beni;
▪ che, quindi, con riferimento alla domanda di divisione della comunione ereditaria, i convenuti e non Controparte_5 Controparte_3 hanno legittimazione passiva, per averle ceduto la nuda proprietà dei 2/3 sull'asse ereditario riservandosene il solo usufrutto;
▪ che non si oppone alla divisione, la quale, anche mediante l'ausilio di
C.T.U., dovrà avvenire mediante la f ormazione di 2 qu ote di cui l'una pari a
2/3 dell'intero da assegnarsi a essa parte e l'altra del valore di 1/3 dell'intero da assegnarsi agli attori (eredi di ); Persona_3
▪ che, in ipotesi di non comoda divisibilità dei beni in quote, ovvero di ritenuta loro indivisibilità, dovrà procedersi alla vendita dei cespiti con assegnazione del ricavato in misura di 2/3 a essa part e e per il residuo 1/3 agli eredi di Persona_3
▪ che e hanno continuato e continuano ad E_ P_ abitare tutt'ora il fabbricato di Salita Sant'Elia n. 1 e a beneficiare dei frutti dell'appezzamento di terreno in località per cu i la domanda attorea Pt_5 di condanna alla rendicontazione è infondata nei suoi confronti, in quanto, a tutto concedere, ed anche con riferimento alla rendicontazione dei frutti e delle rendite, è proponibile solo nei confronti dei germani E_
e con esclusione di ogni obbligo e/o dovere di essa parte;
[...] P_
pagi na 4 di 19 ▪ che, ad ogni modo, a decorrere dal 16 maggio 2005 ha sostenuto ingenti spese per l a valorizzaz0one ed il mantenimento del fabbricato rurale sito alla Salita Sant' Elia oltre che per migliorie ed addizioni, mentre gli eredi di , dal canto loro, si sono sempre disinteressati Persona_3 dei beni di è hanno mai provveduto alla loro cura e/o SO custodia e/o manutenzione;
▪ che dal 2005 essa convenuta ha realizzato numerosi interventi di ristrutturazione, di manutenzione, addizioni e migliorie sul fabbricato rurale di Salita Sant'Elia: r e a l i z z a z i o n e d i u n m u r e t t o d i c o n t e n i m e n t o d i c i r c a 5 m e t r i l i n e a r i e t r a v i d i r e c i n z i o n e i n l e g n o p e r 1 5 m e t r i l i n e a r i p e r e u r o 8 0 0 , 0 0 ; i n s t a l l a z i o n e d i u n n u o v o d i s i s t e m a d i c o n d i z i o n a m e n t o d ' a r i a p e r E u r o 1 . 5 9 0 , 0 0 ; a l l a p o t a t u r a e s i s t e m a z i o n e d e g l i u l i v i i n n a n z i a l l a a b i t a z i o n e p e r E u r o 6 0 0 , 0 0 ; a l l a i n s t a l l a z i o n e d i c a l d a i a p e r E u r o 1 . 0 0 0 , 0 0 a l l a r e a l i z z a z i o n e e x n o v o d i n . 2 p o r t o n i e s t e r n i d i l e g n o m a s s e l l o e d i u n a p o r t a d i i n g r e s s o a l l o c a l e c a n t i n o l a p e r c o m p l e s s i v i e u r o 2 . 5 0 0 , 0 0 ;
a l l a r e a l i z z a z i o n e e x n o v o d i i m p i a n t o d i v i d e o c i t o f o n o p e r e u r o 1 . 1 0 0 , . 0 0 ; a l l a i n s t a l l a z i o n e d i u n a v e r a n d a e s t e r n a c o m p l e t a d i v e t r i p e r E u r o 2 . 6 4 7 , 0 0 , il tutto per una spesa complessiva di euro 10.237,00,
▪ che ha acquistato u n d i v a n o l e t t o m a t r i m o n i a l e e d 1 a r m a d i o q u a t t r o s t a g i o n i p e r e u r o 2 . 6 5 0 , 0 0 , o l t r e a d u n l a m p a d a r i o p e r c u c i n a d i e u r o 1 9 1 , 0 0 e a d u n o s c a l d a b a g n o d e l c o s to d i e u r o 6 0 0 , 0 0: il tutto per una spesa di ulteriori euro
3.441,00;
▪ che queste spese devono essere inserite nel progetto di riparto ponendole a carico della massa ovvero ed in subordine di volere condannare gli attori alla refusione in suo favore di 1/3 della somma indicata anche a titolo di conguaglio.
Si è tempestivamente costituito anche spiegando le E_ seguenti difese:
► al momento del decesso della madre i tre figli , Persona_3
e vivevano negli dove si erano trasferiti sin Pt_3 P_ CP_6 dall'inizio degli anni Sessanta e solo dopo la morte della madre, essa part e, a decorrere dal 1° ottobre 1979, e la sorella dall'Agosto 1981, P_ rientrarono in e si trasferirono definitivamente in Furore andando ad CP_7
pagi na 5 di 19 abitare nella casa sita alla salita .; Persona_7
► essa parte, unitamente alla sorella hanno composseduto , P_ quali comproprietari esclusivi ed uti domini con esclusione del fratello
, tutti i beni rientrati nella successione della madre ivi compresi il Per_3 fabbricato rurale di Salita Sant'Elia - ove abitano - e la zonetta di terreno di
Furore;
► l'altro coerede di , dante causa SO Persona_3 degli odierni attori, invece, non è mai rientrato in e non si è mai CP_7 recato in Furore né ha mai esercit ato fino al giorno del suo decesso – avvenuto in New York il 5 febbraio 1997 – alcun diritto e /o potere. nemmeno pro qu ota, sui be lasciati dalla madre in eredità, essendosene completamente disinteressato per olt re venti anni e, comunque, fino alla sua morte avvenuta il 5.02.1997;
► dopo la morte di la moglie ( e le Persona_3 Parte_1 figlie ( ), da sempre risiedenti negli Parte_2 Pt_3 CP_6 non si sono mai recate in Furore né hanno mai esercitato nemmeno per un sol giorno i diritti ed i poteri sui beni relitti della SO
► nè né i suoi aventi causa hanno mai sopportato Per_3 Per_3 alcun costo e/o spesa per il mant enimento o la conservazione dei beni ereditari di né hanno mai pagato le imposte e/o tasse SO gravanti sui beni caduti in successione, nè lo né i suoi Persona_3 aventi causa hanno mai posseduto nemmeno per un sol giorno i beni immobili costituenti l'asse ereditare di con conseguente SO infondatezza della domanda di divisione;
► in ragione di tutto esso convenuto, unitamente alla sorella P_
ha spiegato innanzi a codesto Tribunale (r.g. n. 30/07) azione
[...] diretta a veder accertata la intervenuta usucapione dei beni immobili costituenti il patrimonio relitto di ovvero la intervenuta SO usucapione della quota pari ad 1/3 già di , per cui è Persona_3 chiesta la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della risoluzione del giudizio pendente, in via gradata, si chiede pagi na 6 di 19 disporsi la riunione del presente giudizio a quello pendente innanzi a codesto medesimo Tribunale tra e E_ Controparte_3 da una parte e;
Parte_1
► nessun conto deve rendere esso convenuto, in quanto questi, unitamente alla sorella ha usucapito la quota residua di 1 /3 già di
[...]
. Persona_3
⬧ Con comparsa di intervento volontario, depositata telematicamente il
6/3/2017, si è costituta , nella qualità di erede CP_8 Parte_6 testamentaria di e . Per_8 Controparte_3
⬧ L'interveniente ha allegato che:
⬧ nel presente giu dizio, alla udienza del 23.11.10, l'allora Giudice assegnatario è stata disposta la rinnovazione dell'atto di citazione a cura di parte attrice, essendo deceduta in data 17.06.2010, nei Controparte_3 confronti degli eredi di quest'ultima.
⬧ tale rinotifica veniva nuovamente autorizzata alla su ccessiva udienza del 17.05.2011, avendo le attrici rinnovato la notifica non agli eredi di
[...]
, ma ad e a , entrambi Persona_9 CP_1 Controparte_3 non rivestenti la qualità eredi, in quanto essa interveniente era stata nominata erede u niversale con test amento pubblico di Controparte_3 redatto per atto di Notar el 28.03.08, Rep. n.77.; Persona_10
⬧ nelle more del giu dizio, in data 16.05.2016 decedeva in Salerno anche lasciando quale sua unica erede universale E_ CP_9 come risulta dal testamento pubblico di , per
[...] E_ atto di Notar el 28.06.16, Rep. n. 74734, Racc. n. 29377, con Persona_10 allegati A e B.
⬧ in data 29.12.2016, il Tribunale di Salerno, con sentenza n.5963 del
29.12.2016 , ha dichiarato l'intervenuto usucapione in favore di CP_9 de per i cespiti di cui al presente giudizio e quindi è venuta a cessare
[...] anche la materia del contendere.
La causa è stata istruita mediante c.t.u., non avendo nessuna della parti chiesto la concessione dei termini ex art. 183, c. VI, c.p.c. pagi na 7 di 19 Nelle more è intervenuta la sentenza della Corte di Appello di Salerno N.
