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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/05/2024, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 14 maggio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente e dall' CP_1 ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2660/2022 R.G. Lavoro, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Mascia Bigolin;
Parte_1 contro
( ), n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale CP_2 C.F._1 con sede legale in Cisterna di Latina, alla via Monti Lepini n. 115 ( ; (contumace) P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola CP_1
Ciarelli;
MOTIVI
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n.
12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso
Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 5.08.2022, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
“dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal mese di marzo dell'anno 2016 al mese di giugno 2021 e per l'effetto, condannare il convenuto Sig. n.q. di titolare dell'omonima ditta CP_2 individuale, alla corresponsione in favore del ricorrente della somma totale di €.
71.374,00, di cui €. 62.351,00 a titolo di differenze retributive, €. 2.535,00
a titolo di Rol e ferie non goduti ed €. 6.488,00 a titolo di TFR o di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. , liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. Att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo effettivo ed interessi sulle somme via via rivalutate.
Condannare il Sig. n.q. di omonimo titolare della ditta individuale, CP_2
a pagare i contributi previdenziali e/assistenziali omessi in favore del ricorrente nella somma che sarà quantificata in corso di causa.”
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Seppur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva, restando contumace. CP_2
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio processuale nei confronti dell' in ragione CP_1 della spiegata domanda di regolarizzazione contributiva, l' si costituiva Controparte_3 chiedendo, in caso di accoglimento delle rivendicazioni attoree, la condanna del al CP_2 pagamento dei relativi contributi, da determinarsi in separata sede e nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della legge n. 335/1995 -sulle retribuzioni e su tutti gli altri emolumenti di cui in ricorso, corrisposti e non-, oltre oneri accessori come per legge, con il favore delle spese.
Istruita in via documentale, la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare come indicato in epigrafe), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate. Prima di procedere alla ricostruzione e valutazione del quadro probatorio venuto a delinearsi per effetto dell'attività istruttoria richiesta esclusivamente dalla parte ricorrente in ragione dello stato contumaciale della convenuta, giova richiamare il principio, che costituisce ormai diritto consolidato, in virtù del quale «la contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore» (Cass. n. 10947 del 2003), e ancora, «la contumacia - la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge - non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, né può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore» (Cass. n. 1648 del 1996).
In sostanza, dunque, la contumacia del convenuto integra un comportamento neutrale, cui non può essere attribuita valenza confessoria e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, la quale resta onerata della relativa prova, e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (ex multis, Cass. 21.11.2014, n. 24885).
In questo senso escluso che la scelta del di non costituirsi in giudizio sia in alcun modo CP_2 in grado di contaminare la valutazione del compendio probatorio o di alterare le regole che governano l'ordinario riparto dei relativi oneri tra le parti, giova rilevarsi preliminarmente che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire l'accertamento del rapporto di subordinazione ed il pagamento delle retribuzioni maturate, su di esso grava onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato (in tal senso Cass. S.U. 13533/2001; Cass 2728/2010; Cass. 10262/2002; Cass. 1526/97).
È opportuno altresì rammentare che -secondo giurisprudenza consolidata- ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento.
Il criterio fondamentale per distinguere il rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore;
il contratto di lavoro subordinato si caratterizza, infatti, per l'esistenza del potere unilaterale del datore di lavoro di indicare al lavoratore di volta in volta le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di conformarla alle proprie esigenze (Cass. 8 giugno 2017, n. 14296; Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; 14 aprile 2008, n. 9812; 28 settembre 2006, n. 21028; 20 aprile 2006, n. 9234; 5 aprile 2006, n.
7966; 24 febbraio 2006, n. 4171; 22 febbraio 2006, n. 3858; 8 agosto 2005, n. 16661; 5 aprile
2005, n. 7025; 27 gennaio 2005, n. 1682Cass. 28 settembre 2006 n. 21028); in particolare, deve attribuirsi rilievo, ai fini dell'individuazione del datore di lavoro, all'effettivo esercizio del potere direttivo, con riferimento al potere disciplinare e sanzionatorio nonché all'individuazione del destinatario della giustificazione dei ritardi e delle assenze.
Il criterio fondamentale per distinguere il rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza, infatti, per l'esistenza del potere unilaterale del datore di lavoro di indicare al lavoratore di volta in volta le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di conformarla alle proprie esigenze (cfr., ex multis, Cass., sez. lav., 8 aprile 2015, n. 7024; Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; ex multis, Cass. 9 marzo 2009, n. 5645; 14 aprile 2008, n. 9812; 28 settembre 2006, n. 21028;
20 aprile 2006, n. 9234; 5 aprile 2006, n. 7966; 24 febbraio 2006, n. 4171; 22 febbraio 2006,
n. 3858; 8 agosto 2005, n. 16661; 5 aprile 2005, n. 7025; 27 gennaio 2005, n. 1682).
In sostanza, il criterio essenziale individuato dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo consiste nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo della controparte e cioè verificare se l'attività di lavoro sia “eterodiretta”, essendo il prestatore di lavoro obbligato a conformarsi alle indicazioni che in qualsiasi momento il datore di lavoro ha facoltà di manifestare in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa ed essendo costantemente volta tale attività a realizzare il fine produttivo che il datore di lavoro individua. Per realizzare tale condizione è evidente che, in primo luogo, il datore di lavoro debba poter disporre dell'attività lavorativa, nel senso che deve poter concretamente ottenere che la prestazione sia resa con le modalità convenute.
Tuttavia, se certamente l'esercizio del potere direttivo rappresenta un elemento che deve necessariamente caratterizzare un rapporto di lavoro subordinato, non è sempre sufficiente al fine di individuare la distinzione tra subordinazione ed autonomia, in quanto anche il lavoratore autonomo può essere diretto dal destinatario della prestazione.
Di norma la subordinazione del rapporto prescinde dalla natura dell'attività lavorativa, attenendo, piuttosto, specificamente alla soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro.
Rapportando tali parametri alla fattispecie in esame si deve rilevare come il ricorrente, nel suo atto introduttivo, fornisca elementi estremamente scarni in ordine alle concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, omettendo di articolare sufficienti allegazioni circa le dinamiche di esercizio dei poteri direttivi da parte del datore di lavoro e ricorrendo per lo più a mere formule di stile, come tali inidonee ad introitare nell'agone processuale elementi circostanziali su cui poter poi condurre una efficace attività istruttoria.
Tale lacuna ha un'incidenza ancora più marcata nel caso in esame, specie ove si considerino due circostanze peculiari, ossia che tra le parti in causa sussiste un rapporto familiare di affinità -essendo il ricorrente il fratello della coniuge del convenuto- e che entrambi avevano in animo di intraprendere insieme un'attività imprenditoriale nel settore florovivaistico, con apporto paritetico al 50% (si v. premessa in fatto del ricorso).
Questi aspetti rendono naturalmente più sfumato il discrimine tra le dimensioni familiari e professionali del rapporto e quindi anche più difficile accertare se una determinata attività sia stata svolta nell'interesse (anche in prospettiva) comune alle parti ovvero esclusivo di una di esse, per cui sarebbe stato lecito attendersi un maggiore impegno esplicativo proprio rispetto agli elementi fattuali tipici della subordinazione, rimasti invece inammissibilmente 'impliciti' nella narrazione attorea, nella quale, peraltro, s'è fatto anche riferimento a tipologie di mansioni tra loro del tutto eterogenee (ad es. costruzione di serre, posa in opera di impianti elettrici ed idraulici, miscelatura e somministrazione di prodotti fitosanitari, adempimenti di carattere burocratico funzionali alla partecipazione ad eventi fieristici), neppure complessivamente riconducibili ad uno specifico profilo professionale di inquadramento.
Ne discende, pertanto, il rigetto dell'azione di accertamento del dedotto rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con conseguente reiezione di tutte le ulteriori domande che in tale accertamento avrebbero trovato il proprio presupposto logico giuridico.
Nulla sulle spese sostenute dal convenuto , rimasto contumace. CP_2
Si ritiene invece equo disporre la compensazione delle spese processuali nei confronti dell' , evocato in giudizio esclusivamente quale terzo litisconsorte Controparte_4 necessario rispetto alla domanda di regolarizzazione contributiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese sostenute dal convenuto rimasto contumace.
- compensate le altre spese. Latina, 14 maggio 2024
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 14 maggio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente e dall' CP_1 ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2660/2022 R.G. Lavoro, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Mascia Bigolin;
Parte_1 contro
( ), n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale CP_2 C.F._1 con sede legale in Cisterna di Latina, alla via Monti Lepini n. 115 ( ; (contumace) P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola CP_1
Ciarelli;
MOTIVI
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n.
12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso
Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 5.08.2022, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
“dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal mese di marzo dell'anno 2016 al mese di giugno 2021 e per l'effetto, condannare il convenuto Sig. n.q. di titolare dell'omonima ditta CP_2 individuale, alla corresponsione in favore del ricorrente della somma totale di €.
71.374,00, di cui €. 62.351,00 a titolo di differenze retributive, €. 2.535,00
a titolo di Rol e ferie non goduti ed €. 6.488,00 a titolo di TFR o di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. , liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. Att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo effettivo ed interessi sulle somme via via rivalutate.
Condannare il Sig. n.q. di omonimo titolare della ditta individuale, CP_2
a pagare i contributi previdenziali e/assistenziali omessi in favore del ricorrente nella somma che sarà quantificata in corso di causa.”
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Seppur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva, restando contumace. CP_2
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio processuale nei confronti dell' in ragione CP_1 della spiegata domanda di regolarizzazione contributiva, l' si costituiva Controparte_3 chiedendo, in caso di accoglimento delle rivendicazioni attoree, la condanna del al CP_2 pagamento dei relativi contributi, da determinarsi in separata sede e nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della legge n. 335/1995 -sulle retribuzioni e su tutti gli altri emolumenti di cui in ricorso, corrisposti e non-, oltre oneri accessori come per legge, con il favore delle spese.
Istruita in via documentale, la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare come indicato in epigrafe), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate. Prima di procedere alla ricostruzione e valutazione del quadro probatorio venuto a delinearsi per effetto dell'attività istruttoria richiesta esclusivamente dalla parte ricorrente in ragione dello stato contumaciale della convenuta, giova richiamare il principio, che costituisce ormai diritto consolidato, in virtù del quale «la contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore» (Cass. n. 10947 del 2003), e ancora, «la contumacia - la quale è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge - non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, né può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore» (Cass. n. 1648 del 1996).
In sostanza, dunque, la contumacia del convenuto integra un comportamento neutrale, cui non può essere attribuita valenza confessoria e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, la quale resta onerata della relativa prova, e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (ex multis, Cass. 21.11.2014, n. 24885).
In questo senso escluso che la scelta del di non costituirsi in giudizio sia in alcun modo CP_2 in grado di contaminare la valutazione del compendio probatorio o di alterare le regole che governano l'ordinario riparto dei relativi oneri tra le parti, giova rilevarsi preliminarmente che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire l'accertamento del rapporto di subordinazione ed il pagamento delle retribuzioni maturate, su di esso grava onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato (in tal senso Cass. S.U. 13533/2001; Cass 2728/2010; Cass. 10262/2002; Cass. 1526/97).
È opportuno altresì rammentare che -secondo giurisprudenza consolidata- ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento.
Il criterio fondamentale per distinguere il rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore;
il contratto di lavoro subordinato si caratterizza, infatti, per l'esistenza del potere unilaterale del datore di lavoro di indicare al lavoratore di volta in volta le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di conformarla alle proprie esigenze (Cass. 8 giugno 2017, n. 14296; Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; 14 aprile 2008, n. 9812; 28 settembre 2006, n. 21028; 20 aprile 2006, n. 9234; 5 aprile 2006, n.
7966; 24 febbraio 2006, n. 4171; 22 febbraio 2006, n. 3858; 8 agosto 2005, n. 16661; 5 aprile
2005, n. 7025; 27 gennaio 2005, n. 1682Cass. 28 settembre 2006 n. 21028); in particolare, deve attribuirsi rilievo, ai fini dell'individuazione del datore di lavoro, all'effettivo esercizio del potere direttivo, con riferimento al potere disciplinare e sanzionatorio nonché all'individuazione del destinatario della giustificazione dei ritardi e delle assenze.
