Sentenza 1 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/2004, n. 12094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12094 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
società Cooperativa Benyacht S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Via L. G. Favarelli presso l'avv. Prof. Arturo Maresca che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli Avvocati Adriana Pignataro e Franco Quaranta che lo rappresentano e difendono per delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 470/2001, decisa il 10 luglio 2001 e pubblicata il 3 settembre 2001, resa dalla Corte d'Appello di Firenze nel procedimento n. 807/2000 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15 gennaio 2004 dal relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
uditi gli avvocati prof. Arturo Maresca per la società ricorrente e Franco Quaranta per l'Istituto controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sorrentino Federico, ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento dell'impugnazione dell'I.N.A.I.L. contro la sentenza del Tribunale di Lucca 18 gennaio 2000, ha rigettato l'opposizione della società cooperativa Benyacht a r.l. al decreto che le ingiungeva di pagare all'Istituto la somma di L. 122.807.625, rivendicata a titolo di differenze di premio assicurazione infortuni sul lavoro. Il giudice dell'appello, diversamente da quello di primo grado, ha ritenuto che il premio fosse dovuto, conformemente alla pretesa dell'I.N.A.I.L., in base alla voce di tariffa 6421 - costruzione, allestimento di carpenteria navale - per l'intera attività svolta dall'azienda e non secondo il tasso medio ponderato tra le voci 6211 - costruzione di carpenteria metallica e lavori in metallo - 6215 - costruzione di arredamenti e di mobili di metallo - e 6222 - trasformazione, riparazione e manutenzione di navi, imbarcazioni e galleggianti -. A tale conclusione la sentenza è pervenuta sul rilievo che le lavorazioni eseguite dall'azienda, prescindendo dalla diversità dei cicli delle varie operazioni, erano tutte ordinate al risultato finale dell'allestimento di medie e grandi unità navali da diporto, cosicché rientravano nella previsione della voce di tariffa 6421 di cui al D.M. 18 giugno 1988, relativa al ciclo di operazioni, comprese le attività complementari e sussidiarie, inerenti a lavori di costruzione e allestimento, ovunque eseguiti di navi, imbarcazioni e altri galleggianti.
La cassazione della sentenza è chiesta dalla Società cooperativa Benyacht con ricorso per un unico motivo e, con ricorso incidentale per un unico motivo, dal resistente I.N.A.I.L.; la società ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Sempre in via preliminare, rileva altresì che non ha fondamento la questione di ammissibilità del ricorso principale, prospettata dall'I.N.A.I.L. per difetto del requisito di specificità della procura speciale apposta a margine dell'atto, in quanto farebbe riferimento alla resistenza a ricorso proposto dall'Istituto. È sufficiente rilevare che nella specie vi è esplicito riferimento alla "cassazione della sentenza n. 470/2001 del 10 luglio-3 settembre emessa dalla Corte d'Appello di Firenze" e che, in ogni caso, qualsiasi residuale incertezza sul suo oggetto deve ritenersi superata dal contesto dell'atto con il quale costituisce corpo unico (cfr. Cass. 15936/2002). Con l'unico motivo del ricorso principale è denunciata violazione dell'art. 40 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e del D.M. 18 giugno 1988. Si sostiene che, sulla base dei fatti pacificamente accertati anche a mezzo della consulenza tecnica, non si era in presenza di impresa che realizzava costruzione e allestimento di navi, ma di una comune azienda metalmeccanica, operante in prevalenza all'interno dello stabilimento, restando priva di rilievo la circostanza che i prodotti della lavorazione fossero poi impiegati da cantieri navali (quindi imprese diverse) per l'allestimento dei natanti, cosicché non si configurava il rischio indotto dalla lavorazione di cui alla voce di tariffa 6421 del decreto ministeriale.
La Corte giudica il ricorso principale fondato.
A norma dell'art. 40, terzo comma, d.P.R. n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), "la tariffa stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39" (ossia l'onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo d'assicurazione). Detta tariffa, periodicamente aggiornata, viene approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su delibera dell'I.N.A.I.L., a norma del primo comma dello stesso art. 40, onde la sua inosservanza si risolve nella violazione di quest'ultima norma di legge ed è perciò censurabile in Cassazione (cfr. Cass. 33/2003). Le parti concordano nel richiamare, per il periodo in contestazione, la tariffa di cui al D.M. 6 giugno 1988, (in G.U., serie generale, n. 152 del 20 giugno 1988), il cui art. 1, primo, comma, stabilisce: "La tariffa dei premi è ordinata secondo una classificazione tecnica di lavorazioni divise in dieci grandi gruppi, ciascuno dei quali è articolato in gruppi, sottogruppi e voci". L'art. 2 dispone: "Agli effetti della tariffa, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in fessa descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.." L'art. 3 precisa:" Qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti effettuata a sè stante come lavorazione principale. In tal caso si fa riferimento alla voce prevista per quest'ultima, sempreché la tariffa non disponga altrimenti". Infine l'art. 4 precisa che, in caso di lavorazione non prevista dalla tariffa, l'inquadramento tariffario viene effettuato attraverso l'analisi tecnica delle operazioni elementari che compongono la lavorazione stessa, in modo da poterla ricondurre ad una determinata previsione tariffaria. Nella tariffa di cui al D.M. 1988, la voce 6421 è esplicitata come "Lavori di costruzione ed allestimento, ovunque eseguiti, di navi, imbarcazioni, ecc..., aggiungendo "i lavori di montaggio e riparazione a bordo di navi ed imbarcazioni, per i quali v. sottogruppi 5230 e 6420".
Secondo la prospettiva della decisione impugnata, l'elemento iden- tificativo della tariffa applicabile non può che essere la lavorazione principale, da ricondurre, in uno dei dieci grandi gruppi, il quale, nel caso in esame, è costituito dalla costruzione e allestimento di navi. Le lavorazioni svolte, dunque, secondo la sentenza impugnata non avevano un'autonomia finale, essendo strumentali alla costruzione e allestimento di navi, quale realizzazione del prodotto che identifica il gruppo. La Corte di Firenze dichiara di fare applicazione del principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale dalle disposizioni esaminate deriva che il rischio di infortuni proprio di una lavorazione complessa comprendente più lavorazioni non può coincidere con quello proprio di ciascuna di esse, e, in particolare, che al fini dell'individuazione della voce di tariffa applicabile, nel concetto di lavorazione vanno comprese le operazioni complementari e sussidiarie svolte dal datore di lavoro in connessione operativa con l'attività principale, anche se effettuate in luoghi diversi: è pertanto necessario inquadrare la lavorazione principale in uno dei dieci grandi gruppi di tariffa, e conseguentemente inquadrare nello stesso grande gruppo anche le predette operazioni (Cass. 7223/1987; 5975/1993; 1277/2000). L'iter logico seguito dalla Corte nel motivare il suddetto principio esclude, dunque, che abbia decisivo rilievo la distinzione, contenuta nella sopra citata elencazione delle modalità per l'applicazione delle tariffe e dei premi, tra "lavorazioni" effettuate dall'impresa assicurata, a ciascuna delle quali corrisponderebbe una diversa voce di tariffa, e semplici "operazioni", che verrebbero compiute nell'ambito di ciascuna lavorazione e sarebbero prive, ancorché di diversa natura, di autonomo rilievo ai fini tariffari. E infatti, il dato normativo sostanziale vuole fondata la determinazione del premio sulla base di una classificazione, cioè di un sistema di elencazione per categorie omogenee delle lavorazioni, nelle quali i cicli delle diverse operazioni sono ordinati eziologicamente al risultato finale delle lavorazioni stesse. La sentenza, quindi, ha ritenuto che il risultato finale delle lavorazioni fosse nella specie costituito dalla costruzione della nave in tutti i suoi componenti, cosicché dal complessivo contesto non era possibile estrapolare singoli cicli, prescindendo dalla lavorazione principale.
Ma, così ragionando la sentenza impugnata ha in sostanza deciso sulla base del diverso, non condivisibile, principio secondo il quale sarebbe rilevante in sè la destinazione finale della lavorazione principale (il prodotto "nave") atteso che ha ritenuto sufficiente il fatto che la produzione avesse ad oggetto elementi per l'allestimento di medie e grandi unità navali da diporto. E invece la giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che la realizzazione di componenti di un prodotto più complesso, non comporta l'applicazione della tariffa relativa all'attività di costruzione del detto prodotto, restando irrilevante la natura delle ulteriori attività, di installazione dei componenti, estranee all'ambito produttivo dell'impresa e preordinate alla realizzazione del prodotto finale (Cass. 7223/1987; 14245/1999; 10207/2000). L'errore giuridico si è tradotto in vizio di attività perché la realizzazione di elementi per l'allestimento navale non poteva essere ritenuto decisivo per l'applicazione della voce di tariffa 6421, dovendosi accertare se la lavorazione principale comprendesse l'installazione dei componenti a bordo di una nave in costruzione, restando così ricompresa nell'insieme delle operazioni che concorrono alla realizzazione del prodotto "mezzo di trasporto per via d'acqua".
Questo accertamento sarà compiuto dal giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Bologna, che nella decisione osserverà il seguente principio di diritto: "In tema di determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'inquadramento di una lavorazione complessa, non espressamente prevista dalla tariffa, va effettuato attraverso l'analisi tecnica delle operazioni che la compongono, svolta con imprescindibile valutazione del rischio ad esse proprio, in modo da condurre la lavorazione ad una determinata previsione tariffaria (secondo la precisazione dell'art. 4 D.M. 6 giugno 1988), con l'osservanza del principio secondo cui nel concetto di lavorazione vanno comprese le operazioni complementari e sussidiarie volte dal datore di lavoro in connessione operativa con l'attività principale e che, invece, è irrilevante la natura delle ulteriori attività, estranee all'attività del datore di lavoro e all'ambito produttivo,e dell'impresa,relative alla realizzazione del prodotto finale". Nella decisione di cassazione della sentenza impugnata resta assorbito l'esame del ricorso incidentale, il cui unico motivo investe la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata. Il giudice del rinvio è anche incaricato di provvedere a regolare le spese del giudizio di cassazione (art. 385, comma terzo, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2004