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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/03/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3678/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Nicola Saracino Presidente dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3678 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 19.06.2024 e vertente
T R A
L' in persona Parte_1
del socio accomandatario , con sede in Taranto, Via Mazzini Parte_1
n. 89 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Crescenzo
APPELLANTE
E
Controparte_1
con sede in Roma, Via Calabria n. 46 (C.F.
[...]
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Lanzi, Francesco P.IVA_1
De Gennaro e Andrea Bellenchi
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 3678/2019 1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in toale riforma della sentenza impugnata, accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, così provvedere:
1) riformare la sentenza appellata del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Seconda
Civile, n. 22497/18 del 20 novembre 2018, pubblicata in data 22 novembre 2018
e non notificata, in quanto illegittima ed infondata per i motivi di appello specificatamente esposti nel presente atto;
2) per l'effetto, previo accertamento del grave inadempimento contrattuale posto in essere dall'odierna appellata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., condannare Controparte_2
già
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, ad adempiere all'obbligazione assunta con la sottoscrizione del contratto del 12 settembre 2006, mercè corresponsione – in favore dell'odierna appellante – della somma dovuta a saldo, pari ad € 87.492,77;
3) previo accertamento del grave inadempimento contrattuale posto in essere dall'odierna appellata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., condannare
Controparte_2
già in persona del
[...] Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti dall'odierna appellante, da liquidarsi in via equitativa;
4) rigettare la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta / appellata, in quanto del tutto infondata per i motivi esposti nella narrativa del presenta atto;
5) condannare, in ogni caso,
[...]
già Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese
[...]
e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
In via principale:
- rigettare l'appello proposto da e per l'effetto: Parte_1
r.g. n. 3678/2019 2 - confermare la sentenza n. 22497/18, pubblicata dal Tribunale di Roma il
20.11.2018, a definizione del giudizio n. 56423/2013 in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi del rimborso forfetario delle spese generali, oltre CPA ed IVA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
e quale socia accomandataria
[...] Parte_1
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l'
[...]
(d'ora in poi, Controparte_2
) per sentire condannare quest'ultima, previo accertamento del grave CP_2
inadempimento contrattuale nel quale era incorsa, al pagamento del saldo dovuto, pari ad € 87.492,77, in base al contratto stipulato il 12.09.2006, e al risarcimento dei danni patiti da quantificarsi in via equitativa.
Parte attrice deduceva di: (i) essere stata ammessa alle agevolazioni previste dal D.L.vo n. 185/2000 per la realizzazione di un Centro benessere in Taranto;
(ii) avere sottoscritto con un contratto di finanziamento in forza del CP_2
quale le venivano erogate le somme di € 6.641,03 in conto capitale e di €
11.881,50 in conto gestione;
(iii) aver avviato l'attività agevolata e, nonostante l'esito positivo delle verifiche tecniche cui era stata sottoposta, di avere subito la revoca delle agevolazioni da parte di , che non le erogava la somma a CP_2
saldo, pari a € 87.492,77.
Si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto della domanda CP_2
stante la sua infondatezza e svolgeva domanda riconvenzionale, affinché
accertato il mancato completamento dell'attività Parte_2
agevolata, fosse condannata alla restituzione della somma di € 30.429,66, di cui
€ 6.641,03 per anticipazioni erogate in conto capitale, € 11.881,50 per anticipazioni erogate in conto gestione, € 5.190,07 per interessi maturati, € 76,03 per rate finanziamento agevolato scadute e non pagate ed € 6.641,03 per debito residuo sul finanziamento agevolato.
r.g. n. 3678/2019 3 Il Tribunale adito, con sentenza n. 22497/2018 pubblicata il 22.11.2018 e non notificata, respingeva la domanda attorea, rilevando la legittimità della disposta revoca delle agevolazioni in ragione del mancato completamento del piano di investimenti nel termine di sei mesi indicato nel contratto e della mancata consegna di parte della documentazione richiesta nell'art. 8 dello stesso contratto. Le medesime ragioni venivano poste a fondamento dell'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da . CP_2
Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivamente appello
[...]
in persona del socio accomandatario, Parte_2
che ha richiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe ed ha formulato un unico motivo di impugnazione, contestando la valutazione del
Giudice di prime cure in ordine al mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, osservando come avesse invece fornita prova della spedizione in data 04.04.2007 della documentazione richiesta e come all'esito delle verifiche tecniche condotte avesse riscontrato la correttezza delle scelte strategiche della società CP_2
beneficiaria e l'avvio delle attività nel rispetto delle procedure.
In data 17.06.2020 si è tempestivamente costituita , che ha chiesto il CP_2
rigetto dell'appello in quanto infondato.
