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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/09/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, riunita in camera di consiglio e così composta:
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' PRESIDENTE REL.
DOTT.SSA GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE
DOTT.SSA ALESSANDRA PETROLO CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1820/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 giugno
2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Paola (CS) alla Via Capo Suvero n. 3, presso e nello Parte_1 studio dell'Avv. Marianna Famà, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Mariafrancesca Pizzini, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Paola (CS) alla Via Sant'Agata n. 34, presso e nello studio CP_1 dell'Avv. Sabrina Mannarino, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
CATANZARO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Ricorre alla Corte d'Appello adita affinché, nominato con decreto presidenziale il
Giudice relatore, fissata l'udienza di comparizione e trattazione, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, Voglia accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare
1 sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sussistendone i presupposti di legge del fumus boni iuris e del periculum in mora, per i motivi esposti in narrativa.
In via principale e nel merito accertare e dichiarare il diritto del SI. all'assegnazione della casa coniugale in suo Pt_1 favore, e per l'effetto accogliere il presente appello e, quindi, riformare la sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa;
con vittoria di compensi del doppio grado di giudizio oltre onere come per legge.”
Per l'appellata: “Chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) Rigettare nel merito l'atto di appello proposto dal SI. in quanto infondato in Parte_1 fatto ed in diritto;
2) dichiarare valida la sentenza di primo grado n° 867/2024 nella causa civile promossa dalla SI.ra nei confronti del SI. , pubblicata il 04.11.2024, notificata il CP_1 Parte_1
18.11.2024, resa dal Tribunale Civile di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati Dott. Filippo Leonardo (Presidente), Dott.ssa Simona Scovotto (Giudice relatore),
Dott.ssa Federica Laino ( Giudice), nella parte in cui statuisce l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra ; CP_1
3) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Per il P.G.: “Si chiede di convocare l'appellata ed il figlio , affinché dichiarino Controparte_2 ove intendano fissare o abbiano fissato la propria abitazione. Riserva all'esito di esprimere parere.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado con ricorso depositato presso il Tribunale di Paola in data 29 aprile 2022, ha proposto CP_1 domanda di separazione personale da , stante il matrimonio con lui contratto in Paola il Parte_1
21 giugno 2003 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 48, parte II, serie A anno
2003), in costanza del quale è nato il [...] un figlio di nome , maggiorenne e Controparte_2 non economicamente autosufficiente. A fondamento della domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi, sussistendo i presupposti di cu all'art. 151 c.c., ha chiesto la CP_1 pronuncia della separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) Dichiarare la separazione dei coniugi e CP_1
(matrimonio contratto in Paola (CS), iscritto/trascritto nel registro dello Stato Civile, Parte_1
Anno 2003, Parte 2, Serie A, Numero 48 Originale); 3)Affidare il figlio minore, Controparte_2
, in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di
[...]
2 ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il figlio avrà la residenza abituale presso la casa familiare sita in Paola (CS), via Fontana Lauro, 5, che resterà assegnata alla madre con tutto quanto ivi contenuto. Mentre il marito si trasferirà in altra e diversa abitazione, essendo proprietario anche di un appartamento sito in Paola (CS), Rione Piano Torre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. 4) Assegnare la casa familiare, sita in Paola (CS), via Fontana Lauro, 5, alla moglie con ogni arredo e pertinenza che vi abiterà unitamente al figlio a alla anziana CP_1 madre, di cui è anche amministratore di sostegno. 5) Regolare i tempi di Parte_2 frequentazione tra genitore non collocatario e figlio secondo gli impegni di studio e i desideri dello stesso, essendo capace di decidere da solo il tempo che vorrà trascorrere con il padre anche con riferimento alle festività natalizie, pasquali e vacanze estive. 6) Disporre che il padre, sig. provveda al Parte_1 mantenimento del minore, mediante versamento dell'importo pari ad € 700,00 mensili, da versarsi, alla madre, in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese;
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, purché l'indice sia positivo;
gli assegni familiari saranno usufruiti dalla moglie e dal marito alternativamente. 7) La moglie, oggi casalinga, rinuncia al suo mantenimento. 8) Disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, Parte_1 dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
9)L'assegno unico universale sarà percepito dalla madre quale genitore collocatario del minore;
10)Disporre che entrambi i coniugi aderiscano alle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” contenute nel protocollo del CNF
(Consiglio Nazionale Forense) del 29.11.2017 (…); 10)Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente Sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paola (CS), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
11) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sui documenti di ciascuno.”
