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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/05/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 2781/2024
Il Giudice,
- richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 15.5.2025 mediante deposito di note scritte;
- dato atto che parte ricorrente ha tempestivamente depositato note di trattazione scritta, mentre parte resistente è rimasta contumace e non ha depositato note di trattazione scritta;
- provvedendo fuori udienza, deposita il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO – TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
a seguito di udienza sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2781/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato in data 11.6.2024, da
Pagina 1 di 5 (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VITTORIO VENETO (TV), via DIVISIONE
NANNETTI 106, presso l'Avv. ENRY ALTOE', che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
) C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni delle parti:
Per la parte ricorrente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
Nel merito:
- accertare e dichiarare la violazione da parte della Controparte_2
delle clausole risolutive espresse previste agli artt. 05, 06, 08 e 12 del contratto
[...]
di locazione per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di locazione intercorrente tra le parti, condannando la individuale all'immediato Controparte_2
rilascio del compendio immobiliare.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali e spese mediazione negativa.
In via istruttoria: si insiste affinché il Tribunale adito voglia disporre la prova testimoniale così come richiesta e capitolata nel ricorso introduttivo con i testi ivi indicati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a proposto ricorso ex Parte_1
art. 447-bis c.p.c. al fine di ottenere la risoluzione del contratto di locazione
Pagina 2 di 5 commerciale stipulato, in data 1.1.2019, con Controparte_1
, nonché il conseguente rilascio dell'immobile locato.
[...]
Deduce la società ricorrente che il contratto de quo debba ritenersi risolto per l'avveramento di alcune clausole risolutive espresse stipulate tra le parti e, precisamente, previste agli artt.:
a) 05 – reiterati ritardi nel pagamento del canone di locazione concordato;
b) 06 – mancata consegnata alla locatrice della fideiussione bancaria;
c) 08 – costruzione, nell'area scoperta, di un manufatto adibito a volume tecnico, nonché di due tettoie in spregio del vincolo contrattuale, delle norme edilizie delle distanze con i fondi finitimi mutando, così, la destinazione d'uso dell'area scoperta;
d) 12 – mancata stipulazione della richiesta copertura assicurativa.
Parte ricorrente con nota p.e.c. del 26.3.2024, a firma del proprio difensore, comunicava di volersi avvalere delle clausole risolutive espresse previste dal contratto, non ricevendone alcun riscontro.
Avviava, successivamente, procedimento di mediazione la cui prima seduta andava deserta per la mancata presenza della società resistente.
Depositava, quindi, ricorso ex art. 447-bis c.p.c. notificando, sempre a mezzo p.e.c., il decreto di fissazione di udienza emesso in data 16.7.2024.
non si è costituita e, Controparte_1
pertanto, con ordinanza del 22.11.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Con la stessa ordinanza, ritenute superflue le prove orali richieste dalla ricorrente,
e la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 429 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c.
* * *
Pagina 3 di 5 Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Emerge documentalmente la stipula delle clausole risolutive espresse invocate da parte ricorrente, che ne assume il verificarsi a causa dell'inadempimento di parte conduttrice agli obblighi di cui ai precedenti punti a), b) e d) e della violazione del divieto di cui all'art. 8 (precedente punto c)).
Come ribadito da Cass. Civ. ord. 23287/2024 “…la clausola risolutiva espressa è volta
a predeterminare e individuare formalmente, in maniera specifica, le modalità di inadempimento considerate ex se gravi, sottraendole alla valutazione giudiziale ex art. 1455 c.c., garantendo alla parte adempiente, proprio in virtù dell'accordo contenuto nella clausola, di sottrarsi al vincolo contrattuale in maniera spedita e in via stragiudiziale, manifestando la volontà di avvalersi della clausola risolutiva;
la pattuizione di una clausola risolutiva espressa rende, infatti, irrilevante l'indagine circa l'importanza di un determinato inadempimento, che è valutata anticipatamente dalle parti…”.
