TRIB
Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/06/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 612/2024 del R.A.C.C. in data
29/03/2024, iniziata con atto di citazione notificato in data 21 marzo 2024
d a
- (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CASSINI ALBERTO, P.IVA_1
ATTORE
c o n t r o
- C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
- (C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. MAZZULLO GIANFRANCO,
- C.F. ), Controparte_3 P.IVA_4
CONVENUTE
e c o n l ' i n t e r v e n t o d i
- (C.F. ), Controparte_4 P.IVA_5
elettivamente domiciliato in CALLE SQUERO n. 4 a con il CP_4 patrocinio dell'avv. SCARAMUZZA MAURO,
TERZO INTERVENUTO avente per oggetto: Altri contratti d'opera, trattenuta in decisione all'udienza del 23/05/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Pag. 1 per parte attrice come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “Disattesa ogni diversa avversaria istanza, dato atto della legittimazione di - accertato che sulla scorta di Controparte_2 legittimi titoli tuttora vigenti ed in forza d'un'obbligazione ex lege (ex art.45
e 46 n.1/d T.U. 1775/1933) la predetta convenuta è tenuta a rilasciare nel fiume VE (dopo gli utilizzi idroelettrici a monte) dalla condotta di scarico della centrale di Cavolano in Comune di Sacile - località quindi ove va eseguita la prestazione rimasta inadempiuta - durante la più intensa stagione irrigua (dal 1 giugno al 30 settembre) una portata di 13,3 mc al secondo ad integrazione dei 10 mc/s assentiti sempre dal VE per naturale cadente;
- accertato l'inadempimento all'obbligo dei rilasci nel corso della stagione irrigua 2022 si condanni a Controparte_2
risarcire i danni diretti subiti dal per la mancata disponibilità Parte_1
delle portate assentite e la conseguente risalita dalla foce del cuneo salino e per le misure emergenziali adottate in mancanza d'un'adeguata dotazione irrigua nella misura che risulta dovuta in base all'esperita istruttoria e alla documentazione prodotta (euro 159.921,16 per maggiori consumi di energia elettrica rispetto i precedenti esercizi ed euro 10.907,72 per prestazioni straordinarie del personale) o comunque nella misura ritenuta congrua;
il tutto con gli accessori ex art.1284 4° comma c.c.”;
per parte convenuta come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “in via preliminare, declini la propria competenza per materia in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ai sensi dell'art. 140, lett. c), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775; in particolare del TRAP di Venezia, ai sensi dell'art.138, n. 3, T.U. cit.-nel merito, respinga l'avversa domanda risarcitoria, non potendosi novare una convenzione (in data
19.12.1931), già estinta, poiché scaduta il 29 novembre 2000, con lo scadere della concessione (29/11/2000) di cui al R.D. n. 1592 del 12.03.1931, cui è succeduto il Consorzio ricorrente”;
per il terzo intervenuto come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “in accoglimento della domanda formulata dal
del NE , accertare e dichiarare che le Parte_1 Parte_1
convenute sono tenute a rilasciare nel fiume VE dalla condotta di scarico della centrale di Cavolano in Comune di Sacile dal 01/06 al 30/09
Pag. 2 una portata di 13,3 mc/s ad integrazione dei 10 mc/s assentiti dal VE per naturale cadente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_2
(di seguito, per brevità, il ) conveniva in
[...] Parte_1 giudizio avanti l'intestato Tribunale Controparte_1 [...]
ed al fine di vedere accertato che le Controparte_2 Controparte_3
società convenute sono tenute a rilasciare nel fiume VE dalla condotta di scarico della centrale di Cavolano in Comune di Sacile una portata di 13,3 mc/s ad integrazione dei 10 mc/s assentiti sempre dal VE per naturale cadente, e per vedere altresì accertato l'inadempimento all'obbligo dei rilasci nel corso della stagione irrigua 2022, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti dal in conseguenza della mancata Parte_1
disponibilità delle portate assentite.
