TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/03/2026, n. 4017
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma I, d. lgs 208/2021 e delle circolari e linee-guida applicative - istruttoria carente e, conseguentemente, apparente

    La ricorrente ha lamentato l'aggravamento del rapporto di protezione senza indicare specifiche ragioni tecniche. La relazione tecnica è stata depositata tardivamente. Il Ministero ha tenuto conto delle osservazioni della ricorrente, effettuato misurazioni e ridotto la potenza di esercizio. L'antenna utilizzata per le misurazioni sul vecchio sito è considerata comparabile a quella precedente.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3, comma I, del decreto di concessione, dell’art. 68, comma IV, d. lgs. 208/2021, nonché dell’art. 50, comma I, d. lgs 208/2021 istruttoria carente e apparente - illogicità manifesta

    L'impianto è stato temporaneamente disattivato per cause di forza maggiore non imputabili alla controinteressata (sfratto, caduta traliccio, incendio, provvedimenti giudiziari). Non sussiste violazione dell'art. 68, comma 4, d.lgs. n. 208/2021. Il mancato utilizzo delle radiofrequenze non comporta ex se decadenza. Il Ministero non ha ritenuto di sospendere l'autorizzazione e la ricorrente non ha avviato iniziative giudiziarie per stimolare tale intervento.

  • Rigettato
    Contraddittorietà ed illogicità - sviamento di potere - falsità, ovvero insussistenza dei presupposti - erronea valutazione e/o travisamento dei fatti - perplessità - ingiustizia manifesta

    Il Ministero ha dato ampio spazio al contraddittorio e ha ridotto la potenza di esercizio tenendo conto delle osservazioni delle controinteressate.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 1, comma I, l. 241/1990 e dei generali principi in tema di tutela dei diritti dei terzi e del contraddittorio procedimentale - motivazione perplessa, tautologica, assertoria ed inidonea - conseguente violazione dell’artt. 3, comma I, e 6, l. 241/1990

    Il Ministero ha illustrato nel provvedimento autorizzativo le ragioni in fatto e in diritto che giustificavano lo spostamento dell'impianto.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 97 della costituzione, segnatamente del principio del buon andamento della p.a. e dei derivati principi di affidamento, adeguatezza e dell’obbligo di buona fede oggettiva e leale collaborazione - incidenza dei vizi sulla illegittimità intrinseca e sostanziale degli atti - violazione dell’art. 1, comma II bis, l. 241/1990

    Non sussiste lesione dell'affidamento della ricorrente, stante l'indimostrata esistenza di turbative che impedirebbero l'esercizio del proprio impianto. Non sussiste violazione del dovere di buona fede e correttezza da parte dell'Amministrazione, che ha garantito la partecipazione dei controinteressati.

  • Rigettato
    Azione risarcitoria

    L'infondatezza dei motivi di ricorso comporta il rigetto dell'azione risarcitoria, formulata in modo generico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/03/2026, n. 4017
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4017
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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