Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.5808.2024 R.A.C.L., promossa da:
IO PE RO
con il proc. avv. De Blasi dom.
CONTRO
CP_1
con il proc. avv. Tafuro dom.
Parte ricorrente ha adito questo Giudice, chiedendo dichiararsi che la stessa ha contratto sul luogo di lavoro le malattie professionali in ricorso individuate da cui è derivato un danno biologico in misura superiore a quella minima prescritta dalla legge, con conseguente CP_ condanna di alla liquidazione delle prestazioni ex lege, oltre interessi legali e rivalutazione, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
All'uopo espone quanto segue:
di avere lavorato quale operaio elettricista addetto alla istallazione di impianti fotovoltaici, di condizionatori e pompe di calore, all'infilaggio di cavi elettrici ed alle tracce oltre quale autista di automezzo per la consegna di alimenti ed addetto al carico e scarico di prodotti senza ausilio di mezzi meccanici;
di avere contratto ernie discali lombari, ipoacusia da CP_ rumore, tendinopatia sovraspinato spalle bilateralmente di cui invano ha chiesto ad il riconoscimento della origine professionale.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.
Sollecitata dall'Organizzazione internazionale del lavoro che ne aveva imposto nel 1925 l'introduzione agli stati aderenti tra cui Italia, il legislatore italiano ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali nel 1929 per il settore industriale e nel 1958 per il settore agricolo. Si registra pertanto un significativo ritardo rispetto all'assicurazione contro gli infortuni;
del resto sino al 1952 il sistema contava solo sei malattie professionali. Veniva comunque introdotto il principio dell'autonomia delle malattie professionali rispetto alle malattie generiche e l'esigenza di assicurare una tutela eguale a quella riservata agli infortuni. In effetti rispetto a quest'ultima tutela, quella in esame si caratterizza per una intrinseca problematicità che insiste essenzialmente sull'emergenza di uno scarto temporale tra esposizione al rischio e manifestazione dell'evento morboso. A ciò si affianca consequenzialmente la difficoltà di individuare le condizioni dell'insorgere o dell'aggravarsi della malattia, oltre che i fattori che possano imputarsi all'attività lavorativa svolta ovvero all'ambiente di lavoro;
per non parlare poi dell'assenza di un sistema capace di diffondere i risultati della ricerca scientifica. In proposito, comunque, notevole appare lo sforzo del legislatore che ha previsto, con l'art.10
Dlvo 23.2.00, n.38, un registro delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate, in funzione dell'esigenza di eliminare la compresenza di fonti di informazioni sui rischi da lavoro e sulle patologie ad esso conseguenti.
Nel 1952, poi, le malattie professionali del settore industriale furono elevate da sei a 40.
Invero il sistema della lista adottato dal legislatore è apparso il metodo capace di ovviare alle difficoltà di definizione puntuale della nozione di malattia professionale, agevolando per tal via il lavoratore tenuto a provare la patologia e l'attività di lavoro svolta, essendo CP_ già il nesso causale presunto salvo una prova rigorosa da parte di della dipendenza della malattia da fattori estranei all'attività lavorativa. Siffatta agevolazione probatoria, tuttavia, non vale per le patologie ad eziologia mulifattoriale in cui il nesso causale non può essere provato per presunzioni, necessitando semmai di una specifica dimostrazione in punto di esposizione al rischio ambientale ed alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso [cfr. Cass. Sez. lav. 29.11.00, n.12909]. Quando poi la concreta e specifica dimostrazione non può essere data in termini di certezza in considerazione delle peculiarità della singola fattispecie (non essendo possibile ottenere la certezza della eziologia), è comunque necessario che si tratti di probabilità qualificata (della incidenza causale o concausale dei fattori nocivi professionali) da verificarsi attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale.
In particolare, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno
è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni [Cass. Sez. L., 31/10/2018, n. 27952]
Nel corso del giudizio è stata disposta ctu (le cui conclusioni ritiene questo decidente di poter far proprie in considerazione del rigore scientifico con cui sono state tratte ed affatto minate da osservazioni della parte interessata e) che ha escluso l'emergenza di un nesso causale tra le riscontrate ipoacusia bilaterale, tendinopatia sovraspinoso spalla bilaterale. spondiloartrosi in discopatia multipla e l'attività lavorativa espletata. In particolare il ctu ha evidenziato come “trattandosi di patologie degenerative ad etiologia multifattoriale per quanto riguarda le patologie osteoarticolare e di una presbiacusia legata ad un fisiologico invecchiamento dell'orecchio , non possono essere riconosciute come di natura professionale.”
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
CP_ Le spese di consulenza, siccome liquidate, sono poste a carico di
Spese per il resto irripetibili.
Lecce, 21/05/2025
Lorenzo Bellanova