TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/09/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico, dott.ssa
Viviana Scaramuzza, ha pronunciato ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2472 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
ed elettivamente domiciliata in Messina, via C.F._1
Francesco Faranda, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Antonino Lo Presti, che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Nino
Bixio, 89, presso lo studio dell'avv. Alberto Vermiglio e rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Giannitto, giusta procura in atti
APPELLATA
E , nata a [...] il [...]; CP_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: all'udienza del 10 settembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
CONSIDERATO IN FATTO
L'odierno giudizio veniva instaurato da nei confronti Parte_1
della Compagnia Assicurativa e nei confronti di Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 1174/21 emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Messina, depositata in data 20.12.2021 relativa al procedimento civile n.
2572/2015 R.G., con cui venivano rigettate le domande risarcitorie proposte dalla con condanna di quest'ultima alla refusione delle Pt_1
spese processuali in favore della compagnia assicurativa.
In particolare, nel giudizio di primo grado conveniva in Parte_1
giudizio dinnanzi il Giudice di Pace di Messina l'odierna appellata e successivamente, così come disposto dal Giudice, Controparte_1
veniva integrato il contraddittorio nei confronti di , CP_2
proprietaria dell'autovettura responsabile dell'incidente stradale oggetto di causa.
La rappresentava che in data 19.05.2014, verso le 18:30, in Pt_1
Messina, sulla Piazza San Giovanni Bosco, nello spazio antistante la
Chiesa di S. Matteo del Villaggio Giostra, mentre alla Controparte_3
guida della sua autovettura IA UN targata CJ800YX procedeva sulla suddetta strada, quest'ultima veniva urtata lungo tutta la fiancata destra dall'autovettura RD OC targata DW018GC di proprietà dell'altra appellata , il cui conducente, per uscire da un parcheggio CP_2
antistante tale piazza, non si accorgeva del sopraggiungere della suddetta
UN, urtandola. Esponeva, ancora, l'odierna appellante che a causa di detto urto, la propria autovettura (IA UN) subiva danni materiali lungo la fiancata destra, successivamente quantificati dal perito fiduciario dell CP_1
in € 950,00 il quale aggiungeva a tale somma anche la cifra di € 200,00 per l'attività stragiudiziale svolta dal sottoscritto procuratore nell'interesse della sig.ra per un totale dunque di € 1.150,00. Pt_1
Si costituiva in quel giudizio la contestando le richieste Controparte_1
risarcitorie formulate nell'atto introduttivo del giudizio con riferimento all'an debeatur, mentre in relazione al quantum debeatur chiedeva l'ammissione di una CTU modale, per ricostruire la dinamica dell'incidente nonché la compatibilità dei danni con altra perizia effettuata dalla medesima compagnia assicurativa per un danno subito dalla stessa auto in un sinistro avvenuto quattro anni prima. Inoltre, il procuratore della compagnia di assicurazione Controparte_1
evidenziava che, in tema di an debeatur, in base alla dinamica descritta da parte attrice nell'atto introduttivo, si sarebbe potuto prospettare un concorso di colpa in capo al conducente della IA UN.
Il Giudice di Pace di Messina, ammessa la prova testimoniale e successivamente anche CTU cinematica, si pronunciava rigettando le domande risarcitorie di parte attrice, sia sotto il profilo dell'an debeatur che del quantum debeatur e condannava alla refusione Parte_1
dele spese processuali in favore dell pari ad euro 671,00 Controparte_1
oltre IVA e CPA.
Con atto di citazione in appello lamentava l'erroneità della Parte_1
sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di Pace, nel valutare le prove e le risultanze istruttorie, aveva ritenuto lacunosa la dinamica del sinistro nella parte per non avere il danneggiato specificato se l'autovettura procedesse in avanti o in retromarcia e anche perché non erano stati indicati i punti di contatto tra le due autovetture coinvolte. Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello, di ritenere e dichiarare che la responsabilità dell'incidente stradale avvenuto a Messina in data
19.05.2014 tra la IA UN e la RD OC fosse da addebitare ad assoluto fatto e colpa del conducente di quest'ultima auto e, per l'effetto, di condannare la in solido con la al pagamento in CP_1 CP_2
favore dell'odierna appellante della somma di € 1.150,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
con vittoria di spese e compensi.
In data 05.10.2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando l'appello ex adverso proposto e chiedendo il rigetto
[...]
del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi.
Non si costituiva in giudizio l'appellata , nonostante CP_2
regolare notifica.
La causa, non ulteriormente istruita, veniva decisa all'udienza del
10.09.2025.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , la quale, CP_2
sebbene regolarmente citata in giudizio, non si costituiva.
L'appello proposto da è fondato. Parte_1
Dall'esame degli atti e, in particolare, dalla deposizione resa dalla testimone oculare , emerge una narrazione coerente e Testimone_1
circostanziata dell'accaduto.
La teste ha riferito di aver visto l'autovettura RD OC, condotta dal
, ripartire da una posizione di sosta nei pressi delle scale Controparte_3
della Chiesa di San Matteo, svoltando verso sinistra senza avvedersi della sopraggiungente IA UN, che procedeva lungo la carreggiata. A causa della manovra, la RD OC ha urtato la IA UN lungo l'intera fiancata destra, provocando danni materiali visibili. La teste ha inoltre dichiarato di avere fornito le proprie generalità al danneggiato. Tale deposizione, resa da soggetto presente sul luogo e in grado di osservare direttamente le fasi del sinistro, appare attendibile e idonea a integrare le lacune descrittive dell'atto di citazione, colmando le incertezze evidenziate dal primo giudice.
La circostanza che la teste non abbia specificato se la manovra fosse stata effettuata in retromarcia o in avanti non incide sulla sostanza della ricostruzione, essendo chiaro che l'urto è avvenuto durante una manovra di immissione nel flusso veicolare da una posizione di sosta (“Ricordo che il conducente della OC ripartiva svoltando verso sx. Nel compiere tale manovra non si accorgeva che stava sopraggiungendo un'altra auto
IA UN di colore grigio chiaro che lo affiancava”).
Assume, poi, rilievo decisivo l'esito della CTU cinematica affidata al prof. nell'ambito del procedimento di primo grado, il Persona_1
quale ha esaminato la compatibilità tra la dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo e i danni riportati dalla IA UN targata
CJ800YX, di proprietà dell'appellante.
Il CTU ha accertato che i danni visibili nelle fotografie scattate al tempo dell'incidente sono perfettamente compatibili con la dinamica descritta nell'atto introduttivo.
In particolare, l'esperto nominato ha rilevato che i punti d'urto tra le due autovetture si collocano ad un'altezza di circa 55 cm dal suolo, coerente con un impatto come quello descritto.
Il consulente ha inoltre evidenziato che i danni rilevati nella perizia del
2014 sono di entità e localizzazione differenti rispetto a quelli riscontrati in una precedente perizia del 2010, riferita ad altro sinistro.
La consulenza tecnica, dunque, ha fornito risposte chiare e coerenti ai quesiti posti dal giudice, confermando la compatibilità tra la dinamica del sinistro e i danni lamentati, e smentendo l'ipotesi di sovrapposizione con un precedente evento. Nonostante il CTU non abbia potuto esprimersi sulla dinamica del primo sinistro per carenza di documentazione, ha ritenuto congrua la valutazione dei danni effettuata dal perito assicurativo , Persona_2
non oggetto di puntuale contestazione.
Alla luce di tali risultanze, il Tribunale ritiene che la decisione di primo grado debba essere riformata, in quanto fondata su una lettura parziale e non corretta degli elementi istruttori.
La CTU, unitamente alla prova testimoniale, consente di ritenere provata la responsabilità esclusiva del conducente della RD OC nella causazione del sinistro e la fondatezza della domanda risarcitoria.
Pertanto, l'appello va accolto, con condanna della compagnia assicuratrice in solido con la proprietaria del veicolo Controparte_1
responsabile, al risarcimento dei danni subiti dall'appellante, quantificati in euro 950,00 per danni materiali subiti dal mezzo così come quantificati nell'accordo conservativo sul danno allegato da parte appellante e non specificamente contestato nel presente giudizio dalla compagnia assicurativa.
Sull'importo riconosciuto decorrono altresì gli interessi al tasso legale dalla data del deposito della sentenza sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Nulla spetta a titolo di spese legali stragiudiziali non essendo stata dimostrata l'avvenuta corresponsione delle stesse (cfr. Cass. n.
15732/2022).
In riforma della sentenza appellata le spese (liquidate tenuto conto del decisum in base ai parametri inferiori ad € 1.100,00), ivi comprese quelle del presente grado, devono essere poste a carico degli appellati in solido.
Parimenti, le spese di c.t.u., disposta nel corso del procedimento di primo grado, devono essere poste a carico degli appellanti in solido, così come richiesto dall'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza, in funzione di giudice d'appello, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2472/2022 R.G. così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
CP_2
- Accoglie l'appello e per l'effetto, accerta e dichiara che il sinistro avvenuto il 19 maggio 2014 è da ascriversi a fatto e colpa esclusivi del conducente dell'autovettura RD OC tg.
DW018GC;
- Condanna gli appellati in solido al risarcimento del danno patrimoniale in favore di parte appellante, quantificato in €
950,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito della sentenza sino a quella dell'effettivo soddisfo;
- Condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese del procedimento di primo grado, liquidate in € 136,30 per spese ed €
346,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- Condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 214,10 per spese ed €
662,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- Pone le spese di c.t.u., così come quantificate nel corso del procedimento di primo grado, definitivamente a carico degli appellati in solido.
Così deciso in Messina, il 19 settembre 2025.
IL GIUDICE
(Dott.ssa Viviana Scaramuzza) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della
Dott.ssa. , funzionario giudiziario addetto Controparte_4
all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico, dott.ssa
Viviana Scaramuzza, ha pronunciato ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2472 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
ed elettivamente domiciliata in Messina, via C.F._1
Francesco Faranda, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Antonino Lo Presti, che la rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Nino
Bixio, 89, presso lo studio dell'avv. Alberto Vermiglio e rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Giannitto, giusta procura in atti
APPELLATA
E , nata a [...] il [...]; CP_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: all'udienza del 10 settembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
CONSIDERATO IN FATTO
L'odierno giudizio veniva instaurato da nei confronti Parte_1
della Compagnia Assicurativa e nei confronti di Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 1174/21 emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Messina, depositata in data 20.12.2021 relativa al procedimento civile n.
2572/2015 R.G., con cui venivano rigettate le domande risarcitorie proposte dalla con condanna di quest'ultima alla refusione delle Pt_1
spese processuali in favore della compagnia assicurativa.
In particolare, nel giudizio di primo grado conveniva in Parte_1
giudizio dinnanzi il Giudice di Pace di Messina l'odierna appellata e successivamente, così come disposto dal Giudice, Controparte_1
veniva integrato il contraddittorio nei confronti di , CP_2
proprietaria dell'autovettura responsabile dell'incidente stradale oggetto di causa.
La rappresentava che in data 19.05.2014, verso le 18:30, in Pt_1
Messina, sulla Piazza San Giovanni Bosco, nello spazio antistante la
Chiesa di S. Matteo del Villaggio Giostra, mentre alla Controparte_3
guida della sua autovettura IA UN targata CJ800YX procedeva sulla suddetta strada, quest'ultima veniva urtata lungo tutta la fiancata destra dall'autovettura RD OC targata DW018GC di proprietà dell'altra appellata , il cui conducente, per uscire da un parcheggio CP_2
antistante tale piazza, non si accorgeva del sopraggiungere della suddetta
UN, urtandola. Esponeva, ancora, l'odierna appellante che a causa di detto urto, la propria autovettura (IA UN) subiva danni materiali lungo la fiancata destra, successivamente quantificati dal perito fiduciario dell CP_1
in € 950,00 il quale aggiungeva a tale somma anche la cifra di € 200,00 per l'attività stragiudiziale svolta dal sottoscritto procuratore nell'interesse della sig.ra per un totale dunque di € 1.150,00. Pt_1
Si costituiva in quel giudizio la contestando le richieste Controparte_1
risarcitorie formulate nell'atto introduttivo del giudizio con riferimento all'an debeatur, mentre in relazione al quantum debeatur chiedeva l'ammissione di una CTU modale, per ricostruire la dinamica dell'incidente nonché la compatibilità dei danni con altra perizia effettuata dalla medesima compagnia assicurativa per un danno subito dalla stessa auto in un sinistro avvenuto quattro anni prima. Inoltre, il procuratore della compagnia di assicurazione Controparte_1
evidenziava che, in tema di an debeatur, in base alla dinamica descritta da parte attrice nell'atto introduttivo, si sarebbe potuto prospettare un concorso di colpa in capo al conducente della IA UN.
Il Giudice di Pace di Messina, ammessa la prova testimoniale e successivamente anche CTU cinematica, si pronunciava rigettando le domande risarcitorie di parte attrice, sia sotto il profilo dell'an debeatur che del quantum debeatur e condannava alla refusione Parte_1
dele spese processuali in favore dell pari ad euro 671,00 Controparte_1
oltre IVA e CPA.
Con atto di citazione in appello lamentava l'erroneità della Parte_1
sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di Pace, nel valutare le prove e le risultanze istruttorie, aveva ritenuto lacunosa la dinamica del sinistro nella parte per non avere il danneggiato specificato se l'autovettura procedesse in avanti o in retromarcia e anche perché non erano stati indicati i punti di contatto tra le due autovetture coinvolte. Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello, di ritenere e dichiarare che la responsabilità dell'incidente stradale avvenuto a Messina in data
19.05.2014 tra la IA UN e la RD OC fosse da addebitare ad assoluto fatto e colpa del conducente di quest'ultima auto e, per l'effetto, di condannare la in solido con la al pagamento in CP_1 CP_2
favore dell'odierna appellante della somma di € 1.150,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
con vittoria di spese e compensi.
In data 05.10.2022 si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando l'appello ex adverso proposto e chiedendo il rigetto
[...]
del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi.
Non si costituiva in giudizio l'appellata , nonostante CP_2
regolare notifica.
La causa, non ulteriormente istruita, veniva decisa all'udienza del
10.09.2025.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , la quale, CP_2
sebbene regolarmente citata in giudizio, non si costituiva.
L'appello proposto da è fondato. Parte_1
Dall'esame degli atti e, in particolare, dalla deposizione resa dalla testimone oculare , emerge una narrazione coerente e Testimone_1
circostanziata dell'accaduto.
La teste ha riferito di aver visto l'autovettura RD OC, condotta dal
, ripartire da una posizione di sosta nei pressi delle scale Controparte_3
della Chiesa di San Matteo, svoltando verso sinistra senza avvedersi della sopraggiungente IA UN, che procedeva lungo la carreggiata. A causa della manovra, la RD OC ha urtato la IA UN lungo l'intera fiancata destra, provocando danni materiali visibili. La teste ha inoltre dichiarato di avere fornito le proprie generalità al danneggiato. Tale deposizione, resa da soggetto presente sul luogo e in grado di osservare direttamente le fasi del sinistro, appare attendibile e idonea a integrare le lacune descrittive dell'atto di citazione, colmando le incertezze evidenziate dal primo giudice.
La circostanza che la teste non abbia specificato se la manovra fosse stata effettuata in retromarcia o in avanti non incide sulla sostanza della ricostruzione, essendo chiaro che l'urto è avvenuto durante una manovra di immissione nel flusso veicolare da una posizione di sosta (“Ricordo che il conducente della OC ripartiva svoltando verso sx. Nel compiere tale manovra non si accorgeva che stava sopraggiungendo un'altra auto
IA UN di colore grigio chiaro che lo affiancava”).
Assume, poi, rilievo decisivo l'esito della CTU cinematica affidata al prof. nell'ambito del procedimento di primo grado, il Persona_1
quale ha esaminato la compatibilità tra la dinamica del sinistro descritta nell'atto introduttivo e i danni riportati dalla IA UN targata
CJ800YX, di proprietà dell'appellante.
Il CTU ha accertato che i danni visibili nelle fotografie scattate al tempo dell'incidente sono perfettamente compatibili con la dinamica descritta nell'atto introduttivo.
In particolare, l'esperto nominato ha rilevato che i punti d'urto tra le due autovetture si collocano ad un'altezza di circa 55 cm dal suolo, coerente con un impatto come quello descritto.
Il consulente ha inoltre evidenziato che i danni rilevati nella perizia del
2014 sono di entità e localizzazione differenti rispetto a quelli riscontrati in una precedente perizia del 2010, riferita ad altro sinistro.
La consulenza tecnica, dunque, ha fornito risposte chiare e coerenti ai quesiti posti dal giudice, confermando la compatibilità tra la dinamica del sinistro e i danni lamentati, e smentendo l'ipotesi di sovrapposizione con un precedente evento. Nonostante il CTU non abbia potuto esprimersi sulla dinamica del primo sinistro per carenza di documentazione, ha ritenuto congrua la valutazione dei danni effettuata dal perito assicurativo , Persona_2
non oggetto di puntuale contestazione.
Alla luce di tali risultanze, il Tribunale ritiene che la decisione di primo grado debba essere riformata, in quanto fondata su una lettura parziale e non corretta degli elementi istruttori.
La CTU, unitamente alla prova testimoniale, consente di ritenere provata la responsabilità esclusiva del conducente della RD OC nella causazione del sinistro e la fondatezza della domanda risarcitoria.
Pertanto, l'appello va accolto, con condanna della compagnia assicuratrice in solido con la proprietaria del veicolo Controparte_1
responsabile, al risarcimento dei danni subiti dall'appellante, quantificati in euro 950,00 per danni materiali subiti dal mezzo così come quantificati nell'accordo conservativo sul danno allegato da parte appellante e non specificamente contestato nel presente giudizio dalla compagnia assicurativa.
Sull'importo riconosciuto decorrono altresì gli interessi al tasso legale dalla data del deposito della sentenza sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Nulla spetta a titolo di spese legali stragiudiziali non essendo stata dimostrata l'avvenuta corresponsione delle stesse (cfr. Cass. n.
15732/2022).
In riforma della sentenza appellata le spese (liquidate tenuto conto del decisum in base ai parametri inferiori ad € 1.100,00), ivi comprese quelle del presente grado, devono essere poste a carico degli appellati in solido.
Parimenti, le spese di c.t.u., disposta nel corso del procedimento di primo grado, devono essere poste a carico degli appellanti in solido, così come richiesto dall'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza, in funzione di giudice d'appello, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2472/2022 R.G. così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
CP_2
- Accoglie l'appello e per l'effetto, accerta e dichiara che il sinistro avvenuto il 19 maggio 2014 è da ascriversi a fatto e colpa esclusivi del conducente dell'autovettura RD OC tg.
DW018GC;
- Condanna gli appellati in solido al risarcimento del danno patrimoniale in favore di parte appellante, quantificato in €
950,00, oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito della sentenza sino a quella dell'effettivo soddisfo;
- Condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese del procedimento di primo grado, liquidate in € 136,30 per spese ed €
346,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- Condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 214,10 per spese ed €
662,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- Pone le spese di c.t.u., così come quantificate nel corso del procedimento di primo grado, definitivamente a carico degli appellati in solido.
Così deciso in Messina, il 19 settembre 2025.
IL GIUDICE
(Dott.ssa Viviana Scaramuzza) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della
Dott.ssa. , funzionario giudiziario addetto Controparte_4
all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di
Messina.