si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 1 settembre 2022. Lo Parte_1 stesso, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha rilevato che non ha mai tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, avendo, piuttosto, subito le ire e i comportamenti violenti della moglie a causa della sua opposizione alla conduzione della vita familiare secondo le decisioni della stessa;
percepisce un reddito mensile da pensione pari a euro 2.083,00, con cui deve far fronte a diverse spese (quali la rata di un mutuo pari a euro 550,16; la rata di un finanziamento pari a euro 108,40; la rata di un altro finanziamento pari a euro 104,76; tributi comunali e imposte sulla casa;
utenze domestiche nella misura del 50%; generi alimentari e quanto altro necessario anche per il figlio ); è affetto Controparte_2 da diverse patologie e proprietario della casa coniugale (donagli dal padre e realizzata con il suo reddito), nonché di un appartamento (sito in Paola al Rione Piano Torre), concesso in locazione per un importo totale
3 annuale di euro 3.000,00, pur non avendo percepito canoni negli anni 2019-2020 dalla precedente affittuaria, madre dell'attuale conduttore;
invece, la moglie ha acquistato, con atto notarile del 7 luglio
2017, un appartamento (sito in Paola alla via San Salvatore n. 29), che dista soltanto 500 metri dalla casa coniugale, intestato al figlio , con diritto di abitazione in favore della stessa, nonché è Controparte_2 proprietaria di un locale magazzino sito in Paola alla via San Salvatore n. 19 (con atto definitivo ancora da stipulare) e di 1/3 della mansarda della casa della madre, ubicata in Paola;
inoltre, è stata CP_1 titolare, per circa 25 anni (ovvero sino al 2013), di un'attività commerciale, denominata “Eden fiori”, sita in Paola alla via Nazionale. Quindi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“a) venga dichiarata la separazione dei coniugi SI. e SI.ra b) venga Parte_1 CP_1 dichiarato che il figlio , divenuto maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Controparte_2 allo stato studente, possa decidere dove vivere e avere la propria residenza;
c) venga assegnata la casa coniugale al padre-resistente SI. (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 10204/19, «l'esigenza di Parte_1 preservare l'habitat domestico perde di centralità con il raggiungimento della maggiore età»; cfr. Trib.
Macerata 31 ottobre 2018, «In presenza di figli maggiorenni, al momento della separazione, la casa familiare va assegnata al genitore proprietario, se ancora convivente con il figlio e ove intenda proseguire tale coabitazione»), con il quale il figlio maggiorenne potrà continuare a vivere se lo Controparte_2 desidera e ivi mantenere la sua residenza, mentre la SI.ra potrà trasferirsi nell'appartamento CP_1 da lei acquistato in Paola, Via San Salvatore n. 29, a poca distanza (500 metri) dalla casa coniugale, ovvero in altra sua suddetta proprietà; d) il figlio , in ragione della maggiore età Controparte_2 raggiunta, possa vedere e stare con la madre e il padre secondo gli impegni di studio e i desideri dello stesso, anche con riferimento alle festività natalizie, pasquali e vacanze estive;
e) venga posto a carico anche della madre assegno mensile quale contributo per il mantenimento del figlio da determinarsi in esito all'esibizione della documentazione relativa alla situazione patrimoniale della SI.ra in assenza CP_1 della quale non è possibile compiere alcuna valutazione. Ferma in ogni caso l'opposizione dell'odierno resistente alla richiesta formulata dalla ricorrente di pagamento della somma complessiva di € 700,00 a titolo di assegno di mantenimento mensile in favore del figlio , che risulta ingiustificata Controparte_2
e non parametrata alle rispettive situazioni patrimoniali di entrambi i coniugi;
f) vengano versati direttamente al figlio maggiorenne i contributi mensili che ST Ill.mo Presidente Controparte_2
(all'esito della valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale di entrambi i genitori, tenendo presente non solo il reddito di ciascun genitore, ma anche il rispettivo patrimonio e, quindi, la situazione economica generale, nonché le esigenze del figlio e i tempi di permanenza presso ciascun genitore) deciderà di porre a carico della SI.ra e del SI. a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento in favore del figlio maggiorenne;
g) in via meramente subordinata, nella Controparte_2 denegata ipotesi ST Ill.mo Presidente dovesse diversamente ritenere, in ogni caso venga assegnata porzione della casa coniugale alla SI.ra e altra porzione della casa coniugale al SI. CP_1 Pt_1
4 , per come peraltro attualmente già da lungo tempo di fatto utilizzata dai coniugi su decisione e Pt_1 disposizione unilaterale della SI.ra in seguito al trasferimento suddetto della di lei madre.” CP_1
Instaurata la fase presidenziale, dopo aver sentito i coniugi ed il figlio maggiorenne
[...]
