Articolo 13 della Legge 23 febbraio 1952, n. 101
Articolo 12
Versione
27 marzo 1952
Art. 13.
Con la cessazione dell'Ente il suo patrimonio, le opere e gli impianti dei servizi pubblici saranno trasferiti ai Comuni ed agli altri enti dell'Isola piu' direttamente interessati, secondo le modalita' da stabilirsi, su proposta del Consiglio di amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio.

Entrata in vigore il 27 marzo 1952