Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/04/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1128/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
TRATTAZIONE SCRITTA
Il giorno 18 aprile 2025, nella SEZIONE PRIMA civile del Tribunale di Poten- za, all'udienza del Giudice dott.ssa Volpe, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- APPELLANTE -
E
E Controparte_1 Controparte_2
- APPELLATI -
Ha depositato note scritte:
l'Avv. Francesco Scognamiglio per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Po-tenza per l'appellante, il quale si riporta ai precedenti scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'Avv. Giovanni Carnevale per gli appellati, il quale si riporta a tutti i propri atti, chie- dendone l'accoglimento.
Il Giudice, terminata la discussione cartolare, decide la causa dando lettura, ai sen-si dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra-gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Auto- rizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla rac- colta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giulia Volpe pronunzia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1128/2022 r.g.a.c.
TRA
1
(c.f. ), in persona del Prefetto in carica p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (c.f. ), presso i cui uf- P.IVA_2
fici siti in al Corso XVIII Agosto n. 46 ope legis è domiciliata Pt_1
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._1
(PZ) e residente in [...] alla C.da Sterpara, e Controparte_2
(c.f. ), nato il [...] a [...] e ivi residente al- C.F._2
la C.da Sterpara, rappresentati e difesi, giusta procura in cal-ce al ricorso di primo gra- do, dall'Avv. Giovanni Carnevale (c.f. ) ed elettivamente do- C.F._3
miciliati presso il suo studio sito in Pescopagano (PZ) alla Via F. Laviano n. 34
- APPELLATI -
OGGETTO: Appello - opposizione a sanzione amministrativa - violazione C.d.S.
CONCLUSIONI: Come da presente verbale nella parte che precede
SVOLGMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello del 20.04.2022 e notificato in data 05.07.2022, la Parte_1
impugnava la sentenza n. 108/2021 del Giudice di Pace di Pescopaga-no, resa
[...]
nel giudizio recante n. R.G. 420/2020, emessa in data 29.09.2021 e pub-blicata in data
20.10.2021, non notificata, con la quale il Giudice di prime cure ac-coglieva il ricorso proposto dai Sig.ri e e, per l'effetto, annullava il Controparte_1 Controparte_2
verbale n. 7487092026 elevato, per violazione degli artt. 116, co. 15, e 17 C.d.S., in data
10.07.2020 dai Carabinieri del Comando Stazione di Sant'Andrea di Conza, compen- sando tra le parti le spese del giudizio.
Parte appellante censurava la sentenza di primo grado ritenendola nulla e ingiusta per violazione e falsa applicazione dell'art. 54 c.p. e dell'art. 4 l. n. 689/1981.
Nello specifico, l'appellante assumeva che il presunto stato di necessità, che aveva giu- stificato la decisione di annullamento del verbale contestato riguardava lo stato di timo- re, accusato dalla cugina del trasgressore, che avrebbe imposto l'intervento, più celere possibile, da parte del Sig. , il quale, seppur sprovvisto della patente Controparte_1 di guida, al fine di raggiungere l'abitazione dalla quale era pervenuta la richiesta di aiu-
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to, illecitamente conduceva l'autovettura del padre Sig. . Ebbene, Controparte_2
sosteneva parte appellante che il primo Giudice, accogliendo tale prospettazione, erro- neamente riteneva che la situazione descritta fosse adegua-tamente provata e che fosse tale da costituire lo stato di necessità che esclude la punibilità per la violazione ammini- strativa commessa. L'appellante rilevava come la decisione de qua non fosse condivisi- bile perché, ai fini della sussistenza della scriminante invocata, occorre che il compor- tamento tenuto debba essere assoluta-mente necessitato e, dunque, per ritenere che la condotta illecita sia giustificata dallo stato di necessità si deve verificare che proprio tale condotta illecita (rectius la guida senza patente) sia stata indispensabile al fine di scon- giurare il pericolo di danno grave alla persona non altrimenti evitabile. Nel caso di che trattasi, secondo parte appellante, vi erano condotte alternative lecite che avrebbero avu- to anche maggiore efficacia e rapidità di intervento (e.g. il servizio di emergenza territo- riale 112) e che, in ogni caso, in punto di diritto, una volta acclarato che non si trattasse di una patologia acuta, bensì esclusivamente di un attacco di panico, la guida sen-za pa- tente non aveva alcuna efficacia “salvifica” secondo un criterio oggettivo di regolarità statistica. Secondo la ricostruzione dell'appellante, quindi, la sentenza impugnata avrebbe peccato di superficialità sia nella parte in cui riteneva provate le circostanze de- dotte a supporto dello stato di necessità che nella parte in cui ritene-va che tali circo- stanze avessero efficacia giustificatrice. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata per i motivi espo-sti nonché la con- ferma del verbale contestato con vittoria di spese.