Anche prescindendo dalla condotta positiva di cui al precedente (mutamento della destinazione d'uso dell'area scoperta), le rimanenti clausole contrattuali sopra richiamate imponevano alla società conduttrice un facere (pagamento dei canoni, consegna della fideiussione bancaria, stipulazione della copertura assicurativa).
A fronte del dedotto inadempimento, incombeva quindi sulla conduttrice provare di avere eseguito quanto concordato.
Parte attrice, infatti, attraverso la produzione del contratto di locazione da cui risultano le clausole risolutive invocate, ha dato la prova del titolo negoziale e del fatto costitutivo della pretesa azionata (ha prodotto infatti la PEC con cui, a mezzo del proprio legale, ha dichiarato di volersi avvalere delle clausole risolutive espresse, secondo quanto previsto dall'art. 1456, secondo comma c.c., volontà comunque ribadita con l'introduzione del presente giudizio).
Pagina 4 di 5 La parte conduttrice, invece, gravata dall'onere di dimostrare di aver adempiuto le clausole del contratto, non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, essendo rimasta contumace.
Sulla base, pertanto, delle risultanze documentali in atti e della ripartizione dell'onere della prova tra le parti, le domande di parte ricorrente devono essere accolte.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
Per la liquidazione, come da dispositivo, si assume a parametro lo scaglione di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, ai valori minimi e con esclusione della fase istruttoria in ragione della contumacia di parte resistente, per le fasi studio, introduttiva e decisionale, attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
• dichiara la risoluzione del contratto di locazione dell'1.1.2019 stipulato tra e Parte_1 [...]
; Controparte_1
• ordina alla ditta convenuta l'immediato rilascio del compendio immobiliare sito in San Martino di Colle Umberto (TV), via Vittorio Veneto 76, di cui al contratto di locazione;
• condanna alla Controparte_1
rifusione in favore di Parte_1
delle spese di lite del presente procedimento, che liquida in € 1.700,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Treviso, 24 maggio 2025 Il giudice
- Dott.ssa Laura Ceccon -
Pagina 5 di 5
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 2781/2024
Il Giudice,
- richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 15.5.2025 mediante deposito di note scritte;
- dato atto che parte ricorrente ha tempestivamente depositato note di trattazione scritta, mentre parte resistente è rimasta contumace e non ha depositato note di trattazione scritta;
- provvedendo fuori udienza, deposita il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO – TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
a seguito di udienza sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2781/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato in data 11.6.2024, da
Pagina 1 di 5 (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VITTORIO VENETO (TV), via DIVISIONE
NANNETTI 106, presso l'Avv. ENRY ALTOE', che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
) C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni delle parti:
Per la parte ricorrente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
Nel merito:
- accertare e dichiarare la violazione da parte della Controparte_2
delle clausole risolutive espresse previste agli artt. 05, 06, 08 e 12 del contratto
[...]
di locazione per i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
- per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto di locazione intercorrente tra le parti, condannando la individuale all'immediato Controparte_2
rilascio del compendio immobiliare.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali e spese mediazione negativa.
In via istruttoria: si insiste affinché il Tribunale adito voglia disporre la prova testimoniale così come richiesta e capitolata nel ricorso introduttivo con i testi ivi indicati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a proposto ricorso ex Parte_1
art. 447-bis c.p.c. al fine di ottenere la risoluzione del contratto di locazione
Pagina 2 di 5 commerciale stipulato, in data 1.1.2019, con Controparte_1
, nonché il conseguente rilascio dell'immobile locato.
[...]
Deduce la società ricorrente che il contratto de quo debba ritenersi risolto per l'avveramento di alcune clausole risolutive espresse stipulate tra le parti e, precisamente, previste agli artt.:
a) 05 – reiterati ritardi nel pagamento del canone di locazione concordato;
b) 06 – mancata consegnata alla locatrice della fideiussione bancaria;
c) 08 – costruzione, nell'area scoperta, di un manufatto adibito a volume tecnico, nonché di due tettoie in spregio del vincolo contrattuale, delle norme edilizie delle distanze con i fondi finitimi mutando, così, la destinazione d'uso dell'area scoperta;
d) 12 – mancata stipulazione della richiesta copertura assicurativa.
Parte ricorrente con nota p.e.c. del 26.3.2024, a firma del proprio difensore, comunicava di volersi avvalere delle clausole risolutive espresse previste dal contratto, non ricevendone alcun riscontro.
Avviava, successivamente, procedimento di mediazione la cui prima seduta andava deserta per la mancata presenza della società resistente.
Depositava, quindi, ricorso ex art. 447-bis c.p.c. notificando, sempre a mezzo p.e.c., il decreto di fissazione di udienza emesso in data 16.7.2024.
non si è costituita e, Controparte_1
pertanto, con ordinanza del 22.11.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Con la stessa ordinanza, ritenute superflue le prove orali richieste dalla ricorrente,
e la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 429 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c.
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Pagina 3 di 5 Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Emerge documentalmente la stipula delle clausole risolutive espresse invocate da parte ricorrente, che ne assume il verificarsi a causa dell'inadempimento di parte conduttrice agli obblighi di cui ai precedenti punti a), b) e d) e della violazione del divieto di cui all'art. 8 (precedente punto c)).
Come ribadito da Cass. Civ. ord. 23287/2024 “…la clausola risolutiva espressa è volta
a predeterminare e individuare formalmente, in maniera specifica, le modalità di inadempimento considerate ex se gravi, sottraendole alla valutazione giudiziale ex art. 1455 c.c., garantendo alla parte adempiente, proprio in virtù dell'accordo contenuto nella clausola, di sottrarsi al vincolo contrattuale in maniera spedita e in via stragiudiziale, manifestando la volontà di avvalersi della clausola risolutiva;
la pattuizione di una clausola risolutiva espressa rende, infatti, irrilevante l'indagine circa l'importanza di un determinato inadempimento, che è valutata anticipatamente dalle parti…”.
Anche prescindendo dalla condotta positiva di cui al precedente (mutamento della destinazione d'uso dell'area scoperta), le rimanenti clausole contrattuali sopra richiamate imponevano alla società conduttrice un facere (pagamento dei canoni, consegna della fideiussione bancaria, stipulazione della copertura assicurativa).
A fronte del dedotto inadempimento, incombeva quindi sulla conduttrice provare di avere eseguito quanto concordato.
Parte attrice, infatti, attraverso la produzione del contratto di locazione da cui risultano le clausole risolutive invocate, ha dato la prova del titolo negoziale e del fatto costitutivo della pretesa azionata (ha prodotto infatti la PEC con cui, a mezzo del proprio legale, ha dichiarato di volersi avvalere delle clausole risolutive espresse, secondo quanto previsto dall'art. 1456, secondo comma c.c., volontà comunque ribadita con l'introduzione del presente giudizio).
Pagina 4 di 5 La parte conduttrice, invece, gravata dall'onere di dimostrare di aver adempiuto le clausole del contratto, non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, essendo rimasta contumace.
Sulla base, pertanto, delle risultanze documentali in atti e della ripartizione dell'onere della prova tra le parti, le domande di parte ricorrente devono essere accolte.
La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
Per la liquidazione, come da dispositivo, si assume a parametro lo scaglione di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, ai valori minimi e con esclusione della fase istruttoria in ragione della contumacia di parte resistente, per le fasi studio, introduttiva e decisionale, attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
• dichiara la risoluzione del contratto di locazione dell'1.1.2019 stipulato tra e Parte_1 [...]
; Controparte_1
• ordina alla ditta convenuta l'immediato rilascio del compendio immobiliare sito in San Martino di Colle Umberto (TV), via Vittorio Veneto 76, di cui al contratto di locazione;
• condanna alla Controparte_1
rifusione in favore di Parte_1
delle spese di lite del presente procedimento, che liquida in € 1.700,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Treviso, 24 maggio 2025 Il giudice
- Dott.ssa Laura Ceccon -
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