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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9724 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 22047/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II
in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Ragozini,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22047.21 R.G. e vertente
TRA
(partita iva , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., , con sede in Casoria alla Via Nazionale Controparte_1
delle Puglie n.245; (codice fiscale: Controparte_1
), nato a [...] il [...]; tutti elettivamente domici- C.F._1
liati in Caserta alla via Renato Caccioppoli n. 3 presso lo studio dell'avv. Raffae-
le NE (codice fiscale: - partita iva: C.F._2 P.IVA_2
che li rappresenta e difende giusta procura che, in virtù della normativa vigente,
deve intendersi apposta in calce al presente atto. Dichiara di voler ricevere tutte notifiche al seguente indirizzo P.E.C.: Email_1
Opponenti
E
( partita Controparte_2
iva codice fiscale , in persona del suo legale rapp.te P.IVA_3 P.IVA_4
1
p.t., con sede in Torre del Greco (NA) al Corso Vittorio Emanuele 92/100, rap-
presentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Cicchella (codice fiscale
[...]
- pec: con il quale elettivamen- C.F._3 Email_2
te domicilia in Napoli alla Via Francesco Crispi n.62 ;
Opposta
CONCLUSIONI
Come formulate all'udienza del 4.7.25:
E' presente per gli opponenti e Parte_1 CP_3
e per delega dell'avv. Raffaele NE, l'avv. Raffaele Locantore il
[...]
quale dichiara è stato già proposto gravame avverso Sentenza parziale n. 1670
del 17/02/2025. Il giudizio è stato rubricato in appello con il numero di rg 1098-
2025. Impugna la la CTU integrativa per le ragioni che verranno illustrare nella comparsa conclusionale.
Si riporta alle precedenti difese e ne chiede l'accoglimento delle conclu-
sioni già rassegnate e di cui all'atto di opposizione e alle successive difese, con richiesta di assegnazione della causa a sentenza con concessione dei termini di legge per la redazione delle comparse conclusionali e di replica
E' altresì presente per la nonchè per delega Controparte_2
dell'avv. Gianfranco Cicchella, l'avv. Stefano Curcio il quale si riporta agli atti e documenti di causa. Letto l'elaborato tecnico definitivo a firma della dr.ssa
[...]
e rilevato che lo stesso è stato redatto in perfetta aderenza al quesito Per_1
del 17/2/2025 e che il conteggio è immune da errori di natura computistica e ri-
spondenti - dal punto di vista metodologico - alle direttive di cui alla richiamata ordinanza del febbraio scorso, nulla oppone alla rideterminazione del saldo
[...]
del c/c dedotto in lite n.1101087 al 31.03.2021 in €.11.563,67. Si ripor- Pt_2
2
ta alle conclusioni rassegnate in atti e chiede che la causa sia decisa. Impugna e contesta le avverse deduzioni e conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso ex art. 633 c.p.c., il Tribunale di Napoli in-
giungeva su richiesta della , a mezzo decreto ingiunti- Controparte_2
vo n. 5262/2021 del 05/07/2021 RG n. 16731/2021, e notificato a mezzo posta in data 7.7.2021 a parte opponente e Parte_1 Parte_3
, di pagare, l'importo di € 89.560,52 oltre interessi al tasso legale e sino al
[...]
soddisfo, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € 406,50
per spese ed € 1750,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%),
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Tale ricorso veniva emesso sul presupposto che la banca si professava creditrice della Parte_1
1. della somma di €.70.954,34 quale ammontare alla data del 31/3/2020
del saldo debitore del c/corrente n.110/1101087, intrattenuto presso la filiale di
Napoli/Ferraris per rapporto sorto in data 17/5/2012;
2. della somma di €.18.606,18, quale residuo mutuo chirografario per no-
taio in data 5/6/2013, per 29291, racc.17125 che la Persona_2 [...]
concedeva alla ai sensi del d.p.r. n.601 del Controparte_2 Parte_1
29/9/1973, di €.300.000,00 da estinguere mediante il pagamento di n.72 rate mensili costanti e posticipate con scadenza della prima rata al 5/7/2013 e dell'ultima al 5/6/2019.
Il rapporto veniva garantito dalla lettera fidejussoria sottoscritta in data
25/3/2013 fino alla concorrenza di €.487.500,00 dal sig. , na- Controparte_1
to a Napoli il 9/10/1968.
3
Con atto di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, gli opponenti chie-
devano la revoca dello stesso allegando in fatto e diritto quanto segue:
1. Omessa fascicolazione della documentazione ed insussistenza delle condizioni processuali per l'emissione dell'ingiunzione.
Gli opponenti deducevano che i documenti prodotti in monitorio non era-
no stati ritualmente numerati.
2. Improcedibilità dell'azione monitoria.
Eccepivano l'improcedibilità della domanda, stante il mancato esperimen-
to del tentativo di conciliazione.
3. Incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del Tribuna-
le di Napoli Nord in Aversa oppure a favore del Tribunale di Torre Annunziata.
Nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Eccepivano l'incompetenza territoriale del giudice adito con il procedi-
mento monitorio, per essere competente il Tribunale di Nord in Aversa, luogo nel quale ha sede l'ingiunta oppure in favore del Tribunale di Torre Annunziata, qua-
le foro convenzionalmente pattuito.
4. Disconoscimento conformità delle fotocopie e disconoscimento sotto-
scrizioni.
Contestavano le fotocopie prodotte prive di una reale numerazione in quanto non conformi ai loro originali e si contestano le firme apposte sugli atti e sui contratti in quanto mai apposte dagli opponenti e come tali apocrife.
I documenti le cui firme che sono state disconosciute:
contratto di conto corrente 7.2.2017;
contratto di mutuo chirografario 3.6.2013;
corrispondenza 6 marzo 2020 doc.437;
4
corrispondenza 9 marzo 2020 doc.438;
lettera fidejussoria doc.441;
lettera ricognitiva del 7 febbraio 2017 doc.433;
mandato di pagamento chirografo doc.436 del 5.6.2013.
5. Mancata trasmissione degli estratti conto.
Nel corso del rapporto la è stata gravemente inadempiente in quanto CP_2
non ha trasmesso gli estratti conto, per cui non ha assolto agli oneri informativi dovuti nei confronti del cliente.
6. contestazione delle operazioni di cui al c.c. oggetto di causa.
La esaminati gli estratti, ha contestato una serie di Parte_1
operazioni contabili tutte di addebito come riportate in sede di atto di citazione alle pagine da 6 a 44.
7.Nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi –
conseguente nullità parziale dei contratti – inapplicabilità di diversa capitalizza-
zione anatocistica.
8. Illegittimità dell'applicazione di criteri di accredito ed addebito delle valute indipendenti dalla effettiva disponibilità della provvista.
9. Illegittimità delle variazioni unilaterali dei tassi applicate dalla banca in corso dei rapporti.
10. Nullità delle fideiussioni omnibus e specifiche per la lesione dei prin-
cipi buona fede e della l. 287/90. Eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
Costituitasi parte opposta, ha chiesto il rigetto dell'avversa pretesa infon-
data in merito.
In particolare sebbene premetteva di volersi avvalere dei contratti disco-
5
nosciuti, non formulava istanza di verificazione.
Infatti, alla pagina n. 6 della comparsa di costituzione, parta opposta si ri-
servava di introdurre “ nei modi e termini del codice di rito … il giudizio di veri-
ficazione ex art.216 c.p.c.” Nel corso del giudizio non provvedeva al deposito di nessuna delle tre memorie di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (ante riforma
Cartabia).
In ordine alle contestazioni delle operazioni contabili, la banca deduceva che:
le scritture contabili erano state regolarmente inviate al cliente;
le contestazioni erano generiche e comunque tardive ai sensi dell'art. 1832 cod. civ.
Acquisita la documentazione e disposta ctu contabile, con ordinanza dell'8.6.23, veniva disposto il seguente mandato ai fini della ctu:
indichi i rapporti intercorsi tra le parti a cui si fa riferimento negli atti in-
troduttivi, avendo cura di precisare la data di inizio ed eventualmente di chiusura dei rapporti.
Per il contratto di conto corrente in atti, n.1101087, ridetermini il saldo applicando il tasso legale codicistico, eliminando le spese e commissioni contrat-
tuali fatte salve tasse ed imposte, eliminando la capitalizzazione sino alla data di chiusura o comunque all'ultimo estratto disponibile. In caso di non continuità
degli estratti, si esprima sull'attendibilità delle risultanze ottenute ed applichi il principio del “saldo zero” in ordine alla prima serie continua di estratti conto.
Non compia alcuna operazione in ordine al mutuo.
Attesa la ritualità del deposito della documentazione contabile ad opera
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della banca, riordini il ctu l'insieme dei dati contabili e svolga l'incarico dispo-
sto, avendo cura di precisare se sono in atti del giudizio tutti gli estratti conto e tutti i dati completi.
Tenga conto anche delle operazioni specificatamente contestate da parte opponente.
