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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 3131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3131 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3131/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SPERANZA LILIANA, IC monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18551/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV ACC ESEC n. 55950225 TARI 2021
- AVV ACC ESEC n. 5595212132 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2877/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società s.r.l., impugnava gli avvisi di accertamento esecutivo prot. n. 55950/225 del 21 maggio 2024, relativo alla TARI per l'anno 2021 per l'importo di euro 1.521,88, nonché prot. n. 55952/12132 del 21 maggio 2024, relativo alla TARI per l'anno 2022 per l'importo di Resistente_1euro 1.978,88, notificati in data 25 giugno 2024 dalla società s.r.l. per conto del Comune di Napoli. La ricorrente esponeva che gli atti impugnati risultavano affetti da plurimi vizi di legittimità e ne chiedeva, pertanto, l'annullamento. In via preliminare, eccepiva la nullità insanabile degli avvisi per asserita carenza di legittimazione soggettiva in capo al soggetto emittente, deducendo che la società incaricata della riscossione non sarebbe risultata iscritta né all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, né alla sezione separata prevista dall'art. 1, comma 805, della L. n. 160/2019, con conseguente difetto assoluto di potere. Deduceva, altresì, l'omessa notifica degli atti presupposti e la violazione delle garanzie partecipative di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento, nonché la decadenza dell'ente impositore dalla potestà accertativa ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993. Nel merito, la società lamentava il difetto assoluto di motivazione degli avvisi di accertamento, assumendo che gli stessi non recassero l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa, né l'esplicitazione dei criteri di determinazione del tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle spese. In via subordinata, contestava comunque la debenza delle somme richieste, ritenendo infondata la pretesa impositiva anche sotto il profilo sostanziale. Si costituivano in giudizio la società Resistente_1 s.r.l. e il Comune di Napoli, depositando controdeduzioni e documentazione, con le quali eccepivano l'infondatezza del ricorso e ne chiedevano il rigetto.In particolare, le parti resistenti sostenevano la piena legittimità dell'operato dell'ente impositore e del soggetto incaricato della riscossione, sia sotto il profilo della titolarità del potere esercitato, sia con riferimento alla regolarità formale e sostanziale degli avvisi impugnati, deducendo la correttezza dei criteri di determinazione del tributo e l'insussistenza di qualsivoglia decadenza. Le parti depositavano memorie illustrative e ulteriore documentazione a sostegno delle rispettive posizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Il giudice rileva, in via preliminare esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla parte ricorrente, la quale assume l'illegittimità degli avvisi per mancata iscrizione della società resistente all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997. Dagli atti di causa risulta che la resistente è società di progetto costituita ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla Municipia S.p.A., soggetto aggiudicatario del servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali, regolarmente iscritto nel predetto albo dei concessionari. La questione è stata espressamente chiarita dall'art. 3, comma 14-septies, del D.L. n. 202/2024, convertito con L. n. 15/2025, norma di interpretazione autentica che ha stabilito come le società di progetto costituite per lo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione non siano tenute ad autonoma iscrizione all'albo ex art. 53 D.Lgs. n. 446/1997, qualora la società aggiudicataria socia risulti già iscritta, riconoscendo la piena legittimità degli atti da esse emessi. Trattandosi di disposizione interpretativa, la stessa ha efficacia retroattiva e si applica anche ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore. Ne consegue che nessun vizio di legittimazione è ravvisabile in capo alla società resistente e che, sotto tale profilo, gli avvisi impugnati devono ritenersi pienamente validi. Il giudice rileva che sulla legittimazione passiva del Comune di Napoli, in materia di tributi locali, l'ente territoriale conserva la titolarità del rapporto d'imposta e del relativo credito, anche quando le attività di accertamento e riscossione siano affidate in concessione a soggetti terzi, i quali operano quali concessionari del servizio. Il Comune, pertanto, resta parte sostanziale del rapporto tributario ed è legittimato a partecipare al giudizio avente ad oggetto la legittimità della pretesa impositiva. Si rileva che sull'asserita omessa notifica di atti presupposti e sulla dedotta decadenza, gli atti oggetto di impugnazione sono avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi dell'art. 1, commi 792 e ss., della L. n. 160/2019. Essi costituiscono il primo ed unico atto impositivo e non risultano preceduti da ulteriori provvedimenti la cui notifica fosse necessaria ai fini della loro validità. Quanto ai termini decadenziali, trova applicazione il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, secondo cui gli enti locali possono notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel caso di specie, gli avvisi emessi in data 21 maggio 2024 per le annualità 2021 e 2022 risultano ampiamente tempestivi, con conseguente infondatezza dell'eccezione di decadenza. In riferimento all'eccezione sulla dedotta violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990, la disciplina generale sul procedimento amministrativo non si applica agli atti tributari in quanto la materia è regolata da normativa speciale autosufficiente, in particolare dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000). Per costante orientamento giurisprudenziale, non sussiste un obbligo generalizzato di preventiva comunicazione di avvio del procedimento in relazione agli avvisi di accertamento tributari, salvo specifiche ipotesi espressamente previste dal legislatore, qui non ricorrenti. Sul dedotto difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, si osserva che dall'esame degli atti emerge che essi recano l'indicazione dell'annualità di riferimento, dell'immobile oggetto di imposizione con i relativi dati identificativi, della superficie imponibile, della categoria tariffaria applicata, delle tariffe per parte fissa e variabile, nonché del calcolo analitico del tributo, del TEFA, delle sanzioni e degli interessi. Tali elementi consentono al contribuente di comprendere l'an ed il quantum della pretesa fiscale e di esercitare pienamente il diritto di difesa. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di TARI la motivazione è sufficiente quando siano indicati gli elementi essenziali del tributo, non essendo richiesta una motivazione particolarmente analitica o rafforzata (cfr. Cass., ord. n. 39678/2021). Sulla differenza degli importi tra le annualità 2021 e 2022, si ritiene che la diversa quantificazione del tributo per i due anni d'imposta non integra alcun vizio dell'atto. Dagli avvisi risulta che la superficie imponibile e la categoria tariffaria sono rimaste invariate;
la variazione dell'importo è riconducibile alla diversa incidenza della componente variabile della tariffa, determinata in base alle delibere comunali di approvazione delle tariffe TARI per le rispettive annualità. In assenza di specifica impugnazione e prova dell'illegittimità delle delibere tariffarie richiamate, la diversa quantificazione dell'imposta deve ritenersi conforme al quadro normativo di riferimento. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, tutte le censure proposte dalla parte ricorrente risultano infondate. Gli avvisi di accertamento impugnati devono ritenersi legittimamente emessi, adeguatamente motivati e correttamente determinati nel loro ammontare. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Quanto alle spese di lite, il Collegio ravvisa giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti. La controversia ha infatti investito una questione di rilevante complessità giuridica, concernente la legittimazione delle società di progetto all'emissione degli atti impositivi in assenza di autonoma iscrizione all'albo ex art. 53 D.Lgs. n. 446/1997, oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali e chiarita solo in corso di giudizio dall'intervento legislativo di interpretazione autentica e dal successivo arresto della Corte di Cassazione n. 14335/2025. Sussistono, pertanto, le condizioni per la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, in ragione della sopravvenuta definizione normativa della questione controversa e dell'obiettiva incertezza interpretativa esistente al momento della proposizione del ricorso.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO. SPESE COMPENSATE
Così deciso in Napoli, 28/01/2026
IC NO
IA NZ
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SPERANZA LILIANA, IC monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18551/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV ACC ESEC n. 55950225 TARI 2021
- AVV ACC ESEC n. 5595212132 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2877/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società s.r.l., impugnava gli avvisi di accertamento esecutivo prot. n. 55950/225 del 21 maggio 2024, relativo alla TARI per l'anno 2021 per l'importo di euro 1.521,88, nonché prot. n. 55952/12132 del 21 maggio 2024, relativo alla TARI per l'anno 2022 per l'importo di Resistente_1euro 1.978,88, notificati in data 25 giugno 2024 dalla società s.r.l. per conto del Comune di Napoli. La ricorrente esponeva che gli atti impugnati risultavano affetti da plurimi vizi di legittimità e ne chiedeva, pertanto, l'annullamento. In via preliminare, eccepiva la nullità insanabile degli avvisi per asserita carenza di legittimazione soggettiva in capo al soggetto emittente, deducendo che la società incaricata della riscossione non sarebbe risultata iscritta né all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, né alla sezione separata prevista dall'art. 1, comma 805, della L. n. 160/2019, con conseguente difetto assoluto di potere. Deduceva, altresì, l'omessa notifica degli atti presupposti e la violazione delle garanzie partecipative di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento, nonché la decadenza dell'ente impositore dalla potestà accertativa ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993. Nel merito, la società lamentava il difetto assoluto di motivazione degli avvisi di accertamento, assumendo che gli stessi non recassero l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa, né l'esplicitazione dei criteri di determinazione del tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle spese. In via subordinata, contestava comunque la debenza delle somme richieste, ritenendo infondata la pretesa impositiva anche sotto il profilo sostanziale. Si costituivano in giudizio la società Resistente_1 s.r.l. e il Comune di Napoli, depositando controdeduzioni e documentazione, con le quali eccepivano l'infondatezza del ricorso e ne chiedevano il rigetto.In particolare, le parti resistenti sostenevano la piena legittimità dell'operato dell'ente impositore e del soggetto incaricato della riscossione, sia sotto il profilo della titolarità del potere esercitato, sia con riferimento alla regolarità formale e sostanziale degli avvisi impugnati, deducendo la correttezza dei criteri di determinazione del tributo e l'insussistenza di qualsivoglia decadenza. Le parti depositavano memorie illustrative e ulteriore documentazione a sostegno delle rispettive posizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Il giudice rileva, in via preliminare esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla parte ricorrente, la quale assume l'illegittimità degli avvisi per mancata iscrizione della società resistente all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997. Dagli atti di causa risulta che la resistente è società di progetto costituita ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla Municipia S.p.A., soggetto aggiudicatario del servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali, regolarmente iscritto nel predetto albo dei concessionari. La questione è stata espressamente chiarita dall'art. 3, comma 14-septies, del D.L. n. 202/2024, convertito con L. n. 15/2025, norma di interpretazione autentica che ha stabilito come le società di progetto costituite per lo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione non siano tenute ad autonoma iscrizione all'albo ex art. 53 D.Lgs. n. 446/1997, qualora la società aggiudicataria socia risulti già iscritta, riconoscendo la piena legittimità degli atti da esse emessi. Trattandosi di disposizione interpretativa, la stessa ha efficacia retroattiva e si applica anche ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore. Ne consegue che nessun vizio di legittimazione è ravvisabile in capo alla società resistente e che, sotto tale profilo, gli avvisi impugnati devono ritenersi pienamente validi. Il giudice rileva che sulla legittimazione passiva del Comune di Napoli, in materia di tributi locali, l'ente territoriale conserva la titolarità del rapporto d'imposta e del relativo credito, anche quando le attività di accertamento e riscossione siano affidate in concessione a soggetti terzi, i quali operano quali concessionari del servizio. Il Comune, pertanto, resta parte sostanziale del rapporto tributario ed è legittimato a partecipare al giudizio avente ad oggetto la legittimità della pretesa impositiva. Si rileva che sull'asserita omessa notifica di atti presupposti e sulla dedotta decadenza, gli atti oggetto di impugnazione sono avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi dell'art. 1, commi 792 e ss., della L. n. 160/2019. Essi costituiscono il primo ed unico atto impositivo e non risultano preceduti da ulteriori provvedimenti la cui notifica fosse necessaria ai fini della loro validità. Quanto ai termini decadenziali, trova applicazione il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, secondo cui gli enti locali possono notificare gli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel caso di specie, gli avvisi emessi in data 21 maggio 2024 per le annualità 2021 e 2022 risultano ampiamente tempestivi, con conseguente infondatezza dell'eccezione di decadenza. In riferimento all'eccezione sulla dedotta violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990, la disciplina generale sul procedimento amministrativo non si applica agli atti tributari in quanto la materia è regolata da normativa speciale autosufficiente, in particolare dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000). Per costante orientamento giurisprudenziale, non sussiste un obbligo generalizzato di preventiva comunicazione di avvio del procedimento in relazione agli avvisi di accertamento tributari, salvo specifiche ipotesi espressamente previste dal legislatore, qui non ricorrenti. Sul dedotto difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, si osserva che dall'esame degli atti emerge che essi recano l'indicazione dell'annualità di riferimento, dell'immobile oggetto di imposizione con i relativi dati identificativi, della superficie imponibile, della categoria tariffaria applicata, delle tariffe per parte fissa e variabile, nonché del calcolo analitico del tributo, del TEFA, delle sanzioni e degli interessi. Tali elementi consentono al contribuente di comprendere l'an ed il quantum della pretesa fiscale e di esercitare pienamente il diritto di difesa. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di TARI la motivazione è sufficiente quando siano indicati gli elementi essenziali del tributo, non essendo richiesta una motivazione particolarmente analitica o rafforzata (cfr. Cass., ord. n. 39678/2021). Sulla differenza degli importi tra le annualità 2021 e 2022, si ritiene che la diversa quantificazione del tributo per i due anni d'imposta non integra alcun vizio dell'atto. Dagli avvisi risulta che la superficie imponibile e la categoria tariffaria sono rimaste invariate;
la variazione dell'importo è riconducibile alla diversa incidenza della componente variabile della tariffa, determinata in base alle delibere comunali di approvazione delle tariffe TARI per le rispettive annualità. In assenza di specifica impugnazione e prova dell'illegittimità delle delibere tariffarie richiamate, la diversa quantificazione dell'imposta deve ritenersi conforme al quadro normativo di riferimento. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, tutte le censure proposte dalla parte ricorrente risultano infondate. Gli avvisi di accertamento impugnati devono ritenersi legittimamente emessi, adeguatamente motivati e correttamente determinati nel loro ammontare. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Quanto alle spese di lite, il Collegio ravvisa giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti. La controversia ha infatti investito una questione di rilevante complessità giuridica, concernente la legittimazione delle società di progetto all'emissione degli atti impositivi in assenza di autonoma iscrizione all'albo ex art. 53 D.Lgs. n. 446/1997, oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali e chiarita solo in corso di giudizio dall'intervento legislativo di interpretazione autentica e dal successivo arresto della Corte di Cassazione n. 14335/2025. Sussistono, pertanto, le condizioni per la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, in ragione della sopravvenuta definizione normativa della questione controversa e dell'obiettiva incertezza interpretativa esistente al momento della proposizione del ricorso.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO. SPESE COMPENSATE
Così deciso in Napoli, 28/01/2026
IC NO
IA NZ