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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/06/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 611/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 611/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZIOTTI LUCA Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in CORSO LUIGI FERA 32 COSENZA presso il difensore avv. MAZZIOTTI LUCA ANTONIO
ATTORE contro
), in persona del Sindaco pro-tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CAMERA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA
REPUBBLICA, 121 87043 presso il difensore avv. CAMERA GIUSEPPE CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali,
[...]
patiti a seguito del sinistro occorso in data 12/02/2019 e quantificati nella complessiva somma di euro 59.180,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. L'attore, in particolare, deduceva pagina 1 di 6 che, dopo esser uscito alle 22,30 circa da un locale pizzeria ubicato in alla Via CP_1
Vittorio Veneto, mentre percorreva a piedi la strada per recarsi al proprio veicolo in sosta, finiva con il piede destro su un tratto di asfalto ammalorato dove era presente un tombino dell'acqua posto non a livello del manto stradale, cadendo rovinosamente a terra. A seguito della caduta, veniva trasportato al Pronto soccorso dell'Ospedale di Cosenza, dove gli venivano diagnosticate la frattura del perone e la lussazione dell'astragolo. Ricoverato nel reparto di Ortopedia e Traumatologia, in data 18.02.2019 veniva sottoposto ad intervento chirurgico per “riduzione ed osteosintesi con vite al malleolo mediale e fili di k al perone”, cui seguivano visite specialistiche e fisioterapia, sino ad avvenuta guarigione in data 25.10.2019.
Sulla base di tali premesse, l'attore, dando atto dell'infruttuoso esperimento della procedura di negoziazione assistita, chiedeva accertarsi la responsabilità del ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, dell'art. 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro-tempore, il quale Controparte_1 eccepiva l'infondatezza della domanda attrice, chiedendone il rigetto ed in ogni caso contestava la domanda in punto di quantum debeatur, rispetto alle singole poste risarcitorie richieste dall'attore; in via subordinata, chiedeva di ridurre la eventuale condanna in proporzione alla colpa concorrente dell'attore in ordine al verificarsi del danno, deducendo che lo stesso avrebbe potuto evitare il verificarsi dell'evento adottando le regole di comune prudenza.
La causa veniva istruita mediante prova orale sulle circostanze articolate da parte attrice e
CTU medico legale e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 16.01.2025, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
La domanda attrice è fondata nei termini di seguito esposti.
Preme osservare che il referente normativo della pretesa azionata dall'attore deve essere individuato nell'art. 2051 c.c., atteso che la parte ha allegato la riconducibilità dei danni sofferti ad un vizio del manto stradale percorso, caratterizzato da un tratto in cattivo stato di manutenzione con un avvallamento irregolare in contiguità con il tombino dell'acqua, non segnalato e non visibile a causa della scarsa illuminazione stradale, con conseguente difficoltà di percezione da parte degli utenti.
Ne consegue, sotto il profilo degli oneri probatori, che graverà sul danneggiato l'onere di pagina 2 di 6 provare il nesso eziologico tra il danno e la cosa, nonché il rapporto di custodia tra la cosa medesima e il soggetto convenuto. Non grava, invece, sul danneggiato anche la prova dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la dimostrazione del caso fortuito, configurabile qualora il custode dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore o manutentivo del custode medesimo (cfr. tra le tante Cass. 6826/2021;
Cass. 11802/2016).
Tanto premesso, è da ritenere che l'attore abbia assolto all'onere probatorio minimo su esso incombente. Possono ritenersi accertate, infatti, sia la verificazione del sinistro che la sua derivazione dalla particolare condizione, oggettivamente pericolosa, in cui versava il bene demaniale, che non sono stati specificamente confutati dalla convenuta. La stessa visione delle fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi (allegati alla memoria istruttoria di parte convenuta e riconosciute, nella loro corrispondenza allo stato di fatto, dal teste escusso) comprova una situazione di pericolosità intrinseca della cosa in custodia, in quanto, effettivamente, il manto stradale in corrispondenza del tombino era in cattivo stato di manutenzione e lo stesso tombino era posto ad un livello inferiore rispetto alla strada. Non appare condivisibile, inoltre, l'eccezione di parte convenuta in merito alla dinamica del sinistro per come emersa a seguito di escussione del teste Difatti, dall'allegata Tes_1
documentazione fotografica, si evince chiaramente che anche la pavimentazione del marciapiede in corrispondenza del tombino appare sconnessa a causa della rottura di una porzione della mattonella di rivestimento con conseguente formazione di un dislivello.
Peraltro, il teste escusso ha confermato “che la zona non è illuminata”, circostanza quest'ultima contestata solo genericamente dalla convenuta e non specificamente confutata.
Appare, pertanto, pienamente verosimile che l'attore sia caduto, finendo nel tombino, per non aver percepito l'esistenza del dislivello.
Nessuna prova liberatoria, di contro, è stata fornita dalla convenuta, la quale, per andare esente da responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., avrebbe dovuto dimostrare il caso fortuito, consistente, come detto, nella sussistenza di una situazione “estrinseca” di pericolo pagina 3 di 6 (perché non immanente al bene e creata dalla condotta di terzi o degli stessi utenti) ovvero nel crearsi di un pericolo repentino, non suscettibile di essere rimosso in tempi brevi malgrado la diligenza nella custodia.
Peraltro, nel caso di specie, la convenuta ha invocato la diligenza dell'utente nella fruizione del bene in custodia, ma solo qualora il manto di strada ammalorato ed il tombino fossero stati adeguatamente segnalati o, comunque, vi fossero stati accorgimenti idonei ad assicurare la percezione del dislivello rispetto al resto del percorso, il custode avrebbe potuto invocare la scarsa diligenza dell'utente nella fruizione del bene, al di là della conoscenza dei luoghi che il danneggiato potesse avere.
Sulla base di tali emergenze deve ritenersi la responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_1
.
[...]
Quanto alle conseguenze del sinistro, il CTU nominato in corso di causa, sulla scorta degli esiti dell'esame obiettivo e delle risultanze della documentazione sanitaria in atti, ha accertato che il ha riportato, in conseguenza dei fatti oggetto dell'atto introduttivo, la “frattura Pt_1 scomposta malleolo tibiale e peroneale a destra” e che la stessa è del tutto compatibile con la dinamica degli eventi.
Il perito ha accertato l'esistenza di postumi residuati, riferibili a “sindrome algo-disfunzionale dell'articolazione tibiotarsica destra”, inquadrabili nell'ambito del danno biologico quantificato nella misura del 7%. Inoltre, ha accertato che il ha subito un periodo di inabilità Pt_1
temporanea totale di 30 giorni, nonché un periodo di: inabilità temporanea parziale al 75% di
30 giorni;
inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni;
inabilità temporanea parziale al
25% di 60 giorni.
Le conclusioni a cui l'ausiliario è pervenuto, fondate su una attenta disamina delle circostanze al suo esame e della documentazione in atti, possono certamente essere recepite in questa sede, in quanto frutto di metodo di indagine serio e razionale e immuni da qualsiasi censura di ordine logico, tanto più che parte convenuta non ha formulato osservazioni critiche.
Quanto alle modalità di liquidazione dei postumi sopra descritti, possono applicarsi le tabelle di Milano, munite di efficacia para-normativa, per come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 8532/2020).
Tenendosi conto, pertanto, dell'età del danneggiato al momento del sinistro (36 anni) e applicandosi la versione più aggiornata delle Tabelle di Milano (agg. 2024), il danno può
pagina 4 di 6 essere così quantificato all'attualità:
euro € 10.961,21 per danno biologico da inabilità permanente (considerandosi un punto base di euro € 947,30);
euro € 1.657,20 per invalidità temporanea parziale al 100% (considerandosi un punto base di
ITT pari a euro € 55,24);
euro € 1.242,90 per invalidità temporanea parziale al 75%;
euro € 828,60 per invalidità temporanea parziale al 50%;
euro € 828,60 per invalidità temporanea parziale al 25%
per la somma complessiva di € 15.518,51.
Trattandosi di danno stimato all'attualità, su esso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr.
Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Può riconoscersi, infine, un danno patrimoniale per spese mediche pari a euro di € 761,00 corrispondenti alle spese documentate e ritenute dal CTU, in risposta al relativo quesito, congrue e pertinenti rispetto alla patologia causalmente riconducibile al sinistro.
Sulle somme riconosciute a titolo di rimborso di spese mediche, trattandosi di credito di valore non attualizzato, andranno calcolati rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito e interessi sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione, oltre interessi ulteriori fino al soddisfo.
Il danno risarcibile ammonta, in definitiva, a complessivi € 16.279,51.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della convenuta soccombente, con conseguente necessità, per quest'ultima, di rifondere a parte attrice quanto eventualmente versato a titolo di acconto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 5 di 6 accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al risarcimento del danno CP_1
quantificato in euro 15.518,51, oltre interessi di cui in parte motiva, oltre le spese mediche pari ad euro 761,00, oltre rivalutazione e interessi per come in parte motiva;
Condanna la parte convenuta al pagamento degli onorari di lite, che si liquidano in euro
919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase istrutt/trattaz ed euro 1.701,00 per fase decisionale, oltre forfetario 15%, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Luca Antonio Mazziotti che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc.
Le spese di CTU a carico del convenuto liquidate con separato decreto.
Cosenza, 9 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 611/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZIOTTI LUCA Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in CORSO LUIGI FERA 32 COSENZA presso il difensore avv. MAZZIOTTI LUCA ANTONIO
ATTORE contro
), in persona del Sindaco pro-tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CAMERA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA
REPUBBLICA, 121 87043 presso il difensore avv. CAMERA GIUSEPPE CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali,
[...]
patiti a seguito del sinistro occorso in data 12/02/2019 e quantificati nella complessiva somma di euro 59.180,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. L'attore, in particolare, deduceva pagina 1 di 6 che, dopo esser uscito alle 22,30 circa da un locale pizzeria ubicato in alla Via CP_1
Vittorio Veneto, mentre percorreva a piedi la strada per recarsi al proprio veicolo in sosta, finiva con il piede destro su un tratto di asfalto ammalorato dove era presente un tombino dell'acqua posto non a livello del manto stradale, cadendo rovinosamente a terra. A seguito della caduta, veniva trasportato al Pronto soccorso dell'Ospedale di Cosenza, dove gli venivano diagnosticate la frattura del perone e la lussazione dell'astragolo. Ricoverato nel reparto di Ortopedia e Traumatologia, in data 18.02.2019 veniva sottoposto ad intervento chirurgico per “riduzione ed osteosintesi con vite al malleolo mediale e fili di k al perone”, cui seguivano visite specialistiche e fisioterapia, sino ad avvenuta guarigione in data 25.10.2019.
Sulla base di tali premesse, l'attore, dando atto dell'infruttuoso esperimento della procedura di negoziazione assistita, chiedeva accertarsi la responsabilità del ai sensi Controparte_1 dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, dell'art. 2043 c.c.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro-tempore, il quale Controparte_1 eccepiva l'infondatezza della domanda attrice, chiedendone il rigetto ed in ogni caso contestava la domanda in punto di quantum debeatur, rispetto alle singole poste risarcitorie richieste dall'attore; in via subordinata, chiedeva di ridurre la eventuale condanna in proporzione alla colpa concorrente dell'attore in ordine al verificarsi del danno, deducendo che lo stesso avrebbe potuto evitare il verificarsi dell'evento adottando le regole di comune prudenza.
La causa veniva istruita mediante prova orale sulle circostanze articolate da parte attrice e
CTU medico legale e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 16.01.2025, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
La domanda attrice è fondata nei termini di seguito esposti.
Preme osservare che il referente normativo della pretesa azionata dall'attore deve essere individuato nell'art. 2051 c.c., atteso che la parte ha allegato la riconducibilità dei danni sofferti ad un vizio del manto stradale percorso, caratterizzato da un tratto in cattivo stato di manutenzione con un avvallamento irregolare in contiguità con il tombino dell'acqua, non segnalato e non visibile a causa della scarsa illuminazione stradale, con conseguente difficoltà di percezione da parte degli utenti.
Ne consegue, sotto il profilo degli oneri probatori, che graverà sul danneggiato l'onere di pagina 2 di 6 provare il nesso eziologico tra il danno e la cosa, nonché il rapporto di custodia tra la cosa medesima e il soggetto convenuto. Non grava, invece, sul danneggiato anche la prova dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la dimostrazione del caso fortuito, configurabile qualora il custode dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore o manutentivo del custode medesimo (cfr. tra le tante Cass. 6826/2021;
Cass. 11802/2016).
Tanto premesso, è da ritenere che l'attore abbia assolto all'onere probatorio minimo su esso incombente. Possono ritenersi accertate, infatti, sia la verificazione del sinistro che la sua derivazione dalla particolare condizione, oggettivamente pericolosa, in cui versava il bene demaniale, che non sono stati specificamente confutati dalla convenuta. La stessa visione delle fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi (allegati alla memoria istruttoria di parte convenuta e riconosciute, nella loro corrispondenza allo stato di fatto, dal teste escusso) comprova una situazione di pericolosità intrinseca della cosa in custodia, in quanto, effettivamente, il manto stradale in corrispondenza del tombino era in cattivo stato di manutenzione e lo stesso tombino era posto ad un livello inferiore rispetto alla strada. Non appare condivisibile, inoltre, l'eccezione di parte convenuta in merito alla dinamica del sinistro per come emersa a seguito di escussione del teste Difatti, dall'allegata Tes_1
documentazione fotografica, si evince chiaramente che anche la pavimentazione del marciapiede in corrispondenza del tombino appare sconnessa a causa della rottura di una porzione della mattonella di rivestimento con conseguente formazione di un dislivello.
Peraltro, il teste escusso ha confermato “che la zona non è illuminata”, circostanza quest'ultima contestata solo genericamente dalla convenuta e non specificamente confutata.
Appare, pertanto, pienamente verosimile che l'attore sia caduto, finendo nel tombino, per non aver percepito l'esistenza del dislivello.
Nessuna prova liberatoria, di contro, è stata fornita dalla convenuta, la quale, per andare esente da responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., avrebbe dovuto dimostrare il caso fortuito, consistente, come detto, nella sussistenza di una situazione “estrinseca” di pericolo pagina 3 di 6 (perché non immanente al bene e creata dalla condotta di terzi o degli stessi utenti) ovvero nel crearsi di un pericolo repentino, non suscettibile di essere rimosso in tempi brevi malgrado la diligenza nella custodia.
Peraltro, nel caso di specie, la convenuta ha invocato la diligenza dell'utente nella fruizione del bene in custodia, ma solo qualora il manto di strada ammalorato ed il tombino fossero stati adeguatamente segnalati o, comunque, vi fossero stati accorgimenti idonei ad assicurare la percezione del dislivello rispetto al resto del percorso, il custode avrebbe potuto invocare la scarsa diligenza dell'utente nella fruizione del bene, al di là della conoscenza dei luoghi che il danneggiato potesse avere.
Sulla base di tali emergenze deve ritenersi la responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_1
.
[...]
Quanto alle conseguenze del sinistro, il CTU nominato in corso di causa, sulla scorta degli esiti dell'esame obiettivo e delle risultanze della documentazione sanitaria in atti, ha accertato che il ha riportato, in conseguenza dei fatti oggetto dell'atto introduttivo, la “frattura Pt_1 scomposta malleolo tibiale e peroneale a destra” e che la stessa è del tutto compatibile con la dinamica degli eventi.
Il perito ha accertato l'esistenza di postumi residuati, riferibili a “sindrome algo-disfunzionale dell'articolazione tibiotarsica destra”, inquadrabili nell'ambito del danno biologico quantificato nella misura del 7%. Inoltre, ha accertato che il ha subito un periodo di inabilità Pt_1
temporanea totale di 30 giorni, nonché un periodo di: inabilità temporanea parziale al 75% di
30 giorni;
inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni;
inabilità temporanea parziale al
25% di 60 giorni.
Le conclusioni a cui l'ausiliario è pervenuto, fondate su una attenta disamina delle circostanze al suo esame e della documentazione in atti, possono certamente essere recepite in questa sede, in quanto frutto di metodo di indagine serio e razionale e immuni da qualsiasi censura di ordine logico, tanto più che parte convenuta non ha formulato osservazioni critiche.
Quanto alle modalità di liquidazione dei postumi sopra descritti, possono applicarsi le tabelle di Milano, munite di efficacia para-normativa, per come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 8532/2020).
Tenendosi conto, pertanto, dell'età del danneggiato al momento del sinistro (36 anni) e applicandosi la versione più aggiornata delle Tabelle di Milano (agg. 2024), il danno può
pagina 4 di 6 essere così quantificato all'attualità:
euro € 10.961,21 per danno biologico da inabilità permanente (considerandosi un punto base di euro € 947,30);
euro € 1.657,20 per invalidità temporanea parziale al 100% (considerandosi un punto base di
ITT pari a euro € 55,24);
euro € 1.242,90 per invalidità temporanea parziale al 75%;
euro € 828,60 per invalidità temporanea parziale al 50%;
euro € 828,60 per invalidità temporanea parziale al 25%
per la somma complessiva di € 15.518,51.
Trattandosi di danno stimato all'attualità, su esso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr.
Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Può riconoscersi, infine, un danno patrimoniale per spese mediche pari a euro di € 761,00 corrispondenti alle spese documentate e ritenute dal CTU, in risposta al relativo quesito, congrue e pertinenti rispetto alla patologia causalmente riconducibile al sinistro.
Sulle somme riconosciute a titolo di rimborso di spese mediche, trattandosi di credito di valore non attualizzato, andranno calcolati rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito e interessi sulla somma annualmente rivalutata fino alla data della presente decisione, oltre interessi ulteriori fino al soddisfo.
Il danno risarcibile ammonta, in definitiva, a complessivi € 16.279,51.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della convenuta soccombente, con conseguente necessità, per quest'ultima, di rifondere a parte attrice quanto eventualmente versato a titolo di acconto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 5 di 6 accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al risarcimento del danno CP_1
quantificato in euro 15.518,51, oltre interessi di cui in parte motiva, oltre le spese mediche pari ad euro 761,00, oltre rivalutazione e interessi per come in parte motiva;
Condanna la parte convenuta al pagamento degli onorari di lite, che si liquidano in euro
919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase istrutt/trattaz ed euro 1.701,00 per fase decisionale, oltre forfetario 15%, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Luca Antonio Mazziotti che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc.
Le spese di CTU a carico del convenuto liquidate con separato decreto.
Cosenza, 9 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuditta Antonella Guaglianone
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