Con ordinanza del 6.4.23, veniva chiarito al ctu che:
“nell'espletamento delle operazioni peritali, dovrà tenere conto di tutta la documentazione versata anche in più soluzioni, dalla parte in esecuzione dell'ordine di cui all'art. 210 c.p.c. come richiesto da purchè atti- Parte_1
nente al contenuto della richiesta di ordine di esibizione da essa proposta ovvero relativa a :
-singole operazioni dal 22.5.2012 al 31.3.2021;
-estratti degli eventuali conti collegati a supporto del conto ordinario.
Ciò in quanto, il termine per il deposito ex art. 210 c.p.c. della documenta-
zione non è perentorio e comunque partecipa del contenuto di ordinanza, sempre modificabile.
Il ctu avrà cura di redigere più elenchi dettagliati di tutta la documentazio-
ne depositata dalla entro la II memoria istruttoria, e re- Controparte_2
lativa ai successivi depositi in esecuzione dell'ordine ex art. 210 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 25.3.24, a seguito di un primo deposito della ctu, il giudicante integrava così il mandato:
“preso atto che il ctu ha accertato che, quanto al c.c. n. 1101101087 sono disponibili in atti estratti conto ordinari e scalari decorrenti dal mese di maggio
2012 fino al mese di marzo 2021 (fatta eccezione solo per un mese mancante);
rilevato che ha accertato la presenza di altro conto collegato al predetto di
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cui manca in atti il documento contrattuale;
Dispone che il ctu nel riconfermare i criteri applicati per la rielaborazione del c.c. di cui è causa ( ridetermini il saldo applicando il tasso legale codicistico,
eliminando le spese e commissioni contrattuali fatte salve tasse ed imposte, eli-
minando la capitalizzazione sino alla data di chiusura o comunque all'ultimo estratto disponibile) elimini inoltre, dal saldo come ricalcolato ogni operazione riconducibile ad altro conto collegato al predetto conto corrente, modificando le conclusioni di cui all'elaborato peritale di cui alla soluzione a) alla pagina 29-30
della perizia.
Utilizzi per tale ricalcolo unicamente come riferimento gli estratti e rias-
sunti scalari ordinari”.
Con sentenza non definitiva depositata in data 17.2.25 n. 1670/25, il Tri-
bunale di Napoli così provvedeva:
- Revoca il decreto opposto;
- Condanna soc. in persona del suo legale rapp.te p.t. Parte_1
, e in proprio, in solido al pagamento del- Controparte_1 Controparte_1
la somma di euro 18.606,18 con interessi legali di cui alla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal 29/4/2021 al soddisfo.
Contestualmente, disponeva ulteriore integrazione della ctu con ordinanza di pari data.
“limitatamente al c.c. in atti, n.1101087, dispone mandato al ctu dal se-
guente tenore:
azzeri il saldo del c.c. alla data del 7.2.17. A seguire, tenendo conto degli estratti conto dal 7.2.17 in poi, applichi tutte le clausole contrattuali in termini di
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interessi, spese, commissioni, capitalizzazione etc… ed indichi il saldo finale alla chiusura così come rideterminato”.
In particolare, la sentenza non definitiva su indicata, nel confermare la competenza del giudice adito, sviluppava il seguente ragionamento logico – giu-
ridico:
La Banca aveva allegato di esser creditrice della soc. Controparte_4
rente in Casoria alla Via Nazionale delle Puglie n.2145, in persona del suo legale rapp.te p.t. sig. : Controparte_1
della somma di €.70.954,34 quale ammontare alla data del 31/3/2020 del saldo debitore del c/corrente n.110/1101087, intrattenuto presso la filiale di Na-
poli/Ferraris, valuta 31/3/2021, oltre gli inte-ressi al tasso contrattuale;
della somma residua di €.18.606,18 di cui al mutuo contratto in data
5/6/2013, mediante il quale la concesse alla soc. Controparte_2
in persona del suo legale rapp.te p.t. , che Parte_1 Controparte_1
gliene aveva fatto richiesta, un finanziamento chirografario originario di
€.300.000,00 al tasso di interesse determinato da estinguere mediante il paga-
mento di n.72 rate mensili costanti e posticipate con scadenza della prima rata al
5/7/2013 e dell'ultima al 5/6/2019.
Tali obbligazioni erano garantite tramite lettera fidejussoria sottoscritta in data 25/3/2013 fino alla concorrenza di €.487.500,00 dal , Controparte_1
che in qualità di legale rappresentante pro tempore della società, ha contratto in posizione non classificabile come consumatore.
La sentenza rilevava inoltre la mala fede nel disconoscimento della docu-
mentazione contrattuale operato dagli opponenti, tra cui l'atto pubblico notarile che consacrava il mutuo, ritenendolo inefficace, sebbene in mancanza di istanza
9
di verificazione richiesta dall'opposta.
