Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/03/2026, n. 4017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4017 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04017/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05432/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5432 del 2025, proposto da Radio Birikina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Barneschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama, 77;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di Radio Cerea di LI AR & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Mossali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per i Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza – Direzione Generale per i Servizi Territoriali – Div. VI –Ispettorato Territoriale (Casa del made in Italy) del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, prot. U.0016848.31-01-2025, datato 31 gennaio 2025, avente ad oggetto autorizzazione ex art. 25, comma II, d.lgs. 208/2021 per lo spostamento dell’impianto di Via S. Lorenzo 67 loc. Cavalcaselle -Castelnuovo del Garda (VR), modulante frequenza. 91.500 MHz, a favore della s.a.s. Radio Cerea di LI AR & C., comunicata alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 6 febbraio 2025 con atto prot. mimit.AOO_STV.REGISTRO UFFICIALE.U.0020620.06.02.2025 e quindi parimenti oggetto di ricorso, per quanto occorrer possa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Radio Cerea di LI AR & C. s.a.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il dott. VA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto la legittimità del provvedimento con il quale il Ministero resistente ha autorizzato lo spostamento dell’impianto in uso alla controinteressata Radio Cerea.
2. Espone in fatto la ricorrente:
- di aver segnalato al Ministero, con nota del 7 febbraio 2024, interferenze provenienti dall’impianto attivato dalla controinteressata sulla frequenza 91.500 MHz, precisando che detto segnale in precedenza veniva trasmesso da una postazione diversa che aveva cessato di operare dal 2021;
- di aver ricevuto in data 13 febbraio una comunicazione dell’Ispettorato nella quale si chiariva che lo spostamento era avvenuto nel rispetto delle circolari in materia e che non era presente agli atti documentazione afferente alla denunciata inattività del precedente impianto;
- all’esito di ulteriori interlocuzioni tra l’odierna ricorrente e il Ministero, quest’ultimo decideva di avviare, in contraddittorio tra le parti, il procedimento autorizzatorio relativo allo spostamento dell’impianto della controinteressata che si concludeva con esito favorevole.
3. La ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento autorizzatorio adottato all’esito del suddetto procedimento sulla base dei seguenti motivi di censura:
3.1. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma I, d. lgs 208/2021 e delle circolari e linee-guida applicative - istruttoria carente e, conseguentemente, apparente ”.
Con tale doglianza, si afferma che l’autorizzazione sarebbe stata rilasciata in violazione dell’art. 25, comma 1, d.lgs. n. 208/2021, in quanto il nuovo impianto avrebbe aggravato il rapporto di protezione a carico dei due impianti della ricorrente;
3.2. “ Violazione dell’art. 3, comma I, del decreto di concessione, dell’art. 68, comma IV, d. lgs. 208/2021, nonché dell’art. 50, comma I, d. lgs 208/2021 istruttoria carente e apparente - illogicità manifesta ”.
Con il secondo motivo di censura, la ricorrente afferma che l’Amministrazione non avrebbe potuto rilasciare l’autorizzazione, in quanto l’impianto della ricorrente sarebbe stato inattivo quantomeno dal 2021;
3.3. “ Contraddittorietà ed illogicità - sviamento di potere - falsità, ovvero insussistenza dei presupposti - erronea valutazione e-o travisamento dei fatti - perplessità - ingiustizia manifesta ”.
Secondo la prospettazione della ricorrente, l’autorizzazione sarebbe altresì illegittima per difetto di istruttoria;
3.4. “ Violazione dell’art. 1, comma I, l. 241/1990 e dei generali principi in tema di tutela dei diritti dei terzi e del contraddittorio procedimentale - motivazione perplessa, tautologica, assertoria ed inidonea – conseguente violazione dell’artt. 3, comma I, e 6, l. 241/1990 ”.
Con la quarta censura, si deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, stante la mancata indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che lo sostengono.