Si costituivano, con comparsa di risposta del 04.10.2022 e depositata in pari data, i
Sig.ri e , i quali rilevavano, a contrario, come la Controparte_1 Controparte_2
positiva valutazione delle prove avesse guidato il Giudice di Pace attraverso un puntuale percorso motivazionale conducendolo alla stesura di una sentenza di giu-stizia e di giu- stezza. Asserivano gli appellati, infatti, che dalla documentazione versata in atti e me- diante l'escussione dei testi, i medesimi avevano dato prova che, nelle circostanze con- crete e contingenti di tempo e di luogo, fosse giusto il convincimento del trasgressore del pericolo grave e imminente che stava interes-sando la di lui cugina e che il suo in- tervento sarebbe stato l'unico possibile, per tempo e distanza, in grado di prevenirlo. Ri- teneva, quindi, parte appellata che, alla luce del dato reale, prive di pregio apparivano le considerazioni svolte dall'appellante circa la possibilità di condotte alternative che sa- rebbero state più efficaci e rapide. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la con-
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ferma della sen-tenza impugnata, con vittoria di diritti e onorari di causa.
L'udienza di prima comparizione veniva fissata in data 07.10.2022 e ne veniva di-sposta la trattazione scritta. Alla predetta udienza, il Giudice, viste le note scritte depositate e rilevato che la costituzione del convenuto era avvenuta solo in data 04.10.2022, a tutela del contraddittorio, disponeva un breve rinvio per consentire all'attore di prendere com- piuta visione della comparsa e rinviava, per i suddetti incombenti, all'udienza del
05.04.2023.
La causa veniva quindi rinviata per discussione, all'udienza cartolare del 18.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le considerazioni che seguono dimostrano la fondatezza delle censure articolate a so- stegno dell'appello, che va, conseguentemente, accolto.
La Corte Suprema di Cassazione ha ripetutamente affermato che ai fini dell'accer- tamento della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità, previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 4, occorre, in mancanza di ulte-riori precisa- zioni, fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi isti-tuti nel diritto penale e segnatamente, per quanto concerne lo stato di necessità, all'art. 54 cod. pen.
(cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 14 giugno 2010 (data ud. 26 febbraio 2010), n. 14286;
Cass. civ., sez. I, sent. del 24 marzo 2004 (data ud. 24 marzo 2004), n. 5877; Cass. civ., sez. I, sent. del 25 maggio 1993 (data ud. 25 maggio 1993), n. 5866; Cass. civ., sez. I, sent. del 2 ottobre 1989 (data ud. 2 otto-bre 1989), n. 3961)
Ebbene, secondo le disposizioni normative in tema dell'esimente dello stato di ne- cessità, “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessi- tà di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un grave danno alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia propor- zionato al pericolo.”
La norma è stata sempre interpretata dalla giurisprudenza in maniera molto restrit-tiva, così da non ampliare a dismisura l'ambito di operatività e legittimare condotte penal- mente rilevanti.
Con specifico riguardo alla scriminante dello "stato di necessità", è, dunque, indi- spensabile, ai fini della sua configurabilità (e, perciò, allo scopo del riconoscimento del- la fondatezza della sua prospettazione in sede giudiziale, che deve ovviamente essere
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supportata da un idoneo riscontro probatorio gravante sul ricorrente), che, in applicazio- ne dei principi fissati dagli artt. 54 e 59 c.p., ricorra un'effettiva situazio-ne di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ov-vero - quando si in- vochi detta esimente in senso putativo - l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazio- ne, provocata non da un mero stato d'animo, ma da circo-stanze concrete (oggettive) che la giustifichino. (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, ord. del 17 giugno 2019 (data ud. 1° febbraio
2019), n. 16155; vd. in senso conforme Cass. civ., sez. II, sent. del 14 giugno 2010 (data ud. 26 febbraio 2010), n. 14286; Cass. civ., sez. I, sent. del 12 settembre 2005 (data ud.
