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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/10/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione ER SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9822/2021 R.G. promossa da:
( ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell 'Avv. Flavio Tommasini, e con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo pec
Email_1
ATTORE
contro
:
) CP_1 C.F._2
e ( ), con il patrocinio degli Avv.ti Vera CP_2 C.F._3
LV e TA Dall'Occhio, e con elezione di domicilio in Verona, Via del
Carrista n. 3
CONVENUTI
e con la chiamata in causa di: in persona del dr. (c.f. Controparte_3 Controparte_4
- p. i.v.a. ), con il patrocinio dell 'Avv. Alessandro Dall'Igna, P.IVA_1 P.IVA_2
e con elezione di domicilio in Thiene, V.le Bassani n. 44/a
ER MA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14
N. R.G. 9822/21 Trib. Verona Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d 'udienza del 06.03.2025 che qui si intendono richiamate per relationem;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell 'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l 'effetto dell 'error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può
pagina 2 di 14
N. R.G. 9822/21 Trib. Verona essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n.
17214, Cass. 28.5.14 n. 12002) osserva:
1. dato atto che il presente giudizio, originariamente introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 22.12.21 e notificato in uno a decreto di fissazione udienza ai convenuti in data 11.2.2022, successivamente convertito nelle forme del rito ordinario, abbia ad oggetto la domanda di accertamento della responsabilità dei convenuti e di conseguente risarcimento danni avanzata dall'attore, Parte_1
, a seguito di un incendio occorso all'immobile di sua proprietà in
[...]
data 20.2.21, propagato da una canna fumaria realizzata da questi ultimi, oltre alla richiesta di rimozione della stessa canna fumaria;
2. dato atto di come i convenuti, e , si siano CP_1 CP_2
costituiti con comparsa di costituzione depositata in data 24.2.2022, chiedendo:
• il rigetto di tutte le domande attoree e che fosse accertata la corresponsabilità del ella causazione dell'evento lesivo subito, Parte_1
• l'autorizzazione alla chiamata in causa della loro assicurazione,
[...]
e la conseguente condanna della stessa a tenere Controparte_3
indenni i convenuti per il risarcimento dei danni lamentati dall'attore,
• ordinarsi il mutamento del rito ex art. 183 c.p.c.;
3. dato atto di come la parte terza chiamata in causa, Controparte_3
si sia costituita con comparsa di costituzione depositata in data 28.4.2022,
[...]
chiedendo:
pagina 3 di 14
N. R.G. 9822/21 Trib. Verona • ordinarsi il mutamento del rito ex art. 702 ter, comma 3 c.p.c.,
• respingersi le domande attore come formulate perché infondate in fatto ed in diritto,
• in subordine, limitarsi la condanna dei sigg. e CP_2 [...]
nello stretto limite del loro concorso di colpa nella causazione CP_1
dell 'incendio per cui è causa, nel limite dell'effettivo danno subito dall'attore e con detrazione delle somme da quest'ultimo già incassate dalla propria compagnia di assicurazione Controparte_5
• di conseguenza, limitarsi la condanna di nei Controparte_3
confronti dell'assicurato e , nello stretto CP_2 CP_1
limite del suo concorso di colpa nella causazione dell'incendio per cui è causa, nel limite dell 'effettivo danno subito dall 'attore e con detrazione delle somme da quest'ultimo già incassate dalla propria compagnia di assicurazione
[...]
Controparte_5
4. confermata l 'ordinanza interlocutoria del 4.5.2023 per tutti i motivi in essa indicati e qui da intendersi richiamata per relationem;
dato atto di come l'istruttoria del presente giudizio si sia articolata nella produzione documentale di parte attrice e di parte convenuta e nello svolgimento di CTU da parte del dott. ing. con elaborato depositato in data 13.6.2024 e Persona_1 nell'assunzione di prove testimoniali e interrogatorio formale nei limiti dell'ordinanza interlocutoria già richiamata;
dato atto di come sulla base degli atti, dei documenti prodotti e dei mezzi istruttori assunti risultino provate, in fatto, le seguenti circostanze rilevanti ai fini della decisione:
l'attore, è proprietario di un'abitazione sita in località Parte_1
Modena di IN (VR), n. 16, utilizzata prevalentemente nel periodo estivo e per vacanza, adiacente alla quale si trova l'immobile di proprietà dei convenuti, CP_1
pagina 4 di 14
N. R.G. 9822/21 Trib. Verona e , situato al civico 10 della stessa via (circostanza non CP_2 CP_1 contestata e di cui danno atto entrambe le parti); in passato, tra gli anni 2005-2006, i coniugi realizzarono una canna fumaria adibita a CP_1 camino per barbecue a legna, in aderenza al muro perimetrale della proprietà del v. la relazione del dott. ing. - incaricato dalla Procura Parte_1 Persona_2 della Repubblica di Verona -, doc. 8 di parte convenuta, pag. 5); il manufatto è stato costruito a vista all'esterno a ridosso della parete divisoria tra i due fabbricati e solamente la parte terminale, costituita dall'ultimo tratto di canna fumaria verticale, ed il comignolo risultano sulla copertura di proprietà del Parte_1 così realizzato su accordo tra l'attore e i convenuti, non risultando né documentazioni né autorizzazioni al riguardo (v. la relazione del dott. ing. , pag. 5, doc. 8 di Persona_3 parte convenuta); il 20 febbraio 2021, alle ore 19 circa, si è sviluppato un incendio che ha interessato l'abitazione del circostanza non contestata); Parte_1
l'incendio, come accertato dai Vigili del fuoco (v. relazione di cui al doc. 3 di parte attrice, pag. 2) e confermato dalla CTU (pag. 13 dell'elaborato peritale), è stato originato per irraggiamento a causa dell'eccessivo calore sprigionato dalla canna fumaria e del non corretto isolamento della stessa con la struttura in legno del tetto dell'attore; l'evento ha comportato la completa distruzione del tetto (formato da travature in legno, assito, guaina e tegole) e ingenti danni ai locali del secondo piano, al mobilio e alle suppellettili, invasi da fumo, detriti e calcinacci (v. relazione dei VVFF di cui al doc. 3 di parte attrice, pag. 2) il cui ammontare del danno è stato accertato in euro 47.406,00 dal CTU incaricato, (applicando una riduzione del 15% per degrado Persona_1 preesistente solo su alcune voci, v. pag. 15 dell'elaborato peritale); la Procura della Repubblica di Verona è stata interessata per possibili risvolti penali, con indagini ancora in corso al momento della presentazione del ricorso;
in data 4.6.2021, tramite il suo legale, ha formalmente richiesto il Parte_1 risarcimento dei danni ai convenuti a mezzo di raccomandata che, tuttavia, è rimasta priva di riscontro (doc. 6 di parte attrice);
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N. R.G. 9822/21 Trib. Verona lo stesso i è dunque rivolto al geom. al fine di Parte_1 Controparte_6 quantificare i danni subiti, che sono da esso stati quantificati con relazione tecnica datata
22.11.2021 come segue (cfr. doc. 4 di parte attrice):
• euro 62.147,29 oltre IVA (totale euro 68.362,02) per i lavori di ripristino,
• euro 1.000,00 mensili per il forzato inutilizzo dell'immobile (totale danno complessivo di euro 12.000,00 per 12 mesi),
• euro 2.766,96 per la sua perizia (v. doc. 10 di parte attrice),
• per un totale di danno risarcibile stimato in euro 83.128,98; nonostante l'incendio e le diffide, i convenuti hanno realizzato una nuova canna fumaria in rame, in aderenza alla stessa facciata (doc. 7 di parte attrice e pagg. 16-17 dell'elaborato peritale), di cui non risulta alcuna autorizzazione edilizia e comunale nonostante la dichiarazione di conformità alla regola dell'arte di (doc. 6 di parte Controparte_7 convenuta), come accertato dalla CTU dell'ing. (cfr. pagg. 17-18 e pagg. 20-21 Per_1 dell'elaborato peritale, secondo il quale nessuna documentazione è stata depositata alla
Pubblica Amministrazione per l'installazione della nuova canna fumaria, peraltro trattandosi di un intervento esterno in zona paesaggisticamente vincolata che necessita di parere); si è costituita confermando la vigenza della polizza e la Controparte_3 copertura per i danni da incendio, ma ha contestato il quantum richiesto, ritenendolo eccessivo, ed ha eccepito la non cumulabilità dell'indennizzo assicurativo con il risarcimento, in quanto veva già ricevuto dalla propria compagnia, Parte_1
la somma di € 25.280,00 (come da egli stesso Controparte_5
ammesso, pur a seguito di costituzione ex adverso, e documentato con il doc. senza n. allegato al deposito del 13.5.22 di parte attrice); durante l'istruttoria, i testi hanno confermato l'esecuzione dei lavori e il pagamento delle fatture relative al ripristino dell'immobile (cfr. testimonianze di Tes_1
, , e
[...] Testimone_2 Testimone_3
) e sottoposto a interrogatorio formale, ha negato Testimone_4 Parte_1
pagina 6 di 14
N. R.G. 9822/21 Trib. Verona di aver mai autorizzato l'installazione delle canne fumarie e ha affermato che l'abitazione non era mai stata locata ma utilizzata come seconda casa;
il tentativo di conciliazione svolto anche in sede di CTU è fallito, principalmente a causa della divergenza delle parti sulla rimozione della canna fumaria.
A tali premesse in fatto ne segue in diritto l'accoglimento della domanda di parte attrice nei limiti che seguono.
In primo luogo, va affermata la responsabilità dell'incendio ex art. 2051 c.c. in capo ai convenuti e;
al riguardo basti richiamare le CP_1 CP_2
risultanze della CTU, sul punto immune da vizi di logicità e congruità, che ha chiaramente stabilito, in linea già con il rapporto dei Vigili del Fuoco intervenuti (cfr. doc. 3 parte attrice) che l'evento dannoso è stato originato da un non corretto isolamento della canna fumaria, di loro proprietà, nel punto di contatto con la struttura lignea del tetto di parte attrice, come già rilevato dai Vigili del Fuoco;
l'argomento difensivo dei convenuti, basato su un presunto consenso dell'attore all'installazione della canna fumaria originale, è irrilevante ed infatti, come già asssunto nell'ordinanza del
19.05.2022, "anche un ipotetico consenso alla realizzazione della stessa in aderenza non avrebbe costituito esimente per i convenuti in ordine alla adozione di cautele – in fase di costruzione e non – atte a impedire l'evento ed i danni alle cose altrui” avevano l'obbligo di garantire la sicurezza dell'installazione e l'integrità delle proprietà altrui in applicazione dell'obbligo di custodia assunto con la realizzazione della propria canna fumaria.
