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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/03/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile
Il Giudice monocratico, dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5146 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 posta in deliberazione all'udienza del 07/11/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche, con provvedimento del 04/12/2024, e vertente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), con l'Avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
TOMMASO DILORENZO
- attrici in opposizione -
E
(RG FALL. 124/2014) (C.F./P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dei Curatori fallimentari, difesi dall'avv. LUCA D'APOLLO, giusta autorizzazione del
Giudice delegato del 30/04/2019
- convenuto opposto -
§§§
Oggetto: contratto d'appalto
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, le suddette opponenti hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la su indicata procedura fallimentare, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito On.le Tribunale, reiectis contrariis, in accoglimento della opposizione proposta, così provvedere:
1. Accertato quanto in premessa rilevato, dichiarare come pagato il credito di €.
1 453.216,82 di cui alla fattura n. 3/L/2014 emessa il 21/02/2014 dalla ditta verso Controparte_1
, e , quindi 2. revocare il Decreto Parte_1 Parte_2 Parte_3
Ingiuntivo n. 1339/2019 emesso da codesto Tribunale, dichiarandolo nullo e di nessun effetto;
3.
Condannare l'opposto al pagamento in favore delle opponenti dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 3, per la temerarietà della lite promossa dal;
4. Condannare l'opposto Controparte_1
al pagamento in favore delle opponenti delle spese e compensi di lite, maggiorazioni ed oneri di legge, con distrazione al sottoscritto Procuratore.”
Si è costituito in giudizio il fallimento opposto rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare
Concedere la provvisoria esecuzione del decreto di ingiunzione telematica del Tribunale di Foggia
n. 1339/2019 del 24.06.2019 R.G. 4185/2019, ex art 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non si fonda su prova scritta;
In via principale e nel merito
1) rigettare tutte le argomentazioni e difese della parte attrice opponente al decreto di ingiunzione telematica del Tribunale di Foggia n. 1339/2019 del 24.06.2019 R.G. 4185/2019, per le motivazioni in atti espresse ed in ogni caso in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto
2) confermare e dichiarare l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c. del decreto di ingiunzione telematica del
Tribunale di Foggia n. 1339/2019 del 24.06.2019 R.G. 4185/2019 e così definitivamente Voglia
INGIUNGERE a ( ), Controparte_2 C.F._1 Parte_2
( ) e ( ) di pagare, in solido tra C.F._2 Parte_3 C.F._3 loro, entro il termine di gg. 40 dalla notifica del presente decreto, in favore dell'istante
( ), la complessiva somma di € 453.216,82= (Iva Controparte_1 P.IVA_1
inclusa) per le causali di cui in ricorso, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché spese della presente procedura monitoria liquidate, ai sensi del DMG 2014/n. 55, in € 634,00 per esborsi ed € 4.185,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al
15%, Iva e Cap come per legge. Il tutto con vittoria di spese e compenso di avvocato della presente fase di opposizione da liquidarsi a favore della nell'interesse Controparte_3 della massa dei creditori.”
La causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizioni documentali e, da ultimo, all'udienza su indicata, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta depositate e la causa è stata trattenuta in decisione, con provvedimento del 04/12/2024, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Depositate le dette memorie, la causa è ora decisa.
2 §§§
L'opposizione è manifestamente infondata e va dunque respinta per le seguenti ragioni.
1. Eccezione di prescrizione
Parte opponente ha innanzitutto eccepito la prescrizione del credito originariamente della società in bonis e ora oggetto di recupero da parte del fallimento opposto.
In realtà, il decreto ingiuntivo, relativo a credito derivante da contratto d'appalto, è stato chiesto e notificato prima dello spirare del termine decennale ordinario applicabile alle obbligazioni contrattuali e all'appalto.
In particolare, si applica la prescrizione ordinaria decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., in caso di accettazione senza riserve dell'opera da parte del committente e, ai sensi dell'art. 1665, co. 3 c.c., se il committente non comunica all'appaltatore il risultato della verifica dell'opera, entro un congruo termine, la stessa si considera accettata senza riserve: il dies a quo è successivo quindi all'ultimazione dell'opera e decorre dalla suddetta accettazione espressa o tacita.
Peraltro, in caso di contestazioni del committente, il termine utile alla prescrizione non decorre se non dalla risoluzione delle contestazioni medesime.
Il fallimento, attore sostanziale, ha dedotto e provato che l'ultimazione delle opere è avvenuta nell'anno 2010 mediante redazione del certificato n. 8 per il pagamento dell'ottavo e ultimo SAL a cura del direttore dei lavori, il quale ha attestato il 16/07/2010 la regolarità dell'opera e ha emesso il detto certificato.