Con riferimento al contratto di mutuo il credito residuo veniva ritenuto certo, liquido ed esigibile e provato.
Veniva ritenuta valida ed efficace la fideiussione contratta da CP_1
il favore della debitrice principale.
[...]
Quanto al contratto di conto corrente n. 1101101087, si accertava la sua operatività dal 17.5.12, sino al marzo del 2021.
Ciò lo si ricavava sia dagli estratti conto ordinari e scalari in atti, decorren-
ti dal mese di maggio 2012 fino al mese di marzo 2021, sia dal contratto intercor-
so tra le parti, sempre relativo al c.c. 1101087, stipulato il 7.2.17 che nella parte anteriore superiore della prima pagina recava la dicitura (data di stampa 7.2.17, e data di accensione 17.5.12).
Quindi, poteva evincersi che la stampa del contratto del 7.2.17, fosse stata una successiva rinegoziazione di un rapporto nato in data [...].
Per quanto espresso nella sentenza parziale, ad integrando delle considera-
zioni, la mancanza in atti del contratto originario, documento la cui forma scritta
è ad substantiam, implica che, in mancanza di prova sulla costituzione del rap-
porto sin dal 2012, il credito azionato in monitorio per il saldo del c.c. deve pren-
dere origine dal primo contratto validamente concluso tra le parti, ovvero dalla data del 7.2.2017 sino alla chiusura.
Per tale considerazione, il saldo negativo alla data del 7.2.17 sarà azzerato e si applicheranno tutte le condizioni contrattuali del contratto per la ridetermina-
zione del saldo finale sino alla chiusura.
L'assenza del contratto per cui è prevista la forma scritta ad substantiam,
impedisce di riconoscere valore giuridico alla pretesa azionata in monitorio dalla
10
banca sin dal 2012, dovendo necessariamente ricondurla unicamente al primo contratto stipulato tra le parti, in data 7.2.17 partendo con saldo zero.
Infondata risulta la contestazione in ordine all'applicazione della capita-
lizzazione trimestrale atteso che essa si ferma al 2016 si riporta la formulazione adoperata dall'opponente:
“La banca nonostante il divieto imposto dalla legge ha continuato ad ap-
plicare la capitalizzazione trimestrale fino al 30.09.2016”.
La soluzione prescelta di far decorrere il dovuto dal 7.2.17, implica l'assorbimento di tale contestazione. Tra l'altro risulta che correttamente la banca si sia adeguata alla legislazione vigente alla data del 2017 nella formu-lazione ul-
tima dell'art. 120 TUB in ordine all'autorizzazione espressa del cliente di addebi-
to degli interessi sul saldo dell'anno precedente.
Infondata perché non provata, la contestazione sull'irregolare applicazione dei giorni valuta rispetto quanto pattuito, del tutto infondata perché espressa-
mente prevista nel contratto del 7.2.17, la facoltà della banca di modifica uni-
laterale delle condizioni contrattuali.
Alla luce di quanto sopra esposto il ctu ha provveduto a rideterminare il nuovo saldo del rapporto alla data del 31.03.2021 pari ad euro 11.563,67 come saldo negativo (il ctu ha dato atto della non applicazione di commissioni legitti-
mamente regolate tra le parti ma di cui non si sono verificati i presupposti appli-
cativi e quindi gli addebiti a seguito di riformulazione). Gli interessi legali richie-
sti, si faranno decorrere ex art. 1284 c.c. comma quarto, dalla data del deposito del ricorso per d.i., in mancanza di prova della ricezione della messa in mora an-
tecedente.
Le spese per l'intero giudizio, seguono la soccombenza e si compensano
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al 30% attesa la consistente riduzione del credito accertato. Le spese della ctu sa-
ranno invece poste a carico delle parti in parti uguali.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
· Condanna soc. in persona del suo legale rapp.te p.t. Parte_1
, e in proprio, in solido al pagamento in Controparte_1 Controparte_1
favore della della Controparte_2
somma di euro 11.563,67 con gli interessi legali ex art. 1284 c.c. comma quarto,
dalla data del deposito del ricorso al soddisfo;
· Condanna soc. in persona del suo legale rapp.te p.t. Parte_1
, e in proprio, in solido al pagamento in Controparte_1 Controparte_1
favore della della Controparte_2
somma di euro 13.900,00 oltre iva cassa e spese generali e spese di mediazione se affrontate. Spese di ctu a carico delle parti in parti uguali.
Napoli 28/10/2025
Il Giudice
(dott. Diego Ragozini)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II
in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Ragozini,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22047.21 R.G. e vertente
TRA
(partita iva , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., , con sede in Casoria alla Via Nazionale Controparte_1
delle Puglie n.245; (codice fiscale: Controparte_1
), nato a [...] il [...]; tutti elettivamente domici- C.F._1
liati in Caserta alla via Renato Caccioppoli n. 3 presso lo studio dell'avv. Raffae-
le NE (codice fiscale: - partita iva: C.F._2 P.IVA_2
che li rappresenta e difende giusta procura che, in virtù della normativa vigente,
deve intendersi apposta in calce al presente atto. Dichiara di voler ricevere tutte notifiche al seguente indirizzo P.E.C.: Email_1
Opponenti
E
( partita Controparte_2
iva codice fiscale , in persona del suo legale rapp.te P.IVA_3 P.IVA_4
1
p.t., con sede in Torre del Greco (NA) al Corso Vittorio Emanuele 92/100, rap-
presentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Cicchella (codice fiscale
[...]
- pec: con il quale elettivamen- C.F._3 Email_2
te domicilia in Napoli alla Via Francesco Crispi n.62 ;
Opposta
CONCLUSIONI
Come formulate all'udienza del 4.7.25:
E' presente per gli opponenti e Parte_1 CP_3
e per delega dell'avv. Raffaele NE, l'avv. Raffaele Locantore il
[...]
quale dichiara è stato già proposto gravame avverso Sentenza parziale n. 1670
del 17/02/2025. Il giudizio è stato rubricato in appello con il numero di rg 1098-
2025. Impugna la la CTU integrativa per le ragioni che verranno illustrare nella comparsa conclusionale.
Si riporta alle precedenti difese e ne chiede l'accoglimento delle conclu-
sioni già rassegnate e di cui all'atto di opposizione e alle successive difese, con richiesta di assegnazione della causa a sentenza con concessione dei termini di legge per la redazione delle comparse conclusionali e di replica
E' altresì presente per la nonchè per delega Controparte_2
dell'avv. Gianfranco Cicchella, l'avv. Stefano Curcio il quale si riporta agli atti e documenti di causa. Letto l'elaborato tecnico definitivo a firma della dr.ssa
[...]
e rilevato che lo stesso è stato redatto in perfetta aderenza al quesito Per_1
del 17/2/2025 e che il conteggio è immune da errori di natura computistica e ri-
spondenti - dal punto di vista metodologico - alle direttive di cui alla richiamata ordinanza del febbraio scorso, nulla oppone alla rideterminazione del saldo
[...]
del c/c dedotto in lite n.1101087 al 31.03.2021 in €.11.563,67. Si ripor- Pt_2
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ta alle conclusioni rassegnate in atti e chiede che la causa sia decisa. Impugna e contesta le avverse deduzioni e conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso ex art. 633 c.p.c., il Tribunale di Napoli in-
giungeva su richiesta della , a mezzo decreto ingiunti- Controparte_2
vo n. 5262/2021 del 05/07/2021 RG n. 16731/2021, e notificato a mezzo posta in data 7.7.2021 a parte opponente e Parte_1 Parte_3
, di pagare, l'importo di € 89.560,52 oltre interessi al tasso legale e sino al
[...]
soddisfo, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € 406,50
per spese ed € 1750,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%),
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Tale ricorso veniva emesso sul presupposto che la banca si professava creditrice della Parte_1
1. della somma di €.70.954,34 quale ammontare alla data del 31/3/2020
del saldo debitore del c/corrente n.110/1101087, intrattenuto presso la filiale di
Napoli/Ferraris per rapporto sorto in data 17/5/2012;
2. della somma di €.18.606,18, quale residuo mutuo chirografario per no-
taio in data 5/6/2013, per 29291, racc.17125 che la Persona_2 [...]
concedeva alla ai sensi del d.p.r. n.601 del Controparte_2 Parte_1
29/9/1973, di €.300.000,00 da estinguere mediante il pagamento di n.72 rate mensili costanti e posticipate con scadenza della prima rata al 5/7/2013 e dell'ultima al 5/6/2019.
Il rapporto veniva garantito dalla lettera fidejussoria sottoscritta in data
25/3/2013 fino alla concorrenza di €.487.500,00 dal sig. , na- Controparte_1
to a Napoli il 9/10/1968.
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Con atto di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, gli opponenti chie-
devano la revoca dello stesso allegando in fatto e diritto quanto segue:
1. Omessa fascicolazione della documentazione ed insussistenza delle condizioni processuali per l'emissione dell'ingiunzione.
Gli opponenti deducevano che i documenti prodotti in monitorio non era-
no stati ritualmente numerati.
2. Improcedibilità dell'azione monitoria.
Eccepivano l'improcedibilità della domanda, stante il mancato esperimen-
to del tentativo di conciliazione.
3. Incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del Tribuna-
le di Napoli Nord in Aversa oppure a favore del Tribunale di Torre Annunziata.
Nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Eccepivano l'incompetenza territoriale del giudice adito con il procedi-
mento monitorio, per essere competente il Tribunale di Nord in Aversa, luogo nel quale ha sede l'ingiunta oppure in favore del Tribunale di Torre Annunziata, qua-
le foro convenzionalmente pattuito.
4. Disconoscimento conformità delle fotocopie e disconoscimento sotto-
scrizioni.
Contestavano le fotocopie prodotte prive di una reale numerazione in quanto non conformi ai loro originali e si contestano le firme apposte sugli atti e sui contratti in quanto mai apposte dagli opponenti e come tali apocrife.
I documenti le cui firme che sono state disconosciute:
contratto di conto corrente 7.2.2017;
contratto di mutuo chirografario 3.6.2013;
corrispondenza 6 marzo 2020 doc.437;
4
corrispondenza 9 marzo 2020 doc.438;
lettera fidejussoria doc.441;
lettera ricognitiva del 7 febbraio 2017 doc.433;
mandato di pagamento chirografo doc.436 del 5.6.2013.
5. Mancata trasmissione degli estratti conto.
Nel corso del rapporto la è stata gravemente inadempiente in quanto CP_2
non ha trasmesso gli estratti conto, per cui non ha assolto agli oneri informativi dovuti nei confronti del cliente.
6. contestazione delle operazioni di cui al c.c. oggetto di causa.
La esaminati gli estratti, ha contestato una serie di Parte_1
operazioni contabili tutte di addebito come riportate in sede di atto di citazione alle pagine da 6 a 44.
7.Nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi –
conseguente nullità parziale dei contratti – inapplicabilità di diversa capitalizza-
zione anatocistica.
8. Illegittimità dell'applicazione di criteri di accredito ed addebito delle valute indipendenti dalla effettiva disponibilità della provvista.
9. Illegittimità delle variazioni unilaterali dei tassi applicate dalla banca in corso dei rapporti.
10. Nullità delle fideiussioni omnibus e specifiche per la lesione dei prin-
cipi buona fede e della l. 287/90. Eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
Costituitasi parte opposta, ha chiesto il rigetto dell'avversa pretesa infon-
data in merito.
In particolare sebbene premetteva di volersi avvalere dei contratti disco-
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nosciuti, non formulava istanza di verificazione.
Infatti, alla pagina n. 6 della comparsa di costituzione, parta opposta si ri-
servava di introdurre “ nei modi e termini del codice di rito … il giudizio di veri-
ficazione ex art.216 c.p.c.” Nel corso del giudizio non provvedeva al deposito di nessuna delle tre memorie di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (ante riforma
Cartabia).
In ordine alle contestazioni delle operazioni contabili, la banca deduceva che:
le scritture contabili erano state regolarmente inviate al cliente;
le contestazioni erano generiche e comunque tardive ai sensi dell'art. 1832 cod. civ.
Acquisita la documentazione e disposta ctu contabile, con ordinanza dell'8.6.23, veniva disposto il seguente mandato ai fini della ctu:
indichi i rapporti intercorsi tra le parti a cui si fa riferimento negli atti in-
troduttivi, avendo cura di precisare la data di inizio ed eventualmente di chiusura dei rapporti.
Per il contratto di conto corrente in atti, n.1101087, ridetermini il saldo applicando il tasso legale codicistico, eliminando le spese e commissioni contrat-
tuali fatte salve tasse ed imposte, eliminando la capitalizzazione sino alla data di chiusura o comunque all'ultimo estratto disponibile. In caso di non continuità
degli estratti, si esprima sull'attendibilità delle risultanze ottenute ed applichi il principio del “saldo zero” in ordine alla prima serie continua di estratti conto.
Non compia alcuna operazione in ordine al mutuo.
Attesa la ritualità del deposito della documentazione contabile ad opera
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della banca, riordini il ctu l'insieme dei dati contabili e svolga l'incarico dispo-
sto, avendo cura di precisare se sono in atti del giudizio tutti gli estratti conto e tutti i dati completi.
Tenga conto anche delle operazioni specificatamente contestate da parte opponente.