La fattispecie concreta è dunque riconducibile all'art. 2051 c.c., norma che comporta precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti. Più esattamente: spetta all'attore la prova della derivazione del danno dalla cosa, nonché quella dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa stessa;
spetta, invece,
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N. R.G. 9822/21 Trib. Verona al convenuto, la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che - inserendosi nel decorso causale - interrompe il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (ex multis: Cass. sentenze n. 8500/2010, n. 57417/2009, n. 11227/2008). Nel caso di specie è stata chiaramente provata la relazione di custodia con la canna fumaria in capo ai convenuti e il relativo nesso di derivazione causale rispetto all'evento dannoso senza che in alcun modo il consenso dello stesso attore si sia potuto porre in relazione causale con l'incendio non esimendo tale consenso dall'adozione in concreto di tutte le cautele atte a evitare proprio l'incendio.
Per quanto riguarda la liquidazione e quantificazione dei danni, può essere parimenti assunta e fatta propria la valutazione tecnica e puntuale del CTU, in quanto parimenti esente da vizi di logicità e congruità sul punto, e che ha stabilità come i danni direttamente subiti dall'attore ammontino ad € 47.406,00.
A tale importo deve aggiungersi il costo (ulteriore danno emergente) della perizia del geom. , pari a € 2.766,96, documentato e confermato in sede di prova Controparte_6
testimoniale.
Con riferimento al principio della non cumulabilità tra indennizzo e risarcimento, richiamato dalla difesa dei convenuti e dalla terza chiamata, e in conformità con la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass. Sezioni Unite nn. 12564/5/6/7 del 2018 e da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ord., 31/10/2023, n. 30293)1, avendo già ricevuto un indennizzo di € 25.280,00 dalla propria Parte_1
compagnia assicurativa, ha diritto alla somma corrispondente alla differenza tra il danno effettivamente subito e l'indennizzo già percepito. Pertanto, dal danno complessivamente accertato (€ 50.172,96), deve essere sottratta la somma di € 25.280,00, risultando così un danno emergente residuo di € 24.892,96.
Relativamente al danno da mancato utilizzo dell'immobile, l'attore ha richiesto un importo di € 12.000,00. Sebbene quest'ultimo abbia dichiarato che l'abitazione non fosse locata ma utilizzata come seconda casa, la prolungata indisponibilità dell'immobile, confermata dal fatto che a distanza di tre anni dall'evento erano ancora necessari interventi di tinteggiatura e sistemazione di infiltrazioni (cfr. pagg. 4 e 6 dell'elaborato peritale), integrerebbe in linea di principio un danno risarcibile per la perdita del godimento del bene. Tuttavia, non è possibile riconoscere né l'ammontare richiesto né alcuna somma in via equitativa, per diverse ragioni. Infatti, il riconoscimento del danno, anche quello figurativo derivante dalla perdita di godimento di un bene immobile, richiede comunque che la parte istante fornisca la prova non solo dell'evento lesivo, ma anche del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale, delle relative conseguenze e del quomodo la vicenda abbia inciso negativamente nella sfera di vita del soggetto (cfr. Cass. civ. n. 8941/2022). L'onere della prova, incombente sull'attore ex art. 2697 c.c. non può dirsi assolto in relazione a questa specifica voce. L'attore ha pacificamente ammesso, anche in sede di interpello, che l'abitazione di IN non è mai stata locata, ma è stata utilizzata come seconda casa nel periodo estivo. Ne consegue che la richiesta risarcitoria formulata, che ipotizza un danno da "mancata locazione", non trova riscontro nell'effettiva destinazione economica del bene.
pagina 9 di 14
N. R.G. 9822/21 Trib. Verona Pur risultando configurabile il danno da mancato godimento quale danno evento, nel caso di specie non è possibile addivenire ad una sua liquidazione nemmeno in via equitativa.
Per quanto riguarda la stima del danno da mancato utilizzo - indicato dall'attore in €
1.000,00 mensili -, infatti, tale stima è stata contestata da parte convenuta.
Il perito di parte aveva indicato che tale importo era stimabile, ma non ha fornito parametri oggettivi di mercato o elementi concreti da cui desumere tale importo e la sua congruità. In aggiunta, si evidenzia che la documentazione in atti non contiene nemmeno i dati minimi indispensabili per poter procedere a una liquidazione che, seppure equitativa, non si traduca in mero arbitrio. In particolare, mancano dati essenziali e altri parametri necessari per parametrare un ipotetico valore locatizio in quel contesto specifico. La quantificazione proposta dal CTP di parte attrice (Geom. ) si limita CP_6
ad una generica valutazione relativa all'immobile.
Pertanto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa (ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.) presuppone che sia stata provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provarne l'ammontare preciso.
Tuttavia, la liquidazione equitativa non può assumere valenza surrogatoria della prova dell'esistenza del danno (an debeatur) né di quegli elementi di fatto utili alla quantificazione di cui la parte può ragionevolmente disporre e ha l'onere di fornire al giudice ai fini della prova (cfr. Cass. civ. n. 127/2016). Né il giudice può fare ricorso a scienza privata o a banche dati anche pubbliche sul punto.
Poiché l'attore, pur potendo, non ha allegato elementi concreti né ha dimostrato un effettivo pregiudizio economico da mancata locazione, la quantificazione del danno da pagina 10 di 14
N. R.G. 9822/21 Trib. Verona mancato utilizzo è da ritenersi preclusa. Pertanto, la richiesta dell'attore sul punto deve essere rigettata per mancanza di prova degli elementi da cui assumere una valutazione anche di carattere equitativo e non essendovi in atti elementi sufficienti per procedere a una liquidazione che non sia arbitraria.
Il danno complessivo risarcibile ammonta pertanto ad € € 24.892,96. A tale importo deve essere aggiunta la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, trattandosi di debito di valore, sino alla sentenza e dalla sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
Passando alla ulteriore domanda relativa alla rimozione della nuova canna fumaria installata dai convenuti, la CTU ha accertato che la sua installazione è avvenuta, da un lato ancora in adiacenza rispetto al fabbricato dell'attore cui risulta ancorata con delle staffe (cfr. pag. 16 ss CTU) e, dall'altro, in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione e che l'intervento ricade in una zona paesaggisticamente vincolata che necessita di parere specifico. Sebbene i convenuti abbiano prodotto una dichiarazione di conformità dell'impianto a regola dell'arte secondo le norme UNI, tale dichiarazione non attesta la conformità alle norme comunali e provinciali in materia di distanze e tipologia costruttiva.
Ai sensi dell'art. 890 c.c., l'obbligo di rispetto delle distanze per le costruzioni nocive o pericolose, tra cui rientrano le canne fumarie, è infatti collegato ad una presunzione di pericolosità (Cass. n. 9267/2018 e n. 17758/2024). In mancanza di una disposizione regolamentare comunale specifica sulle distanze si applica una presunzione relativa di pericolosità, superabile solo se la parte interessata dimostra, con opportuni accorgimenti, che può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino.
pagina 11 di 14
N. R.G. 9822/21 Trib. Verona I convenuti non hanno fornito tale prova in relazione alla disciplina delle distanze o alle autorizzazioni specifiche per la zona vincolata, anzi dai rilievi eseguiti tale canna fumaria risulta nuovamente collocata in adiacenza alla proprietà attorea e in modo tale, visto altresì l'evento occorso, da costituire in concreto un pericolo per questa.
Pertanto, deve essere accertata l'inesistenza del diritto dei convenuti di mantenere tale canna fumaria e deve esserne ordinata la rimozione.
Per quanto riguarda invece la richiesta dei convenuti di condanna dell'attore per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essa non può essere accolta.
Nonostante alcune iniziali imprecisioni nella quantificazione dei danni e la mancata menzione dell'indennizzo nella fase iniziale del processo, l'attore ha successivamente prodotto la quietanza e ha fornito la propria versione dei fatti in sede di interrogatorio formale. La complessità della controversia, che ha coinvolto questioni tecniche e legali dibattute, esclude la sussistenza di mala fede o colpa grave necessarie per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Infine, la compagnia risultando confermata Controparte_3
l'operatività della polizza n. 70 34529FR nel caso di incendio e la responsabilità verso terzi al di sotto del massimale contrattuale (cfr. doc. 1 parte terza chiamata), dovrà tenere indenni i convenuti, e , manlevandoli da CP_1 CP_2
quanto da questi dovuto in favore dell'attore.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e sono poste a carico dei convenuti nel rapporto processuale con l'attore e, in manleva, a carico della terza chiamata per quanto riguarda il rapporto processuale con o convenuti.
pagina 12 di 14
N. R.G. 9822/21 Trib. Verona
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 9822/2021 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva dei convenuti e CP_1
per l'incendio occorso il 20.2.2021 presso l'abitazione di CP_2
; Parte_1
2. condanna e a risarcire, in solido tra loro, a CP_1 CP_2
, tenuto conto dell'indennizzo già percepito, la Parte_1
somma complessiva di € 24.892,96, oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla data della sentenza ed oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
3. accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 890 c.c., l'inesistenza del diritto dei convenuti e a realizzare o mantenere una canna fumaria, di CP_1 CP_2
qualsiasi genere, materiale e consistenza, in adiacenza al muro di facciata dell'edificio di proprietà dell'attore ; Parte_1
4. ordina ai convenuti e l'immediata rimozione CP_1 CP_2
della canna fumaria posizionata in aderenza e comunque agganciata sulla facciata dell'edificio di proprietà dell'attore;
5. condanna a tenere indenni e Controparte_3 CP_1 [...]
per quanto dovuto a ai sensi della condanna di cui CP_2 Parte_1
al punto 2;
6. rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dai convenuti e;
CP_1 CP_2
7. condanna e , in solido tra loro, alla refusione CP_1 CP_2
delle spese di lite in favore di , che si liquidano in € Parte_1
pagina 13 di 14
N. R.G. 9822/21 Trib. Verona 5000 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
8. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_3
e che si liquidano in € 5000; oltre IVA e CPA CP_1 CP_2
come per legge e oltre contributo spese generali al 15%;
9. Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta e terza chiamata, per parti uguali tra loro, e nei soli rapporti interni.