In data 10/07/2024 spiegava intervento adesivo ex art. 105 co. 2 c.p.c. il deducendo che nel luglio 2022, in piena stagione Controparte_4
turistica, si era verificata una vera e propria emergenza idrica causata dalla mancata erogazione di acqua presso utenze residenziali, turistiche, commerciali, e presso i pubblici esercizi del territorio caorlotto, di talché, al fine di scongiurare il replicarsi della drammatica situazione del luglio 2022 e il conseguente danno all'immagine della città, aveva interesse a sostenere le ragioni del . Parte_1
In data 15/07/2024 si costituiva in giudizio la sola Controparte_2
sollevando preliminarmente un'eccezione di difetto di
[...]
giurisdizione, per essere competente il Tribunale delle Acque Pubbliche, e instando, nel merito, per il rigetto delle domande attoree. Rimanevano contumaci, invece, ed . Controparte_1 Controparte_3
La causa veniva trattata mediante lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. e istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testimoni sui capitoli attorei ammessi.
Pag. 3 All'udienza del 05/12/2024 il Giudice, chiusa l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 23/05/2025 concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Le domande come formulate da parte attrice nei confronti della convenuta costituita sono fondate e meritano di essere accolte per le ragioni di seguito indicate.
I fatti di causa con un'unilaterale iniziativa (e senza darne Controparte_2
preavviso) sospendeva nell'estate del 2022 le immissioni nel fiume VE: il mancato rilascio dagli invasi a monte, cui era [ed è] obbligata ex lege, CP_2
comprometteva l'esercizio irriguo nel comprensorio di bonifica, nonché causava pesanti inconvenienti all'acquedotto che serviva la città di CP_4
Il – che quale ente pubblico economico persegue scopi Parte_1
d'interesse generale - chiedeva (con ripetute diffide – doc. 11 e 12)
l'immediato ripristino delle immissioni nel VE nella misura assegnatagli dai titoli originari confermati dall'Autorità e dalla Giunta della Regione
NE.
La Regione NE disponeva una contingente riduzione al 70% nella fase d'emergenza estiva del 2022 (ordinanza p.g.r. n.60 del 19.7.2022 - doc.
15): residuavano comunque - al netto di tale temporanea riduzione dei 23,3 mc/s - 16,3 mc/s, ma neppure quelli erano resi disponibili dalla convenuta
Controparte_2
Neppure l'invio di una ulteriore memoria compendiaria del 20.7.2022
(doc.16) indirizzata ad e, per conoscenza anche alla Controparte_2
Regione, all'Autorità di bacino e alla delegazione veneta dell'AN
(Associazione nazionale delle bonifiche), sortiva alcun effetto.
Nel frattempo si registrava un intervento da parte della Regione tramite il Dipartimento della Protezione civile con il decreto commissariale n.4 del 31 agosto 2022 (doc.30) che, per quanto di stretto interesse nel presente giudizio, disponeva quanto segue: “l'attivazione del seguente intervento di massima urgenza per il mantenimento del servizio di erogazione dell'acqua potabile dall'impianto di potabilizzazione di FO (id est acquedotto di;
trasferimento da parte di (la CP_4 Controparte_2
Regione individuava quindi il responsabile nella odierna convenuta
Pag. 4 costituita) di circa 13 mc/s dal fiume Piave al fiume VE mediante gestione dei deflussi degli impianti idroelettrici…al fine di garantire le derivazioni irrigue e permettere di alimentare il canale Brian e l'impianto di
FO”.
Anche questo provvedimento d'urgenza - indirizzato ad
[...]
- otteneva solo parziale e insufficiente attuazione. CP_2
E del pari inevasa rimaneva la diffida all'ottemperanza notificata via pec il 23.9.2022 (doc.17) ad e ad Controparte_3 Controparte_2
fin dalla propria costituzione, come Controparte_2
peraltro precisato nel foglio delle conclusioni, contestava la ricostruzione di parte attrice sotto due profili [potendosi, pertanto, considerare come non contestati gli altri fatti allegati da controparte] e precisamente: 1)
l'incompetenza per materia di questo Tribunale in favore del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche ai sensi dell'art. 140, lett. c), r.d.11 dicembre 1933 n. 1775; in particolare del TRAP di Venezia, ai sensidell'art.138, n. 3, T.U. cit.; 2) il diritto fatto valere da parte attrice si è estinto non potendosi novare una convenzione (in data 19.12.1931), già estinta, poiché scaduta il 29 novembre 2000, con lo scadere della concessione
(29/11/2000) di cui al R.D. n. 1592 del 12.03.1931, cui è succeduto il
. Parte_1
Nessuna contestazione, quindi, della legittimazione di parte attrice, né su quella della convenuta Controparte_2
l'Ente di bonifica è succeduto all'iniziale concessionario CP_5
dapprima mediante fusione con il (D.P.R.
