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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 1621 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
, nata a [...], il [...], ivi residente a[...]
Seriana n. 19 (C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, CodiceFiscale_1
alla Viale Carnaro, n. 14 presso lo Studio dell'Avv. Fabiano Melchiorri (C.F.:
del foro di Roma, che la rappresenta, assiste e CodiceFiscale_2
difende, giusta procura allegata all'atto di appello.
- appellante -
, C.F. avente sede in Bologna, Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, in persona del suo Procuratore ad negotia TT. CP_2
munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale
[...]
del 15 novembre 2023 autenticata con atto del Notaio dott. Per_1
di Bologna Rep. 98274 Racc.13064, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Dringa Milito Pagliara ( , giusta procura speciale CodiceFiscale_3
allegata all'atto di costituzione.
- appellata -
, residente in [...], CP_3
P.IVA_ c.a.p. .
1 - appellato contumace -
oggetto: appello avverso la sentenza n. 12483/23, pronunciata dal Giudice di pace civile di Roma, depositata il 26 Maggio 2023, non notificata, ad esito del giudizio iscritto al n.18945/2019. conclusioni per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e deduzione disattesa e respinta in accoglimento del suo esteso atto di appello, per quanto di ragione ed in parziale riforma della sentenza del
Giudice di Pace Civile di Roma TT.SS Maria Rita Marando, n. 12483/23, nella causa iscritta al RGN. 18945/2019, depositata in data 26 Maggio 2023 e non notificata
-rigettare e respingere tutte le eccezioni, domande ed istanze formulate da
in quanto infondate in fatto ed in diritto e Controparte_1
comunque non provate;
-ordinare la cancellazione ex art. 89 cpc, della frase:
“Nel caso che ci occupa non è ravvisabile alcuna lesione di diritto inviolabile posto che la IG.ra non ha subito la privazione del diritto a essere Pt_1
proprietaria di un'auto tant'è che ne ha successivamente acquistata un'altra”, contenuta a pag. 12, rigo 10, 11, 12 della comparsa di costituzione e risposta di , poiché offensiva, in quanto non corrisponde al Controparte_1
vero, con conseguente risarcimento del danno, nei confronti della persona offesa TT.SS , da liquidarsi, anche in via equitativa;
Parte_1
-accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del preventivo di riparazione dell'autovettura Fiat Panda tg. FC171LA di proprietà della TT.SS
, redatto da per l'importo complessivo per Parte_1 CP_4
danni materiali di € 4.200,00, versato in atti nel processo di primo grado e per
l'effetto, detratta la somma di € 2.230,00 corrisposta da e CP_5
quella di € 480,05 versata da , in forza della Controparte_1
condanna di in solido tra di loro al pagamento della residua Controparte_1
somma di € 1.489,95 a titolo di danni materiali cagionati all'autovettura Fiat
2 Panda tg. FC171LA di proprietà della TT.SS in Parte_1
conseguenza del sinistro stradale avvenuto in Roma in data 11.08.2018;
-accertare e dichiarare la debenza di tutte le ulteriori somme di denaro come richieste, documentate e provate per complessivi € 1.286,72 a titolo di ulteriori danni cagionati alla TT.SS , in conseguenza del sinistro Parte_1
stradale avvenuto in Roma in data 11.08.2018, per fatto e colpa esclusiva del sig. , conducente proprietario del motociclo Kawasaki ER6N, tg. CP_3
DL43248 e per l'effetto condannare il sig. e CP_3 [...]
in solido tra di loro al pagamento della somma di € 1.286,72 Controparte_1
in favore della dott.SS ; -accertare e dichiarare il Parte_1
riconoscimento del danno non patrimoniale derivato alla dott.SS Parte_1
in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in Roma in data
[...]
11.08.2018 per fatto e colpa esclusiva del sig. , conducente CP_3
proprietario del motociclo Kawasaki ER6N tg. DL43248 e per l'effetto condannare il sig. ed , in solido tra di CP_3 Controparte_1
loro, a pagare la somma di € 6.000,00, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, liquidata anche secondo equità in favore della dott.SS
; Parte_1
-accertare dichiarare dovute le spese vive sostenute per complessivi € 294,10 ritualmente e tempestivamente, richieste in primo grado e non liquidate dal
Giudice di Pace e per l'effetto condannare il sig. ed CP_3 [...]
in solido tra di loro, al pagamento della somma di € 294,10 Controparte_1
in favore della dott.SS ; Parte_1
-accertare e dichiarare che la somma liquidata dal Giudice di Pace in primo grado per spese legali è ingiusta, illegittima ed errata poiché inferiore a quella dovuta per legge e per l'effetto condannare il sig. ed CP_3 [...]
in solido tra di loro al pagamento della differenza tra la Controparte_1
somma portata dalla nota spese tempestivamente e ritualmente depositata in primo grado e quella di € 416,00, liquidata dal Giudice di Pace in primo grado, in favore della dott.SS ; in ogni caso con vittoria delle spese Parte_1
del doppio grado di giudizio”.
3 per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_1
reiectis, in via principale respingere l'appello proposto dalla IG.ra
[...]
, in quanto inammissibile e infondato in fatto ed in diritto, con Parte_1
conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in via subordinata, contenere la condanna di nei limiti dell'effettivo CP_1
danno che sia ritenuto provato in corso di causa e comunque nei limiti della quota di responsabilità riconosciuta a carico del IG. , previa CP_3
detrazione delle somme già corrisposte da e da in CP_5 CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori di legge, nonché condanna dell'appellante ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
96 c.p.c.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza, depositata in data 26 maggio 2023, il Giudice di pace di
Roma accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento dei danni, proposta da contro e la compagnia assicurativa Parte_1 CP_3
, e condannava in solido i convenuti alla rifusione Controparte_1
del danno materiale cagionato al veicolo, liquidato in euro 480,85, oltre a interessi, in forza dell'acconto di euro 2.230,00 corrisposto da , CP_5
assicuratore del veicolo Mercedes di per i danni cagionati alla CP_6
carrozzeria; condannava, infine, i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 416,00 (di cui euro 70,00 per spese ed euro 346,00 per compensi professionali), oltre rimborso forfettario spese generali, C.A. ed IVA come per legge se dovuta.
1.1. In particolare, con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio e la sua Compagnia Assicuratrice
[...] CP_3
per ottenere il risarcimento dei danni cagionati Controparte_1
alla Fiat Panda, tg FC171LA, di proprietà esclusiva di , a Parte_1
seguito del sinistro stradale avvenuto l'11 agosto 2018.
4 1.2. A fondamento della propria domanda, parte attrice riferiva che in data 11 agosto 2018 il veicolo Fiat Panda, tg. FC171LA, di sua proprietà, parcheggiato su viale Carnaro all'altezza del civico 12, era urtato sulla parte posteriore dal motoveicolo Kawasaki tg. DL43248, assicurato per la r.c. da
[...]
di proprietà del guidatore , il quale era a Controparte_1 CP_3
sua volta entrato in collisione con il veicolo Mercedes, tg. BX068LM, assicurato per la r.c. da e condotto dal proprietario . CP_5 CP_6
1.3. non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace. CP_3
1.4. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e in CP_1
via subordinata la riduzione del quantum, comunque nei limiti della quota di colpa riconosciuta a carico di e detratto l'importo già percepito CP_3
dall'attrice a titolo di acconto.
2. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato in data 27 dicembre 2023, ha proposto gravame avverso la citata Parte_1
sentenza, articolando i motivi di appello come di seguito titolati:
a) “risarcimento dei danni materiali all'autovettura”, per avere il giudice di prime cure erroneamente e irragionevolmente liquidato il danno materiale all'autovettura, escludendo l'Iva, ritenendo di non poter considerare il preventivo di riparazione allegato dall'attrice e basandosi sulla sola perizia espletata dalla di entità addirittura inferiore a quella valutata da CP_1
e per cui si era proceduto al versamento di un acconto;
CP_5
b) “sui danni patrimoniali indiretti”, avendo il giudice non riconosciuto il danno subito per il mancato godimento delle ferie;
c) “sul fermo tecnico”, perché non risarcito il correlativo danno;
d) “perdita di valore economico del veicolo dismesso”, avendo il giudice respinto la domanda attorea avanzata relativamente alla perdita di valore economico perché non risultava essere stato provato il valore dell'autovettura all'epoca del sinistro stradale;
e) “sulle spese per trasporto alternativo”, perchè interamente negate dal giudice;
5 f) “sul risarcimento del danno per pagamento polizza assicurativa”, erroneamente escluso dal Giudice;
g) “sulle spese sostenute per soccorso stradale e custodia”, illegittimamente non considerate nella quantificazione del danno emergente a fronte di un importo provato pari a euro 125,00.
h) “sul danno non patrimoniale”, relativo alla lesione del diritto di proprietà, della libertà personale (intesa come incapacità di autosufficienza ed autonomo spostamento), non riconosciuto;
i) sulle spese di lite, avendo il giudice quantificato erroneamente le stesse;
l) sulla condanna per lite temeraria;
m) sulle spese vive, perché non correttamente considerate e quantificate.
3. Con comparsa di costituzione del 17 giugno 2024 si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza del gravame Controparte_1
proposto.
4. All'udienza del 15 gennaio 2025 l'adito giudicante, lette le note depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione.
5. Previa declaratoria di contumacia della parte appellata non costituita,
l'appello risulta solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di cui alla motivazione seguente.
6. Con il primo motivo di appello (lett. a) l'appellante deduce l'erronea quantificazione del danno da parte del giudice che - a fondamento dell'entità dei danni da risarcire - ha ritenuto di poter considerare la sola perizia effettuata da che aveva valutato i danni al veicolo per una somma CP_1
complessiva di euro 2.710,05, considerando, invece, non idoneo a provare i danni il preventivo di spesa - allegato da parte attrice - con cui si prospettava un costo per le riparazioni pari a euro 4.200,00.
7. Il Giudice di pace ha dichiarato che la parte attrice non aveva assolto al proprio onere probatorio in ordine ai danni effettivamente subiti, a nulla rilevando la sola presenza del preventivo di spesa.
8. Il motivo di appello è degno di accoglimento e la sentenza deve essere riformata sul punto.
6 9. E' bene evidenziare, infatti, come parte attrice non avrebbe potuto provare altrimenti il danno patrimoniale subito, in quanto emerge - e la circostanza allegata non è stata contestata - che abbia poi Parte_1
venduto il veicolo incidentato senza procedere alla sua riparazione. In assenza di un'effettiva riparazione, il preventivo di spesa costituiva l'unico elemento con cui quantificare il danno patrimoniale subito e l'entità del danneggiamento, salvo una consulenza tecnica d'ufficio che non risulta comunque disposta (e con decisione che si ritiene congrua atteso il valore della causa). A questo riguardo, sono prive di pregio, allora, le osservazioni di parte appellata relative all'efficacia probatoria del preventivo di spesa, in quanto, secondo la CaSSzione, “la circostanza che non sia stato provato
l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo - piuttosto - al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa” (Cass. sez. III, 26 giugno 2024,
n.17670).
10.1. Nel caso di specie è evidente che i danni esposti siano stati effettivamente inferti al veicolo dell'appellante, incidendo sul suo patrimonio;
né controparte né ha contestato la sussistenza essendosi controverso della loro liquidazione. Ossia la questione attiene alla sola corretta quantificazione dei danni subiti, rientrante nell'onere della prova di parte attrice.
10. La sentenza gravata è erronea nella parte in cui il giudice quantifica il danno, attenendosi alla sola perizia presentata dalla convenuta, CP_1
senza offrire alcuna motivazione e limitandosi a definire non idoneo il preventivo di spesa presentato dalla danneggiata.
11. Ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., come noto, il giudice è tenuto a valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, dandone atto in motivazione, e può porre a fondamento della sua decisione anche i fatti allegati e non contestati.
7 12. Ebbene l'assenza di una fattura per le riparazioni non deriva dalla negligenza di parte attrice, ma dalle circostanze di fatto e, in particolare, dalla decisione della proprietaria di vendere il veicolo, senza prima ripararlo subendo con ciò un evidente pregiudizio patrimoniale. Si tratta, dunque, di un elemento che il giudice può e deve considerare nella valutazione del compendio probatorio.
13. Del resto dal principio del libero convincimento del giudice previsto dall' art. 116 c.p.c. discendono i corollari della mancanza di una gerarchia delle prove e del iudex peritus peritorum, purché la decisione del giudice sia sorretta da motivazione adeguata e logica (cfr. ex multis Cass. sez. II, 21 dicembre 2017, n.30733).
14. Ebbene, la quantificazione del Giudice di pace risulta erronea e sorretta da una motivazione inadeguata, in quanto il preventivo può, come detto, costituire elemento di prova unitamente a ulteriori circostanze. La steSS perizia allegata dalla rappresenta una mera stima di parte del CP_1
costo neceSSrio a riparare i danni e non possiede un'efficacia probatoria privilegiata, dovendo essere valutata dal giudice unitamente a tutte le risultanze istruttorie.
15. Alla luce del compendio istruttorio è evidente una discrepanza in ordine all'entità dei danni materiali cagionati al veicolo a seguito dell'impatto con il motociclo di;
infatti, da un lato, la perizia della convenuta CP_3
riporta danni per complessivi euro 2.710,05 mentre il preventivo CP_1
presentato dall'attrice riporta la somma di euro 4.200,00 (di entità simile a quanto valutato dall'assicurazione del veicolo di ). Si evidenzia, CP_6
infatti, che - assicurazione di , proprietario del CP_5 CP_6
veicolo Mercedes, tg. BX068LM - dopo aver effettuato una stima dei danni cagionati al veicolo Fiat Panda, aveva riconosciuto a la Parte_1
somma di euro 2.230,00, corrispondente al 50% del danno prodotto (per come allegato e non contestato).
16. Correttamente il Giudice di pace ha menzionato il suddetto acconto, dando atto del concorso di colpa - al 50 % - tra e CP_6 CP_3
8 nell'incidente stradale avvenuto l'8 agosto 2018, e ha scomputato la corrispondente cifra di euro 2.230,00 dal danno quantificato, in attuazione del principio della compensatio lucri cum damno (cfr. Cass. n. 20909/2018; Cass.
n. 8866/2021; Cass. n. 7345/2022; Cass. n. 16808/2023; Cass. n. 2840/2024).
L'errore del Giudice di pace riguarda, invece, la liquidazione del danno patrimoniale effettivamente subito dall'appellante.
17. Preso atto dell'impossibilità di quantificare precisamente il danno cagionato, il giudice deve provvedere in via equitativa ai sensi dell'art. 1226
c.c. sulla base degli elementi a disposizione (v. a es. foto fascicolo primo grado) Nel caso di specie si considera non del tutto attendibile la valutazione di parte convenuta che ha quantificato i danni complessivi in euro 2.710,05, cifra di molto inferiore a quella quantificata dalla (euro 4.460,00) e CP_5
dalla steSS parte attrice, il cui preventivo di spesa recava la somma di euro
4.200,00.
18. In parziale accoglimento del gravame proposto l'entità dei danni patrimoniali subiti deve essere riliquidata in complessivi euro 4.000,00, con valutazione equitativa considerando i dati emergenti dal materiale fotografico riversato in cui si possono constatare l'entità e la localizzazione dei danni, il costo non contestato dei pezzi da sostituire, la mancata allegazione di circostanze secondo le quali pezzi di ricambio non sarebbero stati meritevoli di sostituzione.
19. Occorre a tal riguardo considerare l'acconto versato all'appellante dall'assicurazione dell'altro danneggiante ( , proprietario del CP_6
veicolo Mercedes, tg. BX068LM) in data 26.11.2018 (v. allegato 15).
20. La CaSSzione sul punto ritiene che "qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato
9 adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva" (Cass. 19 marzo 2014, n. 6347).
21. Ciò posto, rivalutando l'acconto di euro 2.230,00 corrisposto al
26.11.2018, all'attualità si ottiene l'importo di euro 2.622,48 e che va detratto alla somma sopra indicata, pari a euro 4.000.00 a titolo di liquidazione equitativa del danno, pervenendo infine all'importo da liquidarsi in euro
1.377,52; mentre gli interessi compensativi nei due periodi sono pari a euro
3,52 e ad euro 132.86 per complessivi 136,38.
22. L'ammontare complessivo è pari a euro 1.513,90.
23. Ebbene, divenendo l'entità risarcitoria così liquidata un debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali sulla suindicata somma complessiva.
24. Deve essere respinto il quarto motivo di appello, di cui alla lett. d), con cui l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento per la perdita di valore economico del bene.
25. Data la sua natura ripristinatoria, il risarcimento del danno ai sensi dell'art.2043 c.c. è funzionale a restaurare la sfera patrimoniale del danneggiato e deve, pertanto, riguardare la perdita effettivamente subita dal danneggiato, nella sua componente di danno emergente o lucro ceSSnte.
19.1. Il ristoro pecuniario del danno deve corrispondere, pertanto, alla sua esatta commisurazione, restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso. Esso deve essere, pertanto, determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro, sicché ciò che viene in rilievo è il danno effettivo, senza che il risarcimento poSS costituire una indebita locupletazione del danneggiato.
10 26. Ebbene, alla luce delle superiori considerazioni, il motivo è da rigettare in quanto, a prescindere dall'eventuale adempimento dell'onere probatorio, il risarcimento della perdita di valore del bene si sostanzierebbe in una duplicazione del risarcimento, corrispondendo ai costi di riparazione del bene già riconosciuti. La presenza di una differenza tra il valore commerciale del veicolo e la somma ottenuta in sede di vendita, evidenziata dall'appellante, trova la propria causa per l'appunto nella mancata riparazione del bene;
per cui il risarcimento di tale deprezzamento - in aggiunta al danno emergente relativo ai costi di riparazione - integrerebbe un'indebita locupletazione;
salva la prova – non allegato né fornita – che la riparazione avrebbe comunque compromesso il valore del bene.
27. E' infondato e da respingere il secondo motivo di appello (lett. b), con cui l'appellante si duole del mancato riconoscimento dei danni patrimoniali indiretti consistenti nel mancato godimento delle ferie. L'appellante evidenzia che il sinistro stradale è avvenuto in data 11 agosto 2018, a ridosso della settimana di Ferragosto ed in ogni caso nel periodo in cui era solita fruire del periodo di riposo feriale annuale.
28. La doglianza non ha fondamento in ragione dell'assoluta assenza di qualsiasi prova rispetto alla programmazione delle ferie e al mancato godimento delle stesse a causa dell'indisponibilità dell'autoveicolo, così come statuito dal Giudice di pace.
29. Infondato è anche il terzo motivo di appello, indicato dalla lett. c), relativo alla domanda di risarcimento del fermo tecnico.
30. Occorre premettere sul punto che “il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato non è in re ipsa ma deve essere provato, risultando sufficiente, a tal fine, che il danneggiato dimostri di aver sostenuto le spese neceSSrie per il noleggio di un mezzo sostitutivo” (Cass., sez. III, 21 settembre 2023, n. 27052).
Non trovano fondamento, allora, le doglianze di parte attrice in quanto, contrariamente a quanto dedotto nell'appello, il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi
11 nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo (“La prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo” Cass., sez. III, 14 ottobre 2015, n. 20620); pertanto
è possibile ricorrere a un accertamento di tipo presuntivo rispetto alla presenza del nesso causale tra il danno da fermo tecnico e l'illecito cagionato solo a seguito della dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo (Cass., sez. III, 19 settembre 2022, n. 27389), dimostrazione non offerta dall'attrice.
31. Non sono degni di accoglimento, altresì, i motivi indicati con le lett. e),
f), g), con cui l'appellante contesta la mancata considerazione - in sede di liquidazione del danno - delle spese per trasporto alternativo, pagamento polizza assicurativa e spese sostenute per soccorso stradale e custodia.
32. In primo luogo, deve essere rigettata la doglianza relativa ai costi sostenuti per la polizza assicurativa in quanto - come correttamente rilevato dalla sentenza gravata - parte attrice ha dovuto stipulare la polizza assicurativa, dopo l'avvenuto incidente, in data 4 settembre 2018. Non è possibile porre a carico del danneggiante costi e spese che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (art.1227 c.c.), come in tal caso trasferendo la polizza ad altro veicolo o chiedendone la sospensione all'assicuratore (v. Cass. cit. n. 20620 del 2015).
33. E' da respingere anche la richiesta relativa alle spese per il trasporto e la custodia in quanto spettava alla danneggiata provare i costi sostenuti per il trasporto del veicolo e per la sua custodia, a ciò non bastando l'allegazione di una fattura (allegato 5) indicante la generica voce “sosta del veicolo” relativa a un periodo di tempo di circa un mese, ragionevolmente esorbitante rispetto a quello neceSSrio per la riparazione. Non può, infatti, gravare sul danneggiante la decisione della danneggiata di non riparare il veicolo e di custodirlo per il tempo neceSSrio alla ricerca di un acquirente.
12 34. Infondata è anche la domanda di risarcimento delle spese per il trasporto alternativo, non avendo l'attrice provato compiutamente tali costi e il nesso causale tra questi e il fatto illecito. Contrariamente tale domanda trova il suo fondamento in documentazione generica e relativa a un lasso di tempo esorbitante. Il risarcimento dei costi per il trasporto alternativo soggiace alle regole già evidenziate e può riguardare i soli danni conseguenza eziologicamente collegati al sinistro stradale;
al contrario parte attrice ha allegato biglietti dell'autobus vidimati a dicembre 2018.
35. Non merita, altresì, accoglimento l'ottavo motivo di appello (lett.h) relativo al mancato riconoscimento del danno non patrimoniale relativo alla lesione del diritto di proprietà e della libertà personale (intesa come incapacità di autosufficienza ed autonomo spostamento), in quanto anche rispetto a tale voce di danno l'attrice non ha assolto al proprio onere probatorio, facendo riferimento a una generica lesione alla sua libertà personale senza dimostrare il danno conseguenza effettivamente subito.
36. E', altresì, palesemente infondato il motivo di gravame, indicato alla lett.
l), relativo alla domanda di condanna per lite temeraria già avanzata al giudice di prime cure. La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. pone in capo all'istante l'onere di allegazione e prova del pregiudizio che esso assume di aver sofferto a causa dell'imprudente iniziativa impugnatoria ex adverso intrapresa;
“la facoltà conceSS al giudice dall'art. 96 c.p.c., comma 1, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività. Tale facoltà non trasforma, infatti, il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio realmente sofferto, senza assumere carattere sanzionatorio od afflittivo” (cfr. Cass. sez. II, 15 dicembre
2023, n.35188). Sul punto la parte attrice non ha allegato né provato alcun pregiudizio. Non sussiste, altresì, il presupposto della mala fede non potendo
13 questo corrispondere al mero rifiuto di risarcire il danno in via stragiudiziale, costituendosi poi in giudizio.
37. E' parimenti da rigettare la richiesta ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte appellata in quanto la steSS non ha assolto ai suddetti oneri probatori.
38. In ragione della parziale riforma della sentenza gravata, sono da accogliere parimenti in parte i motivi relativi alle spese di lite [lett. i) ed m)].
Nei giudizi risarcitori il valore della causa deve essere determinato - ai fini dell'applicazione delle tabelle di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 - in considerazione del decisum della controversia. La presente causa, a seguito dell'accoglimento dell'appello, rientrava sin dal primo grado nella fascia da euro 1.101,00 a euro 5.200, per cui riconoscendo i valori medi - come affermato in sentenza - si perviene alla cifra di euro 1.265,00 oltre le spese generali, da liquidare in via forfettaria al 15 % per euro 189,75, per un totale di euro 1.454,75 oltre IVA come per legge se dovuta.
39. Le spese di lite del giudizio di appello, alla luce del complessivo esito del giudizio e dell'accoglimento parziale dei motivi di appello, devono essere invece compensate tra le parti costituite (Cass. sez. III, 18 dicembre 2024,
n.33147; Cass. sez. un., 31 ottobre 2022, n.32061).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione, iscritto a ruolo il 5 gennaio 2024, nei confronti di
[...]
e avverso la sentenza del Giudice Controparte_1 CP_3
di pace di Roma, depositata in data 26 maggio 2023, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione - così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_3
- accoglie parzialmente l'appello proposto da e per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna
[...]
e , in solido tra loro, a ristoro totale del Controparte_1 CP_3
danno sofferto al pagamento di euro 1.513,90, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
14 - condanna e , in solido tra Controparte_1 CP_3
loro, al pagamento delle spese di lite - per il primo grado di giudizio - in favore di che liquida in euro 1.454,75 (comprensivi delle Parte_1
spese generali) oltre IVA come per legge, se dovuta;
- compensa tra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio;
- rigetta nel resto e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata.
Così deciso in data 11 febbraio 2025.
Il Giudice
Alberto Cisterna
Sentenza redatta in collaborazione con la MOT Sonia Sasso.
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Alberto Cisterna ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 1621 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
, nata a [...], il [...], ivi residente a[...]
Seriana n. 19 (C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, CodiceFiscale_1
alla Viale Carnaro, n. 14 presso lo Studio dell'Avv. Fabiano Melchiorri (C.F.:
del foro di Roma, che la rappresenta, assiste e CodiceFiscale_2
difende, giusta procura allegata all'atto di appello.
- appellante -
, C.F. avente sede in Bologna, Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, in persona del suo Procuratore ad negotia TT. CP_2
munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale
[...]
del 15 novembre 2023 autenticata con atto del Notaio dott. Per_1
di Bologna Rep. 98274 Racc.13064, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Dringa Milito Pagliara ( , giusta procura speciale CodiceFiscale_3
allegata all'atto di costituzione.
- appellata -
, residente in [...], CP_3
P.IVA_ c.a.p. .
1 - appellato contumace -
oggetto: appello avverso la sentenza n. 12483/23, pronunciata dal Giudice di pace civile di Roma, depositata il 26 Maggio 2023, non notificata, ad esito del giudizio iscritto al n.18945/2019. conclusioni per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e deduzione disattesa e respinta in accoglimento del suo esteso atto di appello, per quanto di ragione ed in parziale riforma della sentenza del
Giudice di Pace Civile di Roma TT.SS Maria Rita Marando, n. 12483/23, nella causa iscritta al RGN. 18945/2019, depositata in data 26 Maggio 2023 e non notificata
-rigettare e respingere tutte le eccezioni, domande ed istanze formulate da
in quanto infondate in fatto ed in diritto e Controparte_1
comunque non provate;
-ordinare la cancellazione ex art. 89 cpc, della frase:
“Nel caso che ci occupa non è ravvisabile alcuna lesione di diritto inviolabile posto che la IG.ra non ha subito la privazione del diritto a essere Pt_1
proprietaria di un'auto tant'è che ne ha successivamente acquistata un'altra”, contenuta a pag. 12, rigo 10, 11, 12 della comparsa di costituzione e risposta di , poiché offensiva, in quanto non corrisponde al Controparte_1
vero, con conseguente risarcimento del danno, nei confronti della persona offesa TT.SS , da liquidarsi, anche in via equitativa;
Parte_1
-accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del preventivo di riparazione dell'autovettura Fiat Panda tg. FC171LA di proprietà della TT.SS
, redatto da per l'importo complessivo per Parte_1 CP_4
danni materiali di € 4.200,00, versato in atti nel processo di primo grado e per
l'effetto, detratta la somma di € 2.230,00 corrisposta da e CP_5
quella di € 480,05 versata da , in forza della Controparte_1
condanna di in solido tra di loro al pagamento della residua Controparte_1
somma di € 1.489,95 a titolo di danni materiali cagionati all'autovettura Fiat
2 Panda tg. FC171LA di proprietà della TT.SS in Parte_1
conseguenza del sinistro stradale avvenuto in Roma in data 11.08.2018;
-accertare e dichiarare la debenza di tutte le ulteriori somme di denaro come richieste, documentate e provate per complessivi € 1.286,72 a titolo di ulteriori danni cagionati alla TT.SS , in conseguenza del sinistro Parte_1
stradale avvenuto in Roma in data 11.08.2018, per fatto e colpa esclusiva del sig. , conducente proprietario del motociclo Kawasaki ER6N, tg. CP_3
DL43248 e per l'effetto condannare il sig. e CP_3 [...]
in solido tra di loro al pagamento della somma di € 1.286,72 Controparte_1
in favore della dott.SS ; -accertare e dichiarare il Parte_1
riconoscimento del danno non patrimoniale derivato alla dott.SS Parte_1
in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in Roma in data
[...]
11.08.2018 per fatto e colpa esclusiva del sig. , conducente CP_3
proprietario del motociclo Kawasaki ER6N tg. DL43248 e per l'effetto condannare il sig. ed , in solido tra di CP_3 Controparte_1
loro, a pagare la somma di € 6.000,00, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, liquidata anche secondo equità in favore della dott.SS
; Parte_1
-accertare dichiarare dovute le spese vive sostenute per complessivi € 294,10 ritualmente e tempestivamente, richieste in primo grado e non liquidate dal
Giudice di Pace e per l'effetto condannare il sig. ed CP_3 [...]
in solido tra di loro, al pagamento della somma di € 294,10 Controparte_1
in favore della dott.SS ; Parte_1
-accertare e dichiarare che la somma liquidata dal Giudice di Pace in primo grado per spese legali è ingiusta, illegittima ed errata poiché inferiore a quella dovuta per legge e per l'effetto condannare il sig. ed CP_3 [...]
in solido tra di loro al pagamento della differenza tra la Controparte_1
somma portata dalla nota spese tempestivamente e ritualmente depositata in primo grado e quella di € 416,00, liquidata dal Giudice di Pace in primo grado, in favore della dott.SS ; in ogni caso con vittoria delle spese Parte_1
del doppio grado di giudizio”.
3 per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_1
reiectis, in via principale respingere l'appello proposto dalla IG.ra
[...]
, in quanto inammissibile e infondato in fatto ed in diritto, con Parte_1
conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in via subordinata, contenere la condanna di nei limiti dell'effettivo CP_1
danno che sia ritenuto provato in corso di causa e comunque nei limiti della quota di responsabilità riconosciuta a carico del IG. , previa CP_3
detrazione delle somme già corrisposte da e da in CP_5 CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori di legge, nonché condanna dell'appellante ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
96 c.p.c.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza, depositata in data 26 maggio 2023, il Giudice di pace di
Roma accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento dei danni, proposta da contro e la compagnia assicurativa Parte_1 CP_3
, e condannava in solido i convenuti alla rifusione Controparte_1
del danno materiale cagionato al veicolo, liquidato in euro 480,85, oltre a interessi, in forza dell'acconto di euro 2.230,00 corrisposto da , CP_5
assicuratore del veicolo Mercedes di per i danni cagionati alla CP_6
carrozzeria; condannava, infine, i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 416,00 (di cui euro 70,00 per spese ed euro 346,00 per compensi professionali), oltre rimborso forfettario spese generali, C.A. ed IVA come per legge se dovuta.
1.1. In particolare, con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio e la sua Compagnia Assicuratrice
[...] CP_3
per ottenere il risarcimento dei danni cagionati Controparte_1
alla Fiat Panda, tg FC171LA, di proprietà esclusiva di , a Parte_1
seguito del sinistro stradale avvenuto l'11 agosto 2018.
4 1.2. A fondamento della propria domanda, parte attrice riferiva che in data 11 agosto 2018 il veicolo Fiat Panda, tg. FC171LA, di sua proprietà, parcheggiato su viale Carnaro all'altezza del civico 12, era urtato sulla parte posteriore dal motoveicolo Kawasaki tg. DL43248, assicurato per la r.c. da
[...]
di proprietà del guidatore , il quale era a Controparte_1 CP_3
sua volta entrato in collisione con il veicolo Mercedes, tg. BX068LM, assicurato per la r.c. da e condotto dal proprietario . CP_5 CP_6
1.3. non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace. CP_3
1.4. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e in CP_1
via subordinata la riduzione del quantum, comunque nei limiti della quota di colpa riconosciuta a carico di e detratto l'importo già percepito CP_3
dall'attrice a titolo di acconto.
2. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato in data 27 dicembre 2023, ha proposto gravame avverso la citata Parte_1
sentenza, articolando i motivi di appello come di seguito titolati:
a) “risarcimento dei danni materiali all'autovettura”, per avere il giudice di prime cure erroneamente e irragionevolmente liquidato il danno materiale all'autovettura, escludendo l'Iva, ritenendo di non poter considerare il preventivo di riparazione allegato dall'attrice e basandosi sulla sola perizia espletata dalla di entità addirittura inferiore a quella valutata da CP_1
e per cui si era proceduto al versamento di un acconto;
CP_5
b) “sui danni patrimoniali indiretti”, avendo il giudice non riconosciuto il danno subito per il mancato godimento delle ferie;
c) “sul fermo tecnico”, perché non risarcito il correlativo danno;
d) “perdita di valore economico del veicolo dismesso”, avendo il giudice respinto la domanda attorea avanzata relativamente alla perdita di valore economico perché non risultava essere stato provato il valore dell'autovettura all'epoca del sinistro stradale;
e) “sulle spese per trasporto alternativo”, perchè interamente negate dal giudice;
5 f) “sul risarcimento del danno per pagamento polizza assicurativa”, erroneamente escluso dal Giudice;
g) “sulle spese sostenute per soccorso stradale e custodia”, illegittimamente non considerate nella quantificazione del danno emergente a fronte di un importo provato pari a euro 125,00.
h) “sul danno non patrimoniale”, relativo alla lesione del diritto di proprietà, della libertà personale (intesa come incapacità di autosufficienza ed autonomo spostamento), non riconosciuto;
i) sulle spese di lite, avendo il giudice quantificato erroneamente le stesse;
l) sulla condanna per lite temeraria;
m) sulle spese vive, perché non correttamente considerate e quantificate.
3. Con comparsa di costituzione del 17 giugno 2024 si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza del gravame Controparte_1
proposto.
4. All'udienza del 15 gennaio 2025 l'adito giudicante, lette le note depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione.
5. Previa declaratoria di contumacia della parte appellata non costituita,
l'appello risulta solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di cui alla motivazione seguente.
6. Con il primo motivo di appello (lett. a) l'appellante deduce l'erronea quantificazione del danno da parte del giudice che - a fondamento dell'entità dei danni da risarcire - ha ritenuto di poter considerare la sola perizia effettuata da che aveva valutato i danni al veicolo per una somma CP_1
complessiva di euro 2.710,05, considerando, invece, non idoneo a provare i danni il preventivo di spesa - allegato da parte attrice - con cui si prospettava un costo per le riparazioni pari a euro 4.200,00.
7. Il Giudice di pace ha dichiarato che la parte attrice non aveva assolto al proprio onere probatorio in ordine ai danni effettivamente subiti, a nulla rilevando la sola presenza del preventivo di spesa.
8. Il motivo di appello è degno di accoglimento e la sentenza deve essere riformata sul punto.
6 9. E' bene evidenziare, infatti, come parte attrice non avrebbe potuto provare altrimenti il danno patrimoniale subito, in quanto emerge - e la circostanza allegata non è stata contestata - che abbia poi Parte_1
venduto il veicolo incidentato senza procedere alla sua riparazione. In assenza di un'effettiva riparazione, il preventivo di spesa costituiva l'unico elemento con cui quantificare il danno patrimoniale subito e l'entità del danneggiamento, salvo una consulenza tecnica d'ufficio che non risulta comunque disposta (e con decisione che si ritiene congrua atteso il valore della causa). A questo riguardo, sono prive di pregio, allora, le osservazioni di parte appellata relative all'efficacia probatoria del preventivo di spesa, in quanto, secondo la CaSSzione, “la circostanza che non sia stato provato
l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo - piuttosto - al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa” (Cass. sez. III, 26 giugno 2024,
n.17670).
10.1. Nel caso di specie è evidente che i danni esposti siano stati effettivamente inferti al veicolo dell'appellante, incidendo sul suo patrimonio;
né controparte né ha contestato la sussistenza essendosi controverso della loro liquidazione. Ossia la questione attiene alla sola corretta quantificazione dei danni subiti, rientrante nell'onere della prova di parte attrice.
10. La sentenza gravata è erronea nella parte in cui il giudice quantifica il danno, attenendosi alla sola perizia presentata dalla convenuta, CP_1
senza offrire alcuna motivazione e limitandosi a definire non idoneo il preventivo di spesa presentato dalla danneggiata.
11. Ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., come noto, il giudice è tenuto a valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, dandone atto in motivazione, e può porre a fondamento della sua decisione anche i fatti allegati e non contestati.
7 12. Ebbene l'assenza di una fattura per le riparazioni non deriva dalla negligenza di parte attrice, ma dalle circostanze di fatto e, in particolare, dalla decisione della proprietaria di vendere il veicolo, senza prima ripararlo subendo con ciò un evidente pregiudizio patrimoniale. Si tratta, dunque, di un elemento che il giudice può e deve considerare nella valutazione del compendio probatorio.
13. Del resto dal principio del libero convincimento del giudice previsto dall' art. 116 c.p.c. discendono i corollari della mancanza di una gerarchia delle prove e del iudex peritus peritorum, purché la decisione del giudice sia sorretta da motivazione adeguata e logica (cfr. ex multis Cass. sez. II, 21 dicembre 2017, n.30733).
14. Ebbene, la quantificazione del Giudice di pace risulta erronea e sorretta da una motivazione inadeguata, in quanto il preventivo può, come detto, costituire elemento di prova unitamente a ulteriori circostanze. La steSS perizia allegata dalla rappresenta una mera stima di parte del CP_1
costo neceSSrio a riparare i danni e non possiede un'efficacia probatoria privilegiata, dovendo essere valutata dal giudice unitamente a tutte le risultanze istruttorie.
15. Alla luce del compendio istruttorio è evidente una discrepanza in ordine all'entità dei danni materiali cagionati al veicolo a seguito dell'impatto con il motociclo di;
infatti, da un lato, la perizia della convenuta CP_3
riporta danni per complessivi euro 2.710,05 mentre il preventivo CP_1
presentato dall'attrice riporta la somma di euro 4.200,00 (di entità simile a quanto valutato dall'assicurazione del veicolo di ). Si evidenzia, CP_6
infatti, che - assicurazione di , proprietario del CP_5 CP_6
veicolo Mercedes, tg. BX068LM - dopo aver effettuato una stima dei danni cagionati al veicolo Fiat Panda, aveva riconosciuto a la Parte_1
somma di euro 2.230,00, corrispondente al 50% del danno prodotto (per come allegato e non contestato).
16. Correttamente il Giudice di pace ha menzionato il suddetto acconto, dando atto del concorso di colpa - al 50 % - tra e CP_6 CP_3
8 nell'incidente stradale avvenuto l'8 agosto 2018, e ha scomputato la corrispondente cifra di euro 2.230,00 dal danno quantificato, in attuazione del principio della compensatio lucri cum damno (cfr. Cass. n. 20909/2018; Cass.
n. 8866/2021; Cass. n. 7345/2022; Cass. n. 16808/2023; Cass. n. 2840/2024).
L'errore del Giudice di pace riguarda, invece, la liquidazione del danno patrimoniale effettivamente subito dall'appellante.
17. Preso atto dell'impossibilità di quantificare precisamente il danno cagionato, il giudice deve provvedere in via equitativa ai sensi dell'art. 1226
c.c. sulla base degli elementi a disposizione (v. a es. foto fascicolo primo grado) Nel caso di specie si considera non del tutto attendibile la valutazione di parte convenuta che ha quantificato i danni complessivi in euro 2.710,05, cifra di molto inferiore a quella quantificata dalla (euro 4.460,00) e CP_5
dalla steSS parte attrice, il cui preventivo di spesa recava la somma di euro
4.200,00.
18. In parziale accoglimento del gravame proposto l'entità dei danni patrimoniali subiti deve essere riliquidata in complessivi euro 4.000,00, con valutazione equitativa considerando i dati emergenti dal materiale fotografico riversato in cui si possono constatare l'entità e la localizzazione dei danni, il costo non contestato dei pezzi da sostituire, la mancata allegazione di circostanze secondo le quali pezzi di ricambio non sarebbero stati meritevoli di sostituzione.
19. Occorre a tal riguardo considerare l'acconto versato all'appellante dall'assicurazione dell'altro danneggiante ( , proprietario del CP_6
veicolo Mercedes, tg. BX068LM) in data 26.11.2018 (v. allegato 15).
20. La CaSSzione sul punto ritiene che "qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato
9 adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva" (Cass. 19 marzo 2014, n. 6347).
21. Ciò posto, rivalutando l'acconto di euro 2.230,00 corrisposto al
26.11.2018, all'attualità si ottiene l'importo di euro 2.622,48 e che va detratto alla somma sopra indicata, pari a euro 4.000.00 a titolo di liquidazione equitativa del danno, pervenendo infine all'importo da liquidarsi in euro
1.377,52; mentre gli interessi compensativi nei due periodi sono pari a euro
3,52 e ad euro 132.86 per complessivi 136,38.
22. L'ammontare complessivo è pari a euro 1.513,90.
23. Ebbene, divenendo l'entità risarcitoria così liquidata un debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali sulla suindicata somma complessiva.
24. Deve essere respinto il quarto motivo di appello, di cui alla lett. d), con cui l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento per la perdita di valore economico del bene.
25. Data la sua natura ripristinatoria, il risarcimento del danno ai sensi dell'art.2043 c.c. è funzionale a restaurare la sfera patrimoniale del danneggiato e deve, pertanto, riguardare la perdita effettivamente subita dal danneggiato, nella sua componente di danno emergente o lucro ceSSnte.
19.1. Il ristoro pecuniario del danno deve corrispondere, pertanto, alla sua esatta commisurazione, restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso. Esso deve essere, pertanto, determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro, sicché ciò che viene in rilievo è il danno effettivo, senza che il risarcimento poSS costituire una indebita locupletazione del danneggiato.
10 26. Ebbene, alla luce delle superiori considerazioni, il motivo è da rigettare in quanto, a prescindere dall'eventuale adempimento dell'onere probatorio, il risarcimento della perdita di valore del bene si sostanzierebbe in una duplicazione del risarcimento, corrispondendo ai costi di riparazione del bene già riconosciuti. La presenza di una differenza tra il valore commerciale del veicolo e la somma ottenuta in sede di vendita, evidenziata dall'appellante, trova la propria causa per l'appunto nella mancata riparazione del bene;
per cui il risarcimento di tale deprezzamento - in aggiunta al danno emergente relativo ai costi di riparazione - integrerebbe un'indebita locupletazione;
salva la prova – non allegato né fornita – che la riparazione avrebbe comunque compromesso il valore del bene.
27. E' infondato e da respingere il secondo motivo di appello (lett. b), con cui l'appellante si duole del mancato riconoscimento dei danni patrimoniali indiretti consistenti nel mancato godimento delle ferie. L'appellante evidenzia che il sinistro stradale è avvenuto in data 11 agosto 2018, a ridosso della settimana di Ferragosto ed in ogni caso nel periodo in cui era solita fruire del periodo di riposo feriale annuale.
28. La doglianza non ha fondamento in ragione dell'assoluta assenza di qualsiasi prova rispetto alla programmazione delle ferie e al mancato godimento delle stesse a causa dell'indisponibilità dell'autoveicolo, così come statuito dal Giudice di pace.
29. Infondato è anche il terzo motivo di appello, indicato dalla lett. c), relativo alla domanda di risarcimento del fermo tecnico.
30. Occorre premettere sul punto che “il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato non è in re ipsa ma deve essere provato, risultando sufficiente, a tal fine, che il danneggiato dimostri di aver sostenuto le spese neceSSrie per il noleggio di un mezzo sostitutivo” (Cass., sez. III, 21 settembre 2023, n. 27052).
Non trovano fondamento, allora, le doglianze di parte attrice in quanto, contrariamente a quanto dedotto nell'appello, il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi
11 nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo (“La prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo” Cass., sez. III, 14 ottobre 2015, n. 20620); pertanto
è possibile ricorrere a un accertamento di tipo presuntivo rispetto alla presenza del nesso causale tra il danno da fermo tecnico e l'illecito cagionato solo a seguito della dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo (Cass., sez. III, 19 settembre 2022, n. 27389), dimostrazione non offerta dall'attrice.
31. Non sono degni di accoglimento, altresì, i motivi indicati con le lett. e),
f), g), con cui l'appellante contesta la mancata considerazione - in sede di liquidazione del danno - delle spese per trasporto alternativo, pagamento polizza assicurativa e spese sostenute per soccorso stradale e custodia.
32. In primo luogo, deve essere rigettata la doglianza relativa ai costi sostenuti per la polizza assicurativa in quanto - come correttamente rilevato dalla sentenza gravata - parte attrice ha dovuto stipulare la polizza assicurativa, dopo l'avvenuto incidente, in data 4 settembre 2018. Non è possibile porre a carico del danneggiante costi e spese che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (art.1227 c.c.), come in tal caso trasferendo la polizza ad altro veicolo o chiedendone la sospensione all'assicuratore (v. Cass. cit. n. 20620 del 2015).
33. E' da respingere anche la richiesta relativa alle spese per il trasporto e la custodia in quanto spettava alla danneggiata provare i costi sostenuti per il trasporto del veicolo e per la sua custodia, a ciò non bastando l'allegazione di una fattura (allegato 5) indicante la generica voce “sosta del veicolo” relativa a un periodo di tempo di circa un mese, ragionevolmente esorbitante rispetto a quello neceSSrio per la riparazione. Non può, infatti, gravare sul danneggiante la decisione della danneggiata di non riparare il veicolo e di custodirlo per il tempo neceSSrio alla ricerca di un acquirente.
12 34. Infondata è anche la domanda di risarcimento delle spese per il trasporto alternativo, non avendo l'attrice provato compiutamente tali costi e il nesso causale tra questi e il fatto illecito. Contrariamente tale domanda trova il suo fondamento in documentazione generica e relativa a un lasso di tempo esorbitante. Il risarcimento dei costi per il trasporto alternativo soggiace alle regole già evidenziate e può riguardare i soli danni conseguenza eziologicamente collegati al sinistro stradale;
al contrario parte attrice ha allegato biglietti dell'autobus vidimati a dicembre 2018.
35. Non merita, altresì, accoglimento l'ottavo motivo di appello (lett.h) relativo al mancato riconoscimento del danno non patrimoniale relativo alla lesione del diritto di proprietà e della libertà personale (intesa come incapacità di autosufficienza ed autonomo spostamento), in quanto anche rispetto a tale voce di danno l'attrice non ha assolto al proprio onere probatorio, facendo riferimento a una generica lesione alla sua libertà personale senza dimostrare il danno conseguenza effettivamente subito.
36. E', altresì, palesemente infondato il motivo di gravame, indicato alla lett.
l), relativo alla domanda di condanna per lite temeraria già avanzata al giudice di prime cure. La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. pone in capo all'istante l'onere di allegazione e prova del pregiudizio che esso assume di aver sofferto a causa dell'imprudente iniziativa impugnatoria ex adverso intrapresa;
“la facoltà conceSS al giudice dall'art. 96 c.p.c., comma 1, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività. Tale facoltà non trasforma, infatti, il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio realmente sofferto, senza assumere carattere sanzionatorio od afflittivo” (cfr. Cass. sez. II, 15 dicembre
2023, n.35188). Sul punto la parte attrice non ha allegato né provato alcun pregiudizio. Non sussiste, altresì, il presupposto della mala fede non potendo
13 questo corrispondere al mero rifiuto di risarcire il danno in via stragiudiziale, costituendosi poi in giudizio.
37. E' parimenti da rigettare la richiesta ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte appellata in quanto la steSS non ha assolto ai suddetti oneri probatori.
38. In ragione della parziale riforma della sentenza gravata, sono da accogliere parimenti in parte i motivi relativi alle spese di lite [lett. i) ed m)].
Nei giudizi risarcitori il valore della causa deve essere determinato - ai fini dell'applicazione delle tabelle di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 - in considerazione del decisum della controversia. La presente causa, a seguito dell'accoglimento dell'appello, rientrava sin dal primo grado nella fascia da euro 1.101,00 a euro 5.200, per cui riconoscendo i valori medi - come affermato in sentenza - si perviene alla cifra di euro 1.265,00 oltre le spese generali, da liquidare in via forfettaria al 15 % per euro 189,75, per un totale di euro 1.454,75 oltre IVA come per legge se dovuta.
39. Le spese di lite del giudizio di appello, alla luce del complessivo esito del giudizio e dell'accoglimento parziale dei motivi di appello, devono essere invece compensate tra le parti costituite (Cass. sez. III, 18 dicembre 2024,
n.33147; Cass. sez. un., 31 ottobre 2022, n.32061).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione, iscritto a ruolo il 5 gennaio 2024, nei confronti di
[...]
e avverso la sentenza del Giudice Controparte_1 CP_3
di pace di Roma, depositata in data 26 maggio 2023, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione - così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_3
- accoglie parzialmente l'appello proposto da e per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza gravata, condanna
[...]
e , in solido tra loro, a ristoro totale del Controparte_1 CP_3
danno sofferto al pagamento di euro 1.513,90, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
14 - condanna e , in solido tra Controparte_1 CP_3
loro, al pagamento delle spese di lite - per il primo grado di giudizio - in favore di che liquida in euro 1.454,75 (comprensivi delle Parte_1
spese generali) oltre IVA come per legge, se dovuta;
- compensa tra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio;
- rigetta nel resto e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata.
Così deciso in data 11 febbraio 2025.
Il Giudice
Alberto Cisterna
Sentenza redatta in collaborazione con la MOT Sonia Sasso.
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