Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/05/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 632/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza
Il giorno 13.5.25, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordi- nario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione Sono presenti: l'Avv. Francesco Piscopo, per parte appellante, il quale conclude riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riporta- no ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate. Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposi- zione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente ver- bale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in per- sona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 350 bis e dell'art. 281 sexies c.p.c., ovvero con reda- zione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la pre- sente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 632/2024 r.g.a.c.
TRA
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domiciliato alla VIA ROMA N. 157 IN SANT'ATIMO (NA) presso lo studio dell'AVV. FRANCESCO PISCOPO (c.f.: e AVV. C.F._2
ELIO SIMONE (c.f.: ) dai quali è rappresento e difeso C.F._3
in virtù di procura in atti.
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), elet- Controparte_1 P.IVA_1
tivamente domiciliata in VIA CONTE RUGGERO N. 1 CATANIA presso lo studio dell'Avv. DEBORA MARIA PETTINATO, (c.f.:
) dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procu- C.F._4
ra in atti - APPELLATA
NONCHÈ
Controparte_2
CONTUMACE
[...]
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1094/2023 del Giudice di Pace di
Pomigliano d'Arco.
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi del comb. disp degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motiva- zione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il pre- sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata
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all'art. 342 cod. proc. civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma in- nanzi richiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si inten- dono appellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fat- to compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolu- tum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap- pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato in- terno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Deve, quindi ritenersi formato il giudicato interno sul merito della controversia non avendo l' inter- Controparte_3
posto appello incidentale.
2. Esame del caso concreto.
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la Parte_1
sentenza n. 1094/2023 emessa dal Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco stan- te il rigetto dell'opposizione avverso la cartella di pagamento n.07120190086392951000 fondato sull'errato presupposto che oggetto dell'opposizione fosse l'estratto di ruolo. L'appellante, quindi, chiedeva in via preliminare la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impu- gnata e nel merito l'accoglimento del gravame in virtù dell'“estinzione del di- ritto alla riscossione delle violazioni al Codice della strada poste a fondamento della cartella impugnata per mancata e/o erronea notifica ai sensi dell'art. 201
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C.d.S. da parte del e per intervenuta prescrizione Controparte_4
quinquennale stabilita dalla L. 689/81”
Si costituiva l' che insisteva per la declaratoria Controparte_1
di inammissibilità nonché di rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado.
Rimaneva, invece, nuovamente contumace il . Controparte_2
Così instauratosi il contraddittorio, la causa giungeva all'odierna udienza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 350 bis cpc.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'azione per tardività, formulata dall' in Controparte_5
primo grado e reiterata nel presente giudizio. La domanda spiegata in primo grado deve essere qualificata come un'opposizione recuperatoria ex art. 7 del
D.lgs. 150/2011, e non già come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. In proposito, la Suprema Corte ha statuito che “l'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costi- tuito dall'omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento
è quella attualmente disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. 150 del 2011. Se
l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della car- tella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare” (SS.UU. C. Cass. sent. n.
22080/2017).
Va evidenziato che in materia si rinviene una deroga ai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di conversione dell'atto introduttivo ove questo risulti
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difforme dal rito normativamente prescritto, secondo i quali di norma la tem- pestività dell'atto va valutata con riferimento a ciò che determina la pendenza della lite nel rito erroneamente omesso. Nel caso specifico dell'opposizione a cartella in funzione recuperatoria erroneamente introdotta con citazione ex art. 615, co. 1 c.p.c., le Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione han- no, infatti, formulato un principio di diritto opposto, valorizzando la portata innovativa della previsione di cui all'art. 4, co 5, D. Lgs. 150/2011 statuendo che “Nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal D. Lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ri- corso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento – a norma del D.
Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 – è correttamente instaurato se la citazione sia noti- ficata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secon- do il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza in- dipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da par- te del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe do- vuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effet- tuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive l'atto di citazione (fattispecie in tema di ri- scossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del Codice del- la Strada, in cui l'opposizione cd. recuperatoria era stata proposta con citazio- ne tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della
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cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7)” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 758/2022).
