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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 121 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nata ad [...] il Controparte_1 C.F._1
23/01/1972
e
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._2
07/03/1968
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Evi FONGARO
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato presso il comune di Chiampo in data 8.05.1993 e trascritto nei registri di detto comune al numero 6, Parte II, Serie A ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, non essendo intervenuta la riconciliazione decorsi 6
mesi dall'udienza cartolare alle seguenti concordate condizioni
.1 RELATIVAMENTE ALL'IMMOBILE COSTITUENTE EX CASA
CONIUGALE
Dichiarare che l'immobile costituente ex casa coniugale in Arzignano, via
Cisalpina 79/a di proprietà esclusiva del SI. enga lasciata dal marito Pt_1
nella disponibilità della moglie e dei figli, in adempimento del Controparte_1
contratto di comodato a tempo determinato della durata di anni 10.
Il SI. si obbliga a continuare a pagare le spese relative alle utenze Pt_1
domestiche a fronte dell'impegno domestico della madre nella gestione quotidiana dei figli , seppur maggiorenni ed economicamente autosufficienti ,
nonché si obbliga a pagare alle spese e/o provvedere alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'immobile, che non siano state causate da fatto doloso o colposo (imprudenza- negligenza-imperizia) della moglie o dei figli.
Il SI. inoltre si riserva il diritto di accesso e di manutentare l'area Pt_1
2 boschiva adiacente l'immobile
Il SI. ichiara di aver asportato tutti i propri effetti personali e oggetti Pt_1
di proprietà esclusiva dalla casa coniugale.
.2 RELATIVAMENTE AI FIGLI
Dichiarare che I figli , nato ad [...] il [...] Persona_1
CF. e , nato ad [...] il C.F._3 Controparte_2
11.03.2001 CF risultano essere entrambi maggiorenni C.F._4
ed economicamente autosufficienti .
La madre, dato atto che il padre non abita nella casa coniugale , chiederà un piccolo contributo ai figli che continuano ad abitare e vivere con la stessa,
provvedendo alle spese quotidiane
Tuttavia qualora i figli necessitassero di spese straordinarie mediche,
odontoiatriche e/o psicologiche, i genitori concordano di partecipare nella misura del 50% cadauno nelle relative spese , assumendosene l'onere.
.3 RELATIVAMENTE AI CONIUGI
Dichiarare che i coniugi risultano essere economicamente autosufficienti ,
lavorando entrambi.
Dare atto che il marito risulta dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2022
avere un reddito lordo superiore alla moglie di circa 20.000, 00 annui , oltre ad un patrimonio immobiliare personale, aziendale e mobiliare di rilevante entità
come da bilanci e visure prodotte in atti .
Dare atto che la SI.ra , in accordo con il marito, ha lavorato part-time CP_1
per 18 anni, sacrificando le proprie aspettative di carriera e prospettive
3 economiche sia di trattamento di fine rapporto che pensionistiche .
Dare atto che la SI.ra ha contribuito nel corso del matrimonio CP_1
fattivamente alla costruzione del patrimonio economico e lavorativo del marito
( sia collaborando nella contabilità aziendale -soprattutto i primi anni- e nelle gestioni degli immobili e aziendali, che prestando garanzie bancarie)
Dare atto che la SI.ra ha impiegato il denaro derivante dalla vendita CP_1
dell'immobile pari a euro 270.000, costituente la precedente casa coniugale alla stessa intestata nell'immobile ubicato in via Cisalpina 79/a di Arzignano,
attuale casa coniugale di proprietà esclusiva del marito SI. Parte_1
.
4. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI-UNA TANTUM
4.1a A definitiva regolazione dei rapporti patrimoniali connessi al rapporto di coniugio in sede divorzile e a completa tacitazione di ogni e qualsiasi rivendicazione economica presente e futura, dando atto che la SI.ra CP_1
, in accordo con il marito, ha lavorato part-time per 18 anni,
[...]
sacrificando le proprie aspettative di carriera e prospettive economiche sia di trattamento di fine rapporto che pensionistiche, ha contribuito nel corso del matrimonio fattivamente alla costruzione del patrimonio economico e lavorativo del marito ( sia collaborando nella contabilità nelle gestioni degli immobili e aziendali, che prestando garanzie bancarie), ha impiegato il denaro derivante dalla vendita dell'immobile costituente la precedente casa coniugale alla stessa intestata nell'immobile ubicato in via Cisalpina 79/a di Arzignano, ,
attuale casa coniugale di proprietà esclusiva del marito SI. , Parte_1
stabilire a carico del SI. a dazione a favore della SI.ra Pt_1 CP_1
4 di una somma una tantum a titolo di assegno divorzile pari a 220.000 (
ducentoventimila ) euro da versarsi in un'unica soluzione entro il 1gennaio
2029
Con tale denaro la signora dichiara di volere acquistare un' abitazione per rilasciare definitivamente la ex casa coniugale di Via Cisalpina 79A e si dichiara disponibile fin da ora a rinunciare alla dazione di detta somma, alla condizione che il marito le reperisca, vista la propria attività lavorativa in ambito edilizio, una situazione abitativa idonea e alla stessa confacente ,del valore corrispondente .
Con la dazione di detta somma o dell'equivalente immobiliare , i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente, di aver definito tutte le questioni tra gli stessi pendenti e di nulla pretendere uno dall'altro reciprocamente.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/01/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in CHIAMPO (VI) in data 08/05/1993.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 12/04/2024
tenutasi con modalità cartolare, veniva omologata con sentenza non definitiva
5 n. 48/2024 pubblicata in data 06/05/2024 con attestazione di passaggio in giudicato in data 09/01/2025.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 48/2024 del
06/05/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere
6 all'annotazione della presente sentenza;
-quanto quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
a a titolo di assegno divorzile una tantum e a tacitazione Controparte_1
di ogni pretesa economica, la somma di euro 220.000,00 da versarsi in un'unica soluzione entro il 01/01/2029.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Chiampo (VI) il 08/05/1993 alle Controparte_1 Parte_1
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente
7 sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chiampo (VI) al n. 6, parte
II, serie A, anno 1993;
c) dichiara equa la somma di euro 220.000,00 riconosciuta da Parte_1
in favore di a titolo di assegno divorzile una tantum;
[...] Controparte_1
d) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 121 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nata ad [...] il Controparte_1 C.F._1
23/01/1972
e
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._2
07/03/1968
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Evi FONGARO
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato presso il comune di Chiampo in data 8.05.1993 e trascritto nei registri di detto comune al numero 6, Parte II, Serie A ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, non essendo intervenuta la riconciliazione decorsi 6
mesi dall'udienza cartolare alle seguenti concordate condizioni
.1 RELATIVAMENTE ALL'IMMOBILE COSTITUENTE EX CASA
CONIUGALE
Dichiarare che l'immobile costituente ex casa coniugale in Arzignano, via
Cisalpina 79/a di proprietà esclusiva del SI. enga lasciata dal marito Pt_1
nella disponibilità della moglie e dei figli, in adempimento del Controparte_1
contratto di comodato a tempo determinato della durata di anni 10.
Il SI. si obbliga a continuare a pagare le spese relative alle utenze Pt_1
domestiche a fronte dell'impegno domestico della madre nella gestione quotidiana dei figli , seppur maggiorenni ed economicamente autosufficienti ,
nonché si obbliga a pagare alle spese e/o provvedere alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'immobile, che non siano state causate da fatto doloso o colposo (imprudenza- negligenza-imperizia) della moglie o dei figli.
Il SI. inoltre si riserva il diritto di accesso e di manutentare l'area Pt_1
2 boschiva adiacente l'immobile
Il SI. ichiara di aver asportato tutti i propri effetti personali e oggetti Pt_1
di proprietà esclusiva dalla casa coniugale.
.2 RELATIVAMENTE AI FIGLI
Dichiarare che I figli , nato ad [...] il [...] Persona_1
CF. e , nato ad [...] il C.F._3 Controparte_2
11.03.2001 CF risultano essere entrambi maggiorenni C.F._4
ed economicamente autosufficienti .
La madre, dato atto che il padre non abita nella casa coniugale , chiederà un piccolo contributo ai figli che continuano ad abitare e vivere con la stessa,
provvedendo alle spese quotidiane
Tuttavia qualora i figli necessitassero di spese straordinarie mediche,
odontoiatriche e/o psicologiche, i genitori concordano di partecipare nella misura del 50% cadauno nelle relative spese , assumendosene l'onere.
