TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice rel. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1860/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Nenzi come da mandato difensivo in atti
RICORRENTE contro
( ) CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Felicioni come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte ricorrente: “1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune l'annotazione dell'emananda sentenza di divorzio;
2) mantenersi l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, e, di conseguenza, la residenza presso quest'ultima;
3) stabilirsi l'obbligo del padre di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del minore, la somma di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
4) Vittoria di spese di lite
Conclusioni di parte resistente: “In via principale:
- si chiede la remissione in istruttoria della causa.
In via subordinata:
- si chiede la remissione della causa al collegio per la decisione.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la sig.ra ha Parte_1
chiesto che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig.
, mantenga l'affidamento superesclusivo del figlio , CP_1 Persona_1
nato dall'unione matrimoniale il 12.7.2013, e ponga a carico del padre un contributo di mantenimento per il figlio di € 400 oltre al 50% delle spese straordinarie indicate dal
Protocollo del Tribunale di Verona.
A sostegno delle domande ha allegato che l'unione matrimoniale era stata caraterizzata da ripetuti episodi di violenza perpetrati dal resistente nei confronti della ricorrente anche alla presenza del figlio, che le violenze domestiche sono state accertate in sede penale con sentenza definitiva, che nel procedimento per separazione è stato predisposto un lungo e doloroso iter di visite protette tra padre e figlio e disposta una CTU all'esito della quale nella sentenza di separazione con addebito al marito è stato disposto l'affido superesclusivo alla madre, che mai negli ultimi anni il sig. ha fatto pervenire a minore un segno di CP_1
vicinanza e affetto, che attualmente il resistente si trova in regime di detenzione domiciliare,
pagina 2 di 8 che il minore è tuttora seguito da una psicologa, appare sereno e denota turbamento solo se viene palesata la possibilità di incontrare il padre, che quindi non è possibile allo stato prevedere una ripresa el diritto di visita tra il minore e il padre.
Il sig. si è costituito in giudizio evidenziando che i fatti rappresentati Controparte_2
dalla ricorrente sono risalenti nel tempo e riferibili al settembre 2018 e 2021 e che ad oggi il
Sig. ha scontato il proprio debito con lo Stato e dal 4 maggio 2024 è in stato di libertà. CP_1
Con riferimento al rapporto con il figlio, ha contestato quanto affermato dalla sig.ra Pt_1
che ha sempre dimostrato un atteggiamento ostruzionistico rispetto alla crescita dei suoi rapporti con e impedito di fatto al figlio la presenza nella propria vita della figura Per_1 paterna;
che gli stessi servizi sociali hanno riconosciuto che “ il sig. sta mettendo in CP_1
campo tutte le sue capacità in questi tentativi di recupero;
la sig.ra vive con molta Pt_1
difficoltà i momenti di incontro anche se a distanza, con il sig. Il servizio ritiene che CP_1
lo spazio delle visite protette e le telefonate protette al momento vadano sospese in funzione di sostenere gli incontri psicologici tra padre e figlio. Questo percorso tuttavia necessita della rielaborazione e del sostegno della madre, riferimento importante e fondamentale affinchè il bambino possa accedere con serenità al padre”. Ha quindi aderito alla domanda di divorzio e chiesto, invece, di affidare congiuntamente il figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nonché di disporre, attraverso i servizi sociali competenti per territorio, un percorso di incontri facilitanti per ripristinare e rafforzare la relazione padre/figlio indicando anche un calendario di visite.
All'udienza di comparizione è comparsa la resistente mentre il resistente ha comunicato al proprio legale l'improvviso impedimento costituito da un grave incidente stradale occorso al padre in Sicilia che lo avrebbe costretto a partire all'improvviso.
All'esito dell'udienza sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti ed è stato disposta l'audizione del minore , sentito alla successiva udienza del 26.9.2025. La Per_1
causa è stata quindi riservata alla decisione del Collegio sulla conclusioni adottate come in premessa.
* * * *
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il 22.5.2013 in Minerbe
(VR) e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Minerbe
pagina 3 di 8 al n. 4 parte II, anno 2013, atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione del 12.12.2022 è passata in giudicato e dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Per quanto concerne le domande relative all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , ritiene il Collegio che vada confermato l'assetto disposto all'esito del Per_1 giudizio di separazione e, dunque, l'affidamento cd. “superesclusivo” del minore alla madre, con collocamento presso la sua abitazione.
E' certamente vero che con la legge n. 54 del 2006, contenente disposizioni in materia di separazione dei genitori e di affidamento condiviso dei figli, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha dettato una nuova regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli ed ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Nel caso di specie, tuttavia, la situazione emergente dagli atti, dalla documentazione allegata e dalla stessa audizione del minore rende necessario mantenere quella modalità di esercizio della responsabilità genitoriale già disposta in sede di separazione in quanto rispondente al superiore interesse del minore.
In sede di separazione l'affido superesclusivo è stato disposto all'esito di un percorso processuale lungo vari anni che ha visto l'espletamento di CTU, successivo supplemento peritale e deposito di relazione di monitoraggio nonché l'intervento dei Servizi sociali. In quella sede è stato rilevato che, nonostante tutte le forze messe in campo, non solo non si era registrato un miglioramento della relazione padre-figlio, ma il rapporto era andato progressivamente deteriorandosi.
In sede separativa il Collegio, preso atto che gli incontri protetti e i colloqui psicologici padre-figlio erano stati sospesi perché il sig. aveva rappresentato nel settembre del CP_1
2021 di doversi recare in Sicilia dal padre e di non poter quindi svolgere gli incontri con il figlio senza dare più aggiornamenti, ha ritenuto che non vi fossero, in quel momento, i pagina 4 di 8 presupposti per procedere ad alcuna calendarizzazione, rimettendo ai Servizi sociali, ove l' avesse comunicato la propria intenzione di riprendere il percorso psicoterapeutico CP_1
padre-figlio, di valutare l'interesse del bambino alla prosecuzione di tale intervento per una successiva calendarizzazione delle visite, in funzione degli esiti del percorso di psicoterapia padre-figlio.
Da allora non risulta che il percorso indicato nella sentenza di separazione sia mai stato ripreso.
Nel corso del presente procedimento è stato sentito il minore che ha dichiarato “Non ho invece nessuna voglia anzi voglio dire che non lo sento proprio come PÀ , non mi CP_1
è stato mai vicino. Ricordo che quando ero piccolo verso i sei anni ci sentivamo per telefono, ma lui mi faceva sempre paura parlandomi di streghe o altre cose del genere. Ricordo che una volta dopo aver parlato con lui ero molto spaventato, sono andato in camera ed ho pianto, la mia mamma è venuta e mi ha tranquillizzato. Anche durante gli incontri protetti lui mi faceva paura perché mi mostrava i denti e i nervi delle braccia. Io ricordo infatti che quando arrivava agli incontri era tutto teso e quando mi salutava sembrava arrabbiato.
Anche se mio PÀ cambiasse il modo di parlarmi, io non voglio proprio conoscerlo nè sentirlo. Ritengo mio unico padre. Durante gli incontri, mio PÀ era sempre duro Per_2
con me, se mi faceva delle domande io non potevo mai dargli torto … Io non voglio assolutamente sentire e vedere perché non lo sento come padre, non lo è mai stato e CP_1 mi fa tutt'ora paura, lo chiedo per favore. Sono sicuro di questa cosa al 100 per cento”.
Agli atti è stato dimesso un certificato della psicoterapeuta che ha seguito il minore tra aprile e giugno 2023 su richiesta della madre e consiglio degli insegnanti, con l'obiettivo di aiutare a gestire l'ansia sottesa al timore di mostrare un'immagine di sé non positiva, Per_1
e che conferma i timori e il chiaro rifiuto della figura paterna con il quale, tra l'altro, da due anni non ha alcun tipo di relazione né di canale comunicativo.
Alla luce di quanto sopra ritiene il Collegio che nello specifico l'affido super esclusivo sia certamente più aderente al best interest del minore disporre l'affido esclusivo alla madre.
La situazione del minore è rimasta invariata: in sede di audizione egli ha espresso le medesime paure e chiusure già emerse nel giudizio separativo, oggetto anche dell'esame dei consulenti tecnici e ribadite nel ciclo di psicoterapia del 2023.
pagina 5 di 8 Al contempo anche il comportamento del padre appare invariato. Da anni il sig. CP_1
non ha posto in essere alcun tentativo di avvicinamento al figlio, non risulta che abbia contattato i servizi sociali per riprendere quel percorso interrotto nel settembre del 2021 a seguito del suo trasferimento in Sicilia senza dare più notizie, non ha versato alcun contributo di mantenimento. Dalla pronuncia di separazione del 2022 il sig. non ha interessato il CP_1
Tribunale per una modifica della regolamentazione e lo stesso giudizio di divorzio non è stato da lui promosso. Nel presente giudizio poi non è nemmeno comparso alla prima udienza, benché sino al pomeriggio precedente si trovasse a Verona, adducendo una giustificazione smentita dalla sua stessa documentazione (secondo quanto riferito la partenza non programmata la mattina stessa dell'udienza era dovuta ad un improvviso incidente occorso al padre quando invece il certificato medico dimesso attesta un peggioramento delle precarie condizioni di salute del padre).
Rispetto al rapporto con il figlio è vero che il resistente è stato costretto in carcere e poi in detenzione domiciliare e ciò non gli consentiva di vedere il figlio ma, come già riferito, da settembre 2021, quando è stato lui a sospendere il percorso con i servizi in essere, si è nemmeno confrontato con gli assistenti sociali sul modo più opportuno per mantenere, nonostante la carcerazione, un contatto, cartolare o telefonico con il figlio, non ha sollecitato il percorso psicologico indicato dal Tribunale, non ha inviato alcun presente al figlio e, nemmeno dopo la scarcerazione, si è adoperato per dare un contributo, magari solo simbolicamente, per il minore.
Va sottolineato che anche la posizione espressa con riferimento ai reati perpetrati nei confronti della ricorrente non sembra riflettere una vera presa di coscienza circa le sue condotte. Egli ha sicuramente scontato la sua pena e, come precisato in atti, il suo “debito con lo Stato” ma non emerge alcun ripensamento critico rispetto alle proprie condotte né empatia verso la persona offesa ma, per quel che qui rileva, verso il figlio che ha assistito ai fatti delittuosi.
Va quindi confermato l'affido supereslcusivo e demandata a quest'ultima anche l'adozione delle decisioni di maggior interesse per il figlio di cui all'art. 337 ter co 3 c.c., con collocamento presso l'abitazione materna.
Allo stato degli atti non vi sono i presupposti per esprimere una prognosi positiva sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo,
pagina 6 di 8 delle relazioni tra padre e figlio che restano subordinate all'effettiva volontà del padre di riprendere il percorso abbandonato nel 2021 e di riprendere i contatti con i servizi sociali.
Quanto alle statuizioni di natura economica, appare congrua la misura del contributo al mantenimento del figlio, nell'importo di € 300,00 mensili, con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di
Verona, tenuto conto della non eccessività della somma rispetto alle verosimili esigenze del minore e della necessità che il padre, che non è privo della capacità lavorativa, contribuisca al mantenimento del figlio.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente, soccombente con riferimento alla pronuncia di affido e mantenimento, in misura di 1/3 stante la neutralità della pronuncia di divorzio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con compensazione di 1/3 stante la neutralità sul punto della pronuncia di divorzio, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in Minerbe il 22/05/2013 tra e , regolarmente trascritto nei registri di Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di MINERBE (anno 2013, MINERBE (anno 2013 I , serie /
n. 4 parte II, serie A, n.)
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
MINERBE perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR
n. 396/00;
3) affida il minore in via esclusiva alla ricorrente Persona_1 Parte_1 attribuendo a quest'ultima anche l'adozione delle decisioni di maggior interesse per il figlio di cui all'art. 337 ter co 3 c.c., con collocamento del minore presso l'abitazione materna;
4) conferma la sospensione delle visite tra padre e figlio;
5) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 300,00 oltre Parte_1
pagina 7 di 8 rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore oltre al 50% delle spese straordinaria come da Protocollo di Verona, secondo Per_1
l'ultima versione aggiornata, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
6) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore di che Parte_1
liquida, già operata la compensazione per 1/3 in euro 3.500 per competenze professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 25.2.2025
La Giudice est. dott.ssa Silvia Rizzuto
La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice rel. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1860/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Nenzi come da mandato difensivo in atti
RICORRENTE contro
( ) CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Felicioni come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Conclusioni di parte ricorrente: “1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune l'annotazione dell'emananda sentenza di divorzio;
2) mantenersi l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, e, di conseguenza, la residenza presso quest'ultima;
3) stabilirsi l'obbligo del padre di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del minore, la somma di euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
4) Vittoria di spese di lite
Conclusioni di parte resistente: “In via principale:
- si chiede la remissione in istruttoria della causa.
In via subordinata:
- si chiede la remissione della causa al collegio per la decisione.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la sig.ra ha Parte_1
chiesto che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig.
, mantenga l'affidamento superesclusivo del figlio , CP_1 Persona_1
nato dall'unione matrimoniale il 12.7.2013, e ponga a carico del padre un contributo di mantenimento per il figlio di € 400 oltre al 50% delle spese straordinarie indicate dal
Protocollo del Tribunale di Verona.
A sostegno delle domande ha allegato che l'unione matrimoniale era stata caraterizzata da ripetuti episodi di violenza perpetrati dal resistente nei confronti della ricorrente anche alla presenza del figlio, che le violenze domestiche sono state accertate in sede penale con sentenza definitiva, che nel procedimento per separazione è stato predisposto un lungo e doloroso iter di visite protette tra padre e figlio e disposta una CTU all'esito della quale nella sentenza di separazione con addebito al marito è stato disposto l'affido superesclusivo alla madre, che mai negli ultimi anni il sig. ha fatto pervenire a minore un segno di CP_1
vicinanza e affetto, che attualmente il resistente si trova in regime di detenzione domiciliare,
pagina 2 di 8 che il minore è tuttora seguito da una psicologa, appare sereno e denota turbamento solo se viene palesata la possibilità di incontrare il padre, che quindi non è possibile allo stato prevedere una ripresa el diritto di visita tra il minore e il padre.
Il sig. si è costituito in giudizio evidenziando che i fatti rappresentati Controparte_2
dalla ricorrente sono risalenti nel tempo e riferibili al settembre 2018 e 2021 e che ad oggi il
Sig. ha scontato il proprio debito con lo Stato e dal 4 maggio 2024 è in stato di libertà. CP_1
Con riferimento al rapporto con il figlio, ha contestato quanto affermato dalla sig.ra Pt_1
che ha sempre dimostrato un atteggiamento ostruzionistico rispetto alla crescita dei suoi rapporti con e impedito di fatto al figlio la presenza nella propria vita della figura Per_1 paterna;
che gli stessi servizi sociali hanno riconosciuto che “ il sig. sta mettendo in CP_1
campo tutte le sue capacità in questi tentativi di recupero;
la sig.ra vive con molta Pt_1
difficoltà i momenti di incontro anche se a distanza, con il sig. Il servizio ritiene che CP_1
lo spazio delle visite protette e le telefonate protette al momento vadano sospese in funzione di sostenere gli incontri psicologici tra padre e figlio. Questo percorso tuttavia necessita della rielaborazione e del sostegno della madre, riferimento importante e fondamentale affinchè il bambino possa accedere con serenità al padre”. Ha quindi aderito alla domanda di divorzio e chiesto, invece, di affidare congiuntamente il figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nonché di disporre, attraverso i servizi sociali competenti per territorio, un percorso di incontri facilitanti per ripristinare e rafforzare la relazione padre/figlio indicando anche un calendario di visite.
All'udienza di comparizione è comparsa la resistente mentre il resistente ha comunicato al proprio legale l'improvviso impedimento costituito da un grave incidente stradale occorso al padre in Sicilia che lo avrebbe costretto a partire all'improvviso.
All'esito dell'udienza sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti ed è stato disposta l'audizione del minore , sentito alla successiva udienza del 26.9.2025. La Per_1
causa è stata quindi riservata alla decisione del Collegio sulla conclusioni adottate come in premessa.
* * * *
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il 22.5.2013 in Minerbe
(VR) e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Minerbe
pagina 3 di 8 al n. 4 parte II, anno 2013, atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione del 12.12.2022 è passata in giudicato e dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Per quanto concerne le domande relative all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , ritiene il Collegio che vada confermato l'assetto disposto all'esito del Per_1 giudizio di separazione e, dunque, l'affidamento cd. “superesclusivo” del minore alla madre, con collocamento presso la sua abitazione.
E' certamente vero che con la legge n. 54 del 2006, contenente disposizioni in materia di separazione dei genitori e di affidamento condiviso dei figli, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha dettato una nuova regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli ed ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Nel caso di specie, tuttavia, la situazione emergente dagli atti, dalla documentazione allegata e dalla stessa audizione del minore rende necessario mantenere quella modalità di esercizio della responsabilità genitoriale già disposta in sede di separazione in quanto rispondente al superiore interesse del minore.
In sede di separazione l'affido superesclusivo è stato disposto all'esito di un percorso processuale lungo vari anni che ha visto l'espletamento di CTU, successivo supplemento peritale e deposito di relazione di monitoraggio nonché l'intervento dei Servizi sociali. In quella sede è stato rilevato che, nonostante tutte le forze messe in campo, non solo non si era registrato un miglioramento della relazione padre-figlio, ma il rapporto era andato progressivamente deteriorandosi.
In sede separativa il Collegio, preso atto che gli incontri protetti e i colloqui psicologici padre-figlio erano stati sospesi perché il sig. aveva rappresentato nel settembre del CP_1
2021 di doversi recare in Sicilia dal padre e di non poter quindi svolgere gli incontri con il figlio senza dare più aggiornamenti, ha ritenuto che non vi fossero, in quel momento, i pagina 4 di 8 presupposti per procedere ad alcuna calendarizzazione, rimettendo ai Servizi sociali, ove l' avesse comunicato la propria intenzione di riprendere il percorso psicoterapeutico CP_1
padre-figlio, di valutare l'interesse del bambino alla prosecuzione di tale intervento per una successiva calendarizzazione delle visite, in funzione degli esiti del percorso di psicoterapia padre-figlio.
Da allora non risulta che il percorso indicato nella sentenza di separazione sia mai stato ripreso.
Nel corso del presente procedimento è stato sentito il minore che ha dichiarato “Non ho invece nessuna voglia anzi voglio dire che non lo sento proprio come PÀ , non mi CP_1
è stato mai vicino. Ricordo che quando ero piccolo verso i sei anni ci sentivamo per telefono, ma lui mi faceva sempre paura parlandomi di streghe o altre cose del genere. Ricordo che una volta dopo aver parlato con lui ero molto spaventato, sono andato in camera ed ho pianto, la mia mamma è venuta e mi ha tranquillizzato. Anche durante gli incontri protetti lui mi faceva paura perché mi mostrava i denti e i nervi delle braccia. Io ricordo infatti che quando arrivava agli incontri era tutto teso e quando mi salutava sembrava arrabbiato.
Anche se mio PÀ cambiasse il modo di parlarmi, io non voglio proprio conoscerlo nè sentirlo. Ritengo mio unico padre. Durante gli incontri, mio PÀ era sempre duro Per_2
con me, se mi faceva delle domande io non potevo mai dargli torto … Io non voglio assolutamente sentire e vedere perché non lo sento come padre, non lo è mai stato e CP_1 mi fa tutt'ora paura, lo chiedo per favore. Sono sicuro di questa cosa al 100 per cento”.
Agli atti è stato dimesso un certificato della psicoterapeuta che ha seguito il minore tra aprile e giugno 2023 su richiesta della madre e consiglio degli insegnanti, con l'obiettivo di aiutare a gestire l'ansia sottesa al timore di mostrare un'immagine di sé non positiva, Per_1
e che conferma i timori e il chiaro rifiuto della figura paterna con il quale, tra l'altro, da due anni non ha alcun tipo di relazione né di canale comunicativo.
Alla luce di quanto sopra ritiene il Collegio che nello specifico l'affido super esclusivo sia certamente più aderente al best interest del minore disporre l'affido esclusivo alla madre.
La situazione del minore è rimasta invariata: in sede di audizione egli ha espresso le medesime paure e chiusure già emerse nel giudizio separativo, oggetto anche dell'esame dei consulenti tecnici e ribadite nel ciclo di psicoterapia del 2023.
pagina 5 di 8 Al contempo anche il comportamento del padre appare invariato. Da anni il sig. CP_1
non ha posto in essere alcun tentativo di avvicinamento al figlio, non risulta che abbia contattato i servizi sociali per riprendere quel percorso interrotto nel settembre del 2021 a seguito del suo trasferimento in Sicilia senza dare più notizie, non ha versato alcun contributo di mantenimento. Dalla pronuncia di separazione del 2022 il sig. non ha interessato il CP_1
Tribunale per una modifica della regolamentazione e lo stesso giudizio di divorzio non è stato da lui promosso. Nel presente giudizio poi non è nemmeno comparso alla prima udienza, benché sino al pomeriggio precedente si trovasse a Verona, adducendo una giustificazione smentita dalla sua stessa documentazione (secondo quanto riferito la partenza non programmata la mattina stessa dell'udienza era dovuta ad un improvviso incidente occorso al padre quando invece il certificato medico dimesso attesta un peggioramento delle precarie condizioni di salute del padre).
Rispetto al rapporto con il figlio è vero che il resistente è stato costretto in carcere e poi in detenzione domiciliare e ciò non gli consentiva di vedere il figlio ma, come già riferito, da settembre 2021, quando è stato lui a sospendere il percorso con i servizi in essere, si è nemmeno confrontato con gli assistenti sociali sul modo più opportuno per mantenere, nonostante la carcerazione, un contatto, cartolare o telefonico con il figlio, non ha sollecitato il percorso psicologico indicato dal Tribunale, non ha inviato alcun presente al figlio e, nemmeno dopo la scarcerazione, si è adoperato per dare un contributo, magari solo simbolicamente, per il minore.
Va sottolineato che anche la posizione espressa con riferimento ai reati perpetrati nei confronti della ricorrente non sembra riflettere una vera presa di coscienza circa le sue condotte. Egli ha sicuramente scontato la sua pena e, come precisato in atti, il suo “debito con lo Stato” ma non emerge alcun ripensamento critico rispetto alle proprie condotte né empatia verso la persona offesa ma, per quel che qui rileva, verso il figlio che ha assistito ai fatti delittuosi.
Va quindi confermato l'affido supereslcusivo e demandata a quest'ultima anche l'adozione delle decisioni di maggior interesse per il figlio di cui all'art. 337 ter co 3 c.c., con collocamento presso l'abitazione materna.
Allo stato degli atti non vi sono i presupposti per esprimere una prognosi positiva sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo,
pagina 6 di 8 delle relazioni tra padre e figlio che restano subordinate all'effettiva volontà del padre di riprendere il percorso abbandonato nel 2021 e di riprendere i contatti con i servizi sociali.
Quanto alle statuizioni di natura economica, appare congrua la misura del contributo al mantenimento del figlio, nell'importo di € 300,00 mensili, con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di
Verona, tenuto conto della non eccessività della somma rispetto alle verosimili esigenze del minore e della necessità che il padre, che non è privo della capacità lavorativa, contribuisca al mantenimento del figlio.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente, soccombente con riferimento alla pronuncia di affido e mantenimento, in misura di 1/3 stante la neutralità della pronuncia di divorzio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con compensazione di 1/3 stante la neutralità sul punto della pronuncia di divorzio, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in Minerbe il 22/05/2013 tra e , regolarmente trascritto nei registri di Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di MINERBE (anno 2013, MINERBE (anno 2013 I , serie /
n. 4 parte II, serie A, n.)
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
MINERBE perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR
n. 396/00;
3) affida il minore in via esclusiva alla ricorrente Persona_1 Parte_1 attribuendo a quest'ultima anche l'adozione delle decisioni di maggior interesse per il figlio di cui all'art. 337 ter co 3 c.c., con collocamento del minore presso l'abitazione materna;
4) conferma la sospensione delle visite tra padre e figlio;
5) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 300,00 oltre Parte_1
pagina 7 di 8 rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore oltre al 50% delle spese straordinaria come da Protocollo di Verona, secondo Per_1
l'ultima versione aggiornata, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
6) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore di che Parte_1
liquida, già operata la compensazione per 1/3 in euro 3.500 per competenze professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 25.2.2025
La Giudice est. dott.ssa Silvia Rizzuto
La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
pagina 8 di 8