[...] Controparte_6
6.3.1972 -doc.4) e sulla scorta del successivo accorpamento di quest'ultimo con (disposto con delibera della Giunta regionale CP_7
n.1408/19.5.2009 -doc.5) ha quindi assunto l'attuale denominazione
[...]
; Parte_1
è succeduta ad che a propria volta CP_2 Controparte_2 CP_1 era subentrata all' , che era succeduto alla Controparte_8
cioè al soggetto che era subentrato alla Società Idroelettrica Veneta che CP_9
aveva sottoscritto la convenzione attuativa stipulata il 19.12.1931 con il richiamata da altra convenzione del 17. 4.1937. Controparte_5
Pag. 5 Costituendosi la convenuta ha chiesto che il Giudice adito “declini la propria competenza in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
a sensi dell'art.140 sub c R.D. 1775/1933”.
Tale eccezione, oltre che giuridicamente infondata, si dimostra con coerente [e pertanto illogica] con quanto sostenuto dalla stessa convenuta ossia l'estinzione di un'obbligazione di natura contrattuale (la fornitura a titolo gratuito), ma se così fosse, sarebbe, comunque, competente il G.O.
Nella fattispecie in esame in realtà, come correttamente segnalato da parte attrice e confermato dalla giurisprudenza pressoché unanime e costante, si è di fronte ad una obbligo ex lege derivante dalla disciplina fondamentale del Testo Unico (R.D. n. 1775/1933) in caso di sovrapposizione d'una nuova concessione (a scopi idroelettrici) a quella preesistente (ad usi irrigui):
l'art.45 impone - perché venga assentita la successiva concessione – che non ne abbia pregiudizio quella anteriore e quest'ultima possa pertanto continuar a fruire (prima condizione) dell'acqua nella misura assegnatale, perché ciò avvenga necessitano delle strutture di sollevamento per le quali va fornita gratuitamente l'energia necessaria (ed è questa la seconda condizione).
Il duplice obbligo sancito dall'art.45 T.U. investe, quindi, la persistente disponibilità dell'acqua e la fornitura di energia, e, quindi, il correlativo obbligo ai rilasci dell'acqua, quale ineludibile presupposto per l'impiego della struttura di sollevamento.
Le stesse Sezioni Unite (n.95/1985) avevano affermato che detti obblighi integrano un debito ex lege e a tale indirizzo si sono poi uniformate le sentenze n. 18210/2016, 21588/2019, n.15143/2021 e 13278/2022 del
Tribunale di Roma, n.277/2022 della Corte d'appello di Roma e n.286/2025 della Corte d'appello di Bologna, n. 868/2021 e 644/2022 del Tribunale di
Pordenone, n.2304/2024 e 40/2025 del Tribunale di Venezia.
Sul punto meritano di essere citate, oltre che condivise, le motivazioni espresse dalla Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 277/2022 (poi confermata dalla Suprema Corte con l'ordinanza 9321 del 2024) secondo cui
“l'obbligo di fornitura gratuita di energia elettrica invocato dal Parte_1
opponente trova la propria fonte normativa nelle previsioni di cui agli articoli 45 e 46 del R.D. 1755/1933” ….“l'efficacia delle convenzioni…è limitata alla regolamentazione della durata temporale e del quantitativo
Pag. 6 della fornitura gratuita di energia elettrica, mentre la fonte dell'obbligo…è quella legale Gli stessi criteri, basati sulla stessa fonte normativa, valgono quindi anche per il rilascio dell'acqua necessario presupposto ex art.45 T.U. per la fornitura gratuita d'energia”.
In nessuno dei cit. procedimenti – per quanto l'eccezione sia rilevabile d'ufficio – si è ritenuto che la competenza vada devoluta al
Tribunale delle Acque, confermandosi invece che sull'attuazione degli obblighi sanciti dall' art.45 decide il Tribunale civile.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche è organo specializzato della giurisdizione ordinaria per le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica ex art.140 sub C R.D.1775/1933.
Nel caso di specie non sono in discussione né le concessioni né
l'acqua che è concesso ai Consorzi di derivare: l'EN ha la sua concessione per impianti idroelettrici, il la propria (anteriore) per usi irrigui, Parte_1 che non dev'essere né ridotta né compromessa dall'avvenuta sovrapposizione.
