Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3327 del R.G.A.C.C. dell'anno 2018 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.05.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Supersano, alla via Carlo Alberto n. 44, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Stefanelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORE
E
(C.F: , elettivamente domiciliato in Lecce, alla via CP_1 C.F._2
Venezia n. 71, presso lo studio dall'avv. Giuseppe Castelluzzo che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
(P.IVA: elettivamente domiciliata Controparte_2 P.IVA_1 in Lecce, alla via Milizia n. 75, presso lo studio dell'avv. Paolo Mormando che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTI
Oggetto: azione di risarcimento da lesioni personali.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
ha esposto che in data 4.09.2015, alle ore 19:00 circa, era a bordo Parte_1 della moto di sua proprietà Yamaha500, tg. AY9254, priva di copertura assicurativa, percorrendo la S.P. Cutrofiano - Supersano, in direzione Supersano centro, quando collideva con la Fiat Punto, tg. LE672112, di proprietà e condotta da che CP_1 usciva improvvisamente dalla proprietà privata posta al margine dell'altro senso di marcia, inserendosi sulla strada provinciale senza dare la dovuta precedenza.
L'attore ha affermato che, pur avendo messo tempestivamente in atto una manovra di arresto, non riusciva ad evitare l'impatto con la vettura, rovinando dapprima su una siepe posta a destra della carreggiata e poi sull'asfalto, riportando gravi lesioni che rendevano necessario il ricovero presso l'ospedale di Casarano.
L'attore ha dichiarato di aver denunciato all' di (Casarano) l'infortunio subito in CP_3 itinere all'uscita del luogo di lavoro e che, a seguito dei dovuti accertamenti, l' gli CP_3 ha riconosciuto la somma di euro 26.620,20 (di cui € 12.349,84 a titolo di danno biologico ed € 14.206,87 a titolo di indennità temporanea da intendersi quale retribuzione per malattia professionale); ha altresì dichiarato che in data 4.12.2017 la compagnia assicuratrice corrispondeva la somma complessiva di euro CP_2
17.250,00 a titolo di risarcimento (di cui 16.2050, 00 per ITT, ITP e € 1.000 per spese legali).
Esposto quanto sopra, ha agito in giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
e della società di al fine di ottenere il
[...] CP_2 Controparte_4 risarcimento integrale dei danni patiti.
Si è costituito in giudizio il quale ha dedotto che il sinistro è stato CP_1 determinato per colpa esclusiva del motociclista che ha tenuto una condotta di guida imprudente, procedendo ad una velocità elevata in Supersano, in centro abitato, e per aver tamponato la Fiat Punto dallo stesso condotta, che era già posizionata nella corsia di marcia in direzione Supersano, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto azionato e nel merito chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto e, in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, di essere manlevato dalla propria compagnia assicuratrice Controparte_4
Si è costituita in giudizio con autonoma comparsa la società di Controparte_2
deducendo la responsabilità concorrente dell'attore, il quale procedeva ad una
[...] velocità elevata in pieno centro abitato, e che lo stesso era stato già integralmente risarcito dei danni patiti, avendo ricevuto l'indennizzo dall' e la liquidazione CP_3 erogata in sede stragiudiziale dalla medesima compagnia assicuratrice.
Chiedeva quindi da parte sua l'accertamento della responsabilità concorrente dell'attore nella determinazione dell'evento lesivo con conseguente riduzione del relativo risarcimento e con detrazione delle somme già a questo titolo versate e ricevute, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita con produzione documentale, con l'interrogatorio formale dell'attore, con prova testimoniale e con una CTU medico – legale.
All'udienza del 22.05.2025, precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
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Come premesso, la controversia in esame attiene all'accertamento della responsabilità nel sinistro stradale avvenuto in data 4.9.2015, sulla strada provinciale Cutrofiano-
Supersano, che ha coinvolto il motociclo Yamaha 500, targato AY9254, di proprietà e condotto da e l'autovettura Fiat Punto targata tg. LE672112, di Parte_1 proprietà e condotta da CP_1
In via preliminare non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
Si osserva che, ai sensi dell'art. 2947 c.c., “per il risarcimento del danno prodotto a circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o e intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Dalla documentazione in atti è emerso che il sinistro è avvenuto in data 4.09.2015 e che parte attrice ha inviato alle controparti dapprima in data 3.10.2015 una lettera di messa in mora e successivamente in data 19.09.2017 un invito alla negoziazione assistita, con conseguente interruzione in ogni caso del termine di prescrizione del relativo diritto al risarcimento del danno.
Ne consegue che alla data del 30.03.2018 – momento di introduzione del giudizio – non era quindi decorso il termine di prescrizione per la proposizione della domanda risarcitoria. Venendo al merito, il verificarsi del sinistro non è stato oggetto di contestazione tra le parti processuali;
il sinistro stradale trova inoltre conferma nel referto redatto dagli operatori del 118 interventi sul posto.
Dibattuta è, invece, l'individuazione del soggetto responsabile nella determinazione del danno e il grado di responsabilità da riconoscere a carico di ciascuno dei due conducenti.
L'attore ha dedotto che la responsabilità esclusiva del sinistro sia da ascrivere alla condotta di guida imprudente e imperita del conducente della vettura antagonista che, immettendosi nel flusso di circolazione stradale da un'area privata, ha omesso di dare la dovuta precedenza.
Le parti convenute, al contrario, hanno dedotto che la responsabilità del sinistro sia da imputare prevalentemente all'attore, che viaggiava ad una velocità sostenuta nei pressi di un centro abitato.
Giova premettere che la fattispecie in esame rientra nell'alveo applicativo dell'art. 2054 del codice civile.
In punto di diritto, si osserva che, per costante giurisprudenza, soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
il concorso di colpa può essere escluso, quindi, non solo quando il conducente abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, da parte sua, una reale possibilità di evitare l'incidente.
Per contro, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista ma richiede il positivo accertamento, in concreto, dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico (Cass., 24860/2010; Cass.,
3193/2006; Cass., 477/2003; Cass., 5671/2000; Cass., 11610/1992).
Una volta accertato che la condotta di uno solo dei due conducenti ha dato causa al fatto e che nessun addebito di colpa può muoversi all'altro, la cui condotta risulti conforme alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza, non vi è margine per ulteriori indagini.
Nel corso dell'istruttoria è stato escusso il teste oculare , il quale ha Testimone_1 dichiarato: “confermo la circostanza n.1 di cui alle memorie ex art. 183 c.6 a firma dell'avv. Giuseppe Stefanelli;
segnatamente è vero che il 4.09.2015, verso le 19, in
Supersano, il sig. , alla guida della sua moto Yamaha500, tg. AY9254, faceva
Pt_1 ritorno dal lavoro e si metteva sulla strada provinciale Cutrofiano – Supersano, con direzione verso quest'ultima località, per recarsi a casa;
… il sig. procedeva sulla
Pt_1 suddetta strada provinciale e aveva percorso poco più di 100 metri, quando la sua corsia veniva occupata completamente da una vettura Fiat Uno, tg. LE672112, condotta dal suo proprietario sig. il quale uscendo da un'area privata, posta sulla CP_1 sinistra rispetto alla direzione tenuta dal e senza dare la precedenza, si
Pt_1 immetteva sulla strada provinciale in direzione Supersano;
ero presente sul luogo del sinistro e ,in particolare, ero fuori dal camion, all'interno del distributore di benzina;
sono stato il primo a soccorrere il sig. ; ho provveduto con altre persone a chiamare il
Pt_1
118 e provvedere anche a bloccare il traffico con il mio autocarro apponendo i birilli virgola, che avevo, sulla sede stradale;
poi con il mio camion seguivo l'ambulanza fino all'ospedale; per fortuna, al momento del suo sinistro sopraggiungeva un medico che provvedeva a prestare le prime cure;
la situazione era molto allarmante perché il , Pt_1 che teneva il casco, aveva perso conoscenza e non dava segni di vita…Il vistasi Pt_1 la corsia impegnata, cercava di evitare l'urto spostandosi a destra, ma esso era inevitabile e avveniva sulla parte posteriore e laterale destra della sia con la parte CP_5 anteriore della motocicletta sia con il casco che con la gamba sinistra del;
preciso Pt_1 che l'impatto prima con la parte posteriore e poi immediatamente con la parte laterale dell'auto; riconosco nelle n. 16 foto che mi vengono esibite, tutte allegate al fascicolo di parte dell'avv. Stefanelli, lo stato dei luoghi e i danni ai mezzi;
allo stesso modo riconosco
i danni ai mezzi e lo stato dei luoghi nelle foto legati al fascicolo di parte dell'avvocato
Mormando.
È vero che il andava a finire con la motocicletta su una siepe posta sulla destra Pt_1 rovinando contro la siepe e poi per terra insieme alla motocicletta;
il roseguiva la CP_1 sua marcia e fermandosi a oltre 10 metri dal punto d'urto. A un certo punto si arrestava
e scendeva dall'auto accompagnandosi ad una stampella;
l'attore indossava il casco protettivo che gli venne slanciato per consentire la sua rianimazione”.
Orbene, dall'istruttoria orale espletata, emerge un primo profilo di responsabilità imputabile al conducente della Fiat Punto per la violazione dell'art. 145 c. 6 C.d.S. in quanto, uscendo da un'area privata, si immetteva nel flusso di circolazione omettendo di dare la dovuta precedenza al motociclo condotto dall'attore che sopraggiungeva lungo la medesima strada. Per altro verso, deve evidenziarsi che anche la condotta di guida del non appare Pt_1 esente da censure.
Invero, si osserva che i danni arrecati alla vettura e l'entità delle lesioni riportate dall'attore, non consentono di ritenere che costui viaggiasse ad una velocità prudenziale adeguata alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.
Infatti, la stessa descrizione della caduta offerta dal , il quale ha dichiarato Tes_1 che “l'impatto prima con la parte posteriore e poi immediatamente con la parte laterale dell'auto …il andava a finire con la motocicletta su una siepe posta sulla destra Pt_1 rovinando contro la siepe e poi per terra insieme alla motocicletta” spinge a ritenere che l'attore viaggiasse ad una velocità sostenuta, in quanto diversamente avrebbe potuto arrestare il veicolo in sicurezza ed evitare il forte impatto con l'autovettura, attenuando quanto meno la violenza dell'impatto e gli esiti che ne sono derivati.
L'impatto, come da foto in atti, ha interessato prevalentemente la parte posteriore destra dell'autovettura (lunotto) e la parte posteriore destra del mezzo.
Sulla scorta delle risultanze in atti può, dunque, ritenersi acquisito che la responsabilità del sinistro sia addebitabile in gradi diversi ad entrambi i conducenti, a causa della condotta di guida da ciascuno posta in essere;
infatti, la conducente dell'autovettura Fiat ha senza dubbio violato l'obbligo di dare precedenza, laddove il motociclista ha violato l'obbligo di tenere una velocità prudenziale adeguata allo stato dei luoghi. Ciononostante, non si ritiene che la responsabilità del sinistro possa addebitarsi in pari misura ai due conducenti dovendosi ritenere prevalente l'apporto causale colposo del conduttore dell'autovettura in ragione del fatto che l'omessa precedenza è stata senza dubbio la causa immediata e principale del sinistro oggetto di causa.
Al motociclista è correlativamente imputabile la responsabilità di non aver tenuto una velocità prudenziale che potesse consentirgli di evitare il sinistro ovvero di ridurne gli effetti lesivi.
Occorre osservare che al conducente che proviene da luogo privato per immettersi nel flusso di una circolazione stradale è imposto l'obbligo di usare un grado elevatissimo di prudenza;
obbligo che costituisce un “quid pluris” rispetto a quello generale di non costituire pericolo per la circolazione, per l'intrinseca pericolosità della relativa manovra che, intersecando la traiettoria di altri veicoli, costituisce un elemento di elevata pericolosità oggettiva. Ne consegue che la responsabilità non può essere ripartita in pari misura, ma deve essere ascritta in capo al conducente dell'autovettura Fiat in misura pari al 70% residuando la colpa del motociclista nella misura del restante 30%.
In ordine alla quantificazione del danno alla persona patito da , si fa Parte_1 integrale riferimento alle conclusioni cui è giunto il CTU. Le stesse sono infatti tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter logico condivisibile.
Il perito incaricato, dalla visita effettuata e dallo studio della documentazione clinica, ha accertato che l'attore a seguito dell'incidente stradale occorso riportò “Trauma cranio-facciale con infrazione ossa nasali e ferita lc regione mentoniera;
Frattura scomposta piatto tibiale esterno ginocchio sx osteosintetizzata” statuendo la piena compatibilità delle stesse con la dinamica dell'evento così come ricostruito sul piano processuale.
Il CTU ha altresì rilevato che “sussistono postumi permanenti da intendersi come menomazioni dell'integrità psico-fisica del soggetto quantificabili, secondo le comuni tabelle valutative in uso, in misura pari al 16% (sedici) e lieve incidenza sull'attività lavorativa specifica” con:
- Inabilità temporanea totale pari a 40 gg;
- Inabilità temporanea parziale al 75% di 40 gg;
- Inabilità temporanea parziale al 50% di 60 gg;
- Inabilità temporanea parziale al 25% di 60 gg
Il danno è dunque calcolato secondo la seguente tabella, tenendo conto della circostanza che il danneggiato al momento del sinistro aveva 30 anni e applicando la
Tabella del Tribunale di Milano aggiornata all'attualità:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Età del danneggiato alla data del sinistro 30 anni
Percentuale di invalidità permanente 16%
Danno biologico risarcibile € 45.565,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 60.146,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Invalidità temporanea totale € 4.600,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 13.225,00
TOTALE GENERALE: € 73.371,00
L'importo totale generale deve essere ridotto in ragione della percentuale del 30% di responsabilità riconosciuta in capo all'attore al quale dovrà essere corrisposta la somma di € 51.359,70.
Tale importo, liquidato all'attualità, deve essere prima devalutato alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento alla data odierna, con riconoscimento degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata.
Sulla somma rivalutata sono dovuti inoltre interessi legali sino al soddisfo.
L'attrice ha, poi, diritto al rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro occorso, documentate e ritenute congrue dal CTU per un importo di € 2179,58.
Tale importo deve essere ridotto in ragione della percentuale di responsabilità (30%) riconosciuta in capo all'attore, al quale quindi dovrà essere corrisposta la somma di €
1525,70.
Nulla spetta a titolo di personalizzazione, non essendo stato provato alcun elemento specifico che porti a superare la componente morale già inclusa nelle Tabelle del
Tribunale di Milano per lesioni.
Va ora esaminata la questione del danno differenziale.
È pacifico, tra le parti, che ha già ricevuto un ristoro da parte dell , avendo Pt_1 CP_3 riportato un infortunio in itinere, con la conseguenza che allo stesso spetta solo il danno differenziale.
In punto di diritto si evidenzia che “In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il CP_3 risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, CP_3 tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla CP_3 retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente. (Nella CP_3 specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall' spettante a titolo di danno biologico, senza riconoscere la CP_6 maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso)” (Cass., Sez. Lavoro, sentenza n. 9112/2019).
Recentemente la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. terza, Ord. n.
30293/2023) è tornata sull'argomento, precisando che “In tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale
(nella specie, l' ) devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio CP_3 delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo”. La Suprema Corte, nella parte motiva della suddetta pronuncia, ha precisato che “l' dunque, non indennizza il CP_3 danno biologico temporaneo, non accorda alcuna "personalizzazione" dell'indennizzo
…non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale
(ovvero i pregiudizi morali)” e che “il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale”.
Passando al caso di specie, si riscontra:
- il danno biologico puro (come tale evidenziato nella Tabella sopra indicata del
Tribunale di Milano, al netto di componenti morali ed esistenziali): € 45.565,00.
Tale importo deve essere ridotto in ragione della percentuale del 30% di responsabilità riconosciuta in capo all'attore pervenendo all'importo di € 31.825,5 cui deve detrarsi la somma corrisposta da a titolo di danno CP_3 biologico permanente di € 12.349,84 pervenendo alla somma residuale di €
19.545,66 (danno biologico differenziale).
La componente morale (da riconoscersi interamente, su tutto il danno biologico incluso quello liquidato da , sempre risultante dalla Tabella sopra CP_3 menzionata): € 60.146,00 – 45.565,00 = € 14.581,00 quale danno morale.
Anche al suddetto importo deve applicarsi la riduzione del 30% in virtù della responsabilità attorea pervenendo alla somma di € 10.206,00 (danno morale);
- il danno da inabilità temporanea: € 13.225,00 (come da Tabella) – 30% di responsabilità attorea = € 9.257,50;
Il danno differenziale complessivo, dunque, è pari a: €19.545,66 + €10.206,00+ €
9.257,00 = €39.008,66.
Il danno va poi ulteriormente decurtato della somma già versata dalla Compagnia di assicurazioni, pari ad € 16.250,00.
L'importo residuale netto è quindi pari ad euro € 22.758,66 da liquidarsi all'attualità; somma che deve essere prima devalutata alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutata, secondo l'indice ISTAT, dall'evento fino al saldo, con riconoscimento degli interessi legali compensativi dei tempi processuali sulla somma di anno in anno rivalutata dalla domanda giudiziale al saldo.
Quanto alle spese di lite sussistono i presupposti per la loro compensazione parziale in misura pari a 1/3, ponendo le stesse per la restante parte pari a 2/3 a carico dei convenuti soccombenti;
spese da liquidarsi in dispositivo tenuto conto del valore riconosciuto in sentenza secondo i valori medi dei parametri tariffari ratione temporis vigenti.
Analogamente le spese della ctu devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti in misura pari a 2/3 e a carico dell'attore in misura pari a 1/3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n 3327/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. accerta e dichiara la concorrente responsabilità di e di Parte_1 CP_1 per il sinistro occorso in data 4.09.2015 sulla strada provinciale Cutrofiano-
Supersano, rispettivamente in misura pari al 30 % per il primo e al 70 % per il secondo e, per l'effetto: - condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno differenziale in favore di liquidato in € 22.758,66 per danno non patrimoniale e in € Parte_1
1.525,70 per spese mediche, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata;
- condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore due terzi delle spese del giudizio che compensa per la restante parte e che liquida per l'intero in complessivi
€ 5.836,00, di cui € 5.077,00 per compensi professionali ed € 759,00 per spese, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi al difensore antistatario
2. pone le spese di CTU in via definitiva per due terzi a carico dei convenuti e per un terzo a carico di parte attrice.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 23.05.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il Processo dott.ssa Daniela Mauro