Articolo 4 della Legge 15 febbraio 1963, n. 241
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 aprile 1963
Art. 4.
Salvo il disposto del precedente articolo, nei primi tre anni di applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici del personale degli uffici copia e del personale di archivio, di cui alle allegate tabelle A e b sono conferiti, mediante concorsi interni, da espletarsi secondo le norme prescritte per i concorsi pubblici dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, istituto dell' articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , ed al personale non di ruolo di terza categoria dell'Amministrazione stessa.
Entrata in vigore il 5 aprile 1963