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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/05/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2166/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28.3.2025, assunto in decisione in data 12.5.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Roberta Liguori ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Saronno (VA), via Don Silvio
Marzorati n. 2;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Cinisello Balsamo (MI) in data 23/11/2002, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cinisello Balsamo
(MI), Anno 2002, n. 164, Parte II, Serie A;
- ordinare al Comune di Cinisello Balsamo di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- OMOLOGARE le seguenti:
CONDIZIONI DEL DIVORZIO
- il regime di affido della figlia minore è condiviso, il collocamento prevalente è presso Persona_1
l'abitazione della madre e che i tempi di permanenza della medesima presso ciascun genitore rimangono quelli stabiliti in sede di separazione (un fine settimana alternato, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica fino alle ore 21.00; con il padre un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola fino alle sera alle ore 21.00; un periodo continuativo di sei giorni durante le Festività Natalizie e tre giorni durante quelli di Pasqua secondo il principio dell'alternanza; due settimane anche non consecutive con ciascun genitore durante le ferie estive).
1. I figli e , potranno vedere il padre ogni qual volta lo desiderano, Persona_2 Per_3 Persona_1 prendendo accordi diretti con lo stesso;
2. Revocare l'ordine a con sede in Nova Milanese (MB), via Gaetana Agnesi n. 3, Controparte_1 di versare direttamente e mensilmente sulle coordinate bancarie di l'importo di Euro Parte_2
800,00 mensili, a titolo di mantenimento per i figli, con prelievo dalle somme dovute a Parte_1
3. Revocare l'assegno di mantenimento a favore del figlio in quanto maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente;
4. Porre a carico di l'obbligo a corrispondere direttamente sulle coordinate bancarie della Parte_1 sig.ra a titolo di mantenimento ordinario per gli altri due figli e , Parte_2 Per_3 Persona_1 non ancora economicamente autosufficienti, l'importo di Euro 540,00 (Euro 270,00, in ragione di ogni figlio), entro il giorno 30 di ogni mese, importo rivalutato annualmente in base agli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
5. Assegno unico: 100% al padre per i due figli e;
Per_3 Persona_1
6. Quanto al resto, i coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento, nonché di aver risolto ogni questione economica.
7. Le spese del presente giudizio si intendono compensate fra le parti.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 23.11.2002 Parte_1 Parte_2
a Cinisello Balsamo;
- Dall'unione sono nati in data 22.4.2003, in data 28.2.2005 e , in Persona_2 Per_3 Persona_1 data 27.1.2009.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 10.3.2017 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (20.2.2015) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 28.2.2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Per_3
, 27.1.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Persona_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 28.3.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Cinisello Balsamo in data 23.11.2002 (Atto n. 164, Parte II, Serie A Parte_2 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 14.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28.3.2025, assunto in decisione in data 12.5.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Roberta Liguori ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Saronno (VA), via Don Silvio
Marzorati n. 2;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Cinisello Balsamo (MI) in data 23/11/2002, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cinisello Balsamo
(MI), Anno 2002, n. 164, Parte II, Serie A;
- ordinare al Comune di Cinisello Balsamo di trascrivere l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- OMOLOGARE le seguenti:
CONDIZIONI DEL DIVORZIO
- il regime di affido della figlia minore è condiviso, il collocamento prevalente è presso Persona_1
l'abitazione della madre e che i tempi di permanenza della medesima presso ciascun genitore rimangono quelli stabiliti in sede di separazione (un fine settimana alternato, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica fino alle ore 21.00; con il padre un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola fino alle sera alle ore 21.00; un periodo continuativo di sei giorni durante le Festività Natalizie e tre giorni durante quelli di Pasqua secondo il principio dell'alternanza; due settimane anche non consecutive con ciascun genitore durante le ferie estive).
1. I figli e , potranno vedere il padre ogni qual volta lo desiderano, Persona_2 Per_3 Persona_1 prendendo accordi diretti con lo stesso;
2. Revocare l'ordine a con sede in Nova Milanese (MB), via Gaetana Agnesi n. 3, Controparte_1 di versare direttamente e mensilmente sulle coordinate bancarie di l'importo di Euro Parte_2
800,00 mensili, a titolo di mantenimento per i figli, con prelievo dalle somme dovute a Parte_1
3. Revocare l'assegno di mantenimento a favore del figlio in quanto maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente;
4. Porre a carico di l'obbligo a corrispondere direttamente sulle coordinate bancarie della Parte_1 sig.ra a titolo di mantenimento ordinario per gli altri due figli e , Parte_2 Per_3 Persona_1 non ancora economicamente autosufficienti, l'importo di Euro 540,00 (Euro 270,00, in ragione di ogni figlio), entro il giorno 30 di ogni mese, importo rivalutato annualmente in base agli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
5. Assegno unico: 100% al padre per i due figli e;
Per_3 Persona_1
6. Quanto al resto, i coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento, nonché di aver risolto ogni questione economica.
7. Le spese del presente giudizio si intendono compensate fra le parti.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 23.11.2002 Parte_1 Parte_2
a Cinisello Balsamo;
- Dall'unione sono nati in data 22.4.2003, in data 28.2.2005 e , in Persona_2 Per_3 Persona_1 data 27.1.2009.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 10.3.2017 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (20.2.2015) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 28.2.2005, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Per_3
, 27.1.2009) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Persona_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 28.3.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Cinisello Balsamo in data 23.11.2002 (Atto n. 164, Parte II, Serie A Parte_2 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cinisello Balsamo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cinisello Balsamo, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 3 di 4 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 14.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4