.3 RELATIVAMENTE AI CONIUGI
Dichiarare che i coniugi risultano essere economicamente autosufficienti ,
lavorando entrambi.
Dare atto che il marito risulta dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2022
avere un reddito lordo superiore alla moglie di circa 20.000, 00 annui , oltre ad un patrimonio immobiliare personale, aziendale e mobiliare di rilevante entità
come da bilanci e visure prodotte in atti .
Dare atto che la SI.ra , in accordo con il marito, ha lavorato part-time CP_1
per 18 anni, sacrificando le proprie aspettative di carriera e prospettive
3 economiche sia di trattamento di fine rapporto che pensionistiche .
Dare atto che la SI.ra ha contribuito nel corso del matrimonio CP_1
fattivamente alla costruzione del patrimonio economico e lavorativo del marito
( sia collaborando nella contabilità aziendale -soprattutto i primi anni- e nelle gestioni degli immobili e aziendali, che prestando garanzie bancarie)
Dare atto che la SI.ra ha impiegato il denaro derivante dalla vendita CP_1
dell'immobile pari a euro 270.000, costituente la precedente casa coniugale alla stessa intestata nell'immobile ubicato in via Cisalpina 79/a di Arzignano,
attuale casa coniugale di proprietà esclusiva del marito SI. Parte_1
.
4. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI-UNA TANTUM
4.1a A definitiva regolazione dei rapporti patrimoniali connessi al rapporto di coniugio in sede divorzile e a completa tacitazione di ogni e qualsiasi rivendicazione economica presente e futura, dando atto che la SI.ra CP_1
, in accordo con il marito, ha lavorato part-time per 18 anni,
[...]
sacrificando le proprie aspettative di carriera e prospettive economiche sia di trattamento di fine rapporto che pensionistiche, ha contribuito nel corso del matrimonio fattivamente alla costruzione del patrimonio economico e lavorativo del marito ( sia collaborando nella contabilità nelle gestioni degli immobili e aziendali, che prestando garanzie bancarie), ha impiegato il denaro derivante dalla vendita dell'immobile costituente la precedente casa coniugale alla stessa intestata nell'immobile ubicato in via Cisalpina 79/a di Arzignano, ,
attuale casa coniugale di proprietà esclusiva del marito SI. , Parte_1
stabilire a carico del SI. a dazione a favore della SI.ra Pt_1 CP_1
4 di una somma una tantum a titolo di assegno divorzile pari a 220.000 (
ducentoventimila ) euro da versarsi in un'unica soluzione entro il 1gennaio
2029
Con tale denaro la signora dichiara di volere acquistare un' abitazione per rilasciare definitivamente la ex casa coniugale di Via Cisalpina 79A e si dichiara disponibile fin da ora a rinunciare alla dazione di detta somma, alla condizione che il marito le reperisca, vista la propria attività lavorativa in ambito edilizio, una situazione abitativa idonea e alla stessa confacente ,del valore corrispondente .
Con la dazione di detta somma o dell'equivalente immobiliare , i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente, di aver definito tutte le questioni tra gli stessi pendenti e di nulla pretendere uno dall'altro reciprocamente.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/01/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in CHIAMPO (VI) in data 08/05/1993.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 12/04/2024
tenutasi con modalità cartolare, veniva omologata con sentenza non definitiva
5 n. 48/2024 pubblicata in data 06/05/2024 con attestazione di passaggio in giudicato in data 09/01/2025.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 48/2024 del
06/05/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere
6 all'annotazione della presente sentenza;
-quanto quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
a a titolo di assegno divorzile una tantum e a tacitazione Controparte_1
di ogni pretesa economica, la somma di euro 220.000,00 da versarsi in un'unica soluzione entro il 01/01/2029.
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Chiampo (VI) il 08/05/1993 alle Controparte_1 Parte_1
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente
7 sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chiampo (VI) al n. 6, parte
II, serie A, anno 1993;
c) dichiara equa la somma di euro 220.000,00 riconosciuta da Parte_1
in favore di a titolo di assegno divorzile una tantum;
[...] Controparte_1
d) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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