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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/05/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.P.U. 30-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Francesca
Greco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per l'omologazione del piano dei debiti di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. r.g. 30/2024 sub 1 introdotto da:
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(LT) il 13/03/1958 e residente in [...];
RICORRENTE DEBITRICE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. ...................................................................................................... 1
2. Osservazioni del creditore AN Consumer Bank Spa. .................................................. 2
3. Le Valutazioni del Tribunale. ................................................................................................. 3
3.1 Competenza. ..................................................................................................................... 3 3.2 I presupposti di ammissibilità e fattibilità della proposta. ............................................... 3
1. Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 20 settembre 2024, ha adìto il Parte_1
Tribunale al fine di chiedere l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
1 L'OCC, nella persona della dott.ssa ha attestato la fattibilità del Persona_1
piano e la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
Il Tribunale, dopo aver richiesto integrazioni alla ricorrente, con decreto del
14/01/2025, ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano, ne ha disposto la pubblicazione e la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII.
Successivamente al predetto decreto, l'OCC ha depositato:
- in data 17/01/2025, nota in cui la società banca comunicava di aver ceduto CP_1
il credito alla Società Knicks SPV Srl, che pertanto è subentrata nella posizione creditoria;
anche l' ha rettificato la propria precisazione del Controparte_2
credito, comunicando un ulteriore importo di € 1.448,57 per n. 4 cartelle esattoriali che non erano state precedentemente incluse;
- in data 20/01/2025, nota in cui si riporta la comunicazione ricevuta da parte della
OM Banca spa che ha precisato il proprio credito residuo nella somma totale di €
922,79;
- in data 28/01/2025, la relazione di cui all'art. 70 co.6 CCII nella quale ha dato atto che sono state formulate osservazioni da parte della AN Consumer Bank Spa.
In data 08/03/2025 l'OCC ha depositato la prova dell'avvenuta comunicazione del piano ai creditori, avvenuta in data 14/01/2025.
L'udienza dell'8 marzo 2025 è stata rinviata al 9 aprile 2025 al fine di instaurare il contraddittorio con i creditori opponenti con riferimento alla proposta migliorativa presentata dal debitore in data 13/12/2025.
All'udienza del 9 aprile 2025 il difensore del creditore AN ha dichiarato – a fronte del miglioramento della proposta che prevede, come riformulata in data
13/12/2025, il 10% di soddisfacimento della propria posizione – di non avere ulteriori motivi per opporsi all'accoglimento della domanda.
Il giudice ha riservato la decisione.
2. Osservazioni del creditore AN Consumer Bank Spa.
In data 27/01/2025 il creditore AN Consumer Bank Spa ha inviato all'OCC osservazioni al piano di ristrutturazione dei debiti della ricorrente, chiedendo “in via principale, in caso di omologazione del piano, di rimodulare la proposta di piano del
2 consumatore presentata dall'istante, anche alla luce delle considerazioni di cui alla presente memoria”.
In particolare, AN ha opposto “l'inammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti avanzata dall'istante, in quanto il piano prevede la falcidia del 95,00% del credito della Santader Consumer Bank relativamente al contratto di delega n. 20112773, con proposta percentuale di soddisfazione del 5,00% - in 42 rate – e una falcidia del 100% per il contratto di delega n. 20069450 e che, ad avviso del creditore, avrebbe creato uno squilibrio tra le ragioni della finanziaria e l'intenzione del consumatore di esdebitarsi, ponendo il creditore in una condizione di svantaggio e prevedendo un'ingiustificata falcidia delle proprie ragioni creditorie”.
All'esito della riformulazione del piano e della proposta da parte della ricorrente, il creditore ha dichiarato di non aver più nulla da opporre rispetto alla domanda avanzata dal debitore.
Invero, all'udienza si è chiarito che le osservazioni di AN attenevano al primo piano depositato dall'istante e non a quello successivamente integrato dalla debitrice in data 13/12/2024, nel quale si prevede il soddisfacimento dei creditori chirografari, tra cui AN, nella misura del 10%.
3. Le Valutazioni del Tribunale.
La domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come riformulato dalla ricorrente in data 13/12/2025, può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
3.1 Competenza.
Sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Avezzano ai sensi dell'art. 27 co.
2 e 3 lett. b) CCII, poiché la ricorrente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio, nel circondario di questo
Tribunale, risultando residente ad Avezzano (AQ), come risulta dalla documentazione in atti.
3.2 I presupposti di ammissibilità e fattibilità della proposta.
In base a quanto stabilito dall'art. 67 CCII, la proposta soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. CCII.
3 3.2.1 Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione dell'OCC è emerso che il debitore:
- può essere qualificato consumatore ai sensi dell'art.2 comma 1, lettera e) CCII, essendo persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale ed è per l'appunto gravato da debiti personali;
- si trova in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 comma 1 lettera c) CCII, da ricondursi prevalentemente nell'evoluzione della vita personale e matrimoniale, quest'ultima conclusasi con il divorzio. Nel dettaglio la ricorrente risulta comproprietaria di un immobile sito ad Avezzano del valore stimato – pro quota - di € 13.933,33, e di un autoveicolo del valore di circa € 1.000,00, nonché percepisce un reddito netto mensile di circa € 1.700; la ricorrente è, inoltre, obbligata al pagamento di un debito di oltre € 70.000,00, oltre alle spese prededucibili di €
3.005,85, originato dal mutuo ipotecario contratto nel 2006, in costanza di matrimonio, per l'immobile sito in L'Aquila, andato distrutto con il terremoto del 2009, dalle imposte comunali ed erariali non pagate e dai contratti di finanziamento stipulati per tentare il risanamento dei debiti pregressi;
- non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69 CCII;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non può essere assoggettato a procedure concorsuali di cui alla lettera c) dell'art.2
CCII;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.
3.2.2 In particolare, quanto all'insussistenza di colpa grave, si osserva che dall'esame dell'attuale testo normativo risulta che il controllo del giudice continua ad avere ad oggetto l'assenza di colpa e di atti in frode, ma, nell'ottica del favor debitoris, viene limitato il grado di rilevanza della colpa, valorizzando i soli casi di colpa grave.
Secondo la giurisprudenza di merito, la colpa grave può essere esclusa quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e di patrimonio, abbia ritenuto, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterla adempiere. Risulta, dunque, incolpevole il debitore che si trovi ad affrontare
4 una crisi da sovraindebitamento a causa di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati1.
Nel caso in esame, tale condizione ostativa non può rinvenirsi nel comportamento della debitrice, come confermato anche nella relazione dell'OCC.
È, infatti, emerso che la crisi finanziaria della debitrice sia originata dal contratto di mutuo stipulato, in costanza di matrimonio, per l'acquisto, nel 2007, di un appartamento sito in L'Aquila che, a causa del terremoto del 2009, è divenuto inagibile fino al 2013 quando è stato ristrutturato con fondi pubblici e riconsegnato alla proprietaria. Nel frattempo, la debitrice, dopo diverse sistemazioni provvisorie, si è stabilita presso l'abitazione del padre ad Avezzano e, contestualmente, ha affrontato la separazione e il divorzio dal marito.
Tali circostanze (il sisma del 2009 e l'epilogo del matrimonio) possono ben ritenersi fatti sopravvenuti e imprevedibili al momento della stipula delle obbligazioni, che hanno inciso sulla capacità della ricorrente di far fronte alle proprie spese, non potendo più contare sul supporto economico del marito, come in costanza di matrimonio, neppure per le spese quotidiane.
L'assenza di colpa grave emerge anche in relazione agli ulteriori finanziamenti, contratti per tentare di ripianare i debiti pregressi e far fronte a spese impreviste, nonché dal fatto che la ricorrente ha tentato la vendita dell'immobile sito in L'Aquila, senza successo, subendo, poi, nel 2022, un pignoramento immobiliare all'esito del quale il bene è stato venduto al prezzo di € 70.000 circa, a fronte del prezzo di acquisto iniziale di € 135.000.
Né la debitrice appare condurre una vita al di sopra delle proprie possibilità, tenuto conto della documentazione depositata in atti e della condizione personale come rappresentata anche dall'OCC. In particolare, la debitrice risulta formalmente proprietaria di 1/6 della casa sita in Avezzano, via San Rocco 16, dove vive con la sorella comproprietaria e corrisponde un'indennità di occupazione di € 210,00.
Pertanto, l'esposizione della debitrice non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o imprudenti della stessa, né a spese voluttuarie e il ricorso a nuovi
5 finanziamenti è stata effettuato proprio allo scopo di adempiere tempestivamente al pagamento dei debiti già contratti, garantendosi una liquidità minima per i bisogni essenziali.
Non vi sono, dunque, elementi che inducano a ritenere che la debitrice abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con atti fraudolenti o con malafede, né che abbia assunto obbligazioni che ora non riesce più a soddisfare integralmente con colpa grave.
3.2.3 Sotto il profilo della fattibilità del piano, sia giuridica (compatibilità con le norme inderogabili) sia economica (realizzabilità e attitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati), si osserva quanto segue.
Il piano presentato dalla ricorrente è stato così formulato:
Mettendo a disposizione il 20% del TFS, pari a circa € 8.200,00 (come da proposta migliorativa), si arriva ad una somma totale di € 23.278,06.
La proposta migliorativa, pertanto, prevede il soddisfacimento dei crediti nella misura di seguito indicata:
6 Quanto al TFS maturato in costanza di rapporto, allo stato inesigibile, lo stesso costituisce un diritto certo e liquido del lavoratore, che consente di soddisfare in futuro i creditori. Tuttavia, tale diritto può essere individuato con certezza nei limiti di quanto effettivamente maturato e accantonato dalla debitrice nel momento della valutazione della proposta, non essendo possibile prevedere le dinamiche lavorative e stipendiali future.
Nel caso di specie, il piano risulta fattibile in quanto, pur non essendo stata la somma a titolo di TFS già acquisita dalla debitrice, la stessa risulta prossima alla pensione e, dunque, tale credito, destinato al piano nella misura del 20% per un totale di € 8.200,00, sarà conseguito a breve distanza temporale dall'omologa, considerato che la ricorrente raggiungerà presto l'età pensionabile.
Con riferimento ai finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o trattenute in busta paga, si osserva che la normativa attualmente vigente, applicabile al caso concreto, prevede espressamente all'art. 67 co. 3 CCII che, “la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”. Tale comma meglio
7 precisa la falcidia dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, circostanza rilevante nel caso di specie, dove i crediti prededucibili, privilegiati e anche chirografi.
Ne discende, pertanto, che la cessione e la delega di pagamento del quinto dello stipendio sono da ritenersi inopponibili alla procedura e i relativi crediti possono essere oggetto di falcidia nell'ambito di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Le somme già percepite dai finanziatori prima del deposito della domanda, tuttavia, non possono essere oggetto di restituzione, essendo, peraltro, state già decurtate dalla posizione debitoria iniziale.
Quanto alla proposta, l'OCC ha attestato la fattibilità della rata mensile e dell'intero piano, precisando che la prima parte del TFS verosimilmente verrà erogata tra ottobre
2025 - marzo 2026.
3.4 Rispetto al compenso dell'OCC si rileva che il piano deve fare i conti con il disposto di cui all'art. 71 co. 4 CCII e che, pertanto, il pagamento dello stesso potrà avvenire solo con le modalità ivi previste.
In conclusione, la proposta migliorativa e il piano soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e di fattibilità richiesti dalla legge per l'omologazione.
P.Q.M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da come modificato in data 13/12/2024. Parte_1
DICHIARA chiusa la procedura.
DISPONE che l'OCC vigili sulla corretta esecuzione del piano e riferisca al giudice delegato su eventuali violazioni dello stesso e che, terminata l'esecuzione del piano, presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 co. 4 CCII;
laddove il piano avesse una durata superiore a quella prevista, l'OCC dovrà riferirlo al giudice delegato e fornire al giudice ogni sei mesi una relazione scritta sullo stato di esecuzione del piano.
DISPONE che accrediti mensilmente, entro il giorno 10 del Parte_1
mese, le somme indicate nel piano in un conto corrente intestato alla procedura, che verrà acceso a cura dell'OCC e che sarà vincolato all'ordine del giudice delegato.
AVVERTE la debitrice che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento
8 in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza di cui al successivo capoverso.
DISPONE la pubblicazione entro quarantotto ore della presente sentenza, a cura della
Cancelleria, in apposita area web del sito del Tribunale di Avezzano.
MANDA all'OCC per la comunicazione a tutti i creditori ai sensi dell'art. 70 co.8 CCII.
DISPONE la trascrizione della sentenza a cura dell'OCC.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Avezzano, 30/04/2025
Il Giudice
Francesca Greco
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., sul punto, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 18 marzo 2023; Trib. Salerno, III sezione civile, 14 aprile 2022).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Francesca
Greco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per l'omologazione del piano dei debiti di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. r.g. 30/2024 sub 1 introdotto da:
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(LT) il 13/03/1958 e residente in [...];
RICORRENTE DEBITRICE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. ...................................................................................................... 1
2. Osservazioni del creditore AN Consumer Bank Spa. .................................................. 2
3. Le Valutazioni del Tribunale. ................................................................................................. 3
3.1 Competenza. ..................................................................................................................... 3 3.2 I presupposti di ammissibilità e fattibilità della proposta. ............................................... 3
1. Svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 20 settembre 2024, ha adìto il Parte_1
Tribunale al fine di chiedere l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
1 L'OCC, nella persona della dott.ssa ha attestato la fattibilità del Persona_1
piano e la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
Il Tribunale, dopo aver richiesto integrazioni alla ricorrente, con decreto del
14/01/2025, ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano, ne ha disposto la pubblicazione e la comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII.
Successivamente al predetto decreto, l'OCC ha depositato:
- in data 17/01/2025, nota in cui la società banca comunicava di aver ceduto CP_1
il credito alla Società Knicks SPV Srl, che pertanto è subentrata nella posizione creditoria;
anche l' ha rettificato la propria precisazione del Controparte_2
credito, comunicando un ulteriore importo di € 1.448,57 per n. 4 cartelle esattoriali che non erano state precedentemente incluse;
- in data 20/01/2025, nota in cui si riporta la comunicazione ricevuta da parte della
OM Banca spa che ha precisato il proprio credito residuo nella somma totale di €
922,79;
- in data 28/01/2025, la relazione di cui all'art. 70 co.6 CCII nella quale ha dato atto che sono state formulate osservazioni da parte della AN Consumer Bank Spa.
In data 08/03/2025 l'OCC ha depositato la prova dell'avvenuta comunicazione del piano ai creditori, avvenuta in data 14/01/2025.
L'udienza dell'8 marzo 2025 è stata rinviata al 9 aprile 2025 al fine di instaurare il contraddittorio con i creditori opponenti con riferimento alla proposta migliorativa presentata dal debitore in data 13/12/2025.
All'udienza del 9 aprile 2025 il difensore del creditore AN ha dichiarato – a fronte del miglioramento della proposta che prevede, come riformulata in data
13/12/2025, il 10% di soddisfacimento della propria posizione – di non avere ulteriori motivi per opporsi all'accoglimento della domanda.
Il giudice ha riservato la decisione.
2. Osservazioni del creditore AN Consumer Bank Spa.
In data 27/01/2025 il creditore AN Consumer Bank Spa ha inviato all'OCC osservazioni al piano di ristrutturazione dei debiti della ricorrente, chiedendo “in via principale, in caso di omologazione del piano, di rimodulare la proposta di piano del
2 consumatore presentata dall'istante, anche alla luce delle considerazioni di cui alla presente memoria”.
In particolare, AN ha opposto “l'inammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti avanzata dall'istante, in quanto il piano prevede la falcidia del 95,00% del credito della Santader Consumer Bank relativamente al contratto di delega n. 20112773, con proposta percentuale di soddisfazione del 5,00% - in 42 rate – e una falcidia del 100% per il contratto di delega n. 20069450 e che, ad avviso del creditore, avrebbe creato uno squilibrio tra le ragioni della finanziaria e l'intenzione del consumatore di esdebitarsi, ponendo il creditore in una condizione di svantaggio e prevedendo un'ingiustificata falcidia delle proprie ragioni creditorie”.
All'esito della riformulazione del piano e della proposta da parte della ricorrente, il creditore ha dichiarato di non aver più nulla da opporre rispetto alla domanda avanzata dal debitore.
Invero, all'udienza si è chiarito che le osservazioni di AN attenevano al primo piano depositato dall'istante e non a quello successivamente integrato dalla debitrice in data 13/12/2024, nel quale si prevede il soddisfacimento dei creditori chirografari, tra cui AN, nella misura del 10%.
3. Le Valutazioni del Tribunale.
La domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come riformulato dalla ricorrente in data 13/12/2025, può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
3.1 Competenza.
Sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Avezzano ai sensi dell'art. 27 co.
2 e 3 lett. b) CCII, poiché la ricorrente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio, nel circondario di questo
Tribunale, risultando residente ad Avezzano (AQ), come risulta dalla documentazione in atti.
3.2 I presupposti di ammissibilità e fattibilità della proposta.
In base a quanto stabilito dall'art. 67 CCII, la proposta soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 69 e ss. CCII.
3 3.2.1 Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione dell'OCC è emerso che il debitore:
- può essere qualificato consumatore ai sensi dell'art.2 comma 1, lettera e) CCII, essendo persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale ed è per l'appunto gravato da debiti personali;
- si trova in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 comma 1 lettera c) CCII, da ricondursi prevalentemente nell'evoluzione della vita personale e matrimoniale, quest'ultima conclusasi con il divorzio. Nel dettaglio la ricorrente risulta comproprietaria di un immobile sito ad Avezzano del valore stimato – pro quota - di € 13.933,33, e di un autoveicolo del valore di circa € 1.000,00, nonché percepisce un reddito netto mensile di circa € 1.700; la ricorrente è, inoltre, obbligata al pagamento di un debito di oltre € 70.000,00, oltre alle spese prededucibili di €
3.005,85, originato dal mutuo ipotecario contratto nel 2006, in costanza di matrimonio, per l'immobile sito in L'Aquila, andato distrutto con il terremoto del 2009, dalle imposte comunali ed erariali non pagate e dai contratti di finanziamento stipulati per tentare il risanamento dei debiti pregressi;
- non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69 CCII;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non può essere assoggettato a procedure concorsuali di cui alla lettera c) dell'art.2
CCII;
- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.
3.2.2 In particolare, quanto all'insussistenza di colpa grave, si osserva che dall'esame dell'attuale testo normativo risulta che il controllo del giudice continua ad avere ad oggetto l'assenza di colpa e di atti in frode, ma, nell'ottica del favor debitoris, viene limitato il grado di rilevanza della colpa, valorizzando i soli casi di colpa grave.
Secondo la giurisprudenza di merito, la colpa grave può essere esclusa quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e di patrimonio, abbia ritenuto, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterla adempiere. Risulta, dunque, incolpevole il debitore che si trovi ad affrontare
4 una crisi da sovraindebitamento a causa di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati1.
Nel caso in esame, tale condizione ostativa non può rinvenirsi nel comportamento della debitrice, come confermato anche nella relazione dell'OCC.
È, infatti, emerso che la crisi finanziaria della debitrice sia originata dal contratto di mutuo stipulato, in costanza di matrimonio, per l'acquisto, nel 2007, di un appartamento sito in L'Aquila che, a causa del terremoto del 2009, è divenuto inagibile fino al 2013 quando è stato ristrutturato con fondi pubblici e riconsegnato alla proprietaria. Nel frattempo, la debitrice, dopo diverse sistemazioni provvisorie, si è stabilita presso l'abitazione del padre ad Avezzano e, contestualmente, ha affrontato la separazione e il divorzio dal marito.
Tali circostanze (il sisma del 2009 e l'epilogo del matrimonio) possono ben ritenersi fatti sopravvenuti e imprevedibili al momento della stipula delle obbligazioni, che hanno inciso sulla capacità della ricorrente di far fronte alle proprie spese, non potendo più contare sul supporto economico del marito, come in costanza di matrimonio, neppure per le spese quotidiane.
L'assenza di colpa grave emerge anche in relazione agli ulteriori finanziamenti, contratti per tentare di ripianare i debiti pregressi e far fronte a spese impreviste, nonché dal fatto che la ricorrente ha tentato la vendita dell'immobile sito in L'Aquila, senza successo, subendo, poi, nel 2022, un pignoramento immobiliare all'esito del quale il bene è stato venduto al prezzo di € 70.000 circa, a fronte del prezzo di acquisto iniziale di € 135.000.
Né la debitrice appare condurre una vita al di sopra delle proprie possibilità, tenuto conto della documentazione depositata in atti e della condizione personale come rappresentata anche dall'OCC. In particolare, la debitrice risulta formalmente proprietaria di 1/6 della casa sita in Avezzano, via San Rocco 16, dove vive con la sorella comproprietaria e corrisponde un'indennità di occupazione di € 210,00.
Pertanto, l'esposizione della debitrice non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o imprudenti della stessa, né a spese voluttuarie e il ricorso a nuovi
5 finanziamenti è stata effettuato proprio allo scopo di adempiere tempestivamente al pagamento dei debiti già contratti, garantendosi una liquidità minima per i bisogni essenziali.
Non vi sono, dunque, elementi che inducano a ritenere che la debitrice abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con atti fraudolenti o con malafede, né che abbia assunto obbligazioni che ora non riesce più a soddisfare integralmente con colpa grave.
3.2.3 Sotto il profilo della fattibilità del piano, sia giuridica (compatibilità con le norme inderogabili) sia economica (realizzabilità e attitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati), si osserva quanto segue.
Il piano presentato dalla ricorrente è stato così formulato:
Mettendo a disposizione il 20% del TFS, pari a circa € 8.200,00 (come da proposta migliorativa), si arriva ad una somma totale di € 23.278,06.
La proposta migliorativa, pertanto, prevede il soddisfacimento dei crediti nella misura di seguito indicata:
6 Quanto al TFS maturato in costanza di rapporto, allo stato inesigibile, lo stesso costituisce un diritto certo e liquido del lavoratore, che consente di soddisfare in futuro i creditori. Tuttavia, tale diritto può essere individuato con certezza nei limiti di quanto effettivamente maturato e accantonato dalla debitrice nel momento della valutazione della proposta, non essendo possibile prevedere le dinamiche lavorative e stipendiali future.
Nel caso di specie, il piano risulta fattibile in quanto, pur non essendo stata la somma a titolo di TFS già acquisita dalla debitrice, la stessa risulta prossima alla pensione e, dunque, tale credito, destinato al piano nella misura del 20% per un totale di € 8.200,00, sarà conseguito a breve distanza temporale dall'omologa, considerato che la ricorrente raggiungerà presto l'età pensionabile.
Con riferimento ai finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o trattenute in busta paga, si osserva che la normativa attualmente vigente, applicabile al caso concreto, prevede espressamente all'art. 67 co. 3 CCII che, “la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”. Tale comma meglio
7 precisa la falcidia dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, circostanza rilevante nel caso di specie, dove i crediti prededucibili, privilegiati e anche chirografi.
Ne discende, pertanto, che la cessione e la delega di pagamento del quinto dello stipendio sono da ritenersi inopponibili alla procedura e i relativi crediti possono essere oggetto di falcidia nell'ambito di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Le somme già percepite dai finanziatori prima del deposito della domanda, tuttavia, non possono essere oggetto di restituzione, essendo, peraltro, state già decurtate dalla posizione debitoria iniziale.
Quanto alla proposta, l'OCC ha attestato la fattibilità della rata mensile e dell'intero piano, precisando che la prima parte del TFS verosimilmente verrà erogata tra ottobre
2025 - marzo 2026.
3.4 Rispetto al compenso dell'OCC si rileva che il piano deve fare i conti con il disposto di cui all'art. 71 co. 4 CCII e che, pertanto, il pagamento dello stesso potrà avvenire solo con le modalità ivi previste.
In conclusione, la proposta migliorativa e il piano soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e di fattibilità richiesti dalla legge per l'omologazione.
P.Q.M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da come modificato in data 13/12/2024. Parte_1
DICHIARA chiusa la procedura.
DISPONE che l'OCC vigili sulla corretta esecuzione del piano e riferisca al giudice delegato su eventuali violazioni dello stesso e che, terminata l'esecuzione del piano, presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 co. 4 CCII;
laddove il piano avesse una durata superiore a quella prevista, l'OCC dovrà riferirlo al giudice delegato e fornire al giudice ogni sei mesi una relazione scritta sullo stato di esecuzione del piano.
DISPONE che accrediti mensilmente, entro il giorno 10 del Parte_1
mese, le somme indicate nel piano in un conto corrente intestato alla procedura, che verrà acceso a cura dell'OCC e che sarà vincolato all'ordine del giudice delegato.
AVVERTE la debitrice che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori dal momento
8 in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza di cui al successivo capoverso.
DISPONE la pubblicazione entro quarantotto ore della presente sentenza, a cura della
Cancelleria, in apposita area web del sito del Tribunale di Avezzano.
MANDA all'OCC per la comunicazione a tutti i creditori ai sensi dell'art. 70 co.8 CCII.
DISPONE la trascrizione della sentenza a cura dell'OCC.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Avezzano, 30/04/2025
Il Giudice
Francesca Greco
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., sul punto, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 18 marzo 2023; Trib. Salerno, III sezione civile, 14 aprile 2022).