Il criterio fondamentale per distinguere il rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza, infatti, per l'esistenza del potere unilaterale del datore di lavoro di indicare al lavoratore di volta in volta le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di conformarla alle proprie esigenze (cfr., ex multis, Cass., sez. lav., 8 aprile 2015, n. 7024; Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; ex multis, Cass. 9 marzo 2009, n. 5645; 14 aprile 2008, n. 9812; 28 settembre 2006, n. 21028;
20 aprile 2006, n. 9234; 5 aprile 2006, n. 7966; 24 febbraio 2006, n. 4171; 22 febbraio 2006,
n. 3858; 8 agosto 2005, n. 16661; 5 aprile 2005, n. 7025; 27 gennaio 2005, n. 1682).
In sostanza, il criterio essenziale individuato dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo consiste nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo della controparte e cioè verificare se l'attività di lavoro sia “eterodiretta”, essendo il prestatore di lavoro obbligato a conformarsi alle indicazioni che in qualsiasi momento il datore di lavoro ha facoltà di manifestare in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa ed essendo costantemente volta tale attività a realizzare il fine produttivo che il datore di lavoro individua. Per realizzare tale condizione è evidente che, in primo luogo, il datore di lavoro debba poter disporre dell'attività lavorativa, nel senso che deve poter concretamente ottenere che la prestazione sia resa con le modalità convenute.
Tuttavia, se certamente l'esercizio del potere direttivo rappresenta un elemento che deve necessariamente caratterizzare un rapporto di lavoro subordinato, non è sempre sufficiente al fine di individuare la distinzione tra subordinazione ed autonomia, in quanto anche il lavoratore autonomo può essere diretto dal destinatario della prestazione.
Di norma la subordinazione del rapporto prescinde dalla natura dell'attività lavorativa, attenendo, piuttosto, specificamente alla soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro.
Rapportando tali parametri alla fattispecie in esame si deve rilevare come il ricorrente, nel suo atto introduttivo, fornisca elementi estremamente scarni in ordine alle concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, omettendo di articolare sufficienti allegazioni circa le dinamiche di esercizio dei poteri direttivi da parte del datore di lavoro e ricorrendo per lo più a mere formule di stile, come tali inidonee ad introitare nell'agone processuale elementi circostanziali su cui poter poi condurre una efficace attività istruttoria.
Tale lacuna ha un'incidenza ancora più marcata nel caso in esame, specie ove si considerino due circostanze peculiari, ossia che tra le parti in causa sussiste un rapporto familiare di affinità -essendo il ricorrente il fratello della coniuge del convenuto- e che entrambi avevano in animo di intraprendere insieme un'attività imprenditoriale nel settore florovivaistico, con apporto paritetico al 50% (si v. premessa in fatto del ricorso).
Questi aspetti rendono naturalmente più sfumato il discrimine tra le dimensioni familiari e professionali del rapporto e quindi anche più difficile accertare se una determinata attività sia stata svolta nell'interesse (anche in prospettiva) comune alle parti ovvero esclusivo di una di esse, per cui sarebbe stato lecito attendersi un maggiore impegno esplicativo proprio rispetto agli elementi fattuali tipici della subordinazione, rimasti invece inammissibilmente 'impliciti' nella narrazione attorea, nella quale, peraltro, s'è fatto anche riferimento a tipologie di mansioni tra loro del tutto eterogenee (ad es. costruzione di serre, posa in opera di impianti elettrici ed idraulici, miscelatura e somministrazione di prodotti fitosanitari, adempimenti di carattere burocratico funzionali alla partecipazione ad eventi fieristici), neppure complessivamente riconducibili ad uno specifico profilo professionale di inquadramento.
Ne discende, pertanto, il rigetto dell'azione di accertamento del dedotto rapporto di lavoro subordinato tra le parti, con conseguente reiezione di tutte le ulteriori domande che in tale accertamento avrebbero trovato il proprio presupposto logico giuridico.
Nulla sulle spese sostenute dal convenuto , rimasto contumace. CP_2
Si ritiene invece equo disporre la compensazione delle spese processuali nei confronti dell' , evocato in giudizio esclusivamente quale terzo litisconsorte Controparte_4 necessario rispetto alla domanda di regolarizzazione contributiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese sostenute dal convenuto rimasto contumace.
- compensate le altre spese. Latina, 14 maggio 2024
Il Giudice
Umberto Maria Costume