3 marzo 2005), n. 18099; Cass. civ. n. 18099/2005, Cass. civ. n. 4710/1999, Cass. civ.
n. 3961/1989)
Ma vi è di più: “lo stato di necessità non può essere invocato da colui che guida senza patente quando sussista la possibilità di ovviare al pericolo altrimenti, sicché l'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. non è applicabile quando non sia stata dimostrata l'assoluta impossibilità di ricorrere a mezzi di trasporto diversi per provvede-re all'opera di soc- corso. La valutazione della situazione concreta rientra nei compi-ti del giudice di meri- to, comportando un apprezzamento in punto di fatto.” (cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. del
15 gennaio 1990, n. 1702)
La decisione impugnata non risulta rispettosa del citato dato normativo, avendo il Giu- dice a quo erroneamente riconosciuto la configurabilità della esimente di cui si tratta senza che ne sussistessero i descritti presupposti.
Nel caso in esame, infatti, il pericolo in cui versava la cugina del Sig. Controparte_1
- per soccorrere la quale lo stesso, pur non avendo conseguito la patente, si era posto al- la guida dell'autovettura del di lui padre, Sig. - era, nella realtà dei Controparte_2 fatti, un pericolo presunto e non effettivo poiché, all'evidenza, non era riscontrabile nel- la situazione dedotta - non essendo stato allegato da parte del trasgressore né
l'imminente pericolo di vita della cugina né, soprattutto, la circo-stanza che la stessa non potesse sfuggire al ridetto pericolo in altra maniera se non con il suo intervento - preclusa qualsiasi altra forma di tutela: ad esempio contat-tando il Comando locale dei
Carabinieri, che, peraltro, già allertati dalle denunce degli abitanti del posto relative a pregressi episodi di furti occorsi in quella zona, avrebbero posto in essere un intervento senz'altro tempestivo ed efficace.
Quanto all'ulteriore requisito dell'evitabilità di tale pericolo, si rileva che il Sig.
[...]
ben avrebbe potuto attivarsi con altri mezzi per soccorrere la cugina: Parte_2
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avrebbe anch'egli potuto richiedere l'intervento del 112 oppure rivolgersi ad altri fami- liari conviventi o vicini di casa muniti della prescritta patente di guida.
Quanto sopra premesso, deve, allora, confermarsi, in questa sede, il principio di diritto sulla scorta del quale, in tema di cause di giustificazione, l'allegazione da par-te del con- travventore dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve ba- sarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito, cioè, al solo stato d'animo dell'a- gente, bensì su dati di fatto concreti e che siano univocamente idonei a poter comportare un imminente pericolo di danno grave per un soggetto non altrimenti ovviabile, e, quin- di, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo al trasgressore di trovarsi in tale stato.
Elementi questi non ravvisabili nel caso di specie.
Per le suesposte ragioni l'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c., facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, e vanno liquida-te, se- condo lo scaglione di valore ricompreso tra euro 1.101,00 fino a euro 5.200,00, secondo i valori medi, esclusa la fase istruttoria, in euro 1.701,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Le spese del giudizio di primo grado si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, te- nuto conto del valore della causa nello scaglione compreso tra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00, secondo i valori medi, in euro 1.265,00, per l'intero giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_3
[...
E così provvede: Controparte_2
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, a integrale riforma della sentenza n. 108/2021 del Giudice di Pace di Pescopagano, resa nel giudizio recante n. R.G. 420/2020, emessa in data 29.09.2021 e pubblicata in data 20.10.2021, non notificata, confermando il ver-
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bale n. 7487092026 elevato, in data 10.07.2020, dai Carabinieri del Comando Stazione di Sant'Andrea di Con-za;
- Condanna i Sig.ri e al pagamento, in favo- Controparte_1 Controparte_2
re della , delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in Parte_1
euro 1.701,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali, se do- vuto, come per legge;
- Condanna i Sig.ri e , al pagamento, in fa- Controparte_1 Controparte_2
vore della , delle spese di lite del giudizio di primo grado che si li- Parte_1
quidano in euro 1.265,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rim-borso forfettario spese ge- nerali, se dovuto, come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 18 aprile 2025
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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