Ordinanza collegiale 21 febbraio 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 22/08/2025, n. 15715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15715 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15715/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01840/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1840 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comitato Residenti Colleferro, Associazione Genitori di Artena, in persona dei legali rappresentanti pro tempore NO GH, OL EL, rappresentati e difesi dall'avvocato Vittorina Teofilatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione IO, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliana Malara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpa IO, non costituito in giudizio;
nei confronti
Green Park Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Bertuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento della D.D. 1 dicembre 2023, n. G16096 della Regione IO pubblicata sul BURL del 14 dicembre 2023 Green Park Ambiente S.r.l. -Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III bis ex art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 per un nuovo "impianto per produzione di biometano a basso impatto ambientale da matrici organiche", Comune di Artena - (RM), località Via Magnarozza snc e di tutti gli atti presupposti e consequenziali;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 2 settembre 2024:
per l’annullamento della D.D. 31 maggio 2024, n. G06642 della Regione IO, pubblicata sul BURL del 13 giugno 2024 recante “Verifica di ottemperanza Determinazioni n. G10770 del 28 luglio 2017 e n. G07147 del 27 maggio 2019 inerenti pronuncia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell''art. 23 parte II D.lgsl. 152/2006 e s.m.i. Progetto “Realizzazione di impianto per produzione di biometano a basso impatto ambientale da matrici organiche”, Comune di Artena (RM) località Magniarozza s.n.c. proponente Green Park Ambiente S.r.l. e di tutti gli atti presupposti, tra cui, per quanto possa occorrere, dei pareri dell''Area Regionale Programmazione Comunitaria e Sviluppo rurale e dell''Area Regionale Decentrata Agricoltura IO Centro, nonché del parere dell''AR IO del 27 marzo 2024 di valutazione finale dello studio previsionale per la dispersione degli inquinanti prodotto dalla proponente, nonché dell''AIA impugnata nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione IO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 5 agosto 2015, acquisita con prot.n. 440267 del 11/08/2015, la società GREEN PARK AMBIENTE s.r.l. ha trasmesso all’Area Valutazione di Impatto Ambientale l’istanza ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., finalizzata alla “Realizzazione di impianto per produzione di biometano a basso impatto ambientale da matrici organiche”, da realizzarsi nel Comune di Artena (RM), in località Via Magnarozza snc (Registro elenco progetti n. 42/2015).
La procedura di valutazione ambientale, si è conclusa con la Determinazione Dirigenziale n. G10770 del 28/07/2017, con la quale, si è ritenuto necessario disporre una verifica di ottemperanza in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente ad alcuni specifici aspetti.
La società proponente con nota prot. 629783 del 11.12.2017, ha presentato istanza di annullamento parziale in autotutela ai sensi dell’art. 21 – nonies della legge 241/90, avverso il provvedimento di IA.
L’Area IA, con Determinazione Dirigenziale n. G07147 del 27.5.2019, nell’accogliere le richieste avanzate dalla società ha modificato la determinazione n. G10770 del 28.7.2017.
La società Green Park r.l. in data 11.8.2020 ha presentato istanza di A.I.A. ex art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, acquisita al prot. n. 0713207, provvedendo a consegnare la documentazione necessaria per l’avvio del procedimento.
L’istanza riguarda la realizzazione e l’esercizio di un nuovo impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi per la produzione di compost di qualità e biometano, da edificare in corrispondenza di un’area industriale dismessa, ubicato in Via Magnarozza snc, sito nel Comune di Artena (RM).
All’esito del procedimento amministrativo e dopo aver acquisito i diversi pareri degli Enti convocati, nonché il parere conclusivo favorevole con prescrizioni di AR IO prot. n. 10068 del 13/02/2023, acquisito al prot. n.163267 in pari data, l’Area Autorizzazione Integrata Ambientale ha emesso la Determinazione n. G04364 del 31.3.2023 di conclusione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, che non è stata oggetto di impugnazione, ove è stato previsto che la Società dovesse provvedere a presentare la documentazione aggiornata e completa di tutte le integrazioni.
Con note acquisite al prot. regionale nn. 0559268 e 0558851 del 23.5.2023, la società GREEN PARK s.r.l. ha presentato alla Regione IO e ad AR IO la documentazione necessaria al fine del rilascio dell’autorizzazione integrata Ambientale.
L’Area AIA - dopo aver preso atto dei pareri resi dalle diverse autorità coinvolte nel procedimento, della Determina di IA n. G10770 del 28.7.2017 (come aggiornata con la Determinazione n. G07147 del 27.5.2019), della Determinazione favorevole conclusiva della Conferenza di servizi, nonché dell’Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., rilasciata dall’autorità competente con nota prot. n.997988 del 13.9.2023, e dopo aver verificato che la società ha integrato lo Studio di dispersione degli inquinanti in atmosfera conformemente a quanto richiesto da AR IO con nota prot. n. 10068 del 13.2.2023, acq. al prot. n. 163267 del 13.2.2023 - in ottemperanza a quanto indicato nella Determinazione Dirigenziale n. G04364 del 31.3.2023, ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale con Determinazione n. G16096 del 1.12.2023 per l’impianto in esame, con prescrizioni.
Con ricorso depositato il 21 febbraio 2024 gli odierni ricorrenti hanno impugnato il predetto provvedimento, domandandone l’annullamento, per i seguenti motivi:
1) ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 TER, DELL'ART. 4 IV COMMA LETT. C), DELL'ART. 5 I COMMA LETT. O) e O bis), DELL'ART. 29 TER LETT. D) E M), DELL'ART. 29 QUATER COMMA 13 LETT. B), DELL'ART. 25 COMMA V DECRETO LEGISLATIVO 152/2006; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE giacché difetterebbe la valutazione di impatto ambientale.
2) ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DELL'ART. 29 BIS I COMMA, ART. 4 I COMMA LETT. C), VIOLAZIONE ART. 6 CONVENZIONE DI AARHUS, ART. 29 QUATER XII E XIII COMMA, ART. 29 SEXIES I COMMA DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE considerato che l’AIA autorizza l'esercizio dell'impianto, pur avendo evidenziato l’AR IO, che il progetto presenta numerose incongruenze e non applica le BAT di settore.
Successivamente, l’Area IA dopo aver verificato l’ottemperanza alle prescrizioni, ha emesso la Verifica di ottemperanza di cui alla Determinazione n. G06642 del 31.5.2024.
Tale ultimo provvedimento è stato impugnato in data 2 settembre 2024 per i seguenti motivi aggiunti:
1) ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 TER, DELL'ART. 5 I COMMA LETT. O) e O bis), DELL'ART. 29 QUATER COMMA 13 LETT. B), VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONEDIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, essendo la motivazione e l'istruttoria alla base dei provvedimenti di IA e di AIA pacificamente postume.
2) ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE – ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 III COMMA LETT. A), E), H) E DELL'ART. 8 COMMA 1 LETT. G) L. 57/2001 E DELL'ART. 12 COMMA 7 DECRETO LEGISLATIVO 387/2003 – ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DELL'ART. 14 TER COMMA 7 L. 241/1990 E DELL'ART. 146 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/2004 – ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DEL PUNTO 3.4. N.T.A. ALLEGATO 2 PROCEDURA TECNICA N. 2 PIANO RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA E DELL'ALLEGATO II DECRETO LEGISLATIVO 155/2010 considerato che alcuni degli aspetti evidenziati nella IA del 2017 non sono stati oggetto di alcuna verifica di ottemperanza, tale che la determinazione del 31.05.2024 risulta essere quindi carente di istruttoria e motivazione.
Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione e la società controinteressata, eccependo il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, nonché l’improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione del provvedimento di IA presupposto e controdeducendo, nel merito, a quanto sostenuto nell’atto introduttivo.
Con ordinanza nr. 3918/2025 il Collegio ha domandato il deposito di documentazione attestante la legittimazione a ricorrere dei ricorrenti.
Con deposito del 12 marzo 2025 parte ricorrente ha adempiuto alle richieste di cui alla menzionata ordinanza.
All’udienza del 21 maggio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Quanto, in primo luogo, alla legittimazione a ricorrere di parte ricorrente, occorre osservare quanto segue.
Il Comitato Residenti Colleferro, come emerge dallo Statuto depositato in atti, è ente preposto alla tutela dell’ambiente e del territorio del Comune di Colleferro e della Valle del Sacco. Parimenti, l’Associazione ricorrente, dalla documentazione depositata in atti, risulta che abbia partecipato quale interessata al procedimento amministrativo e, come emerge dallo statuto (art. 2), fra i suoi scopi rientra la promozione di iniziative a “favore della tutela dell’ambiente”. La stessa, inoltre, rappresenta interessi radicati sul territorio ove è prevista la collazione dell’impianto, trattandosi di impianto per produzione di biometano da matrici organiche ad Artena, ove opera l’associazione in parola.
Non può, pertanto, dubitarsi della loro legittimazione, anche avendo riguardo al consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “ Nell'ambito di un giudizio di impugnazione di un decreto dirigenziale, con cui la Regione ha rilasciato, in esito a una conferenza di servizi, un'autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) per il trattamento di rifiuti pericolosi e di rigenerazione di olii usati presso un impianto già esistente, è ammissibile l'intervento ad adiuvandum di un'associazione, la quale deduce che il provvedimento amministrativo impugnato lederebbe interessi ambientali e sanitari collegati al suo scopo statutario e rispetto alla quale sussistono i tre requisiti elaborati dalla giurisprudenza, relativi alle finalità statutarie dell'ente, alla stabilità del suo assetto organizzativo e alla c.d. vicinitas rispetto all'interesse sostanziale asseritamente leso per effetto dell'azione amministrativa ” (Consiglio di Stato sez. IV, 29/04/2020, n.2733).
Infine, anche i privati ricorrenti risultano residenti nell’area ove dovrebbe essere posto in esercizio l'impianto, come dimostrato dalla documentazione depositata in atti.
A questo riguardo si osserva che “ nella materia ambientale, oltre ai beni fondamentali del paesaggio e del patrimonio storico — artistico, garantiti dall'art. 9 comma 2, Cost., viene in rilievo il bene primario della salute, garantito dall'art. 32 Cost. come « fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività », la cui soglia di tutela giurisdizionale, nella relativa declinazione di salvaguardia dei valori ambientali, deve intendersi anticipata al livello di oggettiva presunzione di lesione; conseguentemente, ai fini della sussistenza della legittimazione e dell'interesse ad agire risulta sufficiente la vicinitas, intesa come vicinanza dei soggetti che si ritengono lesi dal sito prescelto per l'ubicazione di una struttura avente potenzialità inquinanti e/o degradanti, non potendo loro addossarsi il gravoso onere dell'effettiva prova del danno subito” (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 04/07/2022, n.4518). D’altra parte, "la tutela dell'ambiente si connota infatti per una peculiare ampiezza del riconoscimento della legittimazione partecipativa e dei coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, come è dimostrato dalle scelte legislative (di recepimento delle norme europee e della Convenzione di Aarhus) in tema di partecipazione alle procedure di V.A.S. e V.I.A., di legittimazione all'accesso alla documentazione in materia ambientale, di valorizzazione degli interessi "diffusi" anche quanto al profilo della legittimazione processuale (Consiglio di Stato sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2403). In tale ottica, pretendere la dimostrazione di un sicuro pregiudizio all'ambiente o alla salute, ai fini della dimostrazione dell'interesse a ricorrere, costituirebbe una probatio diabolica, tale da incidere sul diritto costituzionale di tutela in giudizio delle posizioni giuridiche soggettive (Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254: cfr. anche sez. V, n. 5193 del 16 settembre 2011)", di conseguenza "ai fini della sussistenza delle condizioni dell'azione avverso provvedimenti lesivi dal punto di vista ambientale, il criterio della "vicinitas" ... rappresenta quindi un elemento di per sé qualificante della legittimazione e dell'interesse a ricorrere " (cfr., C.d.S., Sez. IV, n. 4639 del 7.6.2022).
Ciò chiarito deve trovare accoglimento l’eccezione di improcedibilità per mancata impugnazione della IA, con riferimento al primo motivo di ricorso.
