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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 12/12/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1 VIA PERGOLESI, 8 09170 ORISTANO ITALIA Difeso dall'avv. SANNA VALENTINA (c.f. C.F._2 con studio in VIA BRUNELLESCHI, 27 09170 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. ), residente in [...]Controparte_1 P.IVA_1 TIRSO, 31 09170 ORISTANO ITALIA Difeso dall'avv. CHELO ANNA CARLA (c.f.
, con studio in GALLERIA PORCELLA 4 C.F._3
09170 ORISTANO
– Controparte –
Ruolo: n. 336/2025 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 12 dicembre 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
Parte_1
— 1 — 1) accertare e dichiarare che l'infortunio occorso a Parte_2
in data 12 febbraio 2024, si è verificato per colpa esclusiva della
[...] società convenuta nella sua qualità di custode del ristorante CP_1 sito in Oristano via Tirso, 31 ai sensi dell'articolo 2051 c.c. e/o
[...] per violazione del principio di cui all'articolo 2043 c.c; 2) per l'effetto condannare la convenuta società CP_1
in persona del legale rapp.te, corr.te in Oristano, al pagamento di
[...] tutti i danni patiti e patendi da che si quantificano in Parte_1
€. 14.868,06 o in quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali dal giorno del sinistro al saldo. 3) con vittoria di spese e compensi professionale. In via subordinata istruttoria si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie così come formulate nell'atto di citazione con l'au- dizione di tutti i testimoni ivi dedotti e per l'ammissione della ctu me- dico legale volta ad accertare e quantificare le lesioni subite dall'attrice in conseguenza del sinistro de quo.
Controparte_1
- In via principale: 1) rigettare la domanda proposta dalla Sig.ra nei Parte_1 confronti della in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 diritto e non provata, stante altresì la esclusiva responsabilità dell'at- trice nella causazione del sinistro;
- In via gradata:
2) Dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nel verificarsi dell'evento;
3) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della do- manda attorea, contenere la stessa le relative richieste nella reale ed ef- fettiva entità del danno, in quella misura che risulterà in corso di causa;
4) Con vittoria, in ogni caso, di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
— 2 — Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
Il 12 febbraio 2024 si è recata con amici a cenare Parte_1 al ristorante a Oristano, in via Tirso 31. La comitiva è CP_1 stata collocata a un tavolo situato nella sala al piano rialzato, subito dopo l'ingresso. Terminata la cena, la sig.ra si è alzata, a suo Pt_1 dire per recarsi alla toilette, che si raggiunge imboccando un corridoio frontale rispetto all'ingresso, ma non si è resa conto di dover scendere dal piano rialzato, e così ha appoggiato male il piede ed è caduta a terra. In questa sede ha convenuto il proprietario del locale,
[...]
per il risarcimento del danno biologico, incolpandolo CP_1 dell'omessa segnalazione dello scalino. Costituitasi in giudizio, ha respinto ogni addebito, CP_1 sostenendo che la sig.ra sia caduta a causa della propria disat- Pt_1 tenzione. La causa è stata istruita per documenti e testimonianze, dalle quali è stato possibile trarre le seguenti conclusioni.
2. Premessa in diritto.
In diritto, la difesa ha proposto una ricostruzione contrad- Pt_1 dittoria. Se, infatti, in un primo momento, ha richiamato il danno da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c., nell'ultima parte della ricostru- zione in diritto ha proposto una qualificazione in termini di inadempi- mento di cui all'art. 1218 c.c. delle obbligazioni derivanti dal contratto di ristorazione (Cass. n. 9997/2020). La difesa ha svolto CP_1 repliche in diritto per entrambe le prospettazioni. Pur essendo poco rilevante ai fini che qui interessano, si deve ri- tenere che la responsabilità azionata sia da inadempimento, per viola- zione delle obbligazioni che derivano dal contratto di ristorazione. Que- sto è il contratto col quale il cliente si obbliga a pagare un prezzo e il ristoratore a far fruire al cliente la prestazione ristorativa, consistente nella fornitura di cibo e bevande, di posti per la consumazione e, even- tualmente, del servizio. Non si può dubitare che obbligazione accesso-
— 3 — ria fondamentale del ristoratore sia garantire al cliente condizioni di si- curezza di base del locale, pena il risarcimento del danno derivante dalla violazione. Nel caso di specie, la qualificazione ha poca rilevanza perché il livello di responsabilità che grava su che in entrambi i CP_1 casi richiede una prova liberatoria tipica delle ipotesi di responsabilità oggettiva, e l'addebito mosso alla sig.ra ossia quello di essere Pt_1 stata imprudente nel recarsi al bagno, hanno la stessa rilevanza in en- trambe le fattispecie di diritto. L'imprudenza del danneggiato/debitore, infatti, così come può costituire caso fortuito che esclude la responsa- bilità da cosa in custodia, altrettanto efficacemente può costituire circo- stanza sopravvenuta che ha reso impossibile l'adempimento della pre- stazione.
3. Lo stato dei luoghi.
3.1. Considerazioni generali sullo stato dei luoghi.
Esaminando le fotografie agli atti, si può constatare che l'intera sala è rialzata di poco più di 18 cm. Lo scalino stesso è ben visibile, poiché il piano rialzato è di color antracite, mentre la parte di sala d'in- gresso a piano strada che dà direttamente sul rialzato è lastricata in mat- tonelle di colore chiaro. C'è divergenza tra i testimoni su quale fosse il tavolo presso il quale la comitiva era seduta, il punto in cui la sig.ra ha sceso il Pt_1 gradino e il punto in cui è caduta. Questa divergenza, tuttavia, non è idonea a incidere sulle responsabilità che le parti si sono contestate a vicenda. Se la sig.ra infatti, sostiene che il tavolo fosse a ridosso Pt_1 dello scalino, contribuendo ad aumentare il pericolo, la teste pur Tes_1 non avendo potuto essere troppo precisa, ricorda che l'attrice ha dovuto fare almeno un paio di passi prima di cadere, il che, secondo questo giudice, esclude che il tavolo fosse troppo vicino allo scalino.
3.2. L'esistenza e la segnalazione dello scalino.
La sig.ra sostiene che l'esistenza del piano rialzato sia in- Pt_1 trinsecamente insidiosa, e soprattutto nel caso di specie, a causa
— 4 — dell'omessa segnalazione. L'argomento non è condivisibile. Ritiene il giudice che il rialzo in questione non costituisca in alcun modo un'insidia, che, si ricorda, è una situazione di pericolo locale, og- gettivamente non visibile facendo uso dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 10096/2013). È vero, invece, che una situazione oggettivamente non insidiosa può diventare insidiosa per circostanze particolari, ma di que- sto aspetto si tratterà nel paragrafo successivo. Non è dato capire, inoltre, in quale altro modo il rialzo avrebbe dovuto essere segnalato: corrimani sarebbero del tutto implausibili, in quanto finirebbero per intralciare chi deve spostarsi da e verso il piano rialzato;
cartelli potrebbero essere visibili solo se posizionati ai piedi di chi cammina, non certo frontalmente, pena ulteriore intralcio o lonta- nanza eccessiva, vista l'ampiezza degli spazi interessati. Come si è già dato conto, però, il piano rialzato è di color antracite, mentre la parte ribassata immediatamente oltre è lastricata in mattonelle chiare: il con- trasto è evidente, senza necessità di alcun cartello o di ulteriori segnali cromatici.
3.3. L'affollamento del locale.
La sig.ra però, non si limita a questo. Sostiene anche che Pt_1 lo scalino, ancorché visibile in condizioni ottimali, non fosse visibile quella sera a causa dell'affollamento del locale, e in particolare del piano rialzato, che costituirebbe un passaggio obbligato per chiunque entri ed esca dal locale e acceda alla cassa e al bar interno. Il 12 febbraio 2024, infatti, era giorno di , l'ultima competizione della Sar- CP_2 tiglia oristanese, e quindi, sebbene fosse lunedì, il locale era molto af- follato. Tutti i testimoni concordano che il locale fosse affollato, ma men- tre la teste sostiene che vi fosse molta gente in piedi, che andava Tes_2 e veniva dal locale, il teste sostiene che i clienti fossero tutti Tes_3 ai loro tavoli, e che ci fossero solo quattro clienti in piedi alla cassa, che è a qualche metro di distanza dal gradino. Al riguardo, si ritiene più credibile la versione del teste Tes_3 per le seguenti ragioni. La teste ha letteralmente parlato di gente che andava e ve- Tes_2 niva, pur non avendo potuto essere più precisa su dove si trovasse que- sta gente. Vista l'ora, tuttavia, è improbabile che stessero arrivando
— 5 — nuovi clienti. L'affollamento avrebbe potuto generarsi soltanto se molti clienti fossero andati tutti insieme alla cassa, ma il teste ha Tes_3 smentito in modo categorico questa circostanza, dichiarando che per evitare questo genere di situazioni il locale ha l'abitudine di portare il conto al tavolo, e di far accedere i clienti alla cassa solo in caso di ne- cessità. Tali affermazioni non hanno trovato smentita. La tesi della sig.ra risulta poco credibile anche per un'altra Pt_1 ragione. Se il locale fosse stato così affollato da non consentirle di ve- dere il gradino, ella sarebbe quasi certamente caduta addosso ad altre persone, ma nessuno ha riferito un fatto simile.
3.4. Il comportamento della sig.ra Pt_1
I fatti noti – la visibilità oggettiva dello scalino e la mancanza di ingombri che impedissero di vederlo – costituiscono indizi gravi, pre- cisi e concordanti idonei a presumere che il comportamento della sig.ra sia stato gravemente imprudente, il che ha costituito una circo- Pt_1 stanza sopravvenuta che ha reso impossibile l'adempimento dell'obbli- gazione accessoria del ristoratore di conservare la salute del cliente. Come indizio ulteriore, vale la pena richiamare la dichiarazione del teste secondo il quale, nei circa tre anni di lavoro presso Tes_3 il ristorante, non si sono verificati eventi analoghi a causa del rialzo. Anche questa affermazione non ha trovato smentita. Poiché l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile estingue l'obbligazione (art. 1256 c.c.), e quindi esclude la responsabi- lità del debitore (art. 1218 c.c.), deve essere mandata CP_1 esente da ogni responsabilità, con rigetto integrale della domanda.
4. Le spese del processo.
Le spese sono poste a carico del soccombente e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto che la causa è stata di natura contenziosa, valore pari a 14.868,06 €, complessità minima, a eccezione dell'istrut- toria, risultata di complessità media per la necessità di assumere diverse testimonianze. Il rimborso dovrà essere pagato al difensore, dichiaratosi antista- tario.
— 6 — Dispositivo
Il Tribunale:
1. rigetta la domanda
2. condanna al rimborso delle spese processuali Parte_1 in favore dell'avv. Anna Carla Chelo, spese che si liquidano in 3.380 € per compensi, oltre accessori di legge
Si comunichi.
12 dicembre 2025
Il giudice Nicolò Sesta
— 7 —