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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/11/2024, n. 5102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5102 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. ssa Elisa Milazzo, all'udienza del 28.10.2024 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. emana la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3296 /2024 R.G.L., avente ad oggetto “Indennita di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. CORSARO MARIA;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, con l'Avv. BATTIATO MARIA ROSARIA;
CP_1
- Resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Premessa
L'odierna parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, non le ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento nè per essere dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
La causa è stata istruita mediante C.T.U. medico legale.
Per l'udienza del 28.10.2024 sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, solo parte ricorrente ha depositato note e la causa viene decisa con la presente sentenza. *********************************
In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP.
Deve, poi, rilevarsi l'ammissibilità del ricorso in ordine alla tempestività della sua proposizione, posto che l'atto di dissenso è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è da ultimo espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass.
6084/2014, in motivazione cfr. altresì Cass. 29 gennaio 2020, n, 2025).
2. Merito
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive modifiche nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992.
Doveroso risulta il richiamo alla normativa di riferimento.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale (per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come novellato dall'art. 6 l.
509/1988, secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta, bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario).
A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio” (cfr. C. Cass. 1377/2003). Si deve altresì evidenziare che il diritto all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C. Cass.
1268/2005).
In ordine alla richiesta di riconoscimento in capo alla ricorrente dello status di portarice di handicap grave si rammenta che l'handicap è la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive (art. 3 comma 1, Legge
104/1992).
L'handicap viene considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3,
Legge 104/1992).
Pertanto la condizione di handicap assume connotazione di gravità, allorquando la minorazione o le minorazioni riducano l'autonomia della persona, tanto da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo o sulla sfera individuale o sulla sfera relazione della persona.
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento delle provvidenze in esame concludendo in termini:
“la Sig.ra risulta affetta da Marcato deficit statico-dinamico in soggetto Parte_1
poliartropatico, affetto da osteoporosi, cardiopatia ipertensiva, incontinenza urinaria. Tale diagnosi risulta risolutiva ai fini delle conclusioni medicoforensi e per rispondere ai quesiti postimi, in sede d'incarico, dall'Ill.mo Giudice. Infatti, compito di questa ATP è quello di accertare se e da quando ricorre il requisito sanitario delle prestazioni assistenziali indicate in ricorso, in tema di Indennità di Accompagnamento e Legge 104/92 e di specificare, eventualmente, la decorrenza ed i motivi dello stesso. Nel caso in questione, trattasi di paziente con marcata compromissione dell'apparato locomotore, per cui non è in grado di deambulare né di compiere i cambi posturali in autonomia. Tutto ciò legato alla poliartrosi e all'osteoporosi. Tale quadro è gravato altresì dalla cardiopatia ipertensiva e dall'incontinenza urinaria. Per quanto brevemente argomentato, la Sig.ra è da considerare invalida nella misura del 100%, con Parte_1
diritto all'Indennità di Accompagnamento, non essendo in grado di deambulare né di compiere in autonomia i cambi posturali, per i quali necessita di appoggio massivo a persona, altresì Portatore di handicap in situazione di gravità (Art.3 Comma 3 Legge 104/92).
La decorrenza può farsi ascendere ragionevolmente al trimestre precedente le odierne operazioni peritali (Maggio 2024)” .
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
A fronte delle esaustive motivazioni peritali né l'odierno opponente né l' hanno allegato CP_1
elementi contrari specifici e tali da infirmare le suddette conclusioni, il cui recepimento da parte del giudicante conduce all' accoglimento dell'opposizione.
3. Spese
Atteso che il requisito sanitario richiesto per la provvidenza in esame è maturato in epoca successiva alla visita disposta dal c.t.u. nominato in sede cautelare le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio. (sul punto cass. civile n. 26565/2016: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero raccoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo. (…..) A quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in esame connotata dal fatto che il requisito sanitario è stato riconosciuto, con decorrenza successiva, sia pure di solo due mesi, rispetto alla richiesta della odierna ricorrente).
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dal mese di maggio 2024 ;
CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 12/11/2024
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo