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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 26/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1037/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1037/2023 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
Parte_4
[...]
[...]
e
Controparte_1
[...]
OPPOSTO
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 11,34 innanzi alla dott.ssa Giorgia Sartoni, sono comparsi:
Per , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] 'avv. LEONARDI GIAMPAOLO Parte_4
Per Controparte_1
l'avv. FABBRI FABRIZIO
[...]
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data
14.03.2025.
Parte opposta precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data 12.03.2025. I difensori delle parti dichiarano di rinuciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1037/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDI Parte_1 C.F._1
GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA, N. 30, MERCATO SARACENO presso il difensore avv. LEONARDI GIAMPAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDI Parte_2 C.F._2
GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA, N. 30, MERCATO SARACENO presso il difensore avv. LEONARDI GIAMPAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDI Parte_3 C.F._3
GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA, N. 30, 47025 MERCATO SARACENO presso il difensore avv. LEONARDI GIAMPAOLO
C.F. ), con il Parte_4 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LEONARDI GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA, N. 30 47025 MERCATO SARACENO presso il difensore avv. LEONARDI GIAMPAOLO
OPPONENTI contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRI FABRIZIO, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliato in CORTE DON G. BOTTICELLI, N. 58, 47521 presso il difensore avv. CP_1
FABBRI FABRIZIO
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza in presenza del 26 marzo 2025 ed, in particolare:
- parte opponente come da note conclusive autorizzate depositate in data 14.03.2025 ovvero:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis: In via preliminare: ai sensi dell'art. 306 c.p.c., dichiarare l'estinzione parziale del processo tra l'opponente e la Parte_1
. e conseguentemente CP_2 Controparte_3 revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 86/2023 rilasciato dal Tribunale di Forlì, per l'effetto ed in ragione dell'espressa rinuncia di parte opposta nei confronti dell'opponente . Ai Parte_1 sensi dell'art. 306 comma 3 c.p.c. liquidare le spese del presente procedimento che l'opposta deve
pagina 2 di 11 pagare all'opponente ; Nel merito: a) revocare e dichiarare nullo, illegittimo e di Parte_1 nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 86/2023, rilasciato dal Tribunale di Forlì, in data 25 gennaio 2023, in quanto rilasciato per crediti insussistenti, non liquidi e non esigibili dichiarando infondata la pretesa, totale o parziale, dell'opposto di cui al ricorso per decreto ingiuntivo per cui è causa;
b) accertare la nullità ed infondatezza della pretesa di restituzione dell'apertura di credito nei confronti del fideiussore in quanto la fideiussione è stata rilasciata per un soggetto diverso Parte_3 dal debitore;
c) disporre il rigetto della domanda di restituzione dell'apertura di credito nei confronti del fideiussore per l'indeterminatezza dell'ammontare; d): rilevare che la sorte Parte_3 inerente al rimborso dell'apertura di credito, come risulta dall'estratto conto in atti, è pari a
€.5022,91, o al diverso importo che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al 15 % per spese generali ed oltre rifusione di IV.A. e C.P.A.”;
- parte opposta come da note conclusive autorizzate depositate in data 12.03.2025 ovvero: “dato atto della rinuncia di parte opposta alla domanda nei soli confronti di parte opponente Parte_1
all'avvenuta rituale accettazione e alla dichiarazione di estinzione parziale del processo tra le
[...] sole parti coinvolte con revoca parziale del decreto ingiuntivo opposto Nel merito in via principale con riferimento alle parti processuali nei confronti delle quali la causa è proseguita confermare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto. I. In subordine, ed in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare Parte_4
(P.IVA e CF ) con sede in 47025 Mercato Saraceno,
[...] P.IVA_1 via Garibaldi 21 in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Parte_2 nato a [...] il [...] (CF ) residente in [...]
Piaia 19 nonché il socio accomandatario e solidalmente Controparte_4 responsabile in via sussidiaria delle obbligazioni sociali, nato a [...] il [...] (CF
) residente in [...] nonché - i fidejussori: C.F._2 Parte_3
nato a [...] il [...] (CF ) e residente in [...].
[...] C.F._3 Villa Corneto n.2 nei limiti di € 6.500,00 per quanto attiene le obbligazioni derivanti dal conto corrente 01-03-000852441 e di € 78.000,00 per quanto riguarda le obbligazioni derivanti dal mutuo chirografario M01/449915076 e nato a [...] il [...] (CF Parte_2
) residente in [...] nei limiti di € 6.500,00 per C.F._2 quanto attiene le obbligazioni derivanti dal conto corrente 01-03-000852441 e di € 78.000,00 per quanto riguarda le obbligazioni derivanti dal mutuo chirografario M01/449915076 tutti in solido fra loro al pagamento in favore di Parte_5 con sede in , Viale G. Bovio n.76 (C.F. e P.I.: ) in
[...] CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del suo Presidente e legale rapp.te Dott. della somma complessiva di € Parte_6
31.919,43 (euro trentunomilanovecentodiciannove/43) risultante dai seguenti rapporti: - conto corrente 01-03-000852441 € 5.850,24 (di cui 5595,39 a titolo di capitale, € 26,23 a titolo di spese e €
228,62 a titolo di interessi) oltre ulteriori interessi sul solo capitale, dal 5 novembre 2022, al tasso dell'11,50% da intendersi in ogni caso entro i limiti di legge;
- contratto di mutuo chirografario M01/449915076 ammontante ad € 26.069,19 (di cui € 22.542,45 a titolo di capitale ed € 3526,74 a titolo di interessi oltre ulteriori interessi dal 5 novembre 2022 oltre interessi ulteriori al tasso contrattuale di 4,1794% da intendersi in ogni caso entro i limiti di legge. oltre ulteriori interessi nella misura indicata, dal 5 novembre 2022 al saldo effettivo;
il tutto, comunque entro i limiti di legge, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risultasse dovuta e di giustizia;
II. In via ulteriore subordine condannare i detti debitori ciascuno per proprio titolo come più sopra specificato, anche ad eventuale diverso titolo risarcitorio al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, anche ricorrendo a liquidazione equitativa qualora ne dovessero ricorrere i presupposti oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo;
III. In ogni caso vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di tutti gli importi liquidati nella fase ingiuntiva, oltre il 15% per spese generali di studio 22% IVA e 4% C.P.A. come per legge”.
pagina 3 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, gli opponenti Parte_4
(di seguito anche senza indicazione del tipo sociale e/o anche solo debitore
[...] principale e/o società finanziata), nonché , e (di Parte_1 Parte_2 Parte_3 seguito anche solo garanti) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 86/2023, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di Controparte_5
(di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo banca), ingiungeva il
[...] pagamento dell'importo complessivo in linea capitale di euro 31.919,43, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale somma dovuta a titolo di saldo debitorio complessivo del contratto di conto corrente affidato aperto dalla società finanziata in data 13.03.2017 e del contratto di mutuo chirografario ottenuto dalla medesima società in data 18.09.2018, nonché della fideiussione omnibus con importo massimo pari ad euro 6.500,00 e della fideiussione specifica per euro 78.000,00, garanzie personali assunte dalle tre persone fisiche a garanzia della società finanziata, nei confronti della banca.
Innanzitutto, gli odierni opponenti si dolevano dell'indeterminatezza della somma ingiunta nei confronti dei due garanti e , nonché quanto al rapporto bancario di Parte_1 Parte_3 conto corrente affidato intrattenuto dalla società finanziata con la banca, eccepivano la carenza di prova scritta del credito alla luce della documentazione offerta in comunicazione in sede monitoria e la carenza di legittimazione passiva della società opponente, in considerazione della diversa intestazione del contratto di conto corrente e delle fideiussioni omnibus rilasciate dai garanti. Contestavano, altresì, il decreto ingiuntivo opposto con riferimento al tasso applicato per il calcolo degli interessi.
Inoltre, con riguardo alle sole lettere di fideiussione del 16.03.2017 e del 20.09.2018 riferibili al garante
, quest'ultimo deduceva di non averle mai sottoscritte. Parte_1 In ultima analisi, gli opponenti eccepivano l'assenza di prova della ricevuta di ricezione della comunicazione di recesso anticipato da parte della banca sempre nei confronti di . Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.06.2023, si costituiva
[...]
contestando le avverse Controparte_5 deduzioni ed eccependo l'infondatezza dell'opposizione proposta. In via preliminare, parte opposta evidenziava di aver assolto alla condizione di procedibilità della domanda e ricostruiva le posizioni debitorie, tanto della società finanziata, quanto dei tre garanti.
Inoltre, eccepiva la genericità delle contestazioni avversarie e offriva in ogni caso in comunicazione copia degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente affidato dalla data di apertura del 13.03.2017 alla data di chiusura del rapporto con passaggio a sofferenza della posizione debitoria.
Parte opposta deduceva che le lettere di fideiussione erano state sottoscritte dai garanti alla presenza del funzionario della banca e precisava che l'unico titolare del rapporto di conto corrente Controparte_6 affidato, nonché del contratto di mutuo chirografario, destinatario diretto della comunicazione di chiusura anticipata e risoluzione dei rapporti bancari era la società Parte_7
a seguito dell'intervenuta modifica della ragione sociale in data 8.11.2016 che in
[...] precedenza recava il nominativo del socio , come da relativa visura camerale prodotta Parte_3 in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo. Parte opposta ribadiva la debenza e la correttezza del calcolo degli interessi moratori spettanti al creditore.
Con ordinanza del 28.09.2023, a scioglimento della riserva all'udienza, il giudice concedeva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 86/2023 nei confronti degli opponenti
, e rigettava Parte_2 Parte_3 Parte_4 l'istanza proposta nei confronti di e, verificato l'assolvimento della condizione di Parte_1 procedibilità della domanda e su richiesta delle parti, assegnava alle stesse i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
pagina 4 di 11 Con ordinanza del 23.09.2024, all'esito dell'udienza svoltasi unicamente con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice dichiarava l'estinzione parziale del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. tra le sole parti opponente e parte opposta Parte_1 [...]
e revocava per l'effetto ed in ragione dell'espressa rinuncia di parte opposta Controparte_1 alla domanda nei soli confronti di parte opponente , il decreto ingiuntivo opposto n. Parte_1
86/2023 unicamente con riferimento al debitore ingiunto;
non ammetteva le istanze Parte_1 istruttorie richieste da parte opposta e , ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del giorno 26.03.2025, assegnando sin d'ora alle parti termine per il deposito di brevi ed eventuali note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza. All'udienza in presenza del 26.03.2025, le parti precisavano le conclusioni e si svolgeva la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
***
L'opposizione proposta dal debitore principale e dai garanti Parte_4 Parte_2
e avverso il decreto ingiuntivo n. 86/2023 è infondata e va, dunque,
[...] Parte_3 integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo, per le ragioni esposte nei seguenti paragrafi di motivazione. 1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi dei motivi di opposizione, al fine di fornire una completa valutazione della complessa vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle specifiche questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame.
1.1 Sotto un primo profilo e per completezza espositiva, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010 si è avverata, tenuto conto del verbale di mediazione con esito negativo (cfr. doc. n. 16 parte opposta) ed in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti.
1.2 Sotto un secondo profilo e sempre per completezza espositiva della presente sentenza, occorre dare atto della partecipazione al presente giudizio anche di parte opponente , Parte_1 in qualità di debitore solidale in relazione all'ingiunzione di pagamento ottenuta in sede monitoria dalla banca, in forza e nei limiti delle garanzie personali che parte opposta ha offerto in comunicazione e della declaratoria di estinzione del processo pendente tra tali parti processuali intervenuta nelle more del presente giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; processo proseguito, quanto al merito, nei soli confronti degli altri opponenti , e . Parte_4 Parte_2 Parte_3 Sul punto, ci si limita a richiamare in questa sede integralmente l'ordinanza del 23.09.2024, con cui a fronte delle rispettive dichiarazioni di rinuncia agli atti e di conforme accettazione, provenienti dai difensori di parte opponente e di parte opposta, quali procuratori speciali, muniti del relativo potere sostanziale, è già stata dichiarata l'estinzione parziale del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. tra le sole parti opponente e parte opposta ed in ragione Parte_1 Controparte_1 dell'espressa rinuncia di parte opposta alla domanda di ingiunzione di pagamento somme nei soli confronti di parte opponente , la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 86/2023 Parte_1 unicamente con riferimento al debitore ingiunto . Parte_1
Si precisa, sin d'ora, che nell'ambito delle dichiarazioni di rinuncia agli atti e di conforme accettazione pervenute in atti, le parti interessate non hanno indicato alcuno specifico e diverso accordo in merito alla liquidazione delle spese di lite fino alla data di declaratoria di estinzione del giudizio, che saranno quindi oggetto di specifica liquidazione, nel successivo paragrafo di motivazione a ciò dedicato, vista l'espressa domanda di parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni e il disposto di cui all'art. 306, comma 4, c.p.c..
1.3 Sotto un terzo profilo e ancora in via generale, ci si limita a ricordare che, come noto, in generale “con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale
pagina 5 di 11 il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia
e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione” (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021 e Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022). Dunque, parte opposta ovvero l'attore in senso sostanziale è legittimato a fornire adeguata prova della propria pretesa creditoria – già riconosciuta in sede monitoria - nel corso del presente giudizio di cognizione, nei limiti e nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie.
Inoltre, sempre in via generale e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, ci si limita ad una breve e necessaria premessa in merito al principio generale di non contestazione, certamente valido anche nell'ambito del contenzioso bancario. Infatti, come noto, l'art. 115 c.p.c. prescrive al giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” enucleando così in sostanza il principio dispositivo processuale in materia di prove che regola l'intero ordinamento processualcivilistico. Per principio di non contestazione, dunque, si intende la regola processuale per cui, nell'ambito di un processo civile che abbia ad oggetto rapporti disponibili tra le parti, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati in modo specifico da una parte, non sono stati espressamente contestati dall'altra. Ciò sostanzialmente configura una importante deviazione rispetto alla regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., legislativamente prevista per evidenti finalità di economia processuale. Si impone, pertanto, un preciso onere di specifica contestazione a carico della parte contro la quale la pretesa è rivolta, a patto che la stessa parte sia già costituita in giudizio.
Parallelamente, ci si limita, inoltre, a richiamare una recente e condivisibile interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004).
Quindi, solo a fronte di una contestazione specifica dei fatti storici, posti alla base della pretesa fatta valere in giudizio, ad opera della controparte costituita, mediante deduzione di altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile nonché mediante una tempestiva difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati, sulla parte processuale che li ha in precedenza allegati, grava, poi, il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.. In ultima analisi e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, occorre evidenziare che la ripartizione dell'onere della prova segue anche nella specifica materia dei contratti bancari la regola generale e, pertanto, è sempre doveroso tener presente chi ha intrapreso l'iniziativa giudiziaria. È evidente, infatti, che, a seconda che l'iniziativa giudiziaria venga presa dalla banca, o come nella specie dal cessionario del credito, oppure dal cliente, l'onere della prova sarà inevitabilmente destinato a ripartirsi in maniera diversa tra le parti. Si ricorda, sul punto, che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il normale regime dell'onere probatorio non risulta modificato neanche quando venga proposta una domanda di mero accertamento negativo del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno pagina 6 di 11 specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. n. 500 del 11.01.2017, Cass. n. 14854 del 13.06.2013). Quindi, nei giudizi promossi dal cliente – correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. n.
7501 del 14.05.2012). Pertanto, il correntista o il mutuatario che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre voci non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto, salvo specifica allegazione della mancata stipulazione per iscritto del contratto o di mancata ricezione degli estratti conto periodici. In sostanziale analogia, nei giudizi promossi dalla banca che si afferma creditrice nei confronti del proprio cliente, la giurisprudenza di legittimità può dirsi ormai sufficientemente consolidata con riferimento agli oneri probatori gravanti sulla banca/cessionario del credito, prima, in sede monitoria e, poi, nel successivo ed eventuale giudizio contenzioso di opposizione. Se, infatti, l'art. 50 T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1.09.1993) prevede a favore di tutti gli istituti di credito un particolare privilegio probatorio per cui accanto al titolo negoziale è sufficiente la produzione de
“l'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”, ciò non vale nella successiva fase di cognizione ordinaria di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. ex multis Cass. n. 7020 del 12.03.2019 e Cass. n. 32792 del 9.11.2021). Infatti, una volta proposta dal correntista, dal mutuatario o dal garante comunque coobbligato, l'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo la banca o il cessionario del credito, attrice in senso sostanziale, a fronte di specifiche e puntuali contestazioni di nullità delle clausole negoziali da parte dell'opponente, è proprio quest'ultima a dover provare rigorosamente il credito vantato in sede monitoria, producendo in giudizio la fonte negoziale del proprio diritto di credito ovvero il contratto di apertura del rapporto bancario, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, conforme Cass. n. 826 del 20.01.2015), gravando in ogni caso sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo, modificativo e/o impeditivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento e/o da altre circostanze impeditive. A tal proposito, infatti, si ricorda la consolidata impostazione giurisprudenziale per cui “qualora venga eccepita la nullità di alcune clausole contrattuali, è necessario rideterminare il saldo finale del conto, mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (cfr. Cass. n. 21466 del 21.09.2013). Pertanto, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data dell'originaria apertura del conto corrente, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, “sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi” (cfr. Cass. n. 20693 del 13.10.2016, nonché più di recente sul punto anche Cass. n. 11543 del 2.05.2019 e Cass. n. 1077 del
21.01.2021). In particolare, si richiama altresì la recente massima giurisprudenziale in base alla quale pagina 7 di 11 “qualora una banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (cfr. Cass. n. 23856 del 3.09.2021). Conseguentemente in caso di mancata integrale e continuativa produzione degli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto contrattuale alla chiusura dello stesso, la domanda di pagamento formulata originariamente dalla banca in sede monitoria deve essere rigettata, non potendosi verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto e depurarlo dagli interessi e dagli altri addebiti illegittimi eventualmente posti in essere.
2. Tutto ciò doverosamente premesso e facendo applicazione anche dei richiamati principi giuridici, non vi è dubbio che i motivi di opposizione proposti dagli odierni opponenti Parte_4
e risultino del tutto infondati alla luce della documentazione
[...] Parte_2 Parte_3 presente in atti, che non è stata oggetto di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. 2.1 Occorre, in primo luogo, accertare che non vi è dubbio che la somma pari a complessivi euro 31.919,43, oltre interessi e spese, oggetto dell'ingiunzione di pagamento impugnata dagli odierni opponenti, deriva dalla sommatoria del saldo debitorio alla data di risoluzione dei contratto e di passaggio a sofferenza della posizione tanto del contratto di conto corrente n. 852441 aperto in data
13.03.2017 e oggetto di affidamento con contratto di apertura di credito del 14.03.2017 (euro 5.850,24), quanto del contratto di mutuo chirografario M01/449915076 ottenuto in data 20.09.2018
(euro 26.069,19), stipulati tra la banca finanziatrice e il correntista / mutuatario , Parte_4 società in accomandita semplice le cui quote sono detenute dagli odierni opponenti, rispettivamente in numero di 500 dal socio accomandatario e in numero 2.500 dal socio Parte_2 accomandante (cfr. doc. n. 14 monitorio e doc. n. 23 parte opposta). Parte_3
In atti, vi è pertanto idonea prova della debenza del credito vantato, avendo la
[...]
assolto al proprio onere della prova con riferimento alla pretesa creditoria Controparte_7 azionata in sede monitoria. In particolare, per quanto riguarda entrambi i rapporti bancari in esame, la parte onerata ne ha fornito copia dei rispettivi regolamenti contrattuali, completi delle condizioni economiche, sottoscritti dal correntista e mutuatario anche mediante Parte_4 apposizione del proprio timbro sociale (cfr. doc. nn. 1, 2, 3, 7, 8 e 9 monitorio e doc. nn. 5, 6 e 7 parte opponente) e le certificazioni del credito ex art. 50 T.U.B. al 4.11.2022 (cfr. doc. nn. 12 e 13 monitorio). Inoltre, con specifico riferimento al contratto di mutuo chirografario, costituisce circostanza fattuale pacifica ed in ogni caso provata quella relativa all'accredito dell'importo mutuato sul conto corrente della società finanziata in data 25.09.2018 (cfr. doc. n. 8 monitorio), in linea con l'orientamento consolidato sul punto della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 5841 del 5.03.2025); mentre con riferimento al contratto di conto corrente affidato, a seguito delle comunque generiche contestazioni avversarie, parte opposta comunque prodotto in giudizio la serie completa degli estratti conto – liste movimenti, scalari e conteggio competenze – dalla data di apertura del rapporto alla data di chiusura intervenuta con comunicazione di risoluzione e recesso per inadempimento della società finanziata datato 25.07.2022 (cfr. doc. nn. 5, 6 e 11 monitorio, nonché doc. nn. 17-20 parte opposta). Inoltre, tali rapporti bancari sono stati oggetto di recesso in via anticipata da parte della banca finanziatrice, in ragione del protratto inadempimento del correntista / mutuatario con immediato passaggio a sofferenza della relativa posizione, con raccomandata A/R di messa in mora in data 25.07.2022, nei confronti del debitore principale e dei garanti (cfr. doc. n. 11 monitorio). In ultima analisi, si deve osservare che tutta la predetta documentazione bancaria che non è stata contestata in modo specifico da parte opponente - , e Parte_4 Parte_2 Parte_3
-, né nell'atto di citazione in opposizione né nel corso della prima udienza di comparizione e
[...] trattazione e nella propria prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; pertanto, tale documentazione bancaria deve essere posta a fondamento della presente decisione ex art. 115 c.p.c..
pagina 8 di 11 L'opposizione proposta dagli opponenti , e Parte_4 Parte_2 Parte_3
è, in aggiunta, senza dubbio infondata quanto ai due specifici aspetti sollevati dagli opponenti in
[...] ordine alla pretesa creditoria azionata nei confronti del debitore principale . Parte_4
Per un verso, priva di pregio e anzi documentalmente smentita è la doglianza circa la pretesa carenza di legittimazione passiva della società opponente, in considerazione del fatto che l'intervenuta modifica della ragione sociale avvenuta in data 8.11.2016 - in precedenza Parte_8
e ora come da relativa visura camerale
[...] Parte_7 prodotta in atti (cfr. doc. n. 14 monitorio e doc. n. 23 parte opposta), non assume alcun rilievo in termini di medesimezza della persona giuridica che opera sul mercato e nei rapporti con i terzi.
Per altro verso, esile ed alquanto generica – parte opponente non ha infatti quantomeno indicato un diverso tasso di interesse che ritiene applicabile al rapporto contrattuale in esame - è l'ulteriore contestazione sollevata da parte opponente in ordine al tasso di interesse applicabile, nella specie, alle somme richieste in linea capitale. Sul punto non vi è dubbio, che la pretesa creditoria azionata in sede monitoria da parte opposta si sia attenuta nei limiti dell'accordo contrattuale, che ha efficacia di legge nei confronti delle parti contraenti ai sensi dell'art. 1372 c.c., in quanto sulla somma complessiva in linea capitale pari ad euro 31.919,43 risultante dalla sommatoria dei saldi debitori dei due rapporti bancari alla data 4.11.2022 (somme insolute oltre interessi convenzionali scaduti a quella data), sono stati richiesti e riconosciuti gli interessi moratori fino all'effettivo saldo, al tasso convenzionalmente pattuito tra le parti – rispettivamente pari al 11,50% con riferimento al rapporto di conto corrente affidato e pari al 4,17% con riferimento al mutuo chirografario (cfr. doc. nn. 1-3, 7 e 9 monitorio) in linea con la disciplina codicistica di cui all'art. 1284, commi 2 e 3, c.c. 2.2 In secondo luogo, tali rapporti bancari risultano pacificamente garantiti da due lettere di fideiussione sottoscritte dai due soci della società finanziata, e : Parte_2 Parte_3 rispettivamente, lettera di fideiussione omnibus in data 14.03.2017 – ovvero in concomitanza con l'apertura del rapporto di conto corrente affidato - con importo massimo pari ad euro 6.500,00 a garanzia, in solido tra loro, dell'adempimento della società , comunque Parte_4 univocamente e testualmente individuata dal numero di partita IVA (cfr. doc. nn. 4 e 14 P.IVA_1 monitorio), nonché lettera di fideiussione specifica in data 20.09.2018 fino a concorrenza dell'importo garantito pari ad euro 78.000,00, a garanzia del mutuo chirografario concesso dalla banca alla medesima società finanziata (cfr. doc. n. 10 monitorio).
Innanzitutto, si deve osservare che gli odierni opponenti, nelle more del presente giudizio, non hanno né contestato l'esistenza di tali garanzie personali né disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le proprie sottoscrizioni di pugno, a differenza dell'opponente . Parte_1
Ancora a tale specifico proposito, ci si limita ad osservare che, in forza della documentata carica di amministratore e legale rappresentante ricoperta da , titolare della quota sociale per Parte_2 euro 500, nell'ambito della società finanziata , nonché in forza della qualifica di Parte_4 socio accomandante con partecipazione sociale pari ad euro 2.500 in capo al garante Parte_3
(cfr. doc. n. 14 monitorio e doc. n. 23 parte opposta), i predetti garanti non possono qualificarsi quali consumatori ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005 in relazione alle garanzie personali per cui è causa e, quindi, è preclusa l'applicazione della disciplina consumeristica in relazione a tali specifici rapporti contrattuali.
In ultima analisi, si deve evidenziare in via assorbente come le garanzie personali in analisi, le cui condizioni scritte contrattuali non hanno formato oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera degli opponenti e , devono essere correttamente qualificate in Parte_2 Parte_3 termini di contratti autonomi di garanzia (cfr. doc. nn. 3, 10 e 14 monitorio), in linea con il condivisibile e consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza (cfr. Cass. S.U. n. 3947 del
18.02.2010, nello stesso senso anche Cass. n. 23900 del 6.11.2006, Cass. n. 22233 del 20.10.2014 e Cass. n. 27619 del 3.12.2020) e sono state rilasciate da ciascun sottoscrittore, in solido con gli altri, per importi massimi garantiti rispettivamente pari ad euro 6.500,00 e ad euro 78.000,00; dunque, senza pagina 9 di 11 dubbio, superiori rispetto ai saldi debitori dei due rapporti bancari revocati e passati a sofferenza, oggetto della domanda di pagamento somme proposta nella presente sede giudiziale da parte opposta
. Controparte_1
In conclusione ed in sintesi, quindi, anche in relazione a tutti i predetti profili relativi alle garanzie personali dai soci accomandante e accomandatario negli Parte_3 Parte_2 anni 2017 e 2018, l'opposizione proposta è senza dubbio infondata. 3. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nonché nei valori minimi per la fase di trattazione / istruttoria, che si è limitata all'elaborazione e al deposito delle memorie istruttorie scritte senza la necessità di espletare ulteriore attività istruttoria in senso stretto, e per la fase decisoria, svoltasi nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.; in base al valore della domanda ai fini dell'applicazione degli scaglioni di cui al D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). 3.1 Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza degli opponenti
, e con riferimento ai motivi di opposizione Parte_4 Parte_2 Parte_3 proposti con atto di citazione in opposizione, come chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.
3.2 Quanto, invece, alla liquidazione delle spese legali nei rapporti tra parte opposta e parte opponente in considerazione della già richiamata rinuncia agli atti e conforme Parte_1 accettazione ex art. 306 c.p.c. e dell'assenza di un documentato diverso accordo tra le parti sul punto, nel caso di specie, deve trovare applicazione il comma 4 del predetto articolo, in base al quale “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”. La liquidazione, come meglio indicato nel dispositivo della sentenza di primo grado che definisce il presente procedimento – dovendosi ritenere comunque operante il generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma
– viene condotta in relazione alle sole fasi espletate prima della declaratoria di estinzione del processo ed in particolare sulla base dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nonché nei valori minimi per la fase di trattazione / istruttoria, che si è limitata all'elaborazione e al deposito delle memorie istruttorie scritte senza la necessità di espletare ulteriore attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa recante R.G. n. 1037/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta dagli opponenti , e Parte_2 Parte_3 [...]
per le ragioni di cui in motivazione. Parte_4
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 86/2023 in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate nei confronti dei debitori ingiunti , e Parte_2 Parte_3
Parte_4
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. CONDANNA gli opponenti , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite della fase di opposizione,
[...] che si aggiungono a quelle già liquidate in sede di decreto ingiuntivo, in favore di parte opposta
[...] che si liquidano in euro Controparte_5
5.261,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA, se dovute, sull'imponibile come per legge.
pagina 10 di 11 5. CONDANNA parte opposta Controparte_5 al pagamento delle spese di lite della fase di opposizione, prima della declaratoria di
[...] estinzione parziale del processo, in favore di parte opponente che si liquidano in euro Parte_1
3.088,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA, se dovute, sull'imponibile come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Forlì, 26 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1037/2023 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
Parte_4
[...]
[...]
e
Controparte_1
[...]
OPPOSTO
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 11,34 innanzi alla dott.ssa Giorgia Sartoni, sono comparsi:
Per , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] 'avv. LEONARDI GIAMPAOLO Parte_4
Per Controparte_1
l'avv. FABBRI FABRIZIO
[...]
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data
14.03.2025.
Parte opposta precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data 12.03.2025. I difensori delle parti dichiarano di rinuciare a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1037/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDI Parte_1 C.F._1
GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA, N. 30, MERCATO SARACENO presso il difensore avv. LEONARDI GIAMPAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDI Parte_2 C.F._2
GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA, N. 30, MERCATO SARACENO presso il difensore avv. LEONARDI GIAMPAOLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDI Parte_3 C.F._3
GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA, N. 30, 47025 MERCATO SARACENO presso il difensore avv. LEONARDI GIAMPAOLO
C.F. ), con il Parte_4 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LEONARDI GIAMPAOLO, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA, N. 30 47025 MERCATO SARACENO presso il difensore avv. LEONARDI GIAMPAOLO
OPPONENTI contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRI FABRIZIO, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliato in CORTE DON G. BOTTICELLI, N. 58, 47521 presso il difensore avv. CP_1
FABBRI FABRIZIO
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza in presenza del 26 marzo 2025 ed, in particolare:
- parte opponente come da note conclusive autorizzate depositate in data 14.03.2025 ovvero:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis: In via preliminare: ai sensi dell'art. 306 c.p.c., dichiarare l'estinzione parziale del processo tra l'opponente e la Parte_1
. e conseguentemente CP_2 Controparte_3 revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 86/2023 rilasciato dal Tribunale di Forlì, per l'effetto ed in ragione dell'espressa rinuncia di parte opposta nei confronti dell'opponente . Ai Parte_1 sensi dell'art. 306 comma 3 c.p.c. liquidare le spese del presente procedimento che l'opposta deve
pagina 2 di 11 pagare all'opponente ; Nel merito: a) revocare e dichiarare nullo, illegittimo e di Parte_1 nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 86/2023, rilasciato dal Tribunale di Forlì, in data 25 gennaio 2023, in quanto rilasciato per crediti insussistenti, non liquidi e non esigibili dichiarando infondata la pretesa, totale o parziale, dell'opposto di cui al ricorso per decreto ingiuntivo per cui è causa;
b) accertare la nullità ed infondatezza della pretesa di restituzione dell'apertura di credito nei confronti del fideiussore in quanto la fideiussione è stata rilasciata per un soggetto diverso Parte_3 dal debitore;
c) disporre il rigetto della domanda di restituzione dell'apertura di credito nei confronti del fideiussore per l'indeterminatezza dell'ammontare; d): rilevare che la sorte Parte_3 inerente al rimborso dell'apertura di credito, come risulta dall'estratto conto in atti, è pari a
€.5022,91, o al diverso importo che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al 15 % per spese generali ed oltre rifusione di IV.A. e C.P.A.”;
- parte opposta come da note conclusive autorizzate depositate in data 12.03.2025 ovvero: “dato atto della rinuncia di parte opposta alla domanda nei soli confronti di parte opponente Parte_1
all'avvenuta rituale accettazione e alla dichiarazione di estinzione parziale del processo tra le
[...] sole parti coinvolte con revoca parziale del decreto ingiuntivo opposto Nel merito in via principale con riferimento alle parti processuali nei confronti delle quali la causa è proseguita confermare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto. I. In subordine, ed in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare Parte_4
(P.IVA e CF ) con sede in 47025 Mercato Saraceno,
[...] P.IVA_1 via Garibaldi 21 in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Parte_2 nato a [...] il [...] (CF ) residente in [...]
Piaia 19 nonché il socio accomandatario e solidalmente Controparte_4 responsabile in via sussidiaria delle obbligazioni sociali, nato a [...] il [...] (CF
) residente in [...] nonché - i fidejussori: C.F._2 Parte_3
nato a [...] il [...] (CF ) e residente in [...].
[...] C.F._3 Villa Corneto n.2 nei limiti di € 6.500,00 per quanto attiene le obbligazioni derivanti dal conto corrente 01-03-000852441 e di € 78.000,00 per quanto riguarda le obbligazioni derivanti dal mutuo chirografario M01/449915076 e nato a [...] il [...] (CF Parte_2
) residente in [...] nei limiti di € 6.500,00 per C.F._2 quanto attiene le obbligazioni derivanti dal conto corrente 01-03-000852441 e di € 78.000,00 per quanto riguarda le obbligazioni derivanti dal mutuo chirografario M01/449915076 tutti in solido fra loro al pagamento in favore di Parte_5 con sede in , Viale G. Bovio n.76 (C.F. e P.I.: ) in
[...] CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del suo Presidente e legale rapp.te Dott. della somma complessiva di € Parte_6
31.919,43 (euro trentunomilanovecentodiciannove/43) risultante dai seguenti rapporti: - conto corrente 01-03-000852441 € 5.850,24 (di cui 5595,39 a titolo di capitale, € 26,23 a titolo di spese e €
228,62 a titolo di interessi) oltre ulteriori interessi sul solo capitale, dal 5 novembre 2022, al tasso dell'11,50% da intendersi in ogni caso entro i limiti di legge;
- contratto di mutuo chirografario M01/449915076 ammontante ad € 26.069,19 (di cui € 22.542,45 a titolo di capitale ed € 3526,74 a titolo di interessi oltre ulteriori interessi dal 5 novembre 2022 oltre interessi ulteriori al tasso contrattuale di 4,1794% da intendersi in ogni caso entro i limiti di legge. oltre ulteriori interessi nella misura indicata, dal 5 novembre 2022 al saldo effettivo;
il tutto, comunque entro i limiti di legge, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risultasse dovuta e di giustizia;
II. In via ulteriore subordine condannare i detti debitori ciascuno per proprio titolo come più sopra specificato, anche ad eventuale diverso titolo risarcitorio al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, anche ricorrendo a liquidazione equitativa qualora ne dovessero ricorrere i presupposti oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al saldo;
III. In ogni caso vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di tutti gli importi liquidati nella fase ingiuntiva, oltre il 15% per spese generali di studio 22% IVA e 4% C.P.A. come per legge”.
pagina 3 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, gli opponenti Parte_4
(di seguito anche senza indicazione del tipo sociale e/o anche solo debitore
[...] principale e/o società finanziata), nonché , e (di Parte_1 Parte_2 Parte_3 seguito anche solo garanti) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 86/2023, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di Controparte_5
(di seguito anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo banca), ingiungeva il
[...] pagamento dell'importo complessivo in linea capitale di euro 31.919,43, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale somma dovuta a titolo di saldo debitorio complessivo del contratto di conto corrente affidato aperto dalla società finanziata in data 13.03.2017 e del contratto di mutuo chirografario ottenuto dalla medesima società in data 18.09.2018, nonché della fideiussione omnibus con importo massimo pari ad euro 6.500,00 e della fideiussione specifica per euro 78.000,00, garanzie personali assunte dalle tre persone fisiche a garanzia della società finanziata, nei confronti della banca.
Innanzitutto, gli odierni opponenti si dolevano dell'indeterminatezza della somma ingiunta nei confronti dei due garanti e , nonché quanto al rapporto bancario di Parte_1 Parte_3 conto corrente affidato intrattenuto dalla società finanziata con la banca, eccepivano la carenza di prova scritta del credito alla luce della documentazione offerta in comunicazione in sede monitoria e la carenza di legittimazione passiva della società opponente, in considerazione della diversa intestazione del contratto di conto corrente e delle fideiussioni omnibus rilasciate dai garanti. Contestavano, altresì, il decreto ingiuntivo opposto con riferimento al tasso applicato per il calcolo degli interessi.
Inoltre, con riguardo alle sole lettere di fideiussione del 16.03.2017 e del 20.09.2018 riferibili al garante
, quest'ultimo deduceva di non averle mai sottoscritte. Parte_1 In ultima analisi, gli opponenti eccepivano l'assenza di prova della ricevuta di ricezione della comunicazione di recesso anticipato da parte della banca sempre nei confronti di . Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.06.2023, si costituiva
[...]
contestando le avverse Controparte_5 deduzioni ed eccependo l'infondatezza dell'opposizione proposta. In via preliminare, parte opposta evidenziava di aver assolto alla condizione di procedibilità della domanda e ricostruiva le posizioni debitorie, tanto della società finanziata, quanto dei tre garanti.
Inoltre, eccepiva la genericità delle contestazioni avversarie e offriva in ogni caso in comunicazione copia degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente affidato dalla data di apertura del 13.03.2017 alla data di chiusura del rapporto con passaggio a sofferenza della posizione debitoria.
Parte opposta deduceva che le lettere di fideiussione erano state sottoscritte dai garanti alla presenza del funzionario della banca e precisava che l'unico titolare del rapporto di conto corrente Controparte_6 affidato, nonché del contratto di mutuo chirografario, destinatario diretto della comunicazione di chiusura anticipata e risoluzione dei rapporti bancari era la società Parte_7
a seguito dell'intervenuta modifica della ragione sociale in data 8.11.2016 che in
[...] precedenza recava il nominativo del socio , come da relativa visura camerale prodotta Parte_3 in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo. Parte opposta ribadiva la debenza e la correttezza del calcolo degli interessi moratori spettanti al creditore.
Con ordinanza del 28.09.2023, a scioglimento della riserva all'udienza, il giudice concedeva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 86/2023 nei confronti degli opponenti
, e rigettava Parte_2 Parte_3 Parte_4 l'istanza proposta nei confronti di e, verificato l'assolvimento della condizione di Parte_1 procedibilità della domanda e su richiesta delle parti, assegnava alle stesse i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
pagina 4 di 11 Con ordinanza del 23.09.2024, all'esito dell'udienza svoltasi unicamente con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice dichiarava l'estinzione parziale del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. tra le sole parti opponente e parte opposta Parte_1 [...]
e revocava per l'effetto ed in ragione dell'espressa rinuncia di parte opposta Controparte_1 alla domanda nei soli confronti di parte opponente , il decreto ingiuntivo opposto n. Parte_1
86/2023 unicamente con riferimento al debitore ingiunto;
non ammetteva le istanze Parte_1 istruttorie richieste da parte opposta e , ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del giorno 26.03.2025, assegnando sin d'ora alle parti termine per il deposito di brevi ed eventuali note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza. All'udienza in presenza del 26.03.2025, le parti precisavano le conclusioni e si svolgeva la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
***
L'opposizione proposta dal debitore principale e dai garanti Parte_4 Parte_2
e avverso il decreto ingiuntivo n. 86/2023 è infondata e va, dunque,
[...] Parte_3 integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo, per le ragioni esposte nei seguenti paragrafi di motivazione. 1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi dei motivi di opposizione, al fine di fornire una completa valutazione della complessa vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, nonché delle specifiche questioni sottoposte all'attenzione del giudice, si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sia in fatto che in diritto in relazione alla controversia in esame.
1.1 Sotto un primo profilo e per completezza espositiva, si ribadisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010 si è avverata, tenuto conto del verbale di mediazione con esito negativo (cfr. doc. n. 16 parte opposta) ed in assenza peraltro di tempestive e rituali eccezioni sul punto ad opera delle parti.
1.2 Sotto un secondo profilo e sempre per completezza espositiva della presente sentenza, occorre dare atto della partecipazione al presente giudizio anche di parte opponente , Parte_1 in qualità di debitore solidale in relazione all'ingiunzione di pagamento ottenuta in sede monitoria dalla banca, in forza e nei limiti delle garanzie personali che parte opposta ha offerto in comunicazione e della declaratoria di estinzione del processo pendente tra tali parti processuali intervenuta nelle more del presente giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; processo proseguito, quanto al merito, nei soli confronti degli altri opponenti , e . Parte_4 Parte_2 Parte_3 Sul punto, ci si limita a richiamare in questa sede integralmente l'ordinanza del 23.09.2024, con cui a fronte delle rispettive dichiarazioni di rinuncia agli atti e di conforme accettazione, provenienti dai difensori di parte opponente e di parte opposta, quali procuratori speciali, muniti del relativo potere sostanziale, è già stata dichiarata l'estinzione parziale del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. tra le sole parti opponente e parte opposta ed in ragione Parte_1 Controparte_1 dell'espressa rinuncia di parte opposta alla domanda di ingiunzione di pagamento somme nei soli confronti di parte opponente , la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 86/2023 Parte_1 unicamente con riferimento al debitore ingiunto . Parte_1
Si precisa, sin d'ora, che nell'ambito delle dichiarazioni di rinuncia agli atti e di conforme accettazione pervenute in atti, le parti interessate non hanno indicato alcuno specifico e diverso accordo in merito alla liquidazione delle spese di lite fino alla data di declaratoria di estinzione del giudizio, che saranno quindi oggetto di specifica liquidazione, nel successivo paragrafo di motivazione a ciò dedicato, vista l'espressa domanda di parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni e il disposto di cui all'art. 306, comma 4, c.p.c..
1.3 Sotto un terzo profilo e ancora in via generale, ci si limita a ricordare che, come noto, in generale “con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale
pagina 5 di 11 il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia
e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione” (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021 e Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022). Dunque, parte opposta ovvero l'attore in senso sostanziale è legittimato a fornire adeguata prova della propria pretesa creditoria – già riconosciuta in sede monitoria - nel corso del presente giudizio di cognizione, nei limiti e nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie.
Inoltre, sempre in via generale e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, ci si limita ad una breve e necessaria premessa in merito al principio generale di non contestazione, certamente valido anche nell'ambito del contenzioso bancario. Infatti, come noto, l'art. 115 c.p.c. prescrive al giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita” enucleando così in sostanza il principio dispositivo processuale in materia di prove che regola l'intero ordinamento processualcivilistico. Per principio di non contestazione, dunque, si intende la regola processuale per cui, nell'ambito di un processo civile che abbia ad oggetto rapporti disponibili tra le parti, non hanno bisogno di essere provati i fatti che, allegati in modo specifico da una parte, non sono stati espressamente contestati dall'altra. Ciò sostanzialmente configura una importante deviazione rispetto alla regola generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., legislativamente prevista per evidenti finalità di economia processuale. Si impone, pertanto, un preciso onere di specifica contestazione a carico della parte contro la quale la pretesa è rivolta, a patto che la stessa parte sia già costituita in giudizio.
Parallelamente, ci si limita, inoltre, a richiamare una recente e condivisibile interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004).
Quindi, solo a fronte di una contestazione specifica dei fatti storici, posti alla base della pretesa fatta valere in giudizio, ad opera della controparte costituita, mediante deduzione di altro fatto diverso e/o logicamente incompatibile nonché mediante una tempestiva difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati, sulla parte processuale che li ha in precedenza allegati, grava, poi, il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.. In ultima analisi e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, occorre evidenziare che la ripartizione dell'onere della prova segue anche nella specifica materia dei contratti bancari la regola generale e, pertanto, è sempre doveroso tener presente chi ha intrapreso l'iniziativa giudiziaria. È evidente, infatti, che, a seconda che l'iniziativa giudiziaria venga presa dalla banca, o come nella specie dal cessionario del credito, oppure dal cliente, l'onere della prova sarà inevitabilmente destinato a ripartirsi in maniera diversa tra le parti. Si ricorda, sul punto, che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il normale regime dell'onere probatorio non risulta modificato neanche quando venga proposta una domanda di mero accertamento negativo del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno pagina 6 di 11 specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. n. 500 del 11.01.2017, Cass. n. 14854 del 13.06.2013). Quindi, nei giudizi promossi dal cliente – correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova. Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. n.
7501 del 14.05.2012). Pertanto, il correntista o il mutuatario che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre voci non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto, salvo specifica allegazione della mancata stipulazione per iscritto del contratto o di mancata ricezione degli estratti conto periodici. In sostanziale analogia, nei giudizi promossi dalla banca che si afferma creditrice nei confronti del proprio cliente, la giurisprudenza di legittimità può dirsi ormai sufficientemente consolidata con riferimento agli oneri probatori gravanti sulla banca/cessionario del credito, prima, in sede monitoria e, poi, nel successivo ed eventuale giudizio contenzioso di opposizione. Se, infatti, l'art. 50 T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1.09.1993) prevede a favore di tutti gli istituti di credito un particolare privilegio probatorio per cui accanto al titolo negoziale è sufficiente la produzione de
“l'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”, ciò non vale nella successiva fase di cognizione ordinaria di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. ex multis Cass. n. 7020 del 12.03.2019 e Cass. n. 32792 del 9.11.2021). Infatti, una volta proposta dal correntista, dal mutuatario o dal garante comunque coobbligato, l'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo la banca o il cessionario del credito, attrice in senso sostanziale, a fronte di specifiche e puntuali contestazioni di nullità delle clausole negoziali da parte dell'opponente, è proprio quest'ultima a dover provare rigorosamente il credito vantato in sede monitoria, producendo in giudizio la fonte negoziale del proprio diritto di credito ovvero il contratto di apertura del rapporto bancario, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, conforme Cass. n. 826 del 20.01.2015), gravando in ogni caso sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo, modificativo e/o impeditivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento e/o da altre circostanze impeditive. A tal proposito, infatti, si ricorda la consolidata impostazione giurisprudenziale per cui “qualora venga eccepita la nullità di alcune clausole contrattuali, è necessario rideterminare il saldo finale del conto, mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (cfr. Cass. n. 21466 del 21.09.2013). Pertanto, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data dell'originaria apertura del conto corrente, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, “sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi” (cfr. Cass. n. 20693 del 13.10.2016, nonché più di recente sul punto anche Cass. n. 11543 del 2.05.2019 e Cass. n. 1077 del
21.01.2021). In particolare, si richiama altresì la recente massima giurisprudenziale in base alla quale pagina 7 di 11 “qualora una banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (cfr. Cass. n. 23856 del 3.09.2021). Conseguentemente in caso di mancata integrale e continuativa produzione degli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto contrattuale alla chiusura dello stesso, la domanda di pagamento formulata originariamente dalla banca in sede monitoria deve essere rigettata, non potendosi verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto e depurarlo dagli interessi e dagli altri addebiti illegittimi eventualmente posti in essere.
2. Tutto ciò doverosamente premesso e facendo applicazione anche dei richiamati principi giuridici, non vi è dubbio che i motivi di opposizione proposti dagli odierni opponenti Parte_4
e risultino del tutto infondati alla luce della documentazione
[...] Parte_2 Parte_3 presente in atti, che non è stata oggetto di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. 2.1 Occorre, in primo luogo, accertare che non vi è dubbio che la somma pari a complessivi euro 31.919,43, oltre interessi e spese, oggetto dell'ingiunzione di pagamento impugnata dagli odierni opponenti, deriva dalla sommatoria del saldo debitorio alla data di risoluzione dei contratto e di passaggio a sofferenza della posizione tanto del contratto di conto corrente n. 852441 aperto in data
13.03.2017 e oggetto di affidamento con contratto di apertura di credito del 14.03.2017 (euro 5.850,24), quanto del contratto di mutuo chirografario M01/449915076 ottenuto in data 20.09.2018
(euro 26.069,19), stipulati tra la banca finanziatrice e il correntista / mutuatario , Parte_4 società in accomandita semplice le cui quote sono detenute dagli odierni opponenti, rispettivamente in numero di 500 dal socio accomandatario e in numero 2.500 dal socio Parte_2 accomandante (cfr. doc. n. 14 monitorio e doc. n. 23 parte opposta). Parte_3
In atti, vi è pertanto idonea prova della debenza del credito vantato, avendo la
[...]
assolto al proprio onere della prova con riferimento alla pretesa creditoria Controparte_7 azionata in sede monitoria. In particolare, per quanto riguarda entrambi i rapporti bancari in esame, la parte onerata ne ha fornito copia dei rispettivi regolamenti contrattuali, completi delle condizioni economiche, sottoscritti dal correntista e mutuatario anche mediante Parte_4 apposizione del proprio timbro sociale (cfr. doc. nn. 1, 2, 3, 7, 8 e 9 monitorio e doc. nn. 5, 6 e 7 parte opponente) e le certificazioni del credito ex art. 50 T.U.B. al 4.11.2022 (cfr. doc. nn. 12 e 13 monitorio). Inoltre, con specifico riferimento al contratto di mutuo chirografario, costituisce circostanza fattuale pacifica ed in ogni caso provata quella relativa all'accredito dell'importo mutuato sul conto corrente della società finanziata in data 25.09.2018 (cfr. doc. n. 8 monitorio), in linea con l'orientamento consolidato sul punto della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 5841 del 5.03.2025); mentre con riferimento al contratto di conto corrente affidato, a seguito delle comunque generiche contestazioni avversarie, parte opposta comunque prodotto in giudizio la serie completa degli estratti conto – liste movimenti, scalari e conteggio competenze – dalla data di apertura del rapporto alla data di chiusura intervenuta con comunicazione di risoluzione e recesso per inadempimento della società finanziata datato 25.07.2022 (cfr. doc. nn. 5, 6 e 11 monitorio, nonché doc. nn. 17-20 parte opposta). Inoltre, tali rapporti bancari sono stati oggetto di recesso in via anticipata da parte della banca finanziatrice, in ragione del protratto inadempimento del correntista / mutuatario con immediato passaggio a sofferenza della relativa posizione, con raccomandata A/R di messa in mora in data 25.07.2022, nei confronti del debitore principale e dei garanti (cfr. doc. n. 11 monitorio). In ultima analisi, si deve osservare che tutta la predetta documentazione bancaria che non è stata contestata in modo specifico da parte opponente - , e Parte_4 Parte_2 Parte_3
-, né nell'atto di citazione in opposizione né nel corso della prima udienza di comparizione e
[...] trattazione e nella propria prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; pertanto, tale documentazione bancaria deve essere posta a fondamento della presente decisione ex art. 115 c.p.c..
pagina 8 di 11 L'opposizione proposta dagli opponenti , e Parte_4 Parte_2 Parte_3
è, in aggiunta, senza dubbio infondata quanto ai due specifici aspetti sollevati dagli opponenti in
[...] ordine alla pretesa creditoria azionata nei confronti del debitore principale . Parte_4
Per un verso, priva di pregio e anzi documentalmente smentita è la doglianza circa la pretesa carenza di legittimazione passiva della società opponente, in considerazione del fatto che l'intervenuta modifica della ragione sociale avvenuta in data 8.11.2016 - in precedenza Parte_8
e ora come da relativa visura camerale
[...] Parte_7 prodotta in atti (cfr. doc. n. 14 monitorio e doc. n. 23 parte opposta), non assume alcun rilievo in termini di medesimezza della persona giuridica che opera sul mercato e nei rapporti con i terzi.
Per altro verso, esile ed alquanto generica – parte opponente non ha infatti quantomeno indicato un diverso tasso di interesse che ritiene applicabile al rapporto contrattuale in esame - è l'ulteriore contestazione sollevata da parte opponente in ordine al tasso di interesse applicabile, nella specie, alle somme richieste in linea capitale. Sul punto non vi è dubbio, che la pretesa creditoria azionata in sede monitoria da parte opposta si sia attenuta nei limiti dell'accordo contrattuale, che ha efficacia di legge nei confronti delle parti contraenti ai sensi dell'art. 1372 c.c., in quanto sulla somma complessiva in linea capitale pari ad euro 31.919,43 risultante dalla sommatoria dei saldi debitori dei due rapporti bancari alla data 4.11.2022 (somme insolute oltre interessi convenzionali scaduti a quella data), sono stati richiesti e riconosciuti gli interessi moratori fino all'effettivo saldo, al tasso convenzionalmente pattuito tra le parti – rispettivamente pari al 11,50% con riferimento al rapporto di conto corrente affidato e pari al 4,17% con riferimento al mutuo chirografario (cfr. doc. nn. 1-3, 7 e 9 monitorio) in linea con la disciplina codicistica di cui all'art. 1284, commi 2 e 3, c.c. 2.2 In secondo luogo, tali rapporti bancari risultano pacificamente garantiti da due lettere di fideiussione sottoscritte dai due soci della società finanziata, e : Parte_2 Parte_3 rispettivamente, lettera di fideiussione omnibus in data 14.03.2017 – ovvero in concomitanza con l'apertura del rapporto di conto corrente affidato - con importo massimo pari ad euro 6.500,00 a garanzia, in solido tra loro, dell'adempimento della società , comunque Parte_4 univocamente e testualmente individuata dal numero di partita IVA (cfr. doc. nn. 4 e 14 P.IVA_1 monitorio), nonché lettera di fideiussione specifica in data 20.09.2018 fino a concorrenza dell'importo garantito pari ad euro 78.000,00, a garanzia del mutuo chirografario concesso dalla banca alla medesima società finanziata (cfr. doc. n. 10 monitorio).
Innanzitutto, si deve osservare che gli odierni opponenti, nelle more del presente giudizio, non hanno né contestato l'esistenza di tali garanzie personali né disconosciuto ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le proprie sottoscrizioni di pugno, a differenza dell'opponente . Parte_1
Ancora a tale specifico proposito, ci si limita ad osservare che, in forza della documentata carica di amministratore e legale rappresentante ricoperta da , titolare della quota sociale per Parte_2 euro 500, nell'ambito della società finanziata , nonché in forza della qualifica di Parte_4 socio accomandante con partecipazione sociale pari ad euro 2.500 in capo al garante Parte_3
(cfr. doc. n. 14 monitorio e doc. n. 23 parte opposta), i predetti garanti non possono qualificarsi quali consumatori ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005 in relazione alle garanzie personali per cui è causa e, quindi, è preclusa l'applicazione della disciplina consumeristica in relazione a tali specifici rapporti contrattuali.
In ultima analisi, si deve evidenziare in via assorbente come le garanzie personali in analisi, le cui condizioni scritte contrattuali non hanno formato oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera degli opponenti e , devono essere correttamente qualificate in Parte_2 Parte_3 termini di contratti autonomi di garanzia (cfr. doc. nn. 3, 10 e 14 monitorio), in linea con il condivisibile e consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza (cfr. Cass. S.U. n. 3947 del
18.02.2010, nello stesso senso anche Cass. n. 23900 del 6.11.2006, Cass. n. 22233 del 20.10.2014 e Cass. n. 27619 del 3.12.2020) e sono state rilasciate da ciascun sottoscrittore, in solido con gli altri, per importi massimi garantiti rispettivamente pari ad euro 6.500,00 e ad euro 78.000,00; dunque, senza pagina 9 di 11 dubbio, superiori rispetto ai saldi debitori dei due rapporti bancari revocati e passati a sofferenza, oggetto della domanda di pagamento somme proposta nella presente sede giudiziale da parte opposta
. Controparte_1
In conclusione ed in sintesi, quindi, anche in relazione a tutti i predetti profili relativi alle garanzie personali dai soci accomandante e accomandatario negli Parte_3 Parte_2 anni 2017 e 2018, l'opposizione proposta è senza dubbio infondata. 3. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nonché nei valori minimi per la fase di trattazione / istruttoria, che si è limitata all'elaborazione e al deposito delle memorie istruttorie scritte senza la necessità di espletare ulteriore attività istruttoria in senso stretto, e per la fase decisoria, svoltasi nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.; in base al valore della domanda ai fini dell'applicazione degli scaglioni di cui al D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). 3.1 Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza degli opponenti
, e con riferimento ai motivi di opposizione Parte_4 Parte_2 Parte_3 proposti con atto di citazione in opposizione, come chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.
3.2 Quanto, invece, alla liquidazione delle spese legali nei rapporti tra parte opposta e parte opponente in considerazione della già richiamata rinuncia agli atti e conforme Parte_1 accettazione ex art. 306 c.p.c. e dell'assenza di un documentato diverso accordo tra le parti sul punto, nel caso di specie, deve trovare applicazione il comma 4 del predetto articolo, in base al quale “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”. La liquidazione, come meglio indicato nel dispositivo della sentenza di primo grado che definisce il presente procedimento – dovendosi ritenere comunque operante il generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma
– viene condotta in relazione alle sole fasi espletate prima della declaratoria di estinzione del processo ed in particolare sulla base dei valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, nonché nei valori minimi per la fase di trattazione / istruttoria, che si è limitata all'elaborazione e al deposito delle memorie istruttorie scritte senza la necessità di espletare ulteriore attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa recante R.G. n. 1037/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'opposizione proposta dagli opponenti , e Parte_2 Parte_3 [...]
per le ragioni di cui in motivazione. Parte_4
2. CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 86/2023 in ogni sua parte: capitale, interessi quali ivi indicati, spese di lite quali ivi liquidate nei confronti dei debitori ingiunti , e Parte_2 Parte_3
Parte_4
3. LO CONFERMA ESECUTIVO.
4. CONDANNA gli opponenti , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite della fase di opposizione,
[...] che si aggiungono a quelle già liquidate in sede di decreto ingiuntivo, in favore di parte opposta
[...] che si liquidano in euro Controparte_5
5.261,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA, se dovute, sull'imponibile come per legge.
pagina 10 di 11 5. CONDANNA parte opposta Controparte_5 al pagamento delle spese di lite della fase di opposizione, prima della declaratoria di
[...] estinzione parziale del processo, in favore di parte opponente che si liquidano in euro Parte_1
3.088,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA, se dovute, sull'imponibile come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Forlì, 26 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
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