3.5. “ Violazione dell'art. 97 della costituzione, segnatamente del principio del buon andamento della p.a. e dei derivati principi di affidamento, adeguatezza e dell’obbligo di buona fede oggettiva e leale collaborazione - incidenza dei vizi sulla illegittimità intrinseca e sostanziale degli atti - violazione dell’art. 1, comma II bis, l. 241/1990 ”.
Con l’ultima doglianza, infine, la ricorrente lamenta la violazione del principio dell’affidamento e dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede da parte dell’Amministrazione.
4. La ricorrente ha altresì domandato il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’attività illegittima dell’Amministrazione, riservandosi la quantificazione del quantum debeatur nel corso del giudizio.
5. La società controinteressata, costituitasi in giudizio, dopo aver precisato in fatto che la temporanea inattività dell’impianto originario è derivata da fatti alla medesima non imputabili, ha chiesto il rigetto nel merito del ricorso, sottolineando che la delocalizzazione dell’impianto, come emerso in contraddittorio tra le parti, non avrebbe pregiudicato le postazioni della ricorrente.
6. Il Ministero intimato, costituitosi in giudizio, ripercorso in fatto il lungo iter istruttorio che ha preceduto lo spostamento dell’impianto, ha evidenziato che, all’esito delle verifiche effettuate in loco in contraddittorio tra le parti, la nuova postazione è stata autorizzata con una limitazione della potenza di esercizio (da 400 W a 360 W), ed ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
7. In vista dell’udienza di discussione del merito le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive difese.
8. All’udienza pubblica del 3 febbraio 2026, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, come da verbale.
9. Il ricorso è infondato.
9.1. Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, occorre in primo luogo rilevare che la ricorrente lamenta l’aggravamento del rapporto di protezione senza tuttavia indicare le specifiche ragioni, di carattere evidentemente tecnico, poste a sostegno dell’assunto.
La ricorrente, invero, soltanto dopo la notifica (6 aprile 2025) e il deposito del ricorso (4 maggio 2025), ha versato in atti il 23 dicembre 2025 una relazione tecnica (cfr. prot. 104 -10/12/2025 della s.r.l. Aesse del 10 dicembre 2025), nella quale si contestano gli esiti dei rilievi effettuati dal Ministero, richiamandone i contenuti nella memoria del 2 gennaio 2025.
Si tratta, tuttavia, di rilievi che andavano formulati in ricorso, a sostegno di una censura nella quale, invece, non vengono indicati gli specifici elementi in base ai quali sarebbero sussistenti i dedotti vizi.
Pur prescindendo da tale assorbente profilo, il Ministero resistente ha comunque evidenziato come le argomentazioni contenute nella menzionata relazione tecnica, ove si contestano i punti di verifica e la tipologia di antenna utilizzata per le misurazioni sul sito dismesso, siano infondate.
Nello specifico, si evidenzia che l’Amministrazione ha tenuto conto delle osservazioni rese nel corso del procedimento dalla ricorrente ed ha effettuato misurazioni anche nelle località da quest’ultima indicate, ad eccezione di quelle molto vicine all’impianto che, per l’elevato campo elettromagnetico, non caratterizzano in modo adeguato l’area di servizio (cfr. nota prot. 0057344 del 01/08/2024).
All’esito di dette misurazioni, il Ministero, tenuto conto dell’aumento di livello del segnale rilevato nella località Altura di Lazise (come segnalato anche dalla ricorrente), ha quindi autorizzato l’utilizzo della potenza di esercizio di 360 W in luogo dei 400 W previsti.
Per quanto concerne le caratteristiche dell’antenna utilizzata per effettuare le misurazioni sul vecchio sito, il Collegio ritiene che la stessa sia paragonabile, per caratteristiche radioelettriche, a quella presente in precedenza, come chiaramente evincibile dall’esame delle schede tecniche dei costruttori depositate in atti dalla controinteressata (cfr. l’allegato 34 relativo alle controdeduzioni di Radio Cerea in risposta alla nota del MIMIT n. 0098548 del 30 ottobre 2024).
La doglianza è pertanto infondata.
9.2. È altresì infondato il secondo motivo di censura, con il quale si contesta l’inattività del precedente impianto e, dunque, l’impossibilità di autorizzarne lo spostamento.
Al riguardo va sottolineato che l’impianto è stato temporaneamente disattivato per cause di forza maggiore (sfratto, caduta del traliccio, incendio, provvedimenti di disattivazione del giudice ordinario all’esito di conteziosi con terze emittenti in ordine al c.d. preuso), come pacificamente ammesso dalla medesima controinteressata e comunicato anche al Ministero (cfr. comunicazione di fermo temporaneo del 19 gennaio 2021).
Non sussiste pertanto nella fattispecie alcuna violazione dell’art. 68, comma 4, d.lgs. n. 208/2021 (ai sensi del quale « in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la sospensione per un periodo fino a sei mesi dell'assegnazione. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione di avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni »), ricorrendo nella fattispecie una causa di forza maggiore e, dunque, una causa non imputabile alla società controinteressata.
Va comunque evidenziato che il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate non comporta ex se la decadenza dall’autorizzazione, ma potrebbe soltanto dare impulso all’esercizio, da parte del Ministero, del potere cautelare di sospensione seguito dall’invito a regolarizzare la posizione.
Soltanto in caso di reiterata violazione nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero, ai sensi del citato art. 68, comma 4, può disporre la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, il Ministero (al quale, contrariamente a quanto affermato in memoria dalla difesa erariale, era stato comunicato l’impedimento all’esercizio dell’impianto a causa di un incendio) non ha ritenuto di sospendere l’autorizzazione, né tantomeno la ricorrente ha avviato iniziative giudiziarie per stimolare il suo intervento repressivo, anche a fronte della nota di archiviazione del 13 febbraio 2024, non impugnata dalla stessa, nella quale si afferma che “ non risultano prevenuti e/o acquisiti agli atti - a tempo debito - documenti utili a determinare l’avvio delle attività di competenza di questo Ispettorato finalizzate a ripristinarne il corretto funzionamento ex art. 3 c. 1 della concessione o, eventualmente, della ex Divisione III DGSCERP sull’utilizzo della risorsa ai sensi dell’art. 68 c. 4 del D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 208 ”.
9.3. Alla luce delle suesposte considerazioni, sono altresì infondate le ulteriori doglianze formulate dalla ricorrente:
- non sussiste il lamentato difetto di istruttoria (terzo motivo), in quanto il Ministero ha dato ampio spazio al contraddittorio nel corso del procedimento per lo spostamento dell’impianto, come dimostrato dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale e dalla circostanza che è stata disposta la riduzione della potenza di esercizio tenuto conto anche delle osservazioni delle controinteressate società;
- non sussiste alcun difetto di motivazione (quarto motivo), avendo il Ministero illustrato nel provvedimento autorizzativo le ragioni in fatto e in diritto che giustificavano lo spostamento dell’impianto;
- non sussiste infine alcuna lesione dell’affidamento della ricorrente (quinto motivo), da quest’ultima riferito alla possibilità di esercire il proprio impianto senza interferenze, stante l’indimostrata esistenza di turbative che lo impedirebbero; non sussiste inoltre alcuna violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza da parte dell’Amministrazione, che invece nel corso dell’intero iter istruttorio ha sempre assunto le iniziative necessarie per garantire la partecipazione dei controinteressati.
10. L’infondatezza dei motivi di ricorso comporta altresì il rigetto dell’azione risarcitoria, tra l’altro formulata in modo generico dalla ricorrente.
11. In conclusione, il ricorso va respinto, stante l’infondatezza delle censure proposte.
12. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI TR, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
VA AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA AT | RI TR |
IL SEGRETARIO