666/2019 (v. allegato alla nota di parte attorea dell'11/11/2019), con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stata rigettata la domanda di usucapione della quota di 1/3 avanzata dai fratelli e nei Pt_3 P_ confronti delle odierne attrici.
Entro i termini di scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. è sopravvenuta anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 5109/2024 (v. all. alla comparsa conclusionale di con la quale è stato rigettato Controparte_9 il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello, con suo conseguente passaggio in giudicato.
Da ciò la modifica della conclusioni di Controparte_9
***
1. Preliminarmente occorre esaminare la questione attinente alla corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di . Controparte_3
1.1. Dalla relata di notifica dell'atto di citazione nei confronti di
[...]
si legge «Al mitt. Destinatario deceduto. 25/6/2010». P_
1.2. In prima udienza, il difensore degli attori, senza premurarsi di procurarsi il certificato di morte, ha chiesto e ottenuto dal g.o.p. di essere autorizzato a rinnovare la notifica nei confronti degli eredi di P_
. All'udienza successiva ha prodotto la notifica dell'atto di citazione
[...] nei confronti di , la quale ha eccepito di non rivestire la qualità CP_1 di erede di , e ciò fondatamente, in quanto solo titolare Controparte_3 della quota di 2/3 dei beni rientranti nell'eredità di SO chiedendo che venisse pronunciata l'estinzione del giudizio. Il difensore delle attrici ha, quindi, chiesto di essere di nuovo autorizzato a rinnovare la notifica nei confronti degli eredi della defunta e all'udienza successiva ha prodotto la notifica dell'atto di citazione nei confronti di E_
, il quale all'udienza del 17/1/2012 ha negato la sua qualità di erede.
[...]
Il difensore delle attrici ha sostenuto a tale udienza che la notifica dell'atto di citazione nei confront i degli eredi di era irrilevante, Controparte_3 visto che era divenuta piena proprietaria della sua quota e, CP_1
pagi na 8 di 19 quindi, il g.o.p., all'esito della riserva assunta, ha disposto c.t.u.
1.3. Con la sua costit uzione l'interveniente ha prodotto, tra l'altro, il certificato di morte di dal quale si evince che la st essa Controparte_3
è morta il 17/6/2010, quindi prima che iniziasse il procedimento notificatorio;
LD ha anche provato, mediante la produzione Per_3 del testamento pu bblicato il 12/7/2010, la sua qualità di erede di
[...]
. P_
1.4. Orbene, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Tribunale, la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado ad u na persona già deceduta inficiata da inesistenza giuridica, posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica ex art. 1 c.c.
(Cass. Civ. 14360/2013); invero, poiché presupposto necessario della vocatio in ius è l'esistenza attuale delle parti, la morte del convenuto avvenuta prima della notifica dell'atto di citazione determina la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale tra le parti (Cass. Civ.
11506/2022). Né efficacia sanante (della notificazione inesistente siccome effettuata nei confronti di persona defunta) può rivestire la costituzione in giudizio dell'erede LD . In altri termini la inesistenza della Per_3 notificazione dell'atto di citazione costituisce insanabile impedimento alla instaurazione del contraddittorio tra le parti e alla costituzione del rapporto processu ale tra le stesse, con l'ulteriore conseguenza che la decisione che sia stata eventualmente emessa sulla base di una notifica inesistente è affetta da nullità insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo
(Cass. 14360/2013).
1.5. All'accertata inesistenza della notif icazione dell'atto introduttivo di primo grado consegue che il giudizio non è stato validamente costituito, che erroneamente è stata dichiarata l'interruzione del processo mai validamente instaurato (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/02/2024, n. 4444), né vale a sanare la rad icale nu llità la costituzione spontane a o provocata degli eredi, come nel caso di specie. pagi na 9 di 19 1.6. Va quindi dichiarata la giuridica inesistenza della not ifica dell'atto di citazione siccome effettuata a persona defunta e la nullità del giudizio del giudizio limitatamente al rapporto tra le attrici e . Controparte_3
1.7. In merito all'irrilevanza dell a nullità appena dich iarata, sostenuta dalla parte atto rea, va evidenziato che nella comunione ereditaria l'usufruttuario è litisconsorte necessario solo se coerede, in quanto lo dispone l'art. 713 cod. civ., secondo il quale la facoltà di domandare la divisione può essere esercitata dai coeredi, e l'art. 784 cod. proc. civ., secondo il quale la domanda di divisione deve proporsi nei confronti di tutti gli eredi» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7785 del 2001, v. anche Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1337 del 09/02/1987), ciò anche per rispondere all'eccezione di difetto di titolarità dell'usufruttuario riguardo all'azione di scioglimento della divisione eccepita da . CP_1
1.8. È vero anche, però, che al momento della proposizione dell'atto di citazione il diritto di usufrutto si era già estinto (l'art. 979 cod. civ. stabilisce che «l a durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario»), con consolidazione della piena proprietà per 1/3 in capo ad (poi accresciuta a 2/3 con la morte di CP_1 E_
) ; dunque, in relazione all'azione di divisione non osta l'omessa
[...] costituzione del rapporto processuale con . Controparte_3
1.9. Per quanto concerne l'azione di rendimento del conto, avanzata ex art. 723 cod. civ. dalle attrici anche nei confronti di coste i, per la quale, invece, avevano sicuramente legittimazione passiva gli eredi della , detta Per_3 azione è ritenuta, pacificamente, autonoma rispetto a quella di divisione
(Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 15182 del 04/06/2019) e per la stessa non è previsto un litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi nel possesso dei beni ereditari.
1.10. Pertanto, trattandosi di causa scindibili e non sussistendo un litisconsorzio necessario, la declaratoria di nullità si riflette nella impossibilità di esaminare la domanda di rendiconto nei confronti de gli eredi di . Controparte_3
pagi na 10 di 19 2. Tornando all'azione di sciogliment o della divisione, l'unico ostacolo allo scioglimento della comunione ereditaria sui beni di è SO stato opposto da con l'eccezione riconvenzionale di E_ usucapione;
tuttavia, come già anticipato, su tale questione si è formato il giudicato con la sentenza della Corte di Cassazione che, rigettando il ricorso, ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva rigettato la domanda di usucapione della quota del f ratello, Persona_3
(dante cau sa delle attrici).
[...]
2.1. Deve rilevarsi che non vi è controversia tra le parti dell'appartenenza all'asse ereditario dei soli beni indicati dalle attrici;
pertanto, occorre aperta la successione di la quale, in assenza di disposizioni Persona_2 testamentarie, sarà regolata secondo le norme della successione legittima .
2.2. Il c.t.u. ing. o ha provveduto alla descrizione dei beni ereditari e Per_1 alla formazione di due quote:
B) Massa ereditaria Tutte le parti in causa concordano che la Massa ereditaria pervenuta ab intestato dalla successione di deceduta il 26/04/1969 in favore dei suoi tre figli SO [...]
(padre e marito delle attuali attrici); e Persona_3 E_ [...]
, è costituita dai seguenti cespiti: Controparte_3
BENE N.1) Fabbricato rurale sito in Furore alla Salita S. Elia n.1, composto da cinque vani e piccoli accessori, con annessa zona di terreno, identificato nel Catasto Terreni al foglio di mappa n.2 part. n.419 e 420 fabb. Rurale di are 2,63, con annesso terreno agricolo part. n.427, uliveto di terza classe di mq.565 e part.n.1258 uliveto di prima classe, di are 10,98. BENE N.2) zona di terreno in Furore alla via Canali in Catasto al foglio di mappa n. 1 part. n.255 uliveto di 3° classe di are 0,33, e part.n.306 uliveto di 4° classe, di are SS,74. C) Descrizione della Massa Ereditaria BENE N.1 Trattasi di un piccolo ma significativo compendio immobiliare, dislocato in Furore capoluogo, in zona urbana ed urbanizzata, raggiungibile con mezzo meccanico fino a brevissima scalinata che porta al complesso in esame. lvi giunti, una porta-cancello provvista di citofono e campanello immette in un percorso scoperto-pavimentato lungo circa ml.20,00 che conduce al caseggiato così costituito:
- fabbricato di "datata" costruzione con locali in piano terra e primo piano;
12
pagi na 11 di 19 - annessi e contigui locali in piano terra con soprastante lastrico di copertura;
- -ampia tettoia in piano terra in posizione contigua al corpo di fabbrica più vecchio;
- -terrazzamento a quota locali in primo piano;
- -corpo di fabbrica con accesso dal lastrico di copertura in primo piano, di antica costruzione ma allo stato di ristrutturazione ancora in una fase iniziale;
- -terreno agricolo su più "terrazzamenti", posti a valle ma in contiguità del caseggiato (come da allegato stralcio di mappa). Il tutto alla stregua della redatta documentazione fotografica ed allegati grafici di rilievo planimetrico. BENEN.2 Trattasi di un appezzamento di terreno non facilmente raggiungibile e sito in zona alquanto scoscesa, di superficie catastale pari a complessivi mq. 5607. D) Descrizione particolareggiata e STIMA DEI BENI BENE N.1 Il compendio innanzi individuato come BENE N.1, è innanzitutto DIVISIBILE IN DUE PORZIONI, che chiameremo e quindi descriveremo e valuteremo come BENE N.1A e bene N. 1B.
-descrizione e stima BENE N. 1A Il BENE N. 1A comprende tutti i locali in piano terra (Grafico N. 1A) + il terreno sottostante part. n.1258 e n. 427. La porzione di fabbricato in piano terra è in buone condizioni di conservazione ed allo stato si presenta rifinito e completo per l'abitabilità che di fatto è in atto, con possesso da parte di . E_
Il grafico N.1A ci indica i vari locali con le relative superfici utili =
-Locale cucina di H=3,60 e superficie mq.18,50
-Localetto di H=3,60 e superficie mq.19,05
-locale pranzo-giorno di H=3,15 e superficie mq.38,77
-locale servizi di superficie mq.20,35
-locale veranda di superficie mq. 8,85
-locale precario a tettoia di H=5,14 e di mq.62,57 superficie
-lotto di terreno agricolo di mq. 1663
Per la stima di questo bene, così come per l'altro che abbiamo chiamato , ci Parte_7 avvarremo come punto di partenza della indicazione dell'Agenzia delle Entrate, servizio OMI (si allega), che per siti centrali indica quale valore max € 2.650/mq. lordo che tradotto al mq. utile diventa € 2650 x 1,15 = € 3.047/mq. Ci riferiremo poi alle quotazioni della rivista specializzata Il Consulente tecnico Immobiliare che non riporta il Comune di Furore ma per analogia può essere considerato pagi na 12 di 19 quello di Praiano, ove si indicano valori variabili da €6500/3800/3000/mq. a seconda che si tratti di zona centralissima, centrale e semicentrale, potendosi adottare nel caso in esame quello di€ 3.000/mq. Stante poi la ricerca di mercato effettuata in via discreta presso operatori locali, si ritiene, anche e soprattutto sulla base delle positive caratteristiche posizionali, prospettiche e funzionali, di potere adottare il valore venale di €3.000/mq. utile. Questo valore va opportunamente corretto in relazione alle caratteristiche Specifiche di ogni vano e/o pertinenza, per cui si ha quanto al seguito.
Locale cucina di H=3,60 e superficie mq. l 8,50x0,85x€ 3000 = € 47.175
-Localetto di H=3,60 e superficie mq.19,05x0,85x€ 3000= € 48.577
-locale pranzo-giorno di H=3,15 e sup mq.38,77x0,85x€ 3000 = € 98.863
-locale servizi di superficie mq.20,35x0,70x€ 3000= € 42.735
-locale veranda di superficie mq. 8,85x0,10x€ 3000= € 2.655
-locale precario a tettoia di H=5,14 di mq.62,57x0,20x€ 3000 = € 37.542
-lotto di terreno agricolo di mq.1663 x € 40,00(Valore medio tra€ 50
dei terrazzamenti sottostanti il fabbricato ed € 30 del terreno più
€ 66.520 marginale) Totale € 344.067 ed in conto pari
€ 344.000 Parte_8
. 1B Pt_7
Descrizione e stima Individuiamo un complesso di vani, lastrico solare ed area terrazzata, sito in primo piano rispetto al , nonché quasi tutti soprastanti i vani già descritti. Parte_8
Rinveniamo, in particolare, i due vani principali soprastanti quelli in piano terra che nell'insieme costituiscono il fabbricato principale in muratura portante. Retrostante questi due vani si rinvengono: ingresso, locale wc, localetto ed area scoperta con piccolo rudere, tutti privi di luce, nonché a contatto con il retrostante terrapieno. Si rinviene poi il lastrico di copertura del vano grande in piano terra;
da questo lastrico è l'accesso ad un corpo di fabbrica che mostra chiari segni di un intervento di ristrutturazione statica a cui non ha fatto seguito l'attività di finitura e completamento. Questo corpo di fabbrica in muratura con inseriti elementi in c.a. è composto da un vano in piano di ingresso abbastanza grande da cui a mezzo scala ci si porta a due soprastanti vani;
sempre quota lastrico solare, nonché contiguamente a questo volume di fabbrica, si rinviene un locale in muratura ex forno. L'accesso a questo compendio avviene dal cancello principale e successivo corridoio scoperto e, quindi, da scalinata scoperta che porta, appunto, su un pianerottolo alla destra del quale vi è area giardinata e sulla sinistra vi è il già descritto lastrico. Il compendio può avere un giudizio positivo anche alla luce di ottima esposizione (vista pagi na 13 di 19 mare) e soleggiamento, e di uno stato conservativo al quanto positivo. Così si stima il BENE N. 1B
Area giardinata = mq. 62,00x0,05x€ 3000 = € 9.300 Lastrico solare= mq.87,65x0,10x€ 3000 € 26.295
-Vano = mq.20,70x0,90x€ 3000 = € 55.890 Vano= mq.20,43x0,90x€ 3000 - = € 55.161
-ingresso (senza luce) = mq. 3,00x0,60x€ 3000 = € 5.400
- locale wc (senza luce) = mq.5,30x0,60x€ 3000 = € 9.540 localetto (con luce) = mq.10,95x 0,60x € 3000 = € 19.710
-area scoperta con rudere= mq.1 l,77x 0,05x € 3000 = € 1.765
- corpo A al piano lastrico= mq.18,6lx 0,40x € 3000 = primo
€ 22.332 livello= mq.21,20x 0,40x € 3000
+ mq. 6,50 X 0,15 X€ 3.000 = € 28.365 secondo livello = mq. l 8,50x 0,40x € 3000 = € 22.200
- locale forno= mq. I 8,70x 0,40x € 3000 = € 22.440 TOTALE € 278.488 ed in conto pari
BENE N. 1B= € 278.500
.2 Pt_7
Trattasi di un appezzamento di terreno sito in Furore, località zona semiurbana, Pt_5 in posizione collinare con prospetto e vista sul mare. È raggiungibile con difficoltà con piccolo mezzo meccanico. Il fondo è scosceso con presenza di qualche pianta di ulivo e di macchia mediterranea. Si stima il suo valore pari ad€ 4,0 al mq. con un valore complessivo di: BENE N. 2 = mq. 5607 x € 4,0 = € 22.428 ed in conto pari commerciale 2 = 22.500 Pt_8Parte_9
Il valore complessivo della ereditaria è quindi pari, alla attualità, a CP_10
€ 344.000 + € 278.500 + € 22.500= CP_10
Massa= €645.000 Quote di diritto e loro valore ideale La successione ab intestato di ha lasciato coeredi in parti uguali i suoi SO tre figli=
(oggi eredi e e Persona_3 Parte_1 Parte_2 E_
1/3 x € 645.000 = € 215.000
= 1/3 X€ 645.000 = € 215.000 E_
1/3 X€ 645.000 = € 215.000 Controparte_3
Per effetto dell'atto di cessione di quote per notaio del 16 maggio 2005, i Persona_6 signori e sono divenuti usufruttuari delle loro E_ Controparte_3 quote, mentre è divenuta nuda proprietaria di dette due quote, per un CP_1
pagi na 14 di 19 valore di 2/3 dell'intero. (…) Progetto di divisione con conguagli La Massa ereditaria della de cuius, visto che le quote da individuare sono due: la prima doppia della seconda, È DIVISIBILE IN NATURA ANCHE SE CON PROPORZIONATO CONGUAGLIO- La PRIMA QUOTA sarà costituita dalla somma del BENE N. 1A + BENE N. 2 e, per via di logica, dovrebbe rimanere attribuita ai germani e E_ P_
per l'usufrutto e per la nuda proprietà; mentre la seconda quota
[...] CP_1 costituita dal 1B dovrebbe rimanere assegnata al coerede CP_11 Persona_3 ovvero ai suoi aventi causa: + + Parte_1 E_ CP_12
[...]
In particolare, si ha:
PRIMA QUOTA=
BENE N. 1A + BENE N. 2 = € 344.000 +22.500€
€ 366.500
- Quotisti: e Quote di diritto e E
€ 430.000 E_ Controparte_3
€ 215.000+€ 215.000= CP_1
Avere da eredi € 63.500 Persona_3
SECONDA QUOTA=
BENEN. 1B= € 278.500
Quotisti: e Quote di diritto
€ 215.000
€ 215.000= Persona_3
Par Versare ai coeredi e € 63.500 E_
CP_13
[...]
Il c.t.u. ha, quindi, accertato la comoda divisibilità de ll'immobile, vista
[...] anche l'autonomia degli accessi.
2.4. Come già detto, in seguito al decesso di entrambi gli usufruttuari la quota di , pari ai 2/3 del comp endio ereditario è divenuta di CP_1 piena proprietà.
2.5. Va rammentato, con riferimento alla posizione di , che CP_1
«in tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento - neppure pagi na 15 di 19 parziale - della comunione, in quanto i diritti continu ano a fare parte della stessa comunione, rest ando l'acquisto del terzo subordinato all'avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all'erede che li abbia ceduti. Ne consegue che, se u n coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effe tti reali se e in quanto l'acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre, in caso diverso, la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un at to di scioglimento della comunione ereditaria, an che implicito, in ordine a tali beni .» (Cass. Sez. 2 -, Sentenza
n. 25462 del 30/08/2023 , enfasi della scrivente ).
2.6. Riguardo alla non perfetta c oincidenza del valore delle qu ote con i beni da assegnare, deve ricordarsi che «nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e cre diti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condivident i ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in com unione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti dovendo evit arsi un eccessivo frazionamento dei cespit i in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione u na porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere.
Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio » (Cassazione civile, sez. II, 17 aprile
2001, n. 5606 , Sez. 2 -, Sentenza n. 8286 del 25/03/2019 , Sez. 2, Ordinanza pagi na 16 di 19 n. 3694 del 12/02/2021 )
2.7. Nel caso di specie il c.t.u. ha formato due quote non omogenee che rispecchiassero , per quanto possibile, la quota maggior e in capo ad
[...]
, pari a 2/3, rispetto a quella in capo a lle attrici, di 1/3. L'entità del CP_1 conguaglio non appare eccessiv o, considerato il valore delle quote e della massa da dividere.
2.8. Pertanto, è assegnata a d la prima quota e alle attrici la CP_1 seconda quota, le quali saranno tenu te, in solido tra loro, al pagament o in favore della del conguaglio di €63.500. CP_1
2.9. «In caso di divisione giudiziale di un immobile mediant e assegnazione ad uno dei condividenti tenuto a versare i dovuti conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono a far data dalla pronuncia giudiziale
- definitiva o provvisoria - di scioglimento della comunione e di assegnazione del bene al condividente stesso - per questo contestualmente dichiarato tenuto alla corresponsione del conguaglio in favore dell' altro - e non anche dal momento della domanda giudiziale di divisione ovvero da quello della sentenza di primo grado. (Cassazione civile, sez. II, 22 agosto
2003, n. 12333).
2.10. Dunque, sull'importo dovuto a titolo di conguaglio sono dovuti gli interessi compensativi dal deposito della sentenza al sa ldo.
2.11. È fatto salvo il d iritto delle att rici di passaggio dalla porta- cancello, provvista di citofono e campanello , e sul percorso scoperto - pavimentato lungo circa ml.20,00 che conduce al , con tutti gli CP_14 oneri di manutenzione connessi .
3. Da ultimo occorre esaminare la domanda di rendiconto.
3.1. Sulla questione è stato di recente affermato «In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifest ato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In pagi na 17 di 19 tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e d isposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo » (Cassazione civile sez. II, 08/11/2023, n.31105 ).
3.2. Il caso esaminato dalla corte è simile a l presente: anche il quel caso si trattava di una divisione ereditaria e nessuna richiesta di godimento dei beni era stat a avanzat a (nella missiva del 2007 le attrici si erano limitate a chiedere lo scioglimento della comunione).
3.3. Inoltre, nella fattispecie, a cospetto delle allegazioni del convenuto
, circa l'assoluto disinter esse per i beni ereditari da parte E_ delle attrici e, prima ancora, d el loro dante causa, in ragione del fatto che abitavano a New York – circostanza questa riscontrata dall'indicazione contenuta nell'atto di citazione in merito alla loro re sidenza – e che mai avevano fatto ritorno a Furore dopo la morte di le attrici Persona_11 non hanno contestato alcunché. Pertanto, la domanda di r endiconto deve essere rigettata
4. Parimenti deve e ssere rigettata la domanda di di CP_1 rimborso delle spese contratte per la cosa comune, rimas te del tutto sguarnite di prova .
5. Le spese di lite in merito alla domanda di scioglimento della comunione tra le attrici e devono essere integralmente CP_1 compensate, in quanto la seconda ha aderito alla domanda di divisione e le altre reciproche domande sono state entrambe riget tate. Le spese di c.t.u. vanno poste per la metà cias cuno in capo all e attrici e a d . CP_1
6. Vanno pure compensate le spese tra le attrici e , CP_9 Per_3 quale erede di in quanto , anche in tal ca so la domanda Persona_12 di usucapione della quota è stata superata dal giudicato e la dom anda di rendiconto è stata ri gettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagi na 18 di 19 eccezione disattesa o assorbita, così dispone :
A) dichiara aperta la successione di (nata l'[...]) SO alla data del 26/4/1969 e dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto i beni siti nel territorio Furore: 1) fabbricato
2, nn. 419 e 420/1) con annessa zolletta Parte_9
2, nn. 427 e 1258); 2) zona di terreno di are Parte_9
56,07 (NCT Fol. 1, nn. 255 e 306);
B) predispone il seguente progetto di divisione: assegna ad la prima qu ota , composta dal BENE N. 1A + BENE CP_1
N. 2 e alle attrici la seconda quota, composta dal BENEN. 1B, così come individuate nella relazione di c.t.u. e nei suoi allegati, con obbligo delle attrici di pagare, in sol ido tra loro, in favore di , €63.500,00 a CP_1 titolo di conguaglio, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al saldo;
C) onera e la parte attorea di procedere al frazionamen to CP_1 dell'immobile, con spese ripartite tra loro per il 50% ciascuna;
D) dichiara la presente sentenza titolo idoneo ex art 2646 cod. civ. per procedere alla trascrizi one presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari;
E) dichiara la nullità del giudizio tra le attrici e;
Controparte_3
F) rigetta la domanda di rendiconto della attrici e quella di riconoscimento delle spese contratte per la cosa comune avanzata dall a convenuta CP_15
G) compensa per in tero le spese di lite t ra tutte le part i;
H) pone le spese di c.t.u. in parti uguali in capo alla parte attorea e a lla convenuta CP_16
7 aprile 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagi na 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona della Giudice dr. Grazia Roscigno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10000237/2010 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 E_
), tutti con il patrocinio dell'avv. CAMERA GIUSEPPE;
C.F._3
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI CP_1 C.F._4
CAPUA AGNELLO;
CONVENUTA
(C.F. ), quale erede di Controparte_2 C.F._5 [...]
(C.F. ) e E_ C.F._6 P_
(C.F.), con il patrocinio dell'avv. CARTA MARIA ROSARIA
[...]
INTERVENUTO
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione CONCLUSIONI
Parte attorea: «1) approvare il pr ogetto divisionale redatto dal CTU ing.
Persona_1
2) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria con l'assegnazione delle quote e con l'attribuzione delle rendite da possesso, con interessi e rivalutazione monetaria aggiornati all'attualità, secondo quanto previsto dalla perizia del
CTU; 3) condannare le c ontroparti al pagamento della metà ( € 1379,077) delle spese pagi na 1 di 19 di CTU anticipata dalle istanti;
4) condannare la controparte oppone nte al pagamento di spese ed onorari di giudi zio (come da specifica già versata in atti) con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario »
parte convenuta: «in via preliminare statuire ed accertare che allo stato sui beni rel itti di nata 1'11.01.1889 e deceduta il 26.04.1969, vi è Persona_2 comunione tra e gli eredi di la prima in CP_1 Persona_3 ragione di 2/3 i secondi in ragione di 1 /3; 2) accertare e dichiarare che i germani e non E_ P_ vantano alcun diritto se non di usufrutto ed in ragione o gnuno di 1/3 sui beni relitti di;
Per_2 Pt_2
3)disporre lo scioglimento della comunione con attribuzio ne di quota pari ai 2/3 in favore di attribuzione del residuo 1 /3 agli attori, eredi di CP_1 [...]
Persona_3
4)procedere alla divisione formazion e di un progetto divisionale che preveda la dei beni relitti in due parti (l'una di 2/3 e l'altra di 1 /3) con attribuzione della prima quota (pari a 2/3) a l'altra (pari ad 173) in favore degli CP_1 attori;
5)in ipotesi di indivisibilità di ritenuta non comoda divisibilità dei beni in comunione, disporre la sospensione della divisione per un periodo di cinque anni. Ovvero per altro periodo, ai sensi dell'art. 717 c.c., alla scadenza dei quali disporsi la vendita dei beni comuni con assegnazione del ri cavato alla in CP_1 ragione dei 2 /3 ed agli attori del residuo 1/3;
6)accertarsi e dichiararsi che la on ha mai posseduto e/o gestito CP_1
e/o detenuto i beni in comunione e co ndannarsi i detentori e/o possessori degli stessi a rendere il conto della gestione dei beni co muni con obbligo di restituzione e/o p agamento delle r e ndite o frutti even tualmente percetti e/o percipiendi;
7)accertarsi e di chiararsi che ha sostenuto spese per la CP_1 conservazione, la cura ed il miglioramento e le addizioni dei beni in comunione per un importo par i ad euro 13.678,00 e porsi la suddetta somma a carico della massa ovvero ed in via gradata condannare gli attori alla refusione in suo favore di 1/3 della somma indicata;
8) porsi le spese della div isione a carico della massa ovvero a carico di quella o di quelle parti che dovessero renderl e necessarie con il loro contegno an che processuale. » parte intervenuta: all'udienza di precisazione delle conclusioni «rige tto della domanda attrice, previo accertamento e dichiarazione che l'e redità di appartenuta per il 50 % a e per l'atro 50 Persona_2 E_
% a , ovvero ai suoi eredi e quindi p er loro oggi a Controparte_3 Per_3 pagi na 2 di 19 LD come da copia dei testamenti agli atti del giudizio Sottolinea che la sentenza a cui controparte fa riferime n to, intervenuta nelle more del presen te giudizio (n. 666/2019), è oggetto di ricorso per Cassazione r.g. n. 26255/2019, ancora pendente. Pertanto, non è passata in cosa giudicata. Insiste per la condanna delle odierne attrici al p agamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione. »; nella comparsa conclusionale «Piaccia al Tribunale adito estromettere la stessa per carenza di l egittimazione passiva sopravvenuta, in esito alla sentenza resa dalla Corte di Cassazione n. 5139/2023, pubblicata in data 27.02.2024 che si allega alla presente comparsa ».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione del 24/6/2010 , e Parte_1 Pt_2
a , quali eredi legittime di morto il Pt_4 Per_3 Persona_3
5/2/1997) – rispettivamente moglie e figlie – hanno evocato in giudizio dinanzi alla Sezione Distaccata di Amalfi – poi soppressa – , CP_1
e per ottenere lo scioglim ento della comunione Pt_3 Controparte_3 sull'eredità di previo rendiconto. SO
A sostegno delle domande avanzate hanno dedotto:
- che in data 26/4/1969 morì ab intestato edova SO [...]
, nata l'[...], lasciando quali eredi legittimi i tre figli Per_3 [...]
, e;
Persona_3 E_ Controparte_3
- che nell'asse ereditario della de cuius ricadevano i seguenti cespiti siti in Furore: 1) fabbricato rurale alla Salita S. Elia (NCT Fol. 2, nn. 419 e
420/1) con annessa zolletta di terreno di are 16,63 (NCT Fol. 2, nn. 4 27 e
1258); 2) zona di terreno di are 56,07 (NCT Fol. 1, nn. 255 e 306);
- che nella proprietà suddetti beni ereditari (Den. 86 vol. 991 registrata in Salerno il 17/2/1996) sono succeduti i figli di ossia SO
e , ciascuno in Controparte_4 Controparte_3 ragione di un terzo.
- che, successivamente, come innanzi precisato, Persona_3 morì, lasciando qu ali eredi legittimi esse attrici;
- che i beni ereditari sopra menzionati compresa la quota di loro spettanza, sono detenuti da e E_ Controparte_3
pagi na 3 di 19 nonché da alla quale i suddetti germani hanno CP_1 Per_3 ceduto la nuda proprietà dei 2/3 di loro spettanza con atto del notaio
[...] di Piano di Sorrento e, malgrado i reiterati inviti e tentativi, non Per_5
è stato possibile procedere ad una divisione bonaria;
- che più di recente, anche il sollecito a mezzo del proprio difensore, con nota Racc. A.R. del 21/05/2007, non ha sortito effetto alcuno.
Hanno, quindi, rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Si è tempestivamente costituita ,
contro
-deducendo: CP_1
▪ che in data 16 maggio 2005 con atto per notar Persona_6 recante n. 57845 di Rep. e n. 11933 di Racc., i germani e E_
le trasferirono la nuda proprietà della loro quota, pari Controparte_3
a 2/3 dell'intero sui riferiti beni;
▪ che, quindi, con riferimento alla domanda di divisione della comunione ereditaria, i convenuti e non Controparte_5 Controparte_3 hanno legittimazione passiva, per averle ceduto la nuda proprietà dei 2/3 sull'asse ereditario riservandosene il solo usufrutto;
▪ che non si oppone alla divisione, la quale, anche mediante l'ausilio di
C.T.U., dovrà avvenire mediante la f ormazione di 2 qu ote di cui l'una pari a
2/3 dell'intero da assegnarsi a essa parte e l'altra del valore di 1/3 dell'intero da assegnarsi agli attori (eredi di ); Persona_3
▪ che, in ipotesi di non comoda divisibilità dei beni in quote, ovvero di ritenuta loro indivisibilità, dovrà procedersi alla vendita dei cespiti con assegnazione del ricavato in misura di 2/3 a essa part e e per il residuo 1/3 agli eredi di Persona_3
▪ che e hanno continuato e continuano ad E_ P_ abitare tutt'ora il fabbricato di Salita Sant'Elia n. 1 e a beneficiare dei frutti dell'appezzamento di terreno in località per cu i la domanda attorea Pt_5 di condanna alla rendicontazione è infondata nei suoi confronti, in quanto, a tutto concedere, ed anche con riferimento alla rendicontazione dei frutti e delle rendite, è proponibile solo nei confronti dei germani E_
e con esclusione di ogni obbligo e/o dovere di essa parte;
[...] P_
pagi na 4 di 19 ▪ che, ad ogni modo, a decorrere dal 16 maggio 2005 ha sostenuto ingenti spese per l a valorizzaz0one ed il mantenimento del fabbricato rurale sito alla Salita Sant' Elia oltre che per migliorie ed addizioni, mentre gli eredi di , dal canto loro, si sono sempre disinteressati Persona_3 dei beni di è hanno mai provveduto alla loro cura e/o SO custodia e/o manutenzione;
▪ che dal 2005 essa convenuta ha realizzato numerosi interventi di ristrutturazione, di manutenzione, addizioni e migliorie sul fabbricato rurale di Salita Sant'Elia: r e a l i z z a z i o n e d i u n m u r e t t o d i c o n t e n i m e n t o d i c i r c a 5 m e t r i l i n e a r i e t r a v i d i r e c i n z i o n e i n l e g n o p e r 1 5 m e t r i l i n e a r i p e r e u r o 8 0 0 , 0 0 ; i n s t a l l a z i o n e d i u n n u o v o d i s i s t e m a d i c o n d i z i o n a m e n t o d ' a r i a p e r E u r o 1 . 5 9 0 , 0 0 ; a l l a p o t a t u r a e s i s t e m a z i o n e d e g l i u l i v i i n n a n z i a l l a a b i t a z i o n e p e r E u r o 6 0 0 , 0 0 ; a l l a i n s t a l l a z i o n e d i c a l d a i a p e r E u r o 1 . 0 0 0 , 0 0 a l l a r e a l i z z a z i o n e e x n o v o d i n . 2 p o r t o n i e s t e r n i d i l e g n o m a s s e l l o e d i u n a p o r t a d i i n g r e s s o a l l o c a l e c a n t i n o l a p e r c o m p l e s s i v i e u r o 2 . 5 0 0 , 0 0 ;
a l l a r e a l i z z a z i o n e e x n o v o d i i m p i a n t o d i v i d e o c i t o f o n o p e r e u r o 1 . 1 0 0 , . 0 0 ; a l l a i n s t a l l a z i o n e d i u n a v e r a n d a e s t e r n a c o m p l e t a d i v e t r i p e r E u r o 2 . 6 4 7 , 0 0 , il tutto per una spesa complessiva di euro 10.237,00,
▪ che ha acquistato u n d i v a n o l e t t o m a t r i m o n i a l e e d 1 a r m a d i o q u a t t r o s t a g i o n i p e r e u r o 2 . 6 5 0 , 0 0 , o l t r e a d u n l a m p a d a r i o p e r c u c i n a d i e u r o 1 9 1 , 0 0 e a d u n o s c a l d a b a g n o d e l c o s to d i e u r o 6 0 0 , 0 0: il tutto per una spesa di ulteriori euro
3.441,00;
▪ che queste spese devono essere inserite nel progetto di riparto ponendole a carico della massa ovvero ed in subordine di volere condannare gli attori alla refusione in suo favore di 1/3 della somma indicata anche a titolo di conguaglio.
Si è tempestivamente costituito anche spiegando le E_ seguenti difese:
► al momento del decesso della madre i tre figli , Persona_3
e vivevano negli dove si erano trasferiti sin Pt_3 P_ CP_6 dall'inizio degli anni Sessanta e solo dopo la morte della madre, essa part e, a decorrere dal 1° ottobre 1979, e la sorella dall'Agosto 1981, P_ rientrarono in e si trasferirono definitivamente in Furore andando ad CP_7
pagi na 5 di 19 abitare nella casa sita alla salita .; Persona_7
► essa parte, unitamente alla sorella hanno composseduto , P_ quali comproprietari esclusivi ed uti domini con esclusione del fratello
, tutti i beni rientrati nella successione della madre ivi compresi il Per_3 fabbricato rurale di Salita Sant'Elia - ove abitano - e la zonetta di terreno di
Furore;
► l'altro coerede di , dante causa SO Persona_3 degli odierni attori, invece, non è mai rientrato in e non si è mai CP_7 recato in Furore né ha mai esercit ato fino al giorno del suo decesso – avvenuto in New York il 5 febbraio 1997 – alcun diritto e /o potere. nemmeno pro qu ota, sui be lasciati dalla madre in eredità, essendosene completamente disinteressato per olt re venti anni e, comunque, fino alla sua morte avvenuta il 5.02.1997;
► dopo la morte di la moglie ( e le Persona_3 Parte_1 figlie ( ), da sempre risiedenti negli Parte_2 Pt_3 CP_6 non si sono mai recate in Furore né hanno mai esercitato nemmeno per un sol giorno i diritti ed i poteri sui beni relitti della SO
► nè né i suoi aventi causa hanno mai sopportato Per_3 Per_3 alcun costo e/o spesa per il mant enimento o la conservazione dei beni ereditari di né hanno mai pagato le imposte e/o tasse SO gravanti sui beni caduti in successione, nè lo né i suoi Persona_3 aventi causa hanno mai posseduto nemmeno per un sol giorno i beni immobili costituenti l'asse ereditare di con conseguente SO infondatezza della domanda di divisione;
► in ragione di tutto esso convenuto, unitamente alla sorella P_
ha spiegato innanzi a codesto Tribunale (r.g. n. 30/07) azione
[...] diretta a veder accertata la intervenuta usucapione dei beni immobili costituenti il patrimonio relitto di ovvero la intervenuta SO usucapione della quota pari ad 1/3 già di , per cui è Persona_3 chiesta la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della risoluzione del giudizio pendente, in via gradata, si chiede pagi na 6 di 19 disporsi la riunione del presente giudizio a quello pendente innanzi a codesto medesimo Tribunale tra e E_ Controparte_3 da una parte e;
Parte_1
► nessun conto deve rendere esso convenuto, in quanto questi, unitamente alla sorella ha usucapito la quota residua di 1 /3 già di
[...]
. Persona_3
⬧ Con comparsa di intervento volontario, depositata telematicamente il
6/3/2017, si è costituta , nella qualità di erede CP_8 Parte_6 testamentaria di e . Per_8 Controparte_3
⬧ L'interveniente ha allegato che:
⬧ nel presente giu dizio, alla udienza del 23.11.10, l'allora Giudice assegnatario è stata disposta la rinnovazione dell'atto di citazione a cura di parte attrice, essendo deceduta in data 17.06.2010, nei Controparte_3 confronti degli eredi di quest'ultima.
⬧ tale rinotifica veniva nuovamente autorizzata alla su ccessiva udienza del 17.05.2011, avendo le attrici rinnovato la notifica non agli eredi di
[...]
, ma ad e a , entrambi Persona_9 CP_1 Controparte_3 non rivestenti la qualità eredi, in quanto essa interveniente era stata nominata erede u niversale con test amento pubblico di Controparte_3 redatto per atto di Notar el 28.03.08, Rep. n.77.; Persona_10
⬧ nelle more del giu dizio, in data 16.05.2016 decedeva in Salerno anche lasciando quale sua unica erede universale E_ CP_9 come risulta dal testamento pubblico di , per
[...] E_ atto di Notar el 28.06.16, Rep. n. 74734, Racc. n. 29377, con Persona_10 allegati A e B.
⬧ in data 29.12.2016, il Tribunale di Salerno, con sentenza n.5963 del
29.12.2016 , ha dichiarato l'intervenuto usucapione in favore di CP_9 de per i cespiti di cui al presente giudizio e quindi è venuta a cessare
[...] anche la materia del contendere.
La causa è stata istruita mediante c.t.u., non avendo nessuna della parti chiesto la concessione dei termini ex art. 183, c. VI, c.p.c. pagi na 7 di 19 Nelle more è intervenuta la sentenza della Corte di Appello di Salerno N.
666/2019 (v. allegato alla nota di parte attorea dell'11/11/2019), con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stata rigettata la domanda di usucapione della quota di 1/3 avanzata dai fratelli e nei Pt_3 P_ confronti delle odierne attrici.
Entro i termini di scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. è sopravvenuta anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 5109/2024 (v. all. alla comparsa conclusionale di con la quale è stato rigettato Controparte_9 il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello, con suo conseguente passaggio in giudicato.
Da ciò la modifica della conclusioni di Controparte_9
***
1. Preliminarmente occorre esaminare la questione attinente alla corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di . Controparte_3
1.1. Dalla relata di notifica dell'atto di citazione nei confronti di
[...]
si legge «Al mitt. Destinatario deceduto. 25/6/2010». P_
1.2. In prima udienza, il difensore degli attori, senza premurarsi di procurarsi il certificato di morte, ha chiesto e ottenuto dal g.o.p. di essere autorizzato a rinnovare la notifica nei confronti degli eredi di P_
. All'udienza successiva ha prodotto la notifica dell'atto di citazione
[...] nei confronti di , la quale ha eccepito di non rivestire la qualità CP_1 di erede di , e ciò fondatamente, in quanto solo titolare Controparte_3 della quota di 2/3 dei beni rientranti nell'eredità di SO chiedendo che venisse pronunciata l'estinzione del giudizio. Il difensore delle attrici ha, quindi, chiesto di essere di nuovo autorizzato a rinnovare la notifica nei confronti degli eredi della defunta e all'udienza successiva ha prodotto la notifica dell'atto di citazione nei confronti di E_
, il quale all'udienza del 17/1/2012 ha negato la sua qualità di erede.
[...]
Il difensore delle attrici ha sostenuto a tale udienza che la notifica dell'atto di citazione nei confront i degli eredi di era irrilevante, Controparte_3 visto che era divenuta piena proprietaria della sua quota e, CP_1
pagi na 8 di 19 quindi, il g.o.p., all'esito della riserva assunta, ha disposto c.t.u.
1.3. Con la sua costit uzione l'interveniente ha prodotto, tra l'altro, il certificato di morte di dal quale si evince che la st essa Controparte_3
è morta il 17/6/2010, quindi prima che iniziasse il procedimento notificatorio;
LD ha anche provato, mediante la produzione Per_3 del testamento pu bblicato il 12/7/2010, la sua qualità di erede di
[...]
. P_
1.4. Orbene, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Tribunale, la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado ad u na persona già deceduta inficiata da inesistenza giuridica, posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica ex art. 1 c.c.
(Cass. Civ. 14360/2013); invero, poiché presupposto necessario della vocatio in ius è l'esistenza attuale delle parti, la morte del convenuto avvenuta prima della notifica dell'atto di citazione determina la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale tra le parti (Cass. Civ.
11506/2022). Né efficacia sanante (della notificazione inesistente siccome effettuata nei confronti di persona defunta) può rivestire la costituzione in giudizio dell'erede LD . In altri termini la inesistenza della Per_3 notificazione dell'atto di citazione costituisce insanabile impedimento alla instaurazione del contraddittorio tra le parti e alla costituzione del rapporto processu ale tra le stesse, con l'ulteriore conseguenza che la decisione che sia stata eventualmente emessa sulla base di una notifica inesistente è affetta da nullità insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo
(Cass. 14360/2013).
1.5. All'accertata inesistenza della notif icazione dell'atto introduttivo di primo grado consegue che il giudizio non è stato validamente costituito, che erroneamente è stata dichiarata l'interruzione del processo mai validamente instaurato (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/02/2024, n. 4444), né vale a sanare la rad icale nu llità la costituzione spontane a o provocata degli eredi, come nel caso di specie. pagi na 9 di 19 1.6. Va quindi dichiarata la giuridica inesistenza della not ifica dell'atto di citazione siccome effettuata a persona defunta e la nullità del giudizio del giudizio limitatamente al rapporto tra le attrici e . Controparte_3
1.7. In merito all'irrilevanza dell a nullità appena dich iarata, sostenuta dalla parte atto rea, va evidenziato che nella comunione ereditaria l'usufruttuario è litisconsorte necessario solo se coerede, in quanto lo dispone l'art. 713 cod. civ., secondo il quale la facoltà di domandare la divisione può essere esercitata dai coeredi, e l'art. 784 cod. proc. civ., secondo il quale la domanda di divisione deve proporsi nei confronti di tutti gli eredi» (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7785 del 2001, v. anche Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1337 del 09/02/1987), ciò anche per rispondere all'eccezione di difetto di titolarità dell'usufruttuario riguardo all'azione di scioglimento della divisione eccepita da . CP_1
1.8. È vero anche, però, che al momento della proposizione dell'atto di citazione il diritto di usufrutto si era già estinto (l'art. 979 cod. civ. stabilisce che «l a durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario»), con consolidazione della piena proprietà per 1/3 in capo ad (poi accresciuta a 2/3 con la morte di CP_1 E_
) ; dunque, in relazione all'azione di divisione non osta l'omessa
[...] costituzione del rapporto processuale con . Controparte_3
1.9. Per quanto concerne l'azione di rendimento del conto, avanzata ex art. 723 cod. civ. dalle attrici anche nei confronti di coste i, per la quale, invece, avevano sicuramente legittimazione passiva gli eredi della , detta Per_3 azione è ritenuta, pacificamente, autonoma rispetto a quella di divisione
(Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 15182 del 04/06/2019) e per la stessa non è previsto un litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi nel possesso dei beni ereditari.