Invero, “ In termini generali, occorre infatti rilevare che la IA (così come la VINCA), chiude un procedimento autonomo caratterizzato da un altissimo tasso di discrezionalità non solo tecnica, ma politica (secondo la costante giurisprudenza europea e nazionale: cfr. Corte giustizia UE, sez. VI, 28 febbraio 2018, C-117/17; sez. I, 26 luglio 2017, C-196/16; Cons. Stato, sez. IV, n. 3527 del 2021; sez. V, n. 1640 del 2012). E’, invero, pacifico in giurisprudenza che, stante l’autonomia procedimentale e la immediata lesività della IA, il termine per impugnare la decisione favorevole decorre dalla pubblicazione per estratto del provvedimento ex art. 27 d.lgs. n. 152 del 2006 nel testo ratione temporis vigente (tanto a partire da Cons. Stato sez. VI, n. 316 del 2004; successivamente: sez. IV, n. 190 del 2018; n. 4327 del 2017; n. 36 del 2014; n. 361 del 2013; v. da ultimo sez. IV, n. 6406 del 2022; 6013 del 2022; 5870 del 2022). Secondo tali pronunce, infatti:
a) in tema di protezione dell’ambiente e autorizzazioni in materia ambientale, la valutazione di impatto ambientale si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero. La sua funzione è preordinata alla salvaguardia dell’habitat nel quale l’uomo vive, che assurge a valore primario ed assoluto, in quanto espressivo della personalità umana attribuendo ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale, di derivazione comunitaria;
b) la IA si differenzia dall’AIA, che incide sugli aspetti gestionali dell’impianto e sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all’azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco;
c) il procedimento per la valutazione d’impatto ambientale (IA) e quello per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere quindi un’autonoma efficacia lesiva, che consente (o meglio impone) l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi (Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2016, n. 3000; 26 gennaio 2015, n. 313; 17 ottobre 2012, n. 5299);
d) la valutazione di impatto ambientale rappresenta un atto autonomamente impugnabile, sia nell’ipotesi in cui essa si concluda con esito negativo, sia che la medesima abbia un epilogo positivo; nel primo caso, invero, la natura immediatamente lesiva è più agevolmente percepibile, determinandosi un palese arresto procedimentale, sicché non potrebbe non riconoscersi al soggetto interessato alla positiva conclusione del procedimento un interesse autonomo e immediato all’impugnazione del giudizio negativo; nel secondo caso (esito positivo del procedimento) va, invece, valutata l’esistenza, in capo a terzi soggetti, di un interesse (contrario) al giudizio favorevolmente espresso dalla pubblica amministrazione; in sostanza, gli atti conclusivi delle procedure di valutazione di impatto ambientale, pur inserendosi all’interno di un più ampio procedimento di realizzazione di un’opera o di un intervento, sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione dei valori ambientali, siano essi associazioni di tutela ambientale ovvero cittadini residenti in loco;
e) di tale esegesi vi è un chiaro riflesso nella disposizione recata dall’art. 29, comma 1, del c.d. codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), secondo cui i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a IA o senza la IA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge ”, pertanto “ il procedimento per la valutazione d’impatto ambientale (IA) e quello per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere quindi un’autonoma efficacia lesiva, che consente (o meglio impone) l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi (Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2016, n. 3000; 26 gennaio 2015, n. 313; 17 ottobre 2012, n. 5299) ” (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7978/2022).
La Valutazione di Impatto Ambientale (IA), sia essa positiva o negativa, costituisce un atto autonomamente ed immediatamente impugnabile da parte dei soggetti interessati (ivi inclusi enti territoriali portatori di interessi ambientali); di conseguenza, la mancata impugnazione del provvedimento di IA entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla sua pubblicazione o piena conoscenza ne determina l'intangibilità, rendendo irricevibile il ricorso proposto tardivamente avverso tale atto, anche se impugnato congiuntamente al provvedimento finale del procedimento connesso (es. AIA).
Come ricordato, infatti, i due provvedimenti – IA e AIA – debbono essere considerati autonomi e autonomamente impugnabili. Entrambi sono considerati atti finali e capaci di ledere immediatamente l’interesse dei ricorrenti. Laddove, pertanto, la IA già risulti lesiva della posizione dei ricorrenti, spetta a questi ultimi l’impugnazione tempestiva di tale provvedimento, non potendo costoro attendere l’approvazione del provvedimento di AIA per dedurre vizi che attenevano alla presupposta e non gravata IA.
Appare evidente che l’accertamento deve essere svolto con riguardo al caso concreto e, in particolare, al contenuto del provvedimento impugnato. Ossia, non può essere legittimamente impugnato un provvedimento di AIA sulla scorta di vizi che hanno inficiato il preliminare provvedimento di IA che non sia stata tuttavia impugnato. Ragionando altrimenti si finirebbe per ammettere una surrettizia evasione dei termini processuali di impugnazione dei provvedimenti.
Nel caso in esame, la procedura di valutazione ambientale, si è conclusa con la Determinazione Dirigenziale n. G10770 del 28/07/2017, con la quale, si è ritenuto necessario disporre una verifica di ottemperanza in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente ad alcuni specifici aspetti. Pertanto, considerato che il primo motivo di ricorso è espressamente fondato su vizi che già inficiavano il provvedimento di IA (in quanto, a mente di parte ricorrente , la IA del 2017, avrebbe sostanzialmente posticipato in modo illegittimo alla fase autorizzatoria l’istruttoria su aspetti importanti, relativi alla compatibilità ambientale del progetto) tale vizio avrebbe dovuto essere posto a fondamento del ricorso avverso la IA, la quale tuttavia non è stata oggetto di impugnazione. Tale motivo di ricorso è pertanto inammissibile.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, questo è infondato.
Il procedimento condotto dalla Regione IO appare immune da vizi, avendo accertato che tutti i punti della verifica di ottemperanza non esclusi dalla Determinazione Dirigenziale n. G07147 del 27/05/2019 rispondono a quanto richiesto, in quanto risultano acquisiti tutti i pareri richiesti espressamente riportati ovvero acquisiti per silenzio-assenso ai sensi del comma 7, nonché ottemperate le valutazioni indicate.
Infatti, in seguito ad istanza presentata dalla controinteressata in sede di V.I.A, nel corso dell’istruttoria sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- prot.n. 8314 del 30.3.2016 da parte del MiBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, parere favorevole ai fini paesaggistico e ambientale, fatte salve le decisioni della Soprintendenza Archeologica;
- prot.n. 160502/BA/02 del 05/05/2016 da parte dell’Autorità dei Bacini del IO in cui non si rilevano particolarità ostative alla realizzazione dell’intervento;
- prot.n. 488336 del 30/09/2016 dell’Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale in cui chiedeva al Comune di Artena di attestare la conformità dell’intervento alle N.T.A. del P.R.G. vigente;
- prot.n. 544406 del 28/10/2016 dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti della Regione IO, in cui non si rilevano motivi ostativi in ordine all’applicazione dei criteri di localizzazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
- prot.n. 32574 del 24/11/2016 ASL Roma 5 - Dipartimento di Prevenzione Area Igiene e Sanità Pubblica, riportante “al momento non ci sono ragioni ostative a quanto si vorrebbe realizzare”;
- prot.n.169570 del 31/03/2017 dell’Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità con cui si ritiene di non dover esprimere parere stante l’assenza di vincoli paesaggistici;
- prot.n.379971 del 24/07/2017 dell’Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità con cui rettifica la nota precedente esprimendo parere favorevole all’intervento vista la compatibilità con il vincolo sussistente, ribadendo la necessità dell’obbligo dell’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 25 della L.R. 24/1998 e s.m.i..
La Valutazione di impatto ambientale si è conclusa con la Determinazione Dirigenziale n. G10770 del 28/07/2017, con la quale, si è ritenuto necessario disporre una verifica di ottemperanza in sede di AIA.
Con D.D. n. G07147 del 27/05/2019, in modifica della determinazione n. G10770 del 28/7/2017, l’Amministrazione ha escluso dalla verifica di ottemperanza i seguenti aspetti:
• “l’imposizione della VIS, in quanto strumento non previsto per questa tipologia di impianto dalla normativa vigente in materia;
• la validazione da parte di AR IO dei dati delle analisi effettuate dal proponente sul sito;
• la disposizione che qualsiasi iniziativa nella località di progetto sia vincolata all’esito favorevole del compimento delle procedure ex art. 242 sul sito del depuratore in località Colubro in quanto disposizioni non coerenti con le previsioni normative e oggetto di specifici elementi in sede di autorizzazione.”
Con successiva Determina n. G07147 del 2019 è stato previsto un approfondimento istruttorio in seno al procedimento di autorizzazione integrata ambientale.
In seguito alla presentazione dell’istanza ex art. 29-quater del D.lgs. 152/2006. da parte della Green Park s.r.l. ha preso avvio un complesso iter istruttorio nel corso del quale si sono svolte numerose sedute della conferenza di servizi e sono stati acquisiti i pareri delle Amministrazioni coinvolte, ivi compreso il parere conclusivo favorevole con prescrizioni di AR IO (prot. n. 10068 del 13/02/2023, acq al prot. n.163267), il quale ha rappresentato che: “ Dall’esame della documentazione integrativa agli atti, come puntualmente evidenziato nella presente valutazione, è emerso che la Società ha riscontrato anche gli aspetti residuali come sottolineati dalla scrivente Agenzia nella precedente valutazione di cui al Prot. 64069 del 13/09/2022, aggiornando la documentazione tecnica ed il PMeC. Al contempo, sono state altresì fornite a codesta Autorità competente, per le proprie valutazioni e determinazioni, osservazioni in merito a specifiche questioni dell’assetto tecnologico e gestionale individuato dal Proponente. In relazione allo studio previsionale di dispersione degli inquinanti, sono state fornite alla Società indicazioni circa i valori di fondo da assumere per una corretta stima, in accordo alle nuove disposizioni indicate nella Procedura Tecnica N.2 dell’Allegato 2 alle Norme di Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria. Tenuto conto di tutto quanto sopra, in conclusione, si rimette il presente parere tecnico conclusivo di Arpa IO all’Autorità competente, per le valutazioni e decisioni di competenza ”.
Al suo esito l’Amministrazione regionale ha emesso la Determinazione motivata n. G04364 del 31/03/2023 per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, prescrivendo la presentazione di
documentazione aggiornata e completa di tutte le integrazioni richieste.
Tale adempimento risulta esser stato evaso con note acquisite al prot. regionale nn. 0559268 e 0558851 del 23/05/2023, dalla società GREEN PARK s.r.l., la quale ha presentato alla Regione IO e ad AR IO la documentazione propedeutica al rilascio dell’autorizzazione integrata Ambientale.
Infine, con Determinazione n. G06642 del 31/05/2024 la Regione ha emesso la “Verifica di Ottemperanza” dopo aver preso atto dei pareri resi dalle diverse autorità coinvolte nel procedimento, della Determina di IA n. G10770 del 28/07/2017 (come aggiornata con la Determinazione n. G07147 del 27/05/2019), della Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, dell’Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. rilasciata dall’autorità competente con nota prot. n. 997988 del 13/09/2023 e solo dopo aver verificato che la società ha integrato lo Studio di dispersione degli inquinanti in atmosfera conformemente a quanto richiesto da AR IO con nota prot. n. 10068 del 13/02/2023, acq. al prot. n. 163267 del 13/02/2023, in ottemperanza a quanto indicato nella Determinazione Dirigenziale n. G04364 del 31/03/2023, l’Amministrazione ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale con la Determinazione n. G16096 del 01/12/2023.
Alcun vizio procedimentale è ravvisato, risultando, pertanto, infondato il secondo motivo di ricorso.
Con riferimento, poi, ai motivi aggiunti presentati avverso la Determinazione n. G06642 del 31/05/2024 avente ad oggetto la “Verifica di Ottemperanza così come prescritta con le Determinazioni n. G10770 del 28/07/2017 e n. G07147 del 27/05/2019 inerenti la Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. progetto finalizzato alla "Realizzazione di impianto per produzione di biometano a basso impatto ambientale da matrici organiche", Comune di Artena (RM), località Via Magnarozza snc Proponente: GREEN PARK AMBIENTE srl Registro elenco progetti n. 42/2015”, questi devono essere giudicati inammissibili per mancata impugnazione della IA.
Come espressamente riferito a p. 4 del ricorso per motivi aggiunti “ La determinazione del 31/05/2024 ha, nell'ottica regionale, in violazione dell'art. 97 della Costituzione, la funzione di sanare ex post i vizi di istruttoria e motivazione che inficiano il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e il provvedimento di AIA. Nel caso di specie, la motivazione e l'istruttoria alla base dei provvedimenti di IA e di AIA sono pacificamente postume ”. Se, dunque, tale è il presupposto da cui muove parte ricorrente, tali vizi avrebbero dovuto fondare l’impugnazione del provvedimento di IA, il quale – come ricordato – non è stato tuttavia impugnato.
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso è in parte inammissibile e, in parte, infondato. I motivi aggiunti al ricorso principale sono dichiarati inammissibili.
Stante la complessità della controversia le spese processuali possono essere ugualmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato. I motivi aggiunti sono dichiarati inammissibile per quanto indicato in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Virginia Arata, Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO