Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 2.4.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 11217 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
Nicola Acquaviva e Silvana Natola;
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e
[...]
difesa dagli avv.ti Raffaella Travi e Costanza Sollecito;
Resistente
OGGETTO: differenze retributive per mansioni superiori.
*******
Con ricorso depositato in data 9.10.2023 ha premesso di Parte_1
essere dipendente della convenuta, di essere inquadrata nel livello A2 del
C.C.N.L. applicato, con la qualifica di Ausiliario Specializzato, e di espletare le proprie mansioni in sala parto.
Ha allegato, tuttavia, di essere stata adibita, “da oltre 5 anni”, alle mansioni di Operatore Socio Sanitario.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si è Controparte_2 costituita in giudizio ed ha sostenuto la correttezza dell'inquadramento della lavoratrice.
Infatti, dopo aver eccepito la (parziale) prescrizione dei crediti azionati in giudizio, ricostruito il quadro normativo di riferimento (a proposito delle mansioni nell'ambito di rapporti di pubblico impiego), parte resistente ha precisato che il superiore inquadramento è stato disposto, con decorrenza dal 15.9.2020, all'esito di apposita procedura selettiva e che le mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente nel periodo in contestazione appartenessero esattamente alla categoria per la quale è stata assunta e non a quelle allegate in ricorso.
Ha parallelamente lamentato la nullità dell'atto introduttivo della controversia, specie in ragione della omessa esplicitazione di un conteggio analitico delle spettanze retributive asseritamente maturate.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In linea generale, sul tema del diritto all'ottenimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, giova innanzitutto superare le deduzioni difensive della resistente circa la necessità di un atto formale di inquadramento.
E' pur vero che, dopo la riforma attuata con il D.Lgs. 29 del 1993, che ha sancito la immediata applicazione della normativa civilistica sulla rilevanza della prestazione di fatto, e nonostante l'intervento della Corte
Pag. 2 di 13 Costituzionale, la giurisprudenza amministrativa aveva inizialmente affermato che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori è ininfluente anche con riferimento al trattamento economico (TAR Calabria – Catanzaro,
24 novembre 1997 n. 683; Cons. di Stato, sez. V, 19 gennaio 1998 n. 81 il quale aveva specificato che, “in sintonia con i valori di imparzialità e di buon andamento enunciati dall'art.97 Cost., non è possibile attribuire alcuna rilevanza, ai fini retributivi, all'esercizio di funzioni superiori che non si basano su atti normativi né su atti adottati dagli organi responsabili della gestione”).
Tuttavia, la complessiva riformulazione dell'art. 56, comma 1° D.Lgs. 29 del
1993 (nel testo, sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 52 del D.Lgs. n.165 del 2001), per la quale le mansioni di fatto svolte sono irrilevanti solo ai fini dell'inquadramento (“l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento o dell'assegnazione di incarichi di direzione”), consente di poter affermare, in linea con i principi comunemente applicati al lavoro subordinato privato (art. 36 Cost. e 2126 c.c.) che non esiste alcuna preclusione di principio al riconoscimento, ai fini economici, delle mansioni di fatto, sempre che il dipendente dimostri di averle effettivamente svolte attraverso gli strumenti forniti dal processo del lavoro e secondo le regole previste in materia di prova del codice civile.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, pertanto, l'impiegato cui sono state assegnate mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del
1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività
Pag. 3 di 13 spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (principio di diritto enunciato dalle SS. UU. della
S.C. con la sentenza n. 25837/2007, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c. per la particolare importanza della questione di diritto risolta).
In tema, dunque, è stato osservato che “il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs.
n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento” (Cass. civ., sez. lav., 29/11/2016, n. 24266).
2. Ciò posto, deve porsi in evidenza che, sempre in linea generale, quando l'oggetto della controversia sia rappresentato dall'esercizio di mansioni corrispondenti ad inquadramenti superiori ai sensi 2103 c.c. (ma lo stesso vale anche nel caso di pubblico impiego contrattualizzato), il giudice è chiamato a compiere una valutazione trifasica.
In particolare, occorre, nell'ordine:
1) l'accertamento in fatto della posizione di lavoro, in relazione alle mansioni effettivamente espletate;
2) l'individuazione delle categorie o qualifiche o livelli previsti dalla norma collettiva;
3) il raffronto tra i risultati delle due indagini.
Il procedimento analitico ivi applicato, pertanto, mira, da un lato, all'accertamento dell'attività lavorativa di fatto svolta dal ricorrente nel corso del periodo lavorativo indicato e, d'altra parte, a un confronto puntuale e diretto con il contratto collettivo nazionale di categoria, allo scopo di
Pag. 4 di 13 indagare la sussistenza o meno del corretto inquadramento e, conseguentemente, l'adeguata e puntuale corresponsione di compensi da parte del datore di lavoro, in maniera proporzionata e corrispondente alla mansione espletata.
Ad ogni modo, nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore,
l'osservanza del cd. criterio trifasico, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni.
Dal punto di vista della ripartizione degli oneri probatori, infine, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
3. Ciò posto in linea generale, deve innanzitutto ribadirsi come, a decorrere dal mese di settembre 2020, la lavoratrice odierna istante abbia effettivamente conseguito l'inquadramento nel livello BS.
Dunque, l'accertamento che occorre svolgere (sempre e comunque ai soli fini della verifica delle spettanze di differenze retributive, non essendo possibile che il giudice disponga un superiore inquadramento in luogo della
P.A. datrice di lavoro) deve essere ristretto al periodo pregresso, decorrente – come allegato nell'atto introduttivo della controversia – dal novembre 2013.
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3.a. Tanto precisato, quanto all'accertamento dei compiti concretamente espletati da , dall'istruttoria (teste ) è Parte_1 Testimone_1
emerso come la ricorrente si sia occupata:
- dell'igiene personale (“la ricorrente si è occupata dell'igiene delle partorienti come lavare loro il viso o aiutarle a lavarsi … se … c'è stato un cesareo anche la ricorrente fa il bidet alla nostra paziente”);
- dell'assistenza alle partorienti e dell'affiancamento delle ostetriche
(“posso anche dire che se le partorienti hanno bisogno di qualcosa, la ricorrente porge loro quello che hanno chiesto, oppure le aiutano a camminare, oppure a cambiarsi la camicia da notte o a cambiarsi la biancheria ... per quanto riguarda l'assistenza alle partorienti, confermo che la ricorrente si occupa di questi compiti nel senso che assiste noi ostetriche durante il parto ... noi abbiamo i guanti sterili e, quindi, la ricorrente ci passa fil di sutura, farmaci ... il materiale che ci serve, come anche l'acqua calda”);
- della movimentazione delle degenti (“confermo che la ricorrente si occupa del trasporto delle pazienti: da un lato aiuta l'ostetrica a posizionare nel letto la paziente, dall'altro, se la paziente è sulla sedia a rotelle, la conduce dai parenti subito dopo il parto, fuori dalla sala parto”);
- di riordino e pulizie (“tutte le pulizie della sala parto sono svolte dalla ricorrente, compresi pavimenti, suppellettili, attrezzi utilizzati durante il parto … ossia ferri chirurgici ... gli addetti di vengono la CP_3
mattina a fare le pulizie comuni in tutto il reparto, ossia in tutto il blocco parto, comprensivo di stanze di degenza, corridoi e stanze presso le quali si partorisce ... le pulizie di riordino cui ho fatto riferimento per la ricorrente, innanzitutto riguardano solo la stanza in cui si partorisce, e comunque avvengono dopo i parti, tra un parto e l'altro ... confermo che il discorso riguarda la sterilità di questa stanza … per quanto riguardale attività di pulizia delle ricorrenti posso dire che si occupa di rifare i letti oppure di
Pag. 6 di 13 pulire il tavolo della colazione, così come di pulire la sporcizia come il sangue delle pazienti che si può creare”);
- della gestione dei rifiuti speciali (“credo che la ricorrente da sempre si sia occupata anche dei ROT;
di solito siamo noi a collocare nei ROT la roba infetta, ossia contaminata;
la ricorrente si occupa di chiudere, le buste dei
ROT e portarli fuori dal reparto ... chiude, sigilla, timbra, e porta fuori le buste dei ROT”);
- di altre attività di supporto nel reparto, quali quelle consistenti nel
“misurare la temperatura, pressione arteriosa, saturazione e frequenza cardiaca”.
3.b. Ciò posto, procedendo alla seconda valutazione cui è preposto il giudice, occorre una ricognizione delle previsioni della contrattazione collettiva.
Orbene, alla categoria A, quella rivestita dal ricorrente, appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività. Svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa”.
Lo stesso contratto collettivo, inoltre, prevede espressamente per quanto riguarda l'Ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali che questi provveda all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate.
Pag. 7 di 13 Con riguardo ai lavoratori inquadrati nella categoria A, pertanto, l'unica attività da essi svolta nei confronti dei pazienti attiene all'eventuale spostamento degli stessi. Nessun'altra attività inerente il paziente viene quindi prevista con riferimento alla suddetta categoria professionale.
Il contatto con il paziente, invece, è previsto nella declaratoria della categoria B.
Detta categoria contrattuale comprende i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Quanto, poi, al livello economico B Super, rivendicato in ricorso, esso riguarda “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione” ed è proprio degli operatori socio sanitari.
In particolare, l'operatore socio sanitario si occupa di
1) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale;
2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale: osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collabora all'attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di
Pag. 8 di 13 competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
collabora all'attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione/relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni – comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale;
3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo: utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora alla verifica della qualità del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione, collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici.
3.c. Sennonché, già la lettura di tale declaratoria risulta idonea ad escludere che le mansioni descritte in ricorso possano essere ascritte al livello BS, appartenendo - piuttosto – al livello B.
Nel corso dell'istruttoria, infatti, è emerso che la ricorrente si è limitata a dedicarsi alla pulizia e alla cura dell'igiene personale dei degenti, all'assistenza nell'espletamento delle attività ostetriche ed alla movimentazione dei pazienti.
Proprio tale quadro mansioni, dunque, evidenzia come la ricorrente avrebbe espletato soltanto alcuni dei compiti oggi richiedibili all'operatore socio sanitario.
Tale carenza diventa determinante ai fini del non pieno accoglimento della domanda per come proposta allorquando ci si rende conto che le mansioni descritte in ricorso appaiono invece pienamente rispondenti a quelle di cui alla posizione B.
A termini del contratto, infatti, rientrano in tale posizione: “l'Operatore
Tecnico addetto all'Assistenza (OTA), l'Assistente Socio – sanitario con
Pag. 9 di 13 funzioni educative, l'Assistente socio sanitario con funzioni di sostegno, gli
Ausiliari socio sanitari specializzati già inquadrati al 4° livello, a seguito di corsi professionali interni già esplicati o per accordi aziendali”.
Dunque, le mansioni espletata da risultano essere state Parte_1 proprio quelle dell'Operatore Tecnico addetto all'Assistenza che, come sopra anticipato, è ugualmente inquadrato nella posizione B.
L'operatore tecnico addetto all'assistenza svolge la propria attività nei seguenti campi ed opera sotto la diretta responsabilità dell'operatore professionale di categoria coordinatore (Capo sala) o, in assenza di quest'ultimo, dell'infermiere professionale responsabile del turno di lavoro:
- attività alberghiere;
- pulizia e manutenzione di utensili, apparecchi, presidi usati dal paziente e dal personale medico ed infermieristico per l'assistenza al malato;
- in collaborazione con l'infermiere professionale per atti di accudimento semplici al malato.
Nell'ambito di competenza, oltre a svolgere i compiti dell'ausiliario addetto ai servizi socio sanitari, esegue le seguenti ulteriori funzioni:
- lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da inviare alla sterilizzazione e relativa conservazione;
- provvede al trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con difficoltà;
- trasporto del materiale biologico, sanitario ed economale secondo protocolli stabiliti;
- rifacimento del letto non occupato e l'igiene dell'unità di vita del paziente
(comodino, letto, apparecchiature);
- preparazione dell'ambiente e dell'utente per il pasto e aiuto nella distribuzione e nell'assunzione;
- riordino del materiale e pulizia del malato dopo il pasto;
Pag. 10 di 13 - aiuta il paziente nel cambio della biancheria e nelle operazioni fisiologiche;
- comunicazione all'infermiere professionale di quanto sopravviene durante il suo lavoro in quanto ritenuto incidente sull'assistito e sull'ambiente;
- partecipazione con l'équipe di lavoro, limitatamente ai propri compiti;
- esecuzione dei compiti affidati dal Capo sala.
In collaborazione o su indicazione dell'infermiere professionale provvede:
- al rifacimento del letto occupato;
- all'igiene personale del paziente;
- al posizionamento ed al mantenimento delle posizioni terapeutiche.
Come è evidente, si tratta di una elencazione di mansioni esattamente corrispondente a quelle emerse in sede di istruttoria.
In definitiva, il ricorso merita accoglimento soltanto parzialmente e, pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente al trattamento economico previsto per la superiore categoria “B”.
Sul versante della pienezza nello svolgimento delle predette – accertate - mansioni superiori, non deve peraltro dimenticarsi come, a fronte dell'istruttoria svolta, si tratti di compiti espletati quotidianamente e sistematicamente.
Tale conclusione, del resto, deriva dalla carenza in organico, all'epoca dei fatti di causa, di figure professionali deputate al medesimo ruolo concretamente ricoperto dall'odierna istante.
Mancanza alla quale si è sopperito, come detto, dapprima ricorrendo all'attività lavorativa degli ausiliari e segnatamente dell'odierna ricorrente e, poi, dall'anno 2020, per il tramite della procedura selettiva finalizzata alla progressione verticale degli ausiliari specializzati.
In questa prospettiva, dunque, resta irrilevante la circostanza che la dipendente possa essere stata chiamata anche ad espletare i compiti suoi propri di ausiliaria specializzata, trattandosi di circostanza che non elide la
Pag. 11 di 13 valutazione di prevalenza, anche alla luce del principio per cui quest'ultima, in caso di mansioni promiscue, non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale.
4. Logico ed ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il parziale accoglimento del ricorso.
Circa, poi, la decorrenza del diritto alla percezione delle differenze retributive, giova considerare l'eccezione di prescrizione sollevata dall' resistente. CP_1
Posto, infatti, che il primo atto è rappresentato dalla notificazione del ricorso introduttivo della presente controversia (avvenuta il 6.12.2023), la pretesa di corresponsione delle differenze retributive dovrà essere considerata esclusivamente a decorrere dal quinquennio anteriore a siffatta data (6.12.2018).
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori prossimi ai medi previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/14 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi con istruttoria).
In presenza di pronunciamenti di segno contrario, resi recentemente alla
Corte di Appello di Bari, si giustifica, tuttavia, la compensazione nella misura di 2/3, con condanna della resistente al pagamento del restante terzo.
P.Q.M.
Pag. 12 di 13 1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accertato che il ricorrente abbia espletato mansioni riconducibili alla categoria “B”, condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate a decorrere dal
6.12.2018 (sino al settembre 2020), oltre accessori di legge;
2) condanna, altresì, parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.611,70 (pari ad 1/3 di € 4.835,00), oltre IVA, CAP e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 2.4.2025
Il giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
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