1.10. Pertanto, trattandosi di causa scindibili e non sussistendo un litisconsorzio necessario, la declaratoria di nullità si riflette nella impossibilità di esaminare la domanda di rendiconto nei confronti de gli eredi di . Controparte_3
pagi na 10 di 19 2. Tornando all'azione di sciogliment o della divisione, l'unico ostacolo allo scioglimento della comunione ereditaria sui beni di è SO stato opposto da con l'eccezione riconvenzionale di E_ usucapione;
tuttavia, come già anticipato, su tale questione si è formato il giudicato con la sentenza della Corte di Cassazione che, rigettando il ricorso, ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva rigettato la domanda di usucapione della quota del f ratello, Persona_3
(dante cau sa delle attrici).
[...]
2.1. Deve rilevarsi che non vi è controversia tra le parti dell'appartenenza all'asse ereditario dei soli beni indicati dalle attrici;
pertanto, occorre aperta la successione di la quale, in assenza di disposizioni Persona_2 testamentarie, sarà regolata secondo le norme della successione legittima .
2.2. Il c.t.u. ing. o ha provveduto alla descrizione dei beni ereditari e Per_1 alla formazione di due quote:
B) Massa ereditaria Tutte le parti in causa concordano che la Massa ereditaria pervenuta ab intestato dalla successione di deceduta il 26/04/1969 in favore dei suoi tre figli SO [...]
(padre e marito delle attuali attrici); e Persona_3 E_ [...]
, è costituita dai seguenti cespiti: Controparte_3
BENE N.1) Fabbricato rurale sito in Furore alla Salita S. Elia n.1, composto da cinque vani e piccoli accessori, con annessa zona di terreno, identificato nel Catasto Terreni al foglio di mappa n.2 part. n.419 e 420 fabb. Rurale di are 2,63, con annesso terreno agricolo part. n.427, uliveto di terza classe di mq.565 e part.n.1258 uliveto di prima classe, di are 10,98. BENE N.2) zona di terreno in Furore alla via Canali in Catasto al foglio di mappa n. 1 part. n.255 uliveto di 3° classe di are 0,33, e part.n.306 uliveto di 4° classe, di are SS,74. C) Descrizione della Massa Ereditaria BENE N.1 Trattasi di un piccolo ma significativo compendio immobiliare, dislocato in Furore capoluogo, in zona urbana ed urbanizzata, raggiungibile con mezzo meccanico fino a brevissima scalinata che porta al complesso in esame. lvi giunti, una porta-cancello provvista di citofono e campanello immette in un percorso scoperto-pavimentato lungo circa ml.20,00 che conduce al caseggiato così costituito:
- fabbricato di "datata" costruzione con locali in piano terra e primo piano;
12
pagi na 11 di 19 - annessi e contigui locali in piano terra con soprastante lastrico di copertura;
- -ampia tettoia in piano terra in posizione contigua al corpo di fabbrica più vecchio;
- -terrazzamento a quota locali in primo piano;
- -corpo di fabbrica con accesso dal lastrico di copertura in primo piano, di antica costruzione ma allo stato di ristrutturazione ancora in una fase iniziale;
- -terreno agricolo su più "terrazzamenti", posti a valle ma in contiguità del caseggiato (come da allegato stralcio di mappa). Il tutto alla stregua della redatta documentazione fotografica ed allegati grafici di rilievo planimetrico. BENEN.2 Trattasi di un appezzamento di terreno non facilmente raggiungibile e sito in zona alquanto scoscesa, di superficie catastale pari a complessivi mq. 5607. D) Descrizione particolareggiata e STIMA DEI BENI BENE N.1 Il compendio innanzi individuato come BENE N.1, è innanzitutto DIVISIBILE IN DUE PORZIONI, che chiameremo e quindi descriveremo e valuteremo come BENE N.1A e bene N. 1B.
-descrizione e stima BENE N. 1A Il BENE N. 1A comprende tutti i locali in piano terra (Grafico N. 1A) + il terreno sottostante part. n.1258 e n. 427. La porzione di fabbricato in piano terra è in buone condizioni di conservazione ed allo stato si presenta rifinito e completo per l'abitabilità che di fatto è in atto, con possesso da parte di . E_
Il grafico N.1A ci indica i vari locali con le relative superfici utili =
-Locale cucina di H=3,60 e superficie mq.18,50
-Localetto di H=3,60 e superficie mq.19,05
-locale pranzo-giorno di H=3,15 e superficie mq.38,77
-locale servizi di superficie mq.20,35
-locale veranda di superficie mq. 8,85
-locale precario a tettoia di H=5,14 e di mq.62,57 superficie
-lotto di terreno agricolo di mq. 1663
Per la stima di questo bene, così come per l'altro che abbiamo chiamato , ci Parte_7 avvarremo come punto di partenza della indicazione dell'Agenzia delle Entrate, servizio OMI (si allega), che per siti centrali indica quale valore max € 2.650/mq. lordo che tradotto al mq. utile diventa € 2650 x 1,15 = € 3.047/mq. Ci riferiremo poi alle quotazioni della rivista specializzata Il Consulente tecnico Immobiliare che non riporta il Comune di Furore ma per analogia può essere considerato pagi na 12 di 19 quello di Praiano, ove si indicano valori variabili da €6500/3800/3000/mq. a seconda che si tratti di zona centralissima, centrale e semicentrale, potendosi adottare nel caso in esame quello di€ 3.000/mq. Stante poi la ricerca di mercato effettuata in via discreta presso operatori locali, si ritiene, anche e soprattutto sulla base delle positive caratteristiche posizionali, prospettiche e funzionali, di potere adottare il valore venale di €3.000/mq. utile. Questo valore va opportunamente corretto in relazione alle caratteristiche Specifiche di ogni vano e/o pertinenza, per cui si ha quanto al seguito.
Locale cucina di H=3,60 e superficie mq. l 8,50x0,85x€ 3000 = € 47.175
-Localetto di H=3,60 e superficie mq.19,05x0,85x€ 3000= € 48.577
-locale pranzo-giorno di H=3,15 e sup mq.38,77x0,85x€ 3000 = € 98.863
-locale servizi di superficie mq.20,35x0,70x€ 3000= € 42.735
-locale veranda di superficie mq. 8,85x0,10x€ 3000= € 2.655
-locale precario a tettoia di H=5,14 di mq.62,57x0,20x€ 3000 = € 37.542
-lotto di terreno agricolo di mq.1663 x € 40,00(Valore medio tra€ 50
dei terrazzamenti sottostanti il fabbricato ed € 30 del terreno più
€ 66.520 marginale) Totale € 344.067 ed in conto pari
€ 344.000 Parte_8
. 1B Pt_7
Descrizione e stima Individuiamo un complesso di vani, lastrico solare ed area terrazzata, sito in primo piano rispetto al , nonché quasi tutti soprastanti i vani già descritti. Parte_8
Rinveniamo, in particolare, i due vani principali soprastanti quelli in piano terra che nell'insieme costituiscono il fabbricato principale in muratura portante. Retrostante questi due vani si rinvengono: ingresso, locale wc, localetto ed area scoperta con piccolo rudere, tutti privi di luce, nonché a contatto con il retrostante terrapieno. Si rinviene poi il lastrico di copertura del vano grande in piano terra;
da questo lastrico è l'accesso ad un corpo di fabbrica che mostra chiari segni di un intervento di ristrutturazione statica a cui non ha fatto seguito l'attività di finitura e completamento. Questo corpo di fabbrica in muratura con inseriti elementi in c.a. è composto da un vano in piano di ingresso abbastanza grande da cui a mezzo scala ci si porta a due soprastanti vani;
sempre quota lastrico solare, nonché contiguamente a questo volume di fabbrica, si rinviene un locale in muratura ex forno. L'accesso a questo compendio avviene dal cancello principale e successivo corridoio scoperto e, quindi, da scalinata scoperta che porta, appunto, su un pianerottolo alla destra del quale vi è area giardinata e sulla sinistra vi è il già descritto lastrico. Il compendio può avere un giudizio positivo anche alla luce di ottima esposizione (vista pagi na 13 di 19 mare) e soleggiamento, e di uno stato conservativo al quanto positivo. Così si stima il BENE N. 1B
Area giardinata = mq. 62,00x0,05x€ 3000 = € 9.300 Lastrico solare= mq.87,65x0,10x€ 3000 € 26.295
-Vano = mq.20,70x0,90x€ 3000 = € 55.890 Vano= mq.20,43x0,90x€ 3000 - = € 55.161
-ingresso (senza luce) = mq. 3,00x0,60x€ 3000 = € 5.400
- locale wc (senza luce) = mq.5,30x0,60x€ 3000 = € 9.540 localetto (con luce) = mq.10,95x 0,60x € 3000 = € 19.710
-area scoperta con rudere= mq.1 l,77x 0,05x € 3000 = € 1.765
- corpo A al piano lastrico= mq.18,6lx 0,40x € 3000 = primo
€ 22.332 livello= mq.21,20x 0,40x € 3000
+ mq. 6,50 X 0,15 X€ 3.000 = € 28.365 secondo livello = mq. l 8,50x 0,40x € 3000 = € 22.200
- locale forno= mq. I 8,70x 0,40x € 3000 = € 22.440 TOTALE € 278.488 ed in conto pari
BENE N. 1B= € 278.500
.2 Pt_7
Trattasi di un appezzamento di terreno sito in Furore, località zona semiurbana, Pt_5 in posizione collinare con prospetto e vista sul mare. È raggiungibile con difficoltà con piccolo mezzo meccanico. Il fondo è scosceso con presenza di qualche pianta di ulivo e di macchia mediterranea. Si stima il suo valore pari ad€ 4,0 al mq. con un valore complessivo di: BENE N. 2 = mq. 5607 x € 4,0 = € 22.428 ed in conto pari commerciale 2 = 22.500 Pt_8Parte_9
Il valore complessivo della ereditaria è quindi pari, alla attualità, a CP_10
€ 344.000 + € 278.500 + € 22.500= CP_10
Massa= €645.000 Quote di diritto e loro valore ideale La successione ab intestato di ha lasciato coeredi in parti uguali i suoi SO tre figli=
(oggi eredi e e Persona_3 Parte_1 Parte_2 E_
1/3 x € 645.000 = € 215.000
= 1/3 X€ 645.000 = € 215.000 E_
1/3 X€ 645.000 = € 215.000 Controparte_3
Per effetto dell'atto di cessione di quote per notaio del 16 maggio 2005, i Persona_6 signori e sono divenuti usufruttuari delle loro E_ Controparte_3 quote, mentre è divenuta nuda proprietaria di dette due quote, per un CP_1
pagi na 14 di 19 valore di 2/3 dell'intero. (…) Progetto di divisione con conguagli La Massa ereditaria della de cuius, visto che le quote da individuare sono due: la prima doppia della seconda, È DIVISIBILE IN NATURA ANCHE SE CON PROPORZIONATO CONGUAGLIO- La PRIMA QUOTA sarà costituita dalla somma del BENE N. 1A + BENE N. 2 e, per via di logica, dovrebbe rimanere attribuita ai germani e E_ P_
per l'usufrutto e per la nuda proprietà; mentre la seconda quota
[...] CP_1 costituita dal 1B dovrebbe rimanere assegnata al coerede CP_11 Persona_3 ovvero ai suoi aventi causa: + + Parte_1 E_ CP_12
[...]