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
In accoglimento della domanda avanzata ai sensi del D.L.vo n. 185/2000
(Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo
45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), in data 31.05.2006 CP_3
(ora, ) ha deliberato l'ammissione di l'
[...] CP_2 CP_2 Parte_1
di (in seguito divenuto
[...] Controparte_4 [...]
alle agevolazioni consistenti in: a) un contributo in Parte_2
conto capitale (a fondo perduto) dell'importo massimo di € 13.402,65, a fronte di spese per € 66.410,30, al netto dell'IVA, ammissibili all'agevolazione ex art. 8
D.M. n. 295/2001; b) un finanziamento agevolato dell'importo massimo di €
53.007,65, a fronte di spese per € 66.410,30, al netto dell'IVA, ammissibili all'agevolazione ex art. 8 D.M. n. 295/2001; c) un contributo in conto gestione dell'importo massimo di € 39.605,00 per le spese sostenute durante il primo anno di attività di impresa, ammissibili all'agevolazione ex art. 9 D.M. n.
r.g. n. 3678/2019 4 295/2001, nell'ambito di quelle complessivamente sopportate in seguito alla realizzazione del progetto d'impresa presentato.
In attuazione di tale delibera, in data 12.09.2006 e Controparte_3 [...]
hanno stipulato il contratto di concessione delle agevolazioni, in Parte_2
forza del quale la beneficiaria ha assunto, tra l'altro, l'obbligo di realizzare,
“entro sei mesi dalla data di conclusione del presente contratto”, il programma degli investimenti e di consegnare entro il medesimo termine all'Ente erogante le dichiarazioni e la documentazione indicata nell'art. 8, mentre Controparte_3
si è obbligata ad erogare alla beneficiaria le anticipazioni delle agevolazioni in conto investimenti e in conto gestione previa consegna dei documenti indicati nell'art. 7 del contratto e ad erogare in un'unica soluzione le agevolazioni in conto investimenti e quelle in conto gestione o il saldo di dette agevolazioni a condizione che entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto facesse pervenire la documentazione indicata negli artt. Parte_2
8 e 9 del contratto. Il contratto ha attribuito infine a la facoltà di Controparte_3
revocare la concessione dei contributi, di dichiarare risolto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenere la restituzione delle somme erogate qualora la beneficiaria non avesse realizzato entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione del contratto il programma degli investimenti, salvo comprovati casi di forza maggiore.
Risulta che , in esecuzione di detto contratto, abbia concesso CP_2
all'odierna appellante anticipazioni per € 6.641,03 in conto capitale (a fondo perduto) e per € 11.881,50 in conto gestione.
Le verifiche tecniche condotte da hanno evidenziato che Controparte_3
l'attività risultava “avviata nel rispetto delle procedure”, che le scelte strategiche e localizzative adottate dalla beneficiaria erano corrette (cfr. verbali di incontro del 03.04.2007 e del 24.07.2007), ma d'altro canto che vi erano delle carenze documentali che impedivano di dare corso alla richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni che l'impresa beneficiaria aveva formulato il
14.03.2007. Come ha correttamente evidenziato il Tribunale nella sentenza appellata, la mancata spedizione della documentazione mancante, indicata nel verbale di incontro di assistenza tecnica del 03.04.2007, ancora persisteva in occasione del successivo incontro del 24.07.2007, come si evince dal tenore r.g. n. 3678/2019 5 inequivoco della relativa verbalizzazione: “Eventuali problematiche emerse: nessuna, ad eccezione di quanto evidenziato sul verbale di incontro precedente ed all'esito delle verifiche effettuate”. Verbale dell'incontro di assistenza tecnica del 03.04.2007, nel quale, come già detto, erano riportati espressamente sotto la dicitura “Problematiche emerse e adempimenti pendenti” i documenti che avrebbe dovuto spedire a per ottenere il Parte_2 Controparte_3
saldo delle agevolazioni.
Sostiene l'appellante di avere fornito prova dell'invio tramite raccomandata a.r. di detti documenti, ma l'allegazione di una copia fotostatica, peraltro non del tutto leggibile, di un avviso di ricevimento di raccomandata postale datato
04.05.2007 spedita all' non è bastevole a Controparte_5
ritenere dimostrato l'assolvimento dell'obbligo di produzione documentale, tenuto conto che: (i) non è dimostrato che detto avviso di ricevimento faccia riferimento alla trasmissione dei documenti richiesti (indicati nel verbale del
03.04.2007); (ii) l'appellante si è limitata a produrre una nota di accompagnamento, non corredata dai documenti in essa indicati, che reca una datazione (04.04.2007) non congruente con la data di invio della raccomandata
(04.05.2007); (iii) il verbale di incontro di assistenza tecnica del 24.07.2007, nel quale si è evidenziato il persistere della carenza documentale riscontrata in occasione del precedente incontro del 03.04.2007, è stato sottoscritto dal socio accomandatario legale rappresentante de , che, dunque, Parte_2
ha espressamente riconosciuto di non avere inviato la documentazione richiesta.
Ad ogni buon conto, ciò di cui la parte appellante, a ciò espressamente onerata, non ha fornito positiva dimostrazione è il fatto contrario a quello dedotto da a fondamento della delibera di revoca delle agevolazioni, CP_2
assunta il 21.12.2009, “la mancata realizzazione del piano degli investimenti”.
Occorre rammentare che ai sensi dell'art. 5 lettera a) del contratto di concessione delle agevolazioni la beneficiaria si era obbligata nei confronti di a realizzare il programma di investimenti entro sei mesi dalla Controparte_3
data di conclusione del contratto (intervenuta il 12.09.2006) e che ai sensi dell'art. 19.1 lett. b) dello stesso contratto la mancata realizzazione del programma di investimenti entro il predetto termine costituiva motivo di r.g. n. 3678/2019 6 revoca della concessione e di risoluzione del contratto e legittimava l'Ente erogante ad ottenere in un'unica soluzione le somme erogate.
Ebbene, parte appellante non ha fornito prova alcuna dell'avvenuta realizzazione del programma di investimenti nel termine stabilito né le istanze di assunzione di prova testimoniale formulate nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c. erano dirette a riscontrare tale decisiva circostanza.
Come ha correttamente evidenziato parte appellata, il riscontro del corretto avvio dell'attività e della correttezza delle scelte strategiche e localizzative adottate dall'impresa beneficiaria in occasione degli incontri svoltisi nell'aprile e nel luglio 2007 non dimostra affatto l'avvenuto completamento dell'attività finanziata, che rimane totalmente indimostrato. Un conto è, infatti, l'avvio dell'attività, un conto è l'ultimazione del programma di investimenti.
L'appello deve essere pertanto respinto e la regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite da questa anticipate per il presente giudizio, che liquida in € 6.200,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 28.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3678/2019 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Nicola Saracino Presidente dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3678 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 19.06.2024 e vertente
T R A
L' in persona Parte_1
del socio accomandatario , con sede in Taranto, Via Mazzini Parte_1
n. 89 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Crescenzo
APPELLANTE
E
Controparte_1
con sede in Roma, Via Calabria n. 46 (C.F.
[...]
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Lanzi, Francesco P.IVA_1
De Gennaro e Andrea Bellenchi
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 3678/2019 1 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in toale riforma della sentenza impugnata, accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, così provvedere:
1) riformare la sentenza appellata del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Seconda
Civile, n. 22497/18 del 20 novembre 2018, pubblicata in data 22 novembre 2018
e non notificata, in quanto illegittima ed infondata per i motivi di appello specificatamente esposti nel presente atto;
2) per l'effetto, previo accertamento del grave inadempimento contrattuale posto in essere dall'odierna appellata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., condannare Controparte_2
già
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, ad adempiere all'obbligazione assunta con la sottoscrizione del contratto del 12 settembre 2006, mercè corresponsione – in favore dell'odierna appellante – della somma dovuta a saldo, pari ad € 87.492,77;
3) previo accertamento del grave inadempimento contrattuale posto in essere dall'odierna appellata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., condannare
Controparte_2
già in persona del
[...] Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti dall'odierna appellante, da liquidarsi in via equitativa;
4) rigettare la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta / appellata, in quanto del tutto infondata per i motivi esposti nella narrativa del presenta atto;
5) condannare, in ogni caso,
[...]
già Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese
[...]
e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
In via principale:
- rigettare l'appello proposto da e per l'effetto: Parte_1
r.g. n. 3678/2019 2 - confermare la sentenza n. 22497/18, pubblicata dal Tribunale di Roma il
20.11.2018, a definizione del giudizio n. 56423/2013 in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi del rimborso forfetario delle spese generali, oltre CPA ed IVA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
e quale socia accomandataria
[...] Parte_1
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l'
[...]
(d'ora in poi, Controparte_2
) per sentire condannare quest'ultima, previo accertamento del grave CP_2
inadempimento contrattuale nel quale era incorsa, al pagamento del saldo dovuto, pari ad € 87.492,77, in base al contratto stipulato il 12.09.2006, e al risarcimento dei danni patiti da quantificarsi in via equitativa.
Parte attrice deduceva di: (i) essere stata ammessa alle agevolazioni previste dal D.L.vo n. 185/2000 per la realizzazione di un Centro benessere in Taranto;
(ii) avere sottoscritto con un contratto di finanziamento in forza del CP_2
quale le venivano erogate le somme di € 6.641,03 in conto capitale e di €
11.881,50 in conto gestione;
(iii) aver avviato l'attività agevolata e, nonostante l'esito positivo delle verifiche tecniche cui era stata sottoposta, di avere subito la revoca delle agevolazioni da parte di , che non le erogava la somma a CP_2
saldo, pari a € 87.492,77.
Si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto della domanda CP_2
stante la sua infondatezza e svolgeva domanda riconvenzionale, affinché
accertato il mancato completamento dell'attività Parte_2
agevolata, fosse condannata alla restituzione della somma di € 30.429,66, di cui
€ 6.641,03 per anticipazioni erogate in conto capitale, € 11.881,50 per anticipazioni erogate in conto gestione, € 5.190,07 per interessi maturati, € 76,03 per rate finanziamento agevolato scadute e non pagate ed € 6.641,03 per debito residuo sul finanziamento agevolato.
r.g. n. 3678/2019 3 Il Tribunale adito, con sentenza n. 22497/2018 pubblicata il 22.11.2018 e non notificata, respingeva la domanda attorea, rilevando la legittimità della disposta revoca delle agevolazioni in ragione del mancato completamento del piano di investimenti nel termine di sei mesi indicato nel contratto e della mancata consegna di parte della documentazione richiesta nell'art. 8 dello stesso contratto. Le medesime ragioni venivano poste a fondamento dell'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da . CP_2
Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivamente appello
[...]
in persona del socio accomandatario, Parte_2
che ha richiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe ed ha formulato un unico motivo di impugnazione, contestando la valutazione del
Giudice di prime cure in ordine al mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, osservando come avesse invece fornita prova della spedizione in data 04.04.2007 della documentazione richiesta e come all'esito delle verifiche tecniche condotte avesse riscontrato la correttezza delle scelte strategiche della società CP_2
beneficiaria e l'avvio delle attività nel rispetto delle procedure.
In data 17.06.2020 si è tempestivamente costituita , che ha chiesto il CP_2
rigetto dell'appello in quanto infondato.
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
In accoglimento della domanda avanzata ai sensi del D.L.vo n. 185/2000
(Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo
45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), in data 31.05.2006 CP_3
(ora, ) ha deliberato l'ammissione di l'
[...] CP_2 CP_2 Parte_1
di (in seguito divenuto
[...] Controparte_4 [...]
alle agevolazioni consistenti in: a) un contributo in Parte_2
conto capitale (a fondo perduto) dell'importo massimo di € 13.402,65, a fronte di spese per € 66.410,30, al netto dell'IVA, ammissibili all'agevolazione ex art. 8
D.M. n. 295/2001; b) un finanziamento agevolato dell'importo massimo di €
53.007,65, a fronte di spese per € 66.410,30, al netto dell'IVA, ammissibili all'agevolazione ex art. 8 D.M. n. 295/2001; c) un contributo in conto gestione dell'importo massimo di € 39.605,00 per le spese sostenute durante il primo anno di attività di impresa, ammissibili all'agevolazione ex art. 9 D.M. n.
r.g. n. 3678/2019 4 295/2001, nell'ambito di quelle complessivamente sopportate in seguito alla realizzazione del progetto d'impresa presentato.
In attuazione di tale delibera, in data 12.09.2006 e Controparte_3 [...]
hanno stipulato il contratto di concessione delle agevolazioni, in Parte_2
forza del quale la beneficiaria ha assunto, tra l'altro, l'obbligo di realizzare,
“entro sei mesi dalla data di conclusione del presente contratto”, il programma degli investimenti e di consegnare entro il medesimo termine all'Ente erogante le dichiarazioni e la documentazione indicata nell'art. 8, mentre Controparte_3
si è obbligata ad erogare alla beneficiaria le anticipazioni delle agevolazioni in conto investimenti e in conto gestione previa consegna dei documenti indicati nell'art. 7 del contratto e ad erogare in un'unica soluzione le agevolazioni in conto investimenti e quelle in conto gestione o il saldo di dette agevolazioni a condizione che entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto facesse pervenire la documentazione indicata negli artt. Parte_2
8 e 9 del contratto. Il contratto ha attribuito infine a la facoltà di Controparte_3
revocare la concessione dei contributi, di dichiarare risolto di diritto il finanziamento agevolato e di ottenere la restituzione delle somme erogate qualora la beneficiaria non avesse realizzato entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione del contratto il programma degli investimenti, salvo comprovati casi di forza maggiore.
Risulta che , in esecuzione di detto contratto, abbia concesso CP_2
all'odierna appellante anticipazioni per € 6.641,03 in conto capitale (a fondo perduto) e per € 11.881,50 in conto gestione.
Le verifiche tecniche condotte da hanno evidenziato che Controparte_3
l'attività risultava “avviata nel rispetto delle procedure”, che le scelte strategiche e localizzative adottate dalla beneficiaria erano corrette (cfr. verbali di incontro del 03.04.2007 e del 24.07.2007), ma d'altro canto che vi erano delle carenze documentali che impedivano di dare corso alla richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni che l'impresa beneficiaria aveva formulato il
14.03.2007. Come ha correttamente evidenziato il Tribunale nella sentenza appellata, la mancata spedizione della documentazione mancante, indicata nel verbale di incontro di assistenza tecnica del 03.04.2007, ancora persisteva in occasione del successivo incontro del 24.07.2007, come si evince dal tenore r.g. n. 3678/2019 5 inequivoco della relativa verbalizzazione: “Eventuali problematiche emerse: nessuna, ad eccezione di quanto evidenziato sul verbale di incontro precedente ed all'esito delle verifiche effettuate”. Verbale dell'incontro di assistenza tecnica del 03.04.2007, nel quale, come già detto, erano riportati espressamente sotto la dicitura “Problematiche emerse e adempimenti pendenti” i documenti che avrebbe dovuto spedire a per ottenere il Parte_2 Controparte_3
saldo delle agevolazioni.
Sostiene l'appellante di avere fornito prova dell'invio tramite raccomandata a.r. di detti documenti, ma l'allegazione di una copia fotostatica, peraltro non del tutto leggibile, di un avviso di ricevimento di raccomandata postale datato
04.05.2007 spedita all' non è bastevole a Controparte_5
ritenere dimostrato l'assolvimento dell'obbligo di produzione documentale, tenuto conto che: (i) non è dimostrato che detto avviso di ricevimento faccia riferimento alla trasmissione dei documenti richiesti (indicati nel verbale del
03.04.2007); (ii) l'appellante si è limitata a produrre una nota di accompagnamento, non corredata dai documenti in essa indicati, che reca una datazione (04.04.2007) non congruente con la data di invio della raccomandata
(04.05.2007); (iii) il verbale di incontro di assistenza tecnica del 24.07.2007, nel quale si è evidenziato il persistere della carenza documentale riscontrata in occasione del precedente incontro del 03.04.2007, è stato sottoscritto dal socio accomandatario legale rappresentante de , che, dunque, Parte_2
ha espressamente riconosciuto di non avere inviato la documentazione richiesta.
Ad ogni buon conto, ciò di cui la parte appellante, a ciò espressamente onerata, non ha fornito positiva dimostrazione è il fatto contrario a quello dedotto da a fondamento della delibera di revoca delle agevolazioni, CP_2
assunta il 21.12.2009, “la mancata realizzazione del piano degli investimenti”.
Occorre rammentare che ai sensi dell'art. 5 lettera a) del contratto di concessione delle agevolazioni la beneficiaria si era obbligata nei confronti di a realizzare il programma di investimenti entro sei mesi dalla Controparte_3
data di conclusione del contratto (intervenuta il 12.09.2006) e che ai sensi dell'art. 19.1 lett. b) dello stesso contratto la mancata realizzazione del programma di investimenti entro il predetto termine costituiva motivo di r.g. n. 3678/2019 6 revoca della concessione e di risoluzione del contratto e legittimava l'Ente erogante ad ottenere in un'unica soluzione le somme erogate.
Ebbene, parte appellante non ha fornito prova alcuna dell'avvenuta realizzazione del programma di investimenti nel termine stabilito né le istanze di assunzione di prova testimoniale formulate nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c. erano dirette a riscontrare tale decisiva circostanza.
Come ha correttamente evidenziato parte appellata, il riscontro del corretto avvio dell'attività e della correttezza delle scelte strategiche e localizzative adottate dall'impresa beneficiaria in occasione degli incontri svoltisi nell'aprile e nel luglio 2007 non dimostra affatto l'avvenuto completamento dell'attività finanziata, che rimane totalmente indimostrato. Un conto è, infatti, l'avvio dell'attività, un conto è l'ultimazione del programma di investimenti.
L'appello deve essere pertanto respinto e la regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite da questa anticipate per il presente giudizio, che liquida in € 6.200,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 28.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3678/2019 7