Versione
17 maggio 1978
17 maggio 1978
Art. 1. Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorita' sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignita' della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o istituzioni pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi e' sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi e' obbligato.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualita' di autorita' sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorita' sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignita' della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o istituzioni pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi e' sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi e' obbligato.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualita' di autorita' sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.
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- 1. Infermiere rifiuta il vaccino anti-Covid: cosa succede se contrae il virus?Accesso limitatoElena Mariechristine Demasi · https://www.altalex.com/ · 17 marzo 2021 · 28.881824
Giurisprudenza • 314
- 1. Trib. Pescara, decreto 10/08/2022Provvedimento: […] Vista la richiesta di convalida di TSO in data 10.8.2022 pervenuta dal Sindaco del Comune di PESCARA in data 10.8.2002 ore 10,54 nei confronti di Parte_1 ; Ritenuto ricorrere le condizioni di cui agli artt. 1 e segg. Legge 180/1978, nell'avvenuto rispetto dei termini ivi previsti; Visto l'art. 3 Legge 180/1978 CONVALIDA il provvedimento di Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera disposto dal Sindaco del Comune di PESCARA nei confronti di Parte_1 ;.Leggi di più...