In particolare, si ha:
PRIMA QUOTA=
BENE N. 1A + BENE N. 2 = € 344.000 +22.500€
€ 366.500
- Quotisti: e Quote di diritto e E
€ 430.000 E_ Controparte_3
€ 215.000+€ 215.000= CP_1
Avere da eredi € 63.500 Persona_3
SECONDA QUOTA=
BENEN. 1B= € 278.500
Quotisti: e Quote di diritto
€ 215.000
€ 215.000= Persona_3
Par Versare ai coeredi e € 63.500 E_
CP_13
[...]
Il c.t.u. ha, quindi, accertato la comoda divisibilità de ll'immobile, vista
[...] anche l'autonomia degli accessi.
2.4. Come già detto, in seguito al decesso di entrambi gli usufruttuari la quota di , pari ai 2/3 del comp endio ereditario è divenuta di CP_1 piena proprietà.
2.5. Va rammentato, con riferimento alla posizione di , che CP_1
«in tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento - neppure pagi na 15 di 19 parziale - della comunione, in quanto i diritti continu ano a fare parte della stessa comunione, rest ando l'acquisto del terzo subordinato all'avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all'erede che li abbia ceduti. Ne consegue che, se u n coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effe tti reali se e in quanto l'acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre, in caso diverso, la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un at to di scioglimento della comunione ereditaria, an che implicito, in ordine a tali beni .» (Cass. Sez. 2 -, Sentenza
n. 25462 del 30/08/2023 , enfasi della scrivente ).
2.6. Riguardo alla non perfetta c oincidenza del valore delle qu ote con i beni da assegnare, deve ricordarsi che «nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e cre diti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condivident i ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in com unione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti dovendo evit arsi un eccessivo frazionamento dei cespit i in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione u na porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere.
Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio » (Cassazione civile, sez. II, 17 aprile
2001, n. 5606 , Sez. 2 -, Sentenza n. 8286 del 25/03/2019 , Sez. 2, Ordinanza pagi na 16 di 19 n. 3694 del 12/02/2021 )
2.7. Nel caso di specie il c.t.u. ha formato due quote non omogenee che rispecchiassero , per quanto possibile, la quota maggior e in capo ad
[...]
, pari a 2/3, rispetto a quella in capo a lle attrici, di 1/3. L'entità del CP_1 conguaglio non appare eccessiv o, considerato il valore delle quote e della massa da dividere.
2.8. Pertanto, è assegnata a d la prima quota e alle attrici la CP_1 seconda quota, le quali saranno tenu te, in solido tra loro, al pagament o in favore della del conguaglio di €63.500. CP_1
2.9. «In caso di divisione giudiziale di un immobile mediant e assegnazione ad uno dei condividenti tenuto a versare i dovuti conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono a far data dalla pronuncia giudiziale
- definitiva o provvisoria - di scioglimento della comunione e di assegnazione del bene al condividente stesso - per questo contestualmente dichiarato tenuto alla corresponsione del conguaglio in favore dell' altro - e non anche dal momento della domanda giudiziale di divisione ovvero da quello della sentenza di primo grado. (Cassazione civile, sez. II, 22 agosto
2003, n. 12333).
2.10. Dunque, sull'importo dovuto a titolo di conguaglio sono dovuti gli interessi compensativi dal deposito della sentenza al sa ldo.
2.11. È fatto salvo il d iritto delle att rici di passaggio dalla porta- cancello, provvista di citofono e campanello , e sul percorso scoperto - pavimentato lungo circa ml.20,00 che conduce al , con tutti gli CP_14 oneri di manutenzione connessi .
3. Da ultimo occorre esaminare la domanda di rendiconto.
3.1. Sulla questione è stato di recente affermato «In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifest ato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In pagi na 17 di 19 tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e d isposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo » (Cassazione civile sez. II, 08/11/2023, n.31105 ).
3.2. Il caso esaminato dalla corte è simile a l presente: anche il quel caso si trattava di una divisione ereditaria e nessuna richiesta di godimento dei beni era stat a avanzat a (nella missiva del 2007 le attrici si erano limitate a chiedere lo scioglimento della comunione).
3.3. Inoltre, nella fattispecie, a cospetto delle allegazioni del convenuto
, circa l'assoluto disinter esse per i beni ereditari da parte E_ delle attrici e, prima ancora, d el loro dante causa, in ragione del fatto che abitavano a New York – circostanza questa riscontrata dall'indicazione contenuta nell'atto di citazione in merito alla loro re sidenza – e che mai avevano fatto ritorno a Furore dopo la morte di le attrici Persona_11 non hanno contestato alcunché. Pertanto, la domanda di r endiconto deve essere rigettata
4. Parimenti deve e ssere rigettata la domanda di di CP_1 rimborso delle spese contratte per la cosa comune, rimas te del tutto sguarnite di prova .
5. Le spese di lite in merito alla domanda di scioglimento della comunione tra le attrici e devono essere integralmente CP_1 compensate, in quanto la seconda ha aderito alla domanda di divisione e le altre reciproche domande sono state entrambe riget tate. Le spese di c.t.u. vanno poste per la metà cias cuno in capo all e attrici e a d . CP_1
6. Vanno pure compensate le spese tra le attrici e , CP_9 Per_3 quale erede di in quanto , anche in tal ca so la domanda Persona_12 di usucapione della quota è stata superata dal giudicato e la dom anda di rendiconto è stata ri gettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagi na 18 di 19 eccezione disattesa o assorbita, così dispone :
A) dichiara aperta la successione di (nata l'[...]) SO alla data del 26/4/1969 e dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto i beni siti nel territorio Furore: 1) fabbricato
2, nn. 419 e 420/1) con annessa zolletta Parte_9
2, nn. 427 e 1258); 2) zona di terreno di are Parte_9
56,07 (NCT Fol. 1, nn. 255 e 306);
B) predispone il seguente progetto di divisione: assegna ad la prima qu ota , composta dal BENE N. 1A + BENE CP_1
N. 2 e alle attrici la seconda quota, composta dal BENEN. 1B, così come individuate nella relazione di c.t.u. e nei suoi allegati, con obbligo delle attrici di pagare, in sol ido tra loro, in favore di , €63.500,00 a CP_1 titolo di conguaglio, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al saldo;
C) onera e la parte attorea di procedere al frazionamen to CP_1 dell'immobile, con spese ripartite tra loro per il 50% ciascuna;
D) dichiara la presente sentenza titolo idoneo ex art 2646 cod. civ. per procedere alla trascrizi one presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari;
E) dichiara la nullità del giudizio tra le attrici e;
Controparte_3
F) rigetta la domanda di rendiconto della attrici e quella di riconoscimento delle spese contratte per la cosa comune avanzata dall a convenuta CP_15
G) compensa per in tero le spese di lite t ra tutte le part i;
H) pone le spese di c.t.u. in parti uguali in capo alla parte attorea e a lla convenuta CP_16
7 aprile 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagi na 19 di 19