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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13106 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria
Pasqualina Grauso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C. nella causa iscritta al n. 8132 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliate in Roma, via Sistina, C.F._2
n. 42, presso lo studio dell'Avv. Alberto Palmeri, che lo rappresenta e difende;
- opponenti -
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_3
) e (C.F. C.F._5 Controparte_4
), elettivamente domiciliati in Roma, via Savoia, n. 72, C.F._6 presso lo studio dell'Avv. Corrado De Gregorio, che li rappresenta e difende;
- opposti -
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. ed Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 682/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 15.1.2024 (R.G. n. 291/2024), con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2
e della somma di euro 22.235,79 oltre Controparte_3 Controparte_4 interessi e spese della procedura, a titolo di canoni di locazione non corrisposti,
1 relativamente al contratto di locazione sottoscritto dagli opposti in data 8.5.2017 con l'Avv. FR ET, padre delle opponenti, e avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, via dei Gandolfi, n. 6, terzo piano, interno 12, con annessa cantina, contraddistinta con il n. 12, e al contratto di locazione stipulato dalle medesime parti in data 27.4.2017, avente ad oggetto il posto auto sito all'interno del medesimo di via dei Gandolfi n. 6. CP_5
1.1. Nell'opposizione, le ricorrenti non hanno contestato il quantum del dovuto, ma unicamente l'an, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, per aver rinunciato in data 6.2.2024 all'eredità del padre, assumendo di non essere mai state in possesso di alcun bene ereditario e di non aver posto in esser alcun comportamento da cui possa conseguire la loro intenzionale accettazione, tacita, dell'eredità del de cuius, avendo unicamente ceduto, al sig. , a Controparte_6 compenso dell'attività di sgombero dell'appartamento pochi mobili non destinati a diretto smaltimento. Le opponenti hanno quindi concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, o, comunque, accertare che nulla è da loro dovuto in favore di , ed CP_1 CP_3 CP_4 Controparte_2
2. Si sono costituiti in giudizio , ed CP_1 CP_3 CP_4 CP_2
contestando le avverse deduzioni, affermando la mancata
[...] contestazione da parte delle opponenti di aver avuto, dopo la scomparsa del padre, la piena ed esclusiva disponibilità della cantina di pertinenza del suddetto appartamento e del posto auto di cui è causa e che le opponenti hanno riconosciuto di aver sempre avuto le chiavi dell'appartamento. Hanno affermato il ricorrere, nel caso di specie, degli estremi dell'accettazione tacita di eredità da parte delle stesse ai sensi dell'art. 476 c.c. e che comunque le opponenti dovrebbero essere considerate, ai sensi dell'art. 485 c.c., eredi pure e semplici del sig. FR ET, avendo tardivamente rinunciato alla sua eredità. Hanno concluso chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo il diritto di parte opposta a percepire la somma di euro 22.235,79 richiesta, per l'effetto confermando la condanna delle opponenti al relativo pagamento oltre alle spese ed agli onorari già liquidati nel decreto ingiuntivo opposto.
2 3. Istruita la causa mediante l'escussione di testimoni sui capitoli formulati nel ricorso e nella comparsa, all'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti e decisa ex art. 429 c.p.c..
4. È infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalle opponenti, secondo cui esse non sarebbero tenute al pagamento del debito paterno, avendo rinunciato alla sua eredità in data 6.2.2024.
Invero, le opponenti, successivamente al decesso del proprio padre (avvenuto il
6.8.2023), hanno avuto la piena disponibilità dell'appartamento di via Gandolfi
n. 6, così come anche di tutti i beni mobili presenti nell'appartamento.
4.1. In particolare, il portiere dello stabile, teste di parte resistente Tes_1 confermando la sua dichiarazione scritta in cui aveva affermato di aver visto le figlie dell'avvocato ET, “già a partire da fine agosto 2023, a prendere quanto presente nell'appartamento interno 12 (…) in particolare i quadri, gli arredi, i mobili e gli oggetti personali di valore, ecc.”, all'udienza del 23.1.2025 ha ribadito la circostanza di averle viste nel mese di agosto 2023 prendere personalmente e portar via dall'appartamento di via Gandolfi beni di valore del defunto padre e, segnatamente, quadri, tappeti, argenteria, orologi, mobili e altri oggetti personali in oro, specificando di averle “viste passarmi davanti, che portavano via parecchia roba. Inizialmente portavano via oggetti dall'immobile, come quadri, tappeti, argenteria, orologi, mobili, ed altri oggetti, non ho visto se in oro;
inizialmente con la loro macchina privata, mercedes nero, poi dopo con un furgone che per un mese quasi faceva avanti indietro nel Condominio a caricare la roba” (verbale ud. 23.1.2025).
Inoltre, il medesimo teste ha dichiarato che “nell'appartamento di Tes_1
Via Gandolfi n. 6, condotto in locazione dal sig. FR ET, fino al suo decesso, sono stati presenti quadri, pezzi di argenteria - quali vassoi, cornici, brocche, ferma carte, ecc - oggetti di antiquariato - quali scrittoi, librerie, sedie
d'arredo - tappeti, penne stilografiche apparecchi televisivi LCD”. Il teste ha riferito di aver visto tantissime volte detti beni “quando era ancora in vita
l'avvocato”, siccome aveva “avuto modo, parecchie volte, di accedere all'immobile”
3 Sempre ha precisato che il “sig. FR ET, ha sempre Tes_1 posseduto ed indossato fino alla sua dipartita una catenina con medaglietta votiva entrambe d'oro” e ha “sempre avuto all'interno del suo appartamento e fino al suo decesso vari orologi da polso da collezione”, confermando che “era un appartamento abbastanza elegante” in una zona di pregio, a Monte Mario, nelle adiacenze di via della Camilluccia.
Invece, all'atto della riconsegna dell'appartamento di via Gandolfi, il portiere dello stabile ha riferito che nell'immobile erano presenti solo un vecchio letto, un armadio rotto di grandi dimensioni ed alcuni pensili inutilizzabili della cucina, che sono stati smaltiti da parte opposta. Il medesimo teste ha precisato di essere poi rientrato col proprietario, dopo circa una settimana che avevano consegnato le chiavi al proprietario, e avevano lasciato solo mobili per la discarica.
Le affermazioni del teste trovano conferma nel verbale di riconsegna d'immobile del 17.10.2023, in cui si dà atto di esser ancora presenti nell'appartamento solo alcuni mobili che le stesse opponenti si impegnavano a riprendersi per liberare l'immobile.
4.2. Di contro, la teste delle opponenti (che ha lavorato presso Testimone_2 lo studio medico di ed era una conoscente del de cuius) ha Parte_2 negato la circostanza che nell'immobile fossero presenti quadri, pezzi di argenteria, oggetti di antiquariato, tappeti, penne stilografiche apparecchi televisivi di tipo lcd.
Tuttavia, la testimone sembra poco attendibile dal momento che ha dichiarato che l'immobile fosse composto solo di 4 stanze, mentre nel verbale di riconsegna immobili, si dà atto che l'appartamento de quo era invece composto da 6 locali, oltre 3 bagni, cucina e doppi ingressi e detta consistenza è confermata anche dal contratto di locazione del medesimo appartamento in cui è riportato essere catastalmente composto di 9 vani.
Ha inoltre affermato che ad agosto il portiere dello stabile fosse in ferie, quando quest'ultimo ha negato la circostanza, depositando in atti all'uopo una dichiarazione dell'amministratore del condominio e contratto del sostituto del
4 sig. per due settimane di settembre e non di agosto (tale produzione è Tes_1 ammissibile, siccome diretta a contestare un'affermazione emersa soltanto in sede istruttoria).
Peraltro, non è oggettivamente credibile che in un ampio immobile di pregio, di
9 vani, in una zona esclusiva di Roma, utilizzato da un noto e agiato avvocato, sia come studio professionale che come abitazione, siano presenti solo i pochissimi e scarni oggetti ed arredi, privi di valore, menzionati dalla teste
Tes_2
Né è stata provata in atti la tesi delle opponenti che il sig. Controparte_6 avrebbe provveduto a far smaltire buona parte del mobilio e degli arredi, dichiarando il teste di parte opponente sig. (amico della sig.ra Tes_3
di non essere a conoscenza di quanto effettuato da altri (come Tes_2 appunto il sig. o le sorelle ET), ma solo dell'attività da egli CP_6 stesso effettuata. Né il teste ha saputo riferire di alcun accordo tra la Tes_3 sig.ra e il sig. , né dei rapporti che vi fossero Testimone_2 Controparte_6 tra e l'avv. ET. Il teste ha riferito di essersi Testimone_2 Tes_3 occupato dello sgombro dell'appartamento dell'avvocato nell'agosto 2023 e di averlo fatto gratuitamente, al fine di poter prendere le cose che riteneva di valore e vendibili, quali libri e quadri di poco valore. Inoltre, la teste delle opponenti (ex bambinaia della sig.ra ha Testimone_4 Parte_1 dichiarato di conoscere a solo la sig.ra conosciuta tramite Testimone_2
di non conoscere il sig. , di non sapere nulla circa lo Parte_1 CP_6 smaltimento di beni da questi asseritamente effettuato, di non essere entrata nell'appartamento e, pertanto, di non sapere se vi fossero solo beni da smaltire o anche beni di valore.
4.3. In definitiva dall'istruttoria è emerso che le sorelle ET hanno personalmente provveduto a prendere dall'appartamento del proprio padre, subito dopo la sua morte, i suoi beni di valore. I restanti beni (di minore o scarso valore) dalle stesse lasciati nell'appartamento, sono stati invece successivamente presi da rigattieri, o da altri che, come il testimone Tes_3
5 dopo che le opponenti avevano preso quelli di proprio interesse, hanno Tes_3 avuto incarico di rimuovere dall'appartamento.
5. In definitiva, le opponenti sono dunque state sostanzialmente nel possesso dei beni ereditari e soltanto in data 27.10.2023 (ovverosia oltre due mesi e mezzo dopo il decesso del padre, avvenuto il 6.8.2023) hanno riconsegnato a parte opposta, per il tramite dell'avv. Pagani, gli immobili locati al de cuius, restituendo le chiavi di cui erano esclusivamente in possesso.
Peraltro, soltanto dopo aver ricevuto, in data 18.1.2024, la notifica del decreto ingiuntivo opposto, le opponenti hanno effettuato, in data 6.2.2024, una rinuncia
(tardiva) all'eredità del padre (già tacitamente accettata), dichiarando di non essere mai state nel possesso di alcun bene ereditario, il che, tuttavia, va escluso dalla ricostruzione fattuale sopra illustrata.
5.1. Essendo nel possesso dei beni ereditari, le opponenti avrebbero dovuto, ai sensi dell'art. 485 c.c., fare l'inventario dei beni nel termine di tre mesi dal decesso del de cuius; una volta fatto l'inventario, avrebbero avuto altri 40 giorni per decidere se accettare o rinunciare all'eredità. In assenza del compimento dell'inventario entro i 3 mesi, le stesse devono ritenersi, ai sensi della citata norma, decadute dalla facoltà di rinunciare e devono essere considerate, eredi pure e semplici (art. 485 c.c.).
In proposito, l'orientamento giurisprudenziale è consolidato nel ritenere che “il chiamato che sia nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario
(…) ex art. 485 comma II cod. civ. si considera erede puro e semplice se non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, sicché in tal caso l'accettazione ex lege dell'eredità è determinata dall'apertura della successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata tempestiva redazione dell'inventario (Cass. Sez. 6 - 2, n.
5247 del 06/03/2018). In tal senso, il possesso rilevante ai fini dell'art. 485 cod. civ. non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo
6 di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario: ne consegue che la previsione legale si estende ad ogni specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo e include anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo (Sez. 2, Sentenza n. 4835 del
25/07/1980 con numerosi richiami, Sez. 2, Sentenza n. 4707 del 14/05/1994,
Sez. 2, Sentenza n. 1301 del 05/04/1977, Sez. 2, Sentenza n. 11018 del
05/05/2008, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15690 del 23/07/2020)” (Cass. civ., sez. II,
2.8.2024, n. 21898).
5.2. Giova peraltro osservare che, in ogni caso, le opponenti, figlie dell'avvocato ET - e come tali chiamate ex lege alla sua eredità - avendo personalmente appresso i beni indicati dal teste sottraendoli pertanto al Tes_1 compendio ereditario, devono essere considerate eredi pure e semplici del de cuius, decadute dalla facoltà di rinunziare alla sua eredità (cfr. art. 527 c.c.).
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte, precisa che, «in tema di successioni “mortis causa”, l'art. 527 c.c. non richiede neanche la volontà, effettiva o presupposta, del chiamato e considera erede puro e semplice colui che sottrae o nasconde i beni ereditari, assolvendo ad una esigenza di garanzia dei creditori del “de cuius”, ai quali non può essere opposto un esonero di responsabilità attraverso il beneficio d'inventario o la rinunzia» (Cass. Civ.
21348/2014), escludendosi, quindi, la rilevanza dell'effettiva volontà delle opponenti di accettare l'eredità del proprio padre.
5.3. Pertanto, anche in difetto di espressa accettazione, l'acquisizione della qualità di erede si può diversamente acquisire, tanto per condotta concludente, reputando integrati gli elementi integrativi della mancata redazione dell'inventario ad opera del chiamato in possesso dei beni ereditari (art. 485 cod. civ.), quanto per sottrazione dei beni spettanti all'eredità (art. 527 cod. civ.)
(cfr. Cass. civ. 6783/2023).
5.4. Ciò posto, la successiva rinuncia all'eredità effettuata dalle sorelle ET in data 6.2.24 è inefficace.
5.5. Né è condivisibile la tesi delle opponenti per cui parte opposta avrebbe dovuto impugnare ai sensi dell'art. 524 c.c. la rinuncia all'eredità dalle stesse
7 eccepita. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che, nei giudizi in cui è parte l'erede del debitore, il creditore, a fronte dell'eccezione del primo di aver rinunciato all'eredità, non deve proporre alcuna domanda volta all'accertamento dell'inefficacia di detta rinuncia, per essere la stessa intervenuta dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 485 c.c., giacché la prova dell'inutile decorso di tale termine, senza che l'inventario sia stato redatto, implica che il chiamato all'eredità debba essere considerato erede puro e semplice – e lo stesso vale per il caso in cui sottragga o occulti un qualunque bene spettante all'eredità, in quanto anche ciò implica che il chiamato all'eredità debba essere automaticamente e definitivamente considerato erede puro e semplice (ex art. 527 cod. civ.) – determinando, di per sé, l'inefficacia della rinuncia medesima, facendo, pertanto, venire meno la necessità sia di una sua specifica impugnazione, che di un accertamento, con efficacia di giudicato, sulla questione della qualità di erede (cfr. Cass civ. n. 6275 del 10/03/2017).
5.6. In conclusione, le opponenti devono essere considerate eredi del defunto
Avv. ET e come tali aventi la legittimazione passiva ad essere destinatarie dell'ingiunzione di pagamento della somma, incontestata nel quantum, disposta dall'intestato Tribunale con il decreto n. 682/2024 a titolo di canoni di locazione non corrisposti dal de cuius.
5.7. Pertanto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
682/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 15.1.2024, nell'ambito del giudizio R.G. n. 291/2024, e lo dichiara esecutivo;
2) condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 CP_1
e le spese di
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
8 lite del presente giudizio, che liquida in euro 2.700 oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 24.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso
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