Verona, 2.10.25
Il Giudice Dott. F. Chiavegatti
pagina 14 di 14
N. R.G. 9822/21 Trib. Verona 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema di compensatio lucri cum damno, i pagamenti effettuati dall'assicuratore riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito. pagina 8 di 14
N. R.G. 9822/21 Trib. Verona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione ER SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9822/2021 R.G. promossa da:
( ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell 'Avv. Flavio Tommasini, e con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo pec
Email_1
ATTORE
contro
:
) CP_1 C.F._2
e ( ), con il patrocinio degli Avv.ti Vera CP_2 C.F._3
LV e TA Dall'Occhio, e con elezione di domicilio in Verona, Via del
Carrista n. 3
CONVENUTI
e con la chiamata in causa di: in persona del dr. (c.f. Controparte_3 Controparte_4
- p. i.v.a. ), con il patrocinio dell 'Avv. Alessandro Dall'Igna, P.IVA_1 P.IVA_2
e con elezione di domicilio in Thiene, V.le Bassani n. 44/a
ER MA
CONCLUSIONI
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N. R.G. 9822/21 Trib. Verona Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d 'udienza del 06.03.2025 che qui si intendono richiamate per relationem;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell 'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l 'effetto dell 'error in procedendo ), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può
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N. R.G. 9822/21 Trib. Verona essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n.
17214, Cass. 28.5.14 n. 12002) osserva:
1. dato atto che il presente giudizio, originariamente introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 22.12.21 e notificato in uno a decreto di fissazione udienza ai convenuti in data 11.2.2022, successivamente convertito nelle forme del rito ordinario, abbia ad oggetto la domanda di accertamento della responsabilità dei convenuti e di conseguente risarcimento danni avanzata dall'attore, Parte_1
, a seguito di un incendio occorso all'immobile di sua proprietà in
[...]
data 20.2.21, propagato da una canna fumaria realizzata da questi ultimi, oltre alla richiesta di rimozione della stessa canna fumaria;
2. dato atto di come i convenuti, e , si siano CP_1 CP_2
costituiti con comparsa di costituzione depositata in data 24.2.2022, chiedendo:
• il rigetto di tutte le domande attoree e che fosse accertata la corresponsabilità del ella causazione dell'evento lesivo subito, Parte_1
• l'autorizzazione alla chiamata in causa della loro assicurazione,
[...]
e la conseguente condanna della stessa a tenere Controparte_3
indenni i convenuti per il risarcimento dei danni lamentati dall'attore,
• ordinarsi il mutamento del rito ex art. 183 c.p.c.;
3. dato atto di come la parte terza chiamata in causa, Controparte_3
si sia costituita con comparsa di costituzione depositata in data 28.4.2022,
[...]
chiedendo:
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N. R.G. 9822/21 Trib. Verona • ordinarsi il mutamento del rito ex art. 702 ter, comma 3 c.p.c.,
• respingersi le domande attore come formulate perché infondate in fatto ed in diritto,
• in subordine, limitarsi la condanna dei sigg. e CP_2 [...]
nello stretto limite del loro concorso di colpa nella causazione CP_1
dell 'incendio per cui è causa, nel limite dell'effettivo danno subito dall'attore e con detrazione delle somme da quest'ultimo già incassate dalla propria compagnia di assicurazione Controparte_5
• di conseguenza, limitarsi la condanna di nei Controparte_3
confronti dell'assicurato e , nello stretto CP_2 CP_1
limite del suo concorso di colpa nella causazione dell'incendio per cui è causa, nel limite dell 'effettivo danno subito dall 'attore e con detrazione delle somme da quest'ultimo già incassate dalla propria compagnia di assicurazione
[...]
Controparte_5
4. confermata l 'ordinanza interlocutoria del 4.5.2023 per tutti i motivi in essa indicati e qui da intendersi richiamata per relationem;
dato atto di come l'istruttoria del presente giudizio si sia articolata nella produzione documentale di parte attrice e di parte convenuta e nello svolgimento di CTU da parte del dott. ing. con elaborato depositato in data 13.6.2024 e Persona_1 nell'assunzione di prove testimoniali e interrogatorio formale nei limiti dell'ordinanza interlocutoria già richiamata;
dato atto di come sulla base degli atti, dei documenti prodotti e dei mezzi istruttori assunti risultino provate, in fatto, le seguenti circostanze rilevanti ai fini della decisione:
l'attore, è proprietario di un'abitazione sita in località Parte_1
Modena di IN (VR), n. 16, utilizzata prevalentemente nel periodo estivo e per vacanza, adiacente alla quale si trova l'immobile di proprietà dei convenuti, CP_1
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N. R.G. 9822/21 Trib. Verona e , situato al civico 10 della stessa via (circostanza non CP_2 CP_1 contestata e di cui danno atto entrambe le parti); in passato, tra gli anni 2005-2006, i coniugi realizzarono una canna fumaria adibita a CP_1 camino per barbecue a legna, in aderenza al muro perimetrale della proprietà del v. la relazione del dott. ing. - incaricato dalla Procura Parte_1 Persona_2 della Repubblica di Verona -, doc. 8 di parte convenuta, pag. 5); il manufatto è stato costruito a vista all'esterno a ridosso della parete divisoria tra i due fabbricati e solamente la parte terminale, costituita dall'ultimo tratto di canna fumaria verticale, ed il comignolo risultano sulla copertura di proprietà del Parte_1 così realizzato su accordo tra l'attore e i convenuti, non risultando né documentazioni né autorizzazioni al riguardo (v. la relazione del dott. ing. , pag. 5, doc. 8 di Persona_3 parte convenuta); il 20 febbraio 2021, alle ore 19 circa, si è sviluppato un incendio che ha interessato l'abitazione del circostanza non contestata); Parte_1
