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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/09/2024, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2024, il giorno 25 del mese di settembre, avanti al Giudice dott.ssa
Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 1206/2015 R.G.
tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Carla Carrozza, giusta procura in atti,
attrice
contro
, nata a [...] il [...] e Controparte_1 CP_2
nato Barcellona P.G. (Me) il 27.02.1975, rappresentati e difesi
[...]
dall'avv. Calogero Monastra, giusta procura in atti,
convenuti
e nei confronti di nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_3
dagli avv.ti Antonio Suria, Francesco Suria e Maurizio Suria, giusta procura in atti;
terzo chiamato in causa
e
, e , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
terzi chiamati in causa contumaci 1 All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Carla Carrozza per l'attrice, l'avv.
Calogero Monastra per i convenuti e l 'avv. per delega degli avv.ti CP_7
Antonio Suria, Francesco Suria e Maurizio Suria per . Controparte_3
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
, premettendo di essere proprietaria per ¾ indivisi di un Parte_1
terreno e di un fabbricato rurale siti nel Comune di Piraino (Me), rispettivamente identificati in catasto al fg. 15, particelle nn. 128 e 129, ha agìto in giudizio al fine di ottenere la condanna di e Controparte_1
al rilascio dei beni illegittimamente occupati con Controparte_2
l'eliminazione delle opere ivi eseguite, nonchè la condanna al risarcimento del danno subìto.
L'attrice ha esposto che l'accesso agli immobili di sua proprietà le era stato precluso da un cancello in ferro posto dai convenuti a ridosso della pubblica via e da cui diparte una strada carrabile che conduce alla sua abitazione.
Parte attrice, inoltre, ha rappresentato che e CP_1 CP_2
avevano, altresì, collocato un altro cancello sul muro divisorio contiguo al suo fabbricato rurale inglobando - illecitamente - quest'ultimo nella struttura della loro abitazione.
e , costituitisi in giudizio, Controparte_1 Controparte_2
hanno chiesto, in via preliminare, la chiamata in causa di , Controparte_4
, e , quali comproprietari degli Controparte_5 Controparte_3 CP_6
2 immobili oggetto del presente giudizio;
in via riconvenzionale, hanno chiesto l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà del terreno e del fabbricato rurale, affermando di avere posseduto tali beni in modo pacifico, continuo ed incontestato sin dall'anno
1991; in subordine, i convenuti hanno chiesto l'attribuzione dei beni per cui
è causa ex art. 938 c.c..
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si è Controparte_3
costituito in giudizio ed ha chiesto l'accertamento dell'abusiva occupazione degli immobili ad opera dei convenuti, il rilascio degli stessi nonché la condanna di e al risarcimento dei danni subìti. CP_1 CP_2
, e , invece, sebbene Controparte_4 Controparte_5 CP_6
ritualmente citati, non si sono costituiti e, pertanto, devono essere dichiarati contumaci.
Espletata prova per testi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Riassunti i fatti di causa, si precisa che l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass.
28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214). La Suprema Corte, invero, ha chiarito che il principio della "ragione più liquida", in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9370/2018;
Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
Posto ciò, la domanda di usucapione avanzata in via riconvenzionale dai convenuti merita di essere accolta per le ragioni che seguono.
Occorre evidenziare che secondo il consolidato indirizzo della
3 giurisprudenza di merito e di legittimità, “è onere di chi chiede accertarsi
l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene – ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass. civ., sez. II, 2 ottobre
2018, n. 23849). (cfr. Cass. n. 17469/2023).
La Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che “…la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (cfr. ex multis Cass. n.
4863/2010; Cass. n. 17462/2009; Cass. n. 19478/2007) e che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (cfr.
Cass. n. 21837/2018).
Orbene, dalla disamina degli atti di causa e dalle dichiarazioni dei testi escussi è emerso che i convenuti possiedono quali possessori uti dominus da oltre vent'anni il terreno ed il fabbricato rurale oggetto di causa.
Al riguardo si osserva che all'udienza del 13.12.2022, il teste _1
, confermando le circostanze indicate ai nn. 1) e 2) della comparsa
[...]
di costituzione deposita dai convenuti, ha dichiarato che gli stessi possiedono i beni oggetto di causa da oltre 20 anni, precisando quanto segue: “…mi sono occupato della pulizia del terreno da circa 25 anni su incarico della signora …”. Controparte_1
Ed ancora, in termini conformi, all'udienza dell'11.6.2024, il teste ha dichiarato quanto segue: “ la circostanza, Testimone_2
4 seppur non sono in grado di precisare i numeri delle particelle, e ciò so perché sono comproprietario di terreni vicini a quello oggetto di causa. Ho sempre visto i sig.ri e sul terreno in questione, li ho visti tagliere CP_2 CP_1
l'erba, potare le piante, così come si sono occupati del rudere. Raccoglievano pure le olive, ciò facevano direttamente loro, qualche volte ho visto insieme
a loro operai che si occupavano di falciare l'erba. Prima c'era il CP_2
padre che faceva i lavori agricoli, senza avvalersi di collaboratori. Vero è che
i convenuti hanno una casa confinante con il terreno di cui ho detto, si tratta di un tutt'uno ci sono i fabbricati ed il terreno attorno. I fatti di cui ho detto risalgono dal 1990/1991 in poi”.
Dalle dichiarazioni sopra indicate si evince che i convenuti hanno esercitato uti dominus il possesso ventennale sui beni per cui è causa in modo continuo, pacifico ed incontestato;
oltre il corpus si evince anche l'animus possidendi ovvero che i convenuti hanno posseduto la res attraverso un'attività il cui esercizio si presentava incompatibile con il possesso altrui (cfr. Cass., n. 20508/2019; Cass. n. 23849/2018; Tribunale di
Sulmona, n. 274/2019; Tribunale di Latina, n. 2710/2023).
Con riferimento al profilo dell'animus la Corte di Cassazione ha precisato che esso “…consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà
o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui” (Cassazione, ordinanza del 5 aprile 2011, n. 7757).
Al riguardo sia il teste che il teste Testimone_1 Testimone_2
hanno confermato che i convenuti sui luoghi oggetto di causa “…
[...]
hanno provveduto alla realizzazione della stradella, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei predetti manufatti e terreno limitrofo, nonché alla apposizione della recinzione alberata lungo i confini”.
Il primo teste escusso inoltre, ha dichiarato che “… da quando ho
5 ricordo la strada c'è sempre stata e dapprima ricordo una catena a delimitazione della strada e poi sostituita da un cancello”; il secondo, invece, ha affermato che “…quando i convenuti hanno comprato il terreno ed il fabbricato hanno eseguito la ristrutturazione dell'immobile e vi accedevano attraverso la stradella che parte dalla strada Gibba e va verso i fabbricati.
Anche la strada è stata realizzata dai convenuti anche per accedere con i mezzi che trasportavano il materiale per la ristrutturazione dei fabbricati …”.
Le dichiarazioni rese dai testi indicati, quindi, hanno permesso di accertare che i convenuti hanno impedito ai proprietari dei beni per cui è causa di accedere agli stessi mediante l'apposizione di una recinzione alberata lungo i confini del fondo e la collocazione, dapprima, di una catena e, poi, di un cancello sulla strada che si diparte dalla via pubblica attraversa il terreno e conduce al fabbricato rurale.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza “Il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà
a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto,
l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cosiddetto ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione”
(cfr. Cass. n. 18528/2023).
La Suprema Corte – con la recente sentenza n. 25095/2022 – ha affermato, inoltre, che in tema di usucapione, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onere probatorio in quanto non spetta al possessore dimostrare l'esistenza dell'animus possidendi, ma alla parte che si opponga all'avvenuta
6 maturazione dell'usucapione dimostrare la carenza di tale elemento soggettivo.
Al riguardo, i testi indicati dalla parte attrice, Testimone_3
e quest'ultimo marito dell'attrice, non hanno
[...] Testimone_4
fornito elementi utili e idonei a confutare le dichiarazioni rese da e _1
, per come sopra richiamate. Tes_2
Il teste , in particolare, ha dichiarato di Testimone_3
essersi recato sui luoghi oggetto di causa solo nell'anno 2012, quindi, quando era già decorso il ventennio utile per l'acquisto per usucapione dei beni in contesa il cui possesso è iniziato nel 1991.
In ragione di quanto evidenziato, la domanda avanzata dai convenuti in via riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento dell'acquisto del terreno e del fabbricato rurale per intervenuta usucapione è fondata e, come tale, merita accoglimento.
Per completezza si evidenzia che la consulenza tecnica chiesta dalla parte attrice – preordinata ad accertare sotto il profilo temporale le opere eseguite – è inconducente ai fini della decisione in quanto le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno dimostrato che i convenuti hanno posseduto ad usucapionem per almeno un ventennio i beni immobili oggetto di causa, esercitando un'attività corrispondente al diritto di proprietà.
Dall'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, consegue il rigetto della domanda avanzate dall'attore e dal terzo costituitosi in giudizio, avente ad oggetto l'azione di rivendicazione.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate – tenuto conto del valore della causa in applicazione dell'art. 15 c.p.c. – sulla base dei parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come modificato ed aggiornato con il D.M. n. 147/2022.
7
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 1206/2015
R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) dichiara la contumacia di , e Controparte_4 Controparte_5
; CP_6
2) rigetta la domanda attorea;
3) rigetta la domanda avanzata dal terzo chiamato in causa CP_3
[...]
4) accoglie la domanda avanzata in via riconvenzionale dai convenuti e e per l'effetto accerta e dichiara che gli stessi CP_1 CP_2
hanno acquistato per usucapione il terreno e il fabbricato rurale siti nel Comune di Piraino e rispettivamente identificati in catasto al fg.
15 partt. nn. 128 e 129;
5) onera al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza;
6) condanna a corrispondere ai convenuti € 2.552,00 a Parte_1
titolo di onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7) condanna a corrispondere ai convenuti € 2.552,00 Controparte_3
a titolo di onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Patti, 25.9.2024
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2024, il giorno 25 del mese di settembre, avanti al Giudice dott.ssa
Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 1206/2015 R.G.
tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Carla Carrozza, giusta procura in atti,
attrice
contro
, nata a [...] il [...] e Controparte_1 CP_2
nato Barcellona P.G. (Me) il 27.02.1975, rappresentati e difesi
[...]
dall'avv. Calogero Monastra, giusta procura in atti,
convenuti
e nei confronti di nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_3
dagli avv.ti Antonio Suria, Francesco Suria e Maurizio Suria, giusta procura in atti;
terzo chiamato in causa
e
, e , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
terzi chiamati in causa contumaci 1 All'odierna udienza sono comparsi l'avv. Carla Carrozza per l'attrice, l'avv.
Calogero Monastra per i convenuti e l 'avv. per delega degli avv.ti CP_7
Antonio Suria, Francesco Suria e Maurizio Suria per . Controparte_3
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
FATTO E DIRITTO
, premettendo di essere proprietaria per ¾ indivisi di un Parte_1
terreno e di un fabbricato rurale siti nel Comune di Piraino (Me), rispettivamente identificati in catasto al fg. 15, particelle nn. 128 e 129, ha agìto in giudizio al fine di ottenere la condanna di e Controparte_1
al rilascio dei beni illegittimamente occupati con Controparte_2
l'eliminazione delle opere ivi eseguite, nonchè la condanna al risarcimento del danno subìto.
L'attrice ha esposto che l'accesso agli immobili di sua proprietà le era stato precluso da un cancello in ferro posto dai convenuti a ridosso della pubblica via e da cui diparte una strada carrabile che conduce alla sua abitazione.
Parte attrice, inoltre, ha rappresentato che e CP_1 CP_2
avevano, altresì, collocato un altro cancello sul muro divisorio contiguo al suo fabbricato rurale inglobando - illecitamente - quest'ultimo nella struttura della loro abitazione.
e , costituitisi in giudizio, Controparte_1 Controparte_2
hanno chiesto, in via preliminare, la chiamata in causa di , Controparte_4
, e , quali comproprietari degli Controparte_5 Controparte_3 CP_6
2 immobili oggetto del presente giudizio;
in via riconvenzionale, hanno chiesto l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà del terreno e del fabbricato rurale, affermando di avere posseduto tali beni in modo pacifico, continuo ed incontestato sin dall'anno
1991; in subordine, i convenuti hanno chiesto l'attribuzione dei beni per cui
è causa ex art. 938 c.c..
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si è Controparte_3
costituito in giudizio ed ha chiesto l'accertamento dell'abusiva occupazione degli immobili ad opera dei convenuti, il rilascio degli stessi nonché la condanna di e al risarcimento dei danni subìti. CP_1 CP_2
, e , invece, sebbene Controparte_4 Controparte_5 CP_6
ritualmente citati, non si sono costituiti e, pertanto, devono essere dichiarati contumaci.
Espletata prova per testi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Riassunti i fatti di causa, si precisa che l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass.
28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214). La Suprema Corte, invero, ha chiarito che il principio della "ragione più liquida", in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9370/2018;
Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
Posto ciò, la domanda di usucapione avanzata in via riconvenzionale dai convenuti merita di essere accolta per le ragioni che seguono.
Occorre evidenziare che secondo il consolidato indirizzo della
3 giurisprudenza di merito e di legittimità, “è onere di chi chiede accertarsi
l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene – ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass. civ., sez. II, 2 ottobre
2018, n. 23849). (cfr. Cass. n. 17469/2023).
La Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che “…la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (cfr. ex multis Cass. n.
4863/2010; Cass. n. 17462/2009; Cass. n. 19478/2007) e che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (cfr.
Cass. n. 21837/2018).
Orbene, dalla disamina degli atti di causa e dalle dichiarazioni dei testi escussi è emerso che i convenuti possiedono quali possessori uti dominus da oltre vent'anni il terreno ed il fabbricato rurale oggetto di causa.
Al riguardo si osserva che all'udienza del 13.12.2022, il teste _1
, confermando le circostanze indicate ai nn. 1) e 2) della comparsa
[...]
di costituzione deposita dai convenuti, ha dichiarato che gli stessi possiedono i beni oggetto di causa da oltre 20 anni, precisando quanto segue: “…mi sono occupato della pulizia del terreno da circa 25 anni su incarico della signora …”. Controparte_1
Ed ancora, in termini conformi, all'udienza dell'11.6.2024, il teste ha dichiarato quanto segue: “ la circostanza, Testimone_2
4 seppur non sono in grado di precisare i numeri delle particelle, e ciò so perché sono comproprietario di terreni vicini a quello oggetto di causa. Ho sempre visto i sig.ri e sul terreno in questione, li ho visti tagliere CP_2 CP_1
l'erba, potare le piante, così come si sono occupati del rudere. Raccoglievano pure le olive, ciò facevano direttamente loro, qualche volte ho visto insieme
a loro operai che si occupavano di falciare l'erba. Prima c'era il CP_2
padre che faceva i lavori agricoli, senza avvalersi di collaboratori. Vero è che
i convenuti hanno una casa confinante con il terreno di cui ho detto, si tratta di un tutt'uno ci sono i fabbricati ed il terreno attorno. I fatti di cui ho detto risalgono dal 1990/1991 in poi”.
Dalle dichiarazioni sopra indicate si evince che i convenuti hanno esercitato uti dominus il possesso ventennale sui beni per cui è causa in modo continuo, pacifico ed incontestato;
oltre il corpus si evince anche l'animus possidendi ovvero che i convenuti hanno posseduto la res attraverso un'attività il cui esercizio si presentava incompatibile con il possesso altrui (cfr. Cass., n. 20508/2019; Cass. n. 23849/2018; Tribunale di
Sulmona, n. 274/2019; Tribunale di Latina, n. 2710/2023).
Con riferimento al profilo dell'animus la Corte di Cassazione ha precisato che esso “…consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà
o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui” (Cassazione, ordinanza del 5 aprile 2011, n. 7757).
Al riguardo sia il teste che il teste Testimone_1 Testimone_2
hanno confermato che i convenuti sui luoghi oggetto di causa “…
[...]
hanno provveduto alla realizzazione della stradella, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei predetti manufatti e terreno limitrofo, nonché alla apposizione della recinzione alberata lungo i confini”.
Il primo teste escusso inoltre, ha dichiarato che “… da quando ho
5 ricordo la strada c'è sempre stata e dapprima ricordo una catena a delimitazione della strada e poi sostituita da un cancello”; il secondo, invece, ha affermato che “…quando i convenuti hanno comprato il terreno ed il fabbricato hanno eseguito la ristrutturazione dell'immobile e vi accedevano attraverso la stradella che parte dalla strada Gibba e va verso i fabbricati.
Anche la strada è stata realizzata dai convenuti anche per accedere con i mezzi che trasportavano il materiale per la ristrutturazione dei fabbricati …”.
Le dichiarazioni rese dai testi indicati, quindi, hanno permesso di accertare che i convenuti hanno impedito ai proprietari dei beni per cui è causa di accedere agli stessi mediante l'apposizione di una recinzione alberata lungo i confini del fondo e la collocazione, dapprima, di una catena e, poi, di un cancello sulla strada che si diparte dalla via pubblica attraversa il terreno e conduce al fabbricato rurale.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza “Il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà
a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto,
l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cosiddetto ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione”
(cfr. Cass. n. 18528/2023).
La Suprema Corte – con la recente sentenza n. 25095/2022 – ha affermato, inoltre, che in tema di usucapione, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onere probatorio in quanto non spetta al possessore dimostrare l'esistenza dell'animus possidendi, ma alla parte che si opponga all'avvenuta
6 maturazione dell'usucapione dimostrare la carenza di tale elemento soggettivo.
Al riguardo, i testi indicati dalla parte attrice, Testimone_3
e quest'ultimo marito dell'attrice, non hanno
[...] Testimone_4
fornito elementi utili e idonei a confutare le dichiarazioni rese da e _1
, per come sopra richiamate. Tes_2
Il teste , in particolare, ha dichiarato di Testimone_3
essersi recato sui luoghi oggetto di causa solo nell'anno 2012, quindi, quando era già decorso il ventennio utile per l'acquisto per usucapione dei beni in contesa il cui possesso è iniziato nel 1991.
In ragione di quanto evidenziato, la domanda avanzata dai convenuti in via riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento dell'acquisto del terreno e del fabbricato rurale per intervenuta usucapione è fondata e, come tale, merita accoglimento.
Per completezza si evidenzia che la consulenza tecnica chiesta dalla parte attrice – preordinata ad accertare sotto il profilo temporale le opere eseguite – è inconducente ai fini della decisione in quanto le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno dimostrato che i convenuti hanno posseduto ad usucapionem per almeno un ventennio i beni immobili oggetto di causa, esercitando un'attività corrispondente al diritto di proprietà.
Dall'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione, consegue il rigetto della domanda avanzate dall'attore e dal terzo costituitosi in giudizio, avente ad oggetto l'azione di rivendicazione.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono liquidate – tenuto conto del valore della causa in applicazione dell'art. 15 c.p.c. – sulla base dei parametri di cui ai D.M. n. 55/2014, per come modificato ed aggiornato con il D.M. n. 147/2022.
7
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 1206/2015
R.G., respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) dichiara la contumacia di , e Controparte_4 Controparte_5
; CP_6
2) rigetta la domanda attorea;
3) rigetta la domanda avanzata dal terzo chiamato in causa CP_3
[...]
4) accoglie la domanda avanzata in via riconvenzionale dai convenuti e e per l'effetto accerta e dichiara che gli stessi CP_1 CP_2
hanno acquistato per usucapione il terreno e il fabbricato rurale siti nel Comune di Piraino e rispettivamente identificati in catasto al fg.
15 partt. nn. 128 e 129;
5) onera al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza;
6) condanna a corrispondere ai convenuti € 2.552,00 a Parte_1
titolo di onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7) condanna a corrispondere ai convenuti € 2.552,00 Controparte_3
a titolo di onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Patti, 25.9.2024
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
8