, all'udienza del 23 maggio 2023, sono state ratificate le intese raggiunte tra le parti in ordine CP_2 all'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti nell'attesa dell'introduzione e della trattazione della fase di merito;
intese, in particolare, dal seguente tenore: “assegnazione della casa coniugale al convenuto, mentre la ricorrente ed il figlio continueranno a vivere nella casa di proprietà di Controparte_2 quest'ultimo sita in Paola alla Contrada San Salvatore;
- contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne mediante il versamento in favore dello stesso in via diretta, entro il giorno cinque di ogni mese, della somma mensile di euro 500,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e pagamento delle spese straordinarie (come da Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale di Paola) nella misura del 50%, gravando la residua metà a carico della madre;
- in ogni caso, le parti rappresentano che, nell'attesa dell'introduzione della fase di merito, valuteranno, anche mediante le opportune indagini tecniche, la possibilità di assegnare alla ricorrente la casa coniugale, mentre il convenuto potrebbe trasferirsi nel piano seminterrato sito nel medesimo edificio dove si trova coniugale, se suscettibile di divenire completamente abitabile a seguito di lavori (a carico del medesimo convenuto), essendo, in ogni caso, la casa sita in San Salvatore di esigue dimensioni” (cfr. verbale dell'udienza presidenziale del 23 maggio 2023).
Indi, la causa è stata decisa con sentenza n. 867/2024 resa il 31 ottobre 2024 pubblicata il 4 novembre 2024, con la quale l'adito Tribunale di Paola ha così provveduto:
“- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , stante il matrimonio CP_1 Parte_1 tra loro contratto in Paola il 21.06.2003 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo
Comune al n. 48, parte II, serie A, anno 2003);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Paola di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Paola per quanto di sua competenza;
- assegna la casa coniugale a , affinché vi possa abitare con il figlio , CP_1 Controparte_2 maggiorenne e non economicamente autosufficiente;
- dispone che versi direttamente al figlio , maggiorenne e non Parte_1 Controparte_2 economicamente autosufficiente, entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o con bonifico, assegno o vaglia postale), a titolo di mantenimento, la somma mensile di euro 500,00, rivalutabili secondo gli indici
Istat;
- dispone che i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno alle spese extra assegno occorrenti per il figlio , da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente le “Le Controparte_2
Linea Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e
5 di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di Paola;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.”
§ 2. L'appello
Avverso suddetta sentenza, notificata il 18 novembre 2024, è insorto il quale ha Parte_1 interposto appello con ricorso presentato, telematicamente, il 16 dicembre 2024, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Con decreto presidenziale di data 19 dicembre 2024 è stata fissata per la comparizione e la trattazione l'udienza del 26 giugno 2025.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame perché inammissibile e, CP_1 comunque, infondato in fatto e in diritto.
L'udienza del 26 giugno 2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Quindi, la Corte – viste le note – ha assegnato la causa in decisione, con ordinanza del 9 luglio 2025, comunicata alle parti il 23 luglio 2025.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Con il primo motivo di appello, così rubricato: “Vizio di illogicità ed erronea motivazione circa l'assegnazione della casa coniugale alla parte ricorrente. Richiesta di assegnazione in capo al resistente- proprietario”, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Paola Parte_1 ha disposto l'assegnazione della casa coniugale (sita in Paola alla via Fontana Lauro 5) a CP_1 affinché vi possa abitare con il figlio , maggiorenne e non economicamente Controparte_2 autosufficiente.
Il Tribunale, dopo aver richiamato alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità in materia di assegnazione della casa coniugale, ha argomentato che, nel caso di specie, “ , Controparte_2 all'udienza del 23.05.2023, ha chiaramente manifestato la volontà di continuare a vivere con la madre
(avendo con la stessa un rapporto migliore rispetto al padre), precisando di vivere dal dicembre 2022 con la mamma in una casa di sua proprietà, essendosi dovuti trasferire in tale immobile in seguito al rientro di nella casa coniugale (in particolare, ha dichiarato: “ora vivo (da Parte_1 Controparte_2 dicembre 2022) con mamma in una casa di cui sono proprietario sita in Paola alla Contrada San Salvatore;
ci siamo dovuti trasferire in tale casa per volontà di mio padre, in quanto è voluto rientrare nella casa coniugale sita al primo piano di un edificio che si trova a Paola alla via Fiume Lauro n. 5 (prima mio padre occupava il piano seminterrato del medesimo edificio); ora sia la casa coniugale, che il piano seminterrato sono occupati da mio padre” – cfr. verbale dell'udienza presidenziale del 23.05.2023).
Ebbene, posto che l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata a preservare l'interesse della prole
(minorenne o maggiorenne e non economicamente autosufficiente) a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e considerato che il trasferimento in corso di causa di , unitamente alla Controparte_2 madre, in un altro immobile (di dimensioni più esigue) è, in ogni caso, dipeso dal ritorno del padre nella
6 casa coniugale, deve disporsi l'assegnazione di quest'ultima abitazione (più grande e confortevole) in favore di , affinché vi possa abitare con il figlio (anche alla luce di quanto da lei rappresentato CP_1 nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. Peraltro, l'accesa conflittualità tra i coniugi non consentirebbe un'assegnazione parziale della casa coniugale (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. civ. n.
11783/2016), nonché nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c. ha, in ogni caso, Parte_1 rappresentato di non avere le risorse economiche necessarie per far fronte alla ristrutturazione del piano seminterrato dell'edificio ove è ubicata la casa coniugale. Tra l'altro, giova rilevare che il convenuto risulta proprietario oltre che della casa coniugale, anche di un altro immobile (sito in Paola alla via Piano
Torre snc) concesso in locazione a terzi per la durata di anni quattro, con contratto del 3.11.2020 (prodotto in atti), a fronte del versamento di canoni mensili di euro 250,00 (contratto nel quale è stata previstala possibilità del locatore di non procedere al rinnovo del rapporto per ulteriori quattro anni comunicando al conduttore disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, fissata per il 2.11.2024). Sicché, posta la prossima scadenza del contratto in questione, il convenuto, in caso di rinnovo dello stesso, avrebbe, comunque, potuto intimare disdetta al conduttore per rientrare nella disponibilità del proprio immobile e, quindi, potervi andare ad abitare” (cfr. sentenza, pag. 7).
Obietta l'appellante che nella sentenza, il Giudice di prime cure dà una lettura soltanto parziale Pt_1 delle dichiarazioni del figlio e non opera alcun riferimento all'attuale Controparte_2 organizzazione di vita di quest'ultimo in termini di autonomia (anche se non dal punto di vista economico)
e di habitat domestico distinto da quello originario, ormai disgregato. In realtà, prosegue l'appellante, “le risultanze istruttorie conducono ad una valutazione opposta a quella fatta propria dal Tribunale di Paola, perché dimostrano una organizzazione di vita del figlio maggiorenne in termini di autonomia rispetto alla casa familiare (anche se non da un punto di vista economico, che è appunto compensato con corresponsione di assegno di mantenimento a carico del padre) tale da far ritenere reciso il legame con l'habitat domestico” (cfr. ricorso in appello, pag. 19).
3.2 Con il secondo motivo di appello, così rubricato: “Vizio di illogicità ed erronea motivazione circa le dichiarazioni rese dal figlio maggiorenne in sede di ascolto”, adduce che il Giudice avrebbe esaminato parzialmente le prove e gli argomenti posti a fondamento delle argomentazioni dell'odierno appellante, con conseguente travisamento dei fatti di causa.
In particolare, il Tribunale avrebbe preso in considerazione soltanto parzialmente le dichiarazioni e la volontà espressa dal figlio in sede di ascolto all'udienza del 23 maggio 2023. Nella Controparte_2 fattispecie, a dire dell'appellante “il figlio maggiorenne è stato ascoltato dal Giudice di prime cure ma, nonostante abbia espresso la sua volontà di rimanere nell'appartamento di sua proprietà (“sto bene a San
Salvatore con mamma e preferirei rimanere lì”), il Tribunale ha disatteso le sue volontà” (cfr. ricorso in appello, pag. 24). In tal modo il Tribunale paolano avrebbe violato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “è fondamentale rispettare la volontà del minore/maggiorenne e il suo interesse, senza imporgli degli obblighi” (cfr. ricorso in appello, pag. 24).
7 3.3 I due motivi sono intimamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
Con entrambi, invero, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui dispone l'assegnazione della casa coniugale che si trova in Paola alla via Fiume Lauro n. 5 – di esclusiva proprietà del – a Pt_1 CP_1
affinché vi possa abitare con il figlio , maggiorenne e non economicamente
[...] Controparte_2 autosufficiente.
Essi sono peraltro fondati.
L'art. 337 sexies c.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza”, al comma 1 dispone: “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643”.
Orbene, come il previgente art. 155, comma 4, c.c., l'art. 155 quater (introdotto dalla L. 8 febbraio 2006,
n. 54) e l'art. 337 sexies c.c. (introdotto dal D. Lgs. 154/2013, in vigore dal 7 febbraio 2014), nella parte in cui prevedeva (l'art. 155 quater) e prevede (l'attuale 337 sexies) che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, hanno una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass. 6979 del 2007;
Cass. n. 14553 del 2011 e n. 21334 del 2013).
L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, infatti, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole e, nel nuovo regime, introdotto già con la L. n. 54/2006, è espressamente condizionata soltanto all'interesse dei figli, essendo scomparso il criterio preferenziale costituito dall'affidamento della prole, a fronte del superamento, in linea di principio, dell'affidamento monogenitoriale in favore della scelta, di regola, dell'affido condiviso (Corte Cost. n. 308 del 2008).
La Suprema Corte (Cass. n. 23591 del 2010) ha infatti ribadito che “la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione” e che “suddetta scelta, inoltre, neppure può essere condizionata dalla ponderazione tra gli interessi di natura solo economica dei coniugi o tanto meno degli stessi figli, in cui non entrino in gioco le esigenze della permanenza di questi ultimi nel quotidiano loro habitat domestico”; l'assegnazione della casa familiare in conclusione è “uno strumento di protezione della prole e non può conseguire altre e diverse finalità”.
Va poi rammentato che “La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, dell'ipotesi di rarità dei ritorni,
8 ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (Cass. n. 16134 del
17/06/2019; Cass. n. 4555 del 22/03/2012)” (Cass. civ., 30 maggio 2025, n. 14458).
Nel caso di specie, è evidentemente carente il requisito della stabile dimora di presso la Controparte_2 casa familiare, posto che è positivamente emersa la circostanza per cui il figlio maggiorenne della coppia abita stabilmente in un immobile diverso dalla casa familiare sita in Paola alla via Fiume Persona_1
Lauro 5, e precisamente abita in una casa di sua proprietà sita in Paola alla Contrada San Salvatore.
Nel corso dell'udienza tenuta in data 23 maggio 2023 dal giudice delegato per l'esercizio delle funzioni presidenziali, ha infatti dichiarato: “[…] ora vivo (da dicembre 2022) con Controparte_2 mamma in una casa di cui sono proprietario sita in Paola alla Contrada San Salvatore;
ci siamo dovuti trasferire in tale casa per volontà di mio padre, in quanto ha voluto rientrare nella casa coniugale sita al primo piano di un edificio che si trova a Paola alla via Fiume Lauro n. 5 […] sto bene a San Salvatore con mamma e preferirei rimanere lì, però anche tornare con mamma nella casa coniugale non mi dispiacerebbe;
in ogni caso, non consentirei a mio padre di vivere a San Salvatore perché da poco ci siamo trasferiti e non mi sento in obbligo di farlo vivere lì anche perché lui è proprietario di un'altra casa, che non ricordo dove si trova […]” (cfr. verbale di udienza del 23 maggio 2023).
Emerge da tali dichiarazioni il radicamento di in una nuova realtà, distante da quella Controparte_2 originaria. Affermando di stare bene a San Salvatore e “preferirei rimanere lì”, Controparte_2 dimostra di avere consapevolmente reciso il legame con la casa familiare, che non è più per il figlio un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno, preferendo vivere altrove, vale a dire nella casa di sua proprietà sita in Contrada San Salvatore ove, evidentemente, ha costruito il suo nuovo habitat domestico distinto da quello originario, ormai disgregato, così che è evidentemente venuto meno il presupposto per l'assegnazione della casa coniugale.
L'appello è dunque accolto, con conseguente revoca della assegnazione a della casa coniugale CP_1 sita in Paola alla via Fiume Lauro n. 5.
4. Le spese di lite
La riforma parziale della sentenza impugnata, impone alla Corte di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.
Ebbene, tenuto conto della natura delle questioni trattate e degli interessi coinvolti, esse possono essere integralmente compensate.
In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del d.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'art. 13 comma 1-quater, deve essere dato atto della insussistenza dei
9 presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di con ricorso presentato, telematicamente, il 16 Parte_1 CP_1 dicembre 2024, e avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 867/2024 resa il 31 ottobre 2024 e pubblicata il 4 novembre 2024, notificata il 18 novembre 2024, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata revoca l'assegnazione a della casa coniugale sita in Paola alla via Fiume Lauro n. 5; CP_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, del 9 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Anna Maria Raschellà
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