l'incendio, come accertato dai Vigili del fuoco (v. relazione di cui al doc. 3 di parte attrice, pag. 2) e confermato dalla CTU (pag. 13 dell'elaborato peritale), è stato originato per irraggiamento a causa dell'eccessivo calore sprigionato dalla canna fumaria e del non corretto isolamento della stessa con la struttura in legno del tetto dell'attore; l'evento ha comportato la completa distruzione del tetto (formato da travature in legno, assito, guaina e tegole) e ingenti danni ai locali del secondo piano, al mobilio e alle suppellettili, invasi da fumo, detriti e calcinacci (v. relazione dei VVFF di cui al doc. 3 di parte attrice, pag. 2) il cui ammontare del danno è stato accertato in euro 47.406,00 dal CTU incaricato, (applicando una riduzione del 15% per degrado Persona_1 preesistente solo su alcune voci, v. pag. 15 dell'elaborato peritale); la Procura della Repubblica di Verona è stata interessata per possibili risvolti penali, con indagini ancora in corso al momento della presentazione del ricorso;
in data 4.6.2021, tramite il suo legale, ha formalmente richiesto il Parte_1 risarcimento dei danni ai convenuti a mezzo di raccomandata che, tuttavia, è rimasta priva di riscontro (doc. 6 di parte attrice);
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N. R.G. 9822/21 Trib. Verona lo stesso i è dunque rivolto al geom. al fine di Parte_1 Controparte_6 quantificare i danni subiti, che sono da esso stati quantificati con relazione tecnica datata
22.11.2021 come segue (cfr. doc. 4 di parte attrice):
• euro 62.147,29 oltre IVA (totale euro 68.362,02) per i lavori di ripristino,
• euro 1.000,00 mensili per il forzato inutilizzo dell'immobile (totale danno complessivo di euro 12.000,00 per 12 mesi),
• euro 2.766,96 per la sua perizia (v. doc. 10 di parte attrice),
• per un totale di danno risarcibile stimato in euro 83.128,98; nonostante l'incendio e le diffide, i convenuti hanno realizzato una nuova canna fumaria in rame, in aderenza alla stessa facciata (doc. 7 di parte attrice e pagg. 16-17 dell'elaborato peritale), di cui non risulta alcuna autorizzazione edilizia e comunale nonostante la dichiarazione di conformità alla regola dell'arte di (doc. 6 di parte Controparte_7 convenuta), come accertato dalla CTU dell'ing. (cfr. pagg. 17-18 e pagg. 20-21 Per_1 dell'elaborato peritale, secondo il quale nessuna documentazione è stata depositata alla
Pubblica Amministrazione per l'installazione della nuova canna fumaria, peraltro trattandosi di un intervento esterno in zona paesaggisticamente vincolata che necessita di parere); si è costituita confermando la vigenza della polizza e la Controparte_3 copertura per i danni da incendio, ma ha contestato il quantum richiesto, ritenendolo eccessivo, ed ha eccepito la non cumulabilità dell'indennizzo assicurativo con il risarcimento, in quanto veva già ricevuto dalla propria compagnia, Parte_1
la somma di € 25.280,00 (come da egli stesso Controparte_5
ammesso, pur a seguito di costituzione ex adverso, e documentato con il doc. senza n. allegato al deposito del 13.5.22 di parte attrice); durante l'istruttoria, i testi hanno confermato l'esecuzione dei lavori e il pagamento delle fatture relative al ripristino dell'immobile (cfr. testimonianze di Tes_1
, , e
[...] Testimone_2 Testimone_3
) e sottoposto a interrogatorio formale, ha negato Testimone_4 Parte_1
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N. R.G. 9822/21 Trib. Verona di aver mai autorizzato l'installazione delle canne fumarie e ha affermato che l'abitazione non era mai stata locata ma utilizzata come seconda casa;
il tentativo di conciliazione svolto anche in sede di CTU è fallito, principalmente a causa della divergenza delle parti sulla rimozione della canna fumaria.
A tali premesse in fatto ne segue in diritto l'accoglimento della domanda di parte attrice nei limiti che seguono.
In primo luogo, va affermata la responsabilità dell'incendio ex art. 2051 c.c. in capo ai convenuti e;
al riguardo basti richiamare le CP_1 CP_2
risultanze della CTU, sul punto immune da vizi di logicità e congruità, che ha chiaramente stabilito, in linea già con il rapporto dei Vigili del Fuoco intervenuti (cfr. doc. 3 parte attrice) che l'evento dannoso è stato originato da un non corretto isolamento della canna fumaria, di loro proprietà, nel punto di contatto con la struttura lignea del tetto di parte attrice, come già rilevato dai Vigili del Fuoco;
l'argomento difensivo dei convenuti, basato su un presunto consenso dell'attore all'installazione della canna fumaria originale, è irrilevante ed infatti, come già asssunto nell'ordinanza del
19.05.2022, "anche un ipotetico consenso alla realizzazione della stessa in aderenza non avrebbe costituito esimente per i convenuti in ordine alla adozione di cautele – in fase di costruzione e non – atte a impedire l'evento ed i danni alle cose altrui” avevano l'obbligo di garantire la sicurezza dell'installazione e l'integrità delle proprietà altrui in applicazione dell'obbligo di custodia assunto con la realizzazione della propria canna fumaria.
