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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
, Parte_1
Con l'avv. SUMMA COSIMO e MARIANO MONICA;
Ricorrente contro
CP_1 con l'avv. VETRI ALESSANDRA e MATTIA MARCELLA;
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato utile all'ammissione della pensione d'invalidità e/o in subordine dell'assegno di invalidità nonché dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 L.104/92.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza, ritenendo che le patologie dalle quali è affetta l'odierna opponente consentissero di ravvisare una invalidità in misura pari al 70% e l'handicap in base al comma 1, articolo 3 della legge
104/92.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, la ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso. Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda Controparte_3
fase del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta, assumendo insussistente il requisito sanitario e, comunque, indimostrato quello contributivo, entrambi necessari per accedere al beneficio anelato;
richiamate, infine, le risultanze tutte della ctu espletata in sede di Atp, insisteva per il rigetto.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 09/04/2024 il Giudice “rilevato che vista la patologia epatica di cui al certificato medico del luglio 2023, osservato che in fase sommaria tale patologia non è stato oggetto d'esame da parte del ctu, occorre integrare la precedente ctu, (…)” invitava il Ctu già nominato in fase sommaria a rispondere “dott. alla luce Per_1
della documentazione medica sopravvenuta, a rispondere ai seguenti quesiti integrando la precedente relazione:
1. “Dica il ctu se al momento della domanda amministrativa o nel corso dell'iter giudiziario e dica se lo stesso sia affetto da infermità invalidanti tali da renderlo invalido al 100% con totale
e permanente inabilità lavorativa (artt.2 e 12 L.118/71);
2. Accerti il CTU se l'istante sia affetto da infermità tali da renderlo invalido con una percentuale di riduzione permanente della capacità lavorativa dell'istante che per legge deve essere PARI O superiore al 74%, indicando al fine del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità la data d'insorgenza del suddetto stato psico-fisico;
3. Accerti il CTU se il ricorrente, alla data della domanda amministrativa o successivamente nel corso dell'iter giudiziario, potesse ritenersi persona handicappata presentando una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge n. 104/1992; dica altresì il CTU se, in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione oltreché all'efficacia delle terapie riabilitative, residui in capo al ricorrente capacità complessiva individuale residua;
stabilisca il CTU se la minorazione del ricorrente è tale da determinare una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, e quindi da determinare il riconoscimento dello status di handicappato in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma
3 della legge n. 104/1992.”
Depositata la relazione peritale, ad integrazione della precedente acquisita nella fase sommaria, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, il Giudice decideva come da dispositivo. ***
In via preliminare, va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di
Cassazione (sent. n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidita' che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioe' concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente
l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spettera' all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sara' tenuta a proporre un nuovo giudizio, che e' a cognizione piena, ancorche' limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta".
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, come correttamente richiesto in ricorso (mentre andrebbe dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio- economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale che, come si e' detto, non e' stata formulata nel presente giudizio;
nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
Venendo al merito, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Ebbene in sede di giudizio di opposizione, a fronte delle deduzioni di parte ricorrente relative al precedente Accertamento Tecnico Preventivo e dell'ulteriore nuova documentazione prodotta, il
Giudice richiedeva allo stesso Ctu già nominato in fase sommaria, dott. di integrare Persona_2
l'Accertamento Tecnico Preventivo effettuato e di rivalutare le condizioni della ricorrente mediante esame della nuova documentazione sanitaria con specifico riferimento alla “patologia epatica di cui al certificato medico del luglio 2023” non vagliata dal consulente nella precedente fase del giudizio.
Ebbene, all'esito dei nuovi accertamenti clinici compiuti, in base anche alla documentazione sanitaria in atti, il Ctu così argomentava e concludeva: “L'esame clinico e la documentazione clinica agli atti consentono di affermare che la Sig.ra presenti: “Ipertensione Parte_1 arteriosa, diabete mellito, sindrome depressiva ricorrente, artrosi polidistrettuale”. La paziente osservata è una sessantenne che presenta un quadro di diabete mellito, obesità con artrosi poli- distrettuale a lieve-moderata incidenza funzionale, cardiopatia ipertensiva sotto buon controllo clinico-farmacologico ed una sindrome depressiva ricorrente, che appare più grave rispetto alle precedenti operazioni peritali. In considerazione dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria si ritiene che le patologie di cui affetta determinino una riduzione della capacità lavorativa pari al 75% con decorrenza orientativa dal gennaio 2024. Infatti, l'applicazione del valore tabellare relativo alla sua patologia e cioè diabete mellito (cod. 9309: 30%), ipertensione arteriosa (6441: 20%), sindrome depressiva ricorrente in analogia (cod. 2208: 30%), obesità con artrosi poli-distrettuale (cod. 7105: 35%), determina una riduzione della capacità lavorativa pari al 75%.
Si ribadisce inoltre sia portatrice di handicap in base al comma 1, articolo 3, legge 104/92.
Si suggerisce poi di sottoporre la paziente a visita medica di revisione entro due anni dall'inizio della decorrenza (gennaio 2026).”
Avverso tali risultanze trasmesse in bozza alle parti in data 27.04.24 nessuna di esse avanzava note critiche e/o osservazioni ed il Ctu rendeva la sua consulenza definitiva così definitivamente concludendo: “Si conferma quindi che la paziente sia invalida al 75% dal gennaio 2024 e visita di revisione nel gennaio 2026. Si conferma anche che sia portatrice di handicap in base al comma
1, articolo 3, legge 104/92.”
Tanto premesso il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente nei limiti e nei termini di cui alla perizia espletata, da intendersi qui interamente riportata, riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità (ex art. 13 l 118/1971), con decorrenza da gennaio 2024.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento successivo a quello dell'introduzione del presente giudizio, considerata la soccombenza parziale reciproca delle parti in relazione alle due fasi del giudizio devono esser compensate integralmente.
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- riconosce che l'istante è invalida al 75% e che la stessa risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione dell'assegno mensile di invalidità, con decorrenza da gennaio 2024;
b)- spese di lite compensate, CP_ c)- Spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 28.01.2025 IL Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)