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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/04/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 957/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 957/2022 tra
AL EZ RICORRENTE
e
SPERIAMOBENE SAS DI HE CO & C.
INPS
RESISTENTE
Oggi 23 aprile 2025 ad ore 11,04 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per AL EZ l'avv. MANUEL FABBRI in sostituzione dell'avv. MA EF Per SPERIAMOBENE SAS DI HE CO & C. l'avv. BRASCHI GIANLUCA con il legale rappresentante CO HE Per INPS l'avv. IMBRIACI SLVANO L'avv. Fabbri fa presente di aver più volte tentato di mettersi in contatto con il ricorrente, senza riuscirci.
Il giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Fabbri e l'avv. Braschi dioscuro la causa riportandosi alle difese in atti e a quelle rese nei verbali di udienza, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. L'avv. Imbriaci discute la causa riportandosi agli atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 17,09, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 957/2022 promossa da:
AL EZ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MA C.F._1 EF, elettivamente domiciliato in VIA DE' LAMBERTI 1 FIRENZE presso il difensore avv. MA EF
Parte ricorrente contro
SPERIAMOBENE SAS DI HE CO & C. (C.F. ), con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. BRASCHI GIANLUCA e dell'avv. MANINI EMANUELA, elettivamente domiciliata in VIALE DON MINZONI 54 FIRENZE presso il difensore avv. BRASCHI GIANLUCA
INPS (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GORGONI MASSIMILIANO e dell'avv. P.IVA_2
FALSO FRANCESCO e dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. FALLACI CO e dell'avv. IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. GORGONI MASSIMILIANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
OR EZ ha convenuto in giudizio Speriamobene S.a.s. di AR RD ed INPS, formulando le seguenti conclusioni:
“Condanni la società Speriamobene sas, P.IVA in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore sig. RD AR residente a [...] 3/A, con sede a Firenze in via G. D'Annunzio n.149
-al pagamento in favore del sig. OR EZ, nato a [...] il [...] e residente a [...], cod. fisc. , della somma complessiva di C.F._1
€ 26.038,45 di cui € 4.178,41 per tfr, a titolo di crediti maturati e non corrisposti, o la diversa ritenuta di giustizia.
-al versamento in favore del ricorrente delle differenze sui contributi socio previdenziali da quest'ultimo maturati per tutta la durata del rapporto di lavoro, dichiarato sussistente il diritto dello stesso alla regolarizzazione della posizione contributiva relativa alle retribuzioni corrisposte e da corrispondere che saranno accertate nel presente giudizio, al versamento dei contributi socio previdenziali maturati in tutto il periodo in cui il ricorrente è stato alle dipendenze della resistente o dal diverso periodo che dovesse risultare di giustizia.
RICORRE altresì nei confronti dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Ciro il Grande n.21 a Roma, quale litisconsorte necessario, per quanto di competenza sui contributi previdenziali dovuti in relazione alle maggior somme a titolo di retribuzione che saranno riconosciute dal Tribunale adito.
Con rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese del presente procedimento”.
A fondamento di esse, il ricorrente ha dedotto:
a) di essere stato assunto dalla società resistente in data 4.11.2016 con contratto a tempo determinato e parziale (15 ore settimanali) avente scadenza il 4.12.2016, come lavapiatti (inquadramento al livello 7 del Commercio Pubblici Esercizi);
b) che in data 4.12.2016 il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato alle medesime condizioni di cui sopra;
c) di aver in realtà sempre svolto mansioni di unico cuoco all'interno del ristorante della resistente, essendosi occupato “della preparazione delle pietanze ordinate dai clienti” (“cucinava la pasta, preparava i condimenti, i sughi, in base alle ordinazioni dei piatti della clientela, indicati nel menù del ristorante”);
c) di aver sempre lavorato dal lunedì al sabato dalle 11,00 alle 15,00, “orario che regolarmente si protraeva di mezz'ora ogni giorno”, e di aver percepito sempre € 800,00 al mese (a prescindere dall'ammontare dell'importo indicato in busta paga);
d) di aver rassegnato le dimissioni in data 8.9.2020 in ragione del mancato pagamento delle retribuzioni di gennaio, febbraio e marzo 2020 e della mancata consegna delle relative buste paga.
Ha quindi rivendicato il pagamento della complessiva somma di € 28.038,45 (di cui € 4.178,41) per
“festività domenicali lavorate, ferie non godute, rol non goduta, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e il tfr, oltre le differenze retributive dovute secondo l'effettivo livello ricoperto”, oltre alle
“differenze sui contributi socio previdenziali maturati”.
Costituitasi in giudizio, Speriamobene S.a.s. di AR RD ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto ovvero – in subordine – la riduzione nel quantum; in particolare, la società ha rilevato che, per l'unica domanda da intendersi formulata in ricorso (quella relativa alle mansioni superiori), non è stato adeguatamente assolto l'onere allegativo gravante sul lavoratore, sostenendone comunque l'infondatezza nel merito, al pari delle altre ipotetiche domande svolte in punto di richiesta di pagamento di lavoro supplementare e delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2020 (già oggetto, quest'ultime, di pagamento).
INPS, nel costituirsi in giudizio, ha domandato, in caso di accoglimento del ricorso, di condannare il datore di lavoro al versamento in favore dell'ente della contribuzione come per legge. La causa, istruita documentalmente, a mezzo prova per testi, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Il contratto subordinato (a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato) sottoscritto tra le parti ha previsto l'assegnazione del EZ a mansioni di lavapiatti con inquadramento al livello 7 del
CCNL Commercio Pubblici Esercizi e un orario parziale di 15 ore settimanali, distribuito dal lunedì al sabato dalle 12,30 alle 15,00 (vd. docc. 1 e 2 fasc. ric.; docc. 2, 3 e 4 fasc. res.).
A fronte di ciò, il ricorrente ha dedotto:
• lo svolgimento di mansioni diverse (cuoco unico di cucina), inquadrabili nel superiore livello 3 del CCNL applicato;
• l'effettuazione di un orario (supplementare) superiore a quello formalizzato (dalle 11,00 alle
15,00 dal lunedì al sabato);
• l'omesso pagamento delle retribuzioni per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020.
Essendo queste le allegazioni del ricorso, ritiene il giudicante che la domanda attorea di pagamento delle differenze retributive abbia ad oggetto tutte le precedenti voci, implicitamente richiamate (anche) nelle conclusioni dell'atto (che riporta l'importo complessivo di € 26.038,45 di cui ai conteggi in atti, quantificati sulla base delle allegazioni di cui sopra).
Ciò posto, è documentato (doc. 7 fasc. res.) e pacifico (vd. verbale di udienza del 19.1.23) che il ricorrente, in data 5.1.2023, abbia ricevuto l'importo netto di € 2.524,39 a saldo delle buste paga del
2020.
Residuano quindi da esaminare le domande concernenti il superiore inquadramento e il lavoro supplementare.
Al riguardo, sulla base delle risultanze della prova orale (testi di parte resistente RK RO e
IA NI, ex dipendenti della resistente con mansioni di cuoco, il primo in periodi dal 2016 in poi1, la seconda per 2/3 anni successivamente all'arrivo del EZ), può dirsi provato che il ricorrente:
a) ha reso, in maniera non saltuaria e occasionale, mansioni di lavapiatti e anche di aiuto cuoco
(commis di cucina);2 b) ha tenuto un orario superiore a quello contrattuale, sostanzialmente corrispondente a quello allegato in ricorso (dalle 11,00 alle 15,00 dal lunedì al sabato)3.
Al contrario, inattendibili e, quindi, inutilizzabili, sono le dichiarazioni del teste di parte ricorrente
LL CO, la cui deposizione risulta confliggere con quanto risulta dalla documentazione contrattuale (assunzioni e buste paga) relativa al rapporto di lavoro intercorso tra il medesimo teste e la resistente (docc. 11-18 allegati alla nota di deposito di parte resistente del 6.2.2024), rapporto di lavoro più volte richiamato dallo stesso teste nel corso della propria deposizione;
invero, CO ha riferito di aver iniziato a lavorare nella cucina del ristorante della resistente nel 2017, quando avrebbe conosciuto il ricorrente;
ha aggiunto di aver lavorato insieme nei turni del pranzo, lui quale aiuto cuoco e EZ quale cuoco: sennonchè, CO è stato in realtà assunto dalla resistente a partire dal settembre 2018 ed ha avuto un orario di lavoro coincidente con i turni serali e mai con quelli del pranzo in cui ha lavorato il ricorrente.
Concludendo, EZ ha diritto al pagamento delle differenze retributive in ragione (soltanto) dell'orario supplementare svolto.
Quanto alla domanda di superiore inquadramento, infatti, non è stato dimostrato che il ricorrente abbia ricoperto il ruolo di cuoco unico (secondo la prospettazione attorea volta al riconoscimento del 3 livello rivendicato) e, quanto alle mansioni (anche) di aiuto cuoco, emerse solo a seguito dell'istruttoria testimoniale e mai in precedenza allegate dal ricorrente, la mancata prospettazione dei relativi elementi di fatto e della declaratoria propria della corrispondente qualifica intermedia farebbero incorrere il giudicante – in caso di relativo riconoscimento – nel vizio di ultrapetizione (vd., a contrario, tra le tante, Cass., 22872/2013).
Fatti elaborare nuovi conteggi sulla base del livello di formale inquadramento e dell'orario supplementare accertato e condivise (perché fonate sulla documentazione in atti: docc. 7 e 10 fasc. res.) le osservazioni formalizzate dalla società resistente con riferimento al percepito (vd. in particolare, verbali di udienza del 19.3.2025 e del 9.4.2025)4, spetta al ricorrente la somma lorda di € 3.823,57 a titolo di differenze retributive (esclusa ogni spettanza a titolo di “festività in domenica” – non avendo il ricorrente mai lavorato di domenica).
La resistente deve essere condannata a pagare ad INPS la contribuzione dovuta per legge sulla somma sopra indicata, nei limiti della prescrizione quinquennale rispetto alla data di costituzione in giudizio dell'Istituto del 2.1.2023.
Tenuto conto dell'importo riconosciuto in sentenza, inferiore a quello della proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del 19.1.2023 (ed accettata solo da parte resistente), nei rapporti tra il ricorrente e la società resistente le spese di lite sono interamente compensate tra le parti (tenuto conto che quelle delle fasi di studio ed introduttiva – di importo complessivo di € 1.313,00 – sarebbero da porre a carico di parte resistente e quelle delle fasi istruttoria e decisoria – pari sempre ad € 1,313,00 – sarebbero da porre ex art. 91, comma 1, c.p.c. a carico di parte ricorrente).
- delle fasi di studio ed introduttiva sono poste a carico del ricorrente medesimo ai sensi dell'art. 91
c.p.c., in quanto successive alla formulazione della proposta conciliativa.
Nei rapporti tra la resistente e INPS le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione rigettate,
1) condanna Speriamobene S.a.s. di AR RD a pagare al ricorrente OR EZ, a titolo di differenze retributive per i titoli di cui in motivazione, la somma lorda di € 3.823,57, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2) condanna Speriamobene S.a.s. di AR RD a pagare ad INPS la contribuzione dovuta per legge sulla somma sopra indicata, nei limiti della prescrizione quinquennale (periodo dal 2.1.2018 in poi), oltre interessi legali sino al saldo;
3) compensa interamente tra le parti OR EZ e Speriamobene S.a.s. di AR RD le spese di lite;
percepito, come da deduzioni della scorsa udienza, rilevando che le stesse risultano dai documenti in atti: in particolare, dalle buste paga depositata con i relativi pagamenti (docc. 7 e 10 fasc. res.) risulta un percepito lordo per l'anno 2020 di € 4.795,87 e non € 4.118,02 indicato nei conteggi, con la differenza che si appunta sul mese di settembre 2020, ove nei conteggi è indicato un percepito di € 1878,78 a fonte di un pagamento di € 2.556,43, come da proprio doc. 7 e da ammissione fatta da controparte in prima udienza;
rileva altresì che nel mese di giugno 20202 il ricorrente era in CIG/FIS (circostanza pacifica e risultante dalle buste paghe in atti e dal proprio doc. 6) e quindi va detratto il relativo importo di € 513,28 indicato nei conteggi;
concludendo, in ipotesi, l'importo lordo dovuto è pari ad € 3.823,57”. 4) condanna Speriamobene S.a.s. di AR RD a rifondere ad INPS le spese di lite, liquidate in €
1.314,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 23 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vd. anche docc. 19-21 allegati alle nota di deposito di parte resistente del 6.2.2024. 2 “Quando c'ero io ero io il cuoco e EZ mi aiutava e faceva anche il lavapiatti” (teste RO).
“In cucina eravamo io e il ricorrente e basta, io ero cuoca e il ricorrente era aiuto cuoco e lavapiatti, cioè mi aiutava nel servizio, lavava gli ingredienti, lavava i piatti, ogni tanto faceva qualche dolce e faceva gli antipasti mentre i primi e i secondi li facevo io, ma se vi era molto lavoro il ricorrente mi aiutava per i primi e i secondi, preparava cioè i patti e alcune volte ha cucinato integralmente i piatti” (teste NI). 3 Il teste RO ha riferito che egli, nel turno del pranzo, lavorava dalle 10 alle 14 e che il EZ “arrivava suppergiù come me, un po' più tardi, e andava via dopo di me perché rigovernava la cucina”. La teste NI ha dichiarato che “il ricorrente lavorava dal lunedì al sabato, entrava verso le 10,30/11,00 e rimaneva al lavoro dopo di me, fino alle 15,30/16,00 direi, per finire di sistemare”. 4 Verbale di udienza del 19.3.2025: “L'avv. Braschi non contesta lo sviluppo matematico dei conteggi da ultimo depositati da parte ricorrente, evidenzia tuttavia che l'importo di € 513,28 chiesto per il mese di giugno 2020 non è dovuto, in quanto il ricorrente in tale periodo è stato in FIS Covid, come da busta paga;
contesta altresì l'importo come percepito per l'anno 2020, che è stato di € 4.795,87 lordi, come da doc. 8 fasc. res., importo comprensivo dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 330,85 e del TFR per € 1.849,24; quindi la differenza da detrarre sul conteggio avversario sarebbe di € 1.220,37”. Verbale di udienza del 9.4.2025: “L'avv. Braschi ribadisce la contestazione dei conteggi limitatamente al
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 957/2022 tra
AL EZ RICORRENTE
e
SPERIAMOBENE SAS DI HE CO & C.
INPS
RESISTENTE
Oggi 23 aprile 2025 ad ore 11,04 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per AL EZ l'avv. MANUEL FABBRI in sostituzione dell'avv. MA EF Per SPERIAMOBENE SAS DI HE CO & C. l'avv. BRASCHI GIANLUCA con il legale rappresentante CO HE Per INPS l'avv. IMBRIACI SLVANO L'avv. Fabbri fa presente di aver più volte tentato di mettersi in contatto con il ricorrente, senza riuscirci.
Il giudice invita le parti alla discussione. L'avv. Fabbri e l'avv. Braschi dioscuro la causa riportandosi alle difese in atti e a quelle rese nei verbali di udienza, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. L'avv. Imbriaci discute la causa riportandosi agli atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 17,09, terminata la camera di consiglio, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 957/2022 promossa da:
AL EZ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MA C.F._1 EF, elettivamente domiciliato in VIA DE' LAMBERTI 1 FIRENZE presso il difensore avv. MA EF
Parte ricorrente contro
SPERIAMOBENE SAS DI HE CO & C. (C.F. ), con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. BRASCHI GIANLUCA e dell'avv. MANINI EMANUELA, elettivamente domiciliata in VIALE DON MINZONI 54 FIRENZE presso il difensore avv. BRASCHI GIANLUCA
INPS (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GORGONI MASSIMILIANO e dell'avv. P.IVA_2
FALSO FRANCESCO e dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. FALLACI CO e dell'avv. IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. GORGONI MASSIMILIANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
OR EZ ha convenuto in giudizio Speriamobene S.a.s. di AR RD ed INPS, formulando le seguenti conclusioni:
“Condanni la società Speriamobene sas, P.IVA in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore sig. RD AR residente a [...] 3/A, con sede a Firenze in via G. D'Annunzio n.149
-al pagamento in favore del sig. OR EZ, nato a [...] il [...] e residente a [...], cod. fisc. , della somma complessiva di C.F._1
€ 26.038,45 di cui € 4.178,41 per tfr, a titolo di crediti maturati e non corrisposti, o la diversa ritenuta di giustizia.
-al versamento in favore del ricorrente delle differenze sui contributi socio previdenziali da quest'ultimo maturati per tutta la durata del rapporto di lavoro, dichiarato sussistente il diritto dello stesso alla regolarizzazione della posizione contributiva relativa alle retribuzioni corrisposte e da corrispondere che saranno accertate nel presente giudizio, al versamento dei contributi socio previdenziali maturati in tutto il periodo in cui il ricorrente è stato alle dipendenze della resistente o dal diverso periodo che dovesse risultare di giustizia.
RICORRE altresì nei confronti dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Ciro il Grande n.21 a Roma, quale litisconsorte necessario, per quanto di competenza sui contributi previdenziali dovuti in relazione alle maggior somme a titolo di retribuzione che saranno riconosciute dal Tribunale adito.
Con rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese del presente procedimento”.
A fondamento di esse, il ricorrente ha dedotto:
a) di essere stato assunto dalla società resistente in data 4.11.2016 con contratto a tempo determinato e parziale (15 ore settimanali) avente scadenza il 4.12.2016, come lavapiatti (inquadramento al livello 7 del Commercio Pubblici Esercizi);
b) che in data 4.12.2016 il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato alle medesime condizioni di cui sopra;
c) di aver in realtà sempre svolto mansioni di unico cuoco all'interno del ristorante della resistente, essendosi occupato “della preparazione delle pietanze ordinate dai clienti” (“cucinava la pasta, preparava i condimenti, i sughi, in base alle ordinazioni dei piatti della clientela, indicati nel menù del ristorante”);
c) di aver sempre lavorato dal lunedì al sabato dalle 11,00 alle 15,00, “orario che regolarmente si protraeva di mezz'ora ogni giorno”, e di aver percepito sempre € 800,00 al mese (a prescindere dall'ammontare dell'importo indicato in busta paga);
d) di aver rassegnato le dimissioni in data 8.9.2020 in ragione del mancato pagamento delle retribuzioni di gennaio, febbraio e marzo 2020 e della mancata consegna delle relative buste paga.
Ha quindi rivendicato il pagamento della complessiva somma di € 28.038,45 (di cui € 4.178,41) per
“festività domenicali lavorate, ferie non godute, rol non goduta, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e il tfr, oltre le differenze retributive dovute secondo l'effettivo livello ricoperto”, oltre alle
“differenze sui contributi socio previdenziali maturati”.
Costituitasi in giudizio, Speriamobene S.a.s. di AR RD ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto ovvero – in subordine – la riduzione nel quantum; in particolare, la società ha rilevato che, per l'unica domanda da intendersi formulata in ricorso (quella relativa alle mansioni superiori), non è stato adeguatamente assolto l'onere allegativo gravante sul lavoratore, sostenendone comunque l'infondatezza nel merito, al pari delle altre ipotetiche domande svolte in punto di richiesta di pagamento di lavoro supplementare e delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2020 (già oggetto, quest'ultime, di pagamento).
INPS, nel costituirsi in giudizio, ha domandato, in caso di accoglimento del ricorso, di condannare il datore di lavoro al versamento in favore dell'ente della contribuzione come per legge. La causa, istruita documentalmente, a mezzo prova per testi, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Il contratto subordinato (a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato) sottoscritto tra le parti ha previsto l'assegnazione del EZ a mansioni di lavapiatti con inquadramento al livello 7 del
CCNL Commercio Pubblici Esercizi e un orario parziale di 15 ore settimanali, distribuito dal lunedì al sabato dalle 12,30 alle 15,00 (vd. docc. 1 e 2 fasc. ric.; docc. 2, 3 e 4 fasc. res.).
A fronte di ciò, il ricorrente ha dedotto:
• lo svolgimento di mansioni diverse (cuoco unico di cucina), inquadrabili nel superiore livello 3 del CCNL applicato;
• l'effettuazione di un orario (supplementare) superiore a quello formalizzato (dalle 11,00 alle
15,00 dal lunedì al sabato);
• l'omesso pagamento delle retribuzioni per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020.
Essendo queste le allegazioni del ricorso, ritiene il giudicante che la domanda attorea di pagamento delle differenze retributive abbia ad oggetto tutte le precedenti voci, implicitamente richiamate (anche) nelle conclusioni dell'atto (che riporta l'importo complessivo di € 26.038,45 di cui ai conteggi in atti, quantificati sulla base delle allegazioni di cui sopra).
Ciò posto, è documentato (doc. 7 fasc. res.) e pacifico (vd. verbale di udienza del 19.1.23) che il ricorrente, in data 5.1.2023, abbia ricevuto l'importo netto di € 2.524,39 a saldo delle buste paga del
2020.
Residuano quindi da esaminare le domande concernenti il superiore inquadramento e il lavoro supplementare.
Al riguardo, sulla base delle risultanze della prova orale (testi di parte resistente RK RO e
IA NI, ex dipendenti della resistente con mansioni di cuoco, il primo in periodi dal 2016 in poi1, la seconda per 2/3 anni successivamente all'arrivo del EZ), può dirsi provato che il ricorrente:
a) ha reso, in maniera non saltuaria e occasionale, mansioni di lavapiatti e anche di aiuto cuoco
(commis di cucina);2 b) ha tenuto un orario superiore a quello contrattuale, sostanzialmente corrispondente a quello allegato in ricorso (dalle 11,00 alle 15,00 dal lunedì al sabato)3.
Al contrario, inattendibili e, quindi, inutilizzabili, sono le dichiarazioni del teste di parte ricorrente
LL CO, la cui deposizione risulta confliggere con quanto risulta dalla documentazione contrattuale (assunzioni e buste paga) relativa al rapporto di lavoro intercorso tra il medesimo teste e la resistente (docc. 11-18 allegati alla nota di deposito di parte resistente del 6.2.2024), rapporto di lavoro più volte richiamato dallo stesso teste nel corso della propria deposizione;
invero, CO ha riferito di aver iniziato a lavorare nella cucina del ristorante della resistente nel 2017, quando avrebbe conosciuto il ricorrente;
ha aggiunto di aver lavorato insieme nei turni del pranzo, lui quale aiuto cuoco e EZ quale cuoco: sennonchè, CO è stato in realtà assunto dalla resistente a partire dal settembre 2018 ed ha avuto un orario di lavoro coincidente con i turni serali e mai con quelli del pranzo in cui ha lavorato il ricorrente.
Concludendo, EZ ha diritto al pagamento delle differenze retributive in ragione (soltanto) dell'orario supplementare svolto.
Quanto alla domanda di superiore inquadramento, infatti, non è stato dimostrato che il ricorrente abbia ricoperto il ruolo di cuoco unico (secondo la prospettazione attorea volta al riconoscimento del 3 livello rivendicato) e, quanto alle mansioni (anche) di aiuto cuoco, emerse solo a seguito dell'istruttoria testimoniale e mai in precedenza allegate dal ricorrente, la mancata prospettazione dei relativi elementi di fatto e della declaratoria propria della corrispondente qualifica intermedia farebbero incorrere il giudicante – in caso di relativo riconoscimento – nel vizio di ultrapetizione (vd., a contrario, tra le tante, Cass., 22872/2013).
Fatti elaborare nuovi conteggi sulla base del livello di formale inquadramento e dell'orario supplementare accertato e condivise (perché fonate sulla documentazione in atti: docc. 7 e 10 fasc. res.) le osservazioni formalizzate dalla società resistente con riferimento al percepito (vd. in particolare, verbali di udienza del 19.3.2025 e del 9.4.2025)4, spetta al ricorrente la somma lorda di € 3.823,57 a titolo di differenze retributive (esclusa ogni spettanza a titolo di “festività in domenica” – non avendo il ricorrente mai lavorato di domenica).
La resistente deve essere condannata a pagare ad INPS la contribuzione dovuta per legge sulla somma sopra indicata, nei limiti della prescrizione quinquennale rispetto alla data di costituzione in giudizio dell'Istituto del 2.1.2023.
Tenuto conto dell'importo riconosciuto in sentenza, inferiore a quello della proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del 19.1.2023 (ed accettata solo da parte resistente), nei rapporti tra il ricorrente e la società resistente le spese di lite sono interamente compensate tra le parti (tenuto conto che quelle delle fasi di studio ed introduttiva – di importo complessivo di € 1.313,00 – sarebbero da porre a carico di parte resistente e quelle delle fasi istruttoria e decisoria – pari sempre ad € 1,313,00 – sarebbero da porre ex art. 91, comma 1, c.p.c. a carico di parte ricorrente).
- delle fasi di studio ed introduttiva sono poste a carico del ricorrente medesimo ai sensi dell'art. 91
c.p.c., in quanto successive alla formulazione della proposta conciliativa.
Nei rapporti tra la resistente e INPS le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione rigettate,
1) condanna Speriamobene S.a.s. di AR RD a pagare al ricorrente OR EZ, a titolo di differenze retributive per i titoli di cui in motivazione, la somma lorda di € 3.823,57, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2) condanna Speriamobene S.a.s. di AR RD a pagare ad INPS la contribuzione dovuta per legge sulla somma sopra indicata, nei limiti della prescrizione quinquennale (periodo dal 2.1.2018 in poi), oltre interessi legali sino al saldo;
3) compensa interamente tra le parti OR EZ e Speriamobene S.a.s. di AR RD le spese di lite;
percepito, come da deduzioni della scorsa udienza, rilevando che le stesse risultano dai documenti in atti: in particolare, dalle buste paga depositata con i relativi pagamenti (docc. 7 e 10 fasc. res.) risulta un percepito lordo per l'anno 2020 di € 4.795,87 e non € 4.118,02 indicato nei conteggi, con la differenza che si appunta sul mese di settembre 2020, ove nei conteggi è indicato un percepito di € 1878,78 a fonte di un pagamento di € 2.556,43, come da proprio doc. 7 e da ammissione fatta da controparte in prima udienza;
rileva altresì che nel mese di giugno 20202 il ricorrente era in CIG/FIS (circostanza pacifica e risultante dalle buste paghe in atti e dal proprio doc. 6) e quindi va detratto il relativo importo di € 513,28 indicato nei conteggi;
concludendo, in ipotesi, l'importo lordo dovuto è pari ad € 3.823,57”. 4) condanna Speriamobene S.a.s. di AR RD a rifondere ad INPS le spese di lite, liquidate in €
1.314,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 23 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 19672003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vd. anche docc. 19-21 allegati alle nota di deposito di parte resistente del 6.2.2024. 2 “Quando c'ero io ero io il cuoco e EZ mi aiutava e faceva anche il lavapiatti” (teste RO).
“In cucina eravamo io e il ricorrente e basta, io ero cuoca e il ricorrente era aiuto cuoco e lavapiatti, cioè mi aiutava nel servizio, lavava gli ingredienti, lavava i piatti, ogni tanto faceva qualche dolce e faceva gli antipasti mentre i primi e i secondi li facevo io, ma se vi era molto lavoro il ricorrente mi aiutava per i primi e i secondi, preparava cioè i patti e alcune volte ha cucinato integralmente i piatti” (teste NI). 3 Il teste RO ha riferito che egli, nel turno del pranzo, lavorava dalle 10 alle 14 e che il EZ “arrivava suppergiù come me, un po' più tardi, e andava via dopo di me perché rigovernava la cucina”. La teste NI ha dichiarato che “il ricorrente lavorava dal lunedì al sabato, entrava verso le 10,30/11,00 e rimaneva al lavoro dopo di me, fino alle 15,30/16,00 direi, per finire di sistemare”. 4 Verbale di udienza del 19.3.2025: “L'avv. Braschi non contesta lo sviluppo matematico dei conteggi da ultimo depositati da parte ricorrente, evidenzia tuttavia che l'importo di € 513,28 chiesto per il mese di giugno 2020 non è dovuto, in quanto il ricorrente in tale periodo è stato in FIS Covid, come da busta paga;
contesta altresì l'importo come percepito per l'anno 2020, che è stato di € 4.795,87 lordi, come da doc. 8 fasc. res., importo comprensivo dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 330,85 e del TFR per € 1.849,24; quindi la differenza da detrarre sul conteggio avversario sarebbe di € 1.220,37”. Verbale di udienza del 9.4.2025: “L'avv. Braschi ribadisce la contestazione dei conteggi limitatamente al