Peraltro, è altresì fondato il rilevo sempre di parte opposta per cui il pagamento parziale del corrispettivo, dimostrato dall'opposta ma ammesso anche dalle opponenti nei propri scritti difensivi
(benché attribuiti al , coniuge e padre delle opponenti, nonché Controparte_4
amministratore unico della società fallita), se accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto sul maggior corrispettivo dovuto, vale come riconoscimento del diritto ed è quindi utile all'interruzione della prescrizione (Cass. n. 7820/2017, Cass. n. 926 /1996).
Con il che il dies a quo della prescrizione decennale può farsi risalire in realtà alla data di ricevimento dell'ultima fattura emessa, nel febbraio 2014, e quindi soli 5 anni prima la notifica del decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dal fallimento opposto.
Non è dato comprende, infine, a quale norma o principio giuridico facciano riferimento le opponenti a sostegno della subordinata asserzione per cui si applicherebbe nella fattispecie la prescrizione quinquiennale del credito portato dalla fattura in discussione.
§§§
2. Eccezione di pagamento e connessa eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria
3 fallimentare e ordinaria.
Non essendo il credito prescritto per decorso del tempo previsto da quando lo stesso poteva essere fatto valere, le opponenti prospettano poi una (troppo) articolata quanto artificiosa ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le opponenti, la società poi fallita e (in qualità di Controparte_4
parente delle odierne opponenti, nonché di socio di maggioranza e amministratore unico della
. Controparte_1
Se ben si sono comprese le non chiarissime allegazioni di parte opponente, le stesse si basano sui seguenti assunti:
1) contraente reale nell'ambito dell'appalto con la società fallita sarebbe stato il suo stesso amministratore, sia dal lato della società, quindi, che da quello della committenza;
2) in forza di un fenomeno di interposizione (reale, fittizia?), le effettive proprietarie dell'immobile ristrutturato, e dunque beneficiare effettive del contratto d'appalto, non sarebbero i reali centri di interesse dell'operazione economica, facente capo quindi a , sia in quanto Controparte_4
coniuge e genitore delle oppenenti che in quanto socio e amministratore della società appaltatrice;
3) ne deriverebbe la possibilità di una compensazione tra il credito della società per i lavori eseguiti e non pagati e i crediti asseritamente vantati dal nei confronti della società Controparte_4
medesima per emolumenti legati al mandato svolto in qualità di amministratore, compresa quota del
TFR spettante a fine mandato;
4) l'estinzione del credito oggi preteso dal fallimento della società nei confronti delle oppenenti sarebbe quindi avvenuta per compensazione, avendo a tal fine le opponenti allegato, sia quietanza di pagamento della società (sempre sottoscritta dal medesimo soggetto in qualità di amministratore), che delibera societaria che tale compensazione avrebbe previsto insieme all'individuazione del credito spettante al , tutti atti peraltro posti in essere nella sostanza sempre Controparte_4
da quest'ultimo, per proprio conto, anche in qualità di socio di maggioranza della società;
5) la compensazione avrebbe comportato per i Curatori l'onere di impugnare la stessa (qualificata allo stesso tempo anche come donazione indiretta), entro il termine prescrizionale quinquiennale che, però, sarebbe ormai irrimediabilmente decorso, attraverso l'azione di revocatoria fallimentare o ordinaria.
In definitiva, si vorrebbe utilizzare da parte delle opponenti una operazione (che appare peraltro solamente ipotizzata ex post), il cui unico scopo non poteva che essere la frode ai creditori della società, dato anche il periodo in cui sarebbe stata posta in essere, per esimersi oggi dal pagamento dell'ultima tranche del corrispettivo dovuto per i lavori di riqualificazione dell'immobile di loro proprietà.
4 Ad ogni buon conto, non si rinviene prova innanzitutto del patto simulatorio, che doveva essere contestuale alla stipula del contratto d'appalto, tra le opponenti e il , Controparte_4
simulazione che quindi in alcun caso è opponibile al fallimento, che è da considerarsi soggetto terzo rispetto alle dette parti.
Tantomeno un'ipotetica interposizione reale potrebbe incidere sui diritti della procedura fallimentare, poiché gli effetti del contratto concluso sarebbero comuqnue da ricondurre alle opponenti, effettive proprietarie dell'immobile riqualificato e contraenti reali appunto nell'appalto.
Resta dunque la distinzione soggettiva tra le opponenti, proprietarie, contraenti e beneficiarie dell'intervento edilizio posto in essere dalla società poi fallita, il (sebbene Controparte_4
parente delle opponenti e socio amministratore della medesima società) e la società medesima.
Il che esclude la possibilità di qualsiasi compensazione tra il credito vantato dalla società nei confronti delle opponenti e un ipotetico credito vantato (non dalla società ma) da CP_4
nei confronti della fallita.
[...]
Non si rinviene quindi prova, in definitiva, di alcuna compensazione estintiva intervenuta tra la società e le debitrici opponenti rispetto a crediti e debiti reciproci esistenti in capo alle parti del presente giudizio, né quindi la necessità di alcuna azione revocatoria dell'ipotetico negozio, né a cura dei soci di minoranza prima, né a cura degli organi fallimentari poi, i quali ultimi potevano limitarsi, come hanno fatto, a eccepire l'inesistenza della causa estintiva, non provata.
Secondo la prospettazione delle medesime opponenti, potrebbero al più configurarsi altri istituti giuridici quali, ad esempio, l'adempimento del terzo (il ) connessa a una Controparte_4
rinuncia dello stesso ai propri compensi di amministratore unico nei confronti della società fallita, che non implica però alcuna compensazione e semmai un ipotetico collegamento tra negozi diversi sia oggettivamente che soggettivamente, tutto da provare.
Al riguardo, oltre al fatto che le opponenti non hanno allegato in realtà nulla di quanto appena ipotizzato, non risulterebbe comunque provata alcuna rinuncia effettiva del Controparte_4
alle proprie ipotetiche spettanze.
Al contrario, come allegato dalle medesime opponenti, il non ha affatto Controparte_4
rinunciato ai propri emolumenti per il mandato svolto quale amministratore unico della società fallita, tanto che ha presentato domanda di insinuazione del detto credito al passivo fallimentare.
Il fatto che lo stesso non sia stato ammesso non equivale certo a provare la prospettata rinuncia, che avrebbe dovuto essere già occorsa, ma semmai vale ad attestare (pure) l'inesistenza in realtà del credito vantato dallo stesso nei confronti della società e oggetto dell'altrettanto inesistente rinuncia
(sebbene con accertamento limitato ai fini propri del concorso dei creditori della fallita).
5 Né si può giungere a diversa conclusione per il fatto che gli organi fallimentari abbiano (anche) richiamato la prospettata “compensazione” del credito quale ulteriore motivo di esclusione dal passivo fallimentare di : lungi dal provare la fondatezza di una operazione Controparte_4
che già si è visto giuridicamente impossibile, ciò costituisce al più un mero passaggio motivatorio infondato, reggendosi comunque l'esclusione del credito sulla mancata prova dei presupposti dello stesso, esclusione peraltro ormai passata in giudicato endofallimentare per la mancata opposizione del CP_4
Stante tutto quanto sopra ricostruito, alcuna rilevanza possono avere, sia la presunta quietanza rilasciata sull'ultima fattura emessa in relazione all'appalto in discorso (priva di causa, come visto, oltre che sottoscritta senza data certa dal medesimo amministratore e quindi inopponibile al fallimento terzo), sia la delibera assembleare della società del 14/06/2014, dalla quale non emerge
(a parte le decise contestazioni dei soci di minoranza alle deliberazioni assunte pro domo sua da parte dell'amministratore e socio di maggioranza ) alcuna compensazione Controparte_4
(impossibile come visto), ma neanche alcuna rinuncia del agli emolumenti Controparte_4
che si andavano intanto imponendo agli altri soci, peraltro nell'ambito di una situazione economico- patrimoniale della società già ampiamente compromessa.
L'assenza di prova della rinuncia determina, unitamente a tutto quanto sopra già argomentato, la certa attuale debenza del residuo corrispettivo in capo alle opponenti per i lavori eseguiti dalla società in bonis presso la loro proprietà, lavori peraltro mai contestati nel corso del presente giudizio sia nell'an che nel quantum.
§§§
In definitiva emerge la totale infondatezza dell'opposizione spiegata e, quindi, si impone la integrale conferma del decreto ingiuntivo già concesso, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Quanto alle spese del presente giudizio le stesse vanno liquidate sulla base del principio di soccombenza, facendo applicazione dei vigenti parametri, tenuto conto del valore del credito contestato, al punto medio, salvo che per la fase di trattazione/istruttoria per cui si applicano al punto minimo essendo stata l'istruttoria limitata all'acquisizione delle produzioni documentali delle parti.
Stante l'evidente strumentalità dell'opposizione, oltre al rifiuto delle opponenti di aderire alla proposta conciliativa già formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185bis c.p.c., conforme all'esito finale del presente giudizio, si rinvengono anche gli estremi per la condanna delle stesse ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
In dispositivo quindi si prevede la condanna delle soccombenti in solido tra loro al pagamento in
6 favore del fallimento opposto di una somma ulteriore pari al 50% delle spese di lite già liquidate, nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro che si ritiene equo quantificare in ulteriori € 1.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale adito, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- respige l'opposizione spiegata e, per l'effetto,
- conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Foggia n. 1339/2019 del 24.06.2019 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna le opponenti in solido tra loro alla refusione in favore del fallimento opposto delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 17.252,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), iva e c.p.a. come per legge;
- condanna altresì, ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., le opponenti in solido tra loro al pagamento a favore del fallimento opposto della somma di € 8.626,00;
- condanna infine le opponenti, ex art. 96, co. 4 c.p.c., al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.000,00.
Si comunichi.
Così deciso lì 23/03/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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