Con ordinanza del 6.4.23, veniva chiarito al ctu che:
“nell'espletamento delle operazioni peritali, dovrà tenere conto di tutta la documentazione versata anche in più soluzioni, dalla parte in esecuzione dell'ordine di cui all'art. 210 c.p.c. come richiesto da purchè atti- Parte_1
nente al contenuto della richiesta di ordine di esibizione da essa proposta ovvero relativa a :
-singole operazioni dal 22.5.2012 al 31.3.2021;
-estratti degli eventuali conti collegati a supporto del conto ordinario.
Ciò in quanto, il termine per il deposito ex art. 210 c.p.c. della documenta-
zione non è perentorio e comunque partecipa del contenuto di ordinanza, sempre modificabile.
Il ctu avrà cura di redigere più elenchi dettagliati di tutta la documentazio-
ne depositata dalla entro la II memoria istruttoria, e re- Controparte_2
lativa ai successivi depositi in esecuzione dell'ordine ex art. 210 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 25.3.24, a seguito di un primo deposito della ctu, il giudicante integrava così il mandato:
“preso atto che il ctu ha accertato che, quanto al c.c. n. 1101101087 sono disponibili in atti estratti conto ordinari e scalari decorrenti dal mese di maggio
2012 fino al mese di marzo 2021 (fatta eccezione solo per un mese mancante);
rilevato che ha accertato la presenza di altro conto collegato al predetto di
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cui manca in atti il documento contrattuale;
Dispone che il ctu nel riconfermare i criteri applicati per la rielaborazione del c.c. di cui è causa ( ridetermini il saldo applicando il tasso legale codicistico,
eliminando le spese e commissioni contrattuali fatte salve tasse ed imposte, eli-
minando la capitalizzazione sino alla data di chiusura o comunque all'ultimo estratto disponibile) elimini inoltre, dal saldo come ricalcolato ogni operazione riconducibile ad altro conto collegato al predetto conto corrente, modificando le conclusioni di cui all'elaborato peritale di cui alla soluzione a) alla pagina 29-30
della perizia.
Utilizzi per tale ricalcolo unicamente come riferimento gli estratti e rias-
sunti scalari ordinari”.
Con sentenza non definitiva depositata in data 17.2.25 n. 1670/25, il Tri-
bunale di Napoli così provvedeva:
- Revoca il decreto opposto;
- Condanna soc. in persona del suo legale rapp.te p.t. Parte_1
, e in proprio, in solido al pagamento del- Controparte_1 Controparte_1
la somma di euro 18.606,18 con interessi legali di cui alla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal 29/4/2021 al soddisfo.
Contestualmente, disponeva ulteriore integrazione della ctu con ordinanza di pari data.
“limitatamente al c.c. in atti, n.1101087, dispone mandato al ctu dal se-
guente tenore:
azzeri il saldo del c.c. alla data del 7.2.17. A seguire, tenendo conto degli estratti conto dal 7.2.17 in poi, applichi tutte le clausole contrattuali in termini di
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interessi, spese, commissioni, capitalizzazione etc… ed indichi il saldo finale alla chiusura così come rideterminato”.
In particolare, la sentenza non definitiva su indicata, nel confermare la competenza del giudice adito, sviluppava il seguente ragionamento logico – giu-
ridico:
La Banca aveva allegato di esser creditrice della soc. Controparte_4
rente in Casoria alla Via Nazionale delle Puglie n.2145, in persona del suo legale rapp.te p.t. sig. : Controparte_1
della somma di €.70.954,34 quale ammontare alla data del 31/3/2020 del saldo debitore del c/corrente n.110/1101087, intrattenuto presso la filiale di Na-
poli/Ferraris, valuta 31/3/2021, oltre gli inte-ressi al tasso contrattuale;
della somma residua di €.18.606,18 di cui al mutuo contratto in data
5/6/2013, mediante il quale la concesse alla soc. Controparte_2
in persona del suo legale rapp.te p.t. , che Parte_1 Controparte_1
gliene aveva fatto richiesta, un finanziamento chirografario originario di
€.300.000,00 al tasso di interesse determinato da estinguere mediante il paga-
mento di n.72 rate mensili costanti e posticipate con scadenza della prima rata al
5/7/2013 e dell'ultima al 5/6/2019.
Tali obbligazioni erano garantite tramite lettera fidejussoria sottoscritta in data 25/3/2013 fino alla concorrenza di €.487.500,00 dal , Controparte_1
che in qualità di legale rappresentante pro tempore della società, ha contratto in posizione non classificabile come consumatore.
La sentenza rilevava inoltre la mala fede nel disconoscimento della docu-
mentazione contrattuale operato dagli opponenti, tra cui l'atto pubblico notarile che consacrava il mutuo, ritenendolo inefficace, sebbene in mancanza di istanza
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di verificazione richiesta dall'opposta.
