Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00657/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00787/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IG
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 787 del 2024, proposto da -OMISSIS-, amministratore di sostegno del sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Massacano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore , e il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
il Comune di Alassio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Contri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determina di assegnazione prot. -OMISSIS- del Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale IG, conosciuta in data 17 luglio 2024, con la quale è stata disposta l'assegnazione dell'autocaravan -OMISSIS-, di proprietà del sig. -OMISSIS-, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova,
nonché per l’annullamento,
di tutti gli atti – nessuno escluso – conosciuti e ignoti, e in particolare dell’istanza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova -OMISSIS-, con la quale il predetto Comando ha richiesto l'acquisizione a titolo gratuito del veicolo di proprietà del-OMISSIS- per finalità istituzionali, con riserva espressa di motivi aggiunti per gli atti non conosciuti;
per la condanna
dell’Agenzia del Demanio al risarcimento di tutti i danni cagionati al Sig. -OMISSIS-, nonché per la restituzione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova dell'autocaravan -OMISSIS- e/o per il risarcimento per equivalente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio e di Comune di Alassio e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 il dott. Nicola Pistilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 10 settembre 2024 il nominato in epigrafe ha dedotto quanto segue.
2. -OMISSIS- nel dicembre 2022 ha acquistato l’autocaravan -OMISSIS-. Il ricorrente è sottoposto ad amministrazione di sostegno dal 2019 e l’acquisto non è stato autorizzato dall’Amministratore né dal Tribunale.
Il 5 gennaio 2023 la Polizia Municipale del Comune di Alassio ha rinvenuto il veicolo in sosta vietata ex art. 157 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (d’ora in avanti “c.d.s.”) e, stante l’intralcio alla circolazione stradale che ne conseguiva, ne ha disposto la rimozione ex artt. 159 e 215 c.d.s., con conseguente trasporto presso il deposito giudiziario -OMISSIS-.
L’infrazione è stata contestata con verbale -OMISSIS-, notificato dalla Polizia Municipale del Comune di Alassio. Quest’ultima, con nota -OMISSIS- ha comunicato all’Agenzia del Demanio, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189, il mancato ritiro del mezzo da parte del proprietario, dal quale è conseguita la richiesta di attivazione della relativa procedura di alienazione (ovvero demolizione) del veicolo.
Avendo il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova richiesto l’assegnazione del bene, l’Agenzia del Demanio vi ha provveduto mediante determina-OMISSIS-.
3. Avverso il suddetto atto il ricorrente ha proposto ricorso. In fatto deduce di non aver mai ricevuto la notifica del verbale sanzionatorio in quanto la residenza effettiva era mutata. In diritto deduce: violazione dell’art. 1 del D.P.R. n. 189 del 2001 per mancata notificazione dell’obbligo di ritiro; violazione degli art. 21- bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 per mancata notifica degli atti limitativi della propria sfera giuridica; violazione degli artt. 10, 10- bis e 21- octies della l. n. 241 del 1990 per violazione delle garanzie partecipative; eccesso di potere.
Le Amministrazioni statali si sono costituite in giudizio eccependo la tardività del ricorso e il difetto di interesse; nel merito, hanno contestato la fondatezza della pretesa.
Il Comune si è costituito in giudizio al fine di rappresentare la correttezza dell’operato della Polizia Municipale e dei messi notificatori.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie.
All’udienza pubblica del 30 aprile 2025 il Collegio ha dato avviso del possibile difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario; dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
4.1. Anzitutto, il Collegio osserva che si tratta di controversia riguardante la proprietà e la pretesa alla restituzione del veicolo e quindi vertente su un diritto soggettivo; la circostanza che tale posizione sia stata incisa da un provvedimento amministrativo non è sufficiente a radicare la giurisdizione di questo Giudice, posto che ai fini del « riparto di giurisdizione, non rileva la qualificazione formale degli atti impugnati né il tipo di pronuncia che si chiede. Vanno, invece, accertati lo specifico oggetto e la reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in relazione alla concreta statuizione che si richiede al giudice, ma anche della causa petendi , costituita dalla intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio » (così, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2018, n. 894).
4.2. Spostando lo sguardo dalla situazione giuridica soggettiva azionata alla natura del potere, non può che rilevarsi come l’Agenzia abbia esercitato un potere scevro da ogni discrezionalità nella valutazione dei contrapposti interessi: ciò a prescindere dalla questione, dibattuta tra le parti, circa l’applicabilità dell’art. 1, co. 2 del D.P.R. n. 189 del 2001, che prevede la notificazione dell’obbligo di ritiro del veicolo. La sequenza procedimentale che si snoda tra contestazione dell’infrazione e assegnazione del veicolo è scandita dal legislatore e in nessun segmento residua uno spazio per apprezzamenti di opportunità riservati all’Amministrazione.
4.3. Infine, tale conclusione appare coerente anche da un punto di vista sistematico: considerato che l’espropriazione del veicolo origina da una fattispecie sanzionatoria pacificamente attratta nella giurisdizione ordinaria, risulterebbe poco ragionevole una disarticolazione del plesso giurisdizionale competente a somministrare le relative tutele.
5. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, che spetta al giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di legge.
6. Le spese possono essere compensate in ragione della definizione in rito e della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IG (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Liliana Felleti, Presidente FF
Marcello Bolognesi, Referendario
Nicola Pistilli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Pistilli | Liliana Felleti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.