Si discute invece nei precedenti contenziosi (e nell'attuale) delle modalità esecutive degli obblighi di natura legale imposti dall'art. 45 ed oggetto di separate convenzioni attuative (ammontare della gratuità, tempi e luoghi per il rilascio dell'acqua): “rientrano nella competenza degli organi ordinari le controversie che – pur ricollegandosi al presupposto della sussistenza a favore di una o di entrambe le parti di una concessione di acqua pubblica -non investano la legittimità o la portata di quest'ultima e non tocchino quindi l'interesse della pubblica amministrazione, ma riflettano esclusivamente le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti d'uso delle acque da osservarsi nei rapporti interni fra le parti nonché gli obblighi reciproci che ne derivano” (cfr. Cassazione 8291/1994, 14906/2000 e
16967/2005).
Secondo la Suprema Corte (cfr. Cassazione 9026/2009) “alla sezione specializzata spetta la cognizione delle controversie che involgono scelte dell'amministrazione per la tutela degli interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche e al Giudice ordinario invece quella delle controversie
Pag. 7 che riflettono esclusivamente le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti d'uso delle acque”.
Recentemente la Suprema Corte (cfr. cit. ordinanza 9321 del 2024) è intervenuta nuovamente sui rapporti fra gli enti di bonifica e le società che debbono fornire loro energia gratuita e garantire (mediante i rilasci) l'acqua ai fini irrigui.
La Cassazione ha confermato il persistente vigore degli artt. 45 e 46 del T.U. (norma che costituisce il quadro di riferimento anche nella presente vertenza) e l'inapplicabilità del “regime di salvaguardia” (introdotto dal d.l.73/2007 convertito nella legge 125/2007) ai rapporti con i Consorzi (come appunto il ed il che in precedenza CP_10 Parte_1
fruivano della gratuità.
Il titolo che impone i rilasci nel VE e la gratuità dell'energia è costituito dall'art. 45 del T.U. e dalle conseguenti convenzioni attuative, che hanno previsto le quantità d'acqua e di energia spettanti all'ente consortile, la cui derivazione (che non necessitava in precedenza d'alcun impianto di sollevamento) sarebbe stata altrimenti compromessa dalla successiva sovrapposizione.
Ora la Cassazione ha ribadito – confermando peraltro un consolidato indirizzo di merito (dei Tribunali di Acqui, Roma, Pordenone e Venezia e della Corte d'appello di Roma) – che le disposizioni dell'art.45 del T.U. integrano obblighi di natura legale, per cui spettava, poi, solo concordare a fini attuativi le quantità di energia gratuita e di acqua (sostanzialmente pari a quella oggetto della concessione).
Tali decisioni risultano emesse nei confronti di EN Distribuzione,
EN Servizio Elettrico, EN Energia, Exergia ed Hera, cioè delle società che sono succedute nella fornitura ai punti consortili di consegna, che fruivano della gratuità.
Né è intervenuta, come sostiene la convenuta, alcuna estinzione degli obblighi dei rilasci a seguito della scadenza (il 29 novembre 2000) della concessione.
L'art. 46 del R.D. n.1775/1933 – correlato all'art. 45 - ne determina la durata anche sulla base di “proroghe o rinnovazioni”.
Pag. 8 Il R. D. 12.3.1931 aveva infatti concesso al la Controparte_5 derivazione dal VE in località Albano di Motta “per anni settanta successivi e continui decorrenti dalla data del 30 novembre 1930” (art. 2), ribadita poi con altro R.D. 27.3.1941 che ne indicò la scadenza “al 29 novembre 2000” (doc. 7).
Prima di tale data l'attore dimise tempestiva domanda di rinnovo “per continuare ad esercitare tale derivazione” (nuovamente indicata in complessivi 23,3 mc/s, pari a 233 moduli) in base ai propri titoli originari, con l'ulteriore precisazione che detta “portata contribuisce in modo fondamentale all'esercizio dell'irrigazione collettiva ….. alimentando la rete distributiva consortile e conseguentemente le reti private ad essa collegate”
(doc. 6 del 2.6.2000).
Il canone per la prorogata concessione viene attualmente corrisposto alla Regione NE, cui le relative competenze sono state devolute dallo
Stato e che ha disposto il rinnovo della concessione.
Con legge 15.3.1997 n.59 (cd il governo era stato infatti Parte_3
delegato a conferire alle Regioni funzioni e compiti amministrativi, la cui attuazione si è concretata nel D.lgs 112/1998.
Nell'ambito, dunque, della gestione del patrimonio idrico fra le funzioni devolute alle Regioni v'è anche “la determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi” (art. 89 n.1 sub i) e il rinnovo o la proroga dei titoli abilitativi. Tali aspetti sono stati quindi disciplinati dalla
Regione NE con L.R. 11/2001 (art.82), che dispone annualmente l'aggiornamento dei canoni per le concessioni in vigore.
La Giunta regionale del NE con delibera n.488/29.4.2022 (doc.8) ha stabilito che “la concessione denominata grande derivazione Albano di
Motta di VE rilasciata al nell'anno 1941…è stata esercitata Parte_1
senza interruzione di continuità dalla data di rilascio della stessa;
tale concessione (è) prorogata ed in corso di rinnovo…”, nell'atto si richiamano anche le precedenti convenzioni del 1931,'37, '39 e del '40, offrendo un quadro esaustivo dei titoli di legittimanti il . Parte_1
L'assenza di rilasci (che integrano l'inadempimento ad un obbligo ex lege) non è pertanto negata da parte convenuta, la quale si è limitata ad eccepire l'avvenuta estinzione dell'obbligo.
Pag. 9 Il titolo concessorio, tuttora vigente, comporta degli obblighi ex lege che derivano in caso di sovrapposizione dalla fondamentale disciplina del
Testo Unico, come ribadito anche recentemente dalla pronuncia della
Suprema Corte n. 9321/2024.
Tutto ciò premesso le domande risarcitorie come formulate dal appaiono meritevoli di accoglimento per le ragioni di Parte_1
seguito indicate.
Nell'estate del 2022 - stante l'andamento stagionale caratterizzato da un'accentuata siccità - il ruolo del sistema irriguo gestito da parte attrice ha assunto un cruciale rilevo per garantire adeguate produzioni agricole e per contenere le criticità dell'ecosistema nell'ambito del bacino Brian.
In detto contesto la Regione NE (con ordinanza n.60 del
19.7.2022 – doc.15) ha disposto una temporanea limitazione dei prelievi nella misura del 70% rispetto i volumi assentiti, per cui la derivazione di Albano avrebbe dovuto comunque disporre di portate non inferiori a 16,3 mc/s rispetto i 23,3 mc/s concessi.
Non è stato tuttavia possibile raggiungere in assenza di rilasci neppur tale riduttiva portata a causa dell'insufficiente livello idrometrico del fiume e come ulteriore conseguenza sono state compromesse anche le derivazioni poste a valle per la risalita del cuneo salino (compreso l'acquedotto di
. CP_4
Comunque - a fronte d'una potenziale disponibilità (al netto della predetta riduzione) di 16,3 mc/s - la derivazione media rilevata a luglio 2022 mediante strumenti di telecontrollo nell'impianto di Albano di Motta si è contratta a meno di 11 mc/s per i mancati scarichi dall'impianto di Cavolano.
Ne ha inoltre risentito (a valle di Motta) anche l'impianto Sifone di
Torre di Mosto, ove – rispetto un prelievo stagionale consentito di 5,4 milioni di mc (sempre al netto della riduzione al 70%) - sono stati immessi solo 550 mila mc. d' acqua. Questi dati si basano sulle rilevazioni mediante telecontrollo a Motta di VE, essendo posti entrambi gli impianti lungo la stessa asta fluviale.
Il fabbisogno totale delle aree coltivabili, che fruiscono delle derivazioni irrigue nel distretto Brian, ammonta - sulla scorta delle portate
Pag. 10 assentite - a circa 133 milioni di mc, mentre per le ragioni anzidette si sono potuti effettivamente erogare solo 60,5milioni (doc.19).
Nel distretto Basso VE/Basso Lemene (posto sulla sinistra del
VE) - sempre durante l' esercizio irriguo 2022 - sono state utilizzate due sole prese (la e l' , che hanno peraltro sofferto della risalita del Per_1 Per_2 cuneo salino con valori superiori ai livelli consentiti per l'utilizzo in agricoltura, con perdite ancor più accentuate rispetto il distretto Brian: la disponibilità effettiva determinata con proiezione mediante il telecontrollo di
Albano di Motta ammontò infatti a 230.000 mc. rispetto il prelievo consentito
(e già ridotto del 70%) di circa 7milioni (doc.19).
Il sistema di telecontrollo consente infatti di riportare giornalmente su file i prelievi a cadenza oraria e costituisce quindi per l'intera asta fluviale un indice rivelatore dei livelli e delle portate disponibili.
Sul punto è stata acquisita la testimonianza del dott. , Testimone_1 responsabile dell'area agraria e vicedirettore generale, il quale ha così dichiarato: “Nel 2022 a seguito della carenza d'acqua che aveva comportato un abbassamento di oltre un metro del livello del fiume VE – ha riferito - tale situazione ha ridotto la quantità d'acqua prelevabile dall'impianto di
Albano di Motta, il principale impianto di prelievo irriguo di cui il Parte_1
dispone; per gestire tale carenza il ha dovuto rimodulare gli Parte_1 schemi di gestione al proprio interno per la gestione dell'acqua di irrigazione ed in tale operazione il nell'estate del '22 fu costretto Parte_1
a riciclare le acque di scolo - di bassa qualità per la presenza d'una componente salina – naturalmente destinate a confluire verso il mare attraverso l'impianto Termine, da cui sono state ripompate verso il canale
Brian, che costituisce la dorsale principale del sistema irriguo gestito dal
; tale operazione di pompaggio ha determinato un sensibile Parte_1
incremento dei costi indicati nelle tabelle di cui ai doc.20 e 21 di parte attrice che mi vengono rammostrati;
preciso che tali dati sono stati elaborati dal nostro ufficio “impianti” che si occupa della gestione di tutti le nostre stazioni di sollevamento dell'acqua; preciso che i dati elaborati dall'ufficio impianti sono stati tratti dalle fatture dei consumi energetici;
preciso che nel periodo dell'estate '22 la portata media con la quale il è riuscito Parte_1 ad operare è stata fra i 10/11 mc/secondo a fronte d'un picco che l'impianto
Pag. 11 potrebbe sostenere sulla base della concessione di 23,3 mc/secondo e ciò a causa dell'abbassamento del livello dell'acqua del VE”.
Ha riferito al riguardo il dott. responsabile del Testimone_2
personale di sorveglianza dei distretti consortili, compresi gli impianti
Termine ed Albano: “Al teste vengono rammostrati i doc.20 e 21 di parte attrice che riconosce e conferma con i relativi dati;
l'aumento dei consumi di energia era principalmente dovuto alla necessità di attivare un impianto, quello di Termine, che normalmente serve per scaricare le acque in mare in funzione di riciclare le acque che dovevano essere riconvogliate nel canale
Brian per compensare il minor apporto d'acqua proveniente dall'impianto di
Albano; preciso che l'impianto Termine è costituito da pompe elettriche ed idrauliche che sono state attivate ad hoc, aumentando l'utilizzo rispetto all'ordinario – come già indicato nei prospetti di cui ai doc.20 e 21 – lavorando più ore e comportando più consumi”.
Il è stato, pertanto, costretto ad adottare misure Parte_1
emergenziali per evitare – in mancanza d'una adeguata dotazione irrigua - la totale perdita dei raccolti e per evitare inoltre l'intrusione del cuneo salino nella falda con conseguente salinizzazione del suolo: ciò ha, quindi, comportato l'attivazione di pompaggi straordinari volti a riciclare la già scarsa disponibilità d' acqua dolce nei collettori principali con conseguenti maggiori costi energetici, costi documentati in atti da parte attrice (docc. 20,
22, 23 e 24) in complessivi euro 159.921,16.
Parte convenuta come anticipato, non ha Controparte_2
contestato il quantum dei maggiori costi energetici sopportati dal a Parte_1
seguito dell'accertato inadempimento della società convenuta.
A tali poste di danno vanno, poi, aggiunti i maggiori oneri (rispetto i precedenti esercizi) per le prestazioni straordinarie del personale di vigilanza, che controlla i bacini irrigui e adegua le immissioni dalle stazioni di pompaggio (con una costante turnazione).
Come ha riferito al riguardo il teste dott. “l'impianto Termine Tes_2 nell'occasione fu presidiato e manovrato da personale in loco e sulla rete idraulica proprio per l'eccezionalità dell'evento in quanto normalmente sono impianti che funzionano in maniera automatica”.
Pag. 12 Stante i mancati rilasci nel 2022 si è verificata una significativa maggiorazione delle ore straordinarie passate da 668 dell'esercizio precedente (sostanzialmente nella media delle annualità precedenti) alle 1085 ore della fase emergenziale nel 2022 con un incremento di 417 ore (doc.25).
Parte attrice ha prodotto il fascicolo con i cedolini mensili riportanti gli straordinari per il medesimo periodo stagionale dell'esercizio 2021
(doc.26.) da comparare con le maggiori prestazioni straordinarie risultanti dai cedolini dell'anno successivo (doc.27).
Come si evince dalla predetta documentazione, le prestazioni straordinarie comportano oltre al compenso contrattuale (per 407 ore pari a euro 7.412.58) anche i correlativi contributi previdenziali e assicurativi, che per quel monte orario incidono per euro 3.495,14.
Tali dati s'evincono dai cedolini prodotti in causa, e in totale il risarcimento per gli straordinari ammonta, quindi, a euro 10.907,72.
La condotta tenuta da ha prodotto degli Controparte_2
effetti anche sulla funzionalità dell'acquedotto che serve la città di e CP_4
attinge le acque dal VE: i mancati rilasci hanno determinato una riduzione del livello del fiume per cui il cuneo salino risalendo dalla foce ne ha intercettato la presa di FO, privando nel pieno della stagione turistica quella cittadina dell'acqua potabile.
Il Presidente della Regione ha immediatamente attivato l'unità di crisi, mobilitando il e la Protezione civile, che hanno Parte_1 tempestivamente provveduto all'installazione d'un by - pass attingendo al canale Brian protetto dalla risalita della salinità con uno specifico sbarramento.
Quel raccordo emergenziale ha quindi consentito di ripristinare dopo un paio di giorni la funzionalità della rete idrica comunale: nel frattempo l'acqua è stata fornita ai residenti ed alle strutture turistiche con autobotti.
Di qui l'interesse del che ha determinato il suo Controparte_4
intervento (adesivo dipendente) in causa ai sensi dell'art. 105 c.p.c.: il terzo interveniente adesivo ha, invero, interesse alla vittoria della parte adiuvata in quanto titolare di una situazione dipendente dal rapporto principale già oggetto della lite, suscettibile di subire un pregiudizio in caso di soccombenza della prima;
in particolare, il nesso di pregiudizialità-
Pag. 13 dipendenza sussiste ogni volta che nell'ambito rapporto pregiudicato si possa riscontrare, come elemento costitutivo, un altro rapporto intersoggettivo, ossia il rapporto principale o condizionante, questa peculiare situazione vale ad attribuire al terzo interveniente una legittimazione secondaria o, appunto, dipendente.
In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere, come nel caso di specie, il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata (cfr. Corte di Cassazione,
SS. UU., Sentenza n. 27846 del 30/10/2019).
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del
2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per lo scaglione di riferimento [da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00], ad eccezione del terzo intervenuto Controparte_4
che non ha depositato memorie istruttorie, e al quale vanno, pertanto, riconosciuti solo i compensi relativi alla fase di studio, introduttiva e decisionale.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande come formulate da parte attrice e per l'effetto, accertato che, sulla scorta di legittimi titoli tuttora vigenti e in forza d'un'obbligazione ex lege, la convenuta è tenuta a rilasciare nel fiume VE Controparte_2
(dopo gli utilizzi idroelettrici a monte) dalla condotta di scarico della centrale di Cavolano in Comune di Sacile durante la più intensa stagione irrigua (dal 1 giugno al 30 settembre) una portata di 13,3 mc al secondo ad integrazione dei
10 mc/s assentiti sempre dal VE per naturale cadente, e accertato l'inadempimento all'obbligo dei rilasci nel corso della stagione irrigua 2022, condanna a risarcire i danni diretti subiti dal Controparte_2
, per la mancata disponibilità delle Parte_1
Pag. 14 portate assentite e la conseguente risalita dalla foce del cuneo salino e per le misure emergenziali adottate in mancanza di una adeguata dotazione irrigua, nella misura di euro 159.921,16, per maggiori consumi di energia elettrica rispetto i precedenti esercizi, e di euro 10.907,72, per prestazioni straordinarie del personale, oltre agli interessi di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, a rifondere al
[...]
, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 786,00 per esborsi e in euro 14.103,00 per compenso, oltre ad I.V.A.,
C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M.
n. 37 del 2018 e ss. modifiche;
3) condanna , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, a rifondere al , in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 8.433,00 per compenso, oltre ad
I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 2 giugno 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
Pag. 15