La fattispecie concreta è dunque riconducibile all'art. 2051 c.c., norma che comporta precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti. Più esattamente: spetta all'attore la prova della derivazione del danno dalla cosa, nonché quella dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa stessa;
spetta, invece,
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N. R.G. 9822/21 Trib. Verona al convenuto, la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che - inserendosi nel decorso causale - interrompe il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (ex multis: Cass. sentenze n. 8500/2010, n. 57417/2009, n. 11227/2008). Nel caso di specie è stata chiaramente provata la relazione di custodia con la canna fumaria in capo ai convenuti e il relativo nesso di derivazione causale rispetto all'evento dannoso senza che in alcun modo il consenso dello stesso attore si sia potuto porre in relazione causale con l'incendio non esimendo tale consenso dall'adozione in concreto di tutte le cautele atte a evitare proprio l'incendio.
Per quanto riguarda la liquidazione e quantificazione dei danni, può essere parimenti assunta e fatta propria la valutazione tecnica e puntuale del CTU, in quanto parimenti esente da vizi di logicità e congruità sul punto, e che ha stabilità come i danni direttamente subiti dall'attore ammontino ad € 47.406,00.
A tale importo deve aggiungersi il costo (ulteriore danno emergente) della perizia del geom. , pari a € 2.766,96, documentato e confermato in sede di prova Controparte_6
testimoniale.
Con riferimento al principio della non cumulabilità tra indennizzo e risarcimento, richiamato dalla difesa dei convenuti e dalla terza chiamata, e in conformità con la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass. Sezioni Unite nn. 12564/5/6/7 del 2018 e da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ord., 31/10/2023, n. 30293)1, avendo già ricevuto un indennizzo di € 25.280,00 dalla propria Parte_1
compagnia assicurativa, ha diritto alla somma corrispondente alla differenza tra il danno effettivamente subito e l'indennizzo già percepito. Pertanto, dal danno complessivamente accertato (€ 50.172,96), deve essere sottratta la somma di € 25.280,00, risultando così un danno emergente residuo di € 24.892,96.
Relativamente al danno da mancato utilizzo dell'immobile, l'attore ha richiesto un importo di € 12.000,00. Sebbene quest'ultimo abbia dichiarato che l'abitazione non fosse locata ma utilizzata come seconda casa, la prolungata indisponibilità dell'immobile, confermata dal fatto che a distanza di tre anni dall'evento erano ancora necessari interventi di tinteggiatura e sistemazione di infiltrazioni (cfr. pagg. 4 e 6 dell'elaborato peritale), integrerebbe in linea di principio un danno risarcibile per la perdita del godimento del bene. Tuttavia, non è possibile riconoscere né l'ammontare richiesto né alcuna somma in via equitativa, per diverse ragioni. Infatti, il riconoscimento del danno, anche quello figurativo derivante dalla perdita di godimento di un bene immobile, richiede comunque che la parte istante fornisca la prova non solo dell'evento lesivo, ma anche del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale, delle relative conseguenze e del quomodo la vicenda abbia inciso negativamente nella sfera di vita del soggetto (cfr. Cass. civ. n. 8941/2022). L'onere della prova, incombente sull'attore ex art. 2697 c.c. non può dirsi assolto in relazione a questa specifica voce. L'attore ha pacificamente ammesso, anche in sede di interpello, che l'abitazione di IN non è mai stata locata, ma è stata utilizzata come seconda casa nel periodo estivo. Ne consegue che la richiesta risarcitoria formulata, che ipotizza un danno da "mancata locazione", non trova riscontro nell'effettiva destinazione economica del bene.
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N. R.G. 9822/21 Trib. Verona Pur risultando configurabile il danno da mancato godimento quale danno evento, nel caso di specie non è possibile addivenire ad una sua liquidazione nemmeno in via equitativa.
Per quanto riguarda la stima del danno da mancato utilizzo - indicato dall'attore in €
1.000,00 mensili -, infatti, tale stima è stata contestata da parte convenuta.
Il perito di parte aveva indicato che tale importo era stimabile, ma non ha fornito parametri oggettivi di mercato o elementi concreti da cui desumere tale importo e la sua congruità. In aggiunta, si evidenzia che la documentazione in atti non contiene nemmeno i dati minimi indispensabili per poter procedere a una liquidazione che, seppure equitativa, non si traduca in mero arbitrio. In particolare, mancano dati essenziali e altri parametri necessari per parametrare un ipotetico valore locatizio in quel contesto specifico. La quantificazione proposta dal CTP di parte attrice (Geom. ) si limita CP_6
ad una generica valutazione relativa all'immobile.
Pertanto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa (ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.) presuppone che sia stata provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provarne l'ammontare preciso.
Tuttavia, la liquidazione equitativa non può assumere valenza surrogatoria della prova dell'esistenza del danno (an debeatur) né di quegli elementi di fatto utili alla quantificazione di cui la parte può ragionevolmente disporre e ha l'onere di fornire al giudice ai fini della prova (cfr. Cass. civ. n. 127/2016). Né il giudice può fare ricorso a scienza privata o a banche dati anche pubbliche sul punto.
