Cass. civ., sez. II, sentenza 30/08/2023, n. 25462
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Sentenza 30 agosto 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, il 3 maggio 2023, con numero di registro generale 1876/2020. Le parti in causa hanno presentato richieste relative alla divisione di beni ereditari e alla validità di atti di cessione di diritti su beni immobili. In particolare, la ricorrente sosteneva di essere stata pretermessa dalla divisione e contestava la natura obbligatoria dell'atto di cessione, ritenendo che questo avesse trasferito l'intera quota ereditaria. Dall'altra parte, i controricorrenti eccepivano la validità della divisione e l'assenza di pregiudizio per la ricorrente.

Il giudice ha rigettato i primi sette motivi di ricorso, confermando che l'atto di cessione aveva solo efficacia obbligatoria e non traslativa, poiché non riguardava l'intero asse ereditario. Tuttavia, ha accolto l'ottavo motivo, ritenendo che la ricorrente avesse interesse a contestare l'inclusione di beni non caduti in successione nella divisione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'Appello di Roma per una nuova valutazione, evidenziando l'importanza di verificare l'effettiva appartenenza della quota del 50% alla madre del de cuius e la possibilità di includerla nella divisione.

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Massime3

In tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento - neppure parziale - della comunione, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l'acquisto del terzo subordinato all'avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all'erede che li abbia ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l'acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre, in caso diverso, la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni.

Nel caso di vendita da parte di uno dei coeredi di bene ereditario che costituisce l'intera massa, l'effetto traslativo dell'alienazione non resta subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota all'erede alienante, dal momento che costui è proprietario esclusivo della frazione ideale di cui può liberamente disporre, sicché il compratore subentra, "pro quota", nella comproprietà del bene comune.

L'indagine del giudice di merito diretta ad accertare, ai fini dell'ammissibilità del retratto successorio, se la vendita compiuta da un coerede abbia avuto per oggetto la quota ereditaria (o una sua frazione) ovvero beni determinati, costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Commentario1

  • 1VENDITA- EREDITA’: ove il bene ereditario costituisce l’intera massa, il compratore subentra pro quota nella comproprietà del bene comune
    Avv. Lucia Cocozza · https://www.expartecreditoris.it/ · 20 dicembre 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/08/2023, n. 25462
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25462
Data del deposito : 30 agosto 2023

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