Ebbene, sulla scora di tali principi, questo giudicante ritiene che la domanda proposta sia tempestiva in quanto parte opponente, odierna appellante, ha di- mostrato di aver introdotto il giudizio nel prescritto termine decadenziale di trenta giorni. Segnatamente, dalle ricevute telematiche di accettazione e conse- gna della notifica in proprio a mezzo pec dell'atto di citazione di primo grado, si evince che le stesse risultano compiute per entrambi gli enti in data 01 ago- sto 2022, a fronte della ricezione della cartella opposta avvenuta il 26 luglio
2022.
Ciò posto, passando all'esame dei motivi di impugnazione, occorre rile- vare l'errore in cui cadeva il giudice di primo grado basando il suo rigetto sull'erroneo convincimento che oggetto dell'opposizione fosse l'estratto di ruolo anziché la cartella di pagamento, trattandosi, difformemente da quanto ritenuto in prime cure di una impugnazione recuperatoria, diretta a contestare l'atto impositivo di cui non si era avuta conoscenza a causa della omessa noti- fica.
Pertanto, correttamente individuato l'atto impugnato e contestatane l'omessa notificazione da parte dell'opponente odierno appellante, si rende necessario verificare se l'appellata (gravata del relativo onere) abbia fornito la prova della notifica dei verbali sottesi alla stessa, attraverso il deposito di ido- nea documentazione. Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5403/2019, ha affermato che “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della stra- da, ove il destinatario di questa deduca l'omessa notifica del verbale di accer-
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tamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca effi- cacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale” (in senso con- forme, Cass., Sent. n. 8267/2010). Parimenti, per quanto concerne la prova dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale, è necessario che il portatore del- la pretesa alla riscossione produca in giudizio quanto meno il relativo avviso di ricevimento (sulla questione, Cass., Sent. n. 33563/2018 e 15795/2016).
Sempre in punto d diritto, inoltre, l'art. 201, co. 5 C.d.S., sancisce che l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione amministrati- va pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto dal primo comma della medesima di- sposizione;
dunque, 90 giorni. Ne consegue l'estinzione dell'obbligazione san- zionatoria perché in applicazione della previsione di cui all'art. 201, co. 5
C.d.S. e come precisato dalle Sezioni Unite, l'obbligo di pagare la somma do- vuta per la violazione a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto (Cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 22080/2017 cit.).
Applicando i suddetti principi di diritto al caso di specie, questo giudi- cante ritiene che l'opposizione sia fondata;
invero, da un lato, l'ente imposito- re, il rimaneva contumace in entrambi i giudizi e, dall'altro, l' CP_2 [...]
, depositava la prescritta documentazione comproban- Controparte_1
te l'avvenuta notifica solo nel corso del presente giudizio, in data 12 marzo
2024 e, dunque tardivamente. Tale deposito, infatti, non può che ritenersi
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inammissibile essendo avvenuto in contrasto col divieto di nuove produzioni di cui all'art. 345 c.p.c., non essendo più consentito al giudice ammettere nuo- ve produzioni documentali in appello sulla base dell'indispensabilità del do- cumento ai fini del decidere (come, invece, consentiva il testo previgente dello stesso art. 345 c.p.c.; Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017) ferma la sola possibilità di dedurne la tardività inimputabile in ragione della impossibilità della tempestiva acquisizione. Sul punto, in maniera lapalissiana è intervenuta la Suprema Corte a ribadire che “nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d. l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (ap- plicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammis- sione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 26522 del
09/11/2017).
Dunque, non risultando dedotto alcunché in ordine al motivo dell'impossibilità della produzione di tale documentazione in primo grado per fatto non imputabile all'appellata, non può che discenderne l'inammissibilità degli stessi.
In ragione di quanto precede e tenuto conto, altresì, che nell'opposizione recuperatoria avverso cartella esattoriale l'opponente può li- mitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale qua- le vizio di formazione della pretesa dell'amministrazione, senza necessità di
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contestare il merito della violazione del Codice della Strada (Cass. civ., sent. n.
4690/22; Cass. civ, sent. n. 34631/2021; Cass. civ., ord. 3318/2021; Cass. civ., ord. n.11789 del 06/05/2019, ord. n. 3318 del 10/02/2021), l'opposizione spiegata in primo grado va accolta.
Tenuto conto degli esiti complessivi della lite e delle ragioni poste a fondamento dell'accoglimento, sussistono evidenti ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e del così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del giudi- ce di pace di Pomigliano d'Arco, annulla la cartella di pagamento n.
07120190086392951000
3) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio
Il giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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