Poiché l'attore, pur potendo, non ha allegato elementi concreti né ha dimostrato un effettivo pregiudizio economico da mancata locazione, la quantificazione del danno da pagina 10 di 14
N. R.G. 9822/21 Trib. Verona mancato utilizzo è da ritenersi preclusa. Pertanto, la richiesta dell'attore sul punto deve essere rigettata per mancanza di prova degli elementi da cui assumere una valutazione anche di carattere equitativo e non essendovi in atti elementi sufficienti per procedere a una liquidazione che non sia arbitraria.
Il danno complessivo risarcibile ammonta pertanto ad € € 24.892,96. A tale importo deve essere aggiunta la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, trattandosi di debito di valore, sino alla sentenza e dalla sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali.
Passando alla ulteriore domanda relativa alla rimozione della nuova canna fumaria installata dai convenuti, la CTU ha accertato che la sua installazione è avvenuta, da un lato ancora in adiacenza rispetto al fabbricato dell'attore cui risulta ancorata con delle staffe (cfr. pag. 16 ss CTU) e, dall'altro, in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione e che l'intervento ricade in una zona paesaggisticamente vincolata che necessita di parere specifico. Sebbene i convenuti abbiano prodotto una dichiarazione di conformità dell'impianto a regola dell'arte secondo le norme UNI, tale dichiarazione non attesta la conformità alle norme comunali e provinciali in materia di distanze e tipologia costruttiva.
Ai sensi dell'art. 890 c.c., l'obbligo di rispetto delle distanze per le costruzioni nocive o pericolose, tra cui rientrano le canne fumarie, è infatti collegato ad una presunzione di pericolosità (Cass. n. 9267/2018 e n. 17758/2024). In mancanza di una disposizione regolamentare comunale specifica sulle distanze si applica una presunzione relativa di pericolosità, superabile solo se la parte interessata dimostra, con opportuni accorgimenti, che può ovviarsi al pericolo o al danno del fondo vicino.
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N. R.G. 9822/21 Trib. Verona I convenuti non hanno fornito tale prova in relazione alla disciplina delle distanze o alle autorizzazioni specifiche per la zona vincolata, anzi dai rilievi eseguiti tale canna fumaria risulta nuovamente collocata in adiacenza alla proprietà attorea e in modo tale, visto altresì l'evento occorso, da costituire in concreto un pericolo per questa.
Pertanto, deve essere accertata l'inesistenza del diritto dei convenuti di mantenere tale canna fumaria e deve esserne ordinata la rimozione.
Per quanto riguarda invece la richiesta dei convenuti di condanna dell'attore per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essa non può essere accolta.
Nonostante alcune iniziali imprecisioni nella quantificazione dei danni e la mancata menzione dell'indennizzo nella fase iniziale del processo, l'attore ha successivamente prodotto la quietanza e ha fornito la propria versione dei fatti in sede di interrogatorio formale. La complessità della controversia, che ha coinvolto questioni tecniche e legali dibattute, esclude la sussistenza di mala fede o colpa grave necessarie per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Infine, la compagnia risultando confermata Controparte_3
l'operatività della polizza n. 70 34529FR nel caso di incendio e la responsabilità verso terzi al di sotto del massimale contrattuale (cfr. doc. 1 parte terza chiamata), dovrà tenere indenni i convenuti, e , manlevandoli da CP_1 CP_2
quanto da questi dovuto in favore dell'attore.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e sono poste a carico dei convenuti nel rapporto processuale con l'attore e, in manleva, a carico della terza chiamata per quanto riguarda il rapporto processuale con o convenuti.
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N. R.G. 9822/21 Trib. Verona
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 9822/2021 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara la responsabilità esclusiva dei convenuti e CP_1
per l'incendio occorso il 20.2.2021 presso l'abitazione di CP_2
; Parte_1
2. condanna e a risarcire, in solido tra loro, a CP_1 CP_2
, tenuto conto dell'indennizzo già percepito, la Parte_1
somma complessiva di € 24.892,96, oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla data della sentenza ed oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
3. accerta e dichiara, ai sensi dell'art. 890 c.c., l'inesistenza del diritto dei convenuti e a realizzare o mantenere una canna fumaria, di CP_1 CP_2
qualsiasi genere, materiale e consistenza, in adiacenza al muro di facciata dell'edificio di proprietà dell'attore ; Parte_1
4. ordina ai convenuti e l'immediata rimozione CP_1 CP_2
della canna fumaria posizionata in aderenza e comunque agganciata sulla facciata dell'edificio di proprietà dell'attore;
5. condanna a tenere indenni e Controparte_3 CP_1 [...]
per quanto dovuto a ai sensi della condanna di cui CP_2 Parte_1
al punto 2;
6. rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dai convenuti e;
CP_1 CP_2
7. condanna e , in solido tra loro, alla refusione CP_1 CP_2
delle spese di lite in favore di , che si liquidano in € Parte_1
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N. R.G. 9822/21 Trib. Verona 5000 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
8. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_3
e che si liquidano in € 5000; oltre IVA e CPA CP_1 CP_2
come per legge e oltre contributo spese generali al 15%;
9. Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta e terza chiamata, per parti uguali tra loro, e nei soli rapporti interni.
Verona, 2.10.25
Il Giudice Dott. F. Chiavegatti
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N. R.G. 9822/21 Trib. Verona 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema di compensatio lucri cum damno, i pagamenti effettuati dall'assicuratore riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito. pagina 8 di 14
N. R.G. 9822/21 Trib. Verona