Con riferimento al contratto di mutuo il credito residuo veniva ritenuto certo, liquido ed esigibile e provato.
Veniva ritenuta valida ed efficace la fideiussione contratta da CP_1
il favore della debitrice principale.
[...]
Quanto al contratto di conto corrente n. 1101101087, si accertava la sua operatività dal 17.5.12, sino al marzo del 2021.
Ciò lo si ricavava sia dagli estratti conto ordinari e scalari in atti, decorren-
ti dal mese di maggio 2012 fino al mese di marzo 2021, sia dal contratto intercor-
so tra le parti, sempre relativo al c.c. 1101087, stipulato il 7.2.17 che nella parte anteriore superiore della prima pagina recava la dicitura (data di stampa 7.2.17, e data di accensione 17.5.12).
Quindi, poteva evincersi che la stampa del contratto del 7.2.17, fosse stata una successiva rinegoziazione di un rapporto nato in data [...].
Per quanto espresso nella sentenza parziale, ad integrando delle considera-
zioni, la mancanza in atti del contratto originario, documento la cui forma scritta
è ad substantiam, implica che, in mancanza di prova sulla costituzione del rap-
porto sin dal 2012, il credito azionato in monitorio per il saldo del c.c. deve pren-
dere origine dal primo contratto validamente concluso tra le parti, ovvero dalla data del 7.2.2017 sino alla chiusura.
Per tale considerazione, il saldo negativo alla data del 7.2.17 sarà azzerato e si applicheranno tutte le condizioni contrattuali del contratto per la ridetermina-
zione del saldo finale sino alla chiusura.
L'assenza del contratto per cui è prevista la forma scritta ad substantiam,
impedisce di riconoscere valore giuridico alla pretesa azionata in monitorio dalla
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banca sin dal 2012, dovendo necessariamente ricondurla unicamente al primo contratto stipulato tra le parti, in data 7.2.17 partendo con saldo zero.
Infondata risulta la contestazione in ordine all'applicazione della capita-
lizzazione trimestrale atteso che essa si ferma al 2016 si riporta la formulazione adoperata dall'opponente:
“La banca nonostante il divieto imposto dalla legge ha continuato ad ap-
plicare la capitalizzazione trimestrale fino al 30.09.2016”.
La soluzione prescelta di far decorrere il dovuto dal 7.2.17, implica l'assorbimento di tale contestazione. Tra l'altro risulta che correttamente la banca si sia adeguata alla legislazione vigente alla data del 2017 nella formu-lazione ul-
tima dell'art. 120 TUB in ordine all'autorizzazione espressa del cliente di addebi-
to degli interessi sul saldo dell'anno precedente.
Infondata perché non provata, la contestazione sull'irregolare applicazione dei giorni valuta rispetto quanto pattuito, del tutto infondata perché espressa-
mente prevista nel contratto del 7.2.17, la facoltà della banca di modifica uni-
laterale delle condizioni contrattuali.
Alla luce di quanto sopra esposto il ctu ha provveduto a rideterminare il nuovo saldo del rapporto alla data del 31.03.2021 pari ad euro 11.563,67 come saldo negativo (il ctu ha dato atto della non applicazione di commissioni legitti-
mamente regolate tra le parti ma di cui non si sono verificati i presupposti appli-
cativi e quindi gli addebiti a seguito di riformulazione). Gli interessi legali richie-
sti, si faranno decorrere ex art. 1284 c.c. comma quarto, dalla data del deposito del ricorso per d.i., in mancanza di prova della ricezione della messa in mora an-
tecedente.
Le spese per l'intero giudizio, seguono la soccombenza e si compensano
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al 30% attesa la consistente riduzione del credito accertato. Le spese della ctu sa-
ranno invece poste a carico delle parti in parti uguali.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così
provvede:
· Condanna soc. in persona del suo legale rapp.te p.t. Parte_1
, e in proprio, in solido al pagamento in Controparte_1 Controparte_1
favore della della Controparte_2
somma di euro 11.563,67 con gli interessi legali ex art. 1284 c.c. comma quarto,
dalla data del deposito del ricorso al soddisfo;
· Condanna soc. in persona del suo legale rapp.te p.t. Parte_1
, e in proprio, in solido al pagamento in Controparte_1 Controparte_1
favore della della Controparte_2
somma di euro 13.900,00 oltre iva cassa e spese generali e spese di mediazione se affrontate. Spese di ctu a carico delle parti in parti uguali.
Napoli 28/10/2025
Il Giudice
(dott. Diego Ragozini)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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