TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G. 8804/2023
Promossa da
, come rappresentato/a e difesa/o in atti Parte_1
Contro
, come rappresentato/a e difeso/a in atti;
CP_1
OGGETTO: indennizzo-rendita ; CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria in data 11.10.2023, il Sig. adiva il Giudice Parte_1 del Lavoro di Taranto al fine del riconoscimento della malattia professionale “ernie discali lombari”, inutilmente denunciata in sede amministrativa.
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e nomina del CTU Dott. Per_1
[...]
La causa veniva discussa all'odierna udienza e decisa come dalla presente sentenza.
*************
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I testi escussi all'udienza del 23.09.2024 confermavano la tipologia di mansioni svolte dal ricorrente, bracciante agricolo e successivamente operaio edile, come descritte nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Dall'espletata istruttoria il CTU, è emerso che il ricorrente è affetto da “ernie discali lombari con disturbi trofico sensitivi persistenti”, patologia ritenuta dal nominato consulente quale conseguenza dell'attività lavorativa svolta. La perizia riconosce una percentuale di danno biologico, derivante dalla tecnopatia lamentata dal ricorrente, pari al 6% a partire dalla domanda amministrativa.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123). Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. così provvede: Parte_2
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara il diritto della stessa a conseguire l'indennizzo in capitale per malattia professionale con riconoscimento del danno biologico, nella misura del 6 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente, come per legge;
- Condanna altresì l' al pagamento delle competenze del giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 1.300 a titolo di compenso professionale oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
Taranto, 05.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G. 8804/2023
Promossa da
, come rappresentato/a e difesa/o in atti Parte_1
Contro
, come rappresentato/a e difeso/a in atti;
CP_1
OGGETTO: indennizzo-rendita ; CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria in data 11.10.2023, il Sig. adiva il Giudice Parte_1 del Lavoro di Taranto al fine del riconoscimento della malattia professionale “ernie discali lombari”, inutilmente denunciata in sede amministrativa.
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e nomina del CTU Dott. Per_1
[...]
La causa veniva discussa all'odierna udienza e decisa come dalla presente sentenza.
*************
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I testi escussi all'udienza del 23.09.2024 confermavano la tipologia di mansioni svolte dal ricorrente, bracciante agricolo e successivamente operaio edile, come descritte nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Dall'espletata istruttoria il CTU, è emerso che il ricorrente è affetto da “ernie discali lombari con disturbi trofico sensitivi persistenti”, patologia ritenuta dal nominato consulente quale conseguenza dell'attività lavorativa svolta. La perizia riconosce una percentuale di danno biologico, derivante dalla tecnopatia lamentata dal ricorrente, pari al 6% a partire dalla domanda amministrativa.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123). Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta. La tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso anche in sede di indagine peritale) costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. così provvede: Parte_2
- Accoglie la domanda proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara il diritto della stessa a conseguire l'indennizzo in capitale per malattia professionale con riconoscimento del danno biologico, nella misura del 6 % con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente, come per legge;
- Condanna altresì l' al pagamento delle competenze del giudizio, che liquida in CP_1 complessivi € 1.300 a titolo